Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche - Direttiva 85/73 - Livelli dei contributi - Operazioni di sezionamento - Importo forfettario supplementare - Calcolo - Criterio
[Direttiva del Consiglio 85/73/CEE, allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a)]
Massima
$$L'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva 85/73, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari contemplati dalle direttive 89/662, 90/425, 90/675 e 91/496, nella versione modificata e codificata dalla direttiva 96/43, dev'essere interpretato nel senso che l'importo forfettario supplementare che tale disposizione prevede al fine di coprire i costi dei controlli e delle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento è dovuto per tutte le carni che vengono introdotte nel laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal fatto che queste ultime vengano effettivamente sezionate in tale laboratorio.
( v. punto 29 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-2/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Mainz (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Emil Färber GmbH & Co.
e
Landkreis Alzey-Worms,
domanda vertente sull'interpretazione dell'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 32, pag. 14), nella versione modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. R. Schintgen (relatore), presidente di sezione, dal sig. V. Skouris e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Emil Färber GmbH & Co., dal sig. M. Stephani, Rechtsanwalt;
- per il Landkreis Alzey-Worms, dal sig. D. Sell, in qualità di agente;
- per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Salvatorelli, avvocato dello Stato;
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire sulla causa senza conclusioni,
sentite le osservazioni orali della Emil Färber GmbH & Co., rappresentata dai sigg. M. Stephani e L. Liebenau, Rechtsanwalt, e della Commissione, rappresentata dal sig. G. Braun, all'udienza del 8 maggio 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 10 dicembre 2001, pervenuta in cancelleria il 7 gennaio 2002, il Verwaltungsgericht Mainz (Tribunale amministrativo di Magonza) ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali contemplati nelle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE (GU L 32, pag. 14), nella versione modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE (GU L 162, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 85/73»).
2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia che vede contrapposti la Emil Färber GmbH & Co. (in prosieguo: la «Färber») e il Landkreis Alzey-Worms (in prosieguo: il «Landkreis»), in ordine al recupero di contributi da quest'ultimo reclamati nei confronti della Färber per ispezioni e a controlli sanitari di carni effettuati nel laboratorio di sezionamento che questa gestisce ad Alzey (Germania).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Alla scopo di favorire gli scambi intracomunitari di carni fresche, la direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012), relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, nella versione codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), e come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 giugno 1995, 95/23/CE (GU L 243, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva 64/433»), procede ad un ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in materia sanitaria e intende, in particolare, rendere uniformi le condizioni sanitarie delle carni nei macelli e nei laboratori di sezionamento, come anche in materia di deposito e trasporto delle carni (v. secondo, terzo e quarto considerando della direttiva 64/433).
4 A tal fine la direttiva 64/433 prescrive, in particolare, all'art. 3, n. 1, punti A e B, che gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di macellazione e, rispettivamente, di sezionamento abbiano luogo in macelli e in laboratori di sezionamento autorizzati nonché secondo le norme e nelle condizioni sanitarie definite più ampiamente nell'allegato I della stessa direttiva.
5 Per quanto riguarda le operazioni di sezionamento, l'art. 3, n. 1, punto B, della direttiva 64/433 dispone che ciascuno Stato membro provvede affinché:
«Le pezzature inferiori a quelle di cui al punto A o le carni disossate, siano esse confezionate o meno:
a) siano sezionate o disossate o confezionate in un laboratorio di sezionamento riconosciuto e controllato conformemente all'art. 10, che soddisfi le condizioni di cui all'allegato I, capitoli I e III;
b) siano sezionate e disossate o confezionate e ottenute conformemente all'allegato I, capitolo IX e provengano:
- da carni fresche rispondenti alle condizioni di cui al punto A, escluse le condizioni di cui alla lettera h), e trasportate conformemente all'allegato I, capitolo XV oppure
- da carni fresche importate da paesi terzi conformemente alle disposizioni della direttiva 90/675/CEE;
c) siano immagazzinate, in condizioni rispondenti alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, presso stabilimenti riconosciuti a norma dell'art. 10 e controllati a norma dell'allegato I, capitolo X;
d) siano controllate da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo X;
e) rispondano, per quanto riguarda l'imballaggio e il confezionamento, alle prescrizioni dell'allegato I, capitolo XII:
f) soddisfino alle condizioni di cui al punto A, lettere c), e), f) ed h)».
