CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 10 giugno 2004(1)
Causa C-467/02
Inan Cetinkaya
contro
Land Baden-Württemberg
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart (Germania)]
«Accordo di associazione CEE-Turchia – Art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione CEE-Turchia n. 1/80 – Campo d'applicazione – Figlio nato e vissuto sempre nello Stato membro ospitante – Diritto di soggiorno del figlio di un lavoratore turco dopo il compimento della maggiore età – Condanna penale ad una pena detentiva – Presupposti di una decisione di espulsione – Art. 14 della decisione n. 1/80 – Presa in considerazione da parte del giudice nazionale dell'evoluzione positiva dell'interessato successivamente alla decisione di espulsione»
1. La presente controversia sorge nell’ambito dei ricorsi promossi dal figlio, nato e vissuto sempre in Germania, di un lavoratore turco avverso il procedimento di espulsione di cui è stato oggetto, avviato dalle autorità di detto Stato membro in seguito a condanne a pene detentive, pronunciate specificamente per commercio illecito di stupefacenti. Essa verte, quindi, sull’interpretazione della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione (2) , adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (3) .
2. Il Verwaltungsgericht Stuttgart (Tribunale amministrativo di Stoccarda, Germania) pone quindi numerose questioni pregiudiziali relative al campo di applicazione della decisione n. 1/80, ai presupposti per l’eventuale perdita dei diritti da essa conferiti in seguito ad una condanna ad una pena detentiva ed al problema se il giudice investito del ricorso contro una decisione di espulsione possa tenere conto dell’evoluzione positiva dell’interessato successivamente alla detta decisione.
I – Diritto comunitario
3. L’Accordo di associazione ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra la Comunità europea e la Turchia al fine di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia di tale Stato nonché il miglioramento del livello dell’occupazione e del tenore di vita del popolo turco (4) . Ai sensi del preambolo di tale accordo, l’appoggio così dato agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente l’adesione della Turchia alla Comunità.
4. Per raggiungere tali obiettivi, l’Accordo di associazione ha previsto, in particolare, la realizzazione graduale della libera circolazione dei lavoratori, nonché l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi (5) . Secondo l’art. 12 del detto Accordo, al fine di realizzare progressivamente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori, le parti contraenti hanno convenuto di «ispirarsi agli articoli 48 [ (6) ], 49 [ (7) ] e 50 [ (8) ] del Trattato [CE] che istituisce la Comunità». Tale realizzazione doveva intervenire tra la fine del dodicesimo e la fine del ventiduesimo anno dall’entrata in vigore dell’Accordo di associazione, secondo le modalità decise dal Consiglio di associazione (9) .
5. Il Consiglio di associazione ha quindi adottato, innanzi tutto, la decisione 20 dicembre 1976, n. 2/76, che rappresentava una prima tappa e che prevedeva, a favore dei lavoratori, un diritto progressivo di accesso al lavoro nello Stato ospitante nonché, a favore dei figli di tali lavoratori, il diritto di accedere ai corsi d’insegnamento generale in detto Stato (10) .
6. Esso ha adottato in seguito la decisione n. 1/80 che, secondo il suo terzo ‘considerando’, ha lo scopo di migliorare nel settore sociale la situazione giuridica dei lavoratori e dei loro familiari rispetto al regime previsto dalla decisione n. 2/76. Le disposizioni applicabili ai lavoratori turchi e ai loro familiari sono enunciate, rispettivamente, dagli artt. 6 e 7 della detta decisione.
7. L’art. 6 della decisione n. 1/80 così dispone:
«1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego.
2. Le ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego. I periodi di involontaria disoccupazione, debitamente constatati dalle autorità competenti, e le assenze provocate da malattie di lunga durata, pur senza essere assimilate a periodi di regolare impiego, non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore.
– (…)».
8. L’art. 7 della decisione n. 1/80 enuncia quanto segue:
«I familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro:
– hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni;
– beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni.
– I figli dei lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante potranno, indipendentemente dal periodo di residenza in tale Stato membro e purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un’attività nello Stato membro interessato da almeno tre anni, rispondere a qualsiasi offerta d’impiego in tale Stato membro».
9. L’art. 14 della decisione n. 1/80 definisce le limitazioni che possono essere apportate all’esercizio di tali diritti. Esso prevede, al suo n. 1, quanto segue:
«Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi d’ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche».
II – Fatti e procedimento
10. Il sig. Inan Cetinkaya è un cittadino turco nato in Germania nel 1979 e sempre vissuto in tale Stato membro. Egli ha terminato i suoi studi nel luglio 1995 con un diploma di scuola media. Dal 1996 al dicembre 1999 è stato occupato presso diversi datori di lavoro per brevi periodi. Dal 9 marzo 1995 possiede un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Germania. Anche i suoi genitori e le sue sorelle vivono in tale Stato membro, dove suo padre ha lavorato come dipendente fino all’età della pensione.
11. Tra il 1996 e il 2000 il sig. Cetinkaya ha subito cinque condanne, di cui quattro a pene detentive. La sua ultima condanna, in data 26 settembre 2000, è stata di tre anni di «detenzione minorile» per commercio illecito di stupefacenti.
12. Il sig. Cetinkaya è stato in carcere dal 7 gennaio 2000 al 22 gennaio 2001, data in cui è stato rilasciato al fine di seguire una cura di disintossicazione, che ha terminato con successo durante l’estate 2002. Dal mese di agosto 2002 egli ha ripreso gli studi e svolge un lavoro a tempo parziale. Con decisione 20 agosto 2002, l’Amtsgericht Schwäbisch Hall (Pretore di Schwäbisch Hall, Germania) ha disposto la sospensione condizionale dell’esecuzione della sua pena detentiva residua.
13. Il 3 novembre 2000, il Regierungspräsidium Stuttgart (autorità amministrativa tedesca competente in materia di espulsioni) ha adottato nei confronti del sig. Cetinkaya una decisione di espulsione immediata dalla Germania. Secondo tale autorità, l’espulsione era necessaria perché sussistevano gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico che giustificavano l’applicazione di una presunzione legale a favore di tale misura. L’espulsione era quindi necessaria per motivi di prevenzione speciale e generale. Inoltre, il sig. Cetinkaya non avrebbe più potuto avvalersi del diritto di soggiorno di cui all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 in quanto, a causa della sua detenzione e della cura di disintossicazione che avrebbe dovuto seguire, non sarebbe stato più disponibile sul mercato del lavoro. Il sig. Cetinkaya ha presentato ricorso contro tale decisione l’8 dicembre 2000. Il 3 settembre 2002, il Regierungspräsidium Stuttgart ha modificato la sua ordinanza 3 novembre 2000 nel senso che al sig. Cetinkaya è stato accordata una proroga sino al 4 ottobre 2002 per lasciare volontariamente il territorio. L’interessato ha presentato ricorso anche contro tale modifica. Il Verwaltungsgericht ha riunito i due procedimenti avviati dal sig. Cetinkaya.
III – Questioni pregiudiziali
14. Nella sua ordinanza di rinvio, il Verwaltungsgericht espone che, se il sig. Cetinkaya non rientra nel campo di applicazione della decisione n. 1/80, il suo ricorso contro la decisione 3 novembre 2000, come modificata il 3 settembre 2002, deve essere respinto in applicazione della normativa nazionale applicabile agli stranieri. Infatti, secondo il giudice del rinvio, da un lato, dalla giurisprudenza costante del Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale tedesca) risulta che l’evoluzione positiva dell’interessato successivamente al 3 novembre 2000, data di adozione della decisione di espulsione, non può essere tenuta in conto. Quindi, il detto giudice dovrebbe considerare il 3 novembre 2000 come data di riferimento per valutare la situazione di fatto e di diritto del sig. Cetinkaya. Dall’altro, l’espulsione dell’interessato non sembrerebbe una misura sproporzionata ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, benché egli sia nato in Germania e i suoi genitori nonché le sue sorelle vi vivano. Infatti, l’interessato avrebbe una conoscenza sufficiente della lingua turca, sarebbe maggiorenne, celibe e senza figli e la Corte europea dei diritti dell’uomo accorderebbe una particolare importanza alla lotta contro la criminalità legata alla droga.
15. Secondo il giudice del rinvio, se, viceversa, il sig. Cetinkaya rientra nel campo di applicazione della decisione n. 1/80 e se l’art. 14 della detta decisione va interpretato nel senso che la situazione dell’interessato, di fatto e di diritto, deve essere valutata alla data dell’udienza, il suo ricorso dovrebbe essere molto probabilmente accolto. Infatti, il sig. Cetinkaya ha beneficiato, successivamente alla decisione 3 novembre 2000, di una sospensione condizionale della sua pena detentiva residua, il che renderebbe lecito pensare che egli non rappresenti più una minaccia attuale e concreta per un interesse comunitario importante.
