CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate l’ 8 luglio 2004 (1)
Causa C-409/02 P
Jan Pflugradt
contro
Banca centrale europea
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Art. 36.1 dello Statuto del SEBC – Art. 9, lett. c), delle condizioni di impiego del personale della BCE – Personale della BCE – Potere discrezionale della BCE nell’organizzazione dei suoi servizi e nell’assegnazione del suo personale – Modifica del contratto di lavoro – Rapporto di valutazione»
1. Il sig. Jan Pflugradt ha proposto il presente ricorso contro la sentenza 22 ottobre 2002 (2) con cui il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento, da un lato, del rapporto informativo per l’anno 1999 (3) e, dall’altro, della nota 28 giugno 2000 del direttore generale della direzione generale «Sistemi informativi» (in prosieguo: la «DG IS») della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE») relativa alle mansioni a lui attribuite.
I – Quadro normativo
2. In forza del protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE), allegato al Trattato CE (in prosieguo: lo «Statuto del SEBC») spetta al consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo, stabilire il regime applicabile al personale della BCE. Tale regime è stato adottato con la decisione 1999/330/CE (4) (in prosieguo: le «condizioni di impiego»).
3. Le suddette condizioni di impiego prevedono in particolare che:
«9.(a) I rapporti di impiego tra la BCE ed i suoi dipendenti sono disciplinati dai contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni di impiego. Le norme sul personale adottate dal comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni di impiego.
(...)
(c) Le condizioni di impiego non sono disciplinate da alcun diritto nazionale particolare. La BCE applica: i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri; ii) i principi generali del diritto comunitario (CE) e iii) le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive (CE) relative alla politica sociale indirizzati agli Stati membri. Ogni qual volta si renderà necessario, tali atti giuridici saranno attuati dalla BCE. Si terranno nel debito conto a tale riguardo le raccomandazioni (CE) in materia di politica sociale. Per l’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni di impiego, la BCE terrà in debita considerazione i principi consacrati dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale delle istituzioni comunitarie.
10. (a) I contratti di lavoro tra la BCE ed i suoi dipendenti prendono la forma di lettere di assunzione controfirmate dai dipendenti. Le lettere di assunzione contengono gli elementi del contratto precisati dalla direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE (...)» (5).
4. Sempre sulla base giuridica dello Statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato il regolamento interno della BCE, modificato il 22 aprile 1999 (6), che dispone in particolare:
«Articolo 11
11.1 Ciascun componente del personale della BCE è informato sulla propria posizione all’interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.
(...)
Articolo 21, Condizioni di impiego
21.1 I rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale sono determinati dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale.
21.2 Le condizioni di impiego sono approvate e modificate dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo. Il consiglio generale è consultato in base alla procedura prevista nel presente regolamento interno.
21.3 Le condizioni di impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono attuate e modificate dal comitato esecutivo».
II – Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
5. Il sig. Pflugradt è in servizio presso la BCE dal 1° luglio 1998 ed è stato assegnato alla DG IS dove svolge le mansioni di «coordinatore degli specialisti UNIX». Dopo avere approvato, in data 9 ottobre 1998, i termini di un documento intitolato «UNIX coordinator responsibilities» comprendente l’elenco dei suoi vari compiti, gli è stata indirizzata, quattro giorni più tardi, una lettera di assunzione con effetto retroattivo alla data della sua entrata in servizio.
6. La BCE ha redatto per l’anno 1999 un rapporto informativo, relativo all’attività del sig. Pflugradt, che è stato contestato senza successo dall’interessato con diversi ricorsi interni nell’ambito della BCE. In sostanza, questi fa valere che tale rapporto contiene alcuni commenti sleali e infondati. In seguito a ciò, egli ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento del detto rapporto informativo, che costituisce l’atto impugnato nella causa T‑178/00.
7. Con nota del 28 giugno 2000, il direttore generale della DG IS ha trasmesso al sig. Pflugradt un nuovo elenco dei compiti che gli spettavano in qualità di «coordinatore degli specialisti UNIX». Non essendo soddisfatto della modifica delle proprie responsabilità derivanti dalla suddetta nota, il ricorrente ha presentato diversi ricorsi interni nell’ambito della BCE senza ottenere alcun esito positivo. Egli ha quindi adito il Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della detta nota che costituisce l’atto impugnato nella causa T‑341/00.
