Causa C-264/02
Cofinoga Mérignac SA
contro
Sylvain Sachithanathan
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal d’instance de Vienne)
«Direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE — Credito al consumo — Informazione del consumatore — Tasso annuo effettivo globale — Tasso d’interesse variabile — Rinnovo del contratto»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Protezione dei consumatori in materia di credito al consumo — Direttiva 87/102 — Informazione del consumatore — Obbligo di previa informazione a ciascun rinnovo del contratto di credito — Insussistenza
(Direttiva del Consiglio 87/102/CEE)
La direttiva 87/102, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, non impone che, prima di ogni rinnovo, a condizioni invariate, di un contratto di credito a tempo determinato concesso sotto forma di apertura di credito utilizzabile per frazioni e connessa ad una carta di credito, rimborsabile con rate mensili e a tasso di interesse variabile, il mutuante sia obbligato ad informare per iscritto il mutuatario del tasso annuale effettivo globale in vigore nonché delle condizioni alle quali quest’ultimo potrà essere modificato.
(v. punto 39 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
4 marzo 2004(1)
«Direttive 87/102/CEE e 90/88/CEE – Credito al consumo – Tasso d'interesse variabile – Rinnovo del contratto – Tasso annuo effettivo globale – Mancata informazione del consumatore – Termine di decadenza – Compatibilità con il diritto comunitario»
Nel procedimento C-264/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal d'instance de Vienne (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Cofinoga Mérignac SA
e
Sylvain Sachithanathan,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE (GU L 61, pag. 14),
LA CORTE (Quinta Sezione),,
composta dal sig. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Cofinoga Mérignac SA, dal sig. J.-J. Gatineau, avocat;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli Surrans, in qualità di agenti;
– per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente;
– per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra P. Ormond e dal sig. J. Turner, in qualità di agenti;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra M.-J. Jonczy e dal sig. M. França, in qualità di agenti,
sentite le osservazioni orali della Cofinoga Mérignac SA, rappresentata dall'avv. J.-J. Gatineau, del governo francese, rappresentato dal sig. C. Lemaire, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra M.-J. Jonczy, all'udienza del 3 luglio 2003,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 25 settembre 2003,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 5 luglio 2002, pervenuta alla Corte il 18 luglio successivo, il Tribunal d’instance da Vienne ha sottoposto alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, quattro questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE (GU L 61, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di una controversia fra la Cofinoga Mérignac SA (in prosieguo: la «Cofinoga»), società di diritto francese, e il sig. Sachithanathan, in ordine al pagamento di somme dovute in esecuzione di un contratto stipulato da quest’ultimo con la detta società.
Contesto normativo
Normativa comunitaria
3 Ai sensi del suo art. 1, n. 2, lett. c), la direttiva si applica ai contratti di credito intesi come contratti in base ai quali «il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria».
4 L’art. 2, n. 1, della direttiva dispone quanto segue:
«La presente direttiva non si applica:
(…)
e) al credito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di credito in conto corrente, divers[o] dai conti coperti da una carta di credito.
A siffatti crediti si applicano tuttavia le disposizioni dell’articolo 6;
(…)».
5 L’art. 3 della direttiva dispone che ogni pubblicità con cui una persona dichiari la propria disponibilità a concedere un credito e indichi cifre riguardanti il costo del credito deve citare il tasso annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG»).
6 L’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva così recita:
«1. I contratti di credito devono essere conclusi per iscritto. Il consumatore deve ricevere un esemplare del contratto scritto.
2. Il documento scritto deve contenere:
a) un’indicazione del [TAEG];
b) un’indicazione delle condizioni secondo cui il [TAEG] può essere modificato.
Qualora non sia possibile indicare il [TAEG], saranno fornite al consumatore adeguate informazioni nel documento scritto. Tali informazioni devono almeno comprendere le informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 1, secondo trattino».
7 L’art. 1 bis, n. 1, lett. a), prevede che le modalità di calcolo del TAEG siano determinate conformemente alla formula matematica che figura in allegato. Il n. 4, lett. a), del medesimo articolo precisa che il TAEG viene calcolato «al momento in cui si conclude il contratto».