16. Il Verwaltungsgericht Stuttgart tenderebbe a ritenere che, contrariamente a quanto deciso dall’autorità amministrativa competente, il sig. Cetinkaya rientri certamente nel campo di applicazione della decisione n. 1/80 e che la sua evoluzione positiva debba essere tenuta in conto. Tale giudice nutre tuttavia dubbi sull’interpretazione che convenga dare alle disposizioni rilevanti della decisione n. 1/80. È alla luce di tali considerazioni che esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se rientri nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 il figlio, nato in Germania, di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, qualora sin dalla sua nascita – e comunque sino al compimento della maggiore età – il suo soggiorno sia stato (in un primo tempo) autorizzato solo per motivi di conservazione dell’unità familiare oppure qualora, nel caso di una dispensa dall’autorizzazione, non si sia posto fine al soggiorno solo per tali motivi.
2) Se il diritto dei familiari all’accesso al mercato del lavoro nonché al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, possa essere limitato solo in conformità all’art. 14 della decisione n. 1/80.
3) Se la condanna ad una pena detentiva minorile di tre anni conduca all’uscita definitiva dal mercato del lavoro e quindi alla perdita dei diritti ex art. 7, primo comma, secondo trattino, anche quando sussistono concrete possibilità che venga del tutto scontata solo una parte della pena, ma, d’altra parte, si deve seguire, in una prima fase, in seguito alla liberazione condizionale, una terapia contro la droga ed in questo frattempo l’interessato/a non è disponibile sul mercato del lavoro.
4) Se la perdita del posto di lavoro provocata dalla condanna ad una pena detentiva immediatamente eseguibile (senza sospensione condizionale), per meglio dire l’impossibilità, in condizioni di effettiva disoccupazione, di fare domanda per un impiego conduca ipso facto ad una volontaria disoccupazione ai sensi dell’art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80, che non osta alla perdita dei diritti ex art. 6, n. 1, ed ex art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
5) Se ciò valga anche quando è possibile fare affidamento sul rilascio in un tempo prevedibile e ragionevole, rilascio che poi sia tuttavia concomitante, in una prima fase, con una terapia contro la droga e quando soltanto dopo avere conseguito un diploma scolastico di livello più elevato divenga possibile l’occupazione di un impiego.
6) Se l’art. 14 della decisione n. 1/80 vada interpretato nel senso che, nell’ambito del procedimento giudiziario, debba tenersi conto anche della modifica della situazione dell’interessato/a, a questo/a favorevole, che non giustifichi più limitazioni ai sensi dell’art. 14 della decisione n. 1/80 e sia intervenuta dopo l’ultima decisione delle autorità».
IV – Valutazione
A – Sulla prima questione pregiudiziale
17. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio desidera sapere se il sig. Cetinkaya rientri nel campo di applicazione delle disposizioni dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Esso sottopone alla Corte tale problema in quanto, contrariamente a quanto previsto da tale disposizione, l’interessato non è stato autorizzato, nel senso vero e proprio del termine, a raggiungere i suoi genitori in Germania, essendo nato in tale Stato. Esso chiede quindi, in sostanza, se l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione sia applicabile al figlio maggiorenne, nato nello Stato membro ospitante, di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato membro.
18. Prima di rispondere precisamente a tale questione, occorre ricordare, in via preliminare, che, secondo la giurisprudenza, le disposizioni di cui all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 hanno efficacia diretta di modo che i cittadini turchi che soddisfano le condizioni da esse previste possono avvalersi direttamente dinanzi al giudice nazionale dei diritti loro conferiti da tali disposizioni (11) . Inoltre, come abbiamo visto, il detto art. 7, primo comma, attribuisce all’insieme dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, che sono stati autorizzati a raggiungerlo, il diritto di accesso ad un lavoro di loro scelta in tale Stato dopo avervi regolarmente risieduto per tre anni, fatta salva la precedenza dei lavoratori che siano cittadini comunitari e senza tale riserva dopo cinque anni di regolare residenza. È stato inoltre statuito che l’efficacia pratica del diritto di accesso al lavoro conferito da tale disposizione implica necessariamente un correlativo diritto di soggiorno (12) .
19. Ne consegue che il diritto di accesso al lavoro ed il diritto di soggiorno conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 sono subordinati a quattro requisiti: innanzi tutto, che l’interessato sia un familiare di un lavoratore turco; in secondo luogo, che quest’ultimo sia un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato ospitante; in terzo luogo, che il familiare sia stato autorizzato a raggiungere tale lavoratore e, in quarto luogo, che risieda regolarmente in tale Stato da almeno tre anni. Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, esaminerò ciascuno di questi requisiti.
20. Relativamente al primo requisito, non viene contestato e non sembra contestabile che il figlio di un lavoratore turco sia un familiare ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Inoltre, nella citata sentenza Ergat, la Corte ha precisato che il figlio di un lavoratore turco conserva tale qualità ai sensi della disposizione citata dopo il compimento della maggiore età anche se conduce una vita indipendente da quella dei suoi genitori nello Stato membro ospitante (13) . Il sig. Cetinkaya, nella sua qualità di figlio di un lavoratore turco, è quindi certamente un familiare di quest’ultimo ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
21. Invece, il governo tedesco mette in dubbio il fatto che il sig. Cetinkaya soddisfi il secondo requisito prescritto, ossia di essere il figlio di un lavoratore turco «inserito nel regolare mercato del lavoro». Tale governo sostiene che, nell’ipotesi in cui il padre del sig. Cetinkaya abbia fatto valere i suoi diritti pensionistici prima dell’adozione della decisione di espulsione, il 3 novembre 2000, egli non sarebbe più inserito nel regolare mercato del lavoro. Non si potrebbe quindi più ritenere che, alla data di tale decisione, suo figlio rientri nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Infatti, secondo il governo tedesco, i requisiti previsti da tale disposizione sono più rigidi di quelli di cui all’art. 7, secondo comma, relativo ai figli di lavoratori turchi che hanno conseguito una formazione professionale nel paese ospitante. La posizione adottata dalla Corte nella sentenza 19 novembre 1998, Akman (14) , in cui ha statuito che il figlio di un lavoratore turco che ha conseguito una formazione professionale nello Stato ospitante può far valere i diritti attribuiti dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80 anche se il lavoratore da cui derivano i suoi diritti ha lasciato il regolare mercato del lavoro di tale Stato, non sarebbe estendibile all’art. 7, primo comma, della detta decisione. Ne conseguirebbe che il lavoratore turco deve ancora trovarsi inserito nel mercato del lavoro dello Stato ospitante nel momento in cui i suoi familiari intendono avvalersi dei diritti conferiti dal detto art. 7, primo comma.
22. Tale analisi non è da me condivisa. È vero che l’espressione «inserito nel regolare mercato del lavoro», contenuta nell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 si riferisce ad una situazione attuale, come emerge dall’uso del participio presente «appartenant» nella versione francese. La stessa formulazione figura anche nella maggior parte delle altre versioni linguistiche in cui la decisione n. 1/80 è stata redatta (15) . È parimenti certo che il requisito dell’inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro, previsto dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, interpretato dalla Corte nella citata sentenza Akman, è formulato al tempo passato (16) . Tuttavia, non risulta espressamente dalla formulazione letterale del requisito controverso di cui al detto art. 7, primo comma, che i diritti che questo conferisce ai familiari di un lavoratore turco dipendano dall’esercizio da parte di quest’ultimo di un’attività retribuita nello Stato ospitante e che tali diritti si estinguano nel momento in cui tale lavoratore vi cessi definitivamente ogni attività. Dalla prassi costante della Corte emerge inoltre che, per interpretare una disposizione della decisione n. 1/80, occorre tener conto non solo della formulazione letterale della disposizione in questione ma anche del suo contesto e degli scopi della detta decisione (17) . Orbene, a mio parere, l’interpretazione del requisito controverso sostenuta dal governo tedesco sarebbe contraria alla ratio e agli scopi del detto art. 7 , primo comma, quali precisati dalla giurisprudenza.
23. Così, nella citata sentenza Kadiman, la Corte ha indicato che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 risponde ad un duplice scopo. Innanzi tutto, tale disposizione mira a favorire l’occupazione ed il soggiorno del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro garantendovi il mantenimento dei suoi vincoli familiari (18) . Secondo la Corte, è in tale ottica che questa disposizione prevede, in un primo tempo, la possibilità per i familiari del detto lavoratore di raggiungerlo ai fini del ricongiungimento familiare (19) . La Corte ha dedotto dalla ratio e dalla finalità di tale disposizione che il familiare deve risiedere, in linea di principio, per questi primi tre anni presso il lavoratore turco, nelle forme di una coabitazione effettiva in comunione domestica (20) . In secondo luogo, al fine di rafforzare ulteriormente l’integrazione di tale lavoratore nello Stato ospitante, la detta disposizione tende a favorire il consolidamento della posizione dei suoi familiari, permettendo anche a loro, in un secondo tempo, di accedere al regolare mercato del lavoro di tale Stato (21) . È così che tale diritto di accesso all’occupazione è loro conferito, in un primo tempo, dopo tre anni di regolare residenza, fatta salva la precedenza ai cittadini degli altri Stati membri, e poi, dopo cinque anni, senza tale riserva. Inoltre, è noto che il diritto di accesso al lavoro, per poter essere esercitato, implica necessariamente un diritto di soggiorno nello Stato ospitante.
