CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
M. GEELHOED
presentate il 15 luglio 2004(1)
Causa C-420/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato membro – Violazione degli artt. 4 e 9 della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE»
I – Introduzione
1. Nel presente procedimento, avviato ai sensi dell’art. 226 CE, la Commissione chiede che la Corte voglia dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per assicurare che, nell’impianto di Péra Galinon nella circoscrizione di Heraklion, i rifiuti vengano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, nonché senza causare inconvenienti da rumori od odori, e avendo inoltre concesso un’autorizzazione priva delle informazioni necessarie, è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 9 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE (2) (in prosieguo: la «direttiva»).
II – Ambito normativo
2. L’art. 4 della direttiva stabilisce che:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e in particolare:
– senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
– senza causa inconvenienti da rumori od odori;
– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interessi.
Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».
3. Ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva:
«Ai fini dell’applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell’allegato II A debbono ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente di cui all’articolo 6.
(…)».
III – Il procedimento
4. In seguito ad informazioni ottenute nel contesto di talune petizioni inviate al Parlamento europeo in ordine al deposito illegale di rifiuti nell’impianto di Péra Galinon ed al funzionamento dello stesso in assenza di autorizzazione, la Commissione richiedeva alle autorità greche, con lettera 23 febbraio 2000, di fornire ulteriori informazioni sulla situazione dell’impianto medesimo.
5. Il governo greco rispondeva con lettera 10 maggio 2000, cui facevano seguito colloqui nel dicembre 2000 e un’ulteriore lettera del governo greco il 20 maggio 2001. Le informazioni fornite non erano tuttavia tali da convincere la Commissione che la Repubblica ellenica stesse rispettando gli obblighi su di essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 9 della direttiva: essa inviava pertanto al governo greco una diffida in data 24 aprile 2001.
6. Atteso che le autorità greche, nonostante la diffida, non avevano adottato le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva, la Commissione notificava alla Repubblica ellenica un parere motivato in data 21 dicembre 2001. A giudizio della Commissione, tuttavia, nemmeno nel termine di due mesi fissato nel parere motivato le autorità greche provvedevano a conformarsi alla direttiva. La Commissione proponeva pertanto il presente ricorso, che veniva depositato presso la cancelleria della Corte il 21 novembre 2002.
IV – Analisi degli addebiti dedotti dalla Commissione
7. La Repubblica ellenica riconosce di essere venuta meno al proprio obbligo, ai sensi dell’art. 9 della direttiva, di garantire che gli impianti di trattamento dei rifiuti siano in possesso di un’autorizzazione rispondente a specifici requisiti: ciò in quanto l’autorizzazione relativa al sito di Péra Galinon è stata annullata dal tribunale di primo grado di Heraklion. Occorre pertanto procedere unicamente all’esame della presunta violazione dell’art. 4 della direttiva.
8. L’art. 4 della direttiva impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori od odori e senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
9. Come la Corte ha già avuto modo di precisare, «anche se questa disposizioni non precisa il contenuto concreto delle misure che devono essere adottare per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente, ciò non toglie che essa vincola gli Stati membri circa l’obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure. Non è quindi in via di principio possibile dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all’art. 4, primo comma, della direttiva 74/442, modificata, che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizioni, cioè adottare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti siano smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente. Tuttavia, la persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno oltrepassato il potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro» (3) .
