Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione da parte della Corte di giustizia - Giudici nazionali legittimati ad adire la Corte in via pregiudiziale - Tribunal de paix lussemburghese quale giudice di primo grado - Esclusione - Incompetenza manifesta della Corte per pronunciarsi sulle questioni pregiudiziali sottopostele
(Protocollo 3 giugno 1971, art. 2)
Parti
Nel procedimento C-69/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal Tribunal de paix de Luxembourg (Lussemburgo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Tilly Reichling
e
Léon Wampach,
litisconsorte:
Établissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité,
domanda vertente sull'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, M. Wathelet e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: S. Alber
cancelliere: R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con sentenza 28 febbraio 2002, pervenuta alla Corte il 1° marzo 2002, il Tribunal de paix de Luxembourg (Giudice di pace di Lussemburgo) ha sollevato tre questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo, rispettivamente: la «Convenzione» e le «Convenzioni di adesione»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un procedimento di convalida di pignoramento presso terzi tra la sig.ra Reichling, creditrice pignorante, e il sig. Wampach, debitore pignorato, con l'intervento dell'Établissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité (ente previdenziale lussemburghese), terzo pignorato.
Causa principale e questioni pregiudiziali
3 A seguito di un'ordinanza di autorizzazione del Juge de paix de Luxembourg 15 giugno 2001, la sig.ra Reichling ha effettuato un pignoramento presso terzi, contro il sig. Wampach, presso l'Établissement d'assurances contre la vieillesse et l'invalidité, a titolo di arretrati del debito alimentare dovuti in base a due pronunce rese il 12 gennaio 1994 e il 30 giugno 1999 dalla Cour d'appel (Corte d'appello), che statuiva, rispettivamente, in via d'urgenza e nel merito in materia di divorzio.
4 Nell'ambito del procedimento di convalida di tale pignoramento, richiesto dal diritto processuale lussemburghese, il sig. Wampach ha fatto valere che gli assegni alimentari non erano più dovuti a partire dal mese di giugno 2001.
5 Qualificando tale difesa quale domanda riconvenzionale rivolta ad ottenere l'annullamento del debito alimentare e avuto riguardo al fatto che il sig. Reichling è residente in Francia, il Tribunal de paix de Luxembourg ha ritenuto necessario porre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 6, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che un'azione di esecuzione forzata di una decisione giudiziaria, che secondo le regole procedurali del diritto nazionale implica necessariamente l'intervento di un giudice, possa essere considerata una domanda principale nascente da un contratto o da un titolo; se una domanda principale nascente dall'esecuzione forzata di un titolo giudiziale in cui si accerta e si liquida un credito alimentare possa essere considerata come nascente da un contratto o da un titolo ai sensi dell'art. 6, punto 3; se una domanda principale diretta all'esecuzione forzata di un credito alimentare possa essere considerata nascente da un contratto o da un titolo ai sensi dell'art. 6, punto 3;
2) Se l'espressione "nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale" che compare nell'art. 6, punto 3, della Convenzione di Bruxelles debba essere considerata più restrittiva dell'espressione "cause connesse" utilizzata nell'art. 22, terzo comma, della Convenzione di Bruxelles;
3) Se l'art. 6, punto 3, della Convenzione di Bruxelles consenta al convenuto, qualora la competenza del tribunale adito a conoscere della domanda principale trovi origine nell'art. 16, punto 5, della Convenzione di Bruxelles senza che tale domanda principale sia diretta ad ottenere da tale giudice un accertamento nel merito sul rapporto giuridico tra le parti in causa, di investire il detto giudice di una domanda riconvenzionale riguardante il merito della causa, quando invece tale domanda, qualora fosse stata presentata quale azione separata, rientrerebbe, ai sensi della Convenzione di Bruxelles, nella competenza dei giudici di un altro Stato contraente».
Sulla competenza della Corte
6 Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di un atto introduttivo, o quando quest'ultimo è manifestamente irricevibile, essa, sentito l'avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
7 La competenza della Corte relativa all'interpretazione della Convenzione è stabilita dal Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione (GU 1975, L 204, pag. 28), quale modificato dalle Convenzioni di adesione (in prosieguo: il «Protocollo»).
8 Il Protocollo riserva a determinati organi giurisdizionali, indicati nell'art. 2 dello stesso, il potere di domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione, cosicché occorre esaminare al riguardo se la Corte sia competente a rispondere alle questioni poste.
9 I punti 1 e 3 dell'art. 2 del Protocollo enumerano espressamente ed in via tassativa - il primo direttamente, il secondo mediante rinvio all'art. 37 della Convenzione - i giudici competenti ad adire la Corte. Il punto 2 dello stesso articolo aggiunge che sono del pari competenti, al riguardo, i giudici degli Stati contraenti quando giudicano in grado di appello.
10 I Tribunal de paix lussemburghesi non sono citati né dall'art. 2, punto 1, del Protocollo, né dall'art. 37 della Convenzione. Risulta d'altronde dal combinato disposto dagli artt. 2 del nuovo codice di procedura civile lussemburghese e 9 della legge lussemburghese 11 novembre 1970, in materia di cessioni e pignoramenti delle retribuzioni, nonché delle pensioni e delle rendite, che, quando statuisce sulla validità di un pignoramento presso terzi di ammontare che ecceda la sua competenza per valore in ultima istanza, il Tribunal de paix statuisce quale giudice in grado d'appello. Nella fattispecie, deriva sia dall'oggetto della causa principale quale esposto dal giudice del rinvio, sia da una precisazione effettuata al riguardo nella sentenza di rinvio che il Tribunal de paix statuisce in prima istanza.
11 Ne consegue che, nella causa principale, il Tribunal de paix de Luxembourg non è legittimato a domandare alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione.
12 Tenuto conto di tali circostanze, occorre applicare l'art. 92, n. 1, del regolamento di procedura e dichiarare che la Corte è manifestamente incompetente a statuire sulle questioni proposte dal Tribunal de paix de Luxembourg.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
così provvede:
La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni proposte dal Tribunal de paix de Luxembourg nella sua sentenza del 28 febbraio 2002.
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