CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
ANTONIO TIZZANO
presentate il 15 gennaio 2004(1)
Causa C-415/02
Commissione
contro
Regno del Belgio
«Direttiva 69/335/CEE – Imposte indirette sulla raccolta di capitali – Tassa sulle operazioni di borsa – Tassa sulla consegna di titoli al portatore»
1. Nella presente causa, la Commissione europea contesta al Regno del Belgio di mancare agli obblighi impostigli dall’art. 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (in prosieguo: la «direttiva 69/335» o la «direttiva») (2) , perchè assoggetta a tassazione, in contrasto con quella disposizione, il rilascio di titoli di nuova emissione, nonché, quando si tratta di titoli al portatore, la consegna di tali titoli ai sottoscrittori, nell’ambito di operazioni di costituzione di società, di aumento di capitale, di creazione di fondi d’investimento o di emissione di prestiti obbligazionari.
I – Quadro giuridico
La disciplina comunitaria
2. Ai sensi dell’art. 10 della direttiva 69/335:
«Oltre all’imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessuna altra imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) per le operazioni previste all’articolo 4 (3) ;
b) per i conferimenti, prestiti o prestazioni, effettuati nel quadro delle operazioni previste all’articolo 4;
c) per l’immatricolazione o per qualsiasi altra formalità preliminare all’esercizio di un’attività, alla quale una società, associazione o persona giuridica che persegue scopi di lucro può essere sottoposta in ragione della sua forma giuridica».
3. L’art. 11 della medesima direttiva stabilisce inoltre che:
«Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma:
a) la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente;
b) i prestiti, ivi comprese le rendite, contratti sotto forma di emissione di obbligazioni o di altri titoli negoziabili, quale che sia il loro emittente e tutte le formalità ad essi relative, nonché la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di tali obbligazioni o di altri titoli negoziabili».
4. Tuttavia, ai sensi dell’art. 12:
«1. Gli Stati membri possono applicare, in deroga alle disposizioni degli articoli 10 e 11:
a) imposte sui trasferimenti di valori mobiliari, riscosse forfettariamente o no;
(…)».
La disciplina nazionale
5. Ai sensi degli artt. 120 e 121 del Codice belga sulle tasse assimilate all’imposta di bollo («Code des Taxes Assimilées au Timbre»; in prosieguo il «CTAT»), la tassa sulle operazioni di borsa («taxe sur les opérations de bourse»; in prosieguo: la «TOB»), concluse o eseguite in Belgio, si applica, fra l’altro, a qualsiasi rilascio («délivrance») al sottoscrittore di titoli azionari o obbligazionari concernenti capitali belgi o stranieri, a seguito di emissione, offerta o vendita di tali titoli mediante appello al pubblico.
6. In virtù dell’art. 159 del CTAT, inoltre, è soggetta alla tassa sulla consegna dei titoli al portatore («taxe sur les livraisons de titres au porteur»; in prosieguo: la «TLT»), fra l’altro, qualsiasi consegna materiale («livraison») di titoli al portatore, concernenti capitali belgi o stranieri, a seguito di sottoscrizione.
II – Fatti e procedura
7. Ritenendo la TOB e la TLT contrarie all’art. 11 della direttiva 69/335, il 10 maggio 1999, la Commissione inviava una lettera di messa in mora al Regno del Belgio invitando quest’ultimo a presentare osservazioni entro due mesi. Le autorità belghe rispondevano a tale lettera in data 2 agosto 1999. Insoddisfatta delle risposte ricevute, con parere motivato del 26 gennaio 2000, la Commissione invitava il Regno del Belgio ad adottare le misure necessarie a rimuovere la violazione contestata. A fronte del rifiuto opposto da tale Stato di conformarsi al parere, il 19 novembre 2002 la Commissione adiva la Corte con il presente ricorso.
8. Dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte la Commissione ed il Regno del Belgio.
III – Analisi giuridica
9. Come ho già accennato, la Commissione contesta al Regno del Belgio di violare, con le due tasse controverse, il divieto imposto dall’art. 11 della direttiva 69/335 di sottoporre a qualsivoglia imposizione l’emissione di titoli. Ad avviso della Commissione, infatti, il predetto divieto si estende necessariamente alle tasse in discussione, perché queste, investendo operazioni quali il rilascio e la consegna dei titoli di nuova emissione, colpiscono in realtà la stessa operazione dell’emissione di quei titoli, si tratti dell’emissione di azioni nell’ambito di operazioni di costituzione di società, di aumento di capitale o di creazione di fondi d’investimento, ovvero dell’emissione di prestiti obbligazionari.
10. Il governo belga contesta tale tesi e le oppone vari argomenti su cui riferirò qui di seguito.
11. Per parte mia, credo che, per meglio inquadrare la questione, convenga anzitutto ricordare, con la Corte di giustizia, che scopo della direttiva 69/335 è di «promuovere la libera circolazione dei capitali, considerata essenziale per la creazione di un’unione economica avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno» (4) .
12. Per il perseguimento di questa finalità, la direttiva ha istituito un sistema in base al quale la raccolta di capitali è soggetta ad un’unica imposta (l’imposta sui conferimenti) «riscossa una sola volta nel mercato comune e di pari livello in tutti gli Stati membri» (5) , con l’esclusione di qualsiasi altra imposta di natura o entità diversa, fatte salve quelle espressamente elencate nell’art. 12 della direttiva (6) .
13. Ciò emerge chiaramente sia dalla relazione che accompagnava la proposta di tale direttiva, ove si affermava che «il presente progetto di direttiva prevede l’abolizione di tutte le imposizioni indirette sulla raccolta di capitali, ad eccezione dell’imposta sui conferimenti» (7) , sia dall’ultimo ‘considerando’ della direttiva stessa, il quale chiarisce che «il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell’imposta sui conferimenti e dell’imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla presente direttiva e che è, pertanto, necessario sopprimere tali imposizioni».
14. Giustamente quindi la Commissione deduce che il divieto di tassare «sotto qualsiasi forma (…) l’emissione (…) di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura», previsto dall’art. 11 della direttiva, debba intendersi riferito non solo alla vera e propria attività di emissione dei nuovi titoli da parte della società emittente, ma anche, e necessariamente, al rilascio e alla consegna di tali titoli al sottoscrittore. Ciò per la semplice ragione che i capitali non circolano nel vuoto e quindi la loro raccolta – sia essa effettuata in vista della costituzione di una società, di un aumento di capitale, o dell’emissione di un prestito obbligazionario – non può aver luogo senza il rilascio o la consegna ai sottoscrittori dei titoli di nuova emissione. Tassare allora tali operazioni equivarrebbe, da un punto di vista economico, a tassare la loro stessa emissione e quindi, in buona sostanza, la raccolta dei capitali che essi rappresentano.
15. Ne consegue che l’espressione «emissione» di cui all’art. 11 va intesa nel senso che essa include in sé anche il rilascio (o, nel caso dei titoli al portatore, la consegna) dei titoli ai sottoscrittori.
16. Tale posizione sembra trovare indiretta conferma anche nella giurisprudenza della Corte, la quale ha espresso una chiara indicazione a favore della necessità di un’interpretazione estensiva della disposizione in esame, in conformità alle finalità della direttiva.
17. Nella sentenza del 27 ottobre 1998 relativa alle cause riunite C‑31/97 e C‑32/97, la Corte ha infatti chiarito che «l’art. 11, lett. b), della direttiva [69/335] deve essere interpretato nel senso che il divieto di assoggettare all’imposta un prestito obbligazionario comprende anche il divieto di tassare il rimborso del prestito». E ciò perché «[s]e è (…) vero che [tale articolo] non menziona espressamente il rimborso di un prestito obbligazionario, ciò non toglie comunque che vietare la riscossione di un’imposta in occasione dell’emissione di un prestito obbligazionario, ma autorizzarla in occasione del rimborso di un siffatto prestito avrebbe la conseguenza, in contrasto con l’obiettivo perseguito dalla direttiva, di assoggettare ad imposta il prestito in quanto operazione globale per la raccolta di capitali» (8) .
18. Ora, il divieto assoluto di tassare «sotto qualsiasi forma» l’emissione di titoli riguarda appunto «l’operazione globale per la raccolta di capitali» e quindi anche le operazioni indispensabili per realizzarla concretamente.