24. Nella citata sentenza Ergat, la Corte ha precisato quale fosse la portata di tali diritti conferiti ai familiari (22) . Essa ha affermato che, a partire dal momento in cui il cittadino turco che rientra nella previsione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 gode, dopo cinque anni di residenza regolare, del libero accesso al lavoro nello Stato membro ospitante, conformemente al secondo trattino di tale disposizione, non solo l’efficacia diretta connessa a quest’ultima ha per conseguenza che all’interessato compete un diritto individuale in materia di lavoro direttamente in forza della decisione n. 1/80 ma, inoltre, l’efficacia pratica di tale diritto implica necessariamente l’esistenza di un correlativo diritto di soggiorno fondato sul diritto comunitario ed indipendente dal mantenimento delle condizioni di accesso a questi diritti (23) . La Corte ha sottolineato che l’obiettivo della decisione n. 1/80 non verrebbe conseguito qualora talune restrizioni imposte da uno Stato membro potessero avere l’effetto di privare i familiari del godimento dei diritti che l’art. 7, primo comma, della detta decisione loro conferisce, precisamente nel momento in cui, con il libero accesso ad un lavoro di loro scelta, essi hanno la possibilità di inserirsi durevolmente nello Stato ospitante (24) . Per confermare la sua analisi, essa ha fatto riferimento alla citata sentenza Akman, in cui, si ricorda, essa ha dichiarato che, nel momento in cui il figlio ha terminato i suoi studi ed acquisisce il diritto, conferito direttamente dalla decisione n. 1/80, di accedere al mercato del lavoro dello Stato ospitante e, pertanto, di ottenere ivi un titolo di soggiorno per tale scopo, non è necessario che il suo genitore abbia ancora la qualità di lavoratore e nemmeno che risieda ancora nel territorio del detto Stato. Essa ha concluso che gli Stati membri non hanno più il potere di subordinare a condizioni il soggiorno di un familiare di un lavoratore turco oltre il detto periodo di tre anni (25) e, tanto meno, dopo cinque anni di regolare residenza poiché, in applicazione dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, all’interessato non può più essere opposto un diritto di precedenza dei lavoratori degli altri Stati membri.
25. Da tali elementi consegue, a mio parere, che al diritto di accesso al lavoro ed al diritto di soggiorno conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ai familiari per consolidare la loro integrazione nello Stato ospitante occorre riconoscere un carattere autonomo rispetto alla situazione del lavoratore turco su cui essi fondano originariamente tali diritti. Questi devono poter essere esercitati quando il familiare soddisfa i requisiti previsti dal detto art. 7, primo comma, anche se il lavoratore su cui il detto familiare fonda i suoi diritti non è più inserito, egli stesso, nel mercato del lavoro di tale Stato. Altrimenti, non ci potrebbe essere una vera possibilità di integrazione di tali familiari, in quanto il loro diritto di accesso al lavoro, dipendendo sempre dalla sorte del lavoratore turco, conserverebbe un carattere precario o temporaneo. Così, la tesi del governo tedesco avrebbe come conseguenza che il figlio di un lavoratore turco che, come il sig. Cetinkaya, ha iniziato a lavorare nello Stato ospitante, potrebbe perdere in seguito il suo diritto di accesso al lavoro a partire dal giorno in cui suo padre faccia valere i suoi diritti pensionistici. Tale tesi non mi pare possa essere seguita. Ritengo che, in base alla ratio e agli scopi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, il requisito dell’inserimento del lavoratore nel regolare mercato del lavoro dello Stato ospitante sia applicabile solo per il periodo di tre anni, durante il quale il familiare è tenuto a risiedere ininterrottamente presso di lui e prima della cui scadenza tale familiare non dispone ancora dei diritti conferiti direttamente dal detto art. 7, primo comma. Tale requisito non può perdurare oltre tale periodo senza rimettere in discussione la portata di tali diritti. Ne deduco che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 non esige che il lavoratore turco sia sempre inserito nel regolare mercato del lavoro nello Stato membro in questione allorché, dopo tre anni di regolare residenza in tale Stato, il suo familiare intende accedere egli stesso al mercato del lavoro e rivendica un diritto di soggiorno.
26. Un cittadino turco che, come il sig. Cetinkaya, è nato e ha sempre vissuto in Germania, dove suo padre ha esercitato nel passato un’attività lavorativa subordinata per più di tre anni, deve essere considerato, a mio parere, figlio di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro ai sensi dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 anche se, al momento dell’adozione della decisione di espulsione il 3 novembre 2000, suo padre aveva fatto valere i suoi diritti pensionistici.
27. Occorre ora esaminare il terzo requisito, secondo il quale il familiare deve essere stato autorizzato a raggiungere il lavoratore turco nello Stato ospitante. Come il giudice del rinvio e la totalità degli intervenienti, ritengo che esso non possa essere interpretato nel senso di escludere dal campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 i familiari di tale lavoratore che sono nati nel territorio di tale Stato. Da un lato, nessun elemento nella formulazione letterale dell’art. 7, primo comma, indica che tale requisito sia stato previsto per essere opposto ai familiari di un lavoratore turco nati nel territorio dello Stato membro in questione e che, per ipotesi, non hanno avuto bisogno di essere «stati autorizzati a raggiunger[lo]». Dall’altro, un’interpretazione così restrittiva del requisito controverso non sarebbe conforme né al contesto giuridico in cui esso si inserisce né, soprattutto, agli scopi perseguiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
28. Dal contenuto degli artt. 6 e 7 della decisione n. 1/80 emerge infatti che questa non pregiudica il diritto degli Stati membri di disciplinare l’ingresso dei cittadini turchi nel loro territorio né quello dei loro familiari (26) . Così, l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 attribuisce un diritto di accesso al lavoro ai familiari di un lavoratore turco a partire da un certo periodo di soggiorno, senza con questo pregiudicare la competenza dello Stato membro di cui trattasi ad autorizzare gli interessati a raggiungere il lavoratore turco che sia ivi regolarmente occupato (27) . La sanzione per il mancato rispetto della normativa dello Stato ospitante consiste nel fatto che, ai sensi della giurisprudenza, perché possano sorgere diritti al lavoro, il diritto di soggiorno in tale Stato non deve essere stato ottenuto in frode alla legge (28) .
29. Se ne deduce che il requisito secondo il quale i familiari del lavoratore turco devono essere «stati autorizzati a raggiunger[lo]» deve essere inteso nel senso che esso mira ad escludere dal campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 coloro che hanno fatto ingresso nello Stato ospitante in violazione della legislazione di tale Stato. Tale requisito può quindi venire opposto solo a persone non residenti nel territorio dello Stato membro nel quale si trova il lavoratore turco e che devono ottenere l’autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato per potervi fare ingresso al fine di raggiungere tale lavoratore. Esso non può, conseguentemente, essere invocato nei confronti di un familiare di tale lavoratore che, in quanto nato nel territorio dello Stato in questione, non aveva bisogno di ottenere una tale autorizzazione.
30. Inoltre, l’esclusione dal campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 dei familiari del lavoratore turco, in particolare dei suoi figli nati sul territorio dello Stato ospitante, sarebbe manifestamente contraria allo scopo della detta decisione. Infatti, è di giurisprudenza costante che tale art. 7, primo comma, ha lo scopo di favorire il ricongiungimento familiare nello Stato ospitante. Come già indicato in precedenza, la Corte ha statuito che tale articolo è diretto a favorire l’occupazione e il soggiorno del lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro interessato, garantendogli il mantenimento dei suoi legami familiari (29) . È in considerazione di tale finalità che la Corte, nella citata sentenza Kadiman, ha statuito che i familiari dovevano condurre una vita comune continuativa con il lavoratore in questione durante il periodo di tre anni indicato dal detto art. 7, primo comma. Sarebbe quindi «contrario al significato ed incompatibile» con tale finalità, come indicato dallo stesso giudice del rinvio (30) , l’esclusione dal campo di applicazione di tale disposizione dei familiari del lavoratore turco, in particolare dei suoi figli, nati nel territorio dello Stato ospitante, quando invece la loro nascita in tale Stato contribuisce precisamente alla realizzazione dello scopo perseguito dalla detta disposizione.
31. Ne consegue che la circostanza che il sig. Cetinkaya sia nato in Germania e che non sia stato formalmente autorizzato a raggiungervi suo padre non esclude che egli rientri nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80.
32. Infine, relativamente al quarto requisito, è certo che il sig. Cetinkaya, nel giorno in cui è stata ordinata la sua espulsione, aveva risieduto regolarmente in Germania per più di cinque anni. Emerge infatti dalle indicazioni fornite dal giudice del rinvio che il sig. Cetinkaya ha risieduto ininterrottamente in tale Stato sin dalla sua nascita. Del resto, il 9 marzo 1995, egli aveva ivi ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Egli è quindi atto a rientrare nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, in forza del quale egli gode in Germania del libero accesso a qualsiasi attività di lavoro subordinato di sua scelta.
33. Ne consegue che un cittadino turco che si trova nella situazione del sig. Cetinkaya rientra certamente nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Suggerisco quindi alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica al figlio maggiorenne, nato nello Stato membro ospitante, di un lavoratore turco inserito attualmente o in passato nel regolare mercato del lavoro di tale Stato membro.
