Causa C-417/02
Commissione delle Comunità europee
contro
Repubblica ellenica
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 85/384/CEE — Riconoscimento di diplomi di architetto — Procedimento di iscrizione presso l’Ordine tecnico di Grecia (Technico Epimelitirio Elladas) — Obbligo di presentare un documento attestante che il titolo di cui si tratta rientra nel regime di mutuo riconoscimento»
Massime della sentenza
1. Ricorso per inadempimento — Oggetto della controversia — Determinazione nel corso del procedimento precontenzioso — Adeguamento puramente formale delle censure successivamente al parere motivato, a causa di una modifica della normativa nazionale — Ammissibilità
(Art. 226 CE)
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera prestazione dei servizi — Architetti — Riconoscimento dei diplomi e dei titoli — Obbligo di presentare un documento attestante la conformità del titolo alle norme nazionali di cui trattasi — Esame tardivo da parte dell’Ordine tecnico nazionale delle domande d’iscrizione dei cittadini comunitari sprovvisti di un diploma nazionale — Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/384/CEE)
1. Nell’ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE il parere motivato della Commissione e il ricorso devono essere fondati sulle stesse censure. Questa esigenza non può tuttavia arrivare al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza fra le disposizioni nazionali che sono citate nel parere motivato e quelle menzionate nel ricorso. Quando è sopravvenuto un cambiamento normativo fra queste due fasi del procedimento è sufficiente infatti che il sistema istituito dalla normativa criticata nella fase precontenziosa sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti emanati dallo Stato membro successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso.
(v. punto 17)
2. Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 85/384, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, uno Stato membro che, da un lato, adotta e mantiene in vigore disposizioni che prevedono, tra le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione di esercitare la professione di architetto, l’obbligo di produrre un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine o di provenienza e attestante che i titoli presentati sono quelli previsti dalle norme nazionali di cui trattasi e, d’altro lato, accetta che l’Ordine tecnico nazionale al quale occorre obbligatoriamente iscriversi per esercitare la professione di architetto effettui con notevole ritardo l’esame dei fascicoli e l’iscrizione dei cittadini comunitari titolari di diplomi stranieri che dovrebbero essere riconosciuti in forza di detta direttiva.
(v. punto 18 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
9 settembre 2004(1)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 85/384/CEE – Riconoscimento di diplomi di architetto – Procedimento di iscrizione presso l’Ordine tecnico di Grecia (Technico Epimelitirio Elladas) – Obbligo di presentare un documento attestante che il titolo di cui si tratta rientra nel regime di mutuo riconoscimento»
Nella causa C-417/02,avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE,proposto il 19 novembre 2002,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Patakia, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dalla sig.ra E. Skandalou, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Prima Sezione),,
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas, S. von Bahr, K. Lenaerts e K. Schiemann (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlet, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alla trattazione orale del 4 marzo 2004,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 marzo 2004,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che la Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 3, nn. 1, lett. c), e 2, del decreto presidenziale 22 marzo 1993, n. 107 (in prosieguo: il «decreto n. 107/1993»), e ammettendo che la Technico Epimelitirio Elladas (Ordine tecnico di Grecia; in prosieguo: l’«Ordine tecnico»), al quale si deve obbligatoriamente essere iscritti per poter esercitare la professione di architetto in Grecia, neghi sistematicamente l’iscrizione a cittadini comunitari titolari di diplomi non rilasciati in Grecia e che dovrebbero essere riconosciuti in forza della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
Contesto normativo e procedimento precontenzioso
2 Gli artt. 2-9 della direttiva 85/384 contengono disposizioni generali in materia di accesso alle attività nel settore dell’architettura. Per agevolare il funzionamento del sistema di mutuo riconoscimento, l’art. 7, n. 1, della direttiva 85/384 dispone che ogni Stato membro comunichi, al più presto, contemporaneamente agli altri Stati membri e alla Commissione, l’elenco dei diplomi, certificati e altri titoli di formazione che sono rilasciati sul suo territorio e che sono conformi ai criteri previsti agli artt. 3 e 4, nonché gli istituti che li rilasciano. In forza del n. 2 del medesimo art. 7, tali elenchi sono pubblicati dalla Commissione per informazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (in prosieguo: la «Gazzetta ufficiale»), entro il termine di tre mesi decorrente dalla loro comunicazione.
