Causa C-216/02
Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen
contro
Burgenländische Landesregierung
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria)]
«Libera circolazione delle merci — Scambi intracomunitari di equidi — Procedura per l’approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati — Art. 2, n. 2, della decisione 92/353/CEE»
Massime della sentenza
Agricoltura — Armonizzazione delle legislazioni — Criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati — Decisione 92/353 — Potere delle autorità nazionali di negare l’approvazione o il riconoscimento — Diritto soggettivo di un’associazione o organizzazione esistente di ottenere da tali autorità il diniego di riconoscimento o di approvazione di una nuova associazione o organizzazione — Insussistenza
[Decisione della Commissione 92/353, art. 2, n. 2, lett. a)]
L’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati, prevede che le competenti autorità di uno Stato membro possono rifiutare il riconoscimento di una nuova organizzazione o associazione qualora essa metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il funzionamento o il programma di miglioramento o selezione di un’organizzazione o associazione esistente. Questo articolo non può essere interpretato nel senso che esso concede a quest’ultima associazione o organizzazione un diritto soggettivo di esigere dalle competenti autorità interessate che esse rifiutino il riconoscimento o l’approvazione richiesti dalla nuova associazione o organizzazione quando si verifichino una o più circostanze indicate in questa disposizione. Infatti, se una siffatta interpretazione fosse accettata, essa comporterebbe la soppressione del margine di discrezionalità che la detta norma ha inteso riservare alle competenti autorità degli Stati membri.
Alla luce di quanto sopra, il diritto comunitario non osta a che la legislazione di uno Stato membro privi le associazioni o organizzazioni esistenti, che si sono pronunciate contro il riconoscimento di una nuova associazione o organizzazione, di un mezzo di ricorso giurisdizionale contro la decisione di riconoscimento adottata dalle autorità nazionali competenti.
(v. punti 35-37, 40, dispositivo 1-2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
11 novembre 2004(1)
«Libera circolazione delle merci – Scambi intracomunitari di equidi – Procedura per l'approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati – Art. 2, n. 2, della decisione 92/353/CEE»
Nel procedimento C-216/02,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) con decisione del 23 maggio 2002, pervenuta in cancelleria il 12 giugno 2002, nella causa
Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen
contro
Burgenländische Landesregierung,
con l'intervento di:Österreichischer Shetlandponyzuchtverband,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 dicembre 2003,viste le osservazioni scritte presentate:
– per l'Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen, dalle C. Böhm, M. Breitenecker e C. Kolbitsch, Rechtsanwältinnen, nonché dal sig. H. Vana, Rechtsanwalt, assistiti dal sig. M. Maier, Obmann;
– per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. G. Braun, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 gennaio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione della Commissione 11 giugno 1992, 92/353/CEE, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (GU L 192, pag. 63).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’Österreichischer Zuchtverband für Ponys, Kleinpferde und Spezialrassen (organizzazione austriaca per l’allevamento di pony, cavallini e razze speciali; in prosieguo: lo «Zuchtverband für Ponys») e il governo del Burgenland vertente sulla decisione adottata da quest’ultimo di riconoscere, nel detto Land austriaco, l’Österreichischer Shetlandponyzuchtverband (in prosieguo: l’«ÖSZV») come organizzazione di allevatori di pony delle isole Shetland. L’ÖSZV è intervenuto nella causa principale.
Contesto normativo
Il diritto comunitario
3 La direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/427/CEE, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224, pag. 55), stabilisce le citate condizioni applicabili agli scambi intracomunitari di equidi, nonché del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni. Dai ‘considerando’ secondo e terzo di tale direttiva risulta che essa è diretta a stabilire a livello comunitario regole in merito alla commercializzazione degli equidi negli scambi intracomunitari al fine di favorire uno sviluppo razionale della produzione e aumentare la produttività del settore dell’allevamento degli equidi, che costituisce una fonte di reddito per una parte della popolazione agricola. Secondo il quarto ‘considerando’ della stessa direttiva il conseguimento di risultati soddisfacenti in questo settore dipende in ampia misura dall’utilizzazione di equidi iscritti in libri genealogici tenuti da organizzazioni o associazioni ufficialmente riconosciute. Il quinto ‘considerando’ della detta direttiva sottolinea che la liberalizzazione completa degli scambi presuppone un’ulteriore armonizzazione delle regole d’iscrizione in tali libri.
