Causa C-181/02 P
Commissione delle Comunità europee
contro
Kvaerner Warnow Werft GmbH
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi dagli Stati — Costruzione navale — Decisioni della Commissione che autorizzano gli aiuti — Presupposto — Rispetto di un “limite di capacità” — Nozione»
Massime della sentenza
1. Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Aiuti alla costruzione navale — Direttiva 90/684 — Aiuti a favore dei cantieri navali tedesco-orientali — Criteri di deroga — Obiettivo di riduzione delle capacità eccedentarie — Obiettivo riguardante i mezzi di produzione e non la produzione in sé — Potere discrezionale della Commissione
[Direttive del Consiglio 90/684/CEE, art. 10 bis, n. 2, lett. a), e 92/68/CEE]
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo ininfluente
1. Ai fini dell’applicazione della direttiva 90/684, concernente gli aiuti alla costruzione navale, e della direttiva 92/68, che modifica la direttiva 90/684, dall’obiettivo di riduzione delle capacità eccedentarie, che concerne i mezzi di produzione che i cantieri navali possono allestire e non la loro produzione in sé considerata, non può dedursi che un limite di capacità fissato in decisioni prese in base a tali direttive implichi, di per sé, una limitazione della produzione.
Poiché il legislatore comunitario si è astenuto, nella direttiva 90/684, dal fissare esso stesso gli elementi che consentono di identificare la portata della nozione di capacità dei cantieri navali e le modalità che consentono di conseguire l’obiettivo di riduzione dell’eccedenza di capacità dei cantieri stessi, la Commissione disponeva di un certo margine discrezionale nel fissare le condizioni cui dovevano essere subordinati gli aiuti previsti affinché non risultassero incompatibili con il mercato comune nell’ambito del regime di deroga istituito da tale direttiva a favore dei cantieri navali e non pregiudicassero il conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle capacità eccedentarie previsto dall’art. 10 bis della detta direttiva.
Spetta tuttavia alla Commissione precisare tali condizioni in termini chiari e non equivoci.
(v. punti 38, 40-41)
2. Nell’ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, un motivo dedotto contro un elemento inserito ad abundantiam nella motivazione di una sentenza del Tribunale, il cui dispositivo abbia un fondamento giuridico sufficiente in altri punti della motivazione, va disatteso.
(v. punto 49)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
29 aprile 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Aiuti concessi dagli Stati – Costruzione navale – Decisione della Commissione che autorizza gli aiuti – Requisiti – Rispetto di un “limite di capacità” – Nozione»
Nel procedimento C-181/02 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. K.-D. Borchardt e V. Kreuschitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 28 febbraio 2002 nelle cause riunite T-227/99 e T-134/00, Kvaerner Warnow Werft/Commissione (Racc. pag. II-1205),
procedimento in cui l'altra parte è:
Kvaerner Warnow Werft GmbH, con sede in Rostock-Warnemünde (Germania), rappresentata dal sig. M. Schütte, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore) e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. Arzamendi, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 10 luglio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 novembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto all’annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 28 febbraio 2002 nelle cause riunite T‑227/99 e T‑134/00, Kvaerner Warnow Werft/Commissione (Racc. pag. II‑1205; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale era stata annullata la decisione della Commissione 8 luglio 1999, 99/675/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 274, pag. 23), come modificata dalla decisione della Commissione 29 marzo 2000, 2000/416/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (1999) (GU L 156, pag. 36), nonché la decisione 15 febbraio 2000, 2000/336/CE, relativa all’aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione in favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH (GU L 120, pag. 12).
Ambito normativo
2 L’art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato CEE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett e), CE] così dispone:
«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
(...)
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione».
3 Sulla base di tale disposizione, il Consiglio ha emanato la direttiva 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27). Essa prevede, secondo talune modalità, la possibilità di concedere, a favore di imprese di costruzione navale, aiuti statali al funzionamento, agli investimenti, per la chiusura nonché alla ricerca e allo sviluppo.
4 Ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 3, della direttiva 90/684:
«1. [g]li aiuti agli investimenti (...) non possono essere accordati per la creazione di nuovi cantieri o per investimenti in cantieri esistenti, a meno che non siano legati ad un programma di ristrutturazione che non comporta aumenti di capacità di costruzione navale del cantiere in questione o a meno che, in caso di aumento, non siano connessi direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile della capacità di altri cantieri dello stesso Stato membro nel medesimo periodo.
(...)
3. (...) gli aiuti agli investimenti possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché:
– il loro importo e la loro intensità siano giustificati dall’entità degli sforzi di ristrutturazione prospettati,
– si limitino a coprire le spese direttamente connesse agli investimenti».
5 Il successivo art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva medesima, nella versione modificata dalla direttiva del Consiglio 20 luglio 1992, 92/68/CEE (GU L 219, pag. 54), prevede che gli aiuti al funzionamento per le attività di costruzione e di trasformazione navale dei cantieri operanti, al 1° luglio 1990, nel territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca, possono essere considerati compatibili, fino al 31 dicembre 1993, con il mercato comune a condizione, tuttavia, che la Repubblica federale di Germania accetti di effettuare, entro il 31 dicembre 1995, un’effettiva ed irreversibile riduzione pari al 40% netto della capacità esistente al 1° luglio 1990, che era un tonnellaggio lordo compensato (in prosieguo: il «tlc») pari a 545 000 t l’anno.
6 A tale riguardo, i ‘considerando’ 1-3 della direttiva 92/68 così recitano:
«(...) il settore della costruzione navale svolge un ruolo importante nello sviluppo strutturale della regione costiera dei territori dell’ex Repubblica democratica tedesca;
(...) il settore della costruzione navale esistente in questi territori al momento della loro incorporazione nella Comunità, per divenire concorrenziale, necessita di una ristrutturazione urgente e vasta; (...) l’applicazione immediata del massimale comune per gli aiuti alla produzione non consente tali misure (…) e sarebbe quindi necessario prevedere un regime transitorio speciale atto a consentire al settore della costruzione navale di questi territori di operare nel corso della graduale ristrutturazione che consentirà al medesimo di conformarsi alle regole applicabili in materia di aiuti di Stato in tutta la Comunità;
(...) d’altro lato, per tutelare la concorrenza, il settore della costruzione navale dei territori in questione deve contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie che, su scala mondiale, continuano ad impedire un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato per il settore della costruzione navale».