6 L'allegato I della direttiva 64/433 contiene un capitolo X, dal titolo «Controllo sanitario delle carni in pezzi e delle carni immagazzinate», cui fa riferimento l'art. 3, n. 1, punto B, lett. d), di questa. Tale capitolo recita:
«47. I laboratori di sezionamento riconosciuti e i depositi frigoriferi delle carni riconosciuti sono soggetti ad un controllo effettuato da un veterinario ufficiale.
48. Il controllo del veterinario ufficiale comprende i seguenti compiti:
- controllo delle entrate e delle uscite delle carni fresche;
- ispezione sanitaria delle carni fresche presenti negli stabilimenti di cui al punto 47;
- ispezione sanitaria delle carni fresche prima delle operazioni di sezionamento e al momento della loro uscita dagli stabilimenti di cui al punto 47;
- controllo della pulizia dei locali, degli impianti e degli utensili di cui al capitolo V nonché dell'igiene del personale, compresi gli abiti;
- qualsiasi altro controllo che il veterinario ufficiale ritenga utile per verificare l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva».
7 Allo scopo di evitare distorsioni di concorrenza che possono verificarsi a causa delle divergenze esistenti tra i diversi Stati membri nel settore del finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari, la direttiva 85/73 stabilisce norme armonizzate di finanziamento di tali ispezioni e controlli (v. quinto e sesto considerando della direttiva 96/43).
8 A tal fine, la direttiva 85/73 prevede in particolare, all'art. 1, che gli Stati membri provvedano, secondo le modalità previste all'allegato A di questa, a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni e ai controlli dei prodotti contemplati in tale allegato.
9 Ai termini dell'art. 5, n. 1, della direttiva 85/73:
«I contributi comunitari sono stabiliti in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente per:
- gli oneri salariali e sociali relativi al servizio di ispezione;
- le spese amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni, cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori,
per quanto attiene all'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui agli artt. 1, 2 e 3».
10 L'allegato A, capitolo I, della direttiva 85/73 fissa, in conformità all'art. 5, n. 1, di questa, i contributi applicabili alle carni oggetto in particolare della direttiva 64/433. Al punto 1 del suddetto capitolo I sono così stabiliti importi forfettari per specie animali per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione.
11 L'allegato A, capitolo I, punto 2, della direttiva 85/73 dispone:
«I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui segnatamente all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e dell'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE sono coperti:
a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ECU per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento.
Questo importo di aggiunge agli importi indicati al punto 1;
b) mediante la riscossione dei costi effettivi di ispezione per ogni ora prestata.
Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui prevengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55% sugli importi previsti al primo comma.
Gli Stati membri che scelgono il regime "ora prestata" devono essere in grado di provare alla Commissione che la riscossione del contributo di cui alla lettera a) non copre i costi effettivi».
12 Nella versione iniziale, la direttiva 85/73 disponeva, all'art. 2, n. 1, primo comma, che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta il livello o i livelli forfettari dei contributi di cui quest'ultima prevedeva la riscossione da parte degli Stati membri. Ai sensi di tale disposizione, il Consiglio ha adottato la decisione 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73 (GU L 194, pag. 24).
13 Ai termini dell'art. 3, n. 1, della decisione 88/408:
«La parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B, lettera b) della direttiva 71/118/CEE è fissata forfettariamente a 3 ECU/tonnellata, ossa comprese, di carni non disossate destinate al sezionamento».
14 La direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73 (GU L 340, pag. 15), ha abrogato la decisione 88/408 a decorrere dal 1° gennaio 1994. A partire da tale data, i contributi applicabili alle carni contemplati in particolare dalla direttiva 64/433 sono direttamente fissati dalle direttive che modificano la direttiva 85/73. Così l'allegato, capitolo I, punto 2, della direttiva 85/73, quale modificato dalla direttiva 93/118, disponeva:
«I controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, punto B della direttiva 71/118/CEE devono essere coperti:
a) forfettariamente, mediante l'aggiunta di un importo forfettario di 3 ECU per tonnellata applicato alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento.
Questo importo si aggiunge agli importi indicati al punto 1;
b) mediante la riscossione dei costi reali di ispezione per ogni ora prestata, considerando come prestata ogni ora iniziata.
Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, è praticata una riduzione fino al 55% sugli importi previsti al punto 1».
La normativa nazionale
15 La direttiva 85/73 è stata recepita nell'ordinamento del Land della Renania-Palatinato con il Landesgesetz zur Ausführung fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlicher Vorschriften (legge del Land vertente sull'applicazione delle disposizioni in materia di igiene delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile) 17 dicembre 1998 (GVBl. 1998, pag. 422), legge che, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2000, ha trasferito ai Landkreise la competenza per fissare e riscuotere contributi per le ispezioni e i controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile.