3 L’art. 10 della direttiva 85/384 riguarda il riconoscimento, in forza di diritti acquisiti, dei titoli di formazione che danno accesso alle attività nel settore dell’architettura. Secondo tale articolo, ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all’art. 11 di tale direttiva, rilasciati dagli Stati membri ai cittadini degli Stati membri che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica di questa stessa direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II della direttiva in parola, e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l’accesso alle attività del settore dell’architettura e il loro esercizio, lo stesso effetto di diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati.
4 L’art. 20, n. 1, della direttiva 85/384 dispone che la procedura d’ammissione del beneficiario all’accesso ad una attività nel settore dell’architettura deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell’interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito a un eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa.
5 In Grecia, il decreto n. 107/1993 è stato adottato al fine di trasporre, tra l’altro, la direttiva 85/384.
6 L’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 prevedeva, tra le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione di architetto da parte dell’Ordine tecnico, l’obbligo di produrre il certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza attestante che i diplomi o gli altri titoli presentati erano quelli previsti dalle disposizioni di tale decreto. Il decreto n. 107/1993 è stato modificato dal decreto 17 ottobre 2000, n. 272 (in prosieguo: il «decreto n. 107/1993 modificato»). L’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato prevede che d’ora in poi lo stesso certificato sia rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine o di provenienza nei casi in cui i titoli e gli istituti che li rilasciavano non siano espressamente menzionati negli allegati dell’art. 13 del decreto n. 107/1993 modificato. Tali allegati includono tutti i diplomi, certificati e altri titoli compresi nella lista pubblicata dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale, in forza dell’art. 7, n. 2, della direttiva 85/384.
7 L’art. 3, n. 2, del decreto n. 107/1993 imponeva a chi richiedeva un’iscrizione presso l’Ordine tecnico l’obbligo di fornire la traduzione ufficiale in greco dei documenti giustificativi previsti dall’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993. Quanto all’art. 3, n. 2, del decreto n. 107/1993 modificato, esso aggiunge che i documenti giustificativi devono essere ufficialmente tradotti in greco o dalle autorità competenti del paese di origine o di provenienza.
8 In seguito all’esame dei testi notificati e delle numerose denunce riguardanti la prassi dell’Ordine tecnico che, dal 1996, avrebbe rifiutato sistematicamente, l’iscrizione di cittadini comunitari titolari di diplomi riconosciuti ai sensi della direttiva 85/384, la Commissione ha contestato al governo ellenico la scorretta trasposizione e applicazione della direttiva 85/384. Dopo aver intimato alla Repubblica ellenica di presentare le sue osservazioni, la Commissione, conformemente alla procedura prevista all’art. 226, primo comma, CE, il 24 febbraio 2000 ha indirizzato un parere motivato a tale Stato membro, invitandolo ad adottare le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dalla direttiva 85/384 nel termine di due mesi decorrente dalla notifica di tale parere.
9 Dopo aver esaminato le risposte del governo ellenico, la Commissione ha ritenuto che la violazione contestata nel parere motivato continuasse e ha deciso di proporre il presente ricorso.
Sul ricorso
10 A sostegno del suo ricorso la Commissione ha dedotto tre motivi. In fase di replica, la Commissione ha tuttavia deciso di rinunciare al suo motivo relativo all’art. 3, n. 2, del decreto n. 107/1993 modificato.
Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato
Argomenti delle parti
11 Con il suo primo motivo, la Commissione contesta al governo greco di aver previsto all’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato l’obbligo di presentare un certificato che non è conforme alle disposizioni della direttiva 85/384. Infatti, l’art. 27 della direttiva 85/384 disporrebbe esclusivamente che tale certificato può essere richiesto solo in casi eccezionali, qualora esistano dubbi giustificati. Ciò non accadrebbe per l’obbligo in esame che sarebbe diretto principalmente ad ovviare ai notevoli ritardi constatati nell’aggiornamento degli allegati al decreto n. 107/1993 modificato. Quindi, l’ultimo aggiornamento avrebbe riguardato, con un ritardo di oltre 10 mesi, esclusivamente la comunicazione della Commissione 4 dicembre 1999.
