CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
CHRISTINE STIX-HACKL
presentale il 1° aprile 2004(1)
Causa C-424/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 75/439/CEE come modificata dalla direttiva 87/10/CEE – Eliminazione degli oli usati – Misure volte a dare la priorità alla rigenerazione degli oli usati – Vincoli tecnici, economici e organizzativi»
I – Introduzione
1. Con il presente ricorso per inadempimento la Commissione chiede alla Corte di dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l’eliminazione degli oli usati (2) , come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE (3) (in prosieguo: la «direttiva 75/439, come modificata»), avendo omesso di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi all’art. 3, n. 1, della direttiva, con cui si richiede che gli Stati membri diano priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione rispetto alla loro eliminazione mediante combustione o in altro modo.
2. Si tratta, quindi, principalmente di verificare quale portata assuma tale obbligo in presenza delle limitazioni risultanti dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo menzionati nella predetta disposizione.
II – Contesto normativo
3. I primi sei articoli dell’originaria versione della direttiva 75/439 sono stati sostituiti dalle nuove disposizioni introdotte dall’art. 1 della direttiva 87/101. Il secondo ‘considerando’ della direttiva 87/101 recita come segue:
«la rigenerazione costituisce generalmente la valorizzazione più razionale degli oli usati, tenuto conto del risparmio energetico che essa consente di realizzare; (...) è pertanto opportuno dare la precedenza al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, quando i vincoli tecnici, economici e organizzativi lo consentano».
4. Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 75/439, come modificata, ai fini dell’applicazione della direttiva si intende per «rigenerazione» «qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli».
5. L’art. 3 della direttiva 75/439, come modificata, dispone come segue:
«1. Per quanto consentito dai vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione.
2. Qualora, a causa dei vincoli di cui al paragrafo 1, non si proceda alla rigenerazione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, purché tale combustione sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo.
3. Qualora, a causa dei vincoli di cui ai paragrafi 1 e 2, non si proceda né alla rigenerazione né alla combustione degli oli usati, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire la distruzione innocua o l’immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati».
III – Fase precontenziosa e procedimento
6. Il governo del Regno Unito, rispondendo ad un questionario della Commissione relativo all’attuazione della direttiva 75/439, come modificata, riferiva che non si era potuta dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione a causa della presenza di vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo. In tale occasione il governo del Regno Unito segnalava che a tal fine sarebbero stati necessari significativi investimenti. In particolare, si sarebbero opposti alla rigenerazione degli oli usati sia la competitività delle imprese che utilizzano gli oli usati come fonte di energia, sia il basso prezzo degli oli di base, che renderebbe non proficua la rigenerazione degli oli usati.
7. La Commissione, nella lettera di diffida del 19 aprile 2001 nonché nel parere motivato del 21 dicembre 2001, sosteneva che non vi erano vincoli tali da giustificare il non aver dato priorità alla rigenerazione degli oli usati e che, pertanto, il Regno Unito non aveva adottato le misure necessarie per conformarsi all’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata.
8. Il governo del Regno Unito nelle relative lettere di risposta sottolineava la propria disponibilità di fondo a dare piena attuazione alla menzionata disposizione. Esso segnalava, tuttavia, ancora una volta, che al trattamento prioritario degli oli usati mediante rigenerazione si opponevano in particolare vincoli di carattere economico. L’analisi del mercato degli oli usati nel Regno Unito renderebbe evidenti i limiti economici cui sarebbe soggetta in tale Stato la rigenerazione degli oli usati. Gli ostacoli maggiori a tal proposito sarebbero costituiti dalla forte domanda di oli usati per la loro utilizzazione come combustibili e dalla scarsa domanda di oli rigenerati.
9. Tenuto conto della complessità e dei costi delle misure idonee a dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, il governo del Regno Unito non presentava una lista completa di tali misure, ma prendeva in considerazione la possibilità di introdurre un sussidio una tantum per la costruzione e la gestione di un impianto di rigenerazione abbinate ad un programma per il miglioramento della commercializzazione del prodotto, nonché di modificare il regime fiscale degli oli usati. Si impegnava inoltre a predisporre un piano dettagliato, con scadenze temporali, per l’attuazione della direttiva non appena fossero state elaborate misure idonee e si dichiarava altresì disposto ad avviare una serie di consultazioni con la Commissione sulle misure proposte.
10. La Commissione, non avendo ritenuto che le dichiarazioni del Regno Unito fossero sufficienti ad eliminare i dubbi di inadempimento, con atto del 21 novembre 2002, iscritto nel ruolo della Corte in data 22 novembre 2002, proponeva il presente ricorso ai sensi dell’art. 226 CE.
