CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JACOBS
presentate il 29 aprile 2004(1)
Causa C-422/02 P
Europe Chemi-Con (Deutschland) GmbH
contro
Consiglio dell'Unione europea
«»
1. Il ricorso in esame riguarda l’applicazione del principio di non discriminazione stabilito dall’art. 9, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) (in prosieguo: «il regolamento base»). Esso solleva la questione dell’applicazione del suddetto principio nel caso in cui importazioni di uno stesso tipo di prodotti provenienti da due diversi gruppi di paesi siano simultaneamente assoggettate a separate inchieste antidumping: un’inchiesta iniziale con riferimento ad un gruppo di paesi ed un riesame in previsione della scadenza (3) con riferimento all’altro gruppo. Nel caso in cui l’inchiesta iniziale non conduca all’imposizione di dazi, fino a che punto le istituzioni comunitarie hanno l’obbligo di far cessare l’imposizione dei dazi soggetti al riesame in previsione della scadenza? In particolare, fino a che punto tale obbligo è retroattivo?
La normativa antidumping concernente il caso di specie
2. Ai sensi del regolamento base – che fu emanato anche per rendere conforme la prassi ai nuovi obblighi internazionali posti dal «Codice antidumping» del 1994 adottato nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round (4) – la Commissione, dopo aver sentito un comitato consultivo nel quale gli Stati membri sono rappresentati, conduce inchieste in materia di dumping e può imporre dazi provvisori, mentre il Consiglio è responsabile dell’adozione di dazi definitivi. L’art. 5 dispone in merito all’apertura della procedura d’inchiesta, su denuncia dell’industria comunitaria, da condursi conformemente all’art. 6.
3. L’art. 7, n. 1, dispone: «Possono essere imposti dazi provvisori qualora (...) sia stata accertata a titolo provvisorio l’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio subito dall’industria comunitaria e qualora l’interesse della Comunità richieda un intervento per evitare tale pregiudizio (...)». In base al n. 3 della stessa disposizione i dazi provvisori sono protetti da una garanzia.
4. Ai sensi dell’art. 9, n. 4: «Quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l’esistenza di dumping e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi della Comunità esigono un intervento (…), il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su una proposta della Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, istituisce un dazio antidumping definitivo (...)».
5. L’art. 9, n. 5, dispone: «Il dazio antidumping viene istituito per l’importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte (...)».
6. Il tenore dell’art. 9, n. 5, è molto simile a quello dell’art. 9, n. 2, del Codice antidumping: «Una volta applicato ad un qualsiasi prodotto, il dazio antidumping viene riscosso, per l’importo adeguato al caso e senza discriminazione, su tutte le importazioni di quel prodotto ritenuto in regime di dumping e causa di pregiudizio, qualunque ne sia la provenienza (…)».
7. Come sostenuto dalla ricorrente nella presente causa, tale ultima disposizione è a sua volta espressione del trattamento generale della nazione più favorita previsto dall’art. 1 dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio («GATT 1947»), a norma del quale: «Tutti i vantaggi, favori, privilegi o immunità, concessi da una Parte contraente a un prodotto originario di ogni altro Paese, o a esso destinati, saranno estesi, immediatamente e senza condizioni, a tutti i prodotti congeneri, originari del territorio di ogni altra Parte contraente, o a esso destinati (…). Questa disposizione si riferisce ai dazi doganali e alle imposizioni di qualsiasi sorta che gravano sulle importazioni o sulle esportazioni oppure sono riscossi in occasione di importazioni o di esportazioni».
8. L’art. 11 del regolamento base concerne durata, riesami e restituzioni dei dazi imposti. Il n. 2 di tale articolo, al primo e secondo comma, dispone:
«Le misure di antidumping definitive scadono dopo cinque anni dalla data in cui sono state istituite oppure dopo cinque anni dalla data della conclusione dell’ultimo riesame relativo al dumping e al pregiudizio, salvo che nel corso di un riesame non sia stabilito che la scadenza di dette misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio. Il riesame in previsione della scadenza è avviato per iniziativa della Commissione oppure su domanda dei produttori comunitari o dei loro rappresentanti e le misure restano in vigore in attesa dell’esito del riesame.
Il riesame in previsione della scadenza viene avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping o del pregiudizio (...)».
9. La Commissione, purché sia trascorso almeno un anno dall’istituzione di un dazio definitivo, può anche svolgere un riesame intermedio, ai sensi dell’art. 11, n. 3, del regolamento base, per determinare in sostanza se il mantenimento del dazio sia condizione necessaria e sufficiente o viceversa se le relative circostanze siano mutate in misura significativa.
10. A norma dell’art. 11, n. 5: «Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano ai riesami effettuati a norma dei commi 2, 3 e 4 (…)».
Il procedimento antidumping in oggetto
11. La causa in esame concerne le importazioni di prodotti noti come grandi condensatori elettrolitici all’alluminio (in prosieguo: i «GCEA» ovvero nella versione inglese «LAEC», acronimo di large aluminium electrolytic capacitors), sebbene debba riconoscersi che il termine «grandi» sia qui usato in modo inappropriato. I condensatori sono componenti elettroniche che possono immagazzinare e successivamente rilasciare energia elettrica, utilizzate di fatto nei circuiti elettrici di quasi tutti i tipi di apparecchiature elettroniche, nei settori informatico, delle telecomunicazioni, della strumentazione, industriale, militare, automobilistico e in altri settori dei beni di consumo. I GCEA in oggetto sono utilizzati, in particolare, nei circuiti di alimentazione elettrica di beni di consumo elettronici durevoli, quali televisori, videoregistratori e personal computer.