Fatti all’origine della controversia
7 Dai punti 4-14 della sentenza impugnata emerge che:
«4 Nel 1992 il cantiere navale della Germania orientale Warnow Werft veniva venduto dalla Treuhandanstalt, ente di diritto pubblico incaricato di ristrutturare le (…) imprese dell’ex Repubblica democratica tedesca, al gruppo industriale norvegese Kvaerner. Nel contratto di vendita, che la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, l’acquirente si impegnava fino al 31 dicembre 2005, relativamente al suddetto cantiere, a non superare una capacità di costruzione annuale di 85 000 tlc, a meno che tale limite, basato sulla normativa comunitaria, non divenisse meno restrittivo. La capacità di 85 000 tlc l’anno era quella attribuita alla ricorrente dalla Repubblica federale di Germania in esecuzione dell’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684.
5 Con decisioni notificate alla Repubblica federale di Germania con lettere 3 marzo 1993, 17 gennaio 1994, 20 febbraio 1995, 18 ottobre 1995 e 11 dicembre 1995 (in prosieguo: le «decisioni di approvazione»), la Commissione ha approvato, in conformità alle direttive 90/684 e 92/68, aiuti previsti dalla Repubblica federale di Germania a favore del cantiere navale in questione, per un importo totale di DEM 1 246,9 milioni, purché venisse rispettato il limite di capacità di 85 000 tlc. Gli aiuti erano stati approvati in base alla ripartizione seguente:
N 692/D/91 - Lettera della Commissione 3 marzo 1993 [SG(93) D/4052]
– DEM 45,5 milioni di aiuto operativo;
– DEM 82,4 milioni di aiuto operativo sotto forma di esonero da precedenti impegni;
– DEM 127,5 milioni di aiuto agli investimenti;
– DEM 27 milioni di aiuto alla chiusura.
N 692/J/91 - Lettera della Commissione 17 gennaio 1994 [SG(94) D/567]
– DEM 617,1 di aiuto operativo;
N 1/95 - Lettera della Commissione 20 febbraio 1995 [SG(95) D/1818]
– DEM 222,5 di aiuto agli investimenti;
N 637/95 - Lettera della Commissione 18 ottobre 1995 [SG(95) D/12821]
– DEM 66,9 milioni di aiuto agli investimenti;
N 797/95 - Lettera della Commissione 11 dicembre 1995 [SG(95) D/15969]
– DEM 58 milioni di aiuto agli investimenti.
6 Nel 1997 la produzione effettiva della ricorrente è stata di 93 682 tlc. Nel 1998 la produzione effettiva della ricorrente è stata di 122 414 tlc.
7 Ritenendo che, per il 1998, fosse stato superato il limite di capacità di 85 000 tlc, con lettera 16 dicembre 1998 la Commissione comunicava alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’art. [88], n. 2, del Trattato CE. Tale lettera ha costituito oggetto di una comunicazione pubblicata il 16 febbraio 1999 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 41, pag. 23).
8 Le autorità tedesche hanno presentato le loro osservazioni il 18 febbraio 1999.
9 Il 14 gennaio ed il 25 marzo 1999, taluni rappresentanti della Commissione si sono recati sul cantiere navale, assieme ad un perito indipendente.
10 Con decisione 1999/675 (…) la Commissione ha deciso quanto segue:
«Articolo 1
L’aiuto di Stato al quale la Germania ha dato esecuzione a favore di Kvaerner Warnow Werft GmbH per l’importo di 41,5 milioni di EUR (83,0 milioni di DEM) è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
Articolo 2
1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l’aiuto di 41,5 milioni di EUR (83,0 milioni di DEM).
(...)
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione nell’ambito degli aiuti a finalità regionale.
(...)».
11 Ritenendo che il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno fosse stato superato anche per il 1997, con lettera 20 luglio 1999 la Commissione ha comunicato alla Repubblica federale di Germania la propria decisione di avviare il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE. Tale lettera ha costituito oggetto di una comunicazione pubblicata il 28 agosto 1999 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU C 245, pag. 24).
12 Le autorità tedesche hanno presentato le loro osservazioni il 4 dicembre 1999.
13 Con decisione 2000/336 la Commissione ha disposto quanto segue:
«Articolo 1
L’aiuto che la Repubblica federale di Germania ha concesso a Kvaerner Warnow Werft GmbH per un importo di 6,3 milioni di EUR (12,6 milioni di DEM) è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE.
Articolo 2
1. La Repubblica federale di Germania prenderà tutte le misure necessarie per recuperare dal beneficiario l’aiuto per un importo di 6,3 milioni di EUR (12,6 milioni di DEM).
(...)
3. L’importo dell’aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui il beneficiario ha avuto la disponibilità dell’aiuto illegale fino alla data dell’effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente-sovvenzione degli aiuti a finalità regionale.
(...)».
14 Con decisione 2000/416 (…) la Commissione ha deciso quanto segue:
«Articolo 1
Nel 1999, il cantiere Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) si è attenuto al limite di capacità, il cui rispetto ai sensi della decisione sull’aiuto di Stato N 325/99, comunicata con lettera del 5 agosto 1999, costituisce la condizione per la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune.
Articolo 2
L’articolo 1 della decisione 1999/675/CE è modificato come segue:
“Articolo 1
L’aiuto di Stato che la Germania ha concesso a Kvaerner Warnow Werft GmbH per un importo di 41,1 milioni di EUR (82,2 milioni di DEM) è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, CE”.
(...)».
Procedimento dinanzi al Tribunale
8 Con atti introduttivi depositati rispettivamente nella cancelleria del Tribunale l’11 ottobre 1999 ed il 18 maggio 2000, la Kvaerner Warnow Werft GmbH (in prosieguo: la «KWW») proponeva due ricorsi volti ad ottenere l’annullamento delle decisioni 1999/675 e 2000/336, registrati, rispettivamente, con i numeri di ruolo T‑227/99 e T‑134/00.
9 In seguito all’adozione, in corso di giudizio, della decisione 2000/416, recante modifica della decisione 1999/675, la ricorrente, con separato atto del 22 giugno 2000, modificava i motivi di ricorso e le conclusioni presentate nella causa T‑227/99.