8 Ai sensi dell’art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva:
1. Nonostante l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito, il consumatore deve essere informato al momento o prima della conclusione del contratto:
–
dell’eventuale massimale del credito;
–
del tasso di interesse annuo e degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto e delle condizioni a cui essi potranno essere modificati;
–
delle modalità secondo cui è ammessa la risoluzione del contratto.
Queste informazioni devono essere confermate per iscritto.
2. Inoltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev’essere informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore (…)
(…)».
Normativa nazionale
9 Le principali disposizioni relative al credito al consumo sono contenute negli artt. da L.311.1 a L.311-37 del Code de la consommation. Le disposizioni pertinenti nella causa principale sono le seguenti:
Art. L. 311-8:
«Le operazioni di credito (…) sono concluse nel rispetto delle condizioni enunciate da un’offerta preliminare, trasmessa in duplice copia al mutuatario (…)»
Art. L. 311-9:
«Nell’ipotesi di un’apertura di credito, legata o meno all’uso di una carta di credito, che dà al mutuatario la possibilità di disporre per frazioni, nelle date da lui scelte, dell’ammontare del credito concesso, l’offerta preliminare è obbligatoria solo per il contratto iniziale.
Essa precisa che la durata del contratto è limitata ad un anno prorogabile, e che il mutuante deve indicare tre mesi prima della scadenza le condizioni di proroga del contratto (…)»
Art. L. 311-10:
«L’offerta preliminare
(…)
2) [P]recisa l’ammontare del credito […] e, eventualmente, il suo tasso effettivo globale nonché il totale dei pagamenti forfettari percepiti oltre agli interessi (…)
(…)»
Art. L. 311-37:
«Il Tribunal d’instance è competente in materia di controversie sorte dall’applicazione del presente capitolo. Le azioni promosse innanzi ad esso devono essere avviate, a pena di decadenza, entro due anni dall’evento che vi ha dato origine (…)».
10 In base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, nel diritto francese il rinnovo di un contratto di credito non si configura come proroga del contratto iniziale, bensì come conclusione di un nuovo contratto.
Causa principale e questioni pregiudiziali
11 Con contratto 1° luglio 1993 la Cofinoga concedeva al sig. Sachithanathan un prestito sotto forma di apertura di un credito della durata di un anno, rinnovabile, utilizzabile in modo frazionato con carta di credito, rimborsabile con rate mensili secondo un TAEG concordato variabile.
12 Non essendo state onorate alcune scadenze, il 19 novembre 2001 la Cofinoga citava il sig. Sachithanathan dinanzi al Tribunal d’instance de Vienne, chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre a interessi e penalità. Il sig. Sachithanathan non si costituiva in giudizio.
13 Il Tribunal d’instance de Vienne invitava la Cofinoga a comprovare il regolare rinnovo del contratto a far data dalla sua prima scadenza annua, come previsto dall’art. L.311-9 del Code de la consommation.
14 Dopo aver preso conoscenza delle osservazioni della Cofinoga, il Tribunal d’instance de Vienne decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se le direttive del Consiglio [87/102] e [90/88] vadano interpretate nel senso che impongono al giudice nazionale di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza del mutuatario-consumatore, per iscritto, il [TAEG] vigente, prima di ogni rinnovo di un contratto di credito utilizzabile per frazioni, per il quale sia stato stipulato un tasso di interesse variabile.
2) Se le suddette direttive debbano interpretarsi nel senso che impongono al giudice nazionale di privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che obbliga gli istituti di credito al consumo a portare a conoscenza dello stesso consumatore la clausola di variazione di detto [TAEG] prima di ogni rinnovo di un siffatto contratto.
3) Se le suddette direttive debbano interpretarsi nel senso che devono indurre il giudice a privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che lo autorizza a prendere in considerazione un motivo di irregolarità che vizia la stipulazione o il rinnovo di un contratto di credito al consumo, come la mancata menzione del tasso annuo effettivo globale, invocato dal consumatore o rilevato d’ufficio, senza limiti di tempo, nell’ambito di una controversia sorta da un’azione di pagamento intentata dall’istituto mutuante.