8. Così, con gli atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 luglio ed il 10 novembre 2000 il sig. Pflugradt ha proposto due ricorsi volti ad ottenere l’annullamento, rispettivamente, del suo rapporto informativo per il 1999 e della nota 28 giugno 2000.
III – La sentenza impugnata
9. Il Tribunale ha riunito le due cause (T‑178/00 e T‑341/00) (7) nella sentenza pronunciata il 22 ottobre 2002, con la quale ha respinto entrambi i ricorsi.
A – Sul ricorso nella causa T‑178/00
10. Nel ricorso per annullamento di cui alla causa T‑178/00, il sig. Pflugradt ha sostenuto che, attraverso il rapporto informativo per il 1999, gli erano state tolte talune attribuzioni in materia di personale, e cioè la responsabilità di valutare i membri del gruppo UNIX. Allo stesso modo, tale rapporto conteneva varie valutazioni sul lavoro del ricorrente che sarebbero fondate su fatti inesatti.
11. Il Tribunale ha respinto i due motivi di ricorso basandosi sul seguente ragionamento: in primo luogo esso ha sottolineato che, quantunque lo Statuto del SEBC conferisca alla BCE un’autonomia funzionale, i rapporti tra la BCE e il suo personale sono regolati da contratti di lavoro che prendono la forma di lettere di assunzione inviate da tale istituzione ai suoi dipendenti e sono controfirmate da questi ultimi. Tali lettere contengono gli elementi essenziali del contratto, e cioè il titolo, il grado e la descrizione sommaria del lavoro. Il Tribunale ha rilevato che la BCE aveva altresì consegnato al sig. Pflugradt un documento comprendente un elenco dei compiti specificamente collegati al suo impiego. Comunque, ha precisato il Tribunale, la BCE può imporre unilateralmente modifiche delle condizioni di esecuzione dei contratti di lavoro solo purché esse si limitino ad incidere sugli elementi secondari del contratto.
12. Inoltre, il Tribunale precisa:
«54 Infatti, la BCE, al pari di tutte le altre istituzioni o imprese, dispone di un potere di direzione nell’organizzazione dei suoi servizi e nella gestione del suo personale. In quanto istituzione comunitaria, essa gode anche di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei suoi servizi e nell’assegnazione del suo personale per lo svolgimento delle sue funzioni di pubblico interesse (v., per analogia, sentenze della Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei Conti, Racc. pag. 2447, punto 17, e 12 novembre 1996, causa C‑294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I‑5863, punto 40; sentenze del Tribunale 6 novembre 1991, causa T‑33/90, Von Bonkewitz-Lindner/Parlamento, Racc. pag. II‑1251, punto 88, e 9 giugno 1998, causa T‑176/97, Hick/CES, Racc. PI pag. I‑A‑281 e II‑845, punto 36). Essa può, quindi, far evolvere nel corso del tempo il rapporto di lavoro con i suoi dipendenti secondo l’interesse del servizio per giungere ad un’organizzazione efficace del lavoro e ad una ripartizione coerente dei diversi compiti tra i membri del personale e adattarsi ad esigenze variabili. Un dipendente assunto per un impiego a tempo indeterminato, che può prolungarsi eventualmente fino al raggiungimento del suo sessantacinquesimo anno di età, non può ragionevolmente pensare che tutti gli aspetti dell’organizzazione interna restino invariati durante tutta la sua carriera o di conservare per tutta la durata di questa i compiti che gli sono stati assegnati al momento dell’assunzione.
55 A tal riguardo occorre notare che l’assunzione del ricorrente e la redazione del mansionario 5 ottobre 1998 sono avvenuti nel contesto generale della creazione dei servizi della BCE durante il suo primo anno di funzionamento. Ciò è in particolare dimostrato dal carattere provvisorio dell’assegnazione dei compiti e delle responsabilità, figuranti in questo mansionario. Infatti, per nove di questi, il detto mansionario prevede che il ricorrente sia assistito da un collaboratore “nella fase iniziale della fase tre”. Inoltre, la BCE sottolinea, nello stesso documento, che essa raccomanda un riesame dell’assegnazione dell’insieme dei compiti e delle responsabilità: “se, sopo il primo trimestre 1999, dovesse esserci una diminuzione del carico di lavoro globale nel settore UNIX, sarebbe auspicabile che tutti questi compiti di coordinatore UNIX siano ridefiniti (cercando di redigere una descrizione adeguata delle categorie di funzioni della BCE), tenendo conto di tutte le circostanze e di tutte le politiche della BCE in quel momento”.
