CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
PHILIPPE LÉGER
presentate il 15 luglio 2004(1)
Causa C-472/02
Siomab SA
contro
Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement (IBGE)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Bruxelles (Belgio]
«Regolamento (CEE) n. 259/93 relativo alla spedizione di rifiuti – Artt. 3, n. 8, e 6, n. 8 – Trasmissione da parte dell'autorità competente di spedizione della notifica del progetto di trasferimento alle altre autorità competenti – Classificazione errata del trasferimento da parte del notificatore – Diritto dell'autorità competente di spedizione di rifiutare la trasmissione del progetto di trasferimento o di riclassificarlo d'ufficio – Mancanza – Obbligo per l'autorità competente di spedizione di garantire la trasmissione del progetto di trasferimento e di formulare un'obiezione contro l'effettuazione di tale trasferimento entro i termini previsti agli artt. 4, n. 2, lett. b), e 7, n. 2, del regolamento»
1. La questione in esame concerne l’interpretazione del regolamento del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259 (2) , che regola il procedimento al quale sono subordinate le spedizioni di rifiuti all’interno degli Stati membri. Tali regole variano a seconda che i rifiuti siano destinati allo smaltimento ovvero al ricupero. Esse sono meno onerose in caso di ricupero che in caso di smaltimento. Le nozioni di smaltimento e di ricupero dei rifiuti sono definite dalla direttiva 15 luglio 1975, 75/442/CEE (3) , alla quale il regolamento fa espresso rinvio (4) .
2. Il regolamento prevede che la persona fisica o giuridica che intenda trasferire dei rifiuti da uno Stato membro all’altro a fini di smaltimento o di ricupero, in prosieguo il notificatore, debba notificare il suo progetto di spedizione alle autorità nazionali competenti dei paesi interessati, vale a dire del paese di destinazione (5) , del paese a partire dal quale la spedizione deve essere effettuata (6) e, se del caso, del paese attraverso il quale i rifiuti devono transitare (7) , nonché all’impresa destinataria di tali rifiuti. Il regolamento dispone altresì che la legislazione nazionale di ciascuno Stato membro possa prevedere che spetti all’autorità competente di spedizione garantire la trasmissione del progetto comunicatole dal notificatore alle altre autorità competenti nonché al destinatario.
3. Nella causa in esame la Corte è invitata a precisare quali siano i poteri dell’autorità competente di spedizione, alla quale la legislazione nazionale conferisce l’incarico di trasmettere il progetto di trasferimento, qualora detta autorità sia in disaccordo con la classificazione di tale progetto. Si tratta di sapere se detta autorità, qualora ritenga che un progetto classificato come «spedizione di rifiuti a fini di ricupero» corrisponda in realtà ad una spedizione a fini di smaltimento, abbia il diritto di riclassificare d’ufficio la suddetta spedizione, o se possa rispedire il documento al notificatore, o ancora se sia obbligata a garantire la trasmissione del progetto così com’è stato classificato, salva la possibilità di opporsi alla realizzazione dell’operazione a causa di tale errore di classificazione.
4. Prima di esporre per sommi capi la fattispecie nell’ambito della quale tale questione vi è stata sottoposta, presenterò le pertinenti disposizioni del regolamento, nonché la sentenza del 27 febbraio 2002, ASA (8) , menzionata nella decisione di rinvio e nella quale la Corte ha fornito delle indicazioni che presentano un interesse per la soluzione che proporrò di dare alla questione considerata.
I – Il regolamento
5. Il regolamento ha l’obiettivo di stabilire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell’ambiente (9) . Nel suo preambolo enuncia che «le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a notifica preliminare alle autorità competenti affinché queste siano debitamente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smaltimento o del ricupero dei rifiuti, in modo che dette autorità possano prendere le misure necessarie per la protezione della salute umana e dell’ambiente, con la possibilità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione» (10) .
6. Il notificatore, al quale è assegnato l’obbligo della notifica, è definito all’art. 2, lett. g), del detto regolamento come il produttore iniziale dei rifiuti o, in sua mancanza, l’operatore che si occupa del loro smaltimento o ricupero oppure ancora il detentore dei rifiuti in questione, che intenda spedirli o farli spedire.
7. Il procedimento applicabile alle spedizioni di rifiuti all’interno degli Stati membri è previsto al titolo II del regolamento, il cui capitolo A, comprendente gli articoli 3-5, si occupa dei rifiuti destinati allo smaltimento, mentre il capitolo B, comprendente gli articoli 6-11, disciplina i rifiuti destinati al ricupero.
8. Gli articoli 3 e 6 del regolamento impongono in termini identici al notificatore che intenda trasferire da uno Stato membro all’altro rifiuti destinati, rispettivamente, allo smaltimento o al ricupero, di informarne l’autorità competente di destinazione e di trasmettere copia della notifica alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario (11) . La notifica deve essere effettuata mediante un documento di accompagnamento rilasciato dall’autorità competente di spedizione (12) . Il notificatore deve compilare detto documento di accompagnamento ed aggiungere, dietro richiesta delle autorità competenti, informazioni e documentazione addizionali (13) . In particolare, deve fornire informazioni concernenti le operazioni relative allo smaltimento menzionate nell’allegato II A della direttiva 75/442 (14) , qualora i rifiuti siano destinati allo smaltimento, o precisare le operazioni relative al ricupero menzionate nell’allegato II B della detta direttiva (15) , qualora si tratti di una spedizione a fini di ricupero. Il notificatore deve parimenti stipulare con il destinatario un contratto avente ad oggetto lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti, che deve rispondere alle esigenze previste nel regolamento (16) .