4 L’art. 4, n. 2, della direttiva 90/427 prevede l’adozione da parte della Commissione di decisioni che stabiliscano, in particolare, i criteri per l’approvazione o il riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici. L’art. 4, n. 1, indica i principi di cui tener conto al momento dell’adozione di tali decisioni, che vengono deliberate secondo la procedura di cui all’art. 10 di questa stessa direttiva.
5 In tale contesto la Commissione ha adottato la decisione 92/353, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati. Ai sensi dell’art. 1 di tale decisione, per essere approvate o riconosciute ufficialmente, le organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro sul cui territorio esse hanno la sede.
6 L’art. 2 della decisione 92/353 stabilisce quanto segue:
«1. Le autorità dello Stato membro interessato debbono concedere l’approvazione o il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione che tenga o istituisca libri genealogici, se risponde alle condizioni stabilite in allegato.
2. Tuttavia, in uno Stato membro nel quale esistono, per una determinata razza, una o più organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute ufficialmente, le autorità possono negare il riconoscimento di una nuova organizzazione o associazione:
a) se questa mette in pericolo la conservazione della razza o compromette il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di una organizzazione o associazione esistente, o
b) se gli equidi di tale razza possono essere iscritti o registrati in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un’organizzazione o associazione che rispetti, segnatamente per tale sezione, i principi fissati conformemente al punto 3 lettera b) dell’allegato dall’organizzazione o dall’associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza stessa.
3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle approvazioni o ai riconoscimenti ufficiali rilasciati nonché in merito ai dinieghi.
4. Qualora un’approvazione o riconoscimento ufficiale siano negati a un’organizzazione o associazione in uno Stato membro, i motivi del diniego devono essere comunicati per iscritto all’associazione o organizzazione stessa».
7 Inoltre, l’art. 3 della decisione 92/353 prevede che, quando organizzazioni o associazioni che tengono libri genealogici non rispondono più stabilmente alle condizioni previste nell’allegato della stessa decisione, le autorità dello Stato membro interessato devono revocare loro l’approvazione o il riconoscimento ufficiale.
La normativa nazionale
8 In Austria l’attuazione della direttiva 90/427 nonché l’esecuzione delle decisioni della Commissione fondate su tale direttiva rientrano nella competenza dei Länder.
9 L’art. 9 della terza sezione del Burgenländischen Tierzuchtgesetz (legge sull’allevamento agricolo nel Burgenland; in prosieguo: il «Tierzuchtgesetz») del 2 marzo 1995 (LGBl 1995/33, nella versione del LGBl 2001/32) disciplina il riconoscimento delle organizzazioni di allevatori. Tale articolo stabilisce in particolare:
«1) Il governo del Land deve riconoscere un’organizzazione di allevatori quando:
1. il programma di allevamento di quest’ultima è idoneo a favorire l’allevamento ai sensi dell’art. 1, n. 2,
2. la popolazione esistente è sufficientemente numerosa ai fini della realizzazione del programma di allevamento,
3. sono disponibili personale e strutture necessarie per un allevamento di buon livello,
4. viene garantito, con particolare riferimento alle condizioni riguardanti il personale, nonché tecniche e organizzative, che
a) l’organizzazione di allevatori abbia sede nel Burgenland;
b) gli animali allevati siano identificati stabilmente in modo che possa essere accertata la loro identità;
c) il libro o il registro genealogico sia tenuto in modo regolare e corretto e gli allevamenti procedano alle registrazioni necessarie;
d) nell’ambito di un’associazione, ogni animale che, tenuto conto dei suoi ascendenti e della sua qualità – compreso il suo aspetto esteriore –, soddisfi le condizioni d’iscrizione, sia iscritto o venga menzionato a richiesta e possa essere iscritto nel libro genealogico; gli animali introdotti nel Burgenland non siano sottoposti a condizioni più restrittive rispetto a quelli che ne sono originari, e
5. ogni allevatore che operi nell’ambito di attività materiale e territoriale di un’associazione di allevatori rientrante nel suo ordinamento giuridico che soddisfi la condizione relativa all’esercizio regolare dell’attività possa essere membro della detta associazione.