12 Nel suo controricorso, il governo ellenico ha sostenuto che l’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato aveva lo scopo, nell’interesse dei richiedenti, di agevolare l’attuazione del procedimento di iscrizione da parte dell’autorità competente nel caso in cui esistesse una differenza tra l’allegato aggiornato di tale direttiva e quello del detto decreto. Tale differenza deriverebbe dai tempi normali richiesti per l’aggiornamento degli allegati all’art. 13 del decreto n. 107/1993 modificato.
13 Inoltre, il summenzionato governo si è fondato sul quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 85/384, secondo cui gli Stati membri possono richiedere che i beneficiari presentino, unitamente al loro titolo di formazione, un certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro d’origine o di provenienza, il quale attesti che i titoli corrispondono a quelli previsti da tale direttiva.
14 Per contro, il governo ellenico ha annunciato nel suo controricorso che, per rispondere alla censura della Commissione, l’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato sarebbe stato rivisto. Pertanto, l’obbligo di presentare il certificato in esame sarebbe stato soppresso e, se la decisione ministeriale ellenica corrispondente non fosse ancora stata pubblicata, il beneficiario avrebbe potuto limitarsi a indicare i riferimenti della pubblicazione dei suoi titoli sulla Gazzetta ufficiale. Inoltre, il medesimo governo ha informato la Corte della pubblicazione, il 17 febbraio 2004, del decreto presidenziale che abroga il decreto n. 107/1993 modificato e che introduce la modifica precedentemente descritta.
Giudizio della Corte
15 Dall’argomentazione giuridica invocata dalla Commissione risulta che il primo motivo verte sull’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato. Tuttavia occorre notare che il parere motivato emesso dalla Commissione si riferisce a tale disposizione nella versione precedente alla modifica. Occorre, di conseguenza, esaminare d’ufficio la questione della ricevibilità del primo motivo, questione non sollevata dal governo ellenico.
16 Infatti, in forza della giurisprudenza della Corte quest’ultima può esaminare d’ufficio se ricorrano i presupposti contemplati dall’art. 226 CE perché sia proposto un ricorso per inadempimento (sentenza 31 marzo 1992, causa C‑362/90, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑2353, punto 8).
17 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che il parere motivato della Commissione e il ricorso devono essere fondati sulle stesse censure. Questa esigenza non può tuttavia arrivare al punto di imporre in ogni caso una perfetta coincidenza fra le disposizioni nazionali che sono citate nel parere motivato e quelle menzionate nel ricorso. Quando è sopravvenuto un cambiamento normativo fra queste due fasi del procedimento è sufficiente infatti che il sistema istituito dalla normativa criticata nella fase precontenziosa sia stato nel suo complesso confermato dai nuovi provvedimenti emanati dallo Stato membro successivamente al parere motivato e che sono oggetto del ricorso (sentenza 17 novembre 1992, causa C‑105/91, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑5871, punto 13).
18 Nel caso di specie occorre constatare che l’obbligo essenziale contenuto all’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993, cioè l’obbligo di presentare un certificato attestante che i titoli presentati sono quelli previsti dalle disposizioni di tale decreto, è stato anche ripreso dall’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 modificato. Ne consegue che, nell’ambito del presente ricorso, è il testo originale del decreto n. 107/1993 che sarà oggetto dell’esame nel merito. Ne consegue anche che il motivo è ricevibile.
19 Per quanto riguarda il merito, occorre rilevare che l’obbligo previsto all’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto n. 107/1993 imponeva agli interessati di fornire un elemento di prova ulteriore non previsto dalla direttiva 85/384. L’effetto dissuasivo prodotto da tale obbligo era contrario all’obiettivo diretto ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento che la direttiva 85/384 e l’art. 43 CE mirano a conseguire e ad assicurare.
