Causa C-409/02 P
Jan Pflugradt
contro
Banca centrale europea
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Personale della Banca centrale europea — Natura contrattuale del rapporto di lavoro — Modifica delle mansioni previste nel contratto di lavoro»
Massime della sentenza
1. Dipendenti — Agenti della Banca centrale europea — Natura del rapporto di lavoro — Contrattuale e non statutario
2. Dipendenti — Agenti della Banca centrale europea — Organizzazione dei servizi — Definizione e ridefinizione delle mansioni assegnate al personale — Potere discrezionale dell’amministrazione — Limiti — Interesse del servizio — Rispetto del grado e dell’inquadramento
1. Il rapporto di impiego tra la Banca centrale europea e i suoi dipendenti ha natura contrattuale e non statutaria. Tuttavia, il contratto di lavoro è concluso con un organismo comunitario avente un compito di interesse generale e che può prevedere, tramite regolamento, le disposizioni applicabili al suo personale. Ne discende che la volontà delle parti di un contratto siffatto trova necessariamente i suoi limiti negli obblighi di qualsiasi natura che derivano da tale compito particolare e che si impongono tanto agli organi direttivi della Banca quanto ai suoi dipendenti.
(v. punti 33-34)
2. Le istituzioni della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell’assegnazione a determinati posti, in considerazione dei detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi. La Banca centrale europea deve disporre, allo stesso modo, di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei suoi servizi in funzione dei compiti ad essa affidati nonché, di conseguenza, in considerazione dei detti compiti, nella definizione o ridefinizione delle mansioni assegnate al suo personale, a condizione che tale potere sia esercitato nel solo interesse del servizio e nel rispetto del grado e dell’inquadramento che ogni dipendente può esigere in applicazione delle condizioni di impiego.
(v. punti 42-43)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 ottobre 2004(1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Personale della Banca centrale europea – Natura contrattuale del rapporto di lavoro – Modifica delle mansioni previste nel contratto di lavoro»
Nel procedimento C-409/02 P,avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, a norma dell'art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia,proposto il 18 novembre 2002 da
Jan Pflugradt, rappresentato dal sig. N. Pflüger, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l'altra parte è:
Banca centrale europea, rappresentata dalla sig.ra V. Saintot e dal sig. T. Gilliams, in qualità di agenti, assistiti dal sig. B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,convenuta in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), e dai sigg. K. Lenaerts e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. P. Léger
cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 18 marzo 2004,viste le osservazioni scritte presentate dalle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 luglio 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con l’impugnazione in esame, il sig. Pflugradt chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 22 ottobre 2002, cause riunite T-178/00 e T-341/00, Pflugradt/BCE (Racc. pag. II‑4035; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto i suoi ricorsi, diretti ad ottenere l’annullamento di due atti (in prosieguo: gli «atti impugnati») della Banca centrale europea (in prosieguo: la «BCE»), il primo dei quali, del 23 novembre 1999, reca la valutazione del lavoro dell’interessato (in prosieguo: il «rapporto informativo relativo al 1999»), ed il secondo, del 28 giugno 2000, fissa l’elenco delle sue principali mansioni (in prosieguo: la «nota del 28 giugno 2000»).
Ambito normativo
2 Il protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (BCE), allegato al Trattato CE (in prosieguo: lo «Statuto del SEBC»), contiene segnatamente le disposizioni seguenti:
«Articolo 12
Responsabilità degli organi decisionali
12.3 Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l’organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.
(...)
Articolo 36
Personale
36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego».
3 Sulla base di tali disposizioni, il consiglio direttivo ha adottato, con decisione 9 giugno 1998, modificata il 31 marzo 1999 (GU 1999, L 125, pag. 32), le condizioni di impiego del personale della BCE (in prosieguo: le «condizioni di impiego»), che prevedono in particolare:
«9. (a) I rapporti di impiego tra la BCE ed i suoi dipendenti sono disciplinati dai contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni di impiego. Le norme sul personale adottate dal comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni di impiego.
