Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Dentisti - Coordinamento delle disposizioni nazionali - Direttiva 78/687 - Normativa nazionale che consente ai medici di esercitare l'odontoiatria senza aver completato la formazione richiesta dalla direttiva - Inammissibilità - Titolo con il quale tali attività sono praticate - Irrilevanza
(Direttiva del Consiglio 78/687/CEE, art. 1, n. 1)
Massima
$$La direttiva 78/687, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che consente in via generale ai medici di esercitare l'odontoiatria senza che questi abbiano acquisito la formazione prescritta dall'art. 1 della stessa direttiva, indipendentemente dal titolo con cui la esercitano.
( v. punto 38 e dispositivo )
Parti
Nel procedimento C-35/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Landeszahnärztekammer Hessen
e
Markus Vogel,
con l'intervento di:
Landesärtztekammer Hessen,
Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,
domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1)
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, A. La Pergola e S. von Bahr, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
dopo aver informato il giudice del rinvio dell'intenzione di statuire con ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura,
dopo aver invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare eventuali osservazioni al riguardo,
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 8 novembre 2001, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2002, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: «l'Atto di adesione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Landeszahnärztekammer Hessen (Ordine dei dentisti del Land dell'Assia) ed il sig. Vogel a proposito del rifiuto opposto alla richiesta di quest'ultimo, diretta ad ottenere l'iscrizione al detto Ordine e l'autorizzazione ad avvalersi del titolo di «Zahnarzt».
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 2, della direttiva 78/687, come modificata dall'Atto di adesione (in prosieguo: «la direttiva 78/687»):
«1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività di dentista esercitate con i titoli di cui all'art. 1 della direttiva 78/686/CEE e l'esercizio di dette attività al possesso di un diploma, certificato o altro titolo di cui all'art. 3 della stessa direttiva, comprovante che l'interessato ha acquisito nel corso dell'intero ciclo di formazione:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell'uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotta l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.
Tale formazione deve conferire le conoscenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.
2. Questo tipo di formazione odontoiatrica comprende nel suo intero ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno, dedicati alle materie riportate nell'allegato, effettuati in un'università, in un istituto superiore riconosciuto di livello equivalente, o sotto il controllo di un'università».
4 L'art. 5 della direttiva 78/687 dispone quanto segue:
«Gli Stati membri assicurano che i dentisti siano abilitati in generale ad accedere alle attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché all'esercizio di tali attività, nel rispetto delle disposizioni regolamentari e delle regole deontologiche che disciplinano la professione al momento della notifica della presente direttiva.
Gli Stati membri nei quali tali disposizioni e regole non esistono possono precisare o limitare l'esercizio di alcune attività di cui al primo comma analogamente a quanto fanno gli altri Stati membri».
5 La direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), come modificata dall'Atto di adesione (in prosieguo: la «direttiva 78/686»), prevede al suo art. 1:
«La presente direttiva si applica alle attività di dentista quali sono definite all'articolo 5 della direttiva 78/687/CEE esercitate con i seguenti titoli:
- nella Repubblica federale di Germania: Zahnarzt,
(...)».
6 L'art. 2 della direttiva 786/686 così dispone:
«Ogni Stato membro riconosce i diplomi, certificati ed altri titoli di dentista rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri conformemente all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE ed enunciati all'articolo 3 della presente direttiva, attribuendo loro, nel proprio territorio, lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli da esso rilasciati per quanto concerne l'accesso alle attività di dentista ed al loro esercizio».
7 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 78/686:
«Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri, i cui diplomi, certificati ed altri titoli non rispondono all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE, i diplomi, i certificati e gli altri titoli di dentista rilasciati da tali Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/687/CEE insieme ad un attestato che certifichi che questi cittadini si sono effettivamente e lecitamente dedicati alle attività in causa per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».
La normativa nazionale
8 L'art. 1, primo comma, del Gesetz über die Zahnheilkunde (legge tedesca sull'odontoiatria) del 31 marzo 1952 (BGBl. 1952 I, pag. 221), nella versione pubblicata il 16 aprile 1987 (BGBl. 1987 I, pag. 1225; in prosieguo: lo «ZHG»), prevede quanto segue:
«Chiunque intenda esercitare stabilmente la professione odotontoiatrica in virtù della presente legge deve ottenere un'abilitazione come "Zahnarzt", conformemente alle disposizioni della presente legge, o come "Arzt", conformemente alle disposizioni del diritto nazionale. L'abilitazione consente di avvalersi del titolo di "Zahnarzt" o "Zahnärztin". L'esercizio temporaneo della odontoiatria richiede un'autorizzazione revocabile in qualsiasi momento».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
9 Dopo avere terminato i suoi studi in medicina nel 1994, il sig. Vogel ha ottenuto l'abilitazione alla professione medica, che esercita effettivamente da allora.