B – Sulla seconda questione pregiudiziale
34. Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio desidera sapere se, a causa della sua carcerazione e della sua cura di disintossicazione, il sig. Cetinkaya abbia perso i diritti attribuitigli dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Esso rileva che, secondo la sua giurisprudenza nazionale, i principi derivanti dall’art. 6 della decisione n. 1/80, in forza dei quali un’assenza prolungata dal mercato del lavoro può far perdere i diritti conferiti da tale articolo, sarebbero applicabili nell’ambito dell’art. 7 della detta decisione. Esso sottolinea, tuttavia, che tale tesi non corrisponde alla ratio e agli scopi dello stesso art. 7. La detta tesi non sarebbe nemmeno conforme alla giurisprudenza della Corte che, nella sua citata sentenza Ergat, avrebbe lasciato intendere che si può porre fine ai diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 solo in applicazione dell’art. 14 della stessa.
35. Il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che, in seguito ad una condanna ad una pena detentiva seguita da una cura di disintossicazione, i diritti che tale articolo conferisce ad un cittadino turco nella situazione del sig. Cetinkaya possono venire limitati solo in applicazione dell’art. 14 della decisione n. 1/80 o invece se essi possono essere ugualmente limitati a causa di un’assenza prolungata dal mercato del lavoro.
36. Al fine di comprendere il peso di tale questione, occorre ricordare in quale contesto la giurisprudenza ha precisato che un cittadino turco perde i diritti conferitigli dalla decisione n. 1/80 in caso di assenza prolungata dal mercato del lavoro. Tale giurisprudenza si è formata nell’ambito dell’interpretazione dell’art. 6 della detta decisione. Tale articolo si applica ai lavoratori turchi che sono parte di un rapporto di lavoro in uno Stato membro e che sono inseriti nel regolare mercato del lavoro di tale Stato. È per poter esercitare il suo diritto di accesso all’occupazione che l’interessato deve beneficiare di un diritto di soggiorno (31) . Tale diritto di soggiorno ha dunque l’unico scopo di assicurare l’efficacia pratica del diritto di accesso all’occupazione. La giurisprudenza ne ha dedotto, nella citata sentenza Bozkurt, che un cittadino turco non può più vantare un diritto di soggiorno nel territorio dello Stato membro ospitante fondato sull’art. 6 della decisione n. 1/80 quando ha raggiunto l’età della pensione o ha subito un incidente di lavoro che ha comportato la sua inabilità totale e permanente allo svolgimento di una successiva attività lavorativa subordinata. Secondo la Corte, in una tale situazione si deve ritenere che l’interessato abbia definitivamente lasciato il mercato del lavoro di tale Stato membro e, pertanto, il diritto di soggiorno da lui rivendicato non presenta nessun collegamento con un’attività lavorativa subordinata, neanche futura (32) . Inoltre, nella citata sentenza Tetik, la Corte ha statuito che un lavoratore turco perde i diritti attribuitigli dal detto art. 6 se decide di lasciare la sua occupazione e se non compie, entro un termine ragionevole, le pratiche necessarie per stipulare un nuovo rapporto di lavoro (33) . Essa ha confermato tale analisi nella citata sentenza Nazli e a. (34) . La questione posta dal giudice del rinvio consiste quindi nel sapere se tale giurisprudenza sia applicabile per analogia al caso di un cittadino turco che rientra nel campo di applicazione delle disposizioni dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 e che si trova nella situazione del sig. Cetinkaya.
37. Come la Commissione, ritengo che la risposta a tale questione possa essere dedotta dalla citata sentenza Ergat. Tale sentenza, come si è visto, riguardava il figlio di lavoratori turchi che era stato autorizzato, all’età di otto anni, a raggiungere i suoi genitori in Germania dove lui stesso aveva esercitato diversi lavori e al quale le autorità competenti avevano rifiutato la proroga del permesso di soggiorno perché la domanda era pervenuta tardivamente. Si è visto che la Corte ha precisato la portata dei diritti che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 conferisce direttamente ai familiari di un lavoratore turco. Ho ricordato che la Corte ha affermato molto chiaramente che gli Stati non hanno più il potere di subordinare a condizioni il soggiorno di un familiare di un lavoratore turco oltre il periodo di tre anni previsto da tale disposizione e, ciò tanto meno, quando l’interessato, dopo cinque anni di regolare residenza, rientra nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, di tale decisione (35) . Essa ha precisato che, sebbene gli Stati membri abbiano conservato la competenza a disciplinare sia l’ingresso nel loro territorio di un familiare di un lavoratore turco sia le condizioni del suo soggiorno per il periodo iniziale di tre anni, essi non dispongono più, per contro, del potere di adottare misure relative al soggiorno, tali da ostacolare l’esercizio dei diritti espressamente conferiti dalla decisione n. 1/80 all’interessato che ne soddisfi le condizioni e che, per tale motivo, sia già regolarmente integrato nello Stato membro ospitante, dato che il diritto di soggiorno è indispensabile ai fini dell’accesso e dell’esercizio di qualsiasi attività retribuita (36) .
38. Inoltre, nella stessa sentenza, la Corte ha precisato a quali condizioni un familiare di un lavoratore turco a cui si applichi l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 poteva perdere i diritti attribuitigli da tale disposizione. Nelle sue conclusioni presentate in tale causa, l’avvocato generale Mischo aveva sostenuto la tesi secondo la quale il figlio maggiorenne di un lavoratore turco, che rientri nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, una volta raggiunta la fase in cui ha libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata, dovrebbe essere soggetto alle stesse norme del lavoratore turco che è venuto a risiedere in uno Stato membro in età adulta. Il figlio perderebbe quindi i suoi diritti in caso di disoccupazione volontaria di lunga durata (37) . Ho sostenuto una tesi paragonabile nelle mie conclusioni presentate nella citata causa Akman, relativamente al figlio che ha conseguito una formazione professionale nel paese ospitante e che fonda i suoi diritti sull’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80. Ho sostenuto che, per coerenza, se il figlio di un lavoratore turco è libero di accedere a qualsiasi offerta di lavoro dopo aver completato la sua formazione professionale e fruisce del correlativo diritto di soggiorno, egli deve esercitare tale diritto di accesso all’occupazione entro un termine ragionevole (38) . Tuttavia, la Corte non ha ribadito tale obbligo nella citata sentenza Akman. Inoltre, nella citata sentenza Ergat, essa ha dichiarato che i diritti conferiti ai familiari dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 possono venire limitati solo in due casi, innanzi tutto in applicazione dell’art. 14 della detta decisione e, in secondo luogo, quando il familiare interessato ha lasciato il territorio dello Stato ospitante per un periodo di tempo non trascurabile e senza motivi legittimi (39) . La Corte non ha quindi accolto la terza ipotesi proposta dall’avvocato generale Mischo, relativa ad una situazione di disoccupazione volontaria di lunga durata.
39. Si può quindi dedurre dalla citata sentenza Ergat che, a parte il caso di una decisione di espulsione adottata dallo Stato membro in forza dell’art. 14 della decisione n. 1/80, l’interessato perde il diritto di accesso all’occupazione ed il diritto di soggiorno conferitigli dall’art. 7, primo comma, della detta decisione solo se egli stesso ha scelto di spezzare i suoi legami con tale Stato lasciandone il territorio per un periodo di lunga durata e senza motivi legittimi. A contrario, ove non abbia spezzato i suoi legami con lo Stato ospitante, il familiare potrà perdere tali diritti solo in applicazione del detto art. 14.
40. Tale soluzione dovrebbe applicarsi, a fortiori, al figlio maggiorenne di un lavoratore turco che, come il sig. Cetinkaya, è nato nello Stato membro e ivi ha sempre vissuto con i suoi genitori. Infatti, si è visto che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 persegue il duplice scopo di permettere l’integrazione del lavoratore turco nello Stato ospitante favorendo il mantenimento dei suoi legami familiari e di consolidare la stessa posizione dei suoi familiari permettendo loro, dopo un certo periodo di tempo, di accedere essi stessi al mercato del lavoro. Nella citata sentenza Ergat, ho rilevato che la Corte ha affermato che gli Stati non hanno più il potere di adottare misure tali da ostacolare il diritto di soggiorno dei familiari che soddisfino i requisiti di cui all’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, essendo essi, per tale motivo, già regolarmente integrati nello Stato ospitante. Un tale ragionamento andrebbe applicato, a fortiori, al figlio di un lavoratore turco che è nato nello Stato ospitante, ivi ha ricevuto la sua formazione scolastica e ivi ha sempre vissuto. Parrebbe fuor di dubbio che tale cittadino turco sia già integrato nello Stato membro. I diritti che gli derivano dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 non possono quindi essere più limitati di quelli di un familiare che, durante la sua vita, abbia raggiunto il lavoratore nello Stato ospitante. Inoltre occorre rilevare che il sig. Cetinkaya, come il sig. Ergat, ha esercitato il suo diritto di accesso al lavoro nello Stato ospitante, avendovi svolto diverse attività retribuite tra il 1996 ed il dicembre 1999, ossia praticamente fino alla sua carcerazione, il che giustifica a maggior ragione che la posizione adottata dalla Corte nella citata sentenza Ergat sia giudicata valida anche per la presente causa.