10 Dinanzi al Tribunale essa deduceva otto motivi di annullamento, dei quali il secondo ed il terzo relativi all’erronea applicazione, in fatto e in diritto, degli artt. 87 CE e 88 CE nonché della direttiva 90/684.
11 Essa sosteneva, segnatamente, che la nozione di limite di capacità usata nelle decisioni di autorizzazione non impone un limite di produzione effettiva, ma semplicemente l’osservanza di varie restrizioni tecniche relative agli impianti di produzione. Ritenendo, quindi, che tale nozione dovesse interpretarsi nel senso che la produzione della KWW non potesse superare il limite di 85 000 tlc l’anno fissato nelle decisioni di autorizzazione, la decisione 1999/675, come modificata dalla decisione 2000/416, e la decisione 2000/336 (in prosieguo: le «decisioni controverse») sarebbero inficiate da errori di fatto e di diritto.
La sentenza impugnata
12 In limine il Tribunale ha ricordato, al punto 91 della sentenza impugnata, che la direttiva 90/684, come modificata dalla direttiva 92/68, non definisce la nozione di «capacità» e che, di conseguenza, la Commissione dispone di un certo margine discrezionale nell’interpretare tale nozione. Cionondimeno, ha rilevato, in limine, che la KWW, piuttosto che censurare l’interpretazione fatta dalla Commissione nell’ambito del suo margine di discrezionalità, contestava soprattutto alla Commissione di non aver tenuto conto, nelle decisioni controverse, della nozione di capacità da essa in precedenza imposta nelle decisioni di autorizzazione.
13 A tale riguardo, come emerge dal punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto di dover tenere conto del principio secondo cui le istituzioni comunitarie devono rispettare l’intangibilità degli atti che hanno emanato, al fine di garantire la certezza del diritto dei soggetti giuridici lesi da tali atti.
14 A tal fine esso ha articolato il proprio ragionamento in due fasi. In un primo momento, ha esaminato il contesto normativo nel quale si inseriscono le decisioni di autorizzazione. Successivamente, ha verificato se, nelle decisioni controverse, la Commissione non avesse accolto una nozione di «limite di capacità» più restrittiva di quella contenuta nelle decisioni di autorizzazione.
15 Quanto all’esame del contesto normativo nel quale si collocano le decisioni di autorizzazione, nei punti 94-96 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato quanto segue:
«94 Per quanto riguarda, anzitutto, il contesto normativo nel quale rientrano le decisioni di approvazione, occorre rilevare che lo scopo della riduzione della capacità definita dall’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684 (“il governo tedesco accett[a] di effettuare (...) un’effettiva e irreversibile riduzione della capacità pari al 40% netto della capacità che esisteva il 1° luglio 1990, che era di 545 000 [tlc]”), in cui rientra il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno imposto alla ricorrente (...), è quello di ripristinare una situazione di mercato normale nel settore della costruzione navale e la competitività dei cantieri della ex Repubblica democratica tedesca, riducendo le eccedenze di capacità.
95 Infatti, ai fini di motivare l’inserzione del nuovo art. 10 bis nella direttiva 90/684, il Consiglio ha rilevato, nel terzo ‘considerando’ della direttiva 92/68, che, “per tutelare la concorrenza, il settore della costruzione navale dei territori [dell’ex Repubblica democratica tedesca] deve contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie che, su scala mondiale, continuano ad impedire un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato per il settore della costruzione navale”.
96 Il testo della direttiva 90/684 evidenza altresì lo scopo consistente nell’eliminare la sovraccapacità strutturale dei cantieri nella Comunità europea al fine di renderli più efficaci e competitivi. Tale scopo è desumibile, in particolare, dall’art. 6 della stessa direttiva 90/684 (...), nonché dal terzo, dal sesto, dall’ottavo e dal nono ‘considerando’ di questa. Secondo il terzo ‘considerando’, “nonostante gli importanti miglioramenti intervenuti nel mercato mondiale della costruzione navale a partire dal 1989, non è stato ancora raggiunto un equilibrio soddisfacente tra domanda e offerta e (...) gli aumenti registrati nei prezzi sono ancora insufficienti, globalmente, per ristabilire normali condizioni di mercato nel settore (...)”. Secondo il sesto ‘considerando’ “[un accordo tra le più importanti nazioni del mondo dedite alla cantieristica] deve garantire una leale concorrenza tra cantieri a livello internazionale grazie all’eliminazione equilibrata ed equa di tutti gli ostacoli esistenti nei confronti delle normali condizioni di concorrenza (...)”. Secondo l’ottavo ‘considerando’, “per la Comunità è indispensabile un’industria della costruzione navale competitiva (…)”. Infine, secondo il nono ‘considerando’, “dovrebbe essere proseguita una politica di aiuti rigorosa e selettiva per sostenere l’attuale tendenza a produrre navi tecnologicamente avanzate e per garantire le condizioni imparziali e uniformi di concorrenza all’interno della Comunità”».
16 Riguardo all’interpretazione delle decisioni di autorizzazione, i punti 97-104 della sentenza impugnata così recitano:
«97 Si deve constatare, poi, che la riduzione di eccedenze di capacità, con l’istituzione di un limite di capacità, viene sostanzialmente assicurata con la fissazione di limitazioni tecniche, chiamate comunemente “strozzature tecniche”. Ciò risulta chiaramente dalle decisioni di approvazione (…).
98 Anzitutto, nella lettera 3 marzo 1993, che contiene la prima decisione di approvazione, la Commissione ha sostenuto che, “[b]enché la perizia indipendente disposta dalla Commissione abbia mostrato che la capacità [del cantiere navale Warnow Werft] in materia di costruzione non supererà affatto 85 000 tlc – ossia la quota parte concessa al cantiere navale dal governo tedesco su 327 000 tlc in totale concessi ai cantieri navali della Germania orientale –”, una sorveglianza nel corso del programma d’investimento sembra indicata al fine di garantire che le capacità saranno effettivamente ridotte. Tale riduzione è subordinata a che gli investimenti siano realizzati secondo i piani e progetti sottoposti alla società di consulenza. La Kvaerner ha confermato che il cantiere navale dovrebbe essere modificato con le seguenti restrizioni:
– Il nuovo capannone di taglio dell’acciaio non sarà modificato, con riserva di una nuova macchina di preparazione dei bordi (mechanical edge preparation machine, del tipo fresatrice).