10 All'inizio dell'anno 2000, il sig. Vogel ha deciso di aprire uno studio dentistico e di esercitare la relativa professione con il titolo di «Zahnarzt» nella circoscrizione di competenza della Landeszahnärztekammer Hessen. Con lettera del 15 gennaio 2000 ha informato l'Ordine della propria intenzione. Tale ente ha replicato al sig. Vogel che egli non sarebbe potuto divenire membro dell'Ordine dei dentisti né avrebbe potuto riportare sulla targa del proprio ambulatorio alcun titolo di dentista, in quanto il titolo di «Zahnarzt» spetterebbe solo a coloro che hanno ottenuto un'«Approbation» (abilitazione) come dentisti. In data 28 marzo 2000 il sig. Vogel ha proposto dinanzi al Verwaltungsgericht competente un ricorso diretto a far dichiarare che egli può esercitare stabilmente la professione odontoiatrica in Assia e che è legittimato ad avvalersi del titolo di «Zahnarzt».
11 Il Verwaltungsgericht ha integralmente accolto il ricorso del sig. Vogel con sentenza del 5 aprile 2001. Nella motivazione esso ha considerato che il diritto di quest'ultimo ad esercitare stabilmente la professione odontoiatrica in quanto medico abilitato deriva dall'art. 1, primo comma, dello ZHG, il quale presuppone, per l'esercizio di detta professione, un'«Approbation» o in odontoiatria o in medicina. Lo scopo di detta legge sarebbe l'abolizione del dualismo tra gli «Zahnärzte» e i «Dentisten» nell'esercizio dell'odontoiatria (questi ultimi essendo medici formati solo attraverso l'esperienza professionale), non invece quello di escludere i medici abilitati da questa branca della scienza medica. Le direttive 78/686 e 78/687 avrebbero introdotto, in ciascuno Stato membro, il regime del trattamento nazionale a favore dei cittadini appartenenti agli altri Stati membri, senza peraltro prescrivere alla Repubblica federale di Germania le condizioni alle quali assoggettare il diritto di esercitare stabilmente la professione dentistica. La Landeszahnärztekammer Hessen ha proposto un ricorso in cassazione («Revision») contro la detta decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht.
12 Nell'ordinanza di rinvio, il Bundesverwaltungsgericht considera che, ove si decidesse di dirimere la controversia applicando unicamente criteri di diritto nazionale, si dovrebbe confermare in pieno il giudizio del Verwaltungsgericht. Sembrerebbe tuttavia dubbio che il diritto nazionale, così interpretato, sia conforme alla direttiva 78/687 e, in particolare, al suo art. 1, il quale precisa nei particolari la formazione che un dentista deve acquisire nel campo dell'odontoiatria. Autorizzare in generale i medici ad esercitare l'odontoiatria sarebbe incompatibile con i requisiti posti da detta direttiva. Qualora la Corte di giustizia dovesse pervenire alla conclusione che l'art. 1, primo comma, dello ZHG è incompatibile con il diritto comunitario, il giudice del rinvio ritiene che si potrebbe e si dovrebbe tenerne conto, fornendo un'interpretazione di questa disposizione conforme al diritto comunitario.
13 Lo stesso giudice osserva peraltro che l'art. 1, n. 1, primo comma, prima frase, della direttiva 78/687 si riferisce alle attività di dentista esercitate con i titoli di cui all'art. 1 della direttiva 78/686. Una tale disposizione potrebbe significare che gli Stati membri sono lasciati liberi di autorizzare l'esercizio dell'attività odontoiatrica senza tenere conto dei requisiti formativi citati nella direttiva 78/687 fintantoché detta attività non venga esercitata con i titoli di cui all'art. 1 della direttiva 78/686, ossia, nel caso della Germania, con il titolo di «Zahnarzt». Occorrerebbe quindi chiedersi se una tale interpretazione sia conforme ai fini perseguiti dalle due direttive richiamate. Inoltre, il Bundesverwaltungsgericht ritiene che la sentenza 1° giugno 1995, causa C-40/93, Commissione/Italia (Racc. pag. I-1319), non fornisca a tal riguardo una risposta esente da ogni dubbio poiché è stata pronunciata nell'ambito di un ricorso per inadempimento, e poiché i termini più volte ripetuti nella sentenza si riferiscono all'attività di dentista senza che risulti chiaramente quale significato venga attribuito a tale titolo.