2) Alla domanda di riconoscimento devono essere allegati i seguenti documenti:
(…)
3. il programma di allevamento che indichi l’oggetto dell’allevamento, il metodo utilizzato, la taglia di allevamento, nonché il tipo, l’estensione e il modo di utilizzazione dei performance-test effettuati;
4. indicazioni riguardanti il numero degli animali previsto dalle aziende o allevatori partecipanti al programma di allevamento;
5. nel caso di un’associazione di allevatori:
a) documento che attesti il fondamento giuridico e indichi l’ambito materiale e territoriale di attività dell’associazione;
b) il regolamento del libro genealogico che indichi i requisiti da soddisfare per l’iscrizione alle diverse rubriche dello stesso;
(…)
3) Nel corso del procedimento di riconoscimento devono essere sentite le organizzazioni di allevatori il cui ambito di attività, materiale e territoriale, coincida, in tutto o in parte, con quello di cui al n. 2, punto 5, lett. a).
(…)
5) Qualora già esistano una o più organizzazioni di allevatori riconosciute per una razza determinata, il governo del Land deve rifiutare il riconoscimento di una nuova organizzazione di allevatori, se ciò mette in pericolo la conservazione della razza o il programma zootecnico di un’organizzazione esistente».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
10 Lo Zuchtverband für Ponys è riconosciuto nel Burgenland dal 14 agosto 1997 quale organizzazione di allevatori di pony Shetland, in conformità alle disposizioni del Tierzuchtgesetz.
11 Nel 1997 anche l’ÖSZV ha chiesto al governo del Burgenland, autorità competente in materia, il suo riconoscimento come organizzazione di allevatori di pony delle isole Shetland.
12 Lo Zuchtverband für Ponys è stato sentito nel corso del relativo procedimento amministrativo. Esso si è opposto al riconoscimento dell’ÖSZV sostenendo che ciò avrebbe compromesso la conservazione della razza, il proprio funzionamento quale organizzazione esistente e il suo programma di miglioramento e selezione.
13 Con decisione 30 aprile 2001 l’ÖSZV è stato riconosciuto nel Burgenland, in applicazione dell’art. 9 del Tierzuchtgesetz, secondo un programma zootecnico definito e per una durata di dieci anni.
14 Lo Zuchtverband für Ponys ha presentato un ricorso contro tale decisione dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (tribunale amministrativo). Tuttavia, secondo il governo del Burgenland, esso non ha la qualità di parte nel procedimento di riconoscimento dell’ÖSZV, né il diritto di impugnare in giudizio la detta decisione.
15 Il Verwaltungsgerichtshof dichiara che, per decidere sulla ricevibilità del ricorso, esso deve anzitutto esaminare se il ricorrente nella causa principale vanti un diritto giuridicamente tutelato a chiedere il rifiuto del riconoscimento ad una nuova organizzazione di allevatori, qualora siano soddisfatte determinate condizioni.
16 Esso precisa che, se si applicasse il solo diritto nazionale, il ricorso dovrebbe essere respinto, senza che fosse possibile esaminare la questione se il riconoscimento dell’ÖSZV come organizzazione di allevatori comprometta la conservazione della razza o il programma zootecnico del ricorrente nella causa principale. Infatti, secondo una giurisprudenza costante del Verwaltungsgerichtshof relativa ad altri atti normativi, una disposizione che attribuisca ad un soggetto il solo diritto di essere sentito nel corso di un procedimento amministrativo dev’essere intesa nel senso che il soggetto in questione non ha la qualità di parte in tale procedimento amministrativo. Orbene, secondo il diritto austriaco sul procedimento amministrativo, la qualità di parte costituisce lo strumento processuale per l’esercizio delle proprie pretese giuridiche. Negare ad una persona la qualità di parte del procedimento avrebbe la conseguenza che questa persona non avrebbe il diritto di chiedere all’amministrazione una decisione di un determinato contenuto, né il diritto di contestare successivamente, dinanzi al giudice, la decisione adottata dall’amministrazione.
17 Lo Zuchtverband für Ponys sostiene che il diritto comunitario gli conferisce un diritto giuridicamente tutelato a che, da un lato, sia verificato se il riconoscimento dell’ÖSZV comprometta la conservazione della razza o il programma zootecnico di un’organizzazione esistente e, dall’altro, in caso affermativo, tale riconoscimento sia rifiutato dall’autorità amministrativa. Esso invoca a sostegno della propria posizione la direttiva 90/427 e la decisione 92/353.
18 Il Verwaltungsgerichtshof non esclude che lo Zuchtverband für Ponys possa basare la propria posizione sulla decisione 92/353. Esso rileva al riguardo che, a seguito della sentenza 6 ottobre 1970, causa 9/70, Grad (Racc. pag. 825), una giurisprudenza costante della Corte riconosce ai singoli la possibilità di far valere dinanzi alle autorità e ai giudici nazionali una decisione della quale siano destinatari gli Stati membri alle stesse condizioni valide per una direttiva.
