CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. POIARES MADURO
presentate il 16 marzo 2004(1)
Causa C-411/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica d'Austria
«Inadempimento di uno Stato – Trasposizione non corretta – Direttiva 98/10/CE – Telecomunicazioni – Concetto di fattura dettagliata»
I – Introduzione, contesto normativo, fase precontenziosa e procedimento
1. Con il presente ricorso la Commissione chiede che sia dichiarato che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (in prosieguo: la «direttiva 98/10») (2) .
2. La Commissione sostiene che la Repubblica d’Austria non ha adottato le disposizioni necessarie per la corretta trasposizione dell’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, nel quale si afferma la necessità di garantire che in ciascuno Stato membro le fatture periodiche relative ai servizi di telecomunicazione della rete fissa siano sufficientemente particolareggiate in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica.
3. La direttiva 98/10, che è già stata oggetto di due ricorsi per inadempimento contro l’Italia e la Francia, peraltro non contestati da tali Stati membri (3) , è diretta, come espressamente affermato al suo art. 1, n. 1, secondo comma, ad assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e a definire l’insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, possano accedere a prezzi abbordabili.
4. A questo fine, all’art. 14 della direttiva 98/10, relativo alla fatturazione dettagliata, alla selezione numerica multifrequenza e al blocco selettivo di chiamata, si stabilisce quanto segue:
«1. Al fine di garantire che gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso al più presto ai seguenti servizi:
(...)
– a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata,
gli Stati membri possono designare uno o più operatori perché forniscano tali servizi alla maggior parte degli utenti anteriormente al 31 dicembre 1998 e garantiscano che essi siano disponibili a tutti entro il 31 dicembre 2001.
(...)
2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, le fatture dettagliate contengono dati sufficientemente particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica fissa e/o dei servizi telefonici pubblici fissi.
Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l’utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata con tariffe ragionevoli o a titolo gratuito. Le autorità nazionali di regolamentazione possono definire il minimo della fattura dettagliata.
Le chiamate che sono gratuite per l’abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell’abbonato».
5. Appare pertinente, a questo proposto, sottolineare che la direttiva 98/10, della cui attuazione si discute nel caso di specie, è stata abrogata con decorrenza 25 luglio 2003 in conformità dell’art. 26 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (4) . La direttiva 98/10 è stata quindi sostituita da un quadro regolamentare nuovo, costituito dalla detta direttiva 2002/21, dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (5) , dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (6) , e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (7) .
6. Quest’ultima direttiva 2002/22 si colloca, per quanto riguarda la questione del controllo delle spese attraverso la fatturazione dettagliata, in una linea di continuità con la direttiva 98/10 che ha sostituito (8) .
7. È evidente che in questa sede non si tratta dell’attuazione e dell’interpretazione della nuova direttiva 2002/22 bensì della direttiva 98/10, nel frattempo abrogata. È interessante segnalare, in ogni caso, che l’orientamento delle due direttive è essenzialmente identico per quanto riguarda la questione della fatturazione dettagliata. In questo senso, anche la direttiva 2002/22 stabilisce la necessità di una fatturazione dettagliata di base che consenta di verificare e controllare i costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica. Tale direttiva descrive il senso e la portata della fatturazione dettagliata di base in modo esaustivo e senza che vi sia alcun elemento di discontinuità rispetto all’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10 (9) .
8. La direttiva 98/10 avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri, ai sensi dell’art. 32, n. 1, entro il 30 giugno 1998.
9. Con lettera del 23 settembre 1998 il governo austriaco ha comunicato alla Commissione che la direttiva 98/10 era stata recepita nell’ordinamento austriaco mediante la Telekommunikationsgesetz (legge federale relativa alle telecomunicazioni; in prosieguo: il «TKG») e quattro regolamenti [il Rahmenrichtlinienverordnung (regolamento relativo alla direttiva quadro), il Telekomtarifgestaltungsverordnung (regolamento relativo alla fissazione delle tariffe in materia di telecomunicazioni), il Numerierungsverordnung (regolamento relativo all’attribuzione di numeri) e il Zusammenschaltungsverordnung (regolamento relativo all’interconnessione)].