11. La Commissione chiede che la Corte voglia:
1. dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 75/439, come modificata, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi all’art. 3, n. 1, della direttiva, con cui si richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, o, comunque, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione;
2 condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.
IV – Inadempimento
A – Principali argomenti delle parti
12. In primo luogo, in merito al contenuto e all’estensione dell’obbligo di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, secondo il governo del Regno Unito con tale disposizione non si sarebbe imposto agli Stati membri un obbligo assoluto di adottare misure che diano priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, in quanto tale obbligo sussisterebbe solo qualora non vi si oppongano vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo. In presenza, invece, di tali vincoli, i nn. 2 e 3 del medesimo articolo prevederebbero la possibilità di impieghi alternativi degli oli usati. Sarebbero, quindi, richieste misure adeguate e proporzionate rispetto allo scopo della rigenerazione.
13. A sostegno della propria opinione il governo del Regno Unito richiama la sentenza della Corte nella causa C‑102/97 (4) . Da essa – nonché dalle conclusioni presentate in tale causa dall’avvocato generale Fennelly (5) – risulterebbe che l’obbligo qui controverso varia in base alle condizioni esistenti nei singoli Stati membri e che questi dispongono di un ampio potere discrezionale in sede d’attuazione dell’art. 3 della direttiva 75/439, come modificata. Non sarebbe incondizionatamente necessario emanare provvedimenti legislativi o regolamentari o altre misure di un determinato tipo, bensì – considerate le limitazioni risultanti dai predetti vincoli – basterebbe l’adozione di misure adeguate per dare priorità alla rigenerazione. In base al tipo di vincoli presenti potrebbe trattarsi di misure ad effetto progressivo o variabili nel tempo. La Corte dovrebbe pertanto verificare se la condotta dello Stato membro interessato, tenuto conto delle condizioni di volta in volta esistenti, sia proporzionata ed adeguata.
14. Il governo del Regno Unito ritiene, in conformità a quanto sopra, di avere adottato misure idonee e proporzionate per dare priorità alla rigenerazione e di avere in tal modo adempiuto gli obblighi che gli incombono in forza dell’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata. A tal proposito il predetto governo sostiene di aver individuato gli ostacoli, di natura principalmente economica, che si oppongono alla rigenerazione: segnatamente, la forte domanda di oli usati per la loro utilizzazione come combustibili – e precisamente nelle centrali elettriche a carbone (quali regolatori del calore) e per la produzione di asfalto – e la scarsa domanda di olio rigenerato, considerato dai consumatori di qualità inferiore. Inoltre esso, in un ampio studio del marzo 2001, avrebbe ricercato possibili soluzioni per rimuovere i predetti ostacoli e, sulla base degli esiti di tale studio, avrebbe lavorato allo sviluppo di misure per favorire la rigenerazione degli oli usati. Le ricerche da ultimo richiamate – come ha dichiarato il governo del Regno Unito nella fase scritta del procedimento – si sarebbero dovute concludere a metà marzo 2003, consentendogli di promuovere la rigenerazione degli oli usati in base ad un piano strutturato in sintonia con la direttiva 75/439, come modificata.
15. Il Regno Unito, avendo adottato attivamente misure per individuare, valutare e superare i vincoli esistenti, si troverebbe in una situazione diversa da quella in cui si trovava, nella causa C‑102/97, la Repubblica federale di Germania, la quale, come risulta dalla sentenza della Corte, non aveva adottato alcuna misura concreta e «si limita[va] a fare riferimento alla propria definizione dei vincoli e alla situazione esistente nel suo territorio per tentare di giustificare tale assenza totale di misure di attuazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata».
16. Il governo del Regno Unito sottolinea, infine, che l’agevolazione fiscale prevista all’interno del suo territorio per gli oli usati impiegati nella combustione non inciderebbe in modo significativo sulla sproporzione esistente tra il mercato della rigenerazione ed il mercato della combustione degli oli usati. Sarebbe difficile stabilire quale prezzo potrebbero avere sul mercato del Regno Unito gli oli usati destinati alla rigenerazione sia perché in altri Stati membri questi oli usati ricevono sovvenzioni, sia perché il costo del trasporto degli oli usati destinati alla rigenerazione sarebbe sensibilmente più alto di quello degli oli usati destinati alla combustione.