19. Secondo il governo belga, invece, l’«emissione» di titoli di cui all’art. 11 andrebbe distinta dall'acquisizione di tali titoli da parte dei sottoscrittori, con la conseguenza che solo per la prima, e non per la seconda, varrebbe il divieto di imposizioni fiscali.
20. Ciò, ad avviso di quel governo, sarebbe anzitutto confermato indirettamente da una proposta di direttiva, rimasta peraltro senza seguito, concernente le imposte indirette sulle transazioni su titoli (in prosieguo: la «proposta di direttiva del 1976») (9) . Tale proposta distingueva esplicitamente «l’emissione di titoli e il primo acquisto di detti titoli nel quadro dell’emissione» (10) , definendo l’emissione come «la cessione dei titoli da parte dell’emittente» (11) , e prevedeva espressamente il divieto di tassare entrambe le operazioni.
21. A parere del governo belga, considerato che la proposta non ha avuto seguito, gli Stati membri conserverebbero la facoltà di tassare la prima acquisizione dei titoli nel quadro dell’emissione, rimanendo invece ad essi preclusa, ai sensi dell’art. 11 della direttiva 69/335, solo la possibilità di tassare l’«emissione» di quei titoli.
22. L’argomento mi sembra, di per sé, assai forzato. Ma, a parte ciò, devo segnalare, come fa del resto opportunamente la Commissione, che la distinzione enunciata da quella proposta aveva in realtà tutt’altra motivazione. In effetti, l’art. 2, n. 1, della proposta prevedeva che «ciascuna cessione o acquisto di titoli [e quindi, sottolineo, anche l’emissione e l’acquisizione dei titoli nel quadro dell’emissione] [costituisse] una transazione imponibile distinta». Occorreva quindi chiarire che, ove la proposta si fosse tradotta in direttiva, il divieto di cui all’art. 11 della direttiva 69/335 sarebbe comunque rimasto in vigore per entrambe le operazioni oggetto della distinzione. Nella sostanza, quindi, la proposta altro non faceva che ribadire quanto già previsto dall’art. 11 della direttiva.
23. Per quanto riguarda poi in particolare la TOB, il governo belga, riferendosi anche alla giurisprudenza della Corte (12) , osserva che il divieto imposto agli Stati membri di tassare le operazioni di cui all’art. 11 della direttiva riguarda le «società di capitali» (ossia gli emittenti dei titoli) e non gli investitori (ossia i primi sottoscrittori di tali titoli). Del resto, essa non si applica a tutte le operazioni sui titoli, ma solo a quelle in cui intervengono intermediari professionali, perché il suo scopo è di colpire le transazioni in valori mobiliari in esecuzione di un ordine di borsa. Di conseguenza, a pagare la TOB non sono le società emittenti, ma solo gli operatori di borsa che effettuano le operazioni di intermediazione sui titoli a favore dei propri clienti (acquirenti, venditori o sottoscrittori), anche se poi su questi ultimi viene riversato l’onere fiscale in questione. Se ne deduce, secondo quel governo, che tale tassa non ricade nell’ambito di applicazione della direttiva.
24. Osservo però, anzitutto, che il supporto che tale argomento troverebbe nella giurisprudenza della Corte consiste unicamente nel fatto che questa si è finora pronunciata, a proposito della direttiva 69/335, solo su controversie concernenti imposte che gravano sulle «società di capitali». Ma mi pare evidente che è questa una circostanza puramente accidentale, e quindi non può costituire di per sé un valido argomento.
25. A parte ciò, comunque, non riesco a vedere come il rilievo del governo belga possa incidere sulla questione di cui qui si discute. Come sottolinea infatti la Commissione, la direttiva si limita a vietare tout court le imposte sulla raccolta di capitali diverse dall’imposta sui conferimenti e dalle imposte elencate nell’art. 12, a prescindere dall’identità dei soggetti che ne risultassero debitori, siano essi gli intermediari o i loro clienti investitori (sui quali comunque l’imposta viene riversata). Il problema della legittimità della TOB rimane dunque invariato.