10. Tra le varie disposizioni del TKG risalta l’art. 94, n. 1, volto – si sostiene – a dare attuazione al citato art. 14, n. 2, della direttiva 98/10. Tale norma stabilisce quanto segue:
«1. Gli importi addebitati agli abbonati devono essere presentati in una fattura in cui deve apparire un estratto degli importi da pagare, classificate per tipi di tariffa. Su richiesta dell’abbonato, la fattura dovrà indicare tutti gli importi o avere un altro livello di dettaglio, da determinarsi secondo le condizioni commerciali. Per le fatturazioni che presentano un livello di dettaglio superiore alla fatturazione standard, potrà essere previsto un prezzo secondo le condizioni commerciali. L’importo di tale prezzo dovrà essere determinato in funzione dei costi causati da una presentazione più dettagliata.
(...)».
11. Con lettera del 20 aprile 2001 la Commissione ha manifestato le sue riserve in merito alla corretta trasposizione dell’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10 da parte del governo austriaco, invitandolo, in conformità dell’art. 226 CE, a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
12. Con lettera del 20 giugno 2001 le autorità austriache hanno comunicato alla Commissione che l’art. 94 del TKG rispondeva ai requisiti previsti dall’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, in quanto la fatturazione di base di cui all’art. 94 della detta legge presentava un livello di dettaglio sufficiente per consentire all’utente un controllo e una verifica efficaci delle proprie spese telefoniche, nel senso indicato dalla direttiva 98/10.
13. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha emesso un parere motivato in cui, ribadendo la ragione delle sue riserve, considerava che la fatturazione dettagliata di base adottata dalla Repubblica d’Austria non consentiva in nessun modo al consumatore di controllare efficacemente le proprie spese telefoniche nel senso stabilito dalla direttiva 98/10 e ha invitato la Repubblica d’Austria ad adottare i provvedimenti all’uopo necessari entro un termine di due mesi. Il governo austriaco ha risposto, mediante lettera del 27 febbraio 2002, confermando il proprio punto di vista secondo cui l’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10 era stato correttamente trasposto.
14. La Commissione, concludendo che, su tale punto, la propria posizione e quella della Repubblica d’Austria divergevano e che, conseguentemente, quest’ultima era venuta meno ai suoi obblighi, ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 226 CE, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 novembre 2002.
15. La Commissione conclude chiedendo che la Corte voglia:
1) dichiarare che la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, avendo optato per una fatturazione di base che consiste solo in un raggruppamento di importi classificati in base al tipo di spesa e che non è sufficientemente particolareggiata per garantire una verifica e un controllo efficaci da parte dell’utente;
2) condannare la Repubblica d’Austria alle spese.
16. Il 12 febbraio 2004 presso la Corte di giustizia si è celebrata un’udienza in cui i rappresentanti della Repubblica d’Austria e della Commissione hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni orali.
II – Argomenti delle parti
A – Motivazione della Commissione
17. Secondo la Commissione, il governo austriaco, stabilendo al citato art. 94, n. 1, del TKG che gli enti prestatori di servizi telefonici di rete fissa hanno l’obbligo di fornire una fattura dettagliata di base che contiene solamente una presentazione degli importi classificati in base al tipo di spesa, fa sì che tra gli operatori si instauri la pratica di raggruppare nella fattura gli importi in base alla categoria della chiamata, senza che venga presentata ciascuna chiamata separatamente.
18. In tal modo, stando all’esempio di fattura di telecomunicazioni trasmessa dal governo austriaco alla Commissione, la fatturazione dettagliata di base e gratuita prescritta dall’art. 94, n. 1, del TKG consiste semplicemente nel ripartire il valore totale della fattura, relativo a un periodo di fatturazione di due mesi, in vari importi che corrispondono a diverse categorie di chiamata: chiamate regionali, interregionali, internazionali e chiamate ripartite secondo i diversi operatori di telefonia mobile. Allo stesso modo, tutte le chiamate relative a servizi di trasmissione di dati (on-line) e tutte le chiamate a tariffa maggiorata sono trattate separatamente. All’interno di ciascuna di tali categorie, la fattura menziona unicamente il numero di chiamate effettuate, il numero totale di unità tariffarie utilizzate e il costo globale di ciascuna categoria di chiamate.
