CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
Christine Stix-Hackl
presentate il 15 gennaio 2004(1)
Causa C-396/02
DFDS BV
contro
Inspecteur der Belastingdienst ─ Douanedistrict Rotterdam
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi)]
«Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione – Autocarri a cassone ribaltabile»
I – Considerazioni introduttive
1. La presente causa concerne la tariffa doganale da applicare ad autocarri, destinati al trasporto e allo scarico di materiale sfuso fuori della rete stradale e a tal fine provvisti, in particolare, di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso.
II – Contesto normativo
2. All’interno della Comunità le merci sottostanno, per finalità tariffarie e statistiche, alla tariffa stabilita in base alla nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC»), la quale si basa sul sistema armonizzato a livello mondiale (2) (in prosieguo: il «SA»). La NC si trova nell’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (3) . Nel periodo rilevante per i fatti in causa erano applicabili diverse versioni dell’allegato I (4) , che tuttavia sono rimaste immutate in relazione alle voci tariffarie del capitolo 87, qui in esame. Per l’esplicazione delle singole voci e sottovoci della NC sono intervenuti vari altri documenti che – là dove rilevanti in questa sede – verranno in prosieguo riportati.
3. L’allegato I della NC, nelle versioni rilevanti per la causa principale, dispone come segue:
«Capitolo 87
VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI
(...)
Codice NC
Designazione delle merci
8704
Autoveicoli per il trasporto di merci:
8704 10
– autocarri a cassone ribaltabile detti “dumper” costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale:
(…)
8704 10 19
– – – altri
(…)
– altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):
8704 21
– – di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5t:
(…)
8704 21 91
– – – – – nuovi
».
4. Le regole generali per l’interpretazione della NC si trovano nella Parte I, Titolo I, lett. A, dell’allegato, e dispongono come segue:
«La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità delle seguenti regole:
1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
(...)
3. Qualora (...) una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:
a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale».
5. Il regolamento (CEE) della Commissione 18 febbraio 1992, n. 396, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (5) (in prosieguo: il «regolamento n. 396/92») contiene un allegato, nel quale determinate merci vengono descritte e assegnate ad una sottovoce, con relativa motivazione. L’allegato dispone, tra l’altro, come segue:
«Designazione delle merci:
3. Veicolo (lungo 180 cm, largo 87 cm e alto 100 cm), dotato di organi di comando, di un motore monocilindrico a benzina a quattro tempi (cilindrata: 400 cm3), di una benna rinforzata ribaltabile a mano di 400 kg di carico utile, di comandi e di cingoli di gomma. Questo veicolo, che ha un peso a vuoto di 250 kg, una velocità massima di 6,8 km/h e una potenza di 5,37 kw, è dotato di un cambio di velocità a tre marce avanti e una marcia indietro. Esso è utilizzato soprattutto nei cantieri per il trasporto e lo scarico dei materiali da costruzione, terra, sabbia e simili.
Classifica Codice NC:
8704 10 19
Motivazione:
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 10 e 8704 10 19.
Data la sua concezione e in particolare la presenza di una benna ribaltabile e di cingoli di gomma, nonché del luogo di utilizzazione che ne risulta, questo veicolo non può essere classificato nel codice NC 8709.
Designazione delle merci:
4. Veicolo nuovo (lungo 255 cm, largo 108 cm e alto 128 cm) dotato di un motore monocilindrico a benzina a quattro tempi (cilindrata: 400 cm3), di una benna rinforzata, ribaltabile idraulicamente, di 800 kg di carico utile a pareti laterali e posteriori mobili, di una cabina aperta con i comandi e di cingoli di gomma. Questo veicolo raggiunge una velocità massima di 8,7 km/h e ha una potenza di 7,46 kw; è dotato di un cambio di velocità a quattro marce avanti e tre marce indietro. Esso è utilizzato nei cantieri per il trasporto e lo scarico dei materiali da costruzione, terra, sabbia e simili.
Classifica Codice NC:
8704 31 91
Motivazione:
La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 8704, 8704 31 e 8704 31 91.
Data la sua concezione e in particolare la presenza di una benna ribaltabile e di cingoli di gomma, nonché del luogo di utilizzazione che ne risulta, questo veicolo non può essere classificato nel codice NC 8709. La flessibilità e la complessità della costruzione della benna ribaltabile non permettono di considerare l’articolo come un autocarro a cassone del codice NC 8704 10».