41. Potrei quindi dedurre da tali elementi che un cittadino turco che è nato nello Stato ospitante e che non ha mai spezzato i suoi legami con tale Stato può essere privato dei diritti conferitigli direttamente dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 solo in forza dell’art. 14, n. 1, della detta decisione, ossia per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche. Tale analisi sarebbe conforme agli scopi d’integrazione perseguiti dal detto art. 7, primo comma. Infatti, l’integrazione dei lavoratori turchi sarebbe tanto più favorita se i diritti dei loro figli, nati nello Stato ospitante, venissero rafforzati. Parimenti, l’integrazione dei familiari sarebbe tanto più consolidata se il diritto di soggiorno dei figli della seconda generazione, nati nello Stato ospitante e che non hanno mai spezzato i loro legami con esso, non presentasse più, di qualunque generazione si tratti, un carattere temporaneo o precario, in quanto non più subordinato all’esercizio di un’attività economica. Al contrario, estendere a tali figli i limiti inerenti all’art. 6 della decisione n. 1/80 potrebbe avere come conseguenza che, in seguito ad un incidente che li renda definitivamente inabili al lavoro o allorché fanno valere i loro diritti pensionistici, essi non dispongano più, in base alla detta decisione, del diritto di soggiorno in tale Stato membro se vi hanno sempre vissuto.
42. Parimenti, tale analisi presenterebbe il vantaggio di tenere conto dell’importante evoluzione del diritto comunitario in materia di diritto di soggiorno negli Stati membri. Infatti, è noto che il diritto di soggiorno dei cittadini comunitari non è più subordinato all’esercizio di un’attività economica. A partire dagli ani ‘90, numerose direttive sono state adottate a favore di persone che non esercitano o non esercitano più un’attività economica. In particolare, il legislatore ha previsto le condizioni alle quali i lavoratori in pensione potevano essere autorizzati a soggiornare nello Stato membro ospitante (40) . Essa si è concretizzata, soprattutto, con l’introduzione nel Trattato dello status di cittadino dell’Unione da parte del Trattato sull’Unione europea, che ormai conferisce, tramite una disposizione dotata di efficacia diretta, ad ogni cittadino di uno Stato membro il diritto di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (41) , a condizione che gli interessati dispongano per sé e per i propri familiari di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra i rischi nello Stato ospitante (42) .
43. Certamente, tali disposizioni non sono estendibili ai cittadini turchi che rientrano nel campo di applicazione della decisione n. 1/80 e, allo stato attuale della giurisprudenza, il diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino comunitario nell’ambito degli artt. 39 CE-41 CE, a cui le parti dell’accordo di associazione hanno convenuto di ispirarsi per realizzare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, resta subordinato alla condizione che il cittadino abbia conservato la qualità di lavoratore o, eventualmente, di persona in cerca di occupazione (43) . Tuttavia, mi sembra difficile non tenere in nessun conto tale evoluzione quando si tratta d’interpretare la decisione n. 1/80. Tale presa in considerazione mi sembra giustificata alla luce delle disposizioni adottate in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dei paesi terzi negli Stati membri. Così, in occasione della sua riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo ha proclamato che l’Unione europea deve garantire l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e che una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione europea (44) . La direttiva 2003/109/CE (45) , che è stata adottata nella logica di tale proclamazione (46) , afferma, in particolare, che l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo negli Stati membri costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità enunciato nel trattato (47) . Essa attribuisce lo status di soggiornante di lungo periodo a tempo indeterminato ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente per cinque anni sul territorio di uno Stato membro, allorché essi forniscono la prova di disporre di risorse sufficienti al sostentamento loro e dei loro familiari nonché di un’assicurazione malattia (48) .
44. Non sarebbe quindi coerente, alla luce di tali sviluppi e, in particolare, dei diritti così conferiti ai cittadini di tutti i paesi terzi dopo un certo periodo di regolare residenza in uno Stato membro, che i figli maggiorenni di lavoratori turchi, che ivi sono nati e ivi hanno sempre vissuto, godano, sulla base di un accordo di associazione stipulato più di quarant’anni fa allo scopo di permettere l’integrazione della Turchia nella Comunità europea, di un diritto di soggiorno che sia solo il corollario dell’esercizio di un’attività economica. A tale proposito, occorre ancora ricordare che, allo stato attuale della giurisprudenza, i diritti attribuiti dalla decisione n. 1/80 ai cittadini turchi non comprendono quello di circolare liberamente all’interno della Comunità e sono limitati al territorio dello Stato membro ospitante in cui tali immigrati hanno fatto ingresso o risiedono regolarmente (49) . Ammettere che i diritti conferiti direttamente dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ai figli turchi nati nello Stato ospitante e che non hanno mai spezzato i loro legami con esso possano essere limitati solo in forza dell’art. 14 della detta decisione permetterebbe quindi a tali immigrati di conservare una posizione intermedia tra quella dei cittadini dell’Unione e quella dei cittadini di tutti i paesi terzi, posizione che corrisponderebbe alla logica dell’accordo di associazione.
45. Un cittadino turco che, come il sig. Cetinkaya, ha commesso violazioni della legge sugli stupefacenti che hanno giustificato la sua condanna, come nella fattispecie, ad una pena detentiva di tre anni, non dovrebbe quindi essere escluso dal campo di applicazione della decisione n. 1/80 e venire così privato automaticamente dei diritti di accesso all’occupazione e di soggiorno conferitigli dall’art. 7, primo comma, della stessa. Tale analisi non porta a rimettere in discussione il diritto legittimo degli Stati membri di adottare misure di espulsione nei confronti di cittadini di altri Stati che turbino gravemente l’ordine pubblico. Non contesto nemmeno che la commissione di reati in materia di stupefacenti costituisca un pericolo grave e reale per la società, tale da giustificare misure speciali nei confronti degli stranieri che se ne rendono colpevoli, come la Corte ha già affermato a più riprese (50) . Intendo semplicemente dire che il contesto normativo nel quale gli Stati membri possono adottare tali misure nei confronti di cittadini turchi che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 è costituito dall’art. 14 della stessa, con il quale il Consiglio di associazione ha voluto riservare agli Stati contraenti l’Accordo di associazione il potere di salvaguardare i loro interessi legittimi in materia di ordine pubblico, permettendo loro di limitare i diritti conferiti dalla detta decisione.
46. È quindi sulla base di tale disposizione che la legittimità della decisione di espulsione 3 novembre 2000, come modificata il 3 settembre 2002, dovrebbe essere vagliata dal giudice del rinvio. Occorre ricordare, a tale proposito, che, nella citata sentenza Nazli e a., la Corte ha dichiarato che, per determinare la portata dell’eccezione di ordine pubblico prevista dall’art. 14 della decisione n. 1/80, occorre far riferimento all’interpretazione della medesima eccezione da essa fornita in tema di libera circolazione dei lavoratori che siano cittadini degli Stati membri (51) . Dalla giurisprudenza emerge che la nozione di «ordine pubblico», in quanto giustificazione di una deroga all’esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato, deve essere oggetto di una definizione restrittiva (52) . Essa presuppone, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività (53) . In una tale ipotesi, una condanna penale può giustificare un provvedimento di espulsione solo se le circostanze che hanno portato a tale condanna evidenzino un comportamento personale che costituisca una minaccia attuale per l’ordine pubblico (54) . Ne consegue che un provvedimento di espulsione non può trovare il suo fondamento in motivi di prevenzione generale (55) , come sembra avvenire, almeno in parte, nel caso della decisione contestata nell’ambito della controversia principale. Esso non può nemmeno venire emanato in modo automatico a seguito di una condanna penale (56) . Esso deve sempre fare seguito ad una valutazione caso per caso del comportamento personale del reo e del pericolo che esso costituisce per l’ordine pubblico. Inoltre, come si vedrà nell’ambito dell’esame della sesta questione pregiudiziale, gli elementi di fatto sopravvenuti dopo la decisione di espulsione che dimostrerebbero che l’interessato non rappresenta più una minaccia per l’ordine pubblico devono poter essere presi in considerazione dal giudice chiamato a controllare la legittimità della decisione di espulsione. Infine, i provvedimenti di ordine pubblico adottati dallo Stato membro in questione devono rispettare il principio di proporzionalità (57) e devono quindi essere idonei a garantire la realizzazione dello scopo da essi perseguito e non eccedere quanto necessario per raggiungerlo.