26. Nemmeno persuasivo, poi, mi pare l’argomento che il governo belga invoca con riguardo alla TLT (retro, paragrafo. 6) per escludere che tale imposta ricada nel divieto di cui all’art. 11 della direttiva. Osserva tale governo che occorre tenere separata l’operazione, «dematerializzata», dell’emissione del titolo da quella, «materializzata», del rilascio («délivrance») e della consegna («livraison») dello stesso al sottoscrittore. Quest’ultima operazione sarebbe del tutto distinta ed indipendente dalla prima e potrebbe quindi essere tassata autonomamente. Ciò del resto troverebbe giustificazione nella funzione cui la TLT assolve in un paese, come il Belgio, nel quale i titoli al portatore esistono ancora in forma fisica. E’ in effetti proprio al fine di modernizzare i mercati finanziari belgi e di incoraggiare gli investitori ad effettuare transazioni su titoli «smaterializzati» che la normativa controversa ha istituito una tassa assimilata all’imposta di bollo sulla consegna dei titoli al portatore.
27. Potrei osservare in contrario però, proprio a proposito di quest’ultima affermazione, che dall’ultimo considerando della direttiva emerge che, fra l’altro, sono appunto le «imposte indirette aventi le stesse caratteristiche (…) dell’imposta di bollo sui titoli [che] rischia[no] di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti della (…) direttiva e che è, pertanto, necessario sopprimere» (13) .
28. Del pari, potrei obiettare che non rileva ai presenti fini, e comunque non può rappresentare una valida giustificazione della TLT, il fatto che questa abbia la funzione di scoraggiare la consegna di titoli fisici al fine di modernizzare i mercati finanziari belgi. Tale obiettivo, infatti, avrebbe potuto e potrebbe essere raggiunto, al pari di quanto accade in altri Stati membri, mediante strumenti diversi e più compatibili con gli obblighi derivanti dalla direttiva, come ad esempio la previsione di un divieto per le società di capitali di emettere titoli al portatore.
29. Ma, a confutare la rilevanza, al fine di giustificare la tassa in questione, della distinzione che il governo belga opera tra emissione dei titoli al portatore e loro consegna al sottoscrittore, mi pare decisiva soprattutto un’argomentazione già svolta più sopra (paragrafo 14). Alludo cioè al fatto che le due operazioni costituiscono ciascuna, ai fini della raccolta di capitali, il rovescio della medaglia dell’altra, e che quindi tassare anche soltanto la seconda equivarrebbe comunque a far gravare sulla raccolta di capitali un’imposta ulteriore rispetto a quella sui conferimenti. Il che sarebbe in palese contrasto con le richiamate finalità della direttiva.
30. Mi pare dunque di poter dire, in definitiva, che i fatti generatori delle due imposte controverse – ossia il rilascio di titoli di nuova emissione ai sottoscrittori (nel caso della TOB), e la consegna materiale di titoli al portatore di nuova emissione ai sottoscrittori (nel caso della TLT) – devono essere entrambi ricondotti sotto la nozione di «emissione» di titoli di cui all’art. 11 della direttiva 69/335 e quindi considerati come operazioni non imponibili ai sensi di tale disposizione.
31. Resta ancora da chiedersi, peraltro, se tali operazioni non siano comunque assoggettabili a tassazione in virtù dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, che, come si è visto, consente, in deroga all’art. 11 (ed all’art. 10) della stessa, di tassare «i trasferimenti di valori mobiliari».
32. Secondo il governo belga, infatti, tale articolo è formulato in termini esplicitamente derogatori delle disposizioni che lo precedono e quindi in modo da limitare la portata dei divieti da queste imposti. Rientrerebbe quindi sotto la sua previsione anche il rilascio (o la consegna) dei titoli ai sottoscrittori.
33. Né tale conclusione, osserva quel governo, potrebbe essere contraddetta facendo valere, come vuole la Commissione, che la nozione di «trasferimento» di titoli, contenuta nell’art. 12, presuppone necessariamente l’esistenza di un precedente proprietario di tali titoli e quindi che sia già avvenuto il rilascio degli stessi o, quando si tratta di titoli al portatore, la loro consegna ai sottoscrittori. Siffatta interpretazione non solo non troverebbe riscontro nel testo e nei lavori preparatori della direttiva 69/335, ma sarebbe anche contraria alla sentenza Codan, che accoglierebbe, sempre a dire di quel governo, un’interpretazione estensiva dell’art. 12 (14) .