10. La Commissione sostiene che il funzionamento (dal 1994) della discarica sita sull’isola di Creta, nella località di Péra Galinon, nella circoscrizione di Heraklion, è fonte di inquinamento ambientale e comporta rischi per la salute della popolazione locale. Le misure adottare per evitare ulteriori inquinamenti (canali di drenaggio, barriere, zone di protezione antincendio, copertura dei rifiuti con sabbia) non sarebbero sufficienti, alla luce dell’art. 4 della direttiva, a garantire un corretto funzionamento dell’impianto. Secondo la Commissione, tali misure dovrebbero essere accompagnate da studi idrogeologici e da un’analisi dell’impermeabilità del suolo, oltre che da ulteriori misure protettive. Essa sottolinea che, secondo un rapporto predisposto dalla prefettura di Heraklion nel gennaio 2002, il percolato non è contenuto dal muro di protezione eretto a tale scopo e defluisce in un corso d’acqua e, quindi, nel mare. Non sarebbe stata nemmeno dimostrata l’impermeabilità delle rocce sottostanti, in modo da prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee. Inoltre, non sarebbero state svolte ispezioni periodiche, non sarebbe stata analizzata la qualità dell’acqua e non sarebbe stato raccolto e smaltito il biogas. I programmi e i piani di gestione dei rifiuti indicati dalle autorità greche non sarebbero ancora andati oltre la fase di studio. La Commissione sottolinea poi che, di fatto, le autorità greche non contestano il fatto che l’impianto non rispetti la normativa greca, come è dimostrato dall’annullamento dell’autorizzazione da parte del tribunale di primo grado di Heraklion. La Commissione conclude che, non avendo adottato misure efficaci per proteggere l’ambiente e la salute della popolazione locale contro l’inquinamento causato dall’impianto di Péra Galinon, la Repubblica ellenica ha ecceduto il margine di discrezionalità di cui gode ai sensi dell’art. 4 della direttiva.
11. All’udienza, la Commissione ha fatto riferimento a una relazione tecnica trasmessale dal governo greco in data 17 novembre 2003, nella quale sarebbero state esposte le varie prescrizioni finalizzate a garantire il funzionamento dell’impianto in modo tale da non risultare pericoloso per l’ambiente e la salute dell’uomo. Tuttavia, tali prescrizioni sarebbero di futura applicazione, entro un termine non ancora definito, e certo non entro quello indicato dalla Commissione nel parere motivato.
12. Il governo greco nega, alla luce delle misure da esso disposte per l’impianto di cui trattasi, di aver ecceduto il margine di discrezionalità che l’art. 4 lascia agli Stati membri. A suo parere, le attuali modalità operative dell’impianto stesso non costituirebbero pericolo per l’ambiente o per la salute dell’uomo. Il rapporto menzionato dalla Commissione sarebbe stato predisposto dopo un’ispezione in loco che avrebbe avuto luogo in un periodo caratterizzato da circostanze particolarmente difficili, a causa di continue abbondanti piogge. Secondo un ulteriore rapporto, predisposto nel marzo 2003, l’acqua di drenaggio verrebbe raccolta in cisterne stagne e depurata sul posto. La valutazione dell’impatto ambientale del progetto di bonifica della discarica, svolta nell’ambito del piano regionale per la gestione dei rifiuti, sarebbe stata presentata il 10 febbraio 2003. Inoltre, l’impermeabilità delle rocce sottostanti sarebbe stata confermata da un’analisi geologica effettuata per dare applicazione al piano di gestione dei rifiuti. Le analisi della qualità dell’acqua compiute dalle autorità competenti non avrebbero evidenziato il superamento dei limiti consentiti. Il governo greco richiama, inoltre, un piano regionale di gestione dei rifiuti per Creta che prevede, inter alia, la realizzazione e l’utilizzo di un impianto «XYTA». Nel 2003 sarebbe stata in corso di predisposizione una richiesta di contributo al Fondo di coesione per finanziare la costruzione di tale impianto. Una volta attivato quest’ultimo, l’impianto di Péra Galinon verrebbe chiuso. Il governo greco menziona anche un piano per la costruzione di un impianto per il riciclaggio dei materiali di imballaggio. Tale impianto avrebbe dovuto essere realizzato entro la fine del 2003; nella controreplica, tale data è stata sostituita dal 2004.
13. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, l’eventuale mancato rispetto degli obblighi da parte di uno Stato membro dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (4) , nella specie il 20 febbraio 2002. Alla luce dell’interpretazione data dalla Corte all’art. 4 della direttiva (citata supra al paragrafo 9), la questione da risolvere è se, a quella data, la Repubblica ellenica, non avendo adottando misure adeguate per prevenire l’inquinamento ambientale da parte dell’impianto di Péra Galinon, avesse oltrepassato il margine di discrezionalità di cui gode in base a tale norma.