9. Ai sensi degli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento, «[l’] autorità competente di spedizione può decidere, secondo la legislazione nazionale, di trasmettere essa stessa la notifica al posto del notificatore all’autorità competente di destinazione con copia al destinatario e all’autorità competente di transito».
10. L’art. 3, n. 8, a differenza dell’art. 6, n. 8, contiene inoltre un secondo capoverso che prevede quanto segue. Qualora la legislazione nazionale le conferisca l’incarico di procedere alla notifica del documento di accompagnamento, «[l]’autorità competente di spedizione può decidere di non procedere ad alcuna notifica qualora intenda essa stessa sollevare obiezioni immediate nei confronti della spedizione ai sensi dell’art. 4, n. 3. Essa informa immediatamente il notificatore in merito a tali obiezioni» (17) .
11. Ricevuta la notifica di un progetto di spedizione a fini di smaltimento o di ricupero, l’autorità competente di destinazione ne invia conferma, entro tre giorni lavorativi, al notificatore con copia alle altre autorità competenti e al destinatario (18) . La data di spedizione di tale conferma costituisce il momento dal quale inizia a decorrere il termine assegnato alle autorità in questione per prendere posizione sull’operazione di smaltimento o di ricupero.
12. Per quanto concerne le operazioni di smaltimento, l’art. 4 del regolamento prevede che esse debbano formare oggetto di un’autorizzazione da parte dell’autorità di destinazione. Tale autorizzazione non può essere accordata che in assenza di obiezioni da parte delle autorità competenti di spedizione o di transito. Queste ultime dispongono di un termine di 20 giorni a partire dalla data di spedizione della conferma per sollevare tali obiezioni o sottoporre la spedizione a determinate condizioni. L’autorità di destinazione deve prendere la decisione di autorizzare, con o senza condizioni, o di rifiutare la spedizione prevista non prima di 21 giorni e non oltre 30 giorni dall’invio di tale conferma (19) .
13. Le obiezioni e le condizioni che possono essere opposte o imposte dalle autorità competenti sono enunciate all’art. 4, n. 3. Ai sensi di questa disposizione, alla lett. a), gli Stati membri possono adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro confronti allo scopo di attuare i principi della vicinanza, della priorità al ricupero e dell’autosufficienza a livello comunitario e nazionale, in conformità della direttiva 75/442/CEE. Ai sensi dell’art. 4, n. 3, lett. b), le autorità competenti di spedizione e di destinazione possono parimenti sollevare obiezioni motivate nei confronti delle spedizioni previste qualora non siano conformi alla suddetta direttiva, allo scopo di attuare il principio dell’autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale, o qualora l’impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l’autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti, o ancora allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti. Inoltre, ai sensi della stessa disposizione, alla lett. c), le autorità competenti possono sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione prevista, in primo luogo, se non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, in secondo luogo, se il notificatore o il destinatario si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali e, in terzo luogo, se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.
14. Per quanto concerne i rifiuti destinati al ricupero, l’art. 7 del regolamento prevede che le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito dispongono di 30 giorni dalla spedizione della conferma per formulare obiezioni sulla spedizione (20) e di 20 giorni a partire dalla spedizione della conferma per fissare le condizioni relative al trasporto di rifiuti nell’ambito della loro giurisdizione (21) . I motivi sui quali tali obiezioni possono essere fondate sono elencati all’art. 7, n. 4, e sono meno numerosi che nel caso in cui i rifiuti siano destinati allo smaltimento. Se nel termine di 30 giorni non è stata presentata alcuna obiezione, la spedizione può essere effettuata entro un anno da tale data (22) . Nondimeno, il consenso delle autorità competenti deve essere comunicato per iscritto, preliminarmente alla spedizione, qualora i rifiuti destinati al ricupero siano iscritti all’allegato IV del regolamento, intitolato «Lista rossa di rifiuti», poiché essi sono considerati particolarmente pericolosi, o qualora i rifiuti in questione non siano ancora attribuiti ad uno degli allegati del detto regolamento (23) .
15. L’art. 26 del regolamento, parimenti menzionato nella questione sollevata dal giudice del rinvio, definisce la nozione di «traffico illecito» e prevede le conseguenze di un tale traffico a seconda che esso debba essere imputato al notificatore o al destinatario.
II – La sentenza ASA
16. Nella sentenza ASA, già citata, la Corte si è occupata di una situazione in cui l’autorità competente di spedizione aveva presentato un’obiezione nei confronti di un progetto di spedizione classificato dal notificatore come operazione di ricupero, dal momento che, a suo avviso, si trattava di un’operazione di smaltimento (24) . Nella causa in questione le disposizioni dell’art. 6, n. 8, del regolamento non trovavano applicazione, dovendo il ricorrente notificare lui stesso il proprio progetto a tutte le autorità competenti e al destinatario. La Corte è stata interpellata sul punto se spetti all’autorità competente di spedizione verificare se un progetto di spedizione classificato nella notifica come «spedizione di rifiuti a fini di ricupero» corrisponda effettivamente a tale classificazione, se, in questo caso, essa possa opporsi a tale spedizione qualora la classificazione data dal notificatore sia errata, e su quale disposizione di diritto comunitario essa si debba basare in tal caso.