– Il numero di posti sulla catena di montaggio degli elementi piatti di grandi dimensioni e sulla catena di montaggio per i doppifondi deve – in conformità ai progetti contenuti nella relazione della società di consulenza EECI:0001A – essere fissata in otto e, rispettivamente, sei.
– Tali catene di montaggio possono essere allungate solo se la superficie corrispondente è detratta dal capannone per le grandi unità di 600 tonnellate (superunitshop). L’inverso può anche essere vero: in altre parole, in caso di riduzione delle capacità della catena di montaggio per gli elementi piatti di grande dimensione o per i doppifondi, e quindi della superficie che essa occupa, la superficie del capannone per le grandi unità potrebbe essere ingrandita nelle stesse proporzioni.
– I posti sulla catena di montaggio degli elementi profilati (curved panel line, sezioni profilate) devono essere limitati al numero di sei, come indicato nei progetti della relazione EECI:0001A della società di consulenza.
– Il numero dei posti sulla catena di montaggio per elementi piatti di piccola dimensione (small panel line) deve essere fissato in tre al massimo, come indicato nella relazione EECI:0001A della società di consulenza.
– Una sola gru di una capacità di 600 tonnellate potrà essere eretta al disopra del dock. Le gru di binario (previste in numero di due) sono del tipo jib con una capacità di sollevamento di 50 tonnellate».
99 Da tale testo risulta che la finalità che esso persegue, cioè l’effettiva riduzione delle capacità, dovrebbe essenzialmente realizzarsi mediante l’osservanza di varie limitazioni tecniche vertenti su impianti di produzione del cantiere.
100 La lettera della Commissione 17 gennaio 1994, che contiene la seconda decisione di approvazione, va nello stesso senso. La Commissione vi espone che “il limite di capacità dipende dagli investimenti effettuati in conformità ai piani e ai progetti sottoposti al consulente, in particolare per quanto riguarda il non superamento della produzione massima di acciaio di 73 000 tlc, nonché in conformità alle limitazioni previste nella relazione del consulente”. Il fatto che il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno si basava su un complesso di precise limitazioni tecniche [è] suffragato inoltre dalla spiegazione, nella medesima lettera, secondo la quale “in caso di inosservanza dei limiti di capacità, la Commissione sarà costretta ad esigere il rimborso della totalità dell’aiuto” e in particolare dall’impiego del plurale (“limiti delle capacità”) nella stessa frase.
101 In tale contesto occorre aggiungere che, se la Commissione avesse effettivamente voluto imporre alla ricorrente, al momento dell’autorizzazione degli aiuti, un limite annuo alla produzione effettiva, le sarebbe stato sufficiente formularlo in termini di «limite di produzione» o precisare che il limite di capacità rinviava, nel caso di specie, alla produzione massima in condizioni ottimali. In mancanza di siffatte precisazioni, non può essere addebitato alla ricorrente di aver disatteso il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno, dato che è pacifico tra le parti che essa ha osservato, in tutto il periodo esaminato, tutte le limitazioni tecniche.
102 Ora, una precisazione del tipo di cui sopra non compare nelle decisioni di approvazione. In particolare, l’interpretazione del limite di capacità espresso in termini di tlc l’anno come un limite all’effettiva produzione non può essere desunta dalle frasi seguenti, che figurano nelle lettere, rispettivamente, del 20 febbraio, del 18 ottobre e dell’11 dicembre 1995 (rispettivamente, terza, quarta e quinta decisione di approvazione): “Inoltre, la prima relazione di sorveglianza della produzione trasmessa alla Commissione mostra che si deve anche controllare l’osservanza dei limiti di capacità all’atto della pianificazione della produzione e della produzione medesima (…). Alla luce delle due relazioni di controllo di produzione trasmesse alla Commissione fino a questo momento, una sorveglianza resta manifestamente necessaria per garantire l’osservanza della capacità massima autorizzata nell’ambito della produzione progettata come produzione effettiva (…). Secondo le relazioni di controllo di produzione trasmesse alla Commissione fino a questo momento, una sorveglianza resta necessaria al fine di garantire l’osservanza della capacità massima nell’ambito della produzione effettiva come della produzione progettata”. Tali frasi stanno a significare soltanto che la ricorrente, nelle fasi della pianificazione e dell’effettiva produzione, deve osservare le limitazioni tecniche di capacità. Nel caso, ad esempio, in cui la ricorrente ricevesse due ordini che la [inducano] a produrre oltre 85 000 tlc in un solo anno, essa potrebbe accettare ed eseguire detti ordini entro tale anno, qualora ciò le sia possibile osservando tutte le limitazioni tecniche di capacità imposte (come quelle elencate sopra, nel punto 98, relative in particolare al numero di posti ammessi sulla catena di montaggio degli elementi profilati e alla presenza di una sola gru di una capacità di 600 tonnellate al disopra del dock).
103 Peraltro, nelle stesse lettere, talune frasi indicano chiaramente che l’osservanza del limite di capacità di 85 000 tlc l’anno viene equiparata all’osservanza delle limitazioni tecniche agli impianti. Così, nella lettera 20 febbraio 1995 (terza decisione di approvazione), la Commissione spiega che “nel proseguimento del piano di investimento, sembra indicato sorvegliare l’osservanza della limitazione di capacità applicabile alla costruzione navale. Tale osservanza viene garantita solo se il piano di investimento sottoposto alla società di consulenza venga scrupolosamente osservato; ciò vale in particolare per quanto riguarda la produzione massima ammissibile di 73 000 tonnellate di acciaio, l’impianto di montaggio in doppia cocca e i due impianti di fabbricazione di elementi piatti. Il governo tedesco ha garantito che il cantiere navale avrebbe osservato il limite di capacità”. Nelle lettere 18 ottobre e 11 dicembre 1995 (rispettivamente, quarta e quinta decisione di approvazione), la Commissione osserva, in termini quasi identici, che l’impianto di montaggio a doppia cocca e l’impianto di fabbricazione di elementi piatti di grandi dimensioni limitano la capacità di trasformazione dell’acciaio del cantiere navale e restringono per ciò stesso la capacità di produzione di tale cantiere a 85 000 tlc l’anno. La Commissione aggiunge in queste due lettere che, per la durata di tale limitazione di capacità, è indispensabile che non venga modificata la sistemazione del cantiere e che le attrezzature “opzionali” che non sono state ancora installate rispondano alle specificazioni che il cantiere ha sottoposto per parere al consulente tecnico.