14. Al fine di accertare se ciò si sia verificato nella specie, va ricordato che gli Stati membri, nonostante l’esistenza di un margine di discrezionalità circa le misure da adottare, sono comunque tenuti a garantire che gli obiettivi della direttiva vengono conseguiti. È chiaro che l’obiettivo dell’art. 4 è quello di garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti secondo modalità che non risultino dannose per la salute dell’uomo e non pregiudichino la qualità dell’ambiente. La Corte ha riconosciuto che casi isolati di trattamento dei rifiuti non conforme agli obiettivi della direttiva possono non essere sufficienti per realizzare un inadempimento all’art. 4 della direttiva. Tuttavia, quando tali violazioni isolate assumano carattere più strutturale, esse possono essere rivelatrici di un inadempimento. A tale riguardo, la Corte fa riferimento ad una situazione di persistente non conformità con la direttiva, che produca un degrado rilevante dell’ambiente per un periodo prolungato (5) . È pertanto necessario verificare se la situazione dell’impianto di Péra Galinon presentasse tale carattere strutturale alla scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato della Commissione del 21 dicembre 2001.
15. Dalle informazioni desumibili dagli atti e da quelle fornite all’udienza del 24 giugno 2004 risulta che il sito di Péra Galinon è in funzione dal 1992 e che sono stati rilevati problemi ambientali a seguito di un’ispezione compiuta dalle autorità nazionali l’11 febbraio 1998. Da allora l’impianto è rimasto in attività senza interruzioni quantomeno sino all’avvio del presente procedimento. Tale lasso di tempo indica chiaramente che il problema è di natura strutturale. Aggiungo, inoltre, che il fatto che la causa abbia avuto origine da una petizione al Parlamento europeo suggerisce che il problema è di lunga data.
16. Quanto ai documenti menzionati dalla Commissione, che fa riferimento ad una relazione nazionale relativa ad un’ispezione del 24 gennaio 2002, la quale confermerebbe la sua posizione, e dal governo greco, che si richiama ad un rapporto relativo ad un sopralluogo dell’impianto stesso del 12 marzo 2003, che contesta le conclusioni formulate nella relazione precedente, non li considero di per sé decisivi. Il punto principale della difesa del governo greco, anche nelle osservazioni presentate all’udienza, consiste nell’indicazione di vari piani e studi che, a vari livelli di governo, sarebbero in via di predisposizione per migliorare gli impianti di trattamento dei rifiuti a Creta. Per quanto riguarda l’impianto di Péra Galinon, tali piani prevedono una bonifica dello stesso nonché la sua chiusura una volta posto in funzione il progetto impianto XYTA. Tutto ciò non è stato realizzato al 25 marzo 2003, data della controreplica del governo greco. Da un lato, la stessa esistenza di tali piani implica un riconoscimento del pericolo per l’ambiente e la salute dell’uomo costituito dal sito di Péra Galinon; dall’altro, è chiaro che tali piani non hanno avuto effetto, né hanno prodotto l’adozione di adeguate misure entro il termine fissato nel parere motivato della Commissione.
17. Deve dunque ritenersi che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva.
V – Conclusione
18. Propongo quindi alla Corte di:
– dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo, senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora nonché senza causa inconvenienti da rumori od odori, e avendo concesso un’autorizzazione priva delle informazioni necessarie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 4 e 9 della direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE;
– condannare la Repubblica ellenica alle spese.
1 – Lingua originale: l'italiano.
2 – Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991 (GU L 78, pag. 32).
3 – Sentenza 9 novembre 1999, causa C‑365/97, Commissione/Italia (Racc. pag.I‑7773, punti 67 e 68).
4 – V., inter alia, sentenze 20 marzo 2003, causa C‑143/02, Commissione/Italia (Racc. pag.I‑2877, punto 11), e 12 giugno 2003, causa C‑446/01, Commissione/Spagna (Racc. pag.I‑6053, punto 15).
5 – V. sentenza cit., alla nota 3, punto 68.
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