Causa C-350/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Regno dei Paesi Bassi
«Inadempimento di uno Stato — Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni — Artt. 6 e 9 della direttiva 97/66/CE — Necessità di un’individuazione precisa delle censure nel parere motivato»
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Fase precontenziosa — Delimitazione dell’oggetto della controversia — Parere motivato — Enunciazione particolareggiata degli addebiti — Addebito formulato in sede di ricorso senza essere stato riportato nel parere motivato, benché enunciato nella lettera di diffida — Inammissibilità
(Art. 226 CE)
2. Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato
(Art. 226 CE)
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento, benché la lettera di diffida, che consiste in un primo breve riassunto dell’inadempimento addebitato, possa essere utile ai fini della comprensione del parere motivato, la Commissione deve nondimeno individuare con precisione, in tale parere, le censure da essa già fatte valere in maniera più generale nella lettera di diffida e da essa sollevate nei confronti dello Stato membro interessato, previa visione delle osservazioni eventualmente presentate da quest’ultimo, sulla base dell’art. 226, primo comma, CE. Un tale obbligo si rivela indispensabile per definire chiaramente l’oggetto della controversia prima dell’eventuale avvio del procedimento contenzioso previsto dall’art. 226, secondo comma, CE e per garantire che lo Stato membro di cui trattasi conosca esattamente le censure ribadite dalla Commissione nei suoi confronti e possa, quindi, porre fine agli inadempimenti dedotti o far valere i suoi argomenti difensivi prima di un eventuale ricorso alla Corte da parte della Commissione.
Di conseguenza, dev’essere giudicata irregolare la deduzione, nel ricorso della Commissione, di una censura enunciata nella lettera di diffida, ma non riportata nel parere motivato.
(v. punti 21, 28)
2. Nell’ambito di un ricorso ex art. 226 CE, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione quale si presenta alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.
(v. punto 31)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
24 giugno 2004(1)
«Inadempimento di uno Stato – Trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni – Artt. 6 e 9 della direttiva 97/66/CE – Necessità di un'individuazione precisa delle censure nel parere motivato»
Nella causa C-350/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. Shotter e W. Wils, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalla sig.ra S. Terstal, in qualità di agente,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire nel diritto nazionale gli artt. 6 e 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1), o, ad ogni modo, avendo omesso di comunicare alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, A. La Pergola e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 13 novembre 2003, nel corso della quale la Commissione è stata rappresentata dal sig. W. Wils, assistito dal sig. P. Gérard, perito, ed il Regno dei Paesi Bassi dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente, assistita dal sig. R.J.I. Dielemans, perito,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 gennaio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 1º ottobre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per recepire nel diritto nazionale gli artt. 6 e 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (GU 1998, L 24, pag. 1), o, ad ogni modo, avendo omesso di comunicare alla Commissione tali disposizioni, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE.
Contesto normativo
Le disposizioni comunitarie
2 La direttiva 97/66, vigente all’epoca dei fatti, riguardava, ai sensi del suo art. 1, n. 1, «l’armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri atte a garantire un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in particolare del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni, nonché a garantire la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione all’interno della Comunità».
3 L’art. 6 della direttiva 97/66 disponeva quanto segue:
«1. I dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4.
2. Ai fini della fatturazione per l’abbonato e dei pagamenti di interconnessione possono essere sottoposti a trattamento i dati indicati nell’allegato. Il trattamento è consentito solo sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
3. Ai fini della commercializzazione dei propri servizi di telecomunicazione il fornitore di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico può trattare i dati di cui al paragrafo 2 se l’abbonato ha dato il proprio consenso.
4. Il trattamento dei dati relativi al traffico e alla fatturazione deve essere limitato alle persone che agiscono sotto l’autorità dei fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazione e/o dei servizi di telecomunicazione offerti al pubblico che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, delle indagini per i clienti, dell’accertamento di frodi e della commercializzazione dei servizi di telecomunicazione del fornitore, e deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività.