17. A parere della Commissione, invece, il governo del Regno Unito non ha ancora adottato, con le iniziative e le ricerche di cui esso riferisce, le misure necessarie per dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione. Lo stato d’attuazione della direttiva all’interno del Regno Unito sarebbe analogo a quello della Repubblica federale di Germania, giudicato insufficiente dalla Corte nella sentenza C-102/97. Il governo del Regno Unito, infatti, non avrebbe adottato alcuna concreta misura rivolta a dare priorità alla rigenerazione e si sarebbe limitato a stabilire quali misure potrebbero essere un giorno adottate per raggiungere tale obiettivo. Esso non avrebbe realizzato alcun effettivo cambiamento nel trattamento degli oli usati.
18. Il governo del Regno Unito, nonostante i vincoli di carattere economico, non avrebbe nemmeno sfruttato la possibilità riconosciuta dagli artt. 14 e 15 della direttiva 75/439, come modificata, di concedere indennità a copertura delle spese da affrontare. Inoltre, secondo la Commissione, l’agevolazione fiscale concessa per gli oli usati destinati alla combustione favorirebbe la combustione degli oli usati, in contrasto con gli obiettivi della direttiva.
19. Nel corso dell’udienza il governo del Regno Unito, ad integrazione delle precedenti osservazioni, ha tra l’altro sostenuto che, oltre ai vincoli economici, vi sarebbero anche vincoli di carattere organizzativo (il sistema fortemente decentralizzato per la raccolta degli oli usati destinati alla combustione dovrebbe essere modificato profondamente per far confluire gli oli usati negli impianti di rigenerazione) e di carattere tecnico (non è certo che alcune tecnologie siano in grado di tenere il passo con i cambiamenti nella composizione degli oli usati che si verificheranno nei prossimi dieci anni). Ha inoltre precisato di non essere affatto del parere che, considerati i predetti vincoli, non possa farsi nulla. Tuttavia, proprio gli studi da esso effettuati costituirebbero, tenuto conto delle attuali condizioni, le misure d’attuazione (per ora) adeguate. Inoltre, durante l’udienza il governo del Regno Unito ha richiamato per la prima volta la «Waste Strategy 2000», elaborata nell’ambito della direttiva sui rifiuti (direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, GU L 194, pag. 39) e sulla base dell’Environmental Protection Act, nella quale parimenti si riconosce che deve essere data priorità alla rigenerazione ai sensi della direttiva 75/439, come modificata. Su specifica domanda il predetto governo ha precisato che la relazione preannunciata per il marzo 2003, che doveva consentire l’attuazione di appropriate misure, è stata completata solo nell’autunno 2003.
20. La Commissione durante l’udienza ha nuovamente sottolineato che i riferiti studi e relazioni costituirebbero semplicemente la base per misure destinate a dare priorità alla rigenerazione degli oli usati. Ci sarebbe, invece, stato bisogno anche di effettivi interventi.
B – Valutazione
21. Preliminarmente occorre verificare il significato dell’obbligo imposto agli Stati membri dall’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, di dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, tenendo presente che a tal proposito, come ha rilevato anche il governo del Regno Unito, tra di esso e la Commissione non vi è una radicale divergenza d’opinioni.
22. Il citato art. 3 impone agli Stati membri una serie di obblighi concernenti il trattamento e/o l’eliminazione degli oli usati. In primo luogo devono essere adottate tutte le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione (n. 1), il che costituisce un obiettivo prioritario della direttiva 87/101. In secondo luogo gli Stati membri devono assicurare che qualsiasi trattamento degli oli usati mediante combustione sia effettuato secondo modalità accettabili dal punto di vista ambientale (n. 2). Infine deve essere garantita la distruzione innocua o l’immagazzinamento o deposito controllati degli oli usati (n. 3).
23. I menzionati obblighi e le menzionate modalità di trattamento sono «graduati» in base al criterio della loro fattibilità dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo: ciò significa che gli oli usati sono destinati alla combustione solo se siffatti vincoli non ne consentono la rigenerazione; la distruzione e l’immagazzinamento a loro volta devono essere effettuati solo se tali vincoli non consentono né la rigenerazione né la combustione degli oli usati.
24. Attraverso il riferimento ai «vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo» viene definito il campo d’applicazione e il contenuto dell’obbligo di volta in volta rilevante – e nel presente caso si tratta dell’obbligo di dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione (6) .
25. A questo punto, da un lato occorre precisare che non ogni ostacolo tecnico, economico o organizzativo che potrebbe opporsi ad un’eventuale misura rivolta a dare priorità alla rigenerazione, esonera lo Stato membro dall’obbligo di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, di adottare tale misura.