20 I tempi normali di aggiornamento degli allegati del decreto n. 107/1993, invocati dal governo ellenico, non possono giustificare gli ostacoli frapposti all’accesso all’esercizio della professione di architetto in Grecia. Secondo la giurisprudenza della Corte le difficoltà d’ordine interno, collegate alle condizioni di elaborazione dei testi legislativi e regolamentari, non possono esentare gli Stati dai loro obblighi comunitari (v., in particolare, sentenza 7 dicembre 2000, causa C‑374/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑10799, punto 13).
21 Per quanto riguarda l’argomento del governo ellenico riguardante il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 85/384, occorre constatare che il tenore di tale ‘considerando’ non può, di per sé, costituire il fondamento giuridico per esigere la presentazione di un certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza.
22 In merito all’adozione, da parte del governo ellenico, della normativa che sopprime l’obbligo imposto ai beneficiari di presentare il certificato delle autorità competenti dello Stato membro di origine o di provenienza, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenza 25 maggio 2000, causa C‑384/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3823, punto 35).
23 Nella fattispecie, il parere motivato che invita la Repubblica ellenica ad adottare le misure necessarie per conformarvisi entro il termine di due mesi le è stato inviato il 24 febbraio 2000. Orbene, solo nel febbraio 2004 il governo ellenico ha pubblicato un decreto presidenziale che abolisce tale obbligo di presentare il certificato in esame.
24 Il primo motivo invocato dalla Commissione è quindi fondato.
Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo alla prassi dell’Ordine tecnico
Argomenti delle parti
25 Con il suo secondo motivo la Commissione fa valere che la prassi amministrativa dell’Ordine tecnico indica un’applicazione scorretta della direttiva 85/384 in quanto tale ordine non esamina le richieste di iscrizione nei termini previsti dalla direttiva 85/384 né informa i richiedenti dei motivi del rifiuto loro opposto. La Commissione rileva di aver richiesto informazioni, con lettera in data 5 novembre 2001, circa il seguito dato alle domande di iscrizione presso l’ordine tecnico presentate da taluni architetti da 7 a 10 mesi prima e che non avevano ancora avuto risposta. Alla data del 1° aprile 2002, i richiedenti interessati non avevano ancora ricevuto alcuna risposta.
26 Il governo ellenico non contesta la possibilità di disfunzioni amministrative all’interno dell’Ordine tecnico che possono avere conseguenze sui tempi di esame delle richieste presentate dai candidati alla professione di architetto, ma afferma che, data la frequenza dei terremoti in Grecia, l’Ordine tecnico deve procedere ad un esame accurato dei fascicoli per verificare le competenze degli interessati in materia di prevenzione dai rischi legati ai sismi.
27 La Corte ha invitato il governo ellenico a fornire, per iscritto, i dati precisi relativi all’esame delle richieste di iscrizione presentate all’Ordine tecnico e ad indicare, per ciascuna di esse, la data della richiesta, quella di iscrizione nel registro e, se del caso, la data cui detto ordine ha richiesto documenti giustificativi supplementari al richiedente.
28 Nella sua risposta del 21 gennaio 2004, il governo ellenico ha indicato che 41 richieste di iscrizione erano state depositate a quella data. Dall’esame di esse risulta quanto segue:
– 9 architetti erano stati iscritti,
– 2 architetti avevano dichiarato di rinunciare alla loro iscrizione,
– 14 architetti, che avevano presentato una domanda tra il 1998 e il 2002 e completato i loro fascicoli, erano stati iscritti con decisione in data 8 gennaio 2004,
– 12 fascicoli, corrispondenti a richieste presentate tra il 1992 e il 2002, erano rimasti incompleti,
– 4 richieste prive di documenti giustificativi erano state presentate nel 2003.