19. Secondo la Commissione, in un punto che discende espressamente dall’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10 e che non è contestato dal governo austriaco, il livello di dettaglio della fatturazione di base dovrà essere sufficiente per consentire all’utente una verifica e un controllo delle spese in cui incorre. La controversia verte sul problema di stabilire se livello di dettaglio della fatturazione di base adottata in Austria consenta o meno all’utente di controllare e verificare efficacemente tali spese.
20. Il fatto che l’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10 stabilisca una distinzione tra fattura dettagliata ad un livello di base, gratuita, e fatture con un livello di dettaglio superiore, che possono essere offerte ai clienti con una spesa supplementare, non interferisce affatto, secondo la Commissione, con la necessità di salvaguardare un livello di dettaglio minimo nella fattura che consenta una verifica efficace delle spese in cui incorre l’utente. Ebbene, è proprio questa possibilità di verifica che, secondo la Commissione, la Repubblica d’Austria non assicura.
21. La Commissione ritiene che la fatturazione dettagliata minima prevista dalla normativa austriaca non fornisca informazioni sufficienti affinché l’utente possa verificare il costo di ogni chiamata realizzata e, in tal modo, controllare efficacemente i costi derivanti dall’utilizzo del servizio telefonico. Tra tali informazioni vi sono quelle che consentono di identificare la natura della chiamata, come il prefisso del paese e/o della località verso cui la chiamata è stata effettuata, nonché i dati relativi alla durata, alla data e al costo corrispondente.
B – Argomenti dedotti dalla Repubblica d’Austria
22. Il governo austriaco replica che né il testo della direttiva 98/10 né il fine generale della stessa impongono che ogni chiamata sia indicata dettagliatamente nella fattura affinché l’utente possa effettuare un’efficace verifica delle spese.
23. Secondo il governo austriaco, i dati riportati nella fattura dettagliata di base austriaca presentano un livello di dettaglio sufficiente per consentire l’individuazione immediata di anomalie, stranezze o errori, attraverso il confronto degli importi fatturati, divisi per categoria di chiamata, con gli importi corrispondenti di fatture precedenti. Tale confronto consente, secondo il governo austriaco, di verificare e controllare gli importi fatturati in particolare attraverso la verifica dei tipi di chiamata risultati particolarmente cari o l’identificazione di comunicazioni più numerose o più lunghe rispetto alla media di quelle effettuate precedentemente.
24. Il governo austriaco sostiene altresì che, quando i clienti hanno dubbi su una fattura, possono ricorrere ad una commissione amministrativa di conciliazione, sede in cui sono resi disponibili i dati precisi relativi alle chiamate effettuate. Nel 2001 sono stati presentati 1 418 reclami relativi a fatture telefoniche dinanzi a tali commissioni di conciliazione. Secondo il governo austriaco, i detti reclami non avrebbero potuto aver luogo se le fatture non permettessero, nella loro forma attuale, una verifica degli importi e delle irregolarità.
25. Il governo austriaco afferma inoltre di non poter fissare un livello di dettaglio superiore rispetto a quanto stabilito dall’art. 94 del TKG per le fatture dettagliate di livello base, poiché, se così facesse, si produrrebbe necessariamente una delle seguenti due conseguenze inaccettabili: o risulterebbe superflua e priva di senso la possibilità, espressamente prevista dall’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, che esistano fatture con un livello di dettaglio supplementare, ovvero tali fatture con un livello di dettaglio supplementare dovrebbero comprendere informazioni così dettagliate sulle chiamate telefoniche effettuate (per esempio, con l’indicazione completa del numero chiamato) che vi sarebbe un conflitto inevitabile con il regime stabilito dalla normativa in vigore sulla tutela della vita privata e dei dati personali, in particolare dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (in prosieguo: la «direttiva 97/66») (10) .