104 Risulta quindi in modo coerente dalle direttive 90/684 e 92/68 e dalle decisioni di approvazione che, in conformità della prassi amministrativa della Commissione quale risulta da un’altra causa richiamata dalla ricorrente (sentenza Skibsværftsforeningen e a./Commissione, citata, punto 177), il limite di capacità fissato in tali decisioni di approvazione corrispondeva alla produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili. La ricorrente doveva quindi, al momento dell’accettazione e dell’esecuzione degli ordinativi di costruzione di navi, rispettare le limitazioni tecniche ai suoi impianti, limitazioni che erano state calcolate e definite in modo che, in buone condizioni normali, essa avrebbe prodotto non più di 85 000 tlc l’anno. Le decisioni di approvazione non vietavano tuttavia alla ricorrente di produrre, in condizioni eccezionalmente buone, come quelle che possono risultare dalla ricezione di ordinativi suscettibili di un’esecuzione più rapida di quella abituale, oltre 85 000 tlc l’anno, ma si limitavano ad imporre l’osservanza delle limitazioni tecniche menzionate in particolare nelle decisioni di approvazione, come quelle secondo le quali i posti sulla catena di montaggio degli elementi profilati devono essere limitati al numero di sei e i posti sulla catena di montaggio per gli elementi piatti di piccola taglia devono essere limitati a tre».
17 A sostegno di tale ragionamento e a titolo complementare il Tribunale ha richiamato, nei punti 105 e 106 della sentenza impugnata, diverse sentenze:
«105 È stato peraltro già rilevato dalla Corte e dal Tribunale che, anche se la capacità di costruzione – nel caso di specie 85 000 tlc l’anno – costituisce per sua natura una capacità ai fini di produrre, tale nozione non è di per sé identica alla nozione di “produzione effettiva” (sentenza Alpha Steel/Commissione, citata, punto 22; sentenza della Corte 11 marzo 1983, cause riunite 311/81 e 30/82, Klöckner-Werke/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 23, e sentenza del Tribunale 12 maggio 1999, cause riunite da T‑164/94 a T‑167/96, T‑122/97 e T/130/97, Moccia Irme e a./Commissione, Racc. pag. II‑1477, punto 138) o alla nozione di “produzione massima in condizioni ottimali” (sentenza Skibsværftsforeningen e a./Commissione, citata, punto 174).
106 Da tale giurisprudenza risulta che un limite di capacità, come risulta nel caso di specie dal testo delle decisioni di approvazione, può vertere sulla “produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili”, e non esprimere una produzione effettiva massima che non può essere superata nemmeno in caso di condizioni eccezionalmente buone. In proposito, l’argomento della Commissione secondo il quale il limite di capacità imposto alla ricorrente, anche se verte sulla “produzione realizzabile in condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili”, indica cionondimeno l’effettiva produzione massima che non può in nessun caso essere superata (...), non è convincente. Infatti, pur se il limite di capacità rispecchia la produzione realizzabile in buone condizioni normali, ciò implica di per sé che la cifra indicata da tale limite può essere superata in periodi di condizioni ottimali. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, tale conclusione non è incompatibile con lo scopo della direttiva 90/684. Infatti, tale scopo, e cioè la riduzione di eccedenze di capacità, viene raggiunto con la limitazione della capacità della ricorrente a livello degli impianti di questa, limitazione che garantisce che, in condizioni normali, non saranno superati 85 000 tlc l’anno».
18 Nei punti 107-109 della sentenza impugnata, il Tribunale si è fondato su documenti prodotti dalla KWW:
«107 Occorre aggiungere, infine, che diversi documenti prodotti dalla ricorrente attestano che il limite della capacità ad essa imposta verte sulla produzione realizzabile in buone condizioni normali, in considerazione degli impianti disponibili.
108 Così, nel verbale della riunione tenutasi il 1° giugno 1993 sulla privatizzazione dei cantieri nell’ex Repubblica democratica tedesca, è stato dichiarato quanto segue: “The Danish, Italian and UK delegates were expressing their worry that the actual production would exceed the assigned capacity after the investments would be implemented. The Commission was confident that future production would not exceed the agreed capacity limits because of the technical bottlenecks in the investment plans, because of the present and future monitoring of the investment plans together with the contractual capacity limits in the privatisation contracts, because of the German Government’s undertaking to respect the limits and because all aid payments are conditional on respect of the capacity limits” [I delegati danesi, italiani e britannici esprimevano la loro preoccupazione che la produzione effettiva non superasse la capacità assegnata una volta realizzati gli investimenti. Richiamando le strozzature tecniche nei piani di investimenti, il controllo presente e futuro dei suddetti piani unito alla limitazione delle capacità nei contratti di privatizzazione nonché l’impegno assunto dal governo tedesco di osservare tali limiti e il fatto che qualsiasi versamento di aiuto è subordinato alla suddetta osservanza, la Commissione si dichiarava convinta che la futura produzione non avrebbe superato i limiti di capacità convenuti]. Si deve rilevare che tale discussione tra le delegazioni danese, italiana e britannica da un parte e la Commissione dall’altra non avrebbe senso se il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno dovesse essere inteso come un limite assoluto della produzione effettiva. Infatti, in un caso del genere sarebbe bastato alla Commissione spiegare che il limite di 85 000 tlc l’anno costituiva un limite di produzione effettivo e che era quindi semplicemente vietato alla ricorrente di produrre oltre tale limite. La posizione adottata dalla Commissione in tale riunione indica, invece, che l’affidamento di questa in una futura produzione inferiore o pari a 85 000 tlc l’anno si basava solo sul calcolo secondo il quale le limitazioni tecniche agli impianti della ricorrente avrebbero normalmente dovuto impedirle di produrre più di tale tonnellaggio all’anno.
109 Analogamente, nella relazione della Commissione relativa alla sorveglianza della privatizzazione dei cantieri nella ex Repubblica democratica tedesca, che è allegata alla lettera 6 maggio 1993 indirizzata alla rappresentanza permanente della Repubblica federale di Germania, si dichiara che, per la Commissione, la limitazione di capacità era costituita dall’insieme delle limitazioni tecniche imposte:
“(...) le rilevanti restrizioni tecniche che i piani di investimento implicano garantiscono i limiti di capacità fissati per ciascun cantiere navale, sebbene sembri necessario mantenere una sorveglianza specifica all’atto della realizzazione degli investimenti. Le principali strozzature tecniche e condizioni garantiscono la limitazione di capacità (...)”».
