Causa C-411/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica d’Austria
«Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta — Direttiva 98/10/CE — Telecomunicazioni — Concetto di “fattura dettagliata di base” e di “fattura ancora più dettagliata”»
Massime della sentenza
Ravvicinamento delle legislazioni — Settore delle telecomunicazioni — Fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia locale e istituzione di un servizio universale delle telecomunicazioni — Direttiva 98/10 — Obbligo degli Stati membri di prevedere una fatturazione dettagliata — Normativa che prevede un estratto degli importi classificati unicamente per tipo di tariffa — Inammissibilità
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, art. 14, n. 2)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 14, n. 2, della direttiva 98/10, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale, uno Stato membro che opta per una fatturazione consistente in un estratto degli importi classificati unicamente per tipo di tariffa telefonica e che, di conseguenza, non presenta un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, come impone detta disposizione.
Infatti, anche se quest’ultima non indica specificatamente quali sono le informazioni che devono apparire necessariamente nella fattura dettagliata di base, la direttiva impone un livello minimo d’informazione in funzione di quanto necessario per consentire agli abbonati la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica fissa. Orbene, una fattura che indica unicamente il numero di chiamate effettuate, il totale delle unità tariffarie usate e il prezzo globale corrispondente non consente tale verifica e tale controllo.
(v. punti 19, 24 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
14 settembre 2004(1)
«Inadempimento di uno Stato – Trasposizione non corretta – Direttiva 98/10/CE – Telecomunicazioni – Concetto di “fattura dettagliata di base” e di “fattura ancora più dettagliata”»
Nella causa C-411/02,avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE,proposto il 18 novembre 2002,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Schmidt e dal sig. M. Shotter, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica d'Austria, rappresentata dai sigg. E. Riedl e T. Kramler, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Seconda Sezione),,
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. C. Gulmann (relatore), J.-P. Puissochet e J.N. Cunha Rodrigues nonché dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 febbraio 2004,viste le osservazioni scritte presentate dalle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica d’Austria, adottando una fatturazione consistente in un estratto degli importi classificati unicamente per tipo di tariffa che non presentano un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (GU L 101, pag. 24; in prosieguo: la «direttiva»).
Contesto normativo
La normativa comunitaria
2 In conformità dell’art. 1, n. 1, secondo comma, della direttiva, quest’ultima ha come obiettivo di assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e di definire l’insieme dei servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, dovrebbero avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.
3 A tal fine l’art. 14 della direttiva, intitolato «Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata», prevede quanto segue:
«1. Al fine di garantire che gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso al più presto ai seguenti servizi:
– (…),
– a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata,
gli Stati membri possono designare uno o più operatori perché forniscano tali servizi alla maggior parte degli utenti anteriormente al 31 dicembre 1998 e garantiscano che essi siano disponibili a tutti entro il 31 dicembre 2001.
(…)
2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, le fatture dettagliate contengono dati sufficientemente particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica fissa e/o dei servizi telefonici pubblici fissi.
Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l’utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata con tariffe ragionevoli o a titolo gratuito. Le autorità nazionali di regolamentazione possono definire il livello di base della fattura dettagliata.
Le chiamate che sono gratuite per l’abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell’abbonato».
La normativa nazionale
4 La Telekommunikationsgesetz (legge federale relativa alle telecomunicazioni, BGBl. I, n. 10/1997; in prosieguo: la «TKG») e quattro decreti sono stati emanati al fine di trasporre la direttiva. In particolare, l’art. 94, n. 1, del TKG, volto a recepire l’art. 14, n. 2, della direttiva, dispone quanto segue:
«1. Gli importi addebitati agli abbonati devono essere presentati in una fattura in cui deve apparire un estratto degli importi da pagare, classificati per tipi di tariffa. Su richiesta dell’abbonato, la fattura dovrà indicare tutti gli importi o avere un altro livello di dettaglio, da determinarsi secondo le condizioni commerciali. Per le fatturazioni che presentano un livello di dettaglio superiore alla fatturazione di base, potrà essere previsto un prezzo secondo le condizioni commerciali. L’importo di tale prezzo dovrà essere determinato in funzione dei costi determinati da una presentazione più dettagliata.