56 Inoltre, stabilendo che le condizioni di impiego “modificate, all’occorrenza”, costituiscono parte integrante del contratto di lavoro del ricorrente, tale contratto prevede espressamente che i termini del rapporto di lavoro possano variare secondo le modifiche apportate alle condizioni di impiego.
57 Occorre verificare se la responsabilità di effettuare la valutazione annuale del lavoro dei membri del gruppo UNIX costituisca un elemento essenziale riguardo alla funzione di coordinatore del gruppo e se, pertanto, la sua revoca pregiudichi gli elementi essenziali del contratto di lavoro del ricorrente.
58 È pacifico che, nonostante la modifica delle sue attribuzioni, il ricorrente ha conservato il suo impiego di “coordinatore degli specialisti UNIX” rientrante nella categoria dei “professionals” e nel grado G, nonché la retribuzione corrispondente.
59 Dal mansionario 5 ottobre 1998 risulta che il posto di coordinatore degli specialisti UNIX è essenzialmente di natura tecnica, poiché i compiti relativi al personale e all’amministrazione rivestono solo un carattere secondario. In tal modo, la sola revoca del compito di valutare i membri del gruppo UNIX non ha come conseguenza di diminuire nettamente, nel loro insieme, le attribuzioni di quest’ultimo, rispetto a quelle che corrispondono al suo impiego. A tale riguardo, occorre sottolineare che è pacifico che il ricorrente non ha mai avuto occasione di procedere alla valutazione dei membri del gruppo UNIX, poiché questa responsabilità gli è stata revocata prima ancora che la BCE avesse cominciato il primo esercizio di valutazione annuale del suo personale. Alla luce di ciò, la modifica in questione non costituisce una retrocessione dell’impiego del ricorrente e non può, quindi, essere considerata come pregiudizievole per un elemento essenziale del contratto di lavoro».
13. Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla valutazione operata sul lavoro del ricorrente, il Tribunale ha considerato che si tratta, in realtà, di rimettere in questione la validità dei giudizi espressi dai superiori del sig. Pflugradt riguardo al lavoro effettuato da quest’ultimo durante l’anno 1999, il che non spetta ad esso fare. Difatti, il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sulle valutazioni contenute nel rapporto informativo annuale verte solo su un eventuale sviamento di potere. Poiché il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di circostanze di tale natura, il motivo è stato così respinto.
14. Pertanto il Tribunale ha respinto il ricorso del sig. Pflugradt nell’ambito di tale prima causa.
B – Sul ricorso nella causa T‑341/00
15. Il ricorso del sig. Pflugradt nell’ambito di questa seconda causa verteva sull’annullamento della nota del 28 giugno 2000 con la quale la BCE aveva modificato le sue attribuzioni. Basandosi sui medesimi argomenti già addotti nella causa T‑178/00, il ricorrente affermava che la BCE aveva violato il suo diritto di essere assegnato ad un impiego conforme al suo contratto di lavoro.
16. Il Tribunale, riprendendo altresì il ragionamento da esso seguito nella prima causa, ha dichiarato che il ricorrente non può pretendere di conservare tutte le mansioni specifiche che gli erano state attribuite al momento della sua assunzione da parte della BCE. Inoltre esso ha considerato che, modificando unilateralmente le mansioni del ricorrente, l’istituzione non ha ecceduto i limiti del suo potere di organizzazione, da un lato, perché non è stato contestato che le dette modifiche sono intervenute nell’interesse del servizio, e, dall’altro, perché il ricorrente ha conservato le sue attribuzioni essenziali e non ha dimostrato che tali modifiche arrechino pregiudizio agli elementi essenziali del suo contratto di lavoro.