12. Un dazio antidumping definitivo era imposto, a far data dal 4 dicembre 1992, sulle importazioni di alcuni tipi di GCEA dal Giappone (5) . Tale misura doveva pertanto scadere, a norma dell’art. 11, n. 2, del regolamento base, con effetto dal 4 dicembre 1997. A far data dal 19 giugno 1994 era altresì imposto un dazio definitivo su alcune importazioni dello stesso tipo dalla Corea e da Taiwan (6) . In seguito, il 27 novembre 1997, la Commissione annunciava l’apertura di un’inchiesta sulle importazioni di GCEA dagli Stati Uniti e dalla Tailandia (7) .
13. Il 3 dicembre 1997, ultimo giorno di efficacia del dazio sulle importazioni dal Giappone in base al regolamento n. 3482/92, la Commissione annunciava sia l’avvio di un riesame in previsione della scadenza di tale dazio dando seguito alla denuncia da parte di produttori comunitari, sia l’avvio di un riesame intermedio di propria iniziativa (8) . Ai sensi dell’art. 11, n. 2, del regolamento base, il dazio restava pertanto in vigore in attesa dell’esito del riesame. Il 7 aprile 1998 era annunciato un riesame intermedio delle misure applicabili alle importazioni dalla Corea e da Taiwan (9) .
14. Nel corso delle sue inchieste sui GCEA originari degli Stati Uniti e della Tailandia, la Commissione concludeva che le importazioni oggetto di dumping causavano gravi pregiudizi all’industria comunitaria e che quindi era interesse della Comunità imporre dazi antidumping. Di conseguenza, era imposto un dazio provvisorio su alcuni tipi di tali importazioni per un periodo di sei mesi a partire dal 28 agosto 1998 (10) . Tale dazio non era riscosso, ma protetto da una garanzia, come previsto dall’art. 7, n. 3, del regolamento base.
15. In seguito, la Commissione proponeva al Consiglio l’imposizione di misure antidumping definitive su tali importazioni. Il Consiglio non adottava la proposta nel termine di 15 mesi prescritto dall’art. 6, n. 9, del regolamento base e, di conseguenza, non erano imposte misure definitive sulle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia, mentre le misure provvisorie decadevano il 28 febbraio 1999, né su tali importazioni erano incassati in via definitiva i dazi antidumping provvisori.
16. Nel corso del riesame delle misure applicabili alle importazioni dal Giappone, dalla Corea e da Taiwan, la Commissione raggiungeva l’analoga conclusione che persistesse grave pregiudizio per l’industria comunitaria e che fosse nell’interesse della Comunità il rinnovo delle misure antidumping su tali importazioni. Tuttavia, poiché non erano stati imposti dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia, essa proponeva al Consiglio di far cessare le misure relative alle importazioni dal Giappone, dalla Corea e da Taiwan. Il Consiglio adottava tale proposta nel Regolamento n. 173/2000 (11) (in prosieguo: «il regolamento impugnato»).
17. A norma del secondo comma dell’art. 3, il regolamento impugnato doveva essere applicato con efficacia retroattiva dal 28 febbraio 1999, data in cui erano decaduti i dazi provvisori sulle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia.
18. Le motivazioni della decadenza e dell’efficacia retroattiva erano chiarite nei punti 132‑139. In particolare, i punti 133‑135 erano così redatti:
«(133) La nuova inchiesta concernente gli USA e la Tailandia e i due presenti riesami sono stati condotti in gran parte simultaneamente. Come già detto, i presenti riesami sono giunti, in linea di massima, alle stesse conclusioni del nuovo procedimento concernente gli USA e la Tailandia per il medesimo prodotto interessato. Tali conclusioni chiedono in linea di massima la modifica delle misure definitive concernenti le importazioni dal Giappone, dalla Repubblica di Corea e da Taiwan.
Tuttavia, l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base prevede che i dazi antidumping vengono istituiti senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio.
(134) Di conseguenza, si ritiene che, in mancanza di misure nei confronti degli Stati Uniti d’America e della Tailandia, l’imposizione di misure applicabili alle importazioni originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan in base alle conclusioni delle presenti inchieste sarebbe discriminatoria nei confronti di questi tre ultimi paesi.
(135) Considerando quanto precede, a fini di coerenza e per garantire il rispetto del principio di non discriminazione stabilito nell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, è necessario chiudere i procedimenti concernenti le importazioni di LAEC originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan, senza imporre misure antidumping».
19. Un esportatore giapponese aveva sostenuto che, al fine di evitare discriminazioni, il dazio sulle importazioni dal Giappone avrebbe dovuto cessare con effetto retroattivo dal 3 dicembre 1997, cioè dal momento dell’avvio del riesame; pendente tale riesame, le importazioni dal Giappone continuavano ad essere assoggettate al dazio, mentre nessun dazio veniva riscosso su quelle originarie degli Stati Uniti d’America e della Tailandia.