(...)».
Procedimento precontenzioso
5 Con lettera 23 settembre 1998 la Repubblica d’Austria ha comunicato alla Commissione il recepimento della direttiva 98/10 nell’ordinamento austriaco mediante il TKG e diverse disposizioni d’applicazione.
6 Con lettera 20 aprile 2001 la Commissione ha manifestato le sue riserve in merito alla corretta trasposizione dell’art. 14, n. 2, della direttiva da parte della Repubblica d’Austria e ha invitato quest’ultima, in conformità dell’art. 226 CE, a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi.
7 Con lettera 20 giugno 2001 le autorità austriache hanno illustrato alla Commissione che, a loro parere, l’art. 94 del TKG rispondeva ai requisiti previsti dall’art. 14, n. 2, della direttiva, in quanto la fattura di base di cui all’art. 94 del TKG era sufficientemente dettagliata per consentire all’utente un controllo e una verifica efficaci delle proprie spese telefoniche, nel senso indicato dalla direttiva.
8 Il 20 dicembre 2001 la Commissione, considerando che la fattura dettagliata di base austriaca non consentiva in alcun modo al consumatore di controllare efficacemente le proprie spese telefoniche, ha emesso un parere motivato in cui ha ribadito le sue riserve e ha invitato la Repubblica d’Austria ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere.
9 Dato che il governo austriaco ha confermato, mediante lettera del 27 febbraio 2002, il proprio punto di vista secondo cui l’art. 14, n. 2, della direttiva era stato correttamente trasposto dalla normativa austriaca, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
10 La Commissione contesta alla Repubblica d’Austria di non aver rispettato le disposizioni dell’art. 14, n. 2, della direttiva, secondo cui le fatture dettagliate devono contenere dati sufficientemente particolareggiati da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica.
11 A suo parere la normativa austriaca non soddisfa tale requisito. Infatti, stabilendo che gli enti prestatori di servizi telefonici sono tenuti ad emettere una fatturazione contenente solamente «un estratto degli importi, classificati per tipo di tariffa», l’art. 94, n. 1, del TKG consentirebbe che tra gli operatori si instauri la pratica di raggruppare nella fattura gli importi in base alla categoria della chiamata, senza che venga indicata ogni chiamata separatamente.
12 Sulla base di tale fatturazione l’abbonato sarebbe informato unicamente del numero di chiamate effettuate per le diverse zone tariffarie, per il periodo coperto dalla fattura e per un determinato importo totale. Una fattura di questo tipo non consentirebbe dunque di verificare né la data né il numero della chiamata e non garantirebbe all’abbonato di verificare e controllare efficacemente i suoi costi.
13 Il governo austriaco contesta tale interpretazione della direttiva e l’analisi effettuata dalla Commissione. A suo parere le norme previste all’art. 94 del TKG rispondono ai requisiti dell’art. 14, n. 2, della direttiva in quanto impongono che la fattura dettagliata di base indichi gli importi dovuti, classificati per tipo di tariffa.
14 Infatti, non si può imporre né mediante tale ultima disposizione, né sulla base dello scopo generale della direttiva che la data delle chiamate e i numeri selezionati compaiano nella fattura per consentire agli abbonati di verificare e controllare efficacemente i loro costi.
15 Il governo austriaco sostiene che l’informazione, come prevista all’art. 94 del TKG, consente l’individuazione immediata di anomalie o errori attraverso la comparazione degli importi indicati nella fattura, divisi per categoria di chiamata, con gli importi corrispondenti di fatture precedenti. Esso evidenzia che tale comparazione consente di controllare gli importi fatturati in particolare attraverso la verifica dei tipi di chiamata che sono risultati particolarmente cari o l’identificazione di comunicazioni più numerose o più lunghe rispetto alla media di quelle realizzate precedentemente.