17. Pertanto il Tribunale ha respinto il ricorso anche nell’ambito della seconda causa.
IV – Procedimento davanti alla Corte e conclusioni delle parti
18. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 18 novembre 2002, il sig. Pflugradt ha proposto il presente ricorso contro la sentenza impugnata. La BCE ha fatto pervenire la propria comparsa di risposta in data 3 marzo 2003.
19. Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata,
– annullare le due decisioni della BCE, e
– condannare la convenuta alle spese.
20. La BCE chiede che la Corte voglia:
– respingere il ricorso, e
– condannare il ricorrente alla spese.
V – Ricorso contro la sentenza del Tribunale
21. A sostegno del proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale, il sig. Pflugradt fa valere vari motivi. Con il primo motivo egli deduce la violazione dell’art. 36.1 dello Statuto del SEBC e dell’art. 9, lett. a), prima frase, delle condizioni di impiego, poiché il Tribunale non avrebbe riconosciuto la natura contrattuale del rapporto giuridico tra la BCE e i suoi dipendenti. Così, quest’ultima non poteva modificare unilateralmente il suo contratto.
22. Con il suo secondo motivo il ricorrente sostiene che, trasponendo le norme sul pubblico impiego comunitario all’assegnazione del personale della BCE, il Tribunale ha in realtà omesso l’osservanza del suddetto principio. Ciò in quanto, in particolare, il Tribunale non ha rilevato che la BCE, nella modifica di assegnazione a cui ha proceduto, avrebbe dovuto dimostrare un interesse per il servizio.
23. Nel suo terzo motivo, il ricorrente adduce un inesatto accertamento dei fatti da parte del Tribunale e, nel quarto motivo, la cattiva valutazione dei fatti da parte di quest’ultimo.
24. Il quinto e ultimo motivo è fondato su una non corretta motivazione della sentenza del Tribunale: il ricorrente ribadisce di avere inteso contestare dinanzi al Tribunale non già la valutazione espressa su di lui dalla BCE nel rapporto per il 1999, bensì i fatti che quest’ultima ha posto a fondamento del suo rapporto informativo, argomento sul quale, a suo avviso, il Tribunale ha omesso di pronunciarsi.
25. Analizzerò i motivi nell’ordine così fissato.
A – Sul primo motivo, riguardante l’errore di diritto fondato sulla violazione dell’art. 36.1 dello Statuto del SEBC e dell’art. 9, lett. a), prima frase, delle condizioni di impiego
26. Il primo motivo di impugnazione è volto a contestare la posizione espressa dal Tribunale circa la natura giuridica del rapporto di lavoro tra la BCE e i suoi dipendenti, nonché l’accertamento da parte del Tribunale del potere discrezionale di cui dispone la BCE riguardo all’assegnazione del suo personale.
27. Secondo il ricorrente, infatti, dalla formulazione dell’art. 9, lett. a), prima frase, delle condizioni di impiego si evince che i rapporti giuridici tra la BCE e i suoi agenti sono regolati da contratti di assunzione. Detti rapporti giuridici sono, quindi, di natura contrattuale. La sentenza impugnata avrebbe invece tenuto in non cale l’ampiezza e la conformazione dell’autonomia funzionale di cui la BCE dispone alla luce di tale disposizione e dell’art. 36.1 dello Statuto del SEBC.
28. Il sig. Pflugradt afferma che occorre distinguere tra il potere discrezionale della BCE nell’assegnazione del personale e quello riguardante l’organizzazione dell’istituzione per il quale quest’ultima dispone incontestabilmente di un ampio potere. I rapporti con gli agenti sono quindi fondati su rapporti contrattuali che rispettano l’autonomia della volontà. Da quanto precede deriva che la BCE non può modificare unilateralmente i termini del contratto da essa stipulato con il ricorrente, né in seguito al rapporto informativo per l’anno 1999, e neppure in seguito alla nota 28 giugno 2000. Infatti, ad avviso del ricorrente, la descrizione delle mansioni costituisce parte integrante del suo contratto di lavoro. Tale descrizione, che elenca i suoi compiti principali, gli è stata trasmessa dalla BCE per approvazione. Il contratto di lavoro contenuto nella lettera di assunzione è stato concluso tra il sig. Pflugradt e la BCE soltanto all’atto dell’accettazione del contenuto (8). La descrizione delle mansioni rappresenta, quindi, la condizione dell’accettazione del contratto da parte del sig. Pflugradt.
