CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JULIANE KOKOTT
presentate il 30 marzo 2004(1)
Causa C-417/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Direttiva 85/384/CEE – Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – Architetti»
I – Introduzione
1. Il presente procedimento per inadempimento riguarda la trasposizione e l’applicazione della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (2) (in prosieguo: la «direttiva sugli architetti»).
2. Dopo aver nella replica rinunciato a un motivo di ricorso, la Commissione chiede ormai che la Corte voglia:
a) dichiarare che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, avendo essa
– adottato e mantenuto in vigore le disposizioni dell’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale n. 107/93;
– consentito che il Techniko Epimelitirio Elladas (Ordine tecnico di Grecia), l’iscrizione al quale costituisce presupposto indispensabile per esercitare la professione di architetto in Grecia, neghi sistematicamente l’iscrizione ai cittadini comunitari in possesso di diplomi non greci che dovrebbero essere riconosciuti in forza della direttiva 85/384/CEE;
b) condannare la Repubblica ellenica alle spese.
3. La Repubblica ellenica chiede nella controreplica di respingere il ricorso.
II – Sul primo motivo: art. 3, n. 1, lett. c) del decreto presidenziale n. 107/93
4. Questo motivo riguarda le regole greche in base alle quali viene deciso se un architetto che voglia stabilirsi in Grecia sia in possesso di un diploma conforme alla direttiva sugli architetti.
A – Contesto normativo
5. L’art. 2 della direttiva sugli architetti prevede che gli Stati membri riconoscano i titoli ottenuti attraverso una formazione conforme ai requisiti dell’art. 3. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lo Stato membro nel cui territorio il titolo viene rilasciato, comunica i titoli che rispondono a tali requisiti alla Commissione, la quale provvede a pubblicarli, ai sensi dell’art. 7, n. 2, di norma nella Gazzetta ufficiale. Gli artt. 8 e 9 regolano infine la procedura per appianare le divergenze di opinioni sulla qualità dei titoli.
6. In Grecia, l’art. 3, n. 1, del decreto presidenziale n. 107/93 prevedeva, fino al 17 ottobre 2002, che gli architetti in possesso di diplomi di altri Stati membri che volessero ivi stabilirsi, dovessero presentare un certificato dello Stato membro che aveva rilasciato il titolo, attestante la conformità del titolo stesso ai requisiti della direttiva sugli architetti.
7. Questa norma è stata nel frattempo modificata dal decreto n. 272/2002 del 17 ottobre 2002. Da allora, negli allegati all’art. 13 del decreto presidenziale greco n. 107/93 si trovano elenchi di titoli, rilasciati da altri Stati membri, conformi ai criteri della direttiva sugli architetti. Se gli architetti che vogliono stabilirsi in Grecia sono in possesso di uno di questi titoli, non hanno bisogno, per richiederne il riconoscimento ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale n. 107/93, di nessun altro documento che ne dimostri la conformità ai requisiti della direttiva sugli architetti. Solo qualora l’architetto sia invece in possesso di un titolo diverso, dovrebbe presentare un certificato dello Stato membro che lo ha rilasciato attestante la conformità del titolo ai requisiti della direttiva sugli architetti.
8. Immediatamente prima dell’udienza del 4 marzo 2004, il governo greco ha infine comunicato un’ulteriore modifica di questa norma. Secondo tale modifica, il richiedente potrà in futuro anche far riferimento direttamente all’elenco dei diplomi conformi alla direttiva, redatto dalla Commissione senza dover in questi casi presentare alcun certificato.