47. Inoltre, nell’ambito di tale valutazione, spetta alle autorità nazionali competenti tenere conto della protezione della vita familiare garantita dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Tale obbligo, che la Corte ha chiesto di tenere in conto nell’ambito della libertà di circolazione dei lavoratori comunitari e dei loro familiari (58) , si impone anche allorché si tratta di valutare i limiti che possono essere apportati ai diritti degli immigrati turchi conferiti dalla decisione n. 1/80. È pacifico che escludere una persona dal paese in cui vivono i suoi parenti stretti può costituire un’ingerenza in tale diritto al rispetto della vita familiare e che tale diritto fa parte dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario (59) . Nella citata sentenza Orfanopoulos e a., la Corte ha precisato che una tale ingerenza doveva essere proporzionata alla tutela dell’ordine pubblico e che, al fine di valutare tale proporzionalità, occorreva considerare in particolare la natura e la gravità dell’infrazione commessa dall’interessato, la durata del suo soggiorno nello Stato membro ospitante, il periodo trascorso dalla commissione dell’infrazione, la situazione familiare dell’interessato e la gravità delle difficoltà che rischiavano di incontrare il coniuge e i loro eventuali figli nel paese d’origine dell’interessato (60) .
48. La giurisprudenza si è dunque preoccupata di proteggere i diritti degli individui nell’ambito dell’esercizio da parte degli Stati dei loro poteri in materia di ordine pubblico. Ammettere che un cittadino turco, in seguito ad una condanna ad una pena detentiva, si trovi automaticamente escluso dal campo di applicazione della decisione n. 1/80, trovandosi temporaneamente nell’impossibilità di esercitare un’attività retribuita, potrebbe anche permettere alle amministrazioni nazionali di aggirare i limiti imposti dal diritto comunitario ai poteri degli Stati in materia di ordine pubblico e privare così l’art. 14 della decisione n. 1/80 di una parte della sua efficacia pratica.
49. Quindi, alla luce dell’insieme di tali elementi, suggerisco alla Corte di rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che, in seguito ad una condanna ad una pena detentiva, seguita eventualmente da una cura di disintossicazione, i diritti da esso conferiti ad un cittadino turco nella situazione del sig. Cetinkaya, che è nato e ha sempre vissuto nello Stato ospitante, possono venire limitati solo in applicazione dell’art. 14 della detta decisione.
C – Sulla terza questione pregiudiziale
50. Nel caso si dia una risposta negativa alla questione precedente e i diritti conferiti dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 possano essere persi allorché l’interessato ha lasciato il mercato del lavoro, il giudice del rinvio desidera sapere se occorra ritenere che tale caso ricorre se, come nella fattispecie, l’interessato è stato condannato ad una pena detentiva minorile di tre anni. Esso s’interroga, a tale proposito, sulla portata che occorra dare alla citata sentenza Nazli e a., in cui la Corte ha statuito che un lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro non perdeva i diritti conferitigli dall’art. 6 della decisione n. 1/80 per il fatto di essere stato oggetto di carcerazione preventiva per tredici mesi e per essere stato poi condannato ad una pena detentiva con il beneficio della sospensione condizionale.
51. Il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se il familiare di un lavoratore turco perda il diritto, conferitogli dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, di accedere a qualsiasi attività retribuita di sua scelta dopo cinque anni di regolare residenza nello Stato membro ospitante, qualora venga condannato ad una pena detentiva minorile di tre anni, la cui durata può essere ridotta, ma che dovrà essere seguita da una cura di disintossicazione durante la quale l’interessato non sarà più disponibile sul mercato del lavoro.
52. Avendo suggerito di rispondere affermativamente alla questione precedente, è solo in via subordinata che prendo posizione sulla terza questione pregiudiziale. Ritengo che la posizione adottata dalla Corte nella citata sentenza Nazli e a. permetta di rispondere negativamente a tale questione (61) .
53. In tale sentenza, la Corte ha statuito che l’interruzione temporanea del periodo di attività di un lavoratore turco durante la sua detenzione non implica, in quanto tale, la perdita del diritto di accesso all’occupazione e del diritto di soggiorno che gli derivano direttamente dall’art. 6 della decisione n. 1/80, a condizione, tuttavia, che egli trovi un nuovo lavoro entro un termine ragionevole dopo il suo rilascio (62) . Essa ha giustificato tale valutazione sottolineando che l’assenza provvisoria dovuta ad una tale detenzione non rimette affatto in discussione la successiva partecipazione dell’interessato alla vita attiva (63) . Essa non ha limitato tale valutazione alle circostanze particolari della fattispecie, nella quale il sig. Nazli era stato oggetto di detenzione preventiva per esigenze istruttorie e poi condannato ad una pena detentiva con il beneficio della sospensione condizionale. Tale analisi della citata sentenza Nazli e a. è stata confermata dalla citata sentenza Orfanopoulos e a. (64) .
54. La stessa analisi mi sembra si imponga qualora l’interessato possa godere di una liberazione condizionale al fine di seguire una cura di disintossicazione. Una tale misura ha lo scopo preciso di far cessare la dipendenza dell’interessato dalla droga al fine di permettergli la risocializzazione, ossia di ritrovare il suo posto nella società, il che implica che egli possa esercitare un lavoro e che non sia privato del suo diritto di soggiorno. Pertanto, sarebbe incoerente con tali scopi ritenere che una condanna ad una pena di reclusione equivalga, in quanto tale, ad un abbandono del mercato del lavoro che privi del diritto di accesso al mercato del lavoro e del correlativo diritto di soggiorno. Ciò sarebbe tanto più incoerente, nella fattispecie, dato che lo scopo della risocializzazione perseguito dal sistema penale tedesco sembra sia stato raggiunto, poiché l’interessato ha terminato con successo la sua cura di disintossicazione, ha beneficiato di una sospensione condizionale della sua pena detentiva residua, ha ripreso i suoi studi e ha trovato un lavoro a tempo parziale. Invece, i fatti che hanno dato luogo alla pena pronunciata possono essere presi in considerazione nell’ambito dell’art. 14 della decisione n. 1/80, al fine di valutare se l’interessato rappresenti, ai sensi della giurisprudenza, una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per l’ordine pubblico.
55. Ne concludo che il familiare di un lavoratore turco non perde il diritto di accesso al lavoro ed il diritto di soggiorno conferitigli dall’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 qualora venga condannato ad una pena detentiva minorile di tre anni, la cui durata può essere ridotta, ma che dovrà essere seguita da una cura di disintossicazione durante la quale l’interessato non sarà più disponibile sul mercato del lavoro.
D – Sulla quarta e sulla quinta questione pregiudiziale
56. Con le sue questioni pregiudiziali quarta e quinta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se la perdita del posto di lavoro o l’impossibilità di fare domanda di impiego in caso di condanna ad una pena detentiva eseguibile senza sospensione condizionale equivalga ad un periodo di volontaria disoccupazione ai sensi dell’art. 6, n. 2, seconda frase, della decisione n. 1/80, che non osterebbe alla perdita dei diritti di cui agli artt. 6, n. 1, e 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Esso chiede, inoltre, se la circostanza che tale condanna possa dar luogo ad un rilascio, che sarebbe in un primo momento seguito da una cura di disintossicazione, al termine della quale la ripresa dell’attività lavorativa sarebbe possibile solo dopo il conseguimento di un diploma, sia tale da incidere sulla risposta data alla questione precedente.
57. Esaminerò tali due questioni sempre in via subordinata, avendo suggerito di rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che un cittadino turco che si trova nella situazione del sig. Cetinkaya può perdere i diritti conferitigli direttamente dall’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 solo in forza dell’art. 14 della detta decisione.
58. Tali due questioni poggiano sulla premessa che le disposizioni dell’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 siano applicabili in quanto tali anche nell’ambito dell’art. 7, primo comma, della stessa. Come tutti gli intervenienti, ritengo che una tale premessa sia erronea. Si è visto che il detto art. 6 della decisione n. 1/80 si applica ai lavoratori turchi. Tale articolo conferisce loro, al suo n. 1, diritti graduali di accesso all’occupazione (65) . Come la Corte ha spiegato nella citata sentenza Bozkurt (66) , è solo ai fini del computo dei periodi di regolare occupazione indicati al suo n. 1 che l’art. 6 prevede, al suo n. 2, quale sia l’incidenza di alcune interruzioni lavorative. Esso dispone quindi che le ferie annuali, le assenze per maternità, infortunio sul lavoro o malattia di breve durata devono essere equiparate a periodi di regolare occupazione. Esso indica inoltre, nella seconda frase, che i periodi di involontaria disoccupazione e le assenze provocate da malattia di lunga durata non pregiudicano i diritti già acquisiti da un lavoratore turco conformemente alle disposizioni dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80. Come la Corte ha indicato nella citata sentenza Tetik (67) , quest’ultima disposizione è quindi unicamente volta ad evitare che un lavoratore turco che ricominci a lavorare dopo essere stato costretto a cessare le sue attività lavorative a causa di malattia o di disoccupazione a lui non imputabile sia obbligato a ricominciare, al pari di un cittadino turco che non abbia ancora mai svolto un’attività lavorativa subordinata nello Stato ospitante, i periodi di regolare occupazione previsti dal detto art. 6, n. 1.
59. Le disposizioni dell’art. 6, n. 2, della decisione n. 1/80 non sono quindi applicabili nell’ambito dell’art. 7, primo comma, della detta decisione, il quale non ne riprende i termini e risponde ad una logica completamente diversa, in quanto i diritti conferiti da tale articolo non sono subordinati all’esercizio da parte del familiare di un’attività retribuita per un certa durata, ma ad una residenza effettiva presso il lavoratore per tre anni.