20. Il Consiglio decideva, tuttavia, per l’efficacia retroattiva della decadenza soltanto a partire dal 28 febbraio 1999, per le motivazioni espresse nei punti 137 e 138:
«(137) (…) tra il dicembre 1997 e il 28 febbraio 1999 le importazioni originarie degli USA e della Tailandia erano oggetto di inchiesta al pari delle importazioni originarie del Giappone. Il fatto che in tale periodo fossero in vigore misure nei confronti del Giappone e non degli USA e della Tailandia è unicamente dovuto al fatto che il procedimento concernente gli USA e la Tailandia era in una fase diversa, trattandosi di un’inchiesta iniziale, mentre per quanto riguarda il Giappone le misure erano quelle imposte dal regolamento (CEE) n. 3482/92. In tali circostanze, non vi è stata alcuna discriminazione poiché la situazione dei due procedimenti era diversa.
(138) Tuttavia si ammette che, a partire dal 28 febbraio 1999, considerati i punti da 132 a 135, le importazioni originarie del Giappone dovrebbero essere trattate alla stregua di quelle originarie degli USA e della Tailandia. Lo stesso dicasi per la Repubblica di Corea e Taiwan. L’inchiesta concernente gli USA e la Tailandia avrebbe dovuto essere conclusa entro il 28 febbraio 1999 con l’imposizione di misure oppure con la chiusura del procedimento. Il presente riesame era arrivato a conclusioni simili all’inchiesta concernente gli USA e la Tailandia e quindi al presente riesame deve essere applicato il medesimo trattamento».
Il giudizio in primo grado
21. La Europe Chemi‑Con (Deutschland) GmbH è una succursale al 100% della Nippon Chemi‑Con Corporation, un produttore giapponese di GCEA, per la quale essa agisce quale distributore ed importatore esclusivo nella Comunità europea. La Nippon Chemi‑Con era uno degli esportatori citati espressamente nel regolamento n. 3482/92 e, come sembra accertato, era quello che aveva sostenuto, in data anteriore al regolamento impugnato, che il dazio sulle importazioni avrebbe dovuto decadere con effetto retroattivo dal 3 dicembre 1997.
22. Il 14 aprile 2000, la Europe Chemi‑Con presentava ricorso al Tribunale di primo grado per l’annullamento del«(l’)art. 3, secondo comma, del regolamento impugnato nella parte in cui non fissa al 4 dicembre 1997 (12) la data di origine dell’effetto retroattivo di tale regolamento». La ricorrente fondava il ricorso su due motivi relativi, rispettivamente, all’«errore manifesto nella valutazione dei fatti» ed all’«insufficiente motivazione».
23. Il ricorso è stato respinto con sentenza 12 settembre 2002.
24. Il Tribunale di primo grado ha trattato il primo motivo di ricorso nei punti 48‑60 della sentenza impugnata. Innanzitutto, esso affermava al punto 48:
«(…) la ricorrente denuncia in sostanza un errore di diritto nell’applicazione del principio della parità di trattamento nel regolamento impugnato, e non un errore manifesto di valutazione dei fatti da parte del Consiglio il quale avrebbe ritenuto, a torto, che la discriminazione risaliva soltanto al 28 febbraio 1999 e non al 4 dicembre 1997. Infatti essa considera che il Consiglio avrebbe dovuto far prevalere il principio della parità di trattamento, uno tra i principi fondamentali del diritto comunitario, che è enunciato all’art. 9, n. 5, del regolamento di base, sull’applicazione dell’art. 11, n. 2, del regolamento di base, che causerebbe una situazione discriminatoria».
25. Il Tribunale ha poi deciso, al punto 52, che «affinché una discriminazione possa essere addebitata ad un’istituzione, occorre che quest’ultima abbia trattato in modo diverso situazioni analoghe, causando con ciò un danno per taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall’esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo» (13) .
26. In tale contesto, il Tribunale di primo grado osservava, ai punti 53‑56, che il riesame concernente le importazioni dal Giappone e l’inchiesta iniziale sulle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia erano disciplinati da disposizioni diverse del regolamento di base che conducevano a risultati differenti quanto alla riscossione dei dazi antidumping. Il primo caso era retto dall’art. 11, n. 2, in base al quale il dazio antidumping deve restare in vigore in attesa dell’esito del riesame; nel secondo caso, invece, si trattava di un’inchiesta iniziale, cosicché, se il procedimento fosse stato chiuso senza l’imposizione di un dazio definitivo, i dazi provvisori non sarebbero stati riscossi in via definitiva (14) .
27. Conseguentemente, il Tribunale statuiva al punto 57 della sua decisione che, anche se le inchieste erano comparabili quanto ad oggetto ed esito, la differenza di trattamento tra le importazioni dal Giappone e quelle dagli Stati Uniti e dalla Tailandia aveva un fondamento normativo nel regolamento base e, pertanto, non poteva essere considerata costitutiva di una violazione del principio della parità di trattamento. Il Tribunale richiamava a tal proposito il giudizio nella causa Sermes (15) .