B – Procedimento precontenzioso e argomenti delle parti
9. Nel procedimento precontenzioso la Commissione ha sostenuto che fosse sproporzionato richiedere sempre certificati di conformità di titoli che non devono essere riconosciuti in base a diritti acquisiti (si intende probabilmente l’art. 11 della direttiva sugli architetti, che prevede certificati relativi a diritti acquisiti). Nel ricorso essa pone l’accento sul fatto che l’elenco greco non contiene tutti i titoli citati nell’elenco che la Commissione pubblica ai sensi degli artt. 6‑9 della direttiva sugli architetti. La Commissione avverte nella replica che entrambi gli aggiornamenti dell’elenco da essa redatto successivamente al decreto presidenziale n. 272/2002 non sono ancora stati integrati nell’elenco greco. Essa è del parere che non sia compatibile con la direttiva sugli architetti richiedere sempre certificati di conformità alla direttiva quando si producono dei titoli non inclusi negli elenchi greci. In caso di dubbio sulla qualità dei titoli dovrebbe essere applicata la procedura prevista dagli artt. 8 e 9 della direttiva sugli architetti. Solamente in caso di dubbio fondato circa l’autenticità del titolo, l’art. 27 della direttiva sugli architetti prevederebbe che lo Stato in cui l’architetto chiede di essere ammesso possa richiedere una prova a tale riguardo.
10. In udienza la Commissione ha comunicato di non avere, dopo le ultime modifiche del diritto greco, ulteriori obiezioni riguardanti questo motivo di ricorso. Tuttavia non era ancora stato possibile decidere di ritirarlo.
11. Il governo greco riferisce che il certificato dello Stato che ha rilasciato il titolo viene richiesto al fine di alleggerire agli organi competenti l’esame della sua conformità alla direttiva sugli architetti. Ciò sarebbe necessario fintantoché il relativo titolo non venga citato nell’elenco greco dei titoli da riconoscere. Il governo greco si richiama al quindicesimo ‘considerando’ della direttiva sugli architetti, in base al quale gli Stati membri, per facilitare l’applicazione di questa direttiva da parte delle amministrazioni nazionali, possono prescrivere che i beneficiari in possesso dei requisiti di formazione previsti nella direttiva presentino, insieme al loro attestato di formazione, un certificato dell’autorità competente dello Stato membro d’origine o di provenienza attestante che i titoli corrispondono a quelli previsti dalla direttiva.
C – Sulla ricevibilità di questo motivo
12. In base al ricorso e alla replica questo motivo va interpretato come volto a censurare l’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale n. 107/93, così come modificato dal decreto presidenziale n. 272/2002. Dal momento che la Commissione non ha ritirato in udienza il motivo di ricorso, è irrilevante che essa abbia ammesso di non avere ulteriori obiezioni a causa delle recenti modifiche di questa norma.
13. Questo motivo potrebbe tuttavia essere irricevibile, dal momento che l’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale n. 107/93, così come modificato dal decreto presidenziale n. 272/2002, non era oggetto della lettera di diffida e del parere motivato.
14. Secondo una giurisprudenza costante, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e di far valere utilmente i suoi mezzi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione. Ne consegue che l’oggetto di un ricorso ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto da tale norma. Il ricorso deve quindi essere basato sui medesimi motivi e mezzi del parere motivato. Se una censura non è stata formulata nel parere motivato essa è irricevibile in sede di procedimento dinanzi alla Corte (3) .
15. Il primo motivo di ricorso non è stato sollevato in questa forma nel parere motivato, dal momento che l’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale n. 107/93, così come modificato dal decreto presidenziale n. 272/2002, non richiede più un certificato in tutti i casi, bensì solamente quando il titolo non compaia già nell’elenco greco dei diplomi da riconoscere. In questo modo la portata della supposta violazione è nettamente minore rispetto al momento del parere motivato.
16. Purtuttavia non ne consegue che questo motivo sia irricevibile. La Corte ha infatti relativizzato l’esigenza di specificare l’oggetto della controversia nel procedimento precontenzioso, nel senso che non è richiesta in tutti i casi una perfetta coincidenza tra le norme nazionali citate nel parere motivato e le norme menzionate nel ricorso. Qualora tra queste due fasi del procedimento intervenga una modifica legislativa, allora è sufficiente che il sistema istituito dalla normativa criticata nel procedimento precontenzioso sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti che lo Stato membro ha adottato successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso (4) .