III – Valutazione
26. Tra le parti vi è indubitabilmente una percezione ben diversa rispetto a tre aspetti essenziali. In primo luogo, per quanto riguarda la determinazione di come vada inteso il livello di dettaglio di base nelle fatture perché sia sufficiente a consentire agli utenti un controllo e una verifica efficaci dei costi inerenti all’utilizzo del servizio telefonico. In secondo luogo, per quanto riguarda il problema di stabilire se un maggior livello di dettaglio nella fatturazione di base austriaca renda superfluo il livello di dettaglio supplementare previsto altresì dall’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10. Infine, in merito al problema di stabilire se la Repubblica d’Austria sia effettivamente impossibilitata a indicare un livello di dettaglio superiore nella fatturazione standard, pena il rischio che si verifichi, alla fine, una violazione della sfera privata degli utenti.
A – Il problema della determinazione del livello sufficiente della fatturazione dettagliata di base per un controllo delle spese ad opera dell’utente
27. La direttiva 98/10 non fornisce una definizione precisa del complesso di informazioni che debbono essere contenute nella fattura dettagliata di base da fornire all’utente senza costi addizionali. Tale circostanza è comprensibile alla luce del suo art. 14, n. 2, secondo comma, nel punto in cui tale norma stabilisce che le autorità nazionali di regolamentazione possono definire il livello di base della fattura dettagliata. Sarà chiaramente a livello di normativa di ciascuno Stato membro che si fisserà concretamente il livello di dettaglio che le fatture debbono obbligatoriamente e gratuitamente presentare, così come i livelli superiori di dettaglio che la fatturazione potrà presentare, nel qual caso, come espressamente stabilito all’art. 14, n. 2, secondo comma, la fatturazione potrà non essere più gratuita.
28. L’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, fornisce comunque l’indicazione degli obiettivi che la fatturazione dettagliata di base è volta a garantire. In tal senso esso dispone che «(…) le fatture dettagliate contengono dati sufficientemente particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica fissa e/o dei servizi telefonici pubblici fissi». Da tale indicazione espressa dell’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10 risulta che vi è un livello minimo di dettaglio che le fatture dettagliate debbono rispettare. È questo limite minimo che dev’essere stabilito per trovare una soluzione alla divergenza di posizioni tra la Commissione e il governo austriaco.
29. A tale scopo è opportuno ricordare che la direttiva 98/10 è stata adottata sul fondamento dell’art. 100 A del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 95 CE), il cui n. 3 stabilisce che «[la] Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di (…) protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato (…)».
30. In tal senso, l’apprezzamento del livello minimo sufficiente di dettaglio che una fattura deve presentare perché l’utente del servizio telefonico, in quanto consumatore, possa verificare l’importo che dovrà spendere per le chiamate telefoniche effettuate dovrà necessariamente avvenire tenendo conto del fatto che si è inteso garantire un elevato livello di protezione agli utenti del servizio telefonico nell’imporre, obbligatoriamente e gratuitamente, questa possibilità di controllo e verifica delle spese mediante la fattura.
31. Ciò posto, si deve definire quale sia il nucleo minimo di informazioni che debbono risultare da una fattura affinché l’utente possa controllare efficacemente le proprie spese connesse all’utilizzo del servizio telefonico.
32. A tale proposito è importante far presente che la spesa derivante dalle chiamate effettuate consiste nella somma del costo di ciascuna chiamata effettuata nel periodo di fatturazione. Inoltre, il costo di ciascuna chiamata non è sempre uguale, ma dipende da vari fattori, tra i quali la durata, il paese, la località, l’operatore telefonico del destinatario della chiamata (in particolare di telefonia mobile), il giorno della settimana (possono esserci tariffe speciali per chiamate effettuate in giorni determinati, in particolare durante il fine settimana), così come anche l’ora in cui la chiamata viene effettuata (possono infatti esistere tariffe variabili secondo la fascia oraria).
33. Tenendo conto di questi dati, è facile constatare che le fatture dettagliate di base austriache mostrano una considerevole carenza di indicazioni in relazione ai detti fattori, che, in fin dei conti, sono determinanti per il costo di ciascuna chiamata e, conseguentemente, per l’importo da pagare per tutte le chiamate realizzate nel periodo di riferimento della fattura.