28. Il Consiglio, inoltre, non era obbligato a disattendere l’applicazione dell’art. 11, n. 2, del regolamento base ai sensi dell’art. 9, n. 5, del medesimo regolamento, che si riferisce soltanto all’«imposizione» dei dazi antidumping. In questo caso, nel corso del periodo dal 4 dicembre 1997 al 28 febbraio 1999 i dazi hanno continuato ad essere riscossi sulla base dell’art. 11, n. 2, «che costituisce una regola specifica», indipendentemente dall’avvio dell’inchiesta iniziale relativa alle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia (punto 58 della sentenza impugnata).
29. Ai punti 65‑69, il Tribunale di primo grado ha respinto il secondo motivo di ricorso basato sull’insufficienza della motivazione.
L’impugnazione
30. La Europe Chemi‑Con ha presentato ricorso il 22 novembre 2002 sulla base di tre motivi di ricorso, tutti attinenti al rigetto del primo motivo di ricorso in primo grado, che possono così riassumersi:
(i) al punto 48 della sentenza impugnata, il Tribunale di primo grado ha erroneamente riclassificato la domanda della ricorrente, originariamente descritta come «errore manifesto nella valutazione dei fatti», come denunzia di errata applicazione del principio della parità di trattamento, invece di denuncia di errata applicazione del principio di non discriminazione;
(ii) al punto 58, il Tribunale di primo grado ha erroneamente concluso che l’art. 9, n. 5, del regolamento base si riferisce soltanto all’imposizione iniziale di dazi antidumping e non al loro susseguente mantenimento in vigore, e che esso costituisce norma di legge non vincolante che il Consiglio può applicare discrezionalmente; l’art. 9, n. 5, non è una pura e semplice espressione del principio di diritto comunitario della parità di trattamento, ma è una regola specifica che deve essere interpretata alla luce del Codice antidumping e, conseguentemente, della regola della nazione più favorita del GATT; tale interpretazione richiede che tale regola sia applicata estensivamente in tutte le situazioni in cui è imposto un dazio antidumping, indipendentemente dal fondamento normativo specifico o dalla fase del procedimento; e l’art. 11, n. 2, del regolamento base non è una lex specialis che si collochi al di fuori dell’ambito previsto dall’art. 9, n. 5;
(iii) anche interpretando il caso di specie alla luce del principio della parità di trattamento invece che del principio di non discriminazione, il Tribunale di primo grado ha errato nel ritenere, al punto 57 della sua decisione, che il principio non è stato violato in quanto le due serie di dazi in questione sono state imposte in base ad un diverso fondamento normativo; la sua motivazione in merito è contraddittoria; in ogni caso, le situazioni in oggetto erano analoghe e la differenza di fondamento normativo non era in alcun modo assimilabile a quella della causa Sermes.
31. La ricorrente ha pertanto chiesto l’annullamento del giudizio di primo grado e che sia accolta la conclusione da lei presentata in primo grado o, in subordine, che la causa sia rinviata al Tribunale per la decisione definitiva. In ogni caso, essa chiede che il Consiglio sia condannato alle spese sia del primo grado che del ricorso.
32. Il Consiglio e la Commissione, quest’ultima intervenuta in primo grado a sostegno del Consiglio, hanno replicato chiedendo alla Corte di respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.
33. Non si è proceduto alla trattazione orale della causa, non essendo pervenuta alcuna richiesta in tal senso.
Valutazione sull’impugnazione
34. Come osservato dal Consiglio e dalla Commissione, i tre motivi di ricorso della Europe Chemi‑Con sono in realtà connessi e sovrapposti e sollevano un’unica questione principale di merito, anche se essa presenta due risvolti. Al fine di tener conto della sovrapposizione, considererò le argomentazioni in un ordine lievemente diverso da quello prospettato nel ricorso.
35. Prima di passare all’esame della principale questione di merito, tratterò brevemente di altri tre aspetti.
Principio della parità di trattamento o di non discriminazione?
36. In primo luogo, per quanto concerne il primo motivo di ricorso, «parità di trattamento» e «non discriminazione» sono semplicemente due denominazioni dell’identico principio di diritto comunitario, comunemente espresso, nella copiosa giurisprudenza della Corte in materia, come divieto di trattare in modo diverso situazioni simili, o nello stesso modo situazioni differenti, senza che vi sia alcun obiettivo fondamento per la diversità di trattamento.
37. Nella specie, la Europe Chemi‑Con sembra in effetti sostenere che il Tribunale di primo grado avrebbe dovuto interpretare il primo motivo di ricorso da lei proposto come attinente non al principio generale di diritto comunitario, comunque sia denominato, quanto piuttosto allo specifico divieto di discriminazione nei procedimenti antidumping che è stabilito dall’art. 9, n. 5, del regolamento base e che può essere subordinato a specifici requisiti per quanto ne concerne l’interpretazione e l’applicazione.
38. Tuttavia, è chiaro che il Tribunale di primo grado ha fatto riferimento nella sua sentenza sia all’art. 9, n. 5, che al principio di parità di trattamento o non discriminazione. Pertanto, la denuncia della Europe Chemi‑Con quanto alla classificazione del suo primo motivo di ricorso è priva di fondamento. Come la Europe Chemi‑Con deduce nel prosieguo delle sue osservazioni, si deve valutare se il Tribunale di primo grado abbia errato nel decidere che non vi fosse violazione di norme di legge. Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Sulla vincolatività dell’art. 9, n. 5, del regolamento base
39. Inoltre, nella terza parte del suo secondo motivo di ricorso, la Europe Chemi‑Con sostiene che l’art. 9, n. 5, del regolamento base è una disposizione vincolante e che il Consiglio non ha, come il Tribunale di primo grado pare affermi, alcuna discrezionalità quanto alla sua applicazione.