14 Ciò premesso, il Bundesverwaltungsgericht, considerando che, nella causa della quale è investito, l'interpretazione delle norme comunitarie è incerta e che una decisione sul punto si rende necessaria per la soluzione della controversia, ha deciso di sospendere il giudizio e di porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con l'art. 1 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (...), il fatto che una disciplina nazionale consenta ai medici di esercitare stabilmente l'odontoiatria in via generale, senza che i beneficiari abbiano acquisito la formazione odontoiatrica prescritta dalla direttiva, comprovata da un relativo diploma.
2) Se la risposta sia subordinata alla questione se l'attività sia esercitata col titolo di "Zahnarzt"».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni presentate alla Corte
15 La Landeszahnärztekammer Hessen, i governi tedesco, italiano ed austriaco nonché la Commissione sostengono che dalle direttive 78/686 e 78/687 emerge che non v'è alcun dubbio sullo stato del diritto in materia, ossia che chiunque sia privo del diploma di dentista richiesto dalle dette direttive non dovrebbe essere abilitato all'esercizio della professione odontoiatrica in Germania. In altri termini, un medico abilitato come «Arzt» potrebbe, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della direttiva 78/686, esercitare la professione di «Zahnarzt» solo se è in possesso dello «Zeugnis über die zahnärztliche Staatsprüfung» (certificato dell'esame di Stato in odontoiatria) e quindi se ha completato la formazione corrispondente ai sensi dell'art. 1 della direttiva 78/687.
16 A sostegno della loro interpretazione, la Landeszahnärztekammer Hessen, i governi menzionati e la Commissione ricordano che, secondo una costante giurisprudenza (v. sentenze 1° giugno 1995, Commissione/Italia, cit., e 29 novembre 2001, causa C-202/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-9319), la direttiva 78/687 osta a che uno Stato membro preveda un secondo sistema di formazione, atto a dare accesso alla professione di dentista, consistente in una formazione di base in medicina, integrata da una specializzazione in odontoiatria. Di conseguenza, essi ritengono che, se si esclude l'accesso alla professione di dentista ad una persona in possesso sia di un diploma di medicina sia di una formazione specialistica in odontoiatria della durata di tre anni, ugualmente si deve escludere, nel sistema tedesco, l'accesso alla detta attività ad un cittadino che non possegga altro che il diploma di medico.
17 Tuttavia, il sig. Vogel sostiene che le direttive 78/686 e 78/687 non possono venire applicate nel suo caso. A tal riguardo, egli sottolinea in particolare che le direttive rientrano nel diritto comunitario derivato e non producono effetti giuridici diretti. Nel caso specifico, si tratterrebbe di un effetto verticale contrario a quello che possono avere le disposizioni di una direttiva. La Corte avrebbe dichiarato che uno Stato membro non può far valere direttamente le disposizioni di una direttiva nei confronti dei suoi cittadini. Ciò significherebbe che una direttiva non può creare obblighi direttamente per i singoli o privarli dei loro diritti. Uno Stato membro non potrebbe avvalersi, a detrimento dei suoi cittadini, della mancata od insufficiente attuazione di una direttiva (v. sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, e 8 ottobre 1987, causa 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, Racc. pag. 3969).
18 Inoltre, il sig. Vogel fa valere che, se le direttive 78/686 e 78/687 fossero direttamente applicabili in Germania, l'imperativo della trasparenza enunciato nel Grundgesetz (legge fondamentale) ne risulterebbe violato. Inoltre, conferire alla dette direttive un rango superiore a quello dello ZHG sarebbe contrario ai principi dello Stato di diritto, di tutela del legittimo affidamento, di uguaglianza, di certezza del diritto e dell'irretroattività. Egli sostiene infatti che le dette direttive non possono trovare applicazione in Germania senza essere recepite nel diritto tedesco.