34. Nonostante che nelle fatture austriache vi sia una separazione tra diverse categorie di chiamata, il costo di ogni chiamata, all’interno di ciascuna di queste categorie così separate, può effettivamente variare in funzione di fattori che semplicemente non risultano dalla fattura. Ora, dal momento che dalla fattura non risulta alcuna informazione relativa a tali fattori determinanti per il costo di ciascuna chiamata, il cliente non potrà identificare ciascuna chiamata che gli viene imputata, né ricostruire il calcolo effettuato per la determinazione dell’importo addebitato nella fattura per ognuna di tali chiamate.
35. Si potrà quindi abbozzare la formulazione di un criterio di delimitazione del nucleo minimo di informazioni che debbono risultare da una fattura dettagliata di base affermando che, perché vi sia un’effettiva possibilità di verifica e controllo delle spese relative alle chiamate telefoniche effettuate, ai sensi dell’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, sarà condizione minima indispensabile che il cliente possa verificare, confrontando le informazioni risultanti dalla fattura con il tariffario fissato contrattualmente con l’operatore, il costo di ciascuna chiamata effettuata e confermarne l’esistenza.
36. Nulla impedisce che in Austria, in conformità con quanto stabilito dall’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, vi sia una definizione specifica dei dati da inserire nella fatturazione dettagliata standard. Ciò che si deve tener presente è che tale margine di valutazione dovrà comunque situarsi all’interno del ventaglio delle opzioni possibili che, secondo il criterio esplicitato, consentono al consumatore di verificare e controllare le spese connesse alle chiamate telefoniche effettuate.
37. Tenendo conto di tale criterio, si riscontra un’insufficienza del livello di dettaglio di base della fatturazione austriaca, che risulta dal fatto che il costo delle chiamate, all’interno di ciascun gruppo tariffario indicato separatamente nelle fatture telefoniche, varia da chiamata a chiamata in funzione di fattori che semplicemente non possono essere verificati nella fattura. Perché la fatturazione dettagliata di base austriaca consenta di salvaguardare un effettivo controllo delle spese inerenti alle chiamate effettuate sarebbe necessario che dalla fattura dettagliata standard risultassero le informazioni relative ai fattori che, in Austria, sono decisivi per la determinazione del costo di ogni chiamata separatamente.
38. Le insufficienze presentate della fatturazione dettagliata di base austriaca sono del resto riscontrabili non solo nelle chiamate internazionali e nelle chiamate verso i telefoni cellulari, bensì anche nelle chiamate regionali e nazionali. In qualsiasi di questi tipi di chiamata, il costo varia in funzione di fattori che non sono indicati nella fattura, come per esempio il giorno in cui la chiamata è stata effettuata e l’ora della chiamata. Nel caso delle chiamate internazionali, il costo di ogni chiamata, oltre a variare a seconda del giorno e dell’ora, può variare non solo a seconda del paese ma anche a seconda che si tratti di una chiamata verso un telefono fisso all’estero ovvero verso un telefono cellulare in tale paese di destinazione. Dalla fatturazione dettagliata di base austriaca risulta inoltre che il cliente non può nemmeno sapere quali sono concretamente i paesi che ha chiamato tra quelli che compongono le varie zone tariffarie internazionali indicate nella fattura.
39. Inoltre, non avendo la possibilità di verificare e controllare effettivamente il costo di ogni chiamata, l’utente, tramite l’analisi della fattura standard austriaca, non potrà neanche confrontare il costo di ogni chiamata effettuata con il costo di una chiamata di identica durata e verso lo stesso numero effettuata mediante un altro operatore del servizio telefonico.
40. Questa possibilità di paragonare le offerte tariffarie dei vari operatori come, del resto, la possibilità di paragonare i costi dei servizi di comunicazione alternativi al telefono sono strumentali all’effettivo sviluppo del mercato concorrenziale in questo settore (11) , il che rappresenta, altresì, uno degli obiettivi della direttiva 98/10 (12) .