19 Riguardo alla questione se l’art. 2, n. 2, della decisione 92/353 abbia un contenuto sufficientemente incondizionato e preciso per essere fatto valere direttamente da un singolo, il Verwaltungsgerichtshof effettua diverse osservazioni.
20 Secondo lo stesso, la voce verbale «potranno» che figura in questa disposizione può significare che gli Stati membri hanno la possibilità di decidere liberamente se il riconoscimento di una nuova associazione debba essere rifiutato qualora quest’ultima pregiudichi la conservazione della razza o comprometta il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di un’organizzazione o associazione esistente. In questo caso, lo Zuchtverband für Ponys non avrebbe il diritto di far valere direttamente la decisione 92/353.
21 Tuttavia, secondo il Verwaltungsgerichtshof, il margine di manovra apparentemente lasciato agli Stati membri con l’utilizzazione della voce verbale «potranno» può essere annullato da altre disposizioni del diritto comunitario. Esso ricorda che nella sentenza 16 settembre 1999, causa C-435/97, WWF. e a. (Racc. pag. I-5613), la Corte ha dichiarato che il margine discrezionale che l’art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), riconosce in apparenza agli Stati membri è limitato dall’art. 2, n. 1, di questa direttiva.
22 Anche se si dovesse ritenere che l’art. 2, n. 2, della decisione 92/353 conferisca un margine di discrezionalità agli Stati membri, si porrebbe tuttavia la questione se, tenuto conto dei principi del diritto comunitario, uno Stato membro possa prevedere le condizioni di rifiuto del riconoscimento di nuove associazioni senza concedere alle associazioni esistenti un diritto giuridicamente tutelato a che il riconoscimento sia rifiutato.
23 Riguardo all’ipotesi della messa in pericolo della conservazione della razza, il Verwaltungsgerichtshof dubita che un’organizzazione esistente possa vantare un diritto giuridicamente tutelato a che il riconoscimento sia rifiutato. Infatti, non esisterebbe una diretta connessione tra tale motivo di rifiuto del riconoscimento e gli interessi di un’organizzazione esistente.
24 Il Verwaltungsgerichtshof ricorda altresì che, ai sensi della giurisprudenza della Corte, una direttiva non può di per sé far nascere obblighi in capo ai singoli e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei loro confronti (sentenza 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325). A tal proposito, esso osserva che l’art. 2, n. 2, della decisione 92/353 non si limita a concedere un diritto alle associazioni esistenti, che queste ultime potrebbero eventualmente far valere nei confronti di uno Stato membro. Tale disposizione sembra contenere altresì un obbligo per l’associazione di allevatori che chiede di essere riconosciuta, poiché, se è accertata l’esistenza delle condizioni previste nel detto art. 2, n. 2, lett. a), il riconoscimento le verrebbe rifiutato. Tuttavia il Verwaltungsgerichtshof ritiene di non poter stabilire con certezza se un «obbligo» di questo tipo costituisca un «obbligo in capo ad un singolo» in base alla giurisprudenza della Corte.
25 Secondo lo stesso, la giurisprudenza della Corte ammette che una direttiva possa generare indirettamente obblighi in capo ai singoli. In tale contesto esso fa riferimento alle sentenze della Corte 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania (Racc. pag. I-2189, detta «sentenza Groβkrotzenburg»), e 22 giugno 1989, causa 103/88, Fratelli Costanzo (Racc. pag. 1839).
26 Il Verwaltungsgerichtshof esamina inoltre la questione in quale misura il diritto comunitario intervenga nell’ambito del diritto processuale nazionale e delle norme nazionali sulla competenza. Tenuto conto della formulazione univoca dell’art. 9, n. 3, del Tierzuchtgesetz, non sarebbe possibile interpretare il diritto austriaco nel senso che un’organizzazione di allevatori esistente abbia il diritto di ricorrere contro la decisione adottata dall’amministrazione nell’ambito di un procedimento di riconoscimento di una nuova organizzazione di allevatori. Orbene, secondo la dottrina austriaca, che si fonda sulla giurisprudenza della Corte (sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, Racc. pag. 1805), in mancanza di una norma specifica di diritto comunitario, incomberebbe agli Stati membri prevedere i mezzi di ricorso che consentano ai singoli di esercitare i diritti ad essi derivanti dal diritto comunitario. Il rispetto dell’autonomia degli Stati membri implicherebbe che il diritto comunitario non possa sostituirsi all’applicazione delle disposizioni nazionali in materia processuale e sulla competenza.