26. La direttiva richiede infatti proprio un intervento dello Stato membro che conduca all’adempimento degli obblighi «graduati» di cui all’art. 3 relativi al trattamento e all’eliminazione degli oli usati, e quindi l’adozione di misure rivolte al superamento dei predetti ostacoli e vincoli. Ciò risulta anche dal fatto che la direttiva stessa menziona misure di tal tipo, prevedendo ad esempio, agli artt. 14 e 15 della direttiva, la possibilità di concedere indennità alle imprese di raccolta e/o di eliminazione degli oli usati. Del resto, a ragionare diversamente, la disposizione di cui all’art. 3 della direttiva verrebbe completamente privata di qualsiasi effetto utile (7) .
27. D’altro lato, in via di principio praticamente quasi ogni ostacolo economico e, entro certi limiti, anche ogni ostacolo organizzativo e tecnico può essere superato con un impiego di risorse sufficienti – in particolare, di risorse finanziarie.
28. Tuttavia l’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, non esige che gli Stati membri adottino ogni misura, ancorché particolarmente onerosa, diretta a dare priorità alla rigenerazione degli oli usati rispetto alle altre modalità di trattamento menzionate all’art. 3. Ciò priverebbe a sua volta di qualsiasi significato il riferimento, introdotto con la direttiva 87/101, ai «vincoli di carattere tecnico, economico e organizzativo».
29. La Corte ha, invece, stabilito nella sentenza C-102/97 che la disposizione relativa ai vincoli deve essere intesa «come l’espressione del principio di proporzionalità» (8) .
30. Gli Stati membri, quindi, non possono limitarsi a mantenere lo status quo relativo alle modalità di trattamento degli oli usati non appena l’obiettivo di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati si scontri con ostacoli di carattere economico, organizzativo e tecnico. D’altro canto essi non sono tenuti, pur di adempiere tale obbligo, ad adottare misure sproporzionatamente onerose.
31. Ciò considerato, il governo del Regno Unito ha ragione quando sostiene che, al limite, si può quanto meno ipotizzare una situazione in cui uno Stato membro non sia tenuto ad adottare alcuna misura rivolta a dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, e cioè nel caso in cui tale priorità potrebbe essere data solo adottando misure sproporzionatamente onerose dal punto di vista economico, organizzativo o tecnico.
32. Pertanto uno Stato membro non deve in ogni caso «fare qualcosa», come invece ha sostenuto in termini abbastanza energici la Commissione riferendosi al Regno Unito.
33. Inoltre uno Stato membro non può nemmeno essere obbligato ad adottare misure rivolte a dare priorità alla rigenerazione, che, benché realizzabili dal punto di vista economico, tecnico e organizzativo, non siano tuttavia idonee a raggiungere l’obiettivo. Ad esempio, sarà praticamente sempre possibile realizzare una campagna di commercializzazione a favore degli oli usati rigenerati, ma una siffatta misura risulterà priva di senso o d’utilità se poi l’impiego di questi oli usati sia economicamente insostenibile per il consumatore ed il loro prezzo non possa essere al contempo sufficientemente diminuito con appropriate misure – ad esempio a causa della presenza di vincoli di carattere economico.
34. In definitiva, quindi, l’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata, esige da parte degli Stati membri l’adozione di misure che siano per lo meno idonee a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di dare priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione (9) e che siano realizzabili dal punto di vista tecnico, economico e organizzativo senza un impiego sproporzionatamente elevato di risorse.
35. In merito, ora, alla questione dell’adempimento di tale obbligo nel presente caso, il governo del Regno Unito ha indicato, quali misure d’attuazione, la predisposizione di relazioni e studi sugli ostacoli che si oppongono alla rigenerazione degli oli usati e sul loro superamento.
36. Al pari della Commissione anch’io ritengo che tali relazioni e studi di per sé non costituiscano ancora misure rivolte a dare priorità alla rigenerazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata..
37. In numerose direttive –ed anche nell’art. 18 della direttiva 75/439, come modificata – viene imposto agli Stati membri l’obbligo di redigere una relazione, un piano o altri documenti, per lo più in connessione con l’obbligo di trasmettere tali atti alla Commissione. In siffatti casi la doverosa misura d’attuazione consiste in effetti proprio nella redazione della relazione, del piano o del documento in quanto tale.
38. Nel presente caso, invece, viene in rilievo l’obbligo di adottare le misure necessarie per dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.
39. Tuttavia, le ricerche etc. indicate dal governo del Regno Unito di per sé non possono produrre alcun effetto sull’impiego di questa modalità di trattamento degli oli usati né possono in alcun modo contribuirvi. Ciò potrebbe avvenire soltanto al momento dell’adozione, sulla base di tali ricerche, delle relative concrete misure.