41. Infine, è opportuno far presente che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo austriaco, il fatto che i consumatori possano presentare reclami in relazione a fatture telefoniche e che nel 2001 siano stati presentati 1 418 reclami di questo tipo alle commissioni di conciliazione, permettendo in tal modo agli utenti di accedere ai dati precisi relativi alle chiamate effettuate, non dimostra che il livello di dettaglio della fatturazione di base austriaca sia sufficiente per consentire agli utenti, ai termini dell’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, una verifica e un controllo effettivi delle spese connesse all’utilizzo del servizio telefonico.
42. Certamente non è la mera esistenza della possibilità di sporgere reclamo dinanzi a una commissione di conciliazione e il fatto che si sia effettivamente verificato un certo numero di reclami che dispensano la fatturazione di base austriaca dall’offrire un livello di dettaglio superiore a quello attualmente richiesto in tale Stato membro. Anzi, è proprio tale maggior livello di dettaglio a fornire ai consumatori i dati necessari perché possano motivare i loro reclami e, quindi, ad assicurare una maggiore efficacia ai sistemi di conciliazione.
43. Il governo austriaco ha sostenuto altresì in udienza che alcune imprese di servizi telefonici offrono ai loro clienti un livello di dettaglio superiore nelle fatture telefoniche e che, rispetto alle imprese che mantengono un livello di dettaglio che la Commissione reputa insufficiente, le fatture di quelle imprese sono oggetto di un numero inferiore di reclami. Parallelamente, e tuttavia in senso contrario, il governo austriaco ha addotto anche esempi di altre imprese che, offrendo ai loro clienti una fatturazione molto dettagliata, provocano un numero molto più elevato di reclami dinanzi alle autorità di conciliazione.
44. Questi dati consentono semplicemente di mettere in evidenza che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria già dalla fase precontenziosa, l’esistenza di una possibilità di reclamo presso le citate commissioni di conciliazione e il numero di reclami presentati dinanzi ad esse non costituiscono argomenti che permettono di sostenere che il livello di dettaglio di base stabilito in Austria per le fatture telefoniche sia sufficiente ai sensi dell’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10. Gli esempi contraddittori forniti dalla Repubblica d’Austria dimostrano proprio la mancanza di una correlazione diretta tra il livello di dettaglio delle fatture e i reclami dinanzi alle commissioni di conciliazione.
45. Da un lato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica d’Austria, il maggior numero di reclami presentati contro fatture meno dettagliate può essere proprio la conseguenza della difficoltà per i clienti di effettuare un controllo effettivo in tale caso. In altre parole, un maggior numero di reclami non è necessariamente dovuto all’esistenza di un controllo effettivo sui costi, ma può essere, al contrario, il risultato dell’incertezza e dell’insicurezza derivanti da un livello di dettaglio insufficiente perché i consumatori possano effettuare un controllo soddisfacente di tali costi.
46. D’altro lato, dal momento che il numero di errori nella fatturazione delle chiamate telefoniche varia naturalmente a seconda dell’impresa di servizi telefonici interessata e che tali errori saranno ovviamente più visibili in una fattura più dettagliata, può anche accadere che a un livello superiore di dettaglio nella fatturazione possa corrispondere un aumento del numero di reclami in relazione a certe imprese.
B – La presunta inammissibilità di un livello superiore di dettaglio nella fatturazione standard, a motivo della possibilità che vi sia una fatturazione comprensiva di dettagli supplementari
47. La direttiva 98/10 prevede, all’art. 14, n. 2, secondo comma, la possibilità di offrire ai clienti livelli superiori di dettaglio nella fatturazione, con tariffe ragionevoli o a titolo gratuito.
48. Per il momento ci interessa rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal governo austriaco, l’adozione, nelle fatture dettagliate di base, di un livello di dettaglio superiore a quello che risulta dalle attuali fatture di base austriache non priva di effetto utile quella norma. Continua ad esserci un margine per l’inserimento nelle fatture di altre informazioni che potranno essere offerte ai clienti, gratuitamente o a tariffe ragionevoli, ai sensi dell’art. 14, n. 2, secondo comma, della direttiva 98/10.