17. Almeno finché l’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale n. 107/93, così come modificato dal decreto presidenziale n. 272/2002, continuava a richiedere la produzione di un certificato dello Stato membro che ha rilasciato il titolo, che ne attestasse la conformità alla direttiva sugli architetti, la censura della Commissione era già implicita nel parere motivato. Pertanto questo motivo di ricorso è anche, entro tali limiti, ricevibile.
D – Nel merito
18. La censura della Commissione è da intendersi nel senso che un certificato di corrispondenza del titolo alla direttiva sugli architetti non sarebbe comunque più necessario, e sarebbe pertanto sproporzionato, se tale titolo è citato in una comunicazione della Commissione riguardante i titoli da riconoscere.
19. La direttiva non contiene esplicitamente un tale onere a carico degli Stati membri. Dagli artt. 11 e 27, i quali prevedono certificati comprovanti diritti acquisiti e, in caso di dubbio fondato, comprovanti l’autenticità di un titolo, si potrebbe a contrario dedurre che non possono venire richiesti altri certificati. Questo viene però contraddetto dal quindicesimo ‘considerando’, il quale ammette certificati che attestino se un titolo corrisponda effettivamente alla direttiva. La lettera della direttiva sugli architetti lascia pertanto aperto questo punto.
20. Peraltro, tutti i requisiti che rendono più difficoltosa la domanda di riconoscimento di un titolo costituiscono allo stesso tempo un ostacolo all’esercizio del diritto di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE. Nell’interpretazione della direttiva sugli architetti va tenuto conto di questa libertà fondamentale. Le sue limitazioni necessitano di una giustificazione dovuta a ragioni imperative di interesse generale (5) .
21. L’ulteriore formalità di dover produrre un certificato dello Stato membro che ha rilasciato il titolo, ne rende più difficoltosa la domanda di riconoscimento. Tuttavia esiste in linea di principio un interesse degno di tutela a che lo Stato membro in cui l’architetto chiede di essere ammesso possa stabilire se il titolo presentato corrisponde ai requisiti della direttiva sugli architetti. Non è però necessario presentare un apposito certificato dello Stato che ha rilasciato il titolo se quest’ultimo è citato nell’elenco della Commissione relativo ai titoli da riconoscere. Dal momento che in Grecia solamente un organo – l’Ordine tecnico – è preposto al riconoscimento dei titoli per gli architetti, si può richiedere che quest’organo prenda conoscenza dell’elenco della Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale e ne faccia uso per il riconoscimento dei titoli. In ogni caso il rimando all’elenco greco non è sufficiente, dal momento che questo già in teoria non può mai venire aggiornato contemporaneamente all’elenco della Commissione e – come giustamente sottolineato dalla Commissione – in pratica non verrà nemmeno aggiornato tempestivamente.
22. L’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale n. 107/93, così come modificato dal decreto presidenziale n. 272/2002, era pertanto incompatibile con la direttiva sugli architetti in combinato disposto con l’art. 43 CE, nei limiti in cui richiedeva che, all’atto della presentazione di titoli citati nell’elenco della Commissione dei titoli da riconoscere, fosse allegato un certificato dello Stato membro da cui il titolo era stato rilasciato, attestante che tale titolo corrispondesse ai requisiti della direttiva sugli architetti. Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato.
III – Sul secondo motivo: la prassi dell’Ordine tecnico
A – Procedimento precontenzioso e argomenti delle parti
23. Con una lettera di diffida complementare del 9 luglio 1999, la Commissione ha inserito nel procedimento per inadempimento l’oggetto del secondo motivo di ricorso. Essa ha contestato alla Grecia il fatto che l’Ordine tecnico (6) negasse sistematicamente l’iscrizione a chi fosse in possesso di titoli non greci che avrebbero dovuto essere riconosciuti in forza della direttiva sugli architetti. A questo proposito essa faceva riferimento in particolare a tre casi, nei quali i richiedenti avrebbero cercato da più di un anno, senza successo, di ottenere il riconoscimento. Nel parere motivato del 24 febbraio 2000 ha mantenuto questa censura.