29. Nella propria comparsa di risposta la BCE sostiene che, anche se la natura dei rapporti giuridici tra la BCE e i suoi dipendenti fosse contrattuale, essa non è meramente contrattuale. In particolare, non si tratterebbe di un contratto di diritto privato. Il contratto di lavoro è in larga misura costituito da elementi statutari previsti nelle condizioni d’impiego, il cui contenuto è simile a quello degli statuti applicabili ai funzionari e agli altri agenti. Del resto, proprio questa somiglianza ha indotto il Tribunale ad applicare nel caso di specie la giurisprudenza che riconosce alle istituzioni comunitarie un ampio potere discrezionale in materia di organizzazione dei servizi e di assegnazione del personale.
30. Secondo la BCE, il potere discrezionale dell’istituzione è generale e dichiaratorio, e non può essere condizionato dalla natura dei rapporti di lavoro che essa intrattiene con il suo personale, funzionari o agenti.
Analisi
31. Contrariamente al ricorrente, ritengo che il Tribunale, riconoscendo un ampio potere discrezionale in capo alla BCE nell’ambito dell’assegnazione del suo personale e convalidando la modifica di taluni compiti del ricorrente operata dalla BCE, non abbia commesso alcun errore di diritto.
32. È pacifico che la natura dei rapporti di lavoro tra la BCE e i suoi agenti è contrattuale (9). Detto rapporto si concretizza con la firma di una lettera di assunzione conformemente all’art. 10 delle condizioni di impiego. Nondimeno, anche se la natura dei rapporti è contrattuale, occorre sottolineare che uno dei contraenti è un’istituzione comunitaria, come tale incaricata di una funzione di interesse comunitario ed abilitata ad adottare le disposizioni applicabili ai propri dipendenti (10).
33. I rapporti con il suo personale a contratto, attraverso le disposizioni contenute nelle condizioni d’impiego, si basano quindi su importanti elementi statutari che si trovano nelle condizioni d’impiego quali adottate dal consiglio direttivo.
34. L’argomento del ricorrente che mette in rilievo la distinzione tra lo status giuridico dei funzionari e quello del personale della BCE, che egli deduce dal rapporto contrattuale e dall’applicazione dell’autonomia della volontà, non può essere fondato. È pur vero che i termini delle condizioni d’impiego fanno parte del contratto del sig. Pflugradt, tuttavia essi non hanno costituito oggetto di trattative tra quest’ultimo e l’istituzione. Infatti, si deve precisare che il processo di assunzione comporta una discussione e un accordo di volontà che sfociano, ai termini delle condizioni d’impiego, in una lettera di assunzione. Osservo che si tratta di un contratto di tipo ampiamente statutario nell’ambito del quale già nella fase della sua stipulazione l’autonomia della volontà del futuro dipendente è molto debole. D’altro canto, l’art. 9, lett. c), ultima frase, delle condizioni d’impiego prevede che l’interpretazione dei diritti e degli obblighi contenuti in tale documento deve ispirarsi ai principi consacrati dai regolamenti e dalla giurisprudenza applicabili al personale delle istituzioni.
35. Osservo inoltre che le condizioni d’impiego adottate dal consiglio direttivo sono contenute in un documento redatto in termini generici, che nel corso del tempo possono indubbiamente subire modificazioni, seppur minime. Dalle differenti versioni delle condizioni d’impiego risulta che tali disposizioni coprono tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e possono subire pochi cambiamenti. Occorre quindi rilevare, come ha già fatto la BCE all’udienza del 18 marzo 2004, che, in realtà, l’elemento consensuale nella conclusione del contratto di lavoro è stata solo la firma della lettera di assunzione da parte del sig. Pflugradt. In realtà, la stipulazione di tale contratto tra la BCE e il ricorrente non ha dato luogo ad una vera e propria trattativa tra le parti.