49. Potrà infatti essere offerto ai clienti un livello di dettaglio supplementare nelle fatture, destinato, secondo le condizioni del mercato, a facilitare ulteriormente il controllo delle spese da parte del consumatore o a fornire ai clienti altre informazioni sull’utilizzo del servizio telefonico.
50. Non è irrealistico supporre che alcuni clienti possano essere interessati ad avere fatture che descrivano dettagliatamente, in relazione ad ogni chiamata, i calcoli effettuati per la contabilizzazione del relativo costo o che sceverino le diverse componenti del costo di ciascuna chiamata, distinguendone, per esempio, il costo lordo e quello netto.
51. È altresì immaginabile che un cliente possa avere interesse a ricevere informazioni relative alla quantità e alla durata totale delle chiamate telefoniche ricevute durante il periodo di riferimento della fattura, in modo da poter comparare la durata e il costo delle chiamate effettuate con le chiamate ricevute.
52. Sono informazioni di questo tipo che potranno eventualmente risultare da una fattura con un livello di dettaglio superiore, rispetto ad una fattura con un livello di dettaglio di base. Tutto ciò qualora vi siano clienti interessati ad ottenere e pagare questo tipo di informazione addizionale e, beninteso, sia opportuno, secondo quanto intendono le autorità austriache, proporla agli utenti, tenendo conto delle condizioni specifiche di ogni mercato nazionale.
53. Da quanto sopra esposto risulta che, contrariamente a quanto il governo austriaco cerca di dimostrare, il fatto che si includa nelle fatture telefoniche dettagliate standard austriache un livello di dettaglio superiore a quanto stabilito attualmente dall’art. 94, n. 1, del TKG, in modo da rispettare l’art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, non priva automaticamente la fatturazione avente un livello di dettaglio superiore, espressamente ammesso in quest’ultimo articolo, del suo possibile contenuto.
C – La presunta interferenza delle discipline normative sulla tutela della sfera privata
54. In relazione alla fatturazione dettagliata, l’art. 7, n. 1, della direttiva 97/66 stabilisce che «[g]li abbonati hanno diritto a ricevere fatture non dettagliate». Tale norma appare del resto perfettamente concordante con l’art. 14, n. 1, secondo trattino, della direttiva 98/10, in cui si stabilisce che gli Stati membri devono garantire l’accesso «a richiesta, [al]la fatturazione dettagliata e [a]l blocco selettivo di chiamata». L’art. 7, n. 2, della direttiva 97/66 afferma, dal canto suo, che «[g]li Stati membri applicano le disposizioni nazionali per conciliare i diritti degli abbonati che ricevono fatture dettagliate con il diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati (...)».
55. Il margine di intervento degli Stati membri per garantire la tutela del diritto alla vita privata degli utenti chiamanti e degli abbonati chiamati non è tuttavia incompatibile con la possibilità accordata all’utente destinatario della fattura di verificare e controllare i costi delle chiamate telefoniche che dovrà pagare
56. In questo senso non si capisce, secondo quanto segnalato dalla Commissione nella replica, come la semplice indicazione dei prefissi del paese e della località di destinazione della chiamata ovvero l’indicazione della data e dell’ora di effettuazione di ciascuna chiamata possano costituire dati personali ai sensi della citata direttiva 97/66, tali da giustificare il fatto che il governo austriaco ne impedisca l’inclusione nelle fatture dettagliate relative alle telecomunicazioni. Da un lato, una decisione di questo tipo andrebbe ampiamente oltre quanto necessario per tutelare il diritto alla riservatezza degli utenti del servizio telefonico. Dall’altro, sacrificherebbe irrimediabilmente il diritto del destinatario della fattura di verificare e controllare il costo di ogni chiamata realizzata, negandogli l’accesso a dati decisivi per la determinazione del costo di ogni chiamata.
57. Nemmeno l’inclusione di dati aggiuntivi, come quelli che ho appena citato ai paragrafi 49‑52 delle presenti conclusioni, che possono essere eventualmente inclusi in fatture con un livello supplementare di dettaglio, implica una violazione della normativa invocata dal governo austriaco.