24. Come ulteriore prova per questo addebito, la Commissione ha presentato insieme al ricorso, in particolare uno scritto del Ministro greco dell’Ambiente e del Territorio del 16 luglio 2001, nel quale egli invita l’Ordine tecnico ad accelerare la procedura di iscrizione degli architetti che dovrebbero essere riconosciuti.
25. Il governo greco ha reagito a questa censura per la prima volta nella risposta, datata 8 maggio 2000, al parere motivato. Esso ha citato i nomi di quattro persone che sarebbero già state iscritte. I casi citati espressamente dalla Commissione non sono stati menzionati.
26. Nel controricorso, datato 23 gennaio 2003, esso afferma che fino a quel momento sarebbero state domandate 37 iscrizioni e che l’Ordine tecnico avrebbe già iscritto nove architetti. Altri sette architetti sarebbero stati invitati ad iscriversi, ma due di loro non avrebbero più avuto interesse all’iscrizione. Nella controreplica, datata 19 maggio 2003, il governo greco comunica che l’iscrizione degli altri cinque architetti sarebbe vicina alla conclusione.
27. Dei 21 richiedenti rimasti, quattro non avrebbero presentato alcun documento e 17 avrebbero presentato domande di iscrizione incomplete. Tutti sarebbero stati invitati ad integrare le loro domande di iscrizione. Fino alla stesura della controreplica solamente dieci di questi richiedenti avrebbero integrato le loro domande di iscrizione.
28. Per meglio chiarire la questione, la Corte ha pregato il governo greco di dichiarare per tutti i richiedenti,
– quando avevano fatto domanda di iscrizione,
– quando l’Ordine tecnico li aveva iscritti e
– se del caso, quando l’Ordine tecnico aveva invitato i richiedenti ad integrare la loro domanda di iscrizione.
29. Dopo di ciò, il 21 gennaio 2004, il governo greco ha comunicato che fino a quel momento erano state presentate all’Ordine tecnico 41 domande di iscrizione e quest’ultimo aveva iscritto nove architetti. Per queste nove domande non è stata fornita dal governo greco alcuna data di presentazione.
30. Due richiedenti avrebbero rinunciato all’intenzione di iscriversi. Anche qui non sono stati forniti ulteriori dati.
31. 14 architetti avrebbero integrato le loro domande di iscrizione e sarebbero stati iscritti con decisione dell’8 gennaio 2004. Le domande di iscrizione sono datate dal 1988 al 2002 (7) . Il governo greco non ha precisato se e quando questi richiedenti siano stati invitati ad integrare le loro domande di iscrizione.
32. Altri dodici richiedenti sarebbero stati invitati ad integrare le loro domande di iscrizione il 30 dicembre 2002, ma non vi avrebbero ancora provveduto. Si tratta di domande datate dal 1992 al 2002 (8) .
33. Infine una richiedente, il 22 maggio 2003, ed altri tre richiedenti, il 7 ottobre 2003, avrebbero presentato domande non corredate da documenti.
34. In udienza il governo greco ha ammesso che tutti i richiedenti, le cui domande erano incomplete, erano stati invitati a presentare i documenti necessari ai sensi del decreto presidenziale n. 107/93, così come modificato dal decreto presidenziale n. 272/2002, solamente il 30 dicembre 2002. Per quanto riguarda queste lettere, si sarebbe trattato di uno scritto standard con allegati gli articoli di legge. Non sarebbe però stato specificato quali documenti mancavano rispettivamente nei singoli casi. Prima del 30 dicembre 2002 sarebbero stati condotti con i richiedenti solamente colloqui telefonici, dei quali non rimarrebbe nessuna ulteriore documentazione.
