Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia - Giudici nazionali legittimati ad adire la Corte in via pregiudiziale - Tribunal de commerce francese quale giudice di primo grado - Esclusione - Incompetenza manifesta della Corte per pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sottopostele
(Protocollo 3 giugno 1971, art. 2)
2. Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Regolamento n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Giudici nazionali legittimati ad adire la Corte in via pregiudiziale - Giudici che pronunciano decisioni non impugnabili mediante rimedi giurisdizionali di diritto interno
[Art. 61, lett. c), CE e art. 68, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 44/2001]
Parti
Nel procedimento C-24/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunal de commerce de Marseille (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Marseille Fret SA
e
Seatrano Shipping Company Ltd,
domanda vertente sull'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann (relatore), facente funzione di presidente di sezione, M. Wathelet e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 22 gennaio 2002, pervenuta alla Corte il successivo 31 gennaio, il Tribunal de commerce de Marseille (Tribunale commerciale di Marsiglia) ha sollevato quattro questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1) e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo, rispettivamente: la «Convenzione» e le «Convenzioni di adesione»), nonché del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Marseille Fret SA (in prosieguo: la «Marseille Fret»), con sede in Marsiglia, e la società Seatrano Shipping Company Ltd (in prosieguo: la «Seatrano Shipping»), con sede in Limassol (Cipro).
Causa principale e questioni pregiudiziali
3 Il 6 novembre 2000 la Marseille Fret ha citato in giudizio la Seatrano Shipping dinanzi al Tribunal de commerce de Marseille, chiedendo la condanna di tale società al risarcimento dei danni derivanti dal pregiudizio finanziario che le avrebbe causato l'intento lesivo da quest'ultima manifestato in una precedente controversia, che ha dato luogo nell'ottobre del 1999 ad un lodo interlocutorio di un tribunale arbitrale costituito in Londra (Regno Unito).
4 Il 20 marzo 2001, su domanda della Seatrano Shipping, la High Court of Justice (Magistrato di secondo grado del Regno Unito) ha emanato una «anti suit injunction» (divieto, imposto da un giudice, di agire in giudizio), ordinando alla Marseille Fret di rinunciare all'azione intentata dinanzi al Tribunal de commerce de Marseille, pena l'imposizione di sanzioni nel Regno Unito.
5 La Marseille Fret ha quindi deciso di rinunciare alla sua azione. La Seatrano Shipping si è opposta e ha chiesto, con domanda riconvenzionale, il risarcimento dei danni per abuso del diritto di azione.
6 Per tali motivi il Tribunal de commerce de Marseille, in base all'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), ha deciso di sospendere il procedimento e di porre alla Corte le seguenti quattro questioni pregiudiziali:
«1) Se la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, innovata dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, in base alle disposizioni contenute nel titolo II, autorizzi il giudice di uno Stato membro a vietare ad un cittadino membro di un altro Stato aderente alla Convenzione di ricorrere dinanzi al proprio giudice naturale, riguardo tanto al diritto nazionale quanto al diritto comunitario.
2) Se, mediante la procedura denominata "anti suit injunction", il giudice britannico possa vietare che venga adito un altro giudice della Comunità, il quale potrebbe tuttavia essere competente in forza della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, innovata dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001.
3) Se mediante la suddetta procedura il giudice britannico possa privare gli altri giudici della Comunità del potere di statuire sulla loro competenza, laddove tale potere sembra discendere dalle disposizioni contenute nel capo II del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001.
4) Se il fatto di obbligare un cittadino comunitario a rinunciare agli atti di un giudizio separato che lo stesso abbia promosso dinanzi al giudice francese, con la minaccia di incorrere in sanzioni penali in forza della procedura "anti suit injunction", sia compatibile con il principio fondamentale del diritto alla tutela giurisdizionale, quale sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee».
Sulla competenza della Corte
7 Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo, o quando quest'ultimo è manifestamente irricevibile, essa, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
8 Occorre rilevare innanzitutto che le quattro questioni pregiudiziali poste alla Corte, anche se formulate in maniera diversa, hanno identico oggetto. Infatti, attraverso tali questioni, il giudice del rinvio vuole sostanzialmente conoscere gli effetti che l'«anti suit injunction» emessa dalla High Court of Justice può produrre, tenuto conto della Convenzione e del regolamento n. 44/2001, nell'ambito del procedimento di cui esso è investito.
9 La competenza della Corte relativa all'interpretazione della Convenzione è stabilita dal Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione (GU 1975, L 204, pag. 28), quale modificato dalle Convenzioni di adesione (in prosieguo: il «Protocollo»).
10 A differenza dell'art. 234 CE, inapplicabile in materia, il Protocollo riserva a determinati organi giurisdizionali, indicati nell'art. 2 dello stesso, il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione, cosicché occorre esaminare al riguardo se la Corte sia competente a rispondere alle questioni poste.
11 I punti 1 e 3 dell'art. 2 del Protocollo enumerano espressamente ed in via tassativa - il primo direttamente, il secondo mediante rinvio all'art. 37 della Convenzione - i giudici competenti ad adire la Corte. Il punto 2 dello stesso articolo aggiunge che sono del pari competenti, al riguardo, i giudici degli Stati contraenti quando giudicano in grado di appello.
12 I Tribunal de commerce francesi non sono citati né dall'art. 2, punto 1, del Protocollo, né dall'art. 37 della Convenzione. Risulta peraltro dal fascicolo della causa principale che la sentenza di rinvio è stata emessa nell'ambito di un procedimento di primo grado.
13 Ne consegue che, nella causa principale, il Tribunal de commerce de Marseille non è legittimato a domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione.
14 Con riferimento al regolamento n. 44/2001, è sufficiente rilevare che quest'ultimo è entrato in vigore soltanto il 1° marzo 2002, quindi successivamente all'emanazione della sentenza di rinvio. Inoltre occorre sottolineare che, premesso che tale regolamento è stato adottato in base all'art. 61, lett. c), CE, risulta dall'art. 68, n. 1, CE che soltanto gli organi giurisdizionali avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno sono legittimati a domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla sua interpretazione.
15 Tenuto conto di tali circostanze, occorre applicare l'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura e dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a statuire sulle questioni proposte dal Tribunal de commerce de Marseille.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
così provvede:
La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni proposte dal Tribunal de commerce de Marseille nella sua sentenza 22 gennaio 2002.
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