19 Ai punti 110 e 111 della sentenza impugnata il Tribunale ha così concluso:
«110 Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente ha debitamente dimostrato che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione equiparando, nelle decisioni impugnate e contrariamente a quanto aveva fatto nelle decisioni di approvazione, la nozione di limite di capacità ad un limite di produzione effettiva. Dato che la Commissione ha basato le decisioni impugnate sulla sola circostanza che la produzione effettiva della ricorrente, nel 1997 indi nel 1998, è stata superiore a 85 000 tlc (v., in proposito, il 60esimo ed il 108esimo ‘considerando’ della decisione 1999/675 ed il 47esimo ed 84esimo ‘considerando’ della decisione 2000/336), i dispositivi delle suddette decisioni sono, nella loro integralità, inficiati dall’errore di valutazione sopra accertato.
111 In proposito, occorre rilevare che il semplice fatto che la produzione effettiva abbia superato 85 000 tlc l’anno costituisce l’unico fondamento delle decisioni impugnate. La Commissione non ha esaminato, né sostenuto che i superamenti negli anni di cui trattasi risultino dalla mancata osservanza delle condizioni limitative imposte dalle decisioni di approvazione».
20 Il Tribunale ha pertanto annullato le decisioni controverse.
Le domande delle parti
21 Con il presente ricorso, la Commissione chiede l’annullamento della sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale di primo grado.
22 La KWW chiede il rigetto del ricorso e la condanna della Commissione alle spese del procedimento.
Sulla richiesta di riapertura della fase orale del procedimento
23 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 gennaio 2004, la KWW ha chiesto alla Corte di disporre la riapertura della fase orale del procedimento, ai sensi degli artt. 61 e 118 del regolamento di procedura.
24 A sostegno di tale richiesta, la KWW ha fatto valere che, se dovesse allinearsi alle conclusioni dell’avvocato generale, la Corte sarebbe costretta a discostarsi dal principio affermato con la sentenza 30 settembre 2003, cause riunite C‑57/00 P e C‑61/00 P, Freistaat Sachsen e a./Commissione (Racc. pag. I‑9975), secondo il quale l’interpretazione da parte del Tribunale di una decisione della Commissione costituisce un apprezzamento di fatto e non una questione di diritto e non può pertanto costituire oggetto di ricorso.
25 A tale riguardo, occorre ricordare che la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale oppure su domanda delle parti, ordinare la riapertura della fase orale, ai termini dell’art. 61 del regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non è stato oggetto di discussione tra le parti (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C‑17/98, Emesa Sugar, Racc. pag. I‑665, punto 18; sentenze 19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., Racc. pag. I‑1577, punto 42; 13 novembre 2003, causa C‑209/01, Schilling e Fleck-Schilling, Racc. pag. I‑13389, punto 19, e 30 marzo 2004, causa C‑147/02, Alabaster, Racc. pag. I‑3191, punto 35).
26 Nella specie, tuttavia, la Corte, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni sollevate nella causa in esame e che tali elementi siano stati dibattuti dinanzi ad essa. Conseguentemente, la richiesta di riapertura della fase orale deve essere respinta.
Sul ricorso
Argomenti delle parti
27 Affermando che il Tribunale avrebbe esaminato in modo incompleto il contesto normativo nel quale si collocavano le decisioni di autorizzazione e che le avrebbe interpretate erroneamente, la Commissione sostiene che la decisione impugnata è viziata da un errore di diritto. Il Tribunale avrebbe quindi violato il diritto comunitario affermando che la condizione di «limite di capacità» cui erano subordinate le autorizzazioni concesse alla Repubblica federale di Germania di accordare aiuti alla KWW vertesse solo sulla capacità tecnica delle installazioni e non sulla produzione effettiva del cantiere navale interessato.
28 La Commissione contesta al Tribunale, in primo luogo, di non aver correttamente definito, nei punti 94-96 della sentenza impugnata, il contesto normativo delle decisioni di autorizzazione. A suo parere, l’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684 disciplina in modo giuridicamente vincolante la garanzia offerta dalla Repubblica federale di Germania di effettuare, entro il 31 dicembre 1995, un’effettiva ed irreversibile riduzione in misura del 40% netto della capacità esistente al 1° luglio 1990, pari a 545 000 tlc. Tale disposizione perseguirebbe un duplice obiettivo. Essa mirerebbe, nel contempo, a ridurre le eccedenze di capacità nel settore comunitario della costruzione navale e a compensare le distorsioni della concorrenza conseguenti al versamento di aiuti rilevanti ai cantieri navali dell’ex Repubblica democratica tedesca. Orbene, se il primo di tali obiettivi può essere conseguito limitando la capacità tecnica delle installazioni, il secondo, per contro, potrebbe esserlo solo grazie ad una limitazione della produzione effettiva dei cantieri navali.
29 La Commissione contesta inoltre al Tribunale di aver interpretato, nei punti 97‑104 della sentenza impugnata, la nozione di limite di capacità fondandosi esclusivamente sul tenore letterale della prima e della seconda decisione di autorizzazione, mentre le cinque decisioni di autorizzazione, lette nel loro combinato disposto, indicherebbero che tale nozione verte sia sulla limitazione delle installazioni tecniche sia sulla limitazione della produzione effettiva del cantiere navale interessato. A differenza di altri settori, in quello della costruzione navale non esisterebbero «strozzature tecniche delle installazioni» che consentano di regolare la produzione per mezzo di una semplice riduzione di capacità. Per questa ragione, oltre alle limitazioni tecniche alle installazioni, una limitazione della produzione effettiva avrebbe dovuto essere parimenti disposta nelle decisioni di autorizzazione. Pur non essendo necessario sottolineare distintamente tale limitazione della produzione effettiva nelle prime due decisioni di autorizzazione, riguardanti esclusivamente la fase dell’investimento, sarebbe stato invece opportuno richiamare l’attenzione, in particolare, su tale limitazione nella terza, quarta e quinta decisione, concernenti la fase della produzione iniziata il 1° gennaio 1996. La Commissione sostiene che queste tre ultime decisioni contenevano una clausola di sorveglianza ai termini della quale, nonostante le limitazioni tecniche fissate dalla ricorrente, un controllo restava necessario «per garantire l’osservanza della capacità massima autorizzata nell’ambito della produzione progettata come della produzione effettiva». A suo parere, tale clausola verrebbe svuotata di ogni effetto utile se dovesse essere interpretata, come ha fatto il Tribunale, nel senso che le limitazioni tecniche dovessero essere parimenti rispettate nella fase della produzione
30 La Commissione contesta, infine, al Tribunale di essere incorso, nei punto 105-109 della sentenza impugnata, in una lettura erronea della giurisprudenza e degli atti di causa, che non consentirebbero di confermare, contrariamente a quanto ivi affermato, che il limite di capacità riguardava unicamente le installazioni tecniche dei cantieri navali.