40. Tuttavia, al punto 58 della sentenza di primo grado non è dato rinvenire alcunché che confermi la previsione di un potere discrezionale nell’art. 9, n. 5. Il Tribunale di primo grado afferma piuttosto che tale disposizione non si applica quando una serie di circostanze risulta disciplinata dall’art. 11, n. 2. Anche qui si tratta di stabilire se l’interpretazione sia stata corretta.
Sulla motivazione contradittoria
41. In terzo luogo, nella prima parte del suo terzo motivo di ricorso, la Europe Chemi‑Con sostiene che non è chiaro nei punti 52 e 57 della sentenza appellata, considerati congiuntamente, se il Tribunale di primo grado abbia sostenuto (a) che le due situazioni in oggetto non erano simili, cosicché il principio di parità di trattamento non poteva applicarsi, ovvero (b) che esse erano simili, ma che la diversità di trattamento era giustificata da differenze oggettive di un certo rilievo.
42. Come la stessa ricorrente riconosce, entrambe le interpretazioni conducono alla stessa conclusione e cioè che non esisteva violazione del principio della parità di trattamento, come del resto è stato deciso dal Tribunale di primo grado. La motivazione quindi non può essere ritenuta insufficiente.
Sulla principale questione di merito
43. Sostanzialmente, la principale contestazione della Europe Chemi‑Con nei confronti della sentenza appellata si basa sul fatto che il Tribunale di primo grado abbia commesso un errore di diritto nel ritenere che, nella fattispecie in causa, il Consiglio a ragione aveva posto termine ai dazi antidumping sui GCEA dal Giappone con efficacia dal 28 febbraio 1999 e che non era tenuto a retrodatare oltre tale efficacia al 4 dicembre 1997.
44. Da un lato, la ricorrente sostiene che tale conclusione è contraria alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 9, n. 5, del regolamento base; dall’altro, che essa è incompatibile con il principio generale di diritto comunitario della parità di trattamento (o di non discriminazione).
45. Senza dubbio, l’art. 9, n. 5 incorpora il principio della parità di trattamento e niente in esso può indurre a ritenere l’esistenza di limiti o deroghe a tale principio. Tuttavia, uno dei principali significati dell’argomentazione della Europe Chemi‑Con si basa sul fatto che l’art. 9, n. 5, abbia una portata maggiore rispetto a tale principio generale e, pertanto, tale norma può risultare determinante nella presente causa nel caso in cui, pur non risultando alcuna violazione del suddetto principio generale, siano state disattese altre specifiche prescrizioni da essa dettate.
46. Considererò pertanto la questione nella sua globalità alla luce del principio di parità di trattamento, possibilmente avvalendomi, se lo riterrò opportuno, di come tale principio è espresso nell’art. 9, n. 5, del regolamento base.
47. La situazione del procedimento, come esposta supra ai paragrafi 12‑20, non è contestata.
48. Ai punti 54 e 56 della sentenza appellata, il Tribunale di primo grado osservava che l’inchiesta iniziale (Stati Uniti e Tailandia) era retta dall’art. 5 del regolamento base, cosicché nessun dazio – né provvisorio, né definitivo – era riscosso nel caso in cui il procedimento venisse chiuso in tale fase, mentre il riesame in previsione della scadenza (tra l’altro, Giappone) era retto dall’art. 11, n. 2, ai sensi del quale le misure devono restare in vigore in attesa dell’esito di tale procedura.
49. Al punto 57, con cui la Europe Chemi‑Con entra nel vivo della seconda parte del terzo motivo di appello, il Tribunale di primo grado riteneva che «anche se le inchieste sono state condotte simultaneamente su prodotti simili originari di diversi paesi per il medesimo periodo d’inchiesta e se conclusioni simili sono state desunte quanto al dumping, al pregiudizio ed all’interesse comunitario, la disparità di trattamento (…) ha un fondamento normativo nel regolamento di base e non può pertanto essere considerata costitutiva di una violazione del principio della parità di trattamento». A sostegno di tale conclusione, esso citava la sentenza nella causa Sermes (16) , punti 45‑48.
50. Nella causa Sermes un dazio antidumping era stato imposto su alcuni beni importati, tra l’altro, dalla Repubblica democratica tedesca, allora esistente. In base al Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi ivi relativi, allegato al Trattato CEE, la Repubblica federale di Germania era dispensata dall’applicare le norme di diritto comunitario al commercio interno tedesco; la Repubblica democratica tedesca non faceva parte della Comunità, ma non costituiva paese terzo nei confronti della Repubblica federale di Germania. Pertanto, non si applicava il dazio sulle importazioni dalla prima alla seconda. Sermes, un importatore degli stessi beni in Francia, dove erano assoggettati al dazio, lamentava la violazione del principio della parità di trattamento. Tuttavia, la Corte ha sostenuto che «la disparità di trattamento rilevata dalla Sermes ha un fondamento normativo in questo Protocollo che fa parte integrante del Trattato e non può pertanto essere considerata una discriminazione».