E – Sulla sesta questione pregiudiziale
60. Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio desidera sapere se esso possa tenere conto dei cambiamenti positivi intervenuti nella situazione del sig. Cetinkaya dopo la decisione di espulsione adottata il 3 novembre 2000. Esso espone che, in forza della giurisprudenza costante del Bundesverwaltungsgericht, nell’ambito di un’ordinanza di espulsione, la situazione giuridica dell’interessato, di fatto e di diritto, deve essere valutata alla data di tale decisione. Il giudice non potrebbe quindi tenere conto della modifica della situazione dell’interessato intervenuta dopo il 3 novembre 2000. Il giudice del rinvio espone, tuttavia, che, secondo la giurisprudenza della Corte, l’espulsione di un cittadino dell’Unione è subordinata alla condizione della sussistenza di un pericolo non solo concreto ma anche attuale (68) . Secondo tale giurisprudenza, le autorità e i giudici nazionali dovrebbero valutare, in ogni fase del procedimento, se l’interessato rappresenti ancora una minaccia attuale per l’ordine pubblico. Inoltre, tale giurisprudenza sarebbe estendibile al campo di applicazione dell’art. 14 della decisione n. 1/80. Ne consegue che il giudice nazionale dovrebbe poter tenere conto della situazione dell’interessato esistente al momento dell’udienza.
61. Il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se l’art. 14 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale in forza della quale il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di espulsione non può tenere conto di una modifica della situazione dell’interessato che non autorizzi più una limitazione dei diritti di quest’ultimo ai sensi di tale articolo, intervenuta successivamente all’ultima decisione adottata dalle autorità.
62. Ritengo che la risposta a tale questione possa essere dedotta dalla citata sentenza Orfanopoulos e a., in cui la Corte ha statuito su una questione identica nell’ambito di un ricorso contro una decisione di espulsione adottata dall’autorità amministrativa tedesca nei confronti di un cittadino comunitario (69) . La questione poggiava quindi sull’interpretazione dell’art. 3 della direttiva 64/221, che definisce le condizioni in presenza delle quali uno Stato membro può adottare misure di ordine pubblico nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri. Tale articolo dispone, come si è visto, che i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell’individuo nei riguardi del quale essi sono applicati e che la sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l’adozione di tali provvedimenti. Nella citata sentenza Orfanopoulos e a., la Corte ha statuito che «[l]’art. 3 della direttiva 64/221 osta a una pratica nazionale secondo la quale, nell’esaminare la legittimità dell’espulsione di un cittadino di un altro Stato membro, il giudice nazionale non debba prendere in considerazione elementi di fatto successivi all’ultimo provvedimento dell’autorità competente comportanti il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento del soggetto interessato costituirebbe per l’ordine pubblico» (70) . Essa ha precisato che ciò avviene soprattutto qualora tra la data del provvedimento di espulsione, da un lato, e quella della sua valutazione da parte del giudice competente, dall’altro, sia trascorso molto tempo.
63. Tale risposta è estendibile all’ambito dell’art. 14 della decisione n. 1/80. Infatti, da un lato, tale articolo, come l’art. 3 della direttiva 64/221, non fornisce indicazioni sul momento al quale si debba fare riferimento per valutare l’attualità della minaccia per l’ordine pubblico rappresentata dal comportamento del cittadino turco oggetto di un provvedimento di espulsione. Dall’altro, la Corte ha fondato la sua interpretazione dell’art. 3 della detta direttiva sulla sua giurisprudenza in forza della quale le deroghe che possono essere apportate al principio della libera circolazione dei lavoratori devono essere interpretate restrittivamente (71) . È noto, inoltre, che i principi sanciti nell’ambito degli articoli del Trattato relativi alla libera circolazione dei lavoratori devono essere estesi, nei limiti del possibile, ai cittadini turchi che fruiscono dei diritti conferiti dalla decisione n. 1/80 e che per determinare la portata dell’eccezione di ordine pubblico prevista dall’art. 14 della stessa occorre far riferimento all’interpretazione della medesima eccezione in tema di libera circolazione dei lavoratori che siano cittadini degli Stati membri (72) . Ne deriva che la nozione di «attualità della minaccia per l’ordine pubblico», rappresentata dal comportamento personale di un individuo oggetto di un provvedimento di espulsione, deve avere, nell’ambito dell’art. 14 della decisione n. 1/80, la stessa portata di quella stabilita dalla Corte relativamente all’art. 3 della direttiva 64/221, applicabile ai cittadini degli Stati membri.
64. Suggerirò quindi alla Corte di rispondere alla sesta questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 14 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale in forza della quale il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di espulsione non può tenere conto di una modifica della situazione dell’interessato, che non autorizzi più una limitazione dei diritti di quest’ultimo ai sensi di tale articolo, intervenuta successivamente all’ultima decisione adottata dalle autorità.
V – Conclusione
65. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali poste dal Verwaltungsgericht Stuttgart nel seguente modo:
«1) L’art. 7, primo comma, della decisione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica al figlio maggiorenne, nato nello Stato membro ospitante, di un lavoratore turco inserito attualmente o in passato nel regolare mercato del lavoro di tale Stato membro.
2) Tale disposizione deve anche essere interpretata nel senso che, in seguito ad una condanna ad una pena detentiva, seguita eventualmente da una cura di disintossicazione, i diritti da essa conferiti ad un cittadino turco nella situazione del sig. Cetinkaya, che è nato e ha sempre vissuto nello Stato ospitante, possono venire limitati solo in applicazione dell’art. 14 della decisione n. 1/80.
3) L’art. 14 della detta decisione deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi nazionale in forza della quale il giudice investito di un ricorso avverso una decisione di espulsione non può tenere conto di una modifica della situazione dell’interessato, che non autorizzi più una limitazione dei diritti di quest’ultimo ai sensi di tale articolo, intervenuta successivamente all’ultima decisione adottata dalle autorità».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – La decisione n. 1/80, entrata in vigore il 1º luglio 1980, può essere consultata nell’Accordo di associazione e protocolli CEE-Turchia e altri testi di base, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Bruxelles, 1992.
3 – Accordo firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, n. 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).
4 – Art. 2.
5 – Artt. 12-14.
6 – Divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE.
7 – Divenuto, in seguito a modifica, art. 40 CE.
8 – Divenuto art. 41 CE.
9 – Art. 36 del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 19 settembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1).
10 – Artt. 2 e 3 della decisione n. 2/76.
11 – Sentenze 17 aprile 1997, causa C-351/95, Kadiman (Racc. pag. I‑2133, punto 28); 16 marzo 2000, causa C-329/97, Ergat (Racc. pag. I‑1487, punto 34), e 22 giugno 2000, causa C-65/98, Eyüp (Racc. pag. I‑4747, punto 25).
12 – Sentenza Ergat, cit. (punto 40).
13 – Punto 27.
14 – Causa C-210/97 (Racc. pag. I‑7519). In tale causa, il sig. Akman era stato autorizzato, nel 1980, a fare ingresso in Germania, dove suo padre esercitava un lavoro regolare, per seguirvi studi di ingegneria. Dopo aver terminato i suoi studi con successo, nel 1993, egli aveva richiesto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Tale permesso gli era stato rifiutato perché suo padre era tornato in Turchia nel 1986. La Corte ha giudicato tuttavia che il sig. Akman soddisfaceva i due requisiti richiesti dall’art. 7, secondo comma, della decisione n. 1/80, in quanto aveva compiuto i suoi studi in Germania e suo padre vi aveva esercitato un lavoro regolare per più di tre anni.
15 – «Die Familienangehörigen eines dem regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaates angehörenden türkischen Arbeitnehmers», nella versione tedesca, «i familiari che sono stati autorizzati a raggiungere un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro», nella versione italiana, e «gezinsleden van een tot de legale arbeidsmarkt van een lidstaat behorende Turkse werknemer, die toestemming hebben gekregen om zich bij hem te voegen», nella versione olandese.
16 – «Purché uno dei genitori abbia legalmente esercitato un'attività nello Stato membro interessato».
17 – Sentenze citate Kadiman (punto 37) e Akman (punto 32). Sentenze 8 maggio 2003, causa C-171/01, Wählergruppe Gemeinsam (Racc. pag. I‑4301, punto 78), e 21 ottobre 2003, cause riunite C-317/01 e C-369/01, Abatay e a. (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 90).
18 – Punto 34.
19 – Ibidem (punto 35).
20 – Ibidem (punti 41 e 47). La Corte ha precisato che tale interpretazione non osta a che il familiare interessato si assenti dalla residenza comune per un periodo ragionevole e per motivi legittimi, ad esempio per trascorrere vacanze o per visitare la propria famiglia nel paese d'origine, in quanto tali interruzioni sono effettuate senza l'intenzione di rimettere in questione la residenza comune con tale lavoratore nello Stato membro ospitante (punto 48).
21 – Ibidem (punto 36) .