31 Secondo la KWW, che ritiene il ricorso parzialmente irricevibile, il Tribunale non avrebbe assolutamente ignorato gli obiettivi della direttiva 90/684. Quest’ultima non indicherebbe alcun limite alla produzione. L’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della medesima sarebbe volto al ripristino di una situazione di mercato normale e della concorrenza dei cantieri dell’ex Repubblica democratica tedesca, riducendo al contempo le eccedenze di capacità nel settore della costruzione navale. Le distorsioni della concorrenza connesse agli aiuti sarebbero compensate da tale riduzione conseguente alle limitazioni tecniche di capacità imposte ai cantieri navali.
32 Da un’analisi approfondita del tenore letterale, della genesi, dell’economia nonché del senso e della finalità della direttiva 90/684 emergerebbe che la nozione di limite di capacità accolta nelle decisioni di autorizzazione non può, per l’appunto, essere assimilata a un limite di produzione. D’altra parte, nella sua precedente prassi decisionale, ripresa negli orientamenti per gli aiuti alla ristrutturazione, la Commissione avrebbe accolto un’interpretazione del limite di capacità non vertente sulla produzione effettiva. Il Tribunale, che avrebbe esaminato in modo approfondito il nesso logico esistente tra le cinque decisioni di autorizzazione, avrebbe correttamente concluso che il limite di capacità imposto non potesse essere considerato come una siffatta limitazione della produzione effettiva. Una limitazione di tale natura, d’altronde, avrebbe potuto essere operata solo a seguito di un procedimento formale di esame avviato ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE.
33 Secondo la KWW, la sorveglianza della produzione prevista dalle ultime tre decisioni di autorizzazione sarebbe solo uno strumento destinato ad assicurare il rispetto del limite di capacità. Essa consentirebbe di rilevare eventuali elusioni delle limitazioni tecniche, come confermerebbero i documenti forniti dalle parti nell’ambito del procedimento. Il Tribunale avrebbe pertanto interpretato la nozione di limite di capacità in senso conforme alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale Skibsværftsforeningen e a./Commissione, cit., punto 174).
Giudizio della Corte
34 In limine, si deve ricordare che la Commissione, con le cinque decisioni di autorizzazione, ha approvato, conformemente alle direttive 90/684 e 92/68, gli aiuti che la Repubblica federale di Germania intendeva concedere alla KWW per un importo complessivo di DEM 1 246,9 milioni, a condizione che venisse rispettato il limite di capacità di 85 000 tlc l’anno. Tale limite corrispondeva alla quota di tlc attribuita al cantiere navale in questione dalla Repubblica federale di Germania in esecuzione dell’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684. Ai sensi di tale disposizione, gli aiuti al funzionamento per le attività di costruzione e di trasformazione navale dei cantieri operanti, al 1° luglio 1990, nel territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca possono, fino al 31 dicembre 1993, essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione, tuttavia, che la Repubblica federale di Germania accetti di effettuare, entro il 31 dicembre 1995, un’effettiva ed irreversibile riduzione in misura del 40% netto della capacità esistente al 1° luglio 1990, pari a 545 000 tlc.
35 È peraltro pacifico che, per gli esercizi 1997 e 1998, ai quali si riferiscono le decisioni controverse, i limiti tecnici imposti alle istallazioni del cantiere navale non sono stati superati e che la Commissione, nel motivare le dette decisioni, ha tenuto conto esclusivamente della produzione effettiva del cantiere medesimo.
36 Ciò premesso, spetta alla Corte verificare unicamente che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto nel ritenere che le decisioni di autorizzazione che stabiliscono un limite di capacità non potessero essere interpretate nel senso che contenevano una condizione diretta a limitare la produzione effettiva.
37 A tale riguardo occorre rilevare, da un canto, che né la direttiva 90/684 né la direttiva 92/68 contengono una definizione della nozione di capacità o di quella di limite di capacità. D’altro canto, la produzione effettiva di un’impresa costituisce una nozione distinta rispetto a quella di capacità produttiva (v., in tal senso, sentenza 11 maggio 1983, causa 244/81, Klöckner-Werke/Commissione, Racc. pag. 1451, punti 22 e 23).
38 È pur vero che, al fine di giustificare l’introduzione del nuovo art. 10 bis nella direttiva 90/684, il Consiglio ha rilevato, nel terzo ‘considerando’ della direttiva 92/68, che per tutelare la concorrenza il settore della costruzione navale dei territori dell’ex Repubblica democratica tedesca deve contribuire in misura significativa alla riduzione delle capacità eccedentarie che, su scala mondiale, continuano a impedire un rapido ripristino delle normali condizioni di mercato per il settore della costruzione navale. Da tale obiettivo di riduzione delle capacità eccedentarie, che concerne i mezzi di produzione che i cantieri navali possono allestire, e non la loro produzione in sé considerata, non può tuttavia dedursi che un limite di capacità fissato in decisioni prese in base a tali direttive implichi, di per sé, una limitazione della produzione.