(...)
c) Le condizioni di impiego non sono disciplinate da alcun diritto nazionale particolare. La BCE applica: i) i principi generali del diritto comuni agli Stati membri; ii) i principi generali del diritto comunitario (CE); e iii) le disposizioni contenute nei regolamenti e nelle direttive (CE) relative alla politica sociale indirizzati agli Stati membri. Ogni qual volta si renderà necessario, tali atti giuridici saranno attuati dalla BCE. Si terranno nel debito conto a tale riguardo le raccomandazioni (CE) in materia di politica sociale. Per l’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni di impiego, la BCE terrà in debita considerazione i principi consacrati dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale delle istituzioni comunitarie.
10. (a) I contratti di lavoro tra la BCE ed i suoi dipendenti prendono la forma di lettere di assunzione controfirmate dai dipendenti. Le lettere di assunzione contengono gli elementi del contratto precisati dalla direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE (…)
(…)
42. Dopo esaurimento dei procedimenti interni cui si può ricorrere, la Corte di giustizia delle Comunità europee sarà competente per qualsiasi controversia tra la BCE e un membro o ex membro del personale cui sono applicabili le presenti condizioni generali di impiego.
Una competenza siffatta dev’essere limitata all’esame della legittimità della misura o della decisione, a meno che la controversia non sia di natura finanziaria, nel qual caso la Corte di giustizia ha una competenza di merito».
4 Sulla base dell’art. 12, n. 3, dello Statuto del SEBC, il consiglio direttivo ha adottato il regolamento interno della BCE, modificato il 22 aprile 1999 (GU L 125, pag. 34; rettifica nella GU 2000, L 273, pag. 40), che dispone in particolare:
«Articolo 11
Personale della BCE
11.1 Ciascun componente del personale della BCE è informato sulla propria posizione all’interno della struttura della BCE, sulla propria posizione gerarchica e sulle proprie responsabilità professionali.
(...)
Articolo 21
Condizioni di impiego
21.1. I rapporti di lavoro fra la BCE e il proprio personale sono determinati dalle condizioni di impiego e dalle norme sul personale.
21.2. Le condizioni di impiego sono approvate e modificate dal consiglio direttivo su proposta del comitato esecutivo. Il consiglio generale è consultato in base alla procedura prevista nel presente regolamento interno.
21.3. Le condizioni di impiego vengono attuate dalle norme sul personale, le quali sono adottate e modificate dal comitato esecutivo».
Fatti all’origine della controversia
5 Il sig. Pflugradt è al servizio della BCE dal 1º luglio 1998 ed è stato assegnato alla direzione generale «Sistemi informativi» (in prosieguo: la «DG IS») dove ha svolto, a partire dalla sua assunzione, la funzione di «coordinatore degli specialisti UNIX».
6 Il 9 ottobre 1998 il ricorrente ha approvato i termini di un documento intitolato «UNIX co-ordinator responsabilities», che conteneva un elenco dei diversi compiti collegati al suo impiego. Tra questi figurava la redazione dei rapporti informativi dei membri del gruppo UNIX.
7 Il 13 ottobre 1998 la BCE ha inviato al ricorrente una lettera di assunzione con effetto retroattivo al 1º luglio 1998.
8 Il 14 ottobre 1999 il direttore generale della DG IS ha informato il ricorrente che non spettava a lui redigere i rapporti informativi dei membri del gruppo UNIX.
9 Il 23 novembre 1999 il ricorrente ha avuto un colloquio di valutazione col suo capodivisione. Quest’ultimo ha messo per iscritto il suo giudizio nel rapporto informativo relativo al 1999, che costituisce l’atto impugnato dinanzi al Tribunale nella causa T-178/00.
10 Il 12 gennaio 2000 il ricorrente ha formulato diverse osservazioni sul giudizio di cui è stato oggetto e ha sottolineato che si riservava il «diritto di respingere una valutazione sleale».