17. La Corte ha affermato come dal sistema istituito dal regolamento discenda che tutte le autorità competenti destinatarie della detta notifica devono verificare se la classificazione adottata dal notificatore sia conforme al suddetto regolamento ed opporsi alla spedizione nel caso in cui tale classificazione sia errata (25) . Essa ne ha dedotto che l’autorità competente di spedizione, qualora ritenga che la finalità di una spedizione sia stata erratamente classificata nella notifica, deve basare la sua obiezione alla spedizione sul motivo relativo a tale errore di classificazione, senza fare riferimento ad una delle disposizioni speciali del regolamento che definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono opporre alle spedizioni di rifiuti (26) .
18. La Corte ha indicato quali sono gli effetti di una tale obiezione. Come le altre obiezioni previste dal regolamento, essa ha l’effetto di impedire la spedizione (27) . Il notificatore potrà in tal caso rinunciare a spedire i rifiuti in un altro Stato membro, o presentare una nuova notifica, oppure presentare apposito ricorso contro la decisione dell’autorità competente di spedizione che abbia sollevato un’obiezione alla spedizione. La Corte ha altresì precisato che, in ogni caso, non spetta ad un’autorità competente procedere d’ufficio alla riclassificazione della finalità di una spedizione di rifiuti, dal momento che tale riclassificazione unilaterale avrebbe come conseguenza che una stessa spedizione sarebbe esaminata da diverse autorità competenti alla luce di disposizioni di distinti capitoli del regolamento, il che sarebbe incompatibile con il sistema istituito da quest’ultimo (28) .
19. Peraltro, essa ha rammentato di aver statuito nella sentenza del 13 dicembre 2001, DaimlerChrysler (29) , che il procedimento definito dal regolamento garantisce al notificatore che il suo progetto di spedizione sarà esaminato nei termini fissati dal suddetto regolamento e che egli sarà informato, al più tardi alla scadenza di tali termini, della possibilità di effettuare la spedizione e delle sue eventuali modalità (30) . Di conseguenza, l’obiezione dell’autorità competente di spedizione relativa alla classificazione errata di una spedizione notificata come operazione a fini di ricupero, mentre invece, secondo detta autorità, si tratta di un’operazione di smaltimento, deve essere sollevata entro il termine previsto dall’art. 7, n. 2, del regolamento (31) .
III – I fatti
20. La società anonima Siomab (32) è titolare di un impianto d’incenerimento di rifiuti domestici e di prodotti equiparati sito in Bruxelles, il quale produce dei residui, principalmente rosticci e sali. Nel novembre 2001 la Siomab stipulava un contratto con una società tedesca per il sotterramento dei sali nelle gallerie delle miniere di sale di Teutschenthal, in Germania. Essa notificava il suo progetto di spedizione il 4 dicembre 2001 all’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (33) , in qualità di autorità competente di spedizione. Conformemente all’art. 6, n. 8, del regolamento, il decreto del 7 luglio 1994 del governo della Région de Bruxelles-Capitale, relativo all’importazione e all’esportazione internazionali di rifiuti, conferisce all’IBGE l’incarico della trasmissione della notifica alle altre autorità competenti e al destinatario.
21. La Siomab classificava la spedizione prevista come operazione di ricupero. L’IBGE, ritenendo che si trattasse di un’operazione di smaltimento, riclassificava d’ufficio la spedizione prevista prima di notificarla all’autorità competente di destinazione, in Germania. Questa si opponeva alla spedizione con la motivazione che, secondo il diritto minerario tedesco, nella miniera di Teutschenthal è ammissibile solamente il ricupero e non lo smaltimento.
22. La Siomab inviava nuovamente la sua documentazione all’IBGE, il 9 aprile 2002, mantenendo la classificazione iniziale dell’operazione. Essa sosteneva che, conformemente alla sentenza ASA, già citata, l’IBGE era tenuto a trasmettere la notifica all’autorità competente di destinazione senza poter riclassificare la finalità della spedizione. Il 29 aprile 2002, l’IBGE, rimanendo del suo parere, rispediva la documentazione alla Siomab con la motivazione che la classificazione dell’operazione era a suo avviso errata.
23. La Siomab proponeva allora ricorso di annullamento dinanzi al Consiglio di Stato (Belgio) avverso la decisione dell’IBGE che rifiutava di trasmettere all’autorità competente di destinazione la notifica della spedizione di rifiuti prevista. Il 14 maggio 2002 la Siomab chiedeva quindi al giudice del procedimento sommario di condannare l’IBGE a trasmettere, senza modificarla, tale notifica all’autorità competente di destinazione. Con ordinanza 8 luglio 2002, il presidente del Tribunale di prima istanza di Bruxelles (Belgio) respingeva la domanda della Siomab. La Siomab presentava ricorso in appello contro tale ordinanza dinanzi alla Cour d’appel di Bruxelles.