51. La Europe Chemi‑Con sottolinea i molti aspetti di analogia tra le due inchieste nella presente causa, così come riconosciuto sia nel regolamento impugnato, sia nella sentenza appellata, e sostiene che la motivazione nella causa Sermes – l’unica causa in cui una diversità di fondamento normativo è stata considerata giustificazione oggettiva e sufficiente a far superare l’esigenza della parità di trattamento – poggia sul fatto che il Protocollo in questione costituiva diritto comunitario primario prevalente sul regolamento base allora vigente; tale motivazione non può tuttavia essere trasposta nella presente causa che riguarda norme di pari grado nella gerarchia delle fonti.
52. Il Consiglio e la Commissione, d’altra parte, affermano che il fattore decisivo nella causa Sermes era costituito dal diverso fondamento normativo e che era irrilevante il rapporto tra le diverse basi giuridiche nella gerarchia delle fonti normative. Nella causa qui in discussione la differenza di un certo rilievo tra le due inchieste includeva la diversità di fondamento normativo, di fase procedurale ed il fatto che il dazio era già stato imposto e riscosso in un caso, ma non nell’altro.
53. Trovo difficile concordare con l’interpretazione della causa Sermes avanzata dal Consiglio e dalla Commissione che sembra poi essere quella fatta propria dal Tribunale di primo grado.
54. In primo luogo, l’espressione adottata dalla Corte di giustizia nella causa Sermes suggerisce chiaramente che essa faceva affidamento sull’esistenza di un fondamento normativo che non solamente era diverso, ma formava parte integrante del Trattato.
55. In secondo luogo, detta sentenza non è mai stata citata dalla Corte quale precedente dell’affermazione in base alla quale quando due situazioni sono disciplinate da differenti disposizioni di legge, esse sono oggettivamente differenti, cosicché non può applicarsi il principio della parità di trattamento; né sembra che la Corte abbia mai fatto una tale affermazione di principio, che avrebbe condotto al prevalere della forma sulla sostanza.
56. Invero, se tale affermazione di principio fosse corretta nei termini generali sopra esposti, sembrerebbe che il legislatore comunitario possa emanare disposizioni diverse per disciplinare in modo arbitrario situazioni distinte, senza alcuna possibilità di riesame da parte della Corte in base al principio della parità di trattamento. Ciò non può verificarsi.
57. Nel caso in cui due situazioni siano trattate diversamente sulla base di diverse disposizioni di diritto comunitario, la Corte deve piuttosto essere in grado di verificare se le diversità tra di esse giustifichino l’applicazione di diverse norme di legge. Il fatto che si applichino diverse disposizioni normative è parte del trattamento stesso e non parte della situazione oggettiva, la quale può richiedere la parità di trattamento o viceversa giustificare il trattamento differente.
58. Ai tempi della causa Sermes, le relazioni intercorrenti tra l’allora Repubblica democratica tedesca e la Repubblica federale di Germania erano oggettivamente differenti, per evidenti motivi storici e politici, da quelle tra la prima e gli altri Stati membri della Comunità.
59. Né può bastare, come sostengono il Consiglio e la Commissione, dire semplicemente che le due inchieste si trovavano in diverse fasi del procedimento. In un procedimento antidumping fasi diverse possono nondimeno possedere caratteri rilevanti in comune, tanto da rendere applicabile il principio di parità di trattamento al momento di decidere sull’imposizione di dazi.
60. Nella sentenza impugnata il Tribunale di primo grado non ha considerato se l’inchiesta iniziale a norma dell’art. 5 del regolamento base e il riesame alla scadenza disciplinato dall’art. 11, n. 2, fossero oggettivamente differenti, ma ha fatto esclusivo affidamento sulla differenza di fondamento normativo per concludere che non poteva esserci violazione del principio di parità di trattamento.
61. A questo riguardo ritengo che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto. La seconda parte del terzo motivo della Europe Chemi‑Con dovrebbe pertanto essere accolta e la sentenza oggetto di appello annullata nella misura in cui ha respinto il primo motivo di ricorso.
62. In considerazione di tale conclusione, si può omettere di considerare se il Tribunale di primo grado abbia specificamente errato nell’interpretare o nell’applicare l’art. 9, n. 5, del regolamento base, come sostenuto nella prima e nella seconda parte del secondo motivo. Tuttavia, si possono fare le seguenti brevi considerazioni.
63. Al punto 58 della sentenza, il Tribunale di primo grado ha affermato che «il Consiglio non ha l’obbligo di disattendere l’applicazione dell’art. 11, n. 2, del regolamento di base ai sensi dell’art. 9, n. 5, del medesimo regolamento. Quest’ultima disposizione ha ad oggetto soltanto l’imposizione dei dazi antidumping. Orbene, nel caso di specie, i dazi antidumping che la ricorrente avrebbe dovuto corrispondere nel corso del periodo dal 4 dicembre 1997 al 28 febbraio 1999 sono stati imposti dal regolamento n. 3482/92 ed hanno continuato ad essere percepiti sulla base dell’art. 11, n. 2, del regolamento di base che costituisce una regola specifica. Pertanto, indipendentemente dall’avvio dell’inchiesta iniziale relativa alle importazioni provenienti dagli Stati Uniti e dalla Tailandia, la ricorrente doveva continuare a pagare dazi antidumping sulla base dell’art. 11, n. 2, del regolamento di base».