5. I paragrafi 1, 2, 3 e 4 si applicano fatta salva la possibilità per le autorità competenti di essere informate dei dati relativi alla fatturazione o al traffico in base alla normativa applicabile, ai fini della risoluzione delle controversie, in particolare di quelle attinenti all’interconnessione o alla fatturazione».
4 L’art. 9 della direttiva 97/66 era formulato come segue:
«Gli Stati membri garantiscono che vi siano procedure trasparenti che disciplinano le modalità grazie alle quali un fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico possa annullare la soppressione dell’identificazione della linea chiamante:
a) su base temporanea, a richiesta di un abbonato che chiede l’identificazione di chiamate malintenzionate o importune; in tal caso, in base al diritto nazionale, i dati che identificano l’abbonato chiamante saranno memorizzati e resi disponibili dal fornitore di una rete pubblica di telecomunicazione e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico;
b) linea per linea, per i servizi che trattano chiamate di emergenza riconosciuti tali da uno Stato membro, comprese le forze di polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco, al fine di rispondere a dette chiamate».
5 L’allegato alla direttiva 97/66 enunciava quanto segue:
«Ai fini di cui all’articolo 6, paragrafo 2, possono essere sottoposti a trattamento i dati riguardanti:
– il numero o l’identificazione della stazione dell’abbonato;
– l’indirizzo dell’abbonato e il tipo di stazione;
– il numero totale di scatti da fatturare per il periodo di fatturazione;
– il numero dell’abbonato chiamato;
– il tipo, l’ora d’inizio e la durata delle chiamate effettuate e/o il volume di dati trasmessi;
– la data della chiamata o del servizio;
– altre informazioni concernenti i pagamenti, ad esempio pagamenti anticipati e pagamenti rateali, disattivazioni e solleciti».
6 L’art. 15, n. 1, primo comma, della direttiva 97/66 prevedeva che gli Stati membri mettessero in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva al più tardi non oltre il 24 ottobre 1998. Il n. 4 dello stesso articolo disponeva che gli Stati membri comunicassero alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi avrebbero adottato nel settore disciplinato dalla detta direttiva.
Le disposizioni nazionali
7 La Wet houdende regels inzake de telecommunicatie (legge olandese di disciplina del settore delle telecomunicazioni; in prosieguo: la «Telecommunicatiewet»), promulgata il 19 ottobre 1998 (Staatsblad 1998, pag. 610), contiene un capo 11 diretto al recepimento della direttiva 97/66.
8 L’art. 11.5 della Telecommunicatiewet, relativo al recepimento dell’art. 6 della direttiva 97/66, è così formulato:
«1. Gli esercenti di reti e servizi di telecomunicazione pubblica, a fini di tutela dei dati personali e della vita privata, al termine di ogni collegamento, provvedono a cancellare o a rendere anonimi i dati trattati relativi al traffico che si riferiscono ad abbonati e ad utenti e che saranno precisati in un provvedimento amministrativo generale.
2. In deroga a quanto previsto al n. 1, il trattamento dei dati relativi al traffico è ammesso unicamente nei seguenti casi e solo in quanto necessario:
a. per la redazione della fattura di un abbonato o della persona tenuta a pagare il servizio al fornitore, o per il pagamento di interconnessioni o di particolari forme di collegamento;
b. per permettere ai fornitori di effettuare ricerche di mercato o di commercializzare i propri servizi di telecomunicazione, qualora l’abbonato abbia prestato il suo consenso;
c. per l’esame o la composizione di controversie, ai sensi dell’art. 12.1, o per definire le regole ai sensi dell’art. 6.3;
d. per la gestione del traffico;
e. per potere fornire ai clienti informazioni sui dati del traffico che li riguardano;
f. per l’accertamento di frodi;
o
g. negli altri casi previsti dalla legge.
3. Le disposizioni di attuazione del presente articolo verranno adottate tramite provvedimento amministrativo generale. Tali disposizioni potranno concernere solo i dati che possono essere trattati congiuntamente ai dati relativi al traffico, gli scopi per i quali si procede al trattamento congiunto, la durata autorizzata per il trattamento nonché le persone incaricate del trattamento dei dati presi in considerazione».