19 D'altronde, il sig. Vogel fa presente che l'art. 27 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1), come modificata dall'Atto di adesione (in prosieguo: la «direttiva 93/16»), cita l'odontostomatologia (disciplina che rientra nell'odontoiatria) come una branca della medicina. Si dedurrebbe quindi direttamente da questa direttiva che, all'interno dell'Unione europea, i medici possono esercitare la odontostomatologia, ossia l'odontoiatria. Inoltre, né la direttiva 93/16 né le direttive 78/686 e 78/687 porrebbero restrizioni all'ambito di attività dei medici. Le direttive 78/686 e 78/687 riguarderebbero unicamente l'attività di dentista esercitata con i titoli di cui all'art. 1 della direttiva 78/686 e non vieterebbero quindi ai medici di esercitare l'odontoiatria. Se la Corte decidesse che, in forza delle dette direttive, solo i dentisti, ma non i medici, possono esercitare l'odontoiatria, queste contraddirebbero la direttiva 93/16 poiché, ai sensi di quest'ultima, i medici avrebbero il diritto di esercitare come dentisti.
Giudizio della Corte
20 Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 78/687 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una disciplina nazionale che consente in via generale di esercitare le attività di dentista ai medici che non abbiano acquisito la formazione prescritta dall'art. 1 di tale direttiva e se la risposta a tale questione dipenda dal titolo con il quale vengono esercitate le dette attività.
21 La Corte, ritenendo che la soluzione delle questioni proposte possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza, in conformità dell'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura, ha informato il giudice del rinvio circa la sua intenzione di statuire con un'ordinanza motivata e ha invitato gli interessati indicati all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni in proposito.
22 Solo il sig. Vogel ha presentato osservazioni alla Corte. Egli sostiene che sarebbe inesatto affermare che questa ha già risposto alle questioni pregiudiziali sollevate nella causa principale.
23 A tale proposito, il sig. Vogel afferma in particolare che le direttive 78/686 e 78/687, così come le sentenze della Corte ad esse relative, riguardano il diritto di esercitare l'odontoiatria col titolo di dentista e non, come nella fattispecie, il diritto di esercitare l'odontoiatria in quanto medico. Ad ogni modo, queste sentenze sarebbero state pronunciate molto tempo dopo che il sig. Vogel aveva iniziato i suoi studi in medicina, grazie ai quali si aspettava di poter esercitare come dentista ai sensi dell'art. 1, primo comma, dello ZHG, cosicché dette sentenze non potrebbero applicarsi al suo caso se non violando il principio dell'irretroattività.
24 In via preliminare, occorre ricordare che l'art. 1, n. 1, della direttiva 78/687 prevede che, per potere esercitare le sue attività avvalendosi di uno dei titoli di cui all'art. 1 della direttiva 78/686, il dentista deve possedere uno dei diplomi, certificati o altri titoli di cui all'art. 3 di quest'ultima direttiva.
25 Solo le deroghe espressamente previste dal Trattato CE o dalle direttive pertinenti sono autorizzate (v. sentenza 1° giugno 1995, Commissione/Italia, cit., punto 23). A tale proposito sono previsti tre tipi di eccezione, ossia, innanzi tutto, quella prevista dall'art. 7 della direttiva 78/686, poi, quella di cui agli artt. 19, 19 bis e 19 ter della stessa direttiva e, infine, la deroga indicata all'art. 1, n. 4, della direttiva 78/687 (v. sentenza 1° giugno 1995, Commissione/Italia, cit., punto 21).
26 Ora, l'art. 1, n. 4, della direttiva 78/687 si applica unicamente al riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli ottenuti in uno Stato terzo (v. sentenza 1° giugno 1995, Commissione/Italia, cit., punto 22). L'art. 7 della direttiva 78/686 è applicabile solo ai cittadini che siano in possesso di diplomi, certificati o altri titoli rilasciati dagli Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/687, ossia prima del 28 gennaio 1980. Per quanto riguarda gli artt. 19, 19 bis e 19 ter della direttiva 78/686, essi riguardano solamente disposizioni transitorie per le persone che hanno concluso o hanno iniziato la loro formazione in odontoiatria rispettivamente in Italia, in Spagna e in Austria, sotto un regime anteriore a quello risultante dall'entrata in vigore delle dette direttive in tali Stati membri.
27 La disposizione dell'art. 1, primo comma, dello ZHG, che autorizza i medici in via generale, dopo il 28 gennaio 1980, ad esercitare stabilmente l'odontoiatria, senza che questi abbiano acquisito la formazione odontoiatrica prescritta dalla direttiva 78/687, non corrisponde quindi ad alcuna delle deroghe a tale disposizione menzionate al punto 25 della presente ordinanza.