IV – La questione pregiudiziale
24. A sostegno del suo ricorso, la Siomab sosteneva che, conformemente alla sentenza ASA, già citata, non spettava all’IBGE procedere d’ufficio alla riclassificazione della finalità della spedizione di rifiuti e che, nell’ambito della procedura specifica prevista all’art. 6, n. 8, del regolamento per quanto concerne le operazioni di ricupero, il regolamento non attribuisce all’autorità competente di spedizione il potere di rifiutare di trasmettere la notifica del progetto di spedizione.
25. L’IBGE al contrario sosteneva di avere il dovere di verificare la classificazione del progetto e di non essere quindi tenuto a procedere alla sua trasmissione in caso di frode al regolamento.
26. Ritenendo che per la soluzione di tale lite fosse necessaria un’interpretazione del regolamento, la Cour d’appel di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione:
«Nel caso in cui uno Stato membro ricorra al sistema di notifica del documento di accompagnamento da parte dell’autorità competente di spedizione ai sensi degli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento (…), se gli artt. 3, n. 8, 4, n. 3, 6, n. 8, 7, n. 4, e 26 del regolamento debbano essere interpretati nel senso che:
a) l’autorità competente di spedizione ai sensi di tale regolamento, legittimata a verificare se un progetto di spedizione classificato nella notifica come “spedizione di rifiuti a fini di ricupero” corrisponda effettivamente a tale classificazione, può, qualora lo ritenga errata,
i) rifiutare la trasmissione del documento che accompagna lo svolgimento della pratica a causa di tale classificazione errata invitando il notificatore a trasmetterle un nuovo documento di accompagnamento,
ii) procedere alla trasmissione del documento di accompagnamento previa riclassificazione del progetto di spedizione come “trasferimento di rifiuti a fini di smaltimento”,
iii) procedere alla trasmissione del documento di accompagnamento contenente la classificazione errata accompagnando immediatamente tale trasmissione con un’obiezione basata su tale errore di classificazione;
b) o, al contrario, nel senso che l’autorità competente di spedizione è tenuta ad inviare la notifica così classificata dal notificatore all’autorità competente di destinazione pur conservando la facoltà, qualora essa ritenga che la finalità della spedizione sia stata erroneamente classificata, di sollevare peraltro simultaneamente o a posteriori un’obiezione motivata da tale errore di classificazione».
V – Valutazione
27. Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro ricorra al sistema di notifica del documento di accompagnamento da parte dell’autorità competente di spedizione ai sensi degli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento, l’autorità competente di spedizione, qualora ritenga che tale classificazione sia errata,
– possa rifiutare di effettuare la notifica in ragione della classificazione errata del progetto di spedizione invitando il notificatore a trasmetterle un nuovo documento di accompagnamento,
– o riclassificare d’ufficio il progetto di spedizione prima di procedere alla sua notifica
– oppure debba procedere alla notifica sollevando immediatamente o a posteriori un’obiezione motivata da tale errore di classificazione.
28. Nella sentenza ASA abbiamo visto che la Corte ha statuito che l’autorità competente di spedizione, qualora ritenga che la classificazione della spedizione prevista come operazione a fini di ricupero sia errata, non può procedere d’ufficio alla riclassificazione della finalità della spedizione di rifiuti e debba presentare obiezione entro il termine previsto all’art. 7, n. 2, del regolamento. Nella causa in esame si tratta di stabilire se tale soluzione sia parimenti applicabile qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che, in applicazione degli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento, l’autorità competente di spedizione debba garantire essa stessa al posto del notificatore la trasmissione del progetto di spedizione alle altre autorità competenti e al destinatario.
29. Di concerto con la Commissione, con i governi italiano e olandese nonché con la Siomab, e contrariamente alle altre parti intervenute, ritengo che le soluzioni fornite nella sentenza ASA siano applicabili all’ipotesi in questione di modo che l’autorità competente di spedizione non è, a mio avviso, autorizzata a riclassificare d’ufficio l’operazione prevista, né a rispedire il documento al notificatore, bensì è tenuta a procedere alla trasmissione del documento di accompagnamento e a presentare obiezione nei termini previsti. Quest’analisi è fondata sulla lettera delle disposizioni degli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento.
30. Orbene, tali disposizioni danno agli Stati membri la possibilità di affidare all’autorità competente di spedizione invece che al notificatore il compito di garantire la trasmissione del progetto di spedizione alle altre autorità competenti e al destinatario dei rifiuti. Tali disposizioni – lo ricordo – hanno lo scopo di armonizzare a livello comunitario le regole procedurali applicabili al trasferimento di rifiuti. Esse non prevedono in alcun modo che gli Stati membri hanno il diritto di conferire all’autorità competente di spedizione il potere di riclassificare d’ufficio la finalità della spedizione prima di procedere a tale trasmissione. Una tale riclassificazione avrebbe come conseguenza che il progetto verrebbe esaminato dalle altre autorità competenti così come riclassificato e non più come era stato presentato dal notificatore. Ora, gli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento non contengono alcuna deroga alle regole enunciate rispettivamente agli artt. 3, n. 1-5, e 6, n. 1-5, del regolamento, dai quali si deduce che spetta al notificatore e soltanto a lui classificare l’operazione di spedizione prevista e compilare a tale scopo il documento di accompagnamento.