4) Se, nel caso di soluzione negativa, le suddette direttive debbano interpretarsi nel senso che devono indurre il giudice a privilegiare l’interpretazione dell’ordinamento nazionale che lo autorizza a disapplicare una norma di diritto interno che vieti al consumatore di invocare o al giudice di far valere d’ufficio un motivo d’irregolarità che vizia la stipulazione o il rinnovo di un contratto di credito al consumo, alla scadenza di un termine in deroga al diritto comune, in quanto quest’ultimo costituirebbe una restrizione eccezionale dei diritti ad agire del consumatore e recherebbe pregiudizio all’efficacia della tutela del consumatore».
Le questioni pregiudiziali
La prima e la seconda questione
15 Con tali due questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva debba essere interpretata nel senso che, prima di ogni rinnovo, a condizioni invariate, di un contratto di credito a tempo determinato concesso sotto forma di apertura di credito utilizzabile per frazioni e connessa a una carta di credito, rimborsabile con rate mensili e a tasso di interesse variabile, il mutuante sia obbligato ad informare per iscritto il mutuatario del TAEG in vigore e delle condizioni alle quali esso potrà essere modificato.
Osservazioni sottoposte alla Corte
16 La Cofinoga e il governo francese ritengono che tali due questioni debbano essere risolte in senso negativo. Il governo del Regno Unito condivide tale tesi, quantomeno nell’ipotesi in cui il rinnovo del contratto equivalga ad una proroga del contratto iniziale.
17 Essi osservano che, in una fattispecie come quella relativa al contratto controverso, gli obblighi di informazione gravanti sul mutuante in virtù dell’art. 4 della direttiva non riguardano il rinnovo del contratto. A sostegno di tale tesi essi si richiamano sia al tenore letterale dell’art. 4 della direttiva, dal quale emergerebbe che esso si riferisce al momento della conclusione del contratto, sia alla finalità della disposizione medesima, che avrebbe lo scopo di permettere al consumatore di valutare il costo del credito e di compararlo con altre offerte prima di vincolarsi.
18 La Cofinoga nonché i governi francese e del Regno Unito ritengono, ancorché per ragioni differenti, che gli obblighi d’informazione gravanti sul mutuante ai sensi dell’art. 6 della direttiva non siano neanch’essi applicabili nella causa principale. Secondo la Cofinoga e il governo del Regno Unito, tale inapplicabilità discende dal fatto che la sfera di applicazione della disposizione de qua sarebbe limitata agli anticipi in conto corrente, salvo il caso di conti coperti da carte di credito, categoria nella quale non rientra il contratto controverso. Secondo il governo francese, l’art. 6 della direttiva prevede una disciplina di portata generale, applicabile a tutti i contratti ricompresi nell’ambito di applicazione della direttiva, ma riguarda unicamente l’ipotesi di una modifica del contratto, ipotesi non rispondente alla fattispecie in cui ha avuto luogo il rinnovo del contratto controverso.
19 Il governo belga e la Commissione, dal canto loro, suggeriscono di risolvere le prime due questioni in senso affermativo.
20 Il governo belga, sviluppando la riserva espressa dal governo del Regno Unito, osserva che, secondo il diritto francese, il rinnovo di un contratto di credito si configura come conclusione di un nuovo contratto. Ne consegue, a suo avviso, che il mutuante, ad ogni rinnovo, deve fornire le informazioni previste dall’art. 4 della direttiva.
21 Secondo la Commissione, gli artt. 4 e 6 della direttiva prevedono due regimi di portata generale e devono pertanto essere applicati in combinato disposto. Ricordando che, ai sensi dell’art. 4, il contratto dev’essere concluso per iscritto e deve contenere un’indicazione del TAEG e che, ai sensi dell’art. 6, il consumatore dev’essere informato, nel corso del contratto, di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuo o delle spese applicabili al momento in cui tale modifica entra in vigore, la Commissione ne deduce che il consumatore debba essere informato, prima di ogni proroga del contratto, di ogni modifica del tasso d’interesse.