34. Questa tesi è contrastata dalla Commissione con argomenti che, dico subito, a me appaiono più convincenti.
35. In linea generale e preliminare, essa fa valere che tale articolo, in quanto disposizione derogatoria, deve ricevere un’interpretazione restrittiva, che porti ad incidere il meno possibile sulle finalità e sulla portata delle regole generali della direttiva. Non è quindi, aggiungo, l’art. 12 che non deve essere privato di contenuto da un’interpretazione estensiva dell’art. 11; è esattamente il contrario!
36. Tale scelta interpretativa, che corrisponde, com’è noto, ad un orientamento consolidato della giurisprudenza comunitaria, non mi pare smentita, nella specie, dalla sentenza Codan, evocata dal governo belga.
37. In tale causa – vale la pena di ricordare – una società di capitali con sede in Danimarca aveva contestato l’applicazione nei suoi confronti, da parte dell’amministrazione fiscale danese, dell’imposta sul trasferimento di azioni, sostenendo che l’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva consente agli Stati membri la riscossione di un’imposta solo su operazioni su titoli effettuate in borsa, o relative a società quotate in borsa. A sostegno della propria tesi, detta società invocava i testi danese e tedesco dell’art. 12, che contengono l’espressione «imposte sulle operazioni di borsa», al posto dell’espressione «imposte sui trasferimenti di valori mobiliari», utilizzata invece in tutte le altre versioni linguistiche della direttiva. La Corte ha però respinto quella tesi e soprattutto la pretesa di fare un’interpretazione differenziata della disposizione, secondo le diverse versioni. Essa ha invece chiarito che «[n]on tener conto (…) del modo chiaro in cui è formulata la grande maggioranza delle versioni linguistiche dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, distinguendo così tra le società quotate in borsa e quelle che non lo sono, non solo nuocerebbe all’esigenza di un’uniforme interpretazione della stessa, ma potrebbe altresì condurre a distorsioni di concorrenza e dissuadere talune società dall’accesso in borsa» (punto 29).
38. La preoccupazione della Corte non era quindi in quel caso di fare un’interpretazione estensiva o meno dell’art. 12, n. 1, lett. a), della direttiva, ma di assicurarne un’interpretazione uniforme per evitare distorsioni di concorrenza. Non mi pare quindi che la sentenza possa giovare alla tesi sostenuta al riguardo dal governo belga nel presente giudizio.
39. Ciò posto, la tesi della Commissione, che ritengo di poter condividere, è che l’art. 12 deve essere interpretato, per quanto qui interessa, nel senso che la disposizione si riferisce a tutti i «trasferimenti» di titoli, con esclusione tuttavia proprio del loro rilascio (o della loro consegna, quando si tratta di titoli al portatore) ai sottoscrittori.
40. In effetti, per loro natura, tali operazioni non integrano, in senso tecnico, un’ipotesi di «trasferimento», ma piuttosto un’ipotesi di acquisizione quasi «a titolo originario» del titolo, acquisizione che sancisce appunto la prima titolarità dello stesso. E’ solo a partire da essa che si può quindi parlare di un vero e proprio «trasferimento».
41. In questa prospettiva, è evidente che, se si interpretasse l’art. 12, n. 1, lett. a), nel senso che gli Stati membri sono autorizzati a tassare anche il rilascio di titoli al sottoscrittore da parte della società emittente, il divieto di cui all’art. 11 di tassare l’emissione di titoli verrebbe privato di qualsiasi significato, e ciò in palese contrasto con il criterio interpretativo più sopra evocato (paragrafo 35).
42. E’ vero che, come emerge dalla ricordata proposta di direttiva del 1976, il divieto di tassare tutte «le transazioni su titoli sarebbe stata la soluzione migliore, dal punto di vista di un buon funzionamento del mercato dei capitali» (15) . Nella medesima proposta, però, la Commissione aveva anche spiegato che un’applicazione rigorosa di tale divieto non sarebbe stata possibile a causa delle «necessità di bilancio degli Stati membri».