64. La Europe Chemi‑Con è in disaccordo con le affermazioni che l’art. 9, n. 5, «ha ad oggetto soltanto l’imposizione dei dazi antidumping» e che l’art. 11, n. 2, del regolamento di base «costituisce una regola specifica» – traendo la conseguenza implicita che il divieto di discriminazione dell’art.9, n. 5, non le si applica.
65. A tal proposito, le parti hanno argomentato in merito alla distinzione tra l’imposizione e la riscossione dei dazi. Ogni diversità di opinioni tra loro sembra tuttavia più apparente che reale. Tutti, ricorrente, Consiglio e Commissione, infatti, sembrano concordare sul fatto che – qualunque sia la corretta interpretazione dell’art. 9, n. 2, del Codice antidumping (17) – l’art. 9, n. 5, del regolamento base si applica non solo alla decisione iniziale di imposizione dei dazi, ma al mantenimento in vigore della loro imposizione (comportante la loro reiterata riscossione) in virtù dell’art. 11, n. 2. Invero, quanto prospettato è insito nella decisione di chiudere il procedimento concernente le importazioni dal Giappone con efficacia retroattiva dal 28 febbraio 1999, come esposto in particolare nei punti 135 e 138 del regolamento impugnato. Né riesco a trovare alcunché nella struttura o tenore del regolamento di base che suggerisca una diversa interpretazione – che in ogni caso sembra in contraddizione con una norma destinata a racchiudere il principio della parità di trattamento.
66. Non risulta completamente chiara l’interpretazione del regolamento base che il Tribunale di primo grado fornisce al punto 58 della sua sentenza, ma, se e nella misura in cui esso intendeva asserire che l’art. 9, n. 5, non si applica al mantenimento in vigore dell’imposizione dei dazi in conformità con l’art. 11, n. 2, lo stesso, a mio avviso, ha commesso un errore di diritto.
La domanda di annullamento
67. Nel caso in cui la sentenza impugnata sia annullata, la stessa Corte di giustizia può emettere, qualora lo stato degli atti lo consenta, una sentenza definitiva sulla causa di primo grado, in conformità con l’art. 61 del suo Statuto. Nella presente causa la discussione è stata adeguata.
68. Qui non è in discussione l’applicazione retroattiva del regolamento impugnato. L’unica questione da decidere è la data dalla quale tale applicazione retroattiva doveva avere effetto.
69. Nel regolamento impugnato è stato deciso che tale data doveva essere il 28 febbraio 1999, per il fondamentale motivo che successivamente non erano imposti dazi antidumping sulle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia, cosicché nessun dazio poteva imporsi sulle importazioni dal Giappone.
70. Non trovo convincente tale motivazione, ribadita dal Consiglio e dalla Commissione nel presente grado di giudizio.
71. La data in questione, infatti, non segna l’inizio di un periodo di mancata imposizione di dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia, ma piuttosto, in quanto data finale in cui il Consiglio avrebbe potuto imporre dazi definitivi su tali prodotti, essa aveva un duplice significato: che nessun dazio definitivo futuro fosse imposto e che i dazi provvisori passati non venissero riscossi.
72. Di conseguenza, il 28 febbraio 1999 la situazione delle importazioni da tali paesi non era in realtà cambiata in alcun modo, in quanto, sia prima che dopo tale data, non erano stati imposti dazi. Né la situazione era mutata con riferimento alle importazioni dal Giappone, in quanto, sia prima che dopo tale data, i dazi continuavano ad essere riscossi a norma dell’art. 11, n. 2, del regolamento base, mentre procedeva il riesame, e la conclusione che tali dazi dovevano essere rinnovati pare sia stata raggiunta in seguito (18) .
73. Poiché la determinazione della data effettiva di entrata in vigore del regolamento impugnato dipende dall’applicazione del principio della parità di trattamento, non può ritenersi appropriata una data in cui nessuna delle situazioni da confrontare era in realtà mutata.
74. La data del 4 dicembre 1997, suggerita dalla Europe Chemi‑Con, è tuttavia appropriata alla luce del principio richiamato, in quanto da tale data in poi la situazione concernente le importazioni dal Giappone era cambiata. I dazi definitivi imposti non erano più riscossi sulla base delle originarie conclusioni in merito al dumping, al pregiudizio ed all’interesse comunitario, ma sulla base di una disposizione che, implicitamente, ritiene che tali fattori continuino a sussistere in attesa dell’esito del riesame in previsione della scadenza.
75. Inoltre, un simile presupposto costituisce il fondamento dei dazi provvisori imposti nello stesso periodo sulle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia. In entrambi i casi, dal 4 dicembre in poi, era stata avviata un’inchiesta che era ancora in corso. Entrambe le inchieste inducevano la Commissione fondamentalmente alla stessa conclusione su prodotti dello stesso tipo. Pare ragionevole sostenere che entrambe le situazioni avrebbero dovuto essere trattate allo stesso modo per quanto riguarda l’imposizione di dazi e che, se nessun dazio fosse stato riscosso durante quel periodo sulle importazioni dagli Stati Uniti e dalla Tailandia, nessun dazio avrebbe dovuto essere riscosso sulle importazioni dal Giappone.