58. Il governo austriaco può certamente ritenere che l’indicazione nelle fatture dettagliate del numero di telefono dell’abbonato chiamato, con alcune cifre cancellate (13) (rendendo per esempio impossibile l’identificazione delle ultime quattro cifre), costituisca una misura necessaria per conciliare il diritto dell’abbonato alla fatturazione dettagliata con il diritto degli utenti chiamanti alla tutela della riservatezza. Tale misura, tuttavia, non giustifica che la fatturazione dettagliata di base non possa contenere un’indicazione di ciascuna chiamata, separatamente, con la presentazione delle indicazioni pertinenti per la verifica e il controllo del relativo costo, tra cui l’ora, la durata e il prefisso del paese, della località o del cellulare.
IV – Conclusione
59. Per le ragioni sopra esposte, propongo alla Corte di giustizia di dichiarare che:
1) avendo adottato una fatturazione dettagliata di base consistente nella mera indicazione di estratti di importi classificati per tipi di costo che non presentano un livello di dettaglio sufficiente per consentire al consumatore di verificare e controllare efficacemente i costi connessi all’utilizzo dei servizi telefonici, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell’art. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
2) la Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
1 – Lingua originale: il portoghese.
2 – GU L 101, pag. 24.
3 – Sentenze 7 dicembre 2000, causa C‑423/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑11167), e 13 giugno 2002, causa C‑286/01, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑5463).
4 – GU L 108, pag. 33.
5 – GU L 108, pag. 21.
6 – GU L 108, pag. 7.
7 – GU L 108, pag. 51.
8 – Tale carattere di continuità è subito visibile al quindicesimo 'considerando' della direttiva 2002/22, in cui si afferma che «[l]'accessibilità dei prezzi del servizio telefonico è legata all'informazione che gli utenti ricevono in merito alle spese telefoniche nonché al costo relativo dei servizi telefonici rispetto ad altri servizi e alla capacità degli utenti di controllare le spese. L'abbordabilità dei prezzi implica pertanto il conferimento ai consumatori di talune potestà imponendo corrispondenti obblighi di servizio universale nei confronti delle imprese designate a tal fine. Tali obblighi comprendono in particolare un livello ben preciso di dettaglio nella fatturazione (…)».
9 – Infatti, l'allegato I della direttiva 2002/22 stabilisce che gli Stati membri debbono garantire che le autorità nazionali di regolamentazione «poss[o]no fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che le imprese (…) devono presentare gratuitamente ai consumatori per consentire a questi:
i) di verificare e controllare le spese generate dall'uso della rete telefonica pubblica in postazione fissa e/o dei corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e
ii) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.
Ove opportuno, gli abbonati possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture».
10 – GU L 24, pag. 1.
11 – In questo senso, il quarto ‘considerando’ della direttiva 98/10 afferma che «(…) l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dagli utenti sui costi di utilizzazione del telefono nonché sui costi comparati di utilizzazione del telefono rispetto ad altri servizi».
12 – Come evidenziano i ‘considerando’ 3, 5, 11, 14 e 17 della direttiva 98/10.
13 – Come del resto previsto espressamente dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/66, che recita come segue: «considerando che l'introduzione di fatture dettagliate ha aumentato le possibilità dell'abbonato di verificare l'esattezza delle somme addebitate dal fornitore del servizio e, al tempo stesso, può mettere in pericolo la vita privata degli utenti dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico; che pertanto, per tutelare la vita privata degli utenti, gli Stati membri devono incoraggiare lo sviluppo di opzioni diverse di servizi di telecomunicazione, ad esempio possibilità alternative di pagamento che permettano un accesso anonimo, o rigorosamente privato, ai servizi di telecomunicazione offerti al pubblico, quali carte telefoniche, oppure possibilità di pagamento con carta di credito; che, in alternativa, gli Stati membri possono prescrivere, allo stesso scopo, che nei numeri chiamati menzionati nelle fatture dettagliate, siano cancellate alcune cifre».
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