Procedimento precontenzioso
9 Con lettera del 7 gennaio 1999, il Regno dei Paesi Bassi ha notificato alla Commissione il testo della Telecommunicatiewet, precisando che la stessa andava considerata anche come misura di recepimento nel diritto interno della direttiva 97/66.
10 Con lettera del 6 novembre 2000, conformemente all’art. 226 CE, la Commissione, ritenendo che la Telecommunicatiewet non recepisse correttamente gli artt. 6, 9, 11 e 12 della direttiva 97/66, ha invitato il Regno dei Paesi Bassi a presentare le sue osservazioni.
11 Con lettera dell’8 gennaio 2001, il governo olandese ha risposto a tale lettera di diffida, invocando in particolare il fatto che provvedimenti legislativi erano in corso di preparazione al fine di adempiere completamente agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 97/66.
12 Il 18 luglio 2001 la Commissione ha inviato al Regno dei Paesi Bassi un parere motivato in cui essa ha fatto valere che, in seguito all’esame delle disposizioni nazionali in questione e dei provvedimenti legislativi in corso di preparazione, essa riteneva che tale Stato membro fosse venuto meno agli obblighi ad esso derivanti dagli artt. 6 e 9 della direttiva 97/66. Il Regno dei Paesi Bassi veniva invitato a conformarsi al detto parere motivato entro due mesi a far data dalla sua notifica.
13 Il Regno dei Paesi Bassi ha risposto al parere motivato con lettera del 29 ottobre 2001. Non essendo rimasta soddisfatta di tale risposta, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
Sulla ricevibilità
14 A sostegno del suo ricorso, la Commissione ha sollevato quattro censure nei confronti della legislazione di recepimento olandese. Tre di esse sono relative all’art. 6 della direttiva 97/66 e la quarta all’art. 9 della stessa.
15 Una delle censure relative all’art. 6 della direttiva 97/66 è inerente all’errato recepimento dell’art. 6, nn. 2-5, di tale direttiva da parte dell’art. 11.5, n. 2, della Telecommunicatiewet. La Commissione sostiene che la disposizione giuridica olandese non è conforme alla direttiva 97/66, in quanto prevede eccezioni al principio enunciato dall’art. 6, n. 1, della detta direttiva più numerose di quelle permesse da quest’ultima.
16 Il Regno dei Paesi Bassi ribatte che tale censura non era stata menzionata nel parere motivato e che, pertanto, è irricevibile.
17 In udienza la Commissione ha fatto valere che il parere motivato andava letto alla luce della lettera di diffida, la quale menzionava espressamente la censura di cui trattasi.
18 A tale riguardo si deve ricordare che, in un ricorso per inadempimento, il procedimento precontenzioso ha lo scopo di offrire allo Stato membro interessato l’opportunità, da un lato, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario e, dall’altro, di far valere utilmente i suoi motivi di difesa contro gli addebiti formulati dalla Commissione (v., in particolare, sentenze 2 febbraio 1988, causa 293/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 305, punto 13; 20 marzo 1997, causa C‑96/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1653, punto 22, e 15 gennaio 2002, causa C‑439/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-305, punto 10).
19 La regolarità di tale procedimento costituisce una garanzia essenziale prevista dal Trattato non soltanto a tutela dei diritti dello Stato membro di cui trattasi, ma anche per garantire che l’eventuale procedimento contenzioso verta su una controversia chiaramente definita (v., in particolare, sentenze 13 dicembre 2001, causa C‑1/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-9989, punto 53, e 20 giugno 2002, causa C‑287/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I-5811, punto 17).
20 Ne consegue che l’oggetto di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 226 CE è determinato dal procedimento precontenzioso previsto dalla medesima disposizione. Il parere motivato della Commissione ed il ricorso devono essere basati sui medesimi motivi e mezzi, di modo che la Corte non può esaminare una censura che non sia stata sollevata nel parere motivato (v. sentenza 11 maggio 1989, causa 76/86, Commissione/Germania, Racc. pag. 1021, punto 8), il quale deve contenere un’esposizione coerente e particolareggiata delle ragioni che hanno indotto la Commissione al convincimento che lo Stato membro interessato sia venuto meno ad un obbligo ad esso incombente in forza del Trattato (v., in particolare, citate sentenze 15 gennaio 2002, Commissione/Italia, punto 12, e 20 giugno 2002, Commissione/Germania, punto 19, citate).
21 Occorre anche sottolineare che, benché la lettera di diffida, che consiste in un primo breve riassunto dell’inadempimento addebitato, possa essere utile ai fini della comprensione del parere motivato, la Commissione deve nondimeno individuare con precisione, in tale parere, le censure da essa già fatte valere in maniera più generale nella lettera di diffida e da essa sollevate nei confronti dello Stato membro interessato, previa visione delle osservazioni eventualmente presentate da quest’ultimo, sulla base dell’art. 226, primo comma, CE. Un tale obbligo si rivela indispensabile per definire chiaramente l’oggetto della controversia prima dell’eventuale avvio del procedimento contenzioso previsto dall’art. 226, secondo comma, CE e per garantire che lo Stato membro di cui trattasi conosca esattamente le censure ribadite dalla Commissione nei suoi confronti e possa, quindi, porre fine agli inadempimenti dedotti o far valere i suoi argomenti difensivi prima di un eventuale ricorso alla Corte da parte della Commissione.
22 Nella fattispecie occorre constatare che, nella lettera di diffida del 6 novembre 2000, la Commissione ha sollevato tre censure specifiche relative al recepimento dell’art. 6 della direttiva 97/66 nel diritto olandese. La prima censura è inerente al recepimento dell’art. 6, n. 1, della direttiva 97/66 da parte dell’art. 11.5, n. 1, della Telecommunicatiewet. La seconda censura verte sulla mancata conformità dell’art. 11.5, n. 2, della Telecommunicatiewet all’art. 6, nn. 2-5, della direttiva 97/66 e consiste nel sostenere che la disposizione olandese contiene più eccezioni di quelle ammesse dai numeri citati dell’art. 6. La terza censura è relativa all’omessa comunicazione delle disposizioni di attuazione menzionate dall’art. 11.5, n. 3, della Telecommunicatiewet.
23 Nella sua risposta dell’8 gennaio 2001 alla lettera di diffida, il governo olandese ha ammesso la fondatezza delle censure relative al recepimento dell’art. 6, n. 1, della direttiva 97/66, nonché all’omessa comunicazione delle disposizioni di attuazione di cui all’art. 11.5, n. 3, della Telecommunicatiewet, sottolineando nel contempo che provvedimenti legislativi erano in corso di preparazione al fine di rimediare a tali inadempimenti. Il detto governo ha invece negato che l’art. 11.5, n. 2, della Telecommunicatiewet contenga più eccezioni di quelle autorizzate dall’art. 6, nn. 2-5, della detta direttiva.
24 È giocoforza constatare che la Commissione, nel suo parere motivato 18 luglio 2001, non ha ribadito la censura relativa all’errato recepimento dell’art. 6, nn. 2-5, della direttiva 97/66 da parte dell’art. 11.5, n. 2, della Telecommunicatiewet. Inoltre, il detto parere motivato non contiene alcuna valutazione sulle obiezioni sollevate, riguardo a tale censura, da parte delle autorità olandesi, nella loro riposta alla lettera di diffida.
25 In tale parere motivato, la Commissione si fonda esclusivamente sul carattere incompleto del recepimento dell’art. 6 della direttiva 97/66, per il fatto che i provvedimenti legislativi menzionati nella risposta del governo olandese alla lettera di diffida non le sono stati comunicati. Contrariamente alla lettera di diffida, il detto parere motivato non contiene alcuna indicazione che lasci intendere che l’art. 11.5, n. 2, della Telecommunicatiewet non sia conforme alle disposizioni dell’art. 6, nn. 2-5, della detta direttiva. Benché, da un lato, tale parere motivato riguardi l’art. 6, n. 1, della stessa, nonché le disposizioni di attuazione di cui all’art. 11.5, n. 3, della Telecommunicatiewet, esso non fa, dall’altro, alcun riferimento né ai nn. 2-5 del medesimo art. 6 né al n. 2 del detto art. 11.5.
26 Conseguentemente, nel suo parere motivato la Commissione ha chiaramente dato l’impressione di rinunciare, a differenza delle altre due censure relative all’art. 6 della direttiva 97/66 menzionate nella lettera di diffida, all’addebito inerente all’errato recepimento dei nn. 2-5 di tale disposizione da parte dell’art. 11.5, n. 2, della Telecommunicatiewet, al pari delle censure relative al recepimento degli artt. 11 e 12 della direttiva. Pertanto, nella loro risposta del 29 ottobre 2001 al detto parere motivato, le autorità olandesi si sono limitate a dare atto dell’avanzamento dei lavori legislativi menzionati nella loro lettera dell’8 gennaio 2001, senza prendere posizione sulla censura in questione.
27 Il generale rinvio alla lettera di diffida, operato dal parere motivato, per quanto riguarda l’art. 6 della direttiva 97/66, non può, in tale contesto, essere considerato un’indicazione sufficiente a permettere al Regno dei Paesi Bassi di intendere che la Commissione avesse tenuto ferma nei suoi confronti la censura inerente all’errato recepimento dell’art. 6, nn. 2-5, di tale direttiva.
28 In tale contesto, la deduzione, nel ricorso della Commissione, della censura relativa all’errato recepimento dell’art. 6, nn. 2-5, della direttiva 97/66 da parte dell’art. 11.5, n. 2, della Telecommunicatiewet dev’essere considerata irregolare in quanto, da un lato, essa costituisce un ampliamento dell’oggetto della controversia rispetto all’estensione di questa quale precisata nel parere motivato e, dall’altro, in assenza di menzione di tale censura nel detto parere, il Regno dei Paesi Bassi è stato privato della possibilità di porre fine all’inadempimento ad esso addebitato o di spiegarsi su tale punto, prima del ricorso alla Corte da parte della Commissione.
29 Ne consegue che il ricorso va dichiarato irricevibile nella parte relativa alla censura inerente all’errato recepimento dell’art. 6, nn. 2-5, della direttiva 97/66 da parte dell’art. 11.5, n. 2, della Telecommunicatiewet.
Nel merito
30 Le altre tre censure formulate nel ricorso sono relative, le prime due, al recepimento incompleto dell’art. 6 della direttiva 97/66 e, la terza, al recepimento incompleto dell’art. 9 di tale direttiva.
31 Prima di esaminare tali censure, occorre ricordare, in via preliminare, che, come ripetutamente statuito dalla Corte, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione quale si presenta alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 25 maggio 2000, causa C‑384/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-3823, punto 35, e 10 maggio 2001, causa C‑152/98, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3463, punto 21).
32 Conseguentemente, gli elementi di cui si avvale il Regno dei Paesi Bassi nei suoi scritti, relativi, da un lato, all’abrogazione della direttiva 97/66 da parte dell’art. 19, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37), con efficacia a decorrere dal 31 ottobre 2003, e, dall’altro, all’esistenza di un progetto di legge diretto al recepimento di tale ultima direttiva nel diritto olandese, non possono influenzare la valutazione da effettuare sugli obblighi del Regno dei Paesi Bassi quali si configuravano alla scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato.
Sulle censure relative al recepimento incompleto dell’art. 6 della direttiva 97/66
33 Innanzi tutto, la Commissione sostiene che la disposizione dell’art. 11.5, n. 1, della Telecommunicatiewet deroga al principio generale enunciato dall’art. 6, n. 1, della direttiva 97/66. Essa sottolinea che, perché la detta disposizione nazionale sia conforme a tale direttiva, il provvedimento amministrativo generale previsto deve contenere un elenco tassativo di dati. Poiché ad essa non è stata comunicato alcun provvedimento contenente un tale elenco, la Commissione ritiene che l’art. 6 della direttiva 97/66 non sia stato completamente recepito.
34 Poiché il governo olandese riconosce che non sono state adottate tutte le disposizioni necessarie al recepimento dell’art. 6, n. 1, della direttiva 97/66, la censura sollevata dalla Commissione dev’essere considerata fondata.