Giudizio della Corte
29 Alla luce delle informazioni che il governo ellenico ha fornito nella sua risposta in data 21 gennaio 2004, la Corte constata che, alla scadenza del termine assegnato nel parere motivato, il procedimento di iscrizione di 8 architetti tra i 14 architetti menzionati, il cui svolgimento era terminato l’8 gennaio 2004, aveva richiesto più di tre mesi dal momento che le rispettive richieste erano state presentate nel 1989, nel 1995, nel 1996, nel 1997 e nel 1998.
30 Per quanto riguarda gli altri 12 fascicoli menzionati in precedenza, la lettera ufficiale che invitava gli interessati a completare il loro fascicolo è stata inviata solo il 30 dicembre 2002, allorché 6 tra essi avevano presentato la loro richiesta rispettivamente nel 1992, nel 1995, nel 1997, nel 1998, nel 1999 e nel 2000. Occorre quindi concludere che, alla data rilevante ai fini dell’accertamento dell’inadempimento, cioè due mesi dopo la notifica del parere motivato del 24 febbraio 2000, le 6 persone che avevano presentato la loro richiesta, in taluni casi molti anni prima, non avevano ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell’Ordine tecnico che li invitasse a completare il loro fascicolo e che indicasse loro i documenti giustificativi mancanti.
31 A tale proposito occorre osservare che l’art. 20 della direttiva 85/384 esige che il procedimento di ammissione del beneficiario all’accesso ad una delle attività nel settore dell’architettura sia concluso al più presto possibile e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell’interessato. Le uniche eccezioni a tale obbligo sono previste o nel caso in cui sia proposto un ricorso o nei casi previsti agli artt. 17, n. 4, e 18, n. 2, della direttiva 85/384, quando è necessario procedere al riesame del fascicolo se lo Stato ospitante è a conoscenza di fatti gravi e specifici avvenuti precedentemente allo stabilimento dell’interessato in detto Stato o di informazioni inesatte contenute nella dichiarazione prevista all’art. 17, n. 3, di tale direttiva. In tal caso, lo Stato membro d’origine o di provenienza può esserne informato e procedere all’esame della veridicità di tali fatti. Lo Stato membro consultato deve far pervenire la sua risposta entro il termine di tre mesi.
32 Il governo ellenico non ha invocato alcuna delle deroghe summenzionate.
33 Per quanto riguarda la necessità di verificare le competenze dei richiedenti in materia di prevenzione dai rischi legati ai sismi invocata dal governo ellenico per giustificare i ritardi nell’esame dei fascicoli, tale considerazione non può giustificare, da un lato, tempi così lunghi nell’iscrizione degli architetti e, dall’altro, il ritardo osservato nell’invio agli interessati delle richieste di presentare i documenti giustificativi mancanti.
34 Lo svolgimento effettivo e rapido del procedimento di iscrizione è uno degli obiettivi previsti dalla direttiva 85/384, per cui la necessità di procedere nel minor tempo possibile all’inscrizione dei beneficiari si estende all’insieme del procedimento di esame delle richieste ed esige anche di invitare gli interessati a completare nel minor tempo possibile la loro richiesta, presentando documenti giustificativi mancanti,. Tale obbligo rientra anche nel novero di quelli previsti dall’art. 43 CE, che è diretto ad eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento.
35 Il governo greco non ha invocato alcuna ragione idonea a giustificare i ritardi accumulati dalle autorità competenti nell’esame dei fascicoli e non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che tali ritardi sarebbero stati imputabili ad una negligenza da parte degli interessati.
36 Di conseguenza, il secondo motivo invocato dalla Commissione è fondato.
Sulle spese
37 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica ellenica, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1) La Repubblica ellenica, adottando e mantenendo in vigore le disposizioni dell’art. 3, n. 1, lett. c), del decreto presidenziale 22 marzo 1993, n. 107, e accettando che il Technico Epimelitirio Elladas (Ordine tecnico di Grecia), al quale occorre obbligatoriamente iscriversi per esercitare la professione di architetto in Grecia, effettui con notevole ritardo l’esame dei fascicoli e l’iscrizione dei cittadini comunitari titolari di diplomi stranieri che dovrebbero essere riconosciuti in forza della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.
2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Firme
1 – Lingua processuale: il greco.
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