Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-75/02 P,
Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava,
Territorio Histórico de Bizkaia - Diputación Foral de Bizkaia,
Territorio Histórico de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa
e
Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco,
rappresentati dal sig. R. Falcón y Tella, abogado,
ricorrenti,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 11 gennaio 2002, causa T-77/01, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Racc. pag. II-81), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento proposto dai ricorrenti contro la decisione della Commissione 31 ottobre 2000, 2001/168/CECA, relativa alle leggi spagnole sull'imposta sulle società (GU 2001, L 60, pag. 57),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e J.L. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dal sig. C. Gulmann, dalle F. Macken e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici,
avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 marzo 2002, il Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Bizkaia - Diputación Foral de Bizkaia, il Territorio Histórico de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa e la Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco hanno proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia e dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di primo grado 11 gennaio 2002, causa T-77/01, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Racc. pag. II-81; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di annullamento della decisione della Commissione 31 ottobre 2000, 2001/168/CECA, relativa alle leggi spagnole sull'imposta sulle società (GU 2001, L 60, pag. 57; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 L'art. 230, quarto comma, CE dispone quanto segue:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente».
3 L'art. 33, primo e secondo comma, CA così dispone:
«La Corte di giustizia è competente a giudicare dei ricorsi d'annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione da uno Stato membro o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione.
Le imprese o le associazioni di cui all'articolo 48 possono proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo».
Fatti all'origine della controversia
4 I territori storici di Álava, di Bizkaia e di Gipuzkoa, dotati di competenze tributarie autonome, hanno ripreso, nelle rispettive legislazioni tributarie, la deduzione fiscale per attività di esportazione contenuta nell'art. 34 della legge 27 dicembre 1995, n. 43, relativa all'imposta sulle società (BOE n. 310, del 28 dicembre 1995). Trattasi, per il territorio storico di Álava, dell'art. 43 della Norma Foral 5 luglio 1996, n. 24 (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n. 90, del 9 agosto 1996), per il territorio storico di Bizkaia, dell'art. 43 della Norma Foral 26 giugno 1996, n. 3 (Boletín Oficial de Bizkaia n. 135, dell'11 luglio 1996), e, per il territorio storico di Gipuzkoa, dell'art. 43 della Norma Foral 4 luglio 1996, n. 7 (Boletín Oficial de Gipuzkoa n. 138, del 17 luglio 1996).
5 Con lettera 7 agosto 1997 la Commissione, ritenendo che queste deduzioni favorissero le imprese siderurgiche locali, ha informato il governo spagnolo della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'art. 6, n. 5, della decisione della Commissione 18 dicembre 1996, 2496/96/CECA, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (GU L 338, pag. 42).
6 Il 31 ottobre 2000 la Commissione ha adottato la decisione controversa il cui dispositivo recita come segue:
«Articolo 1
Gli aiuti concessi dalla Spagna ai sensi:
a) dell'articolo 34 della legge 43/1995, del 27 dicembre, relativa all'imposta sulle società;
b) dell'articolo 43 della Norma Foral 3/96, del 26 giugno, relativa all'imposta sulle società, della Diputación Foral di Vizcaya;
c) dell'articolo 43 della Norma Foral 7/1996, del 4 luglio, relativa all'imposta sulle società, della Diputación Foral di Guipúzcoa; o
d) dell'articolo 43 della Norma Foral 24/1996, del 5 luglio, relativa all'imposta sulle società, della Diputación Foral di Álava,
a favore di imprese siderurgiche CECA situate in Spagna sono incompatibili con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.
Articolo 2
La Spagna adotta senza indugio i provvedimenti necessari affinché le imprese siderurgiche CECA situate in Spagna non usufruiscano degli aiuti di cui all'articolo 1.
(...)».
7 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale il 30 marzo 2001 i ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento della decisione controversa.
8 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2001, a norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione ha eccepito l'irricevibilità di questo ricorso per il motivo che i ricorrenti, che sono autorità substatali, non erano legittimati a chiedere al giudice comunitario l'annullamento della decisione controversa.
9 Parallelamente, con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 29 dicembre 2000 con il n. C-501/00, il Regno di Spagna ha proposto dinanzi alla Corte un ricorso diretto ad ottenere l'annullamento della decisione controversa. In quest'ultima causa il presidente della Corte, con ordinanza 13 giugno 2001, ha autorizzato i ricorrenti nel caso di specie ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni del Regno di Spagna.
Ordinanza impugnata
10 Con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha accolto le richieste della Commissione. Esso ha dichiarato irricevibile il ricorso con cui era stato adito e ha condannato i ricorrenti alle spese del procedimento.
11 In via preliminare il Tribunale ha sostenuto, al punto 21 dell'ordinanza impugnata, che la ricevibilità del ricorso, diretto ad ottenere l'annullamento di una decisione fondata sul Trattato CECA, poteva essere valutata solo alla luce di quest'ultimo.
12 Al punto 22 dell'ordinanza impugnata esso ha infatti considerato che la questione se le misure fiscali in oggetto rientrassero nell'ambito di applicazione del Trattato CECA quando le stesse erano applicabili indistintamente alle imprese siderurgiche e non siderurgiche o se la Commissione avesse commesso uno sviamento di potere adottando la decisione controversa apparteneva al merito della causa e non costituiva motivo di giustificazione perché la ricevibilità di un ricorso diretto all'annullamento di una decisione adottata sulla base del Trattato CECA sia disciplinata dalle disposizioni dell'art. 230 CE.
13 Il Tribunale ha ricordato, in primo luogo, ai punti 23-27 dell'ordinanza impugnata, che la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione fondata sul Trattato CECA è disciplinata dall'art. 33 CA, il cui primo comma legittima solamente il Consiglio e gli Stati membri, e non le autorità substatali, a depositare un atto introduttivo dinanzi al giudice comunitario. Il Tribunale ha sottolineato che la Corte applica rigorosamente questa regola (ordinanze 21 marzo 1997, causa C-95/97, Région wallonne/Commissione, Racc. pag. I-1787, punto 6, e 1° ottobre 1997, causa C-180/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. I-5245, punto 6).
14 Allo stesso modo, ai punti 28-31 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che l'art. 33, secondo comma, CA legittima a proporre un ricorso di annullamento, oltre che le parti di cui al primo comma, solo le imprese o le associazioni di imprese. Esso ha richiamato la giurisprudenza della Corte secondo cui l'art. 33 CA deve essere interpretato restrittivamente (sentenza 11 luglio 1984, causa 222/83, Comune di Differdange e a./Commissione, Racc. pag. 2889, punto 8).
15 In secondo luogo, il Tribunale ha fatto valere, ai punti 32-34 dell'ordinanza impugnata, che i ricorrenti non fornivano alcuna giustificazione atta a dimostrare che la ricevibilità del ricorso era necessaria per assicurare l'uniforme applicazione del diritto comunitario o salvaguardare l'equilibrio istituzionale voluto dal Trattato CECA.
16 In ultimo luogo, il Tribunale ha respinto, ai punti 35-39 dell'ordinanza impugnata, l'argomento dei ricorrenti basato sul principio di una tutela giurisdizionale effettiva. Esso ha infatti costatato che, se l'art. 33 CA è più restrittivo dell'art. 230 CE, ciò è compensato da una disciplina dell'intervento più flessibile relativa ai ricorsi presentati sulla base del Trattato CECA rispetto a quelli fondