Causa C-366/02
Gerd Gschoßmann
contro
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Halle)
«Politica agricola comune — Regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 1251/1999 — Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo — Esclusione per i terreni destinati a “colture permanenti” — Nozione»
Massime della sentenza
1. Agricoltura — Politica agricola comune — Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo — Esclusione per i terreni destinati a colture permanenti — Nozione — Terreni non sfruttati — Inclusione
[Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1765/92, art. 9, e (CE) n. 1251/1999, art. 7]
2. Agricoltura — Politica agricola comune — Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo — Esclusione per i terreni destinati a colture permanenti — Fatto che pone fine alla destinazione dei terreni alla coltivazione permanente di alberi da frutta
(Regolamenti del Consiglio n. 1765/92, art. 9, e n. 1251/1999, art. 7)
3. Agricoltura — Politica agricola comune — Sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi — Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo — Esclusione per i terreni destinati a colture permanenti — Terreni non più destinati a colture permanenti — Destinazione ad usi non agricoli — Condizioni
(Regolamenti del Consiglio n. 1765/92, art. 9, e n. 1251/1999, art. 7)
1. Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 – regolamenti che istituiscono un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi – devono essere interpretati nel senso che l’esclusione dei terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi non richiede che tali terreni siano stati sfruttati né, in particolare, che siano stati utilizzati insetticidi o che siano stati effettuati raccolti, giacché dette disposizioni si riferiscono soltanto alle destinazioni di tali terreni, senza richiederne lo sfruttamento vero e proprio.
(v. punti 15, 19, dispositivo 1)
2. Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 – regolamenti che istituiscono un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi –, i quali escludono i terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi, devono essere interpretati nel senso che la destinazione dei terreni a colture permanenti termina, per quanto riguarda la produzione di mele, al momento in cui gli alberi da frutta sono stati abbattuti, senza che siano stati anche rimossi. Tuttavia la semplice decisione di abbattere gli alberi senza darvi esecuzione non fa venir meno la destinazione dei terreni a colture permanenti.
(v. punto 23, dispositivo 2)
3. Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 – regolamenti che istituiscono un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi –, i quali escludono i terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi, devono essere interpretati nel senso che terreni che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti devono essere considerati destinati ad usi non agricoli se è dimostrato che non sono destinati alla produzione di altri vegetali o di animali.
(v. punto 27, dispositivo 3)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
16 settembre 2004 (*)
«Politica agricola comune – Regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CE) n. 1251/1999 – Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi – Pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo – Esclusione per i terreni destinati a “colture permanenti” – Nozione»
Nel procedimento C-366/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE,
dal Verwaltungsgericht Halle (Germania) con decisione 30 settembre 2002 , pervenuta in cancelleria il 14 ottobre 2002 , nella causa
Gerd Gschoßmann
contro
Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, facente funzione di presidente della Terza Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni presentate:
– per il sig. Gschoßmann, dal sig. R. Zimmermann, Rechtsanwalt;
– per l’Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd, dal sig. E. Stübner, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. M. Niejahr, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 maggio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 181, pag. 12), e dell’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 160, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Gschoßmann, agricoltore, e l’Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Süd (ufficio dell’agricoltura e del riassetto fondiario; in prosieguo: l’«ufficio») a proposito di una domanda di rimborso di pagamenti compensativi.
Quadro normativo
3 Dal secondo ‘considerando’ del regolamento n. 1765/92, risulta che il regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi istituito dal detto regolamento ha lo scopo di garantire un migliore equilibrio del mercato, ravvicinando i prezzi comunitari ai prezzi del mercato mondiale e compensando la perdita di reddito causata da tale allineamento mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori.
4 Il regolamento n. 1765/92 prevede quindi la concessione di pagamenti compensativi per le superfici destinate a seminativi o messe a riposo. L’art. 9 del detto regolamento esclude tuttavia taluni terreni dal beneficio dei detti pagamenti:
«Le domande di pagamento compensativo e il ritiro dei seminativi dalla produzione non possono essere presentate per terreni destinati al 31 dicembre 1991 al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli».
5 Il detto regolamento è stato attuato, tra l’altro, con regolamento (CEE) della Commissione 24 settembre 1992, n. 2780, relativo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell’ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (GU L 281, pag. 5).
6 Il punto II dell’allegato I del regolamento n. 2780/92, come modificato con regolamento (CE) della Commissione 27 luglio 1994, n. 1959 (GU L 198, pag. 93), definisce le colture permanenti come segue:
«Colture escluse dall’avvicendamento, diverse dai pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione dei seminativi pluriennali di cui all’allegato II».
7 Il regolamento n. 2780/92 è stato sostituito con regolamento (CE) della Commissione 9 aprile 1996, n. 658 (GU L 91, pag. 46). La definizione della nozione di «colture permanenti», che figura nell’allegato I, punto 2, di quest’ultimo regolamento, è tuttavia rimasta, in sostanza, identica, cioè:
«Colture escluse dall’avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali».