27 Nel caso di specie, il legislatore austriaco avrebbe regolato lo status processuale delle associazioni ed organizzazioni di allevatori esistenti in modo che esse non possano adire il Verwaltungsgerichtshof. In tali circostanze, anche se l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 concedesse alle associazioni esistenti un diritto al rispetto delle condizioni previste in questa disposizione, il diritto in parola non sarebbe giuridicamente tutelato in Austria.
28 Secondo il Verwaltungsgerichtshof, tale conclusione non è soddisfacente e non può dedursi dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 24 settembre 1998, causa C-76/97, Tögel, Racc. pag. I-5357, e 4 marzo 1999, causa C-258/97, HI, Racc. pag. I-1405). Un diritto derivante dalla normativa comunitaria dovrebbe poter essere fato valere dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, giudice nazionale ordinariamente competente per azioni dello stesso tipo fondate sul diritto nazionale.
29 Tenuto conto di tali elementi, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353/CEE (…), riconosca ad un’organizzazione o associazione di allevatori esistente il diritto a che sia rifiutato il riconoscimento ad un’altra organizzazione o associazione di allevatori da parte dell’autorità competente, qualora tale riconoscimento metta in pericolo la conservazione della razza o comprometta il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di un’organizzazione o associazione esistente.
2) Se l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione [92/353] osti all’applicazione di una disposizione nazionale la quale
a) riconosca ad un’organizzazione o associazione di allevatori solamente il diritto di essere sentita dall’autorità competente, nell’ambito del procedimento di riconoscimento di una nuova organizzazione o associazione di allevatori, e non il diritto a che sia rifiutato il riconoscimento alla nuova organizzazione o associazione per il motivo che ciò mette in pericolo la conservazione della razza o compromette il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione della prima e
b) non riconosca ad un’organizzazione o ad un’associazione esistente il diritto di impugnare in giudizio (dinanzi al Verwaltungsgerichtshof) il riconoscimento concesso nonostante la sua opinione contraria».
Sulla prima questione
30 Con la prima questione, nonché con la prima parte della seconda, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 debba essere interpretato nel senso che, quando si verificano una o più circostanze menzionate in tale disposizione, le organizzazioni o associazioni già riconosciute o che abbiano ottenuto approvazione ufficiale per una razza di equidi abbiano il diritto di esigere dalle autorità competenti che esse rifiutino il riconoscimento o l’autorizzazione di una nuova associazione o organizzazione che tenga o crei libri genealogici per la medesima razza.
31 Si deve ricordare in vía preliminare che, ai sensi dell’art. 2, n. 1, della decisione 92/353, le autorità competenti dello Stato membro interessato debbono concedere l’approvazione o il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione che tenga o istituisca libri genealogici, se risponde alle condizioni stabilite nell’allegato della decisione stessa.
32 Come risulta da tale disposizione, come anche dai ‘considerando’ della direttiva 90/427, il riconoscimento ufficiale di nuove associazioni o organizzazioni che tengono o creano libri genealogici è, di regola, conforme agli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria in materia di scambi intracomunitari di equidi. Infatti, il perseguimento degli obiettivi di favorire l’allevamento di equidi registrati e di sviluppare la loro commercializzazione negli scambi intracomunitari presuppone l’esistenza, nei diversi Stati membri della Comunità, di un numero sufficiente di organizzazioni capaci di tenere i libri genealogici nei quali un numero crescente di equidi potrà essere registrato.
33 Pur essendo favorevole al riconoscimento o all’approvazione ufficiale di nuove associazioni o organizzazioni che tengano o creino libri genealogici, la normativa comunitaria esige nondimeno, come risulta dalla lettera dell’art. 2, n. 1, della decisione 92/353, che tutte le associazioni o organizzazioni rispondano alle condizioni previste nell’allegato di tale decisione. Inoltre dall’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva 90/427 deriva che il riconoscimento o l’approvazione delle dette organizzazioni e associazioni è subordinato al rispetto dei principi stabiliti dall’organizzazione o associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza.