28 Inoltre, è opportuno ricordare che non spetta agli Stati membri creare una categoria di dentisti che non corrisponda ad alcuna delle categorie previste dalle direttive 78/686 e 78/687 (v. sentenza 1° giugno 1995, Commissione/Italia, cit., punto 24, e ordinanza 5 novembre 2002, causa C-204/01, Klett, Racc. pag. I-10007, punto 33).
29 Infatti, in forza di questa interpretazione delle direttive citate, la Corte ha escluso che una persona possa esercitare le attività di dentista anche se sia in possesso di un diploma di medico e se abbia seguito un corso di specializzazione in odontoiatria della durata di tre anni (v. sentenze 1° giugno 1995, Commissione/Italia, cit., e 29 novembre 2001, Commissione/Italia, nonché l'ordinanza Klett, cit.). A fortiori, un tale esercizio va escluso qualora si tratti di una persona che sia in possesso soltanto di un diploma di medico.
30 Ne deriva che consentire in via generale ai medici di esercitare stabilmente l'odontoiatria, senza che questi siano titolari dei diplomi, certificati o altri titoli di cui all'art. 3 della direttiva 78/686, come prescritti dall'art. 1 della direttiva 78/687, è in contrasto con il diritto comunitario.
31 A tale proposito, il titolo con cui questi medici intendono esercitare le attività di dentista è del tutto irrilevante. Infatti, se si consentisse ai medici tedeschi privi della formazione prescritta dall'art. 1 della direttiva 78/687 di esercitare l'odontoiatria avvalendosi di un titolo diverso da quello di «Zahnarzt», si creerebbe una categoria di dentisti non corrispondente ad alcuna delle categorie previste dalle direttive 78/686 e 78/687.
32 Tuttavia, il sig. Vogel sostiene che né la direttiva 93/16 né le direttive 78/686 e 78/687 comportano una restrizione all'ambito di attività dei medici. A suo avviso, se la Corte dovesse sostenere che, in forza delle direttive 78/686 e 78/687, i medici non possono esercitare l'odontoiatria, queste contraddirebbero la direttiva 93/16, la quale invece consentirebbe ai medici di esercitare l'odontostomatologia, una disciplina che rientra nell'odontoiatria.
33 A tal proposito, basti ricordare che le direttive 78/686 e 78/687 mirano ad instaurare una separazione netta tra le professioni di dentista e di medico (v. sentenza 29 novembre 2001, Commissione/Italia, cit., punto 51). In effetti, le dette direttive si applicano solo ai dentisti, mentre la direttiva 93/16 è applicabile ai medici e ai medici specialisti. Anche se l'art. 27 di quest'ultima direttiva consente ai medici specialisti di esercitare l'odontostomatologia, questi devono comunque aver adempiuto ai requisiti formativi prescritti dalla stessa, che consistono in tre anni almeno di formazione specialistica.
34 Il sig. Vogel sostiene inoltre che le disposizioni delle direttive 78/686 e 78/687 non vanno applicate alla causa principale in quanto le disposizioni di una direttiva sono prive di effetto diretto nei confronti dei singoli.
35 A questo proposito, è opportuno ricordare che l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa previsto, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 10 del Trattato CE di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenze 26 settembre 1996, causa C-168/95, Arcaro, Racc. pag. I-4705, punto 41, e 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I-6325, punto 24).
36 Ne consegue che, nell'applicare il diritto nazionale, indipendentemente dal fatto che si tratti di disposizioni anteriori o posteriori alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, al fine di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi così all'art. 249, terzo comma, CE (v. sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8, e Marks & Spencer, cit., punto 24).
37 Nella fattispecie, il Bundesverwaltungsgericht stesso ha constatato che è possibile interpretare la normativa nazionale controversa in modo che si applichi solamente ai dentisti in possesso del diploma prescritto dall'art. 1 della direttiva 78/687.
38 Alla luce di tutto quanto precede, occorre risolvere la questione posta nel senso che la direttiva 78/687 osta ad una normativa nazionale che consente in via generale ai medici di esercitare l'odontoiatria senza che questi abbiano acquisito la formazione prescritta dall'art. 1 della stessa direttiva, indipendentemente dal titolo con cui la esercitano.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
39 Le spese sostenute dai governi tedesco, italiano e austriaco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quarta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 8 novembre 2001, dichiara:
La direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista, come modificata dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che consente in via generale ai medici di esercitare l'odontoiatria senza che questi abbiano acquisito la formazione prescritta dall'art. 1 della stessa direttiva, indipendentemente dal titolo con cui la esercitano.
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