Soluzione della Corte
22 Alla luce delle osservazioni presentate alla Corte, si deve esaminare, in primo luogo, se l’art. 4 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi del rinnovo, a condizioni invariate, di un contratto di credito, il mutuante sia tenuto a indicare al consumatore il TAEG.
23 Il tenore letterale dell’art. 4 della direttiva non indica espressamente quando dev’essere comunicata al consumatore l’informazione ivi prevista. Tuttavia, l’economia di tale disposizione non lascia adito a dubbi in proposito. Infatti, nel prevedere che il contratto di credito dev’essere concluso per iscritto e che il documento scritto deve contenere un’indicazione del TAEG, nonché un’indicazione delle condizioni secondo cui quest’ultimo può essere modificato, l’art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva si riferisce chiaramente al momento della conclusione del contratto. Tale lettura trova conferma nell’art. 1 bis della direttiva, che prevede le modalità di calcolo del TAEG e precisa, al n. 4, lett. a), che quest’ultimo dev’essere calcolato «al momento in cui si conclude il contratto».
24 Poiché né il tenore letterale dell’art. 4 della direttiva, né l’economia del sistema previsto dalla detta disposizione corroborano l’interpretazione secondo la quale il TAEG dev’essere reso noto al consumatore al momento del rinnovo, a condizioni invariate, di un contratto di credito, occorre esaminare se gli obiettivi della direttiva implichino un’informazione del consumatore in tale momento.
25 A tal riguardo si deve ricordare che, come emerge dai suoi ‘considerando’, la direttiva è stata adottata al duplice scopo di assicurare la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo (terzo-quinto ‘considerando’) e di proteggere i consumatori che ottengono tali crediti (sesto, settimo e nono ‘considerando’) (sentenza 23 marzo 2000, causa C-208/98, Berliner Kindl Brauerei, Racc. pag. I-1741, punto 20).
26 L’informazione del consumatore sul costo globale del credito, sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica, riveste a tal riguardo un’importanza essenziale. Da un canto, tale informazione, che dev’essere comunicata, ai sensi dell’art. 3 della direttiva, già nella pubblicità, contribuisce alla trasparenza del mercato, in quanto consente al consumatore di comparare le offerte di credito. D’altro canto, essa consente al consumatore di valutare la portata del proprio impegno.
27 Alla luce di tali obiettivi e come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, risulta chiaro che l’informazione de qua è utile soprattutto se viene comunicata al consumatore in quella fase decisiva che precede la conclusione del contratto. In uno stadio ulteriore, quale il rinnovo del contratto a condizioni invariate, tale informazione, che è stata già comunicata, non risulta più essere così essenziale.
28 Ne consegue che, in assenza di qualsiasi disposizione espressa in proposito nonché di elementi che consentano di trarre dall’economia o dagli obiettivi della direttiva un’interpretazione estensiva del suo art. 4, quest’ultimo non può essere interpretato nel senso che obblighi il mutuante a rendere noto al consumatore il TAEG prima del rinnovo, a condizioni invariate, del contratto di credito.
29 Il fatto che, in base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, nel diritto francese il rinnovo di un contratto di credito non configuri una proroga del contratto iniziale, bensì la conclusione di un nuovo contratto, non può incidere su tale analisi. Infatti, come l’avvocato generale ha rilevato al paragrafo 43 delle conclusioni, l’obiettivo di armonizzazione della direttiva risulterebbe frustrato se le norme che essa prevede dovessero essere interpretate tenendo conto delle specificità del diritto nazionale del singolo Stato membro.
30 Alla luce dell’interpretazione da dare all’art. 4 della direttiva, deve esaminarsi, in secondo luogo, se l’art. 6 di quest’ultima debba essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi del rinnovo, a condizioni invariate, di un contratto di credito, il mutuante sia tenuto a indicare al consumatore il TAEG.
31 In considerazione delle osservazioni presentate alla Corte, si deve determinare, innanzi tutto, la sfera di applicazione di tale disposizione.