16 Occorre rilevare che, anche se l’art. 14, n. 2, della direttiva non indica specificatamente quali sono le informazioni che devono apparire necessariamente nella fattura dettagliata di base, la direttiva impone un livello minimo d’informazione in funzione di quanto necessario per consentire agli abbonati la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso della rete telefonica pubblica fissa.
17 Orbene, come osservato dalla Commissione, la fatturazione imposta dall’art. 94, n. 1, del TKG, che informa l’abbonato unicamente del numero di chiamate effettuato per le diverse zone tariffarie, per il periodo coperto dalla fattura e per un determinato importo totale, non dà all’abbonato la possibilità di controllare e verificare i suoi costi mediante la fattura.
18 Pur non essendo necessario determinare se una fattura dettagliata di base debba tener conto di ciascun elemento che determina il costo di ogni chiamata, occorre comunque constatare che sulla base delle fatture dettagliate di base austriache non è possibile individuare, all’interno delle diverse zone tariffarie, ogni singola chiamata e, di conseguenza, verificare se sia stata veramente effettuata.
19 Una fattura che menziona unicamente il numero di chiamate effettuate, il totale delle unità tariffarie utilizzate e il prezzo globale corrispondente non consente dunque la verifica e il controllo dei costi inerenti all’uso delle reti telefoniche pubbliche fisse disposto all’art. 14, n. 2, della direttiva.
20 Tale constatazione non è infirmata né dall’argomento del governo austriaco secondo il quale è da escludere per le fatture dettagliate di base un livello di dettaglio superiore rispetto a quanto stabilito dall’art. 94 del TKG in considerazione del fatto che ciò renderebbe superflua e priva di senso la possibilità, espressamente prevista dall’art. 14, n. 2, della direttiva, di realizzare fatture più dettagliate, né dall’argomento per cui le fatture che comportano un livello di dettaglio come quello imposto dalla Commissione conterrebbero necessariamente informazioni contrarie alla normativa sulla tutela della vita privata e dei dati personali.
21 Occorre anzitutto rilevare che il fatto di includere nelle fatture dettagliate di base un livello di dettaglio superiore rispetto a quello stabilito dall’art. 94, n. 1, del TKG, al fine di rispettare l’art. 14, n. 2, della direttiva, non avrebbe come effetto di svuotare di ogni contenuto la possibilità, espressamente ammessa in tale ultimo testo, di realizzare una fattura ancora più dettagliata.
22 Infatti è ancora possibile prevedere dati particolareggiati sulla base dei quali gli abbonati potranno, come dimostrato dagli esempi descritti dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, ottenere nelle fatture un livello di dettaglio supplementare, destinato a facilitare ulteriormente il controllo dei costi o a fornire loro altre informazioni sull’utilizzo dei servizi telefonici. Inoltre non si può escludere che le chiamate gratuite che, ai sensi dell’art. 14, n. 2, terzo comma, della direttiva, non sono indicate nella fattura dettagliata dell’abbonato possano comparire in una presentazione ancora più dettagliata.
23 Inoltre si deve rilevare che il governo austriaco non ha affatto corroborato con un ragionamento circostanziato, atto a consentire alla Corte di valutarne la fondatezza, l’affermazione secondo la quale le fatture che comportano un livello di dettaglio come quello imposto dalla Commissione includerebbero necessariamente informazioni contrarie alla normativa sulla tutela della vita privata e dei dati personali.
24 Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica d’Austria, adottando una fatturazione consistente in un estratto degli importi classificati unicamente per tipo di tariffa e che non presenta un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 14, n. 2, della direttiva.
Sulle spese
25 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica d’Austria, adottando una fatturazione consistente in un estratto degli importi classificati unicamente per tipo di tariffa e che non presenta un livello di dettaglio sufficiente perché il consumatore possa effettuare un controllo ed una verifica efficaci, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 1998, 98/10/CE, sull’applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.
Firme
1 – Lingua processuale: il tedesco.
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