34 Con riferimento all’art. 2, n. 2, della decisione 92/353, si deve constatare che, come hanno giustamente sostenuto il governo austriaco e la Commissione, l’obiettivo principale di questa disposizione è di conferire alle autorità competenti degli Stati membri un potere discrezionale che consenta loro, ricorrendo l’una o l’altra delle circostanze indicate in questo stesso art. 2, n. 2, lett. a) o b), di respingere la domanda di riconoscimento presentata da una nuova associazione o organizzazione, anche se le condizioni previste nell’allegato di tale decisione siano soddisfatte. Infatti, al di fuori di tali circostanze, e ai sensi dell’art. 2, n. 1, della detta decisione, le autorità competenti sono obbligate a concedere il riconoscimento a ogni organizzazione o associazione che risponda alle condizioni previste nel detto allegato.
35 È in tale contesto che l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 enuncia espressamente le circostanze nelle quali le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutare il riconoscimento di una nuova organizzazione o associazione. Si tratta delle situazioni in cui nello Stato membro interessato esistono già una o più organizzazioni o associazioni riconosciute ufficialmente per una stessa razza di equidi e il riconoscimento della nuova organizzazione o associazione mette in pericolo la conservazione di questa razza, o compromette il funzionamento o il programma di miglioramento o selezione di un’organizzazione o associazione esistente.
36 Contrariamente alla tesi sostenuta dallo Zuchtverband für Ponys, l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 non può essere interpretato nel senso che esso concede ad un’associazione esistente un diritto soggettivo di esigere dalle autorità competenti interessate che esse rifiutino il riconoscimento chiesto da una nuova associazione o organizzazione quando si verifichino una o più circostanze indicate in questa disposizione. Infatti, se una siffatta interpretazione fosse accettata, essa comporterebbe la soppressione del margine di discrezionalità che l’art. 2, n. 2, della decisione 92/353 ha inteso riservare alle autorità competenti degli Stati membri.
37 Si deve pertanto rispondere alla prima questione che l’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353 dev’essere interpretato nel senso che, quando si verificano una o più circostanze menzionate in tale disposizione, le organizzazioni o associazioni già riconosciute o ufficialmente approvate per una razza di equidi non hanno il diritto di esigere dalle autorità competenti che queste ultime neghino il riconoscimento o l’approvazione di una nuova associazione o organizzazione che tiene o crea libri genealogici per la stessa razza.
Sulla seconda questione
38 Con la seconda parte della seconda questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza alla Corte se il diritto comunitario osti a che la legislazione di uno Stato membro privi le associazioni o organizzazioni esistenti, che si siano pronunciate contro il riconoscimento di una nuova associazione o organizzazione, di un mezzo di ricorso giurisdizionale nei confronti della decisione di riconoscimento adottata dalle autorità nazionali competenti.
39 Dalla risposta fornita alla prima questione risulta che, quando si verificano una o più delle circostanze menzionate nell’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione 92/353, le organizzazioni o associazioni già riconosciute o ufficialmente approvate per una razza di equidi non hanno il diritto di esigere dalle autorità competenti che queste ultime rifiutino il riconoscimento o l’approvazione di una nuova associazione o organizzazione che tenga o crei libri genealogici per la stessa razza.
40 Tenuto conto di quanto esposto, e per le ragioni espresse dall’avvocato generale nei paragrafi 38-40 delle sue conclusioni, si deve rispondere alla seconda questione che il diritto comunitario non osta a che la legislazione di uno Stato membro privi le associazioni o organizzazioni esistenti, che si sono pronunciate contro il riconoscimento di una nuova associazione o organizzazione, di un mezzo di ricorso giurisdizionale contro la decisione di riconoscimento adottata dalle autorità nazionali competenti.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per sottoporre osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’art. 2, n. 2, lett. a), della decisione della Commissione 11 giugno 1992, 92/353/CEE, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati, dev’essere interpretato nel senso che, quando si verificano una o più circostanze menzionate in tale disposizione, le organizzazioni o associazioni già riconosciute o ufficialmente approvate per una razza di equidi non hanno il diritto di esigere dalle autorità competenti che queste ultime neghino il riconoscimento o l’approvazione di una nuova associazione o organizzazione che tiene o crea libri genealogici per la stessa razza.
2) Il diritto comunitario non osta a che la legislazione di uno Stato membro privi le associazioni o organizzazioni esistenti, che si sono pronunciate contro il riconoscimento di una nuova associazione o organizzazione, di un mezzo di ricorso giurisdizionale contro la decisione di riconoscimento adottata dalle autorità nazionali competenti.
Firme
1 – Lingua processuale: il tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy