Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Ricorso per inadempimento - Esame sul merito da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione esistente alla scadenza del termine fissato dal parere motivato
(Art 226 CE)
Parti
Nella causa C-352/02,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Konstantinidis, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra N. Dafniou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto di far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2000, 2000/14/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
vista la decisione adottata, sentito l'avvocato generale, di pronunciarsi nella causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 ottobre 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato o non avendole comunicato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2000, 2000/14/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della stessa direttiva.
Contesto normativo
2 L'art. 22, n. 1, della direttiva 2000/14 recita:
«Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione».
Procedimento precontenzioso
3 Non avendo ricevuto dalla Repubblica ellenica alcuna comunicazione relativa all'adozione delle disposizioni di trasposizione della direttiva 2000/14 e non essendo in possesso di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che una siffatta adozione si fosse verificata, la Commissione ha ritenuto che la Repubblica ellenica non avesse ancora adottato le suddette disposizioni e non avesse, di conseguenza, adempiuto gli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
4 Con lettera 19 ottobre 2001, la Commissione ha inviato una lettera di diffida alla Repubblica ellenica, invitandola a presentare le sue osservazioni entro due mesi a decorrere alla notifica della suddetta lettera.
5 In mancanza di risposta delle autorità greche, con lettera 21 marzo 2002, la Commissione ha trasmesso alla Repubblica ellenica un parere motivato nel quale le chiedeva di adottare, entro due mesi a decorrere dalla notifica del suddetto parere, i provvedimenti richiesti per conformarsi alla direttiva 2000/14.
6 Dato che la Repubblica ellenica non ha risposto, la Commissione ne ha concluso che tali provvedimenti non erano stati adottati ed ha proposto il presente ricorso.
Sull'inadempimento
7 E' stato provato che la trasposizione della direttiva 2000/14 non è stata effettuata dalle autorità greche entro il termine stabilito dal parere motivato. Tali autorità fanno valere che dovrebbe essere adottato in tempi brevi un decreto ministeriale volto a rendere la normativa greca conforme alla suddetta direttiva.
8 Tuttavia, l'esistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., ad esempio, sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, Commissione/Francia, Racc. pag. I-2387, punto 26).
9 Poiché nessun testo per la trasposizione della direttiva 2000/14 è stato adottato dalle autorità greche entro il termine impartito, si deve considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.
10 Occorre, quindi, constatare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2000/14, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 22, n. 1, di tale direttiva.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato entro il termine impartito le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2000, 2000/14/CE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 22, n. 1, della stessa direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
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