31. Quanto alla facoltà di tale autorità di rifiutare di garantire la trasmissione e di rispedire il documento al notificatore qualora ritenga che la classificazione del progetto sia errata, tale possibilità mi sembra esclusa dal contenuto stesso delle disposizioni in questione.
32. Orbene, come rilevato dalle parti intervenute di cui condivido l’analisi, solo l’art. 3, n. 8, secondo capoverso, del regolamento prevede la possibilità per l’autorità competente di spedizione di rifiutare di procedere alla trasmissione della notifica del progetto, di modo che una tale possibilità non esiste che in caso di notifica di un trasferimento di rifiuti destinati, secondo il documento di accompagnamento, allo smaltimento. Tale possibilità non esiste però che per i motivi enunciati all’art. 4, n. 3, del detto regolamento, di cui ho ricordato il contenuto al paragrafo 13. Sono più in particolare le disposizioni dell’art. 4, n. 3, lett. b) e c), a prevedere i motivi per i quali gli Stati membri possono sollevare obiezioni contro una determinata spedizione di rifiuti (34) . Ora, nessuno di tali motivi ricomprende, a mio avviso, un errore di classificazione del progetto di spedizione (35) . Inoltre, la Corte ha stabilito che tale elenco di casi in cui gli Stati membri possono opporsi a una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento presenta un carattere tassativo (36) , di modo che esso non può essere fatto oggetto di un’interpretazione estensiva al fine di includervi un errore di classificazione del progetto, dal momento che tale motivo di obiezione non è espressamente previsto in tale elenco. Tale tesi viene altresì corroborata dall’analisi del regolamento effettuata da questa Corte nella sentenza ASA. In effetti, da tale sentenza risulta che il dovere di tutte le autorità competenti di garantire che la classificazione data dal notificatore sia conforme alle disposizioni del regolamento non risulta dalle specifiche disposizioni che definiscono le obiezioni che gli Stati membri possono sollevare contro le spedizioni di rifiuti, vale a dire dagli artt. 4, n. 3, e 7, n. 4, del detto regolamento, bensì dal sistema dello stesso (37) . In altri termini, l’errore di classificazione è un motivo di obiezione diverso da quelli menzionati agli artt. 4, n. 3, e 7, n. 4, del regolamento (38) .
33. Da quest’analisi si possono quindi trarre le seguenti conclusioni. Da un lato, solamente in caso di notifica di una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento l’autorità competente di spedizione, nell’ambito della procedura specifica dell’art. 3, n. 8, del regolamento, può rifiutare di effettuare tale trasmissione. Dall’altro, tale rifiuto non può essere fondato che su uno dei motivi enunciati tassativamente all’art. 4, n. 3, del regolamento, e la disposizione in questione non contempla l’ipotesi in cui l’autorità competente di spedizione ritenga che la classificazione del progetto da parte del notificatore sia errata. Ne deduco che l’autorità competente di spedizione non ha il diritto di rifiutare di garantire la trasmissione della notifica qualora ritenga che la classificazione del progetto di spedizione in questione sia errata. Un tale rifiuto, qualora la spedizione sia stata classificata dal notificatore come operazione di smaltimento,esorbiterebbe da quanto il legislatore comunitario ha previsto negli artt. 3, n. 8, secondo capoverso, e 4, n. 3, del regolamento. Qualora la spedizione, come nel caso di specie, sia stata classificata come operazione di ricupero, un tale rifiuto sarebbe parimenti sprovvisto di qualsiasi base giuridica e finirebbe per privare in parte le disposizioni sopra citate del loro effetto utile, poiché ciò significherebbe dare adito, nel caso di una spedizione a fini di ricupero, alla possibilità di rifiuto che il combinato disposto di dette disposizioni mira appunto a vietare nell’ambito del procedimento, pur più oneroso, di una spedizione a fini di smaltimento.
34. Il contenuto degli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento, su cui si fonda il potere dell’autorità competente di spedizione di garantire essa stessa al posto del notificatore la trasmissione del progetto di spedizione alle altre autorità competenti e al destinatario, porta dunque ad escludere, a mio avviso, che tale autorità possa riclassificare d’ufficio tale spedizione o rifiutare di effettuare la trasmissione qualora ritenga che la classificazione data al progetto dal notificatore sia errata. In una tale ipotesi, l’autorità competente di spedizione si deve opporre al trasferimento in questione alle stesse condizioni di quelle che le sarebbero imposte se la trasmissione del progetto fosse garantita da parte del ricorrente, vale a dire sollevando un’obiezione nei termini previsti dall’art. 4 del regolamento, in presenza di una spedizione classificata come operazione a fini di smaltimento, o dall’art. 7 del detto regolamento nell’ipotesi di una spedizione prevista, secondo il documento di accompagnamento, a fini di ricupero, come statuito dalla Corte nella sentenza ASA. Questo è, a mio parere, quanto risulta dall’esame del sistema del regolamento.
35. Come ho già rilevato, nel sistema del regolamento spetta al notificatore compilare il documento di accompagnamento che deve essere trasmesso all’insieme delle autorità competenti e al destinatario dei rifiuti. È ancora lui che deve stipulare un contratto con il destinatario avente per oggetto lo smaltimento o il ricupero dei rifiuti in questione. Spetta dunque a lui, a rigor di logica, classificare l’operazione di spedizione prevista, poiché da tale classificazione dipende l’oggetto del contratto che lo lega al destinatario. Abbiamo anche visto che l’autorità competente di destinazione ha l’obbligo di confermare la ricezione della notifica del progetto entro tre giorni e che è la spedizione di tale conferma alle altre autorità competenti che fa decorrere i termini impartiti a queste ultime per sollevare obiezioni, richiedere informazioni complementari o fissare condizioni per la realizzazione dell’operazione. Così, abbiamo visto che, in applicazione dell’art. 4, n. 2, lett. b), del regolamento, l’autorità competente di spedizione può sollevare obiezioni contro una spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento entro un termine di 20 giorni a partire dalla spedizione della conferma dell’avvenuta notifica di tale spedizione da parte dell’autorità di destinazione. Allo stesso modo, conformemente all’art. 7, n. 2, del regolamento, l’autorità competente di spedizione può sollevare obiezioni contro un progetto di spedizione di rifiuti a fini di ricupero entro un termine di 30 giorni a partire dalla spedizione di detta conferma.
36. Per il buon funzionamento di questo sistema è dunque, a mio avviso, indispensabile che il progetto sia effettivamente trasmesso alle autorità competenti interessate così come classificato dal ricorrente, affinché, da un lato, i termini stabiliti dal regolamento possano cominciare a decorrere e, dall’altro, tutte le autorità in questione siano messe in grado di dare il loro parere sul progetto in questione, in particolare sulla sua classificazione. Riconoscere all’autorità competente di spedizione il potere di riclassificare d’ufficio la spedizione prevista, o di rifiutare di garantirne la trasmissione, avrebbe l’effetto di privare il notificatore della possibilità, conferitagli dal regolamento, di poter conoscere, entro il breve termine stabilito dallo stesso, il punto di vista di tutte le autorità competenti riguardo al suo progetto di spedizione (39) . Le autorità competenti di destinazione e di transito verrebbero allo stesso modo private del diritto, riconosciuto loro dal regolamento, che lo enuncia nel suo nono ‘considerando’, di essere debitamente informate del progetto previsto e di poter sollevare contro di esso le proprie obiezioni, indipendentemente dalla valutazione dell’autorità competente di spedizione riguardo alla classificazione dell’operazione (40) .
37. È vero che una tale notifica può comportare un rischio di divergenze di classificazione di un medesimo progetto di spedizione da parte delle diverse autorità competenti. Tuttavia, come la Corte ha statuito nella sentenza ASA, tale rischio è insito nel sistema creato dal regolamento (41) . In particolare, come esposto in maniera molto chiara dal ricorrente in udienza, esso può presentare un interesse per il notificatore nel caso in cui, come nella fattispecie, l’autorità competente di spedizione sia in disaccordo con questo sulla classificazione del progetto considerato. In tal caso un notificatore ha un interesse certo a conoscere il punto di vista di tutte le autorità competenti riguardo al suo progetto. Così, nel caso in questione, la Siomab sarebbe certamente in grado di difendere meglio i suoi interessi, nell’ambito della lite riguardante la classificazione del suo progetto di spedizione che la oppone all’IBGE, se l’autorità di destinazione avesse anch’essa potuto prendere posizione riguardo a tale classificazione. Nell’ipotesi in cui l’autorità di destinazione avesse, come l’IBGE, ritenuto che la spedizione in questione costituisse un’operazione a fini di smaltimento e in cui una tale operazione non fosse autorizzata nella miniera del Teutschenthal, la Siomab avrebbe potuto rinunciare al suo progetto di spedizione e risparmiarsi di ricorrere alle vie legali. Al contrario, se l’autorità di destinazione avesse, contrariamente all’IBGE, ritenuto che la spedizione controversa fosse stata a ragione classificata dal notificatore come operazione di ricupero, la Siomab avrebbe potuto avvalersene nell’ambito del suo ricorso dinanzi al giudice belga, dal momento che – come ricordo – le nozioni di «smaltimento» e di «ricupero» sono nozioni di diritto comunitario, la cui definizione non può pertanto variare da uno Stato membro all’altro (42) . Il rischio di divergenze di classificazione di una medesima spedizione, insito nel sistema del regolamento, può quindi, in caso di lite tra il notificatore ed un’autorità competente, presentare un vantaggio per questo. Come a mio avviso giustamente osservato dalla Commissione, il sistema del regolamento esige che tra tutte le autorità competenti e il notificatore possa avere luogo un dialogo sulla classificazione del progetto di spedizione previsto, e che ciò avvenga entro i termini stabiliti dal detto regolamento.