6. Le note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee, emanate dalla Commissione (6) (in prosieguo: le «note NC»), dispongono come segue:
«[Sottovoci da] 8704 10 11 a 8704 10 90 Autocarri a cassone ribaltabile detti “dumper” costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale
1. In queste sottovoci rientrano soprattutto i veicoli dotati di cassone ribaltabile dalla parte anteriore o posteriore oppure apribile dal basso, appositamente costruiti per il trasporto di sabbia, ghiaia, terra, pietre, ecc. in cave e miniere o nei cantieri edili, [stradali], aeroportuali e portuali. Alcune illustrazioni di diversi tipi di autocarri ribaltabili sono allegate alla fine della presente nota.
2. Rientrano ugualmente in queste sottovoci i veicoli di dimensioni più ridotte, del tipo in uso nei cantieri per il trasporto di terra, pietre da costruzione, cemento, calcestruzzo fresco, ecc. Hanno un telaio fisso od articolato, due o quattro ruote motrici, col cassone ribaltabile collocato su uno degli assi ed il posto del conducente, normalmente sprovvisto di cabina, sull’altro».
Tali descrizioni sono seguite da disegni di due autoveicoli per il trasporto di merci indicati come «tipici» autocarri a cassone ribaltabile e di quattro altri tipi di particolari autocarri a cassone ribaltabile.
7. Ai sensi dell’art. 6, n. 1, della convenzione internazionale 14 giugno 1983, in seno al Consiglio di cooperazione doganale è stato istituito un comitato, denominato «Comitato del sistema armonizzato», composto dai rappresentanti di ogni parte contraente. Tra i suoi compiti rientra, tra l’altro, la redazione di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri per l’interpretazione del SA. Le note esplicative del SA di designazione e di codificazione delle merci, pubblicate dal Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: le «note SA»), dispongono come segue:
Voce 87.04.
«Appartengono anche a questa voce:
1. gli autocarri detti “dumper” che sono veicoli di costruzione robusta con cassone ribaltabile o col fondo apribile, costruiti per il trasporto di sterro o di materiali diversi. Tali congegni, con telaio rigido o articolato, attrezzati generalmente con un treno di ruote del tipo agrario, possono circolare su terreni mobili. Questo gruppo comprende sia i veicoli pesanti che quelli leggeri; questi ultimi presentano, talvolta, la particolarità di essere equipaggiati con sedile girevole, con sedili doppi opposti o con doppio volante di direzione che permette la guida di fronte al cassone per meglio regolare lo scarico».
Sottovoce 87.04.10
«Gli autocarri a cassone ribaltabile detti “dumper” di questa sottovoce si distinguono generalmente dagli altri veicoli destinati al trasporto delle merci (in particolare, gli autocarri a benna) perché presentano le caratteristiche seguenti:
– un cassone di lamiera di acciaio di particolare robustezza la cui parete anteriore è prolungata al di sopra della cabina del conducente al fine di assicurarne la protezione e il cui fondo si eleva interamente o parzialmente verso la parte posteriore;
(...).
Occorre tuttavia notare che taluni autocarri della specie sono costruiti specialmente per essere utilizzati nelle miniere o nelle gallerie, quali, per esempio, quelli aventi un cassone a fondo apribile. Essi presentano alcune delle caratteristiche enumerate nel paragrafo precedente, ma sono privi di cabine e il cassone non è prolungato da una specie di tetto protettivo».
III – Fatti e procedimento principale
8. In base alle informazioni fornite dal giudice a quo, l’attrice del procedimento principale, l’impresa DFDS BV (in prosieguo: la «DFDS»), nel 1995 e nel 1996 presentava presso il convenuto del procedimento principale, il competente ufficio doganale olandese, dichiarazioni di immissione in libera pratica di cosiddetti «minitrac», denunciati sotto la voce NC 8704 10 19. L’ufficio doganale riteneva, tuttavia, che tali veicoli avrebbero dovuto essere classificati alla voce NC 8704 21 91 ed emetteva in conformità a tale classificazione una cartella esattoriale a carico della DFDS. Contro di essa la DFDS presentava ricorso in sede amministrativa. L’ufficio doganale rigettava il ricorso il 24 dicembre 1997. Tale decisione di rigetto è stata impugnata dalla DFDS dinanzi al giudice a quo.