40. Per ciò che concerne la «Waste Strategy 2000», menzionata per la prima volta in udienza – e che quindi, evidentemente, non era stata ancora comunicata alla Commissione, per lo meno quale misura d’attuazione, nel momento rilevante ai fini della valutazione dell’inadempimento, vale a dire alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (10) – essa si limita manifestamente a riconoscere, in modo generico, l’obiettivo di dare priorità alla rigenerazione, perseguito con la direttiva 75/439, come modificata, senza però contribuire concretamente alla sua realizzazione.
41. Occorre, d’altro canto, altresì constatare che il governo del Regno Unito, stando a quanto ha affermato, non parte dal presupposto che esistano vincoli così gravosi da impedire che si possa fare qualsiasi cosa per dare priorità alla rigenerazione.
42. Il ragionamento del governo del Regno Unito, secondo cui le ricerche e gli studi da esso richiamati, considerati i vincoli esistenti – significativi, ma non estremi –, costituirebbero adeguate misure d’attuazione, non mi sembra nemmeno del tutto coerente, in quanto la predisposizione di siffatte analisi di problemi potrebbe risultare possibile in ogni situazione, anche in uno scenario contrassegnato da vincoli estremi, in cui uno Stato membro – stando a quanto sostenuto dal governo del Regno Unito – non sarebbe obbligato ad adottare alcuna misura.
43. Soprattutto si deve tener presente che sia nello studio del marzo 2001 sia – in base a quanto esposto dal governo del Regno Unito durante l’udienza – nella relazione dell’autunno 2003 sono chiaramente indicate possibili soluzioni per superare i vincoli di carattere principalmente economico nonché diverse alternative d’intervento rivolte a dare priorità alla rigenerazione.
44. Inoltre anche dai pareri presentati dalle autorità del Regno Unito durante la fase precontenziosa risulta che gli studi si limitano a precedere l’adozione di concrete misure che devono essere ancora elaborate, mentre tali studi non possono essere di per sé già considerati quali misure necessarie ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 75/439, come modificata.
45. Non spetta alla Corte stabilire le misure che il Regno Unito avrebbe dovuto adottare per adempiere il controverso obbligo (11) .
E’, invece, sufficiente constatare che vi erano a disposizione del Regno Unito misure manifestamente realizzabili per superare i vincoli esistenti di carattere tecnico, economico o organizzativo e per dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.
46. Il Regno Unito, invece, non ha adottato alcuna di queste concrete misure.
47. Si deve, pertanto, ritenere fondata la censura di inadempimento.
V – Spese
48. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno Unito è rimasto soccombente, in accoglimento della relativa domanda della Commissione, dev’essere condannato alle spese.
VI – Conclusione
49. In forza di quanto sopra esposto, propongo alla Corte:
1. di dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Consiglio 16 giugno 1975, 75/439/CEE, concernente l’eliminazione degli oli usati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/101/CEE, avendo omesso di adottare i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi all’art. 3, n. 1, della predetta direttiva con cui si richiede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché sia data priorità al trattamento degli oli usati mediante rigenerazione, o, comunque, non avendo comunicato tali provvedimenti alla Commissione;
2. di condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.
1 – Lingua originale: il tedesco.
2 – GU L 194, pag. 23 (in prosieguo: la «direttiva 75/439»).
3 – GU L 42 del 12 febbraio 1987, pag. 43 (in prosieguo: la «direttiva 87/101»).
4 – Sentenza 9 settembre 1999, causa C‑102/97, Commissione/Germania (Racc. pag. I‑5051, punti 40 e segg.)
5 – Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly presentate l'11 febbraio 1999 nella causa C‑102/97 (sentenza cit. alla nota 4, par. 20).
6 – Sentenza nella causa C‑102/97 (cit. alla nota 4, punto 39).
7 – V. la sentenza nella causa C‑102/97 (cit. alla nota 4, punto 43).
8 – Sentenza nella causa C‑102/97 (cit. alla nota 4, punto 42).
9 – V. la sentenza nella causa C‑102/97 (cit. alla nota 4, punto 48).
10 – V., tra le tante, sentenze 18 marzo 1999, causa C‑166/97, Commissione/Francia (Racc. pag. I‑1719, punto 18) e 30 gennaio 2002, causa C‑103/00, Commissione/Grecia (Racc. pag. I‑1147, punto 23).
11 – V. la sentenza nella causa C‑102/97 (cit. alla nota 4, punto 48).
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