38. Inoltre, tale soluzione non compromette in alcun modo i poteri dell’autorità competente di spedizione di controllare la classificazione del progetto in questione e di opporsi alla sua realizzazione qualora ritenga che tale classificazione sia errata. Così, qualora, come nel caso di specie, il progetto di spedizione sia stato classificato come operazione di ricupero, dall’art. 8 del regolamento consegue che la spedizione non può essere effettuata se è stata presentata da tale autorità un’obiezione entro il termine stabilito dall’art. 7, n. 2, del regolamento medesimo. La stessa conclusione si impone qualora la spedizione sia stata classificata come operazione di smaltimento, poiché, ai sensi dell’art. 4, n. 2, lett. a), la realizzazione di una tale spedizione deve essere autorizzata dall’autorità competente di destinazione entro i 30 giorni successivi alla spedizione della suddetta conferma e una tale autorizzazione non può essere accordata che in assenza di obiezioni da parte delle altre autorità competenti.
39. In considerazione di questi elementi, sarei incline a ritenere che gli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento conferiscono all’autorità competente di spedizione una competenza vincolata in virtù della quale essa è tenuta a trasmettere alle altre autorità competenti e al destinatario il progetto di spedizione così come è stato classificato dal ricorrente (43) . Quando l’autorità competente di spedizione ritenga che la classificazione della spedizione sia errata, deve sollevare obiezione contro di essa. Quanto ai presupposti formali che l’obiezione deve rispettare, ritengo che siano applicabili le regole previste agli artt. 4, n. 2, lett. b), e 7, n. 2, primo capoverso, del regolamento, di modo che tale obiezione deve essere «trasmessa per iscritto al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate». Quanto alla questione posta dal giudice del rinvio se tale obiezione debba essere sollevata contemporaneamente alla trasmissione del progetto di spedizione o a posteriori, mi sembrano consentite entrambe le soluzioni. L’importante è, a mio avviso, che l’obiezione dell’autorità competente di spedizione sia sollevata prima della scadenza del termine previsto all’art. 4, n. 2, lett. b), se il progetto è classificato dal notificatore come spedizione di rifiuti a fini di smaltimento, e all’art. 7, n. 2, se è classificato dal notificatore come spedizione di rifiuti a fini di ricupero.
40. Proporrò dunque alla Corte di risolvere la questone sollevata dalla Cour d’appel di Bruxelles come segue: il regolamento deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui uno Stato membro ricorra al meccanismo di notifica del documento di accompagnamento da parte dell’autorità competente di spedizione in applicazione degli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento, l’autorità competente di spedizione, qualora ritenga che tale classificazione sia errata, non può rifiutare di effettuare tale notifica in ragione dell’errata classificazione del progetto di spedizione, invitando il notificatore a trasmetterle un nuovo documento di accompagnamento, né riclassificare d’ufficio il progetto di spedizione prima di procedere alla sua notifica. Essa deve procedere a tale notifica e sollevare un’obiezione basata su tale errore di classificazione. Tale obiezione deve essere trasmessa per iscritto al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate entro il termine previsto all’art. 4, n. 2, lett. b), se il progetto è classificato come spedizione di rifiuti a fini di smaltimento, e all’art. 7, n. 2, se è classificato come spedizione di rifiuti a fini di ricupero.
VI – Conclusione
41. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale sottoposta dalla Cour d’appel di Bruxelles nel modo seguente:
«Il regolamento (CEE) del Consiglio del 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, va interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui uno Stato membro ricorra al meccanismo di notifica del documento di accompagnamento da parte dell’autorità competente di spedizione in applicazione degli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento n. 259/93, l’autorità competente di spedizione, qualora ritenga che tale classificazione sia errata, non può rifiutare di effettuare tale notifica in ragione dell’errata classificazione del progetto di spedizione, invitando il notificatore a trasmetterle un nuovo documento di accompagnamento, né riclassificare d’ufficio il progetto di spedizione prima di procedere alla sua notifica. Essa deve procedere a tale notifica e sollevare un’obiezione basata su tale errore di classificazione. Tale obiezione deve essere trasmessa per iscritto al notificatore con copia alle altre autorità competenti interessate entro il termine previsto all’art. 4, n. 2, lett. b), se il progetto è classificato come spedizione di rifiuti a fini di smaltimento, e all’art. 7, n. 2, se è classificato come spedizione di rifiuti a fini di ricupero».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Regolamento del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti in entrata e in uscita dalla Comunità europea (G.U.C.E. L 30, pag. 1), come modificato dalla decisione della Commissione 1999/816/CE del 24 novembre 1999, che adatta, conformemente all’art. 16, n. 1, e all’art. 42, n. 3, gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 316, pag. 45, in prosieguo: il «regolamento»).
3 – Direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE (GU L 78, pag. 32), e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996 (GU L 135, pag. 32, in prosieguo: la «direttiva»).
4 – Art. 2, lett. i) e k).
5 – In prosieguo: l’«autorità competente di destinazione».
6 – In prosieguo: l’«autorità competente di spedizione».
7 – In prosieguo: l’«autorità competente di transito».
8 – Sentenza 27 febbraio 2002, causa C-6/00, ASA (Racc. pag. I-1961).
9 – Sentenza 28 giugno 1994, causa C-187/93, Parlamento/Consiglio (Racc. pag. I-2857, punto 26).
10 – Nono ‘considerando’.
11 – Art. 3, n. 1, e art. 6, n. 1.
12 – Art. 3, n. 3, e art. 6, n. 3.
13 – Art. 3, n. 4, e art. 6, n. 4.
14 – Art. 3, n. 5.
15 – Art. 6, n. 5, quinto trattino.