32 L’art. 6, n. 1, della direttiva, prevede che, «[n]onostante l’esclusione prevista all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), in caso di accordo tra un istituto di credito o una istituzione finanziaria e un consumatore sulla concessione di crediti sotto forma di anticipi su conto corrente che non sia il conto di una carta di credito», il consumatore deve essere informato «al momento o prima della conclusione del contratto» delle varie condizioni specifiche del contratto elencate nel prosieguo della disposizione. Il n. 2 del medesimo art. 6 aggiunge che, «[i]noltre, nel corso del contratto di credito, il consumatore dev’essere informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse annuo o delle spese applicabili, al momento in cui essa entra in vigore». Emerge pertanto chiaramente dal tenore letterale dell’art. 6 che il n. 2 si riferisce agli stessi contratti previsti dal n. 1.
33 Orbene, tanto dal tenore degli artt. 2, 4 e 6 della direttiva quanto dall’economia del sistema che tali disposizioni pongono in essere risulta con altrettanta chiarezza che l’art. 6 enuncia una regola speciale applicabile ad una categoria di contratti che è, peraltro, esclusa dalla sfera di applicazione delle norme generali della direttiva.
34 L’art. 2, n. 1, lett. e), della direttiva, esclude, infatti, dalla sfera di applicazione della medesima i crediti concessi sotto forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito. Per i crediti concessi sotto forma di apertura di credito in conto corrente, l’art. 6, n. 2, della direttiva impone al mutuante di fornire al consumatore informazioni non previste nel precedente art. 4, mentre l’art. 6, n. 1, impone al mutuante di fornire al consumatore le informazioni ivi elencate, tra le quali non figura il TAEG.
35 Inoltre, l’art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva prevede che, qualora non sia possibile indicare il TAEG al momento della conclusione del contratto, al consumatore debbano essere tuttavia fornite nel contratto scritto «adeguate informazioni» che devono «almeno comprendere le informazioni previste all’art. 6, n. 1, secondo trattino». Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 73 delle proprie conclusioni, non vi sarebbe alcun bisogno di un siffatto rinvio espresso se l’art. 6 si applicasse per forza propria a tutti i contratti sottoposti alla direttiva.
36 Ne consegue che tale art. 6 si applica unicamente ai contratti ivi specificamente previsti, vale a dire ai crediti concessi sotto forma di apertura di credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito.
37 Orbene, è pacifico che il contratto controverso non rientri in tale categoria.
38 Ciò premesso, il regime previsto dall’art. 6 della direttiva non può essere pertinente per determinare gli obblighi d’informazione gravanti sul mutuante in una fattispecie del genere di quella oggetto della causa principale.
39 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima e la seconda questione pregiudiziale devono essere risolte nel senso che la direttiva non impone che, prima di ogni rinnovo, a condizioni invariate, di un contratto di credito a tempo determinato concesso sotto forma di apertura di credito utilizzabile per frazioni e connessa ad una carta di credito, rimborsabile con rate mensili e a tasso di interesse variabile, il mutuante sia obbligato ad informare per iscritto il mutuatario del TAEG in vigore nonché delle condizioni alle quali quest’ultimo potrà essere modificato.
La terza e la quarta questione
40 Alla luce della soluzione fornita alle prime due questioni pregiudiziali, non occorre procedere alla soluzione della terza e della quarta.
Sulle spese
41 Le spese sostenute dai governi francese, belga e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal d’instance de Vienne con ordinanza 5 luglio 2002, dichiara:
La direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 febbraio 1990, 90/88/CEE, non impone che, prima di ogni rinnovo, a condizioni invariate, di un contratto di credito a tempo determinato concesso sotto forma di apertura di credito utilizzabile per frazioni e connessa ad una carta di credito, rimborsabile con rate mensili e a tasso di interesse variabile, il mutuante sia obbligato ad informare per iscritto il mutuatario del tasso annuale effettivo globale in vigore nonché delle condizioni alle quali quest’ultimo potrà essere modificato.
Jann
Timmermans
von Bahr
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2004.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
V. Skouris
1 – Lingua processuale: il francese.
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