9. L’ordinanza di rinvio del giudice a quo 19 aprile 2002 contiene la seguente questione pregiudiziale:
«Se dalla nozione di autocarro a cassone ribaltabile (cosiddetto dumper), di cui alla voce 8704 10 della tariffa doganale comune, vadano esclusi autocarri progettati per essere utilizzati fuori della rete stradale, destinati al trasporto e allo scarico di materiale sfuso ed a tal fine provvisti, in particolare, di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso».
IV – Sulla questione pregiudiziale
10. Con la questione pregiudiziale si chiede in sostanza di accertare se i minitrac, oggetto di controversia, debbano essere classificati, a fini doganali, come dumper nella sottovoce NC 8704 10, ovvero come autocarri a benna in una delle altre sottovoci della voce NC 8704 (autoveicoli per il trasporto di merci).
11. In base alle descrizioni dei due controversi modelli di minitrac, fornite dal giudice a quo e dai soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte e tra di loro coincidenti, si tratta di veicoli costruiti per essere utilizzati in particolare nei cantieri, quindi fuori della rete stradale, e destinati al trasporto e allo scarico di sterro e di altro materiale sfuso. I minitrac si distinguono dai tradizionali autocarri a cassone ribaltabile per il fatto che non sono dotati di un cassone a forma di vasca, ribaltabile per lo scarico in una sola direzione ovvero apribile verso il basso. I minitrac sono dotati invece, in base al rispettivo modello, o di un cassone ribaltabile piatto con pareti laterali verticali singolarmente apribili, che può essere ribaltato su tre lati, oppure di un cassone ribaltabile a forma di vasca il quale, grazie ad un sistema idraulico, può ruotare di 180 gradi. Grazie a queste particolari forme dei cassoni ribaltabili è possibile un più preciso scarico dei materiali su più lati, senza dover ruotare il veicolo stesso.
Principali osservazioni presentate alla Corte
12. Il governo olandese e la Commissione ritengono che i minitrac non presentino le caratteristiche richieste per i dumper di cui alla sottovoce NC 8704 10 e che, pertanto, non possano essere classificati alla sottovoce NC 8704 10 19.
13. Essi richiamano in primo luogo le note SA relative alla voce SA 87.04. In base alle caratteristiche, indicate in tali note esplicative della sottovoce 87.04.10 al fine di distinguere i dumper dagli autocarri a benna, risulterebbe che i dumper sono veicoli con una struttura ribaltabile per il carico e lo scarico robusta, ma relativamente semplice, nei quali il cassone ribaltabile viene sollevato in tutto o in parte all’indietro per rovesciare il carico. I cassoni ribaltabili dei minitrac, invece, avrebbero strutture particolarmente flessibili e manovrabili con complessi meccanismi di ribaltamento su più lati.
14. Anche le note NC alle sottovoci della NC da 8704 10 11 fino a 8704 10 90 attesterebbero che i dumper sono veicoli dalla struttura semplice. Dal punto 1 delle note NC risulterebbe che i dumper devono essere dotati di un cassone scaricabile mediante inclinazione o con fondo apribile. Dalle illustrazioni allegate, inoltre, emergerebbe che il cassone deve essere a forma di vasca, in quanto nessuno dei veicoli illustrati nelle note NC è dotato di cassone piatto con pareti laterali verticali. Peraltro, dalle note NC si evincerebbe che il cassone può essere ribaltato in ciascun caso solo su un lato (solitamente all’indietro).
15. In conformità a tali rilievi, la Commissione al numero 4 dell’allegato al regolamento n. 396/92 avrebbe classificato veicoli simili ai controversi minitrac alla sottovoce NC 8704 31 91, negando la loro classificazione alla sottovoce NC 8704 10 con la motivazione che «la flessibilità e la complessità della costruzione della benna ribaltabile non permettono di considerare l’articolo come un autocarro a cassone del codice NC 8704 10» (7) .
16. La DFDS ritiene che i minitrac debbano essere classificati come dumper alla sottovoce NC 8704 10.
17. Una singola caratteristica tecnica – nella fattispecie, la particolare capacità di movimento del cassone ribaltabile – non potrebbe da sola risultare decisiva per la classificazione degli autoveicoli per il trasporto di merci alle varie sottovoci della voce NC 8704. Andrebbe invece conferito rilievo alla funzione del veicolo di volta in volta considerato. I minitrac sarebbero destinati al trasporto e allo scarico di materiali fuori della rete stradale sicché essi, considerati la loro destinazione e il loro utilizzo, non si distinguerebbero dai tradizionali dumper.
18. La DFDS ritiene pertanto che la classificazione effettuata dalla Commissione nel regolamento n. 396/92 per il veicolo descritto al numero 4 dell’allegato non sia conforme alla NC. Sussisterebbero pertanto dubbi sulla validità giuridica del regolamento n. 396/92; non ci si potrebbe quindi basare su di esso per classificare a fini doganali veicoli simili.
19. Dall’ultima frase delle note SA alla sottovoce SA 87.04.10 risulterebbe che la descrizione dei dumper ivi contenuta non sarebbe affatto esaustiva. Andrebbe invece considerata anche la classificazione di quei veicoli che sono costruiti per particolari lavori e che per tal motivo presentano solo alcune delle caratteristiche menzionate in tale descrizione (8) .
20. La classificazione effettuata dalla Commissione al numero 4 dell’allegato al regolamento n. 396/92 sarebbe, pertanto, evidentemente dovuta a valutazioni economiche, incompatibili con il potere di emanare regolamenti con finalità esplicativa della NC (art. 10, n. 1, NC) (9) .
Valutazione
21. La presente causa concerne la distinzione, a fini tariffari, dei dumper dagli autocarri a benna, i quali sono contemplati, a fini tariffari, in differenti sottovoci della voce NC 8704 (autoveicoli per il trasporto di merci).
22. In base ad una costante giurisprudenza della Corte, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato in linea di principio nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce NC (10) . Le relative note SA rappresentano un valido strumento, quantunque non giuridicamente vincolante, per l’interpretazione delle singole voci tariffarie (11) .
23. Il governo olandese e la Commissione partono evidentemente dal presupposto che la forma del cassone ribaltabile e la presenza di un semplice meccanismo di ribaltamento (nel senso che il materiale sfuso può essere scaricato soltanto in una direzione) costituiscano presupposti necessari per poter classificare a fini doganali un veicolo come dumper. L’ultimo presupposto menzionato è evidentemente alla base anche della classificazione tariffaria di cui al numero 4 dell’allegato al regolamento n. 396/92.
24. Mi sembra, tuttavia, che tale opinione non consideri che la forma e le modalità di funzionamento della benna, cioè del cassone ribaltabile, costituiscono solo uno dei vari criteri idonei a distinguere, in via generale, i dumper dagli autocarri a benna. A mio parere, peraltro, tale criterio non è l’unico decisivo in modo assoluto. Ciò risulta dalle considerazioni qui di seguito svolte.
25. Dalla suddivisione in voci e sottovoci della NC risulta che agli autocarri denominati «dumper» è riservata, all’interno della voce NC 8704 (autoveicoli per il trasporto di merci), un’autonoma sottovoce (NC 8704 10). Gli autocarri a benna, invece, non vengono menzionati specificamente, per cui devono essere classificati in una delle sottovoci generiche per autocarri («altri») (da NC 8704 21 a NC 8704 32). Queste ultime sottovoci si differenziano tra di loro in base al tipo di motore e/o al peso degli autoveicoli per il trasporto di merci. Infine, alla sottovoce NC 8704 90 00 si trova una voce residuale per quegli autocarri che non sono né dumper né autocarri con le caratteristiche tecniche menzionate nelle sottovoci precedenti.
26. La suddivisione delle sottovoci tariffarie all’interno della voce NC 8704 per gli autoveicoli per il trasporto di merci dimostra che la sottovoce NC 8704 10 per i dumper costituisce una voce speciale per veicoli aventi una determinata destinazione d’uso, segnatamente lavori di carico e scarico fuori della rete stradale. Tutte le altre sottovoci, invece, non si differenziano più in base alla destinazione d’uso, bensì soltanto in base a determinate caratteristiche tecniche (tipo di motore e peso). Ciò dimostra che l’elemento decisivo per la classificazione dei dumper risiede nella destinazione d’uso di tali veicoli, e non nella forma o nelle modalità di funzionamento del cassone ribaltabile.
27. Una siffatta distinzione basata sulla destinazione d’uso si trova anche in sintonia con le note NC e con le note SA relative alla sottovoce 8704 10.
28. Le descrizioni contenute nelle note NC si riferiscono a veicoli «appositamente» costruiti per il trasporto di materiale sfuso in cave, miniere o nei cantieri edili, quindi a veicoli speciali, concepiti per essere utilizzati fuori della rete stradale. È vero che la descrizione del meccanismo di ribaltamento si addice soltanto ai dumper tradizionali che possono scaricare solo su un lato. Tuttavia, la locuzione con cui inizia tale descrizione («soprattutto») non mi sembra che precluda a priori una classificazione come dumper di quegli autocarri dotati di un cassone ribaltabile tecnologicamente più evoluto.
29. Nelle note SA la distinzione dei dumper dagli autocarri a benna viene effettuata sulla scorta di caratteristiche che in buona parte si riscontrano anche nei controversi minitrac. D’altro canto la descrizione del cassone ribaltabile corrisponde alla forma tradizionale. Le note SA sulla sottovoce SA 87.04.10, tuttavia, intendono semplicemente dire che i dumper si distinguono «generalmente» dagli altri autoveicoli per il trasporto di merci perché presentano le caratteristiche ivi menzionate. Peraltro, nell’ultima frase si fa notare che i dumper costruiti per speciali impieghi (pur sempre fuori della rete stradale) rimangono dumper ai sensi della sottovoce SA 87.04.10 anche se essi «presentano» soltanto «alcune delle caratteristiche enumerate nel paragrafo precedente».
30. Dalle note NC e dalle note SA, pertanto, non può desumersi che la forma o le modalità di funzionamento del cassone ribaltabile rappresentino la caratteristica decisiva per la classificazione di un veicolo come dumper. Da tali note esplicative emerge, invece, che gli adeguamenti tecnici utili ad un migliore svolgimento dei compiti propri dei dumper non ostano ad una classificazione alla sottovoce NC 8704 10.
31. Può ben essere vero che i dumper tradizionali si distinguano dagli autocarri a benna per la forma, soprattutto in quanto il cassone ribaltabile dei dumper ha il più delle volte forma a vasca, mentre il cassone ribaltabile degli autocarri a benna è piatto con quattro pareti laterali verticali. Le diverse forme del cassone ribaltabile, tuttavia, corrispondono alle diverse destinazioni d’uso. Un autocarro a benna è costruito primariamente per trasporti sulla rete stradale e la funzione di scarico, in quest’ottica, è secondaria. Al contrario, per i dumper tradizionali la funzione di carico e scarico di materiale sfuso fuori della rete stradale assume un ruolo di primo piano. Se quindi un veicolo – come uno dei minitrac in parola – è provvisto di un cassone ribaltabile piatto, che però può essere ribaltato in tre direzioni ed è dotato di pareti laterali verticali singolarmente apribili, in realtà non si comprende perché il cassone ribaltabile – nonostante la sua forma – non possa parimenti servire al carico e allo scarico di materiale sfuso fuori della rete stradale, peraltro allo scopo di operazioni di carico e scarico più precise.
32. Pertanto, neanche si riesce a comprendere perché una meccanica tecnicamente più complessa ed evoluta, che consente al veicolo di adempiere meglio la sua funzione, debba precludere la classificazione di questo veicolo come dumper.
33. L’ulteriore considerazione svolta dalla Commissione e dal governo olandese – secondo cui la particolare capacità di movimento del cassone ribaltabile dei minitrac sarebbe una caratteristica che impedirebbe, in modo decisivo, la loro classificazione tariffaria come dumper – risulta infondata anche per il fatto che la possibilità di scaricare soltanto in una direzione è una caratteristica comune sia ai dumper tradizionali sia agli autocarri a benna e quindi, già per tale motivo, non potrebbe essere assunta quale criterio di distinzione. Poiché, inoltre, dalla suddivisione interna della voce NC 8704 risulta – come sopra esposto (12) – che la particolare destinazione d’uso dei dumper (lavori di carico e scarico fuori della rete stradale) costituisce il criterio decisivo per la classificazione alla sottovoce NC 8704 10, la particolare capacità di movimento del cassone ribaltabile, che rappresenta semplicemente un progresso tecnico (13) (possibilità di più precise operazioni di carico e scarico del materiale sfuso in situazioni di limitato spazio di manovra), non può essere un criterio preclusivo della classificazione come dumper.
34. La destinazione d’uso di veicoli come i minitrac depone, pertanto, nel senso di una loro classificazione come dumper nella sottovoce NC 8704 10, e né la forma né la capacità di movimento dei rispettivi cassoni ribaltabili può giustificare la loro esclusione da tale classificazione.
35. A proposito del numero 4 dell’allegato del regolamento n. 396/92, pertanto, è sufficiente rilevare che, attesa l’interpretazione della NC come sopra motivata, il regolamento non può essere assunto quale base per un’interpretazione della sottovoce NC 8704 10 contraria a quella sostenuta in questa sede. Si deve, invece, ritenere che il regolamento n. 396/92 sia in tale sua parte invalido, per inosservanza dei limiti derivanti dal suo fondamento normativo (l’art. 9, n. 1, della NC) (14) .
V – Conclusione
36. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo pertanto alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nei seguenti termini:
«L’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nelle versioni applicabili al procedimento principale, deve essere interpretato nel senso che nella nozione di autocarro a cassone ribaltabile (cosiddetto dumper), di cui alla voce 8704 10 della nomenclatura combinata, sono compresi autocarri costruiti per il trasporto e lo scarico di materiale sfuso fuori della rete stradale e a tal fine provvisti, in particolare, di un meccanismo di ribaltamento complesso, flessibile e preciso».
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci sul fondamento della convenzione internazionale del 14 giugno 1983, approvata dalla Comunità con decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198, pag. 1).
3 – GU L 256, pag. 1.
4 – Regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, che modifica gli allegati I e II al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 345, pag. 1), e regolamento (CE) della Commissione 22 dicembre 1995, n. 3009, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 319, pag. 1).
5 – GU L 44, pag. 9.
6 – GU C 342 del 5 dicembre 1994, pag. 1.
7 – Sulla base di tali considerazioni anche il Bundesfinanzhof tedesco (Corte tributaria federale) avrebbe rifiutato la classificazione dei controversi minitrac alla sottovoce NC 8704 10, facendo parimenti riferimento al tipo di meccanismo di ribaltamento dei minitrac, che non corrisponde a quello di un tipico cassone ribaltabile.
8 – Per tale ragione in alcuni Stati extracomunitari, quali Australia, Canada, Giappone, Repubblica ceca e Stati Uniti d’America, anche i controversi minitrac sarebbero stati classificati come dumper alla sottovoce SA 87.04.10.
9 – Sentenza 14 dicembre 1995, causa C-267/94, Francia/Commissione (Racc. pag. I-4845).
10 – Sentenze 1° giugno 1995, causa C-459/93, Thyssen Haniel Logistic (Racc. pag. I-1381); 14 dicembre 1995, cause riunite C-106/94 e C-139/94, Colin e Dupré (Racc. pag. I-4759); 20 novembre 1997, causa C-338/95, Wiener S.I. (Racc. pag. I-6495); 19 ottobre 2000, causa C‑339/98, Peacock (Racc. pag. I-8947); 7 giugno 2001, causa C-479/99, CBA Computer (Racc. pag. I-4391); 7 febbraio 2002, causa C-276/00, Turbon (Racc. pag. I-1389); 7 marzo 2002, causa C-259/00, Biochem (Racc. pag. I-2461), nonché 7 novembre 2002, cause riunite da C‑260/00 a C-263/00, Lohmann (Racc. pag. I-10045).
11 – Sentenza 16 giugno 1994, causa C-35/93, Develop Dr. Eisbein (Racc. pag. I-2655) e sentenza nelle cause riunite C-106/94 e C-139/94 (cit. alla nota 10).
12 – V. supra, paragrafi 25 e segg.
13 – In tal senso anche la Corte nella sentenza nella causa Lohmann, cit. alla nota 10 (punto 42).
14 – Tale norma dispone come segue: «Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all’articolo 10: a) applicazione della nomenclatura combinata (...), con particolare riguardo: – alla classifica delle merci nelle nomenclature (...)».
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