16 – Artt. 3, n. 6, e 6, n. 6, del regolamento.
17 – Tale art. 4, n. 3, determina, come vedremo, le motivazioni che possono essere addotte dalle autorità competenti per opporsi all’operazione di smaltimento prevista o per sottoporla a determinate condizioni.
18 – Art. 4, n. 1, e art. 7, n. 1.
19 – Art. 4, n. 2, lett. a) e b).
20 – Art. 7, n. 2.
21 – Art. 7, n. 3.
22 – Art. 8.
23 – Art. 10.
24 – Una società austriaca voleva trasferire in Germania delle scorie e delle ceneri prodotte da un impianto di trattamento di rifiuti sito nella città di Vienna (Austria) per riempire delle gallerie di una vecchia miniera di sale a Kochendorf (Germania).
25 – Punti 39 e 40.
26 – Punto 47.
27 – Idem.
28 – Punto 48.
29 – Sentenza 13 dicembre 2001, causa C-324/99, DaimlerChrysler (Racc. pag. I-9897).
30 – Punto 49.
31 – Punto 50.
32 – In prosieguo: la «Siomab».
33 – In prosieguo: l’«IBGE».
34 – L’art. 4, n. 3, lett. a), riguarda i casi in cui gli Stati membri possono adottare misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti da smaltire o per sollevare sistematicamente obiezioni nei loro riguardi (sentenza DaimlerChrysler, già citata, punto 51).
35 – Così, per quanto concerne l’art. 4, n. 3, lett. b), esso prevede tale possibilità di obiezione solamente in tre ipotesi: allo scopo di attuare il principio dell’autosufficienza ai livelli comunitario e nazionale, qualora l’impianto debba smaltire rifiuti provenienti da una fonte più vicina e l’autorità competente abbia dato la precedenza a tali rifiuti e allo scopo di garantire che le spedizioni siano conformi ai piani di gestione dei rifiuti. Per quanto riguarda la stessa disposizione alla lett. c), essa prevede i tre seguenti motivi di obiezione: se la spedizione non è conforme alle leggi ed ai regolamenti nazionali relativi alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica, se il notificatore si sia reso colpevole, in passato, di spedizioni illegali e se la spedizione è in contrasto con obblighi risultanti da convenzioni internazionali.
36 – Sentenza DaimlerChrysler, già citata (punto 50).
37 – Sentenza ASA, già citata (punti 40 e 47). V. anche l’ordinanza 27 febbraio 2003, cause C-307/00 - C-311/00, Oliehandel Koeweit e.a. (Racc. pag. I-1821, punto 112). Nella sentenza ASA la Corte ha statuito che tale obbligo è posto per tutte le autorità competenti in particolare in base all’art. 26 del regolamento, che impone agli Stati membri di vietare e di sanzionare qualsiasi traffico illecito, nonché in base all’art. 30, n. 1, dello stesso regolamento, che impone espressamente agli Stati membri l’obbligo generale di adottare le disposizioni necessarie per garantire che le spedizioni di rifiuti abbiano luogo in conformità delle disposizioni del detto regolamento.
38 – Cronologicamente, l’errore di classificazione deve essere sollevato prima dei motivi di obiezione a cui si fa riferimento agli artt. 4, n. 3, e 7, n. 4, del regolamento. Solo dopo aver verificato che il progetto di spedizione è classificato in modo esatto, ciascuna autorità competente può sollevare un motivo di obiezione riferito a queste ultime disposizioni.
39 – Sentenza DaimlerChrysler, già citata (punto 70). La volontà che il notificatore possa contare sul termine al quale le autorità competenti si devono conformare, che si manifesta nel regolamento, era stata espressa in maniera molto chiara dal Comitato economico e sociale nel corso dei lavori preparatori all’adozione del regolamento [parere sulla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (91/C-269/03) (GU 1991, C 269, pag. 10, punto 2.3.2)].
40 – V. in questo senso l’ordinanza Oliehandel Koeweit e a., cit. (punto 102).
41 – Sentenza ASA, cit. (punto 44).
42 – V. in questo senso sentenza 13 febbraio 2003, causa C-228/00, Commissione/Germania (Racc. pag. I-1439, punto 36).
43 – Condivido parimenti il punto di vista della Commissione secondo il quale tale analisi non si deve spingere fino al punto di vietare all’autorità competente di spedizione, nell’esercizio di una buona amministrazione, di rispedire il documento al notificatore se il documento di accompagnamento presenta un vizio di forma tale che il progetto non possa venire esaminato dalle autorità competenti, come l’assenza di firma o di certe menzioni obbligatorie. D’altra parte, né gli artt. 3, n. 8, e 6, n. 8, del regolamento né alcun’altra disposizione di esso prevedono entro quale termine l’autorità competente di spedizione debba garantire una tale trasmissione. Tenderei a pensare, considerando la procedura definita dal regolamento, che detta autorità debba garantire tale trasmissione entro un breve termine a partire dalla ricezione del documento di accompagnamento e che, in ogni caso, tale termine non debba essere superiore a quello impartito all’autorità competente di destinazione dagli artt. 4, n. 2, lett. a), e 7, n. 2, del regolamento, per prendere posizione sulla spedizione prevista.
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