22 – Tale causa verteva sul rifiuto, da parte delle autorità tedesche, di prorogare il permesso di soggiorno del sig. Ergat, un cittadino turco, nato nel 1967, che era stato autorizzato nel 1975 a fare ingresso in Germania al fine di raggiungere i suoi genitori, entrambi lavoratori dipendenti, e che aveva esercitato, con alcune interruzioni, diversi lavori subordinati, per il motivo che la sua domanda di proroga era pervenuta in ritardo, nel luglio 1991, al competente Ufficio Stranieri. La Corte è stata interrogata sulla questione se un cittadino turco, che è stato autorizzato a fare ingresso in uno Stato membro a titolo di ricongiungimento familiare con un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di tale Stato, che vi ha legalmente risieduto per più di cinque anni e ivi ha esercitato, con alcune interruzioni, vari lavori subordinati regolari, perda il godimento dei diritti conferitigli dall'art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80 e, in particolare, il diritto alla proroga del suo permesso di soggiorno nello Stato membro ospitante, nell'ipotesi in cui il suo titolo di soggiorno sia scaduto al momento in cui ha presentato una domanda di proroga di quest'ultimo, respinta dalle autorità nazionali competenti.
23 – Ibidem (punto 40, corsivo mio).
24 – Ibidem (punto 43).
25 – Sentenza Ergat, cit. (punto 38).
26 – Sentenze 11 maggio 2000, causa C- 37/98, Savas (Racc. pag. I‑2927, punto 58), e Abatay e a., cit. (punto 63). V., per quanto riguarda l’art. 6 della decisione n. 1/80, sentenze 16 dicembre 1992, causa C-237/91, Kus (Racc. pag. I‑6781, punto 25), e 23 gennaio 1997, causa C-171/95, Tetik (Racc. pag. I‑329, punto 21).
27 – Sentenza Kadiman, cit. (punti 32 e 51).
28 – V. sentenza 5 giugno 1997, causa C-285/95, Kol (Racc. pag. I-3069, punto 27). V. anche, in tal senso, sentenze 20 settembre 1990, causa C-192/89, Sevince (Racc. pag. I‑3461, punto 30); Kus, cit. (punti 12 e 22); 6 giugno 1995, causa C-434/93, Bozkurt (Racc. pag. I-1475, punto 26), e 26 novembre 1998, causa C-1/97, Birden (Racc. pag. I‑7747, punti 55-59).
29 – Sentenza Kadiman, cit. (punto 34).
30 – Ordinanza di rinvio (pag. 11).
31 – Sentenze citate Sevince (punti 29 e 31); Kus (punto 33), e Tetik (punti 26, 30 e 31). V. anche sentenza 10 febbraio 2000, causa C-340/97, Nazli e a. (Racc. pag. I‑957, punto 28).
32 – Sentenza Bozkurt, cit. (punti 39 e 40).
33 – Punti 41, 42 e 46.
34 – Punti 44 e 49.
35 – Sentenza Ergat, cit. (punti 39 e 40).
36 – Ibidem (punto 42, corsivo mio).
37 – Ibidem (paragrafi 65 e 66 delle conclusioni).
38 – Paragrafo 61 delle mie conclusioni presentate nella causa Akman, cit..
39 – Punti 45-50.
40 – Direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180, pag. 28). V. anche direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26).
41 – Sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R (Racc. pag. I‑7091, punto 84).
42 – Si segnala anche che la direttiva in corso di adozione, che deve codificare e rivedere i regolamenti e le direttive esistenti alla luce di tale nuovo status di cittadino dell’Unione, prevede che, dopo cinque anni di regolare residenza nel territorio di uno Stato membro, i cittadini dell’Unione e i loro familiari godano in tale Stato di un diritto di soggiorno che non sia più soggetto ad alcuna condizione [‘considerando’ 17 e art. 16 della posizione comune (CE) n. 6/2004, definita dal Consiglio il 5 dicembre 2003, in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (...), 2004/(...)/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU C 54 E, pag. 12)].
43 – Sentenza 29 aprile 2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01, Orfanopoulos e a. (Racc. pag. I-0000, punto 49).
44 – Art. 18 delle conclusioni della presidenza.
45 – Direttiva del Consiglio 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44). La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli contenute negli accordi bilaterali e multilaterali tra la Comunità, ovvero la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi terzi, dall'altra (art. 3, n. 3). Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 23 gennaio 2006 (art. 26).
46 – Secondo ‘considerando’ della direttiva 2003/109.
47 – Quarto ‘considerando’ della direttiva 2003/109.
48 – Artt. 4 e 5 della direttiva 2003/109.
49 – Sentenze Tetik, cit. (punto 29) e Kadiman, cit. (punto 30). V., anche, sentenze 30 settembre 1997, causa C-36/96, Günaydin e a. (Racc. pag. I‑5143, punto 23), e C-98/96, Ertanir (Racc. pag. I‑5179, punto 22).
50 – Sentenze 19 gennaio 1999, causa C-348/96, Calfa (Racc. pag. I‑11, punti 22-24); Nazli e a., cit. (punto 58), e Orfanopoulos e a., cit. (punto 65).
51 – Punto 56.
52 – Sentenze 28 ottobre 1975, causa 36/75, Rutili (Racc. pag. 1219, punto 27), e Nazli e a., cit. (punto 58).
53 – Sentenza 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau (Racc. pag. 1999, punto 35).
54 – Sentenza Calfa, cit. (punto 24). Tale giurisprudenza si fonda sulla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, n. 56, pag. 850), che al suo art. 3 prevede che «i provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati» e che «la sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti».
55 – Sentenza 26 febbraio 1975, causa 67/74, Bonsignore (Racc. pag. 297, punto 7).
56 – Così, nella citata sentenza Calfa, la Corte ha dichiarato che le libertà fondamentali del Trattato enunciate dagli artt. 39 CE, 52 CE e 59 CE nonché dall’art. 3 della direttiva 64/221 ostano ad una normativa nazionale che imponga al giudice di disporre automaticamente l'espulsione a vita dal territorio nazionale di un cittadino degli altri Stati membri riconosciuto colpevole di una violazione della legislazione sugli stupefacenti. Nella citata sentenza Nazli e a., la Corte ha dedotto dalla giurisprudenza relativa ai provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di cittadini comunitari che l’art. 14 della decisione n. 1/80 osta ad una legislazione nazionale in forza della quale, in linea di principio, uno straniero che commetta violazioni della legge interna sugli stupefacenti sia espulso, senza che le autorità competenti dispongano di alcun potere discrezionale. Molto recentemente, nella citata sentenza Orfanopoulos e a., la Corte ha statuito che tali disposizioni ostano ad una normativa nazionale che, come la normativa tedesca applicabile agli stranieri, imponga alle autorità nazionali di disporre l’espulsione dei cittadini di altri Stati membri che sono stati oggetto di una condanna penale per reati minorili inferiore a due anni o di una condanna ad una pena detentiva senza sospensione condizionale per violazione della legislazione sugli stupefacenti.
57 – Sentenza 26 novembre 2002, causa C-100/01, Olazabal (Racc. pag. I‑10981, punto 43).
58 – Sentenza 18 maggio 1989, causa C-249/86, Commissione/Germania (Racc. pag. 1263, punto 10).
59 – Sentenza 11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter (Racc. pag. I-6279, punto 41). V. anche sentenza 25 luglio 2002, causa C-459/99, MRAX (Racc. pag. I-6591, punto 53).
60 – Punto 99.
61 – Nella citata sentenza Nazli e a., alla Corte è stata sottoposta la questione se u cittadino turco, che abbia svolto, per un periodo ininterrotto di quattro anni, un'attività lavorativa regolare in uno Stato membro, cessi di far parte del regolare mercato del lavoro di tale Stato e perda i diritti conferitigli dall’art. 6, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 1/80 per il fatto di essere stato sottoposto a detenzione preventiva per più di un anno e per essere stato poi condannato ad una pena detentiva con il beneficio della sospensione condizionale.
62 – Ibidem (punto 41).
63 – Ibidem (punto 42).
64 – Ibidem (punto 50).
65 – Secondo l’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 il lavoratore turco può, dopo un anno di regolare impiego, chiedere il rinnovo del suo permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro. Egli può, dopo tre anni di regolare impiego e fatta salva la precedenza da accordare ai cittadini comunitari, presentare una candidatura ad un posto di lavoro nella stessa professione. Infine, dopo quattro anni di regolare impiego, egli dispone del diritto assoluto di accedere a qualsiasi attività salariata nello Stato ospitante.
66 – Punto 38.
67 – Punto 39.
68 – Esso fa riferimento alle citate sentenze Bouchereau e Calfa.
69 – La questione è stata posta nella causa C-493/01, che si svolgeva nell’ambito del ricorso presentato dal sig. Oliveri, un cittadino italiano, contro la decisione adottata nell’agosto 2000 dal Regierungspräsidium Stuttgart, che disponeva la sua espulsione in seguito a numerose condanne per reati in materia di stupefacenti. Il giudice del rinvio desiderava sapere se esso potesse tenere conto del fatto che il sig. Oliveri non era più a rischio di recidiva dopo la decisione di espulsione, poiché l’interessato, colpito da AIDS, era gravemente malato.
70 – Ibidem (punto 3 del dispositivo).
71 – Sentenza Orfanopoulos e a., cit. (punto 79).
72 – Sentenza Nazli e a., cit. (punti 55 e 56).
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