43. Per venire incontro a tali necessità, quindi, la direttiva 69/335 ha autorizzato, con gli artt. 11 e 12, n. 1, lett. a), solo la tassazione delle operazioni di trasferimento che, essendo successive al rilascio (o alla consegna) dei titoli, risultano estranee alla raccolta di capitali e costituiscono più propriamente «transazioni su titoli».
44. L’opposta interpretazione equivarrebbe, a mio avviso, a contraddire le ricordate finalità della direttiva e la giurisprudenza che ad esse si richiama. Non credo si possa seriamente dubitare, infatti, che il mantenimento in alcuni Stati, e non in altri, di un’imposta indiretta sull’acquisizione di titoli di nuova emissione costituirebbe, a prescindere dai soggetti su cui essa grava, proprio uno di quegli ostacoli alla libera circolazione di capitali che la direttiva si è proposta di eliminare.
45. Propongo quindi alla Corte di dichiarare che, assoggettando a tassazione il rilascio di titoli di nuova emissione, nonché quando si tratta di titoli al portatore, la consegna di tali titoli, ai sottoscrittori, nell’ambito di operazioni di costituzione di società, di aumento di capitale, di creazione di fondi d’investimento o di emissione di prestiti obbligazionari, il Regno del Belgio non ha ottemperato agli obblighi che ad esso incombono in virtù dell’art. 11 della direttiva 69/335.
IV – Sulle spese
46. In base al disposto dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta richiesta. Poiché la Commissione ha concluso in questo senso e considerato quanto ho appena detto sull’esito del ricorso, ritengo che la richiesta vada accolta.
V – Conclusioni
47. Alla luce delle considerazioni che precedono propongo quindi alla Corte di dichiarare che:
«1) Assoggettando a tassazione il rilascio di titoli di nuova emissione, nonché, quando si tratta di titoli al portatore, la consegna di tali titoli ai sottoscrittori, nell’ambito di operazioni di costituzione di società, di aumento di capitale, di creazione di fondi d’investimento o di emissione di prestiti obbligazionari, il Regno del Belgio non ha ottemperando agli obblighi che ad esso incombono in virtù dell’art. 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali.
2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese».
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – GU L 249, pag. 25.
3 – L’art. 4 elenca le operazioni societarie che devono essere soggette all’imposta sui conferimenti, quali ad esempio la costituzione di una società di capitali o l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura [n. 1, lett. a) e c)]; nonché le operazioni che possono essere soggette a tale imposta, come ad esempio i prestiti contratti da una società di capitali se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società [n. 2, lett. c)].
4 – Sentenza 20 aprile 1993, cause riunite C-71/91 e C-178/91, Ponente Carni (Racc. pag. I–1915, punto 19).
5 – Sentenza 20 aprile 1993, Ponente Carni, cit., punto 19.
6 – Sentenza 2 febbraio 1988, causa 36/86, Dansk Sparinvest (Racc. pag. 409).
7 – Documento IV/COM(64) 526 def., del 14 dicembre 1964, pagg. 7-8. Il corsivo è mio.
8 – Sentenza 27 ottobre 1998, cause riunite C‑31/97 e C‑32/97, FECSA e ACESA (Racc. pag. I‑6491, punti 18 e 19). I corsivi sono miei.
9 – GU C 133, pag. 1
10 – V. art. 4, n. 1, lett. a), di tale proposta, in cui l’emissione è definita come «la cessione dei titoli da parte dell’emittente, ivi compresa quella che risulta dalla capitalizzazione delle riserve».
11 – V. punto V dell’allegato a tale proposta.
12 – Il governo belga si richiama alle medesime sentenze citate dalla Commissione ed in particolare alle sentenze 2 febbraio 1988, Dansk Sparinvest, cit., e 25 maggio 1989, causa 15/88, Maxi Di SpA, Racc. pag. 1391, cit..
13 – Il corsivo è mio.
14 – Sentenza 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan (Racc. pag. I-8679).
15 – V. quarto ‘considerando’ di tale proposta di direttiva.
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