8 Il regolamento n. 1765/92 è stato sostituito con il regolamento n. 1251/1999, il cui art. 7, primo comma, così dispone:
«Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli».
9 Le modalità di applicazione del regolamento n. 1251/1999 sono contenute nel regolamento (CE) della Commissione 22 ottobre 1999, n. 2316 (GU L 280, pag. 43), che ha sostituito il regolamento n. 658/96. La definizione della nozione di «colture permanenti», che figura all’allegato I, punto 2, del regolamento n. 2316/1999, corrisponde a quella dell’allegato I, del regolamento n. 658/96, cioè:
«Colture escluse dall’avvicendamento, diverse dal pascolo permanente, che occupano il terreno per almeno cinque anni e producono ripetuti raccolti, ad eccezione delle colture pluriennali».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il sig. Gschoßmann ha fruito da parte dell’ufficio di pagamenti compensativi per terreni un tempo coltivati a meleto.
11 Secondo l’ordinanza di rinvio, tali terreni si ripartiscono in tre categorie:
– sui terreni corrispondenti alla prima categoria, al 31 dicembre 1991 erano ancora piantati meli che non venivano più irrorati e la cui frutta, nel 1991, non veniva raccolta. Il dissodamento di tale superficie era già stato deciso e veniva realizzato in un momento successivo;
– sui terreni corrispondenti alla seconda categoria, gli alberi erano già stati abbattuti alla data di riferimento, ma giacevano ancora sui terreni e ciò impediva qualsiasi sfruttamento del campo. Solo più tardi si è proceduto alla loro rimozione;
– sui terreni corrispondenti alla terza categoria, gli alberi erano già stati abbattuti e rimossi, ma i terreni non erano ancora stati destinati ad un nuovo impiego.
12 Con decisione 15 giugno 2001 l’ufficio chiedeva il rimborso parziale dei pagamenti compensativi adducendo che i terreni di cui trattasi rientravano nell’eccezione prevista dagli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999, nel senso che, al 31 dicembre 1991, essi «erano destinati (…) a colture permanenti (…) o ad usi non agricoli».
13 Nutrendo dubbi circa la portata delle norme comunitarie controverse, il Werwaltungsgericht Halle ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se una destinazione a coltura permanente di terreni ai sensi dell’art. 9 del regolamento (…) n. 1765/92 (…) o dell’art. 7 del regolamento (…) n. 1251/1999 (…) richieda lo sfruttamento economico delle colture (in questo caso meli) esistenti sui detti terreni.
2) Se i terreni siano ancora destinati a colture permanenti qualora il proprietario o l’affittuario, durante il periodo di crescita, ometta di irrorare le piante e poi non raccolga più i frutti degli alberi.
3) In caso di soluzione negativa della seconda questione, se la destinazione dei terreni a colture permanenti cessi quando il proprietario o l’affittuario prenda la decisione di abbattere in un momento successivo i meli che si trovano sul terreno, ma non realizzi tale intento entro la data di riferimento. Se la soluzione da dare a tale questione muti qualora, entro la data di riferimento, un’altra impresa venga incaricata dell’abbattimento.
4) In caso di soluzione negativa anche della terza questione, se la destinazione a colture permanenti cessi quando il proprietario o l’affittuario ha abbattuto i meli senza l’intenzione di piantare nuovi alberi. In altre parole: se in un caso del genere la data limite per l’abbattimento al 31 dicembre 1991 corrisponda anche alla data limite da prendere in considerazione per quanto riguarda il regime di sostegno.
5) In caso di soluzione negativa della quarta questione, se la destinazione a colture permanenti dei terreni cessi con la rimozione dal terreno degli alberi abbattuti prima della data di riferimento, al fine di prepararli per renderli coltivabili.
6) Qualora taluna delle circostanze sopra elencate faccia cessare la destinazione dei terreni a colture permanenti, si pone la questione se, ai sensi di uno dei suddetti regolamenti, i terreni debbano qualificarsi, sulla base della destinazione di utilizzo alla data di riferimento, come destinati a usi non agricoli e, in tal caso, se taluna delle circostanze sopra citate possa fare cessare tale qualifica».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima e sulla seconda questione
14 Con la prima e la seconda questione, che vanno esaminate congiuntamente, il giudice a quo vuole sapere se gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 debbano essere interpretati nel senso che l’esclusione dei terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi richiede che i terreni di cui trattasi siano stati coltivati e, in particolare, che siano stati utilizzati insetticidi durante il periodo di crescita delle colture e che siano stati effettuati i raccolti.
15 Come osservato dalla Commissione e dall’avvocato generale ai paragrafi 16 e seguenti delle sue conclusioni, gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 si riferiscono soltanto alla destinazione dei terreni al pascolo permanente, a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli, senza richiederne lo sfruttamento propriamente detto.
16 Infatti, i pascoli permanenti e le colture forestali possono essere utilizzati come tali, senza che i terreni vengano sfruttati. Ciò considerato, in mancanza di indicazione contraria nelle pertinenti norme comunitarie, sarebbe incoerente esigere lo sfruttamento dei terreni quando essi sono destinati alle colture permanenti, ma non quando essi sono destinati ai pascoli permanenti o alle colture forestali.
17 Inoltre, il requisito di uno sfruttamento dei terreni si concilierebbe difficilmente con la preoccupazione del legislatore comunitario, espressa nel diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1765/92 e nel ventiseiesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1251/1999, di escludere dal beneficio dei pagamenti compensativi i terreni che non erano coltivati nel momento precedente l’entrata in vigore del regime di sostegno di cui trattasi. Infatti il requisito di uno sfruttamento dei terreni, per poterli escludere dal beneficio degli importi compensativi, avrebbe avuto la conseguenza di rendere sovvenzionabili i terreni che non erano seminati prima del 31 dicembre 1991, ma che sono stati resi coltivabili al solo scopo di beneficiare dei detti pagamenti.
18 Dal momento che per essere esclusi dal beneficio degli importi compensativi è sufficiente che i terreni di cui trattasi siano destinati a colture permanenti, senza che siano pertanto sfruttati, non è a maggior ragione richiesto che siano stati utilizzati insetticidi o che siano stati effettuati raccolti.
19 Di conseguenza, la prima e la seconda questione vanno risolte dichiarando che gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che l’esclusione dei terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi non richiede che tali terreni siano stati sfruttati né, in particolare, che siano stati utilizzati insetticidi o che siano stati effettuati raccolti.
Sulla terza, quarta e quinta questione
20 Con la terza, quarta e quinta questione, che sono strettamente connesse, il giudice a quo vuole in sostanza sapere se gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 debbano essere interpretati nel senso che la destinazione dei terreni a colture permanenti termina, per quanto riguarda la produzione di mele, nel momento in cui il produttore prende la decisione di abbattere i meli o di affidare tale compito ad un’impresa, al momento dell’abbattimento effettivo dei meli o ancora al momento della rimozione dei meli abbattuti.
21 Siccome dalla soluzione data alla prima questione risulta che per escludere i terreni dal beneficio degli importi compensativi è sufficiente che essi siano stati destinati a colture permanenti, senza essere stati pertanto sfruttati, tale condizione non è più manifestamente soddisfatta qualora, trattandosi di frutteti, gli alberi fruttiferi siano stati abbattuti senza essere stati rimossi.
22 Per contro, la semplice decisione di abbattere gli alberi, senza che ad essa sia stata tuttavia data esecuzione, non fa venir meno la destinazione dei terreni a colture permanenti.
23 Di conseguenza, la terza, quarta e quinta questione vanno risolte nel senso che gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che la destinazione dei terreni a colture permanenti termina, per quanto riguarda la produzione di mele, al momento in cui gli alberi da frutta sono stati abbattuti, senza che siano stati anche rimossi. Tuttavia, la semplice decisione di abbattere gli alberi, senza darvi esecuzione, non fa venir meno la destinazione dei terreni a colture permanenti.
Sulla sesta questione
24 Con la sesta questione il giudice a quo vuole sapere se gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che terreni, che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti, debbano essere considerati destinati ad usi non agricoli.
25 Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 25 delle sue conclusioni, l’uso agricolo di terreni presuppone la loro destinazione alla produzione di vegetali o di animali.
26 Pertanto, terreni che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti possono essere considerati destinati ad usi non agricoli solo quando venga dimostrato che non sono destinati alla produzione di altri vegetali o animali. Spetta al giudice a quo verificare se tale condizione è nella specie soddisfatta.
27 La sesta questione va di conseguenza risolta dichiarando che gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che terreni che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti devono considerarsi destinati ad usi non agricoli se è dimostrato che non sono destinati alla produzione di altri vegetali o animali.
Sulle spese
28 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) L’art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1765, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, e l’art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1251, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, devono essere interpretati nel senso che l’esclusione dei terreni destinati a colture permanenti dal beneficio dei pagamenti compensativi non richiede che tali terreni siano stati sfruttati, né, in particolare, che siano stati utilizzati insetticidi o che siano stati effettuati raccolti.
2) Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che la destinazione dei terreni a colture permanenti termina, per quanto riguarda la produzione di mele, al momento in cui gli alberi da frutta sono stati abbattuti senza che siano stati anche rimossi. Tuttavia la semplice decisione di abbattere gli alberi senza darvi esecuzione non fa venir meno la destinazione dei terreni a colture permanenti.
3) Gli artt. 9 del regolamento n. 1765/92 e 7 del regolamento n. 1251/1999 devono essere interpretati nel senso che terreni che hanno cessato di essere destinati a colture permanenti devono essere considerati destinati ad usi non agricoli se è dimostrato che non sono destinati alla produzione di altri vegetali o animali.
Firme
* Lingua processuale: il tedesco.
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