11 Il 10 marzo 2000 il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 41 delle condizioni d’impiego, un riesame amministrativo («administrative review») del rapporto informativo relativo al 1999, sostenendo che esso era basato su fatti erronei e, di conseguenza, violava i suoi diritti contrattuali. Egli ha anche chiesto che si procedesse ad una nuova valutazione per il 1999 da parte di altre persone imparziali.
12 Il 10 aprile 2000 il direttore generale della DG IS ha respinto, da una parte, le affermazioni del ricorrente riguardanti la presenza di errori di fatto nel rapporto informativo relativo al 1999 e, dall’altra, la domanda diretta ad avviare un nuovo procedimento di valutazione.
13 Il 9 maggio 2000 il ricorrente ha presentato un reclamo al presidente della BCE («grievance procedure») basato, in sostanza, sui motivi fatti valere nell’ambito del procedimento di riesame amministrativo.
14 L’8 giugno 2000 il presidente della BCE ha respinto tale reclamo.
15 Il direttore generale della DG IS ha trasmesso al ricorrente la nota 28 giugno 2000, contenente un elenco dei suoi compiti principali, precisando che tale lista sarebbe servita da base per la sua valutazione annuale. Questo documento è stato impugnato dinanzi al Tribunale nella causa T-341/00.
La sentenza impugnata
16 In primo luogo, dopo aver riunito le due cause (T-178/00 e T-314/00), il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda la causa T-178/00, che il sig. Pflugradt chiedesse l’annullamento del rapporto informativo relativo al 1999, da un lato, nella parte in cui esso gli revocava la responsabilità di valutare i membri del gruppo UNIX e, dall’altro, nella parte in cui conteneva diverse valutazioni erronee.
17 Per respingere tali domande il Tribunale ha considerato, ai punti 49 e 53 della sentenza impugnata, che, se è vero che i rapporti di lavoro tra la BCE e il suo personale sono di natura contrattuale e che l’efficacia obbligatoria dei contratti si oppone a che la BCE, in quanto datore di lavoro, imponga modifiche alle condizioni di esecuzione dei contratti di lavoro senza il consenso dei dipendenti interessati, tale principio si applica tuttavia solo agli elementi essenziali del contratto di lavoro.
18 A tal riguardo, al punto 54 della stessa sentenza, il Tribunale ha dichiarato quanto segue:
«Infatti, la BCE, al pari di tutte le altre istituzioni o imprese, dispone di un potere di direzione nell’organizzazione dei suoi servizi e nella gestione del suo personale. In quanto istituzione comunitaria, essa gode anche di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei suoi servizi e nell’assegnazione del suo personale per lo svolgimento delle sue funzioni di pubblico interesse (v., per analogia, sentenze della Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei Conti, Racc. pag. 2447, punto 17, e 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ojha/Commissione, Racc. pag. I-5863, punto 40; sentenze del Tribunale 6 novembre 1991, causa T-33/90, Von Bonkewitz-Lindner/Parlamento, Racc. pag. II-1251, punto 88, e 9 giugno 1998, causa T-176/97, Hick/CES, Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II-845, punto 36). Essa può, quindi, far evolvere nel corso del tempo il rapporto di lavoro con i suoi dipendenti secondo l’interesse del servizio per giungere ad un’organizzazione efficace del lavoro e ad una ripartizione coerente dei diversi compiti tra i membri del personale e adattarsi ad esigenze variabili. Un dipendente assunto per un impiego a tempo indeterminato, che può prolungarsi eventualmente fino al raggiungimento del suo sessantacinquesimo anno di età, non può ragionevolmente pensare che tutti gli aspetti dell’organizzazione interna restino invariati durante tutta la sua carriera o di conservare per tutta la durata di questa i compiti che gli sono stati assegnati al momento dell’assunzione».
19 Ai punti 58-60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha poi considerato:
«58 È pacifico che, nonostante la modifica delle sue attribuzioni, il ricorrente ha conservato il suo impiego di «coordinatore degli specialisti UNIX» rientrante nella categoria dei «professional» e nel grado G, nonché la retribuzione corrispondente.
59 Dal mansionario 5 ottobre 1998 risulta che il posto di coordinatore degli specialisti UNIX è essenzialmente di natura tecnica, poiché i compiti relativi al personale e all’amministrazione rivestono solo un carattere secondario. In tal modo, la sola revoca del compito di valutare i membri del gruppo UNIX non ha come conseguenza di diminuire nettamente, nel loro insieme, le attribuzioni di quest’ultimo rispetto a quelle che corrispondono al suo impiego. A tale riguardo, occorre sottolineare che è pacifico che il ricorrente non ha mai avuto occasione di procedere alla valutazione dei membri del gruppo UNIX, poiché questa responsabilità gli è stata revocata prima ancora che la BCE avesse cominciato il primo esercizio di valutazione annuale del suo personale. Alla luce di ciò, la modifica in questione non costituisce una retrocessione dell’impiego del ricorrente e non può, quindi, essere considerata come pregiudizievole per un elemento essenziale del contratto di lavoro.
60 Le censure del ricorrente sono quindi infondate. Di conseguenza occorre respingere questo motivo».
20 Inoltre, per respingere il motivo attinente alle valutazioni contenute nel rapporto informativo relativo al 1999, ai punti 68-71 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato:
«68 Pur sostenendo che il rapporto informativo relativo al 1999 si basa su fatti sostanzialmente inesatti, il ricorrente in realtà intende rimettere in questione la validità dei giudizi effettuati dai suoi superiori per quanto riguarda il suo lavoro durante l’anno 1999.
69 Tuttavia, non spetta al Tribunale sostituire il suo giudizio a quello delle persone incaricate di valutare il lavoro del ricorrente. Infatti, la BCE, allo stesso modo delle altre istituzioni e organi della Comunità, dispone di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei membri del suo personale. Il controllo di legittimità effettuato dal Tribunale sui giudizi contenuti nel rapporto informativo annuale di un membro del personale della BCE si riferisce solo alle eventuali irregolarità formali, agli errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché ad un eventuale sviamento di potere (v., per analogia, sentenza del Tribunale 24 gennaio 1991, causa T‑63/89, Latham/Commissione, Racc. pag. II-19, punto 19).
70 Nella fattispecie, poiché il ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di circostanze di tale natura, le sue censure non possono essere accolte.
71 Peraltro, la motivazione del rapporto informativo relativo al 1999 è tanto precisa da soddisfare le prescrizioni dell’art. 253 CE, applicabile, ai sensi dell’art. 34, n. 2, dello Statuto del SEBC, alle decisioni adottate dalla BCE».
21 In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto, per quanto riguarda il ricorso proposto nella causa T-341/00, che le conclusioni del sig. Pflugradt mirassero ad ottenere l’annullamento della nota del 28 giugno 2000, con la quale, a suo avviso, la BCE aveva modificato le sue mansioni.
22 Ai punti 81 e 82 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che tale nota rappresentava un atto pregiudizievole ed ha quindi dichiarato ricevibile il ricorso.
23 Esso ha tuttavia respinto le dette conclusioni nel merito dichiarando, ai punti 89 e 90 di tale sentenza:
«89 In primo luogo, come è stato ritenuto precedentemente nella causa T-178/00, (supra, punto 54), il ricorrente non può ragionevolmente aspettarsi di conservare fino all’età della pensione talune funzioni specifiche che gli potevano essere state attribuite al momento della sua assunzione da parte della BCE. Di conseguenza, le pretese del ricorrente relative alle sue asserite competenze esclusive devono essere respinte.
90 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se la BCE abbia manifestamente ecceduto i limiti del suo potere di organizzazione modificando unilateralmente le attribuzioni del ricorrente, da una parte, occorre rilevare che non viene contestato che le dette modifiche sono intervenute nell’interesse del servizio. Dall’altra, il ricorrente non ha confortato la sua argomentazione con elementi precisi idonei a convincere del fatto che queste modifiche arrechino pregiudizio agli elementi essenziali del suo contratto di lavoro diminuendo nettamente, nel loro insieme, le sue attribuzioni rispetto a quelle corrispondenti al suo impiego e che esse costituiscano per questo un provvedimento di retrocessione di tale impiego. Al contrario, è giocoforza constatare che il ricorrente conserva le sue attribuzioni essenziali relative ai sistemi UNIX e al coordinamento degli specialisti UNIX. Di conseguenza, occorre respingere le censure del ricorrente relative ad un’asserita retrocessione del suo impiego».
Conclusioni delle parti
24 Il sig. Pflugradt chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– annullare il rapporto informativo relativo al 1999;
– annullare la nota del 28 giugno 2000 nella parte in cui modifica le mansioni del ricorrente;
– condannare la BCE alle spese.
25 La BCE chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– condannare il sig. Pflugradt alle spese.
Sull’impugnazione
26 Considerati i numerosi argomenti fatti valere dal sig. Pflugradt, si deve considerare che quest’ultimo contesta al Tribunale di aver commesso errori di diritto, di avere snaturato taluni motivi, argomenti ed elementi di prova, di aver violato le norme che disciplinano il diritto probatorio e di aver viziato la sua sentenza con una motivazione contraddittoria.
27 Occorre riunire tali addebiti in tre serie di motivi, relativi, rispettivamente, alla natura contrattuale dei rapporti di lavoro tra la BCE ed il suo personale, all’erronea applicazione di principi che disciplinano il pubblico impiego comunitario ed ai fatti che erano alla base del rapporto informativo relativo al 1999.
Sui motivi attinenti alla natura contrattuale dei rapporti di lavoro tra la BCE ed il suo personale
28 Secondo il sig. Pflugradt, poiché i rapporti giuridici tra la BCE ed il suo personale hanno natura contrattuale, come previsto all’art. 9, lett. a), prima frase, delle condizioni di impiego definite in applicazione dell’art. 36.1 dello Statuto del SEBC, il Tribunale, per determinare la portata del potere di organizzazione della BCE, non avrebbe potuto basarsi, salvo incorrere in errore di diritto, sulla giurisprudenza relativa alle regole di assegnazione dei dipendenti e degli altri agenti menzionati all’art. 283 CE.
29 In via preliminare, occorre rammentare che, in applicazione degli artt. 36.2 dello Statuto del SEBC e 42 delle condizioni di impiego, la giurisdizione della Corte sulle controversie tra la BCE ed i suoi agenti è limitata all’esame della legittimità della misura o della decisione, qualora la detta controversia non abbia natura finanziaria.
30 È pacifico che, nel caso di specie, la controversia sottoposta dal sig. Pflugradt al Tribunale non aveva natura finanziaria. Di conseguenza, quest’ultimo era tenuto a pronunciarsi solo sulla legittimità degli atti impugnati, cioè verificare che i loro autori avessero rispettato gli obblighi legali ad essi incombenti, e non pronunciarsi sulla conformità di misure adottate dalla BCE alla luce del contratto di lavoro di cui trattasi e delle sue modalità di esecuzione.
31 Si deve rilevare, al riguardo, che il rapporto di impiego tra la BCE ed i suoi dipendenti è disciplinato dalle condizioni di impiego adottate dal consiglio direttivo, su proposta del comitato esecutivo della BCE, sulla base dell’art.36.1 dello Statuto del SEBC. Queste ultime dispongono, all’art. 9, lett. a), che «i rapporti di impiego tra la BCE ed i suoi dipendenti sono disciplinati dai contratti di lavoro stipulati in conformità con le presenti condizioni di impiego. Le norme sul personale adottate dal comitato esecutivo precisano le modalità di tali condizioni di impiego». L’art. 10, lett. a), delle stesse condizioni prevede che «i contratti di lavoro tra la BCE ed i suoi dipendenti prendono la forma di lettere di assunzione controfirmate dai dipendenti».
32 Occorre constatare che tali disposizioni sono analoghe a quelle del regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo: la «BEI»), dalle quali la Corte ha potuto dedurre che il regime adottato per i rapporti di lavoro tra la BEI ed i suoi agenti ha natura contrattuale e si basa quindi sul principio che i contratti individuali conclusi tra la BEI e ciascuno dei suoi agenti sono il risultato di un accordo di volontà (sentenze 15 giugno 1976, causa 110/75, Mills/BEI, Racc. pag. 955, punto 22, e 2 ottobre 2001, causa C-449/99 P, BEI/Hautem, Racc. pag. I‑6733, punto 93).
33 Si deve dunque concludere che il rapporto di impiego tra la BCE ed i suoi dipendenti ha natura contrattuale e non statutaria.
34 Tuttavia, il contratto di cui trattasi è stato concluso con un organismo comunitario avente un compito di interesse generale e che può prevedere, tramite regolamento, le disposizioni applicabili al suo personale. Ne discende che la volontà delle parti di un contratto siffatto trova necessariamente i suoi limiti negli obblighi di qualsiasi natura che derivano da tale compito particolare e che si impongono tanto agli organi direttivi della BCE quanto ai suoi dipendenti. È incontestabile che le condizioni di impiego mirano a soddisfare tali obblighi ed a consentire alla BCE, conformemente al terzo ‘considerando’ di tali condizioni di impiego, «di disporre di un personale con il più alto grado di indipendenza, competenza, efficienza ed integrità (…)».
35 Al riguardo, secondo l’art. 9, lett. a), delle condizioni di impiego, i contratti di lavoro sono conclusi in conformità con queste ultime. Di conseguenza, controfirmando le lettere di assunzione previste dall’art. 10, lett. a), delle dette condizioni, i dipendenti aderiscono a queste ultime senza poterne negoziare individualmente alcun elemento. L’accordo di volontà è quindi parzialmente limitato all’accettazione dei diritti e degli obblighi stabiliti da tali condizioni di impiego. Si deve ancora rammentare che, per quanto riguarda l’interpretazione di tali diritti ed obblighi, l’art. 9, lett. c), delle condizioni di impiego dispone che la BCE terrà in debita considerazione i principi consacrati dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili al personale delle istituzioni comunitarie.
36 È vero che i contratti di lavoro dei membri del personale della BCE possono contenere altri elementi, accettati dal dipendente di cui trattasi in seguito a discussioni relative, ad esempio, alle caratteristiche essenziali delle mansioni affidategli. Tuttavia, l’esistenza di siffatti elementi non osta, di per sé, all’esercizio, da parte degli organi direttivi della BCE, del potere discrezionale di cui dispongono per attuare le misure che comportano obblighi di interesse generale derivanti dal particolare compito affidato alla BCE. Tali organi possono essere quindi costretti, per far fronte a simili esigenze del servizio, ed in particolare per permettere a quest’ultimo di adattarsi a nuovi bisogni, ad adottare decisioni o misure unilaterali che possono modificare, in particolare, le condizioni di esecuzione dei contratti di lavoro.
37 Ne deriva che, nell’esercizio di tale potere, gli organi direttivi della BCE non si trovano affatto in una situazione diversa da quella nota agli organi direttivi delle altre istituzioni ed organismi comunitari nei loro rapporti con i loro dipendenti.
38 Quindi, il Tribunale ha giustamente inteso valutare la legittimità degli atti impugnati, ponendosi esclusivamente in tale ambito di sua competenza, alla luce dei principi applicabili a tutti i dipendenti delle altre istituzioni ed organismi comunitari. Di conseguenza, il Tribunale non ha ignorato il carattere contrattuale della situazione dei membri del personale della BCE. Inoltre, il Tribunale non è incorso in errori di diritto dichiarando, al punto 59 della sua sentenza, che la modifica delle mansioni di cui trattasi non pregiudicava un elemento essenziale del contratto di lavoro.
39 Pertanto, respingendo gli argomenti fatti valere su tali punti, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Pflugradt, non ha né violato «il principio di equilibrio istituzionale» o «le norme applicabili al diritto probatorio», né snaturato gli argomenti del ricorrente.
40 I motivi così dedotti in merito al carattere contrattuale del rapporto di lavoro tra la BCE ed il suo personale devono quindi essere respinti.
Sui motivi attinenti all’applicazione dei principi che disciplinano l’assegnazione del personale
41 Il sig. Pflugradt sostiene che, pur applicando, a suo avviso erroneamente, al personale della BCE i principi che disciplinano l’assegnazione del personale, considerato il diritto del pubblico impiego comunitario, il Tribunale ha violato tali principi.
42 Si deve ricordare, al riguardo, che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni della Comunità un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell’assegnazione a determinati posti, in considerazione dei detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza degli impieghi (v. sentenze Lux/Corte dei conti, cit., punto 17; 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione, Racc. pag. 1681, punto 6, e Ojha/Commissione, cit., punto 40).
43 Per i motivi rammentati al punto 34 della presente sentenza, la BCE deve disporre, allo stesso modo, di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei suoi servizi in funzione dei compiti ad essa affidati nonché, di conseguenza, in considerazione dei detti compiti, nella definizione o ridefinizione delle mansioni assegnate al suo personale, a condizione che tale potere sia esercitato nel solo interesse del servizio e nel rispetto del grado e dell’inquadramento che ogni dipendente può esigere in applicazione delle condizioni di impiego.
44 Rilevando, al punto 58 della sentenza impugnata, come non fosse contestato che il sig. Pflugradt aveva conservato, nonostante le modifiche delle sue mansioni, il suo impiego di «coordinatore degli specialisti UNIX», rientrante nella categoria dei «professionnals» e nel grado G, nonché la retribuzione corrispondente, il Tribunale si è limitato a constatare, senza incorrere in errori di diritto, che la ridefinizione delle mansioni dell’interessato era intervenuta nel rispetto del grado e dell’inquadramento di cui quest’ultimo aveva beneficiato fino ad allora.
45 Al riguardo, il sig. Pflugradt non poteva utilmente eccepire, dinanzi al Tribunale, l’illegittimità delle decisioni individuali di inquadramento di cui ha formato oggetto, insieme ad altri impiegati della BCE, dato che gli atti impugnati non hanno comunque alcun nesso con tali decisioni. Il ricorrente non può quindi contestare al Tribunale di aver omesso di statuire su tale eccezione di illegittimità, né far valere, su tal punto, una violazione delle regole probatorie.
46 Secondo il sig. Pflugradt, poiché l’interesse del servizio non era stato fatto valere dalla BCE, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare, al punto 90 della sentenza impugnata, in violazione delle regole sull’onere della prova, che il ricorrente non aveva contestato che le modifiche del suo contratto erano intervenute nell’interesse del servizio.
47 Si deve tuttavia rilevare che, con tale affermazione, il Tribunale si è limitato a constatare che tra le parti non si era svolta alcuna discussione sul problema di sapere se gli atti impugnati fossero stati adottati nell’interesse del servizio. Contestando la legittimità di tali atti, sarebbe spettato al sig. Pflugradt, e non alla BCE, far valere dinanzi al Tribunale che questi ultimi non soddisfacevano le condizioni alle quali era subordinata la loro legittimità e, in particolare, che non erano stati adottati nell’interesse del servizio. Essendosi astenuto dal fare ciò, il ricorrente non può sostenere che il Tribunale ha violato le regole di attribuzione dell’onere della prova.
48 Il sig. Pflugradt contesta ancora al Tribunale di avere motivato in modo contraddittorio i punti 59 e 90 della sentenza impugnata. A tale riguardo occorre rilevare che il Tribunale ha considerato, al punto 59, che la modifica apportata dal rapporto informativo relativo al 1999 alle mansioni affidate al sig. Pflugradt non riguardava un elemento essenziale del contratto di lavoro, dato che atteneva alla valutazione dei membri del «gruppo UNIX». È vero che il Tribunale ha ritenuto sufficiente tale circostanza per dichiarare che tale rapporto non era illegittimo a causa della revoca di tale mansione; ma non per questo esso ha inteso escludere, nel caso in cui una revoca riguardasse un altro elemento del contratto, la possibilità di ammettere che una revoca siffatta risponda ad un motivo collegato all’interesse del servizio. Di conseguenza, giudicando, al punto 90 della sentenza impugnata, la legittimità della nota del 28 giugno 2000 alla luce, in particolare, di considerazioni relative all’interesse del servizio, il Tribunale non ha affatto viziato detta sentenza con una motivazione contraddittoria.
49 Pertanto, anche i motivi attinenti all’applicazione dei principi che disciplinano l’assegnazione dei membri del personale devono essere respinti.
Sui motivi attinenti ai fatti alla base del rapporto informativo relativo al 1999
50 Il sig. Pflugradt sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, egli non ha contestato la valutazione svolta su di lui da parte della BCE nel suo rapporto informativo per il 1999, bensì i fatti alla base di tale valutazione.
51 È vero che, al punto 68 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, pur sostenendo che il rapporto informativo relativo al 1999 si basa su fatti sostanzialmente inesatti, il ricorrente in realtà intendeva rimettere in questione la validità dei giudizi effettuati dai suoi superiori per quanto riguarda il suo lavoro durante tale anno.
52 Tuttavia, tale analisi, per quanto ambigua, non può essere considerata uno snaturamento dei suoi argomenti o una violazione delle regole probatorie, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Infatti, da un lato, se il ricorrente rimette in discussione i fatti sui quali si basa una valutazione, intende necessariamente contestare la validità di quest’ultima.
53 Dall’altro, dopo aver rammentato, al punto 69 della sentenza impugnata, che il suo sindacato poteva riguardare solo le eventuali irregolarità formali, gli errori di fatto manifesti che vizino questi giudizi nonché un eventuale sviamento di potere, il Tribunale ha rilevato, al punto 70 della detta sentenza, che il sig. Pflugradt non aveva dimostrato l’esistenza di circostanze di tale natura. Quindi, considerando che non fosse provata l’esistenza di errori di fatto manifesti, il Tribunale, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si è pronunciato sul suo motivo attinente all’inesattezza materiale dei fatti, di cui il ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova. Pertanto, il Tribunale non ha desunto nulla dal carattere di tali valutazioni, né violato le regole probatorie.
54 Inoltre, il Tribunale, considerando che non gli spettava sostituire la sua valutazione a quella delle persone incaricate di giudicare il lavoro del ricorrente, non è incorso in errori di diritto (sentenze 17 marzo 1971, causa 29/70, Marcato/Commissione, Racc. pag. 243, punto 7, e 5 maggio 1983, causa 207/81, Ditterich/Commissione, Racc. pag. 1359, punto 13).
55 Infine, per la parte in cui il sig. Pflugradt ha eventualmente inteso contestare dinanzi alla Corte i dati di fatto sui quali si basa il rapporto informativo relativo al 1999, un motivo siffatto è irricevibile nell’ambito dell’impugnazione in esame. Si deve infatti rammentare che, come risulta dagli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l’impugnazione è limitata ai soli motivi di diritto (v., segnatamente, sentenza 29 aprile 2004, causa C-470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I-4167, punto 40).
56 Di conseguenza, anche i motivi attinenti ai fatti alla base del rapporto informativo relativo al 1999 devono essere respinti.
57 Da quanto precede risulta che l’impugnazione del sig. Pflugradt dev’essere respinta.
Sulle spese
58 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. A norma dell’art. 70 di tale regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti restano a carico di queste. Tuttavia, a norma dell’art. 122, secondo comma, del detto regolamento, l’art. 70 non si applica ai ricorsi proposti dai dipendenti o da qualsiasi altro agente delle istituzioni contro queste ultime. Poiché la BCE ha chiesto di condannare alle spese il ricorrente, rimasto soccombente, quest’ultimo dev’essere condannato alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Pflugradt è condannato alle spese.
Firme
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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