36. Da quanto sopra esposto, concludo che l’argomento del ricorrente relativo all’impossibilità di trasporre l’ampio potere discrezionale di cui la BCE dispone nei confronti dei suoi funzionari anche ai suoi rapporti con il personale non è fondato. In quanto istituzione, la BCE deve potere organizzare i suoi servizi e non il proprio personale nell’ambito della sua missione di interesse generale. La differenza statutaria tra i funzionari e gli agenti della BCE non può giustificare una differente valutazione per l’assegnazione del personale di tale istituzione. Infine, come si è appena visto, i detti rapporti giuridici hanno indubbiamente natura contrattuale, ma non meramente tale. L’istituzione, nella specie la BCE, dispone di un potere discrezionale per l’organizzazione dei suoi servizi, e ciò malgrado l’atto giuridico di natura contrattuale che sta alla base del rapporto di lavoro tra essa ed i suoi dipendenti (11). È quindi pertinente l’argomento del Tribunale al punto 54 della sentenza impugnata, con cui esso riconosce alla BCE un ampio potere nell’organizzazione dei suoi servizi e nell’assegnazione del suo personale.
37. Il primo motivo dedotto dal ricorrente contro la sentenza impugnata, relativo all’errore di diritto, risulta quindi infondato.
B – Sul secondo motivo, concernente la cattiva applicazione delle disposizioni sulla modifica dell’assegnazione applicabili ai funzionari
38. Nell’ambito del suo secondo motivo, il ricorrente parte dal postulato (12) secondo cui i principi che disciplinano l’assegnazione del personale riguardo al pubblico impiego si applicano anche ai dipendenti della BCE. Egli sostiene tuttavia che, anche in tale ipotesi, questi principi sarebbero stati violati dal Tribunale.
39. Il ricorrente afferma che, in seguito alla revoca delle responsabilità di valutazione a lui attribuite, il suo posto nella BCE non era più lo stesso, anche se il suo inquadramento e la sua retribuzione sono rimasti invariati. Egli sostiene che, non dichiarando illegittima tale modifica, il Tribunale ha operato una cattiva applicazione dei principi che disciplinano l’assegnazione del personale nell’ambito del diritto del pubblico impiego comunitario. Infatti, secondo il sig. Pflugradt, il Tribunale non poteva semplicemente limitarsi a verificare che l’inquadramento del ricorrente restasse lo stesso per accontentarsi dell’equivalenza del suo posto, bensì avrebbe dovuto procedere ad un esame dei fatti quanto a tale equivalenza.
40. Secondo la giurisprudenza costante della Corte (13), la riassegnazione dei funzionari è possibile a condizione che sia effettuata nell’interesse del servizio e garantisca l’equivalenza dei posti, e cioè l’obbligo verte sulla corrispondenza tra il grado e il posto, e non sui compiti che l’impiego comporta in quanto tale.
41. Orbene, nel caso di specie, conformemente alla precitata giurisprudenza, il Tribunale ha stabilito che, a seguito delle modifiche delle attribuzioni del sig. Pflugradt, l’impiego di quest’ultimo corrisponde sempre al grado con il quale era stato assunto e conserva i suoi compiti essenziali (14). La cattiva applicazione delle disposizioni sulla modifica dell’assegnazione non è quindi stata dimostrata.
42. Il motivo relativo alla violazione del principio dell’equivalenza dei posti è dunque infondato.
C – Sul terzo motivo, riguardante l’inesatto accertamento dei fatti
43. Nell’ambito di questo motivo il sig. Pflugradt asserisce che il Tribunale ha operato un inesatto accertamento dei fatti per quanto riguarda gli elementi essenziali del contratto di lavoro, in particolare non qualificando come responsabilità fondamentale quella che gli era stata revocata, cioè la valutazione dei membri del gruppo UNIX. Infatti, secondo il ricorrente, non spettava a lui convincere il Tribunale che si trattava della revoca di elementi essenziali del proprio contratto. Ad avviso del ricorrente, contrariamente a quanto afferma il Tribunale al punto 58 della sentenza impugnata, è proprio una responsabilità fondamentale quella che gli è stata revocata e così il Tribunale, pronunciandosi in tal senso, avrebbe operato un erroneo accertamento dei fatti.
44. Per giunta, il ricorrente sottolinea che la BCE non ha invocato l’interesse del servizio per giustificare la sua decisione di modificare le attribuzioni del sig. Pflugradt (15). Quindi il Tribunale non poteva affermare che il ricorrente non contestava il fatto che la detta modifica fosse intervenuta nell’interesse del servizio.