16 In esecuzione di tale competenza, il Landkreis ha adottato la Satzung über Erhebung von Gebühren nach fleisch- und geflügelfleischhygienerechtlichen Vorschriften (regolamento relativo alla riscossione di contributi in base alle disposizioni in materia di igiene delle carni e delle carni di volatili da cortile) 24 febbraio 2000 (in prosieguo: la «Satzung»). L'art. 9, n. 1, della Satzung, come rettificato da una decisione del Landkreis del 17 maggio 2000, dispone:
«La sorveglianza, i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento danno luogo alla riscossione di un contributo il cui importo viene determinato in relazione al peso delle carni non disossate che entrano nel laboratorio di sezionamento. L'importo del contributo viene fissato in conformità all'allegato A, capitolo I, punto 2, lett. a), della direttiva 85/73/CEE, nella versione codificata attualmente vigente (v. allegato 5). Ove le operazioni di sezionamento vengono effettuate nello stabilimento nel quale la carne è ottenuta, tale contributo, per quanto riguarda la carne ivi ottenuta, è ridotto del 55%».
17 In forza dell'allegato 5 della Satzung, il contributo per gli atti amministrativi effettuati nei laboratori di sezionamento riconosciuti secondo la normativa comunitaria è fissato in EUR 3 o DEM 5,87 per tonnellata di carne non disossata che entra in questi ultimi.
La controversia nella causa principale e la questione pregiudiziale
18 La Färber gestisce un macello e un laboratorio di sezionamento ad Alzey. Nel laboratorio di sezionamento sono introdotti anche mezzene e quarti interi che non vengono ivi sezionati, ma venduti interi all'uscita dal laboratorio di sezionamento. Per i controlli sanitari effettuati nel laboratorio di sezionamento della Färber, il Landkreis ha riscosso contributi calcolati in base all'art. 9, n. 1, della Satzung, in base al quantitativo delle carni complessivamente introdotte nel detto laboratorio, indipendentemente dal fatto che tali carni vi fossero state effettivamente sezionate.
19 Avverso gli avvisi di accertamento dei contributi emessi dal Landkreis il 25 febbraio, il 6 aprile, il 10 maggio e il 23 giugno 2000, la Färber ha proposto opposizione facendo valere che nel calcolo di tali contributi non si era tenuto conto del fatto che una parte delle carni era stata venduta in forma di mezzene o quarti e che, secondo il diritto comunitario, queste carni non potevano dar luogo alla riscossione di contributi, poiché esse non erano state sezionate nel suo laboratorio.
20 In data 12 ottobre 2000, la Färber ha proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Mainz avverso la decisione del Landkreis di rigetto delle dette opposizioni. A sostegno del ricorso, essa ha in particolare sostenuto che dalla sentenza 24 ottobre 1996, causa C-86/94, De Venhorst (Racc. pag. I-5261), risulta che per i controlli e le ispezioni nel suo laboratorio di sezionamento possono essere prese in considerazione solo le carni effettivamente sezionate.
21 Dinanzi al giudice nazionale il Landkreis ha in particolare fatto valere che anche le carni che non devono essere sezionate fanno scattare, per il solo fatto della loro entrata e della loro presenza nel laboratorio di sezionamento, dei trattamenti obbligatoriamente connessi nonché della loro uscita, ispezioni sanitarie e controlli comportanti il pagamento di contributi. E' questo il motivo per cui il legislatore comunitario non avrebbe operato alcuna differenza tra le carni che vengono sezionate e quelle che non vengono sezionate, ma avrebbe previsto che la base di calcolo dei contributi è costituita da tutte le carni che vengono introdotte in un laboratorio di sezionamento.
22 Ritenendo che, di conseguenza, la soluzione della controversia sottopostagli dipenda dall'interpretazione dell'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva 85/73, il Verwaltungsgericht Mainz ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se il capitolo I, n. 2, lett. a), dell'allegato A della direttiva 85/73/CEE, nella versione di cui alla direttiva 96/43/CE, vada interpretato nel senso che l'importo forfettario ivi previsto, con il quale sono coperti i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento, debba essere versato solo per le carni che vengono effettivamente sezionate nel laboratorio di sezionamento oppure se questa disposizione vada interpretata nel senso che l'importo forfettario debba essere versato per tutte le carni che vengono introdotte nel laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal fatto che vengano sezionate».