35. Il governo greco ritiene inoltre necessario in Grecia, a causa del pericolo di terremoti, un esame molto attento delle domande di ammissione.
B – Presa di posizione
36. Bisogna innanzitutto ricordare che la censura della Commissione deve essere giudicata in base alla situazione esistente alla scadenza del termine da essa fissato nel parere motivato, vale a dire al 24 aprile 2000 (9) .
37. La Commissione contesta alla Grecia il fatto che l’Ordine tecnico neghi sistematicamente l’iscrizione ad architetti che dovrebbero essere riconosciuti. Con ciò la Commissione non intende il diniego a priori di qualsivoglia riconoscimento, bensì, come risulta dal ricorso, il fatto che l’Ordine tecnico nella maggior parte dei casi rifiuti senza motivazione le domande di riconoscimento oppure non dia loro alcuna risposta. Questa precisazione non è in realtà contenuta espressamente nella lettera di diffida complementare o nel parere motivato, tuttavia un’interpretazione realistica suggerisce di leggere anche in questo senso la censura della Commissione.
38. Se tale addebito sia fondato, è da esaminare alla luce dell’art. 20, n. 1, della direttiva sugli architetti. In base ad esso, la procedura per l’ammissione dei beneficiari all’esercizio dell’attività di architetto deve concludersi entro il più breve termine possibile e comunque al più tardi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa dell’interessato.
39. Dalla risposta del governo greco al quesito della Corte si può dedurre che, al 24 aprile 2000, almeno 16 domande – vale a dire almeno l’80% delle domande totali – erano pendenti da più di tre mesi.
40. In base alla risposta del governo greco non è tuttavia da escludere che queste domande fossero inizialmente incomplete. Sotto questo profilo, va riconosciuto che il termine di tre mesi per il riconoscimento decorre solo dal momento in cui viene presentata una domanda completa. Poiché non si conosce se queste domande fossero complete, né quando fossero eventualmente state integrate, non si può stabilire con certezza che il termine di tre mesi non sia stato rispettato.
41. Tuttavia, già prima dell’integrazione di una domanda incompleta, gli organi competenti sono tenuti a condurre la procedura di riconoscimento nel più breve termine possibile. Ciò risulta dalla lettera dell’art. 20, n. 1, della direttiva sugli architetti, il quale realizza così il principio di buona amministrazione (10) . Se ne deve concludere che la constatazione dell’incompletezza di una domanda e la relativa informazione del richiedente sono da intraprendere immediatamente. In nessun caso questa fase del procedimento può durare più a lungo della verifica di una domanda completa. L’Ordine tecnico deve pertanto, al più tardi entro tre mesi dalla ricezione della domanda, iscrivere il richiedente oppure comunicargli quali documenti necessari all’iscrizione siano ancora mancanti (11) .
42. Come ammesso in udienza dal governo greco, prima del 30 dicembre 2002 l’Ordine tecnico non richiedeva, almeno non per iscritto, l’integrazione delle domande. Questa prassi esisteva anche nel momento qui rilevante, vale a dire alla scadenza del termine del 24 aprile 2000, fissato dalla Commissione nel parere motivato. Il governo greco non può invalidare questa censura tramite il riferimento ai colloqui telefonici, dal momento che non ha sostanzialmente presentato questi colloqui ed il loro contenuto né li ha potuti provare.
43. Per quanto infine il governo greco faccia rimando al particolare pericolo di terremoti esistente in Grecia, questo non può giustificare il mancato rispetto delle esplicite regole della direttiva sugli architetti. Se dovessero esistere in Grecia particolari problemi che la direttiva sugli architetti non prende sufficientemente in considerazione, allora il governo greco dovrebbe adoperarsi per una modifica di questa direttiva. Oltretutto il governo greco non ha esposto nel presente procedimento alcun problema di questo tipo.