76. Sono quindi del parere che il regolamento doveva applicarsi con efficacia dal 4 dicembre 1997.
77. Tuttavia, tale estensione retroattiva può concernere soltanto la ricorrente. In una conclusione sulla ricevibilità, al punto 30 della sentenza appellata, punto non espressamente impugnato, il Tribunale di primo grado ha osservato che la Europe Chemi‑Con richiedeva l’annullamento dell’art. 3, comma 2, del regolamento impugnato «nella parte in cui tale disposizione la concerne». E nella causa Nachi Europe (19) la Corte di giustizia ha confermato che «quando un regolamento che istituisce dazi antidumping impone dazi diversi ad una serie di società, una società è individualmente interessata soltanto dalle disposizioni che le impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l’importo e non da quelle che impongono dazi antidumping ad altre società, cosicché il ricorso di questa società va accolto solo per la parte diretta all’annullamento del regolamento limitatamente alle disposizioni che la riguardano esclusivamente».
78. Di conseguenza, la decisione della Corte nella presente causa può riguardare il regolamento impugnato solo nella misura in cui esso colpisce le importazioni della Europe Chemi‑Con di GCEA prodotti in Giappone dalla sua consociata Nippon Chemi‑Con.
Conclusione
79. Sono quindi del parere che la Corte debba:
1) annullare la sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T‑89/00 nella misura in cui ha respinto il primo motivo di ricorso;
2) annullare l’art. 3, comma 2, del regolamento del Consiglio n. 173/2000 nella misura in cui concerne i GCEA importati dalla Europe Chemi‑Con e prodotti in Giappone dalla Nippon Chemi‑Con, nella parte in cui non si prevede che il regolamento deve applicarsi nei loro confronti dal 4 dicembre 1997;
3) condannare il Consiglio alle spese, sia del primo grado sia del ricorso, e non condannare la Commissione che, in qualità di interveniente, deve sopportare le proprie spese.
1 – Lingua originale: l'inglese.
2 – GU 1996, L 56, pag. 1.
3 – Anche descritto in modo più pittoresco quale «riesame al tramonto».
4 – Negoziati multilaterali in materia di commercio dell’Uruguay Round (1986‑1994) – Allegato 1 – Allegato 1A ─ Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (OMC‑GATT 1994) (GU 1994, L 336, pag. 103); v. i punti 3‑5 del preambolo del regolamento base.
5 – Regolamento (CEE) del Consiglio 30 novembre 1992, n. 3482, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all’alluminio originari del Giappone e di riscossione in via definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 353, pag. 1).
6 – Regolamento (CE) del Consiglio 13 giugno 1994, n. 1384, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di grandi condensatori elettrolitici all’alluminio originari della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 152, pag. 1).
7 – GU 1997, C 363, pag. 2.
8 – GU 1997, C 365, pag. 5.
9 – GU 1998, C 107, pag. 4.
10 – Regolamento (CE) della Commissione 27 agosto 1998, n. 1845, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all’alluminio originari degli Stati Uniti d’America e della Tailandia (GU L 240, pag. 4).
11 – Regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 2000, n. 173, che chiude i procedimenti antidumping concernenti le importazioni di alcuni tipi di grandi condensatori elettrolitici all’alluminio originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 22, pag. 1).
12 – La lieve discrepanza tra questa domanda e la precedente domanda della Nippon Chemi‑Con, ovvero che l’effetto retroattivo doveva farsi risalire al 3 dicembre, può ricondursi al fatto che si intendeva «a far data dalla mezzanotte del 3 dicembre». E’ comunque chiaro che l’oggetto della domanda della presente causa consiste nell’efficacia retroattiva a far data dal 4 dicembre 1997, il primo giorno in cui erano imposti i dazi in conformità all’art. 11, n. 2, del regolamento base e non al regolamento n. 3482/92.
13 – Causa T‑89/00, Europe Chemi‑Con/Consiglio (Racc. 2002, pag. II‑3651).
14 – Nel caso in cui non vi sia imposizione di dazi definitivi, sembra sia prassi comunitaria non riscuotere i dazi provvisori, sebbene pare non risultino disposizioni in tal senso.
15 – Sentenza della Corte 11 luglio 1990, causa C‑323/88, Sermes (Racc. pag. I‑3027, punti 45‑48).
16 – Cit. alla nota 15.
17 – Il Consiglio ha prodotto il rapporto 4 luglio 1995 di un gruppo speciale GATT (ADP/137 EC – Imposizione di dazi antidumping sul filato di cotone del Brasile) che suggerisce (in particolare ai paragrafi 557 e 558) che l'art. 9, n. 2 (in realtà, l'art. 8, n. 2, del Codice antidumping del 1979, suo predecessore dall'identica formulazione) si applichi solo alla fase della riscossione e non alle decisioni relative all'imposizione di dazi.
18 – V. il documento d'informazione del 21 maggio 1999 prodotto come allegato IX del ricorso in primo grado.
19 – Sentenza 15 febbraio 2001, causa C‑239/99, Nachi Europe (Racc. I‑1197, punto 22).
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