35 In secondo luogo, la Commissione fa valere che, nonostante l’art. 11.5, n. 3, della Telecommunicatiewet rinvii a disposizioni di attuazione, nessuna di queste le è stata comunicata. Essa ritiene, quindi, che l’art. 6 della diretiva 97/66 non sia stato completamente recepito.
36 Le autorità olandesi ribattono che le dette disposizioni di attuazione non potevano venire comunicate alla Commissione, non essendo state adottate.
37 Tuttavia, occorre rilevare che il governo olandese, tenuto conto della formulazione letterale, allora vigente, dell’art. 11.5 della Telecommunicatiewet, non nega che l’adozione delle disposizioni di attuazione di cui al n. 3 di tale articolo fosse necessaria per poter sostenere per il completo recepimento dell’art. 6 della direttiva 97/66.
38 Dato che, da un lato, il governo olandese ha ammesso che, alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, le disposizioni di attuazione in questione non erano state comunicate alla Commissione e che, dall’altro, l’omessa adozione di tali disposizioni a tale data non può ragionevolmente essere invocata per giustificare tale inadempimento, occorre concludere che la censura sollevata dalla Commissione è fondata.
39 Da quanto precede risulta che la Commissione è legittimata a ritenere che l’art. 6 della direttiva 97/66 non sia stato completamente recepito nel diritto olandese, in quanto, da un lato, l’art. 11.5, n. 1, della Telecommunicatiewet rinvia ad un elenco di dati da precisare tramite un provvedimento amministrativo generale che non le è stato comunicato e, dall’altro, le disposizioni di attuazione menzionate dal n. 3 del detto art. 11.5 non le sono state comunicate.
Sulla censura relativa al recepimento incompleto dell’art. 9 della direttiva 97/66
40 La Commissione sostiene che l’art. 9, lett. a), della direttiva 97/66 non è stato recepito nel diritto olandese e che pertanto occorre concludere per il recepimento incompleto di tale articolo.
41 Poiché nell’ordinamento giuridico olandese mancano effettivamente misure di recepimento dell’art. 9, lett. a), della direttiva 97/66, come d’altronde riconosciuto dal governo olandese, occorre dichiarare che la censura della Commissione, relativa all’incompleto recepimento del detto art. 9, è fondata.
42 Occorre quindi dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, avendo recepito in maniera incompleta l’art. 6 della direttiva 97/66 in quanto, da un lato, l’art. 11.5, n. 1, della Telecommunicatiewet rinvia ad un provvedimento amministrativo generale che non è stato comunicato alla Commissione e, dall’altro, le disposizioni di attuazione menzionate dall’art. 11.5, n. 3, della Telecommunicatiewet non sono state comunicate alla Commissione, ed avendo recepito in maniera incompleta l’art. 9 della detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest’ultima.
Sulle spese
43 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 69, n. 3, dello stesso regolamento, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno dei Paesi Bassi, rimasto soccombente per tre delle quattro censure sollevate dalla Commissione, dev’essere condannato a sopportare tre quarti delle spese della Commissione. Poiché il Regno dei Paesi Bassi non ha chiesto la condanna alle spese, le parti sopporteranno le proprie spese per la parte restante.
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il Regno dei Paesi Bassi, avendo recepito in maniera incompleta l’art. 6 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/66/CE, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in quanto, da un lato, l’art. 11.5, n. 1, della Wet houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet) rinvia ad un provvedimento amministrativo generale che non è stato comunicato alla Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, le disposizioni di attuazione menzionate dall’art. 11.5, n. 3, della Telecommunicatiewet non sono state comunicate alla Commissione, ed avendo recepito in maniera incompleta l’art. 9 della detta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di quest’ultima.
2) Per il resto, il ricorso è respinto.
3) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà, oltre alle proprie spese, tre quarti delle spese della Commissione.
4) La Commissione sopporterà le proprie spese per la parte restante.
Jann
La Pergola
von Bahr
Silva de Lapuerta
Lenaerts
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 giugno 2004.
Il cancelliere
Il presidente della Prima Sezione
R. Grass
P. Jann
1 – Lingua processuale: l'olandese.
Full & Egal Universal Law Academy