44. Va pertanto preso atto che la Grecia ha violato l’art. 20, n. 1, della direttiva sugli architetti, dal momento che l’Ordine tecnico nella maggior parte dei casi non ha concluso la procedura di riconoscimento degli architetti nel più breve termine possibile.
IV – Spese
45. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 5, del regolamento di procedura della Corte, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.
46. La Commissione ha chiesto la condanna alle spese e risulta vittoriosa. Essa tuttavia ha ritirato nella replica un terzo motivo di ricorso senza che la Grecia avesse prima preso misure per controbattere all’addebito. Nel comportamento della Grecia non è pertanto ravvisabile alcuna ragione che possa avere indotto a sollevare ed in seguito a ritirare questo motivo di ricorso e che giustificherebbe la condanna della Grecia a questa parte della spese. Per questo, vanno accordati alla Commissione solo i due terzi delle spese sostenute fino alla replica e tutte quelle sostenute dopo la replica.
47. Il governo greco effettivamente ha chiesto nel controricorso la condanna alle spese, tuttavia non l’ha mantenuta nella controreplica né esplicitamente né facendo rimando alle sue precedenti domande. Conseguentemente, il governo greco deve sostenere interamente le proprie spese.
V – Conclusione
48. Alla luce delle suesposte considerazioni suggerisco di decidere nel seguente modo:
1) La Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in combinato disposto con l’art. 43 CE, dal momento che
– essa ha adottato e mantiene in vigore le disposizioni dell’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale n. 107/93, così come modificato dal decreto presidenziale n. 272/2002; e
– il Techniko Epimelitirio Elladas, nella maggior parte dei casi, non ha condotto la procedura di riconoscimento degli architetti nel più breve termine possibile.
2) La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese, tutte le spese sostenute dalla Commissione dopo la replica, nonché i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione fino alla replica. La Commissione sopporterà le proprie spese rimanenti.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 223, pag. 15, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/614/CEE, che modifica, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 376, pag. 1), e dalla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 27, pag. 71).
3 – Sentenza 15 gennaio 2002, causa C‑439/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑305, punto 10 e segg.).
4 – Sentenza 17 novembre 1992, causa C‑105/91, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑5871, punto 13).
5 – V. sentenza 21 marzo 2002, causa C‑298/99, Commissione/Italia (Racc. pag. I‑3129, punti 25 e segg.).
6 – Non è la prima volta che la Corte si occupa dell'iscrizione a questo ordine. Le sentenze 14 luglio 1988, causa 38/87, Commissione/Grecia (Racc. pag. 4415) e 30 gennaio 1992, causa C‑328/90, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑425) riguardavano le difficoltà incontrate dagli stranieri ad ottenere l'iscrizione.
7 – 1988: una domanda; 1989: una domanda; 1995: una domanda; 1996: due domande; 1997: due domande; 1998: due domande; 1999: una domanda; 2000: una domanda; 2001: due domande; 2002: una domanda.
8 – 1992: una domanda; 1995: una domanda; 1997: una domanda; 1998: una domanda; 1999: una domanda; 2000: una domanda; 2001: due domande; 2002: due domande.
9 – V. sentenza 16 gennaio 2003, causa C‑63/02, Commissione/Regno Unito (Racc. pag. I‑821, punto 11).
10 – V., sull'obbligo di trattare le questioni entro un termine ragionevole, anche l'art. 41, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, la sentenza 18 marzo 1997, causa C‑282/95 P, Guérin automobiles/Commissione (Racc. pag. I‑1503, punto 37) e le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs 22 marzo 2001, causa C‑270/99 P, Z/Parlamento (Racc. pag. I‑9197, in particolare pag. I‑9199, paragrafi 40 e segg.).
11 – È da notare che anche un invito standard a presentare i documenti richiesti dalla legge non dovrebbe normalmente essere sufficiente, dal momento che fa temere che non sia stata esaminata la completezza della domanda.
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