Sulla questione pregiudiziale
23 Al fine di risolvere tale questione, occorre rilevare, come hanno fatto il giudice a quo, le parti nella causa principale, il governo italiano e la Commissione, che la citata sentenza De Venhorst verte sull'interpretazione dell'art. 3, n. 1, della decisione 88/408, in forza del quale la parte del contributo che copre i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento di cui all'art. 3, n. 1, punto B, della direttiva 64/433 veniva fissata forfettariamente a tre 3 ECU/tonnellata, ossa comprese, di «carni non disossate destinate al sezionamento».
24 Ora, come risulta dal punto 14 della presente sentenza, la decisione 88/408 è stata abrogata a decorrere dal 1° gennaio 1994 dalla direttiva 93/118, che, in luogo dell'art. 3, n. 1, della decisione 88/408, ha introdotto nel capitolo I dell'allegato della direttiva 85/73, nella sua redazione allora vigente, un punto 2, primo comma, lett. a), che prevedeva che i detti controlli e ispezioni dovessero in futuro essere coperti in particolare dall'aggiunta, al contributo dovuto per le spese di ispezione connesse alle operazioni di macellazione, quale fissato al punto 1 dello stesso capitolo I, di un importo forfettario di ECU 3 per tonnellata applicato alle «carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento». Nella parte relativa alla presente causa, tale disposizione dell'allegato della direttiva 85/73, nella sua versione risultante dalla direttiva 93/118, viene riportata senza alcun cambiamento nell'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva 85/73.
25 Alla luce di questa nuova redazione della detta disposizione, occorre concludere, da una parte, che l'interpretazione data dalla Corte al punto 29 della citata sentenza De Venhorst, secondo la quale la parte del contributo previsto dall'art. 3, n. 1, della decisione 88/408 dev'essere calcolata in base al peso, ossa comprese, della carne che viene effettivamente sezionata nell'apposito laboratorio, non è trasponibile alla disposizione che figura attualmente nell'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva 85/73.
26 D'altra parte, in considerazione dei termini univoci e chiari di quest'ultima disposizione, si deve ammettere che, prevedendo che l'importo forfettario supplementare del contributo, destinato a coprire i controlli e le ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento, venga applicato alle «carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento», il legislatore comunitario ha voluto deliberatamente scostarsi dala regola istituita dalla decisione 88/408 e prescrivere espressamente che tale importo si applica anche alle carni che sono introdotte in un laboratorio di sezionamento senza esservi sezionate.
27 Come hanno sottolineato il Landkreis, il governo italiano e la Commissione, una siffatta interpretazione letterale dell'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva 85/73 è tanto più legittima in quanto, come risulta in particolare dall'allegato I, capitolo X, della direttiva 64/433, tutte le carni, anche quelle che non vengono sezionate, danno luogo, per il solo fatto della loro introduzione e della loro presenza nel laboratorio di sezionamento, come pure della loro uscita da questo, a misure di controllo e di ispezione sanitaria le cui spese devono essere coperte dai contributi a tal fine previsti.
28 Inoltre, come ha giustamente fatto valere la Commissione, l'importo supplementare, come fissato nell'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva 85/73, è un importo forfettario, di guisa che il fatto che le carni che vengono introdotte in un laboratorio di sezionamento e vi sono effettivamente sezionate diano luogo a spese di controllo e di ispezione superiori a quelle che comportano il controllo e l'ispezione delle carni che non vi sono sezionate non può opporsi a che venga applicato a tutte tali carni il suddetto importo forfettario supplementare.
29 Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono, la questione sollevata va risolta nel senso che l'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva 85/73 dev'essere interpretato nel senso che l'importo forfettario supplementare che tale disposizione prevede al fine di coprire i costi dei controlli e delle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento è dovuto per tutte le carni che vengono introdotte nel laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal fatto che queste ultime vengano effettivamente sezionate in tale laboratorio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
30 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht Mainz con ordinanza 10 dicembre 2001, dichiara:
L'allegato A, capitolo I, punto 2, primo comma, lett. a), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari contemplati dalle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE e 91/496/CEE, nella versione modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1996, 96/43/CE, dev'essere interpretato nel senso che l'importo forfettario supplementare che tale disposizione prevede al fine di coprire i costi dei controlli e delle ispezioni connessi alle operazioni di sezionamento è dovuto per tutte le carni che vengono introdotte nel laboratorio di sezionamento, indipendentemente dal fatto che queste ultime vengano effettivamente sezionate in tale laboratorio.
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