39 Può peraltro ammettersi, come sostiene la Commissione, che, imponendo alla Repubblica federale di Germania «un’effettiva ed irreversibile riduzione pari al 40% netto della capacità esistente al 1° luglio 1990», il legislatore comunitario abbia inteso ottenere un corrispettivo ai rilevanti aiuti di Stato accordati ai cantieri navali dei nuovi Länder per garantire, come prevede il nono ‘considerando’ della direttiva 90/684, condizioni imparziali e uniformi di concorrenza all’interno della Comunità. Infatti, gli aiuti permettevano loro di disporre in tempi brevi di installazioni tecniche efficienti che consentivano una notevole produzione. Tale livello di produzione rischiava di provocare sensibili distorsioni della concorrenza per gli altri cantieri navali che avevano potuto conseguire il medesimo livello tecnico solo dopo un lungo periodo di tempo e mediante capitali propri. Tuttavia, né l’art. 10 bis né alcun’altra disposizione della direttiva 90/684 prevedono che la riduzione così imposta della capacità complessiva dei cantieri operanti sui territori dei nuovi Länder debba assumere la forma di limite della produzione effettiva di ciascun cantiere.
40 Nella detta direttiva il legislatore comunitario si è quindi astenuto dal fissare esso stesso gli elementi che consentono di identificare la portata della nozione di capacità dei cantieri navali e le modalità che consentono di conseguire l’obiettivo di riduzione dell’eccedenza di capacità dei cantieri stessi. La Commissione disponeva pertanto di un certo margine discrezionale nel fissare le condizioni cui dovevano essere subordinati gli aiuti previsti affinché non risultassero incompatibili con il mercato comune nell’ambito del regime di deroga istituito dalla direttiva 90/684 a favore dei cantieri navali e non pregiudicassero il conseguimento dell’obiettivo previsto dall’art. 10 bis della direttiva medesima.
41 Tuttavia, anche ammesso che la Commissione, nell’ambito del potere discrezionale conferitole, abbia potuto ritenere che il rispetto dell’obbligo dettato dall’art. 10 bis, n. 2, lett. c), della direttiva 90/684 imponesse di subordinare le autorizzazioni dell’aiuto alla condizione che non solo la capacità tecnica del cantiere, ma anche la sua produzione effettiva non superassero un tlc annuo pari a 85 000, spettava all’istituzione procedere a tale precisazione in termini chiari e non equivoci nelle proprie decisioni di autorizzazione.
42 Orbene, da un lato, è pacifico che nessuna delle cinque decisioni di autorizzazione specifica che il limite di capacità di 85 000 tlc costituiva un massimale annuo di produzione effettiva.
43 Dall’altro, la Commissione non contesta che le sue prime due decisioni di autorizzazione impongono condizioni unicamente in materia di limitazioni tecniche nei confronti della KWW, come affermato dal Tribunale ai punti 97-100 e 103 della sentenza impugnata e come parimenti rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni.
44 Infine, per quanto attiene alla terza, quarta e quinta decisione di autorizzazione, correttamente il Tribunale ha rilevato, al punto 102 della sentenza impugnata, senza con ciò incorrere in un errore di diritto, che dai passi delle dette decisioni richiamati in tale punto della sentenza non poteva dedursi che il limite di capacità espresso in termini di tlc annuo dovesse essere interpretato quale limite di produzione effettiva.
45 Infatti, non può ritenersi che la Commissione – là dove, nei detti passi, ha affermato che occorreva controllare il rispetto dei limiti di capacità non solo al momento dell’elaborazione dei piani di investimento, ma anche all’atto della pianificazione della produzione e durante la produzione stessa, fissando così le modalità e, in particolare, le fasi della sorveglianza necessarie al fine di garantire il rispetto di tali limiti di capacità – abbia espressamente subordinato la concessione delle proprie autorizzazioni ad una condizione relativa alla limitazione della produzione. A tale riguardo si deve osservare che, come rilevato dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, nella quarta e quinta decisione di autorizzazione la Commissione ha precisato, segnatamente, che per tutta la durata del periodo di limitazione della capacità era indispensabile che non venisse modificata la sistemazione del cantiere. Da tale preoccupazione può, quindi, ragionevolmente dedursi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione al punto 28 del ricorso oggetto del presente procedimento, la sorveglianza degli impianti nell’ambito delle limitazioni tecniche di capacità poteva ben mantenere il proprio significato «in sede di produzione», senza che peraltro tale sorveglianza durante la produzione implicasse che le autorizzazioni fossero assoggettate ad una condizione relativa a un limite di produzione effettiva.
46 Ciò premesso, né il tenore letterale né l’economia delle decisioni di autorizzazione consentono di ritenere che il limite di capacità di 85 000 tlc riguardasse la produzione effettiva della KWW.
47 Peraltro, anche a voler ritenere che le limitazioni tecniche previste dalle decisioni di autorizzazione si fossero rivelate inidonee al conseguimento dell’obiettivo di evitare distorsioni della concorrenza tra cantieri navali, tale circostanza, successiva alle decisioni di autorizzazione e indicativa esclusivamente dell’inadeguatezza dei mezzi adottati rispetto all’obiettivo perseguito, non consente, di per sé, di ritenere che il limite di capacità previsto da tali decisioni costituisse, in realtà, un limite di produzione.
48 Da quanto esposto consegue che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto affermando che la nozione di limite di capacità contenuta nelle decisioni di autorizzazione non poteva essere interpretata nel senso che prevedesse una limitazione della produzione della KWW.
49 Il Tribunale, nei punti 105-109 della sentenza impugnata, ha inoltre inteso confermare la propria interpretazione delle dette decisioni, richiamandosi alla propria giurisprudenza nonché a quella della Corte e riferendosi ad altri documenti contenuti negli atti dinanzi ad esso depositati. Ciononostante, la motivazione di tale parte della sentenza risulta svolta ad abundantiam rispetto a quella che, ai punti 91-104 della sentenza, costituisce il fondamento di tale interpretazione. Pertanto, e considerato che il Tribunale, accogliendo tale interpretazione, non è incorso in un errore di diritto, le censure formulate dalla Commissione avverso la motivazione contenuta ai punti 105-109 della sentenza sono inconferenti. Secondo costante giurisprudenza, queste censure, che non possono condurre all’annullamento della sentenza del Tribunale, devono essere respinte (v., segnatamente, sentenze 18 marzo 1993, causa C‑35/92 P, Parlamento/Frederiksen, Racc. pag. I‑991, punto 31; 22 dicembre 1993, causa C‑244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I‑6965, punto 25, e 11 marzo 1997, causa C‑264/95 P, Commissione/UIC, Racc. pag. I‑1287, punto 48).
50 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
51 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118 di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la KWW ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, quest’ultima, rimasta soccombente, va condannata alle spese del procedimento di impugnazione.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.
Timmermans
La Pergola
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 aprile 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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