45. L’impiego del sig. Pflugradt alla BCE è quello di coordinatore degli specialisti UNIX. La valutazione dei membri del gruppo rientra nelle mansioni contrattuali menzionate nel documento accettato e firmato dal ricorrente. Questa attribuzione gli è stata revocata.
46. Nell’ambito del proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale, il ricorrente asserisce che non spettava a lui convincere il Tribunale del fatto che le modifiche delle sue responsabilità vertevano su elementi essenziali del contratto di lavoro. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, alla luce dei principi generali, l’onere di fornire la prova delle proprie affermazioni incombe sul ricorrente. Spettava così al sig. Pflugradt fornire la prova dei fatti che avrebbero potuto permettere al Tribunale, nell’ambito delle proprie competenze di giudice di merito, di operare la giusta qualificazione. Il ricorrente non lo ha fatto in sede di giudizio di primo grado, e non può basarsi su tale carenza in sede di impugnazione.
47. Per quanto concerne l’ulteriore argomento di questo motivo, secondo cui il Tribunale avrebbe ingiustamente dichiarato che il ricorrente non aveva contestato che la modifica delle proprie attribuzioni fosse stata effettuata nell’interesse del servizio, ritengo che esso sia irricevibile. Infatti, conformemente ad una giurisprudenza costante, il Tribunale è esclusivamente competente a effettuare una valutazione dei fatti portati a sua conoscenza, valutazione che il ricorrente non può più contestare in sede di impugnazione (16).
48. Di conseguenza, occorre respingere il terzo motivo in quanto irricevibile.
D – Sul quarto motivo, relativo alla cattiva valutazione dei fatti
49. Il sig. Pflugradt asserisce che il Tribunale ha compiuto una cattiva valutazione dei due atti contestati, e cioè il rapporto informativo per il 1999 e la nota del 28 giugno 2000 (17). A suo parere, la revoca delle sue attribuzioni operata dalla BCE e che discende da tale nota è molto più radicale di quella operata dal rapporto informativo. Orbene, il Tribunale, in maniera contraddittoria, non ne conclude che la situazione contrattuale del ricorrente ha subito una modifica sostanziale.
50. Questo motivo verte in realtà sulla contestazione della valutazione dei fatti operata dal Tribunale. Orbene, come si è già visto in precedenza, la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella operata in via esclusiva da quest’ultimo. Il quarto motivo è quindi irricevibile.
E – Sul quinto motivo, relativo alla carenza di motivazione della sentenza del Tribunale
51. Nell’ambito di questo motivo, il sig. Pflugradt si basa sulla non corretta motivazione della sentenza del Tribunale. Infatti, dinanzi al Tribunale il ricorrente ha addotto l’argomento secondo il quale il suo rapporto di valutazione per l’anno 1999 si basa su asserzioni di fatto inesatte, ora il ricorrente in sede di impugnazione sostiene che il Tribunale non ha risposto al suo argomento e non avrebbe, con ciò stesso, motivato correttamente la propria sentenza (18).
52. Il sig. Pflugradt sostiene che il Tribunale si è basato sull’ipotesi erronea che il ricorrente volesse contestare la valutazione espressa su di lui dalla BCE nel suo rapporto per il 1999, mentre in realtà egli contestava unicamente i fatti che quest’ultima aveva posto a fondamento di tale rapporto informativo. Il Tribunale non poteva dunque respingere tale argomento considerando che non spettava ad esso controllare la valutazione contenuta nel rapporto informativo, il che il ricorrente contesta.
53. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivazione, al quale il Tribunale è tenuto, risponde all’esigenza di far apparire in modo chiaro ed inequivocabile il ragionamento seguito, consentendo così agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione presa ed alla Corte di effettuare il proprio sindacato giurisdizionale (19). Il Tribunale è tenuto a replicare agli argomenti effettivamente addotti dal ricorrente, salvo violare l’obbligo di motivazione a cui è tenuto.
54. Tale giurisprudenza è limitata dalla considerazione che l’obbligo per il Tribunale di motivare le proprie decisioni non può essere interpretato nel senso che quest’ultimo sia tenuto a replicare in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se tali argomenti non hanno un carattere chiaro e preciso e non sono fondati su elementi di prova circostanziati (20).
55. Nella fattispecie, il ricorrente in sede di impugnazione ha contestato talune asserzioni di fatto poste dalla BCE a fondamento del suo rapporto informativo per il 1999, senza contestare il rapporto informativo in sé (21). Tuttavia, è giocoforza constatare che a parte un’elencazione di taluni elementi di fatto contenuti nel detto rapporto, il sig. Pflugradt non fornisce indicazioni circostanziate relative a un’inesattezza dei fatti.
56. Il Tribunale non ha violato, a mio avviso, l’obbligo di motivazione, in quanto ha motivato la sua sentenza conformemente ai motivi e agli argomenti che gli sono stati presentati nell’ambito del ricorso. Non avendo il sig. Pflugradt fornito alcuna spiegazione circostanziata degli argomenti addotti a sostegno del suo motivo, egli non poteva successivamente invocare l’insufficienza della motivazione della sentenza del Tribunale.
57. Il quinto motivo, relativo alla non corretta motivazione della sentenza da parte del Tribunale, è infondato.
VI – Conclusione
58. Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni suggerisco alla Corte di:
1) respingere il ricorso e
2) condannare il ricorrente alle spese.
1 – Lingua originale:il francese.
2 – Sentenza 22 ottobre 2002, cause riunite , Pflugradt/BCE (Racc. pag. II‑4035; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
3 – Del 23 novembre 1999.
4 – Decisione della Banca centrale europea 9 giugno 1998, relativa all’adozione delle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea, modificata il 31 marzo 1999 (32).
5 – Relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32).
6 – GU L 125, pag. 34, rettifica nella .
7 – Con ordinanza 6 dicembre 2001 il presidente della Quinta Sezione del Tribunale ha deciso di riunire le due cause ai fini della fase orale che ha dato luogo alla sentenza impugnata.
8 – In conformità dell’art. 10, lett. a), delle condizioni di impiego.
9 – V., in particolare, sentenza del Tribunale 18 ottobre 2001, causa , X/BCE (Racc. pag. II‑3021, punto 61).
10 – Ibidem (punto 63). Ivi la Corte ha dichiarato che, nel quadro di tali rapporti contrattuali, la BCE aveva il diritto di prevedere nelle condizioni di impiego un regime disciplinare che gli consentisse, in particolare, in caso di inadempimento da parte di uno dei suoi dipendenti agli obblighi del contratto di lavoro, di prendere i provvedimenti necessari tenuto conto delle responsabilità e degli obiettivi che gli sono assegnati. Trattasi di un esempio dell’ampio potere discrezionale della BCE nell’ambito dei rapporti con i suoi dipendenti.
11 – V., in particolare, sentenze della Corte 14 luglio 1988, cause riunite 23/87 e 24/87, Aldinger e a./Parlamento (Racc. pag. 4395), e del Tribunale 11 luglio 1996, causa , Aubineau/Commissione (Racc. PI, pag. I‑A‑357 e II‑1053, punti 28‑30), in cui si stabilisce che il potere di assegnazione del personale vale allo stesso modo per le autorità che hanno il potere di nomina nei confronti degli agenti temporanei, così come dedotto dalla BCE nella sua comparsa di risposta (punto 74).
12 – Ipotesi che egli reputa erronea, ma che pone come premessa del proprio ragionamento.
13 – V., in particolare, sentenze Lux/Corte dei conti, cit. (punti 24 e segg.); 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681, punto 6), e Ojha/Commissione, cit., punto 40).
14 – Punti 58 e 90 della sentenza impugnata.
15 – Ricorso contro la sentenza del Tribunale (punti 173 e segg.).
16 – V., in particolare, sentenza 1 giugno 1994, causa P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a (Racc. pag. I‑1981, punto 49).
17 – Ricorso contro la sentenza del Tribunale (punto 171).
18 – Ricorso contro la sentenza del Tribunale (punti 192 e segg.)
19 – V., in particolare, ordinanza 25 giugno 1998 [causa P (R), Antille olandesi/Consiglio (Racc. pag. I‑4147, punto 70)].
20 – V. sentenza 6 marzo 2001, causa P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 121).
21 – Ricorso contro la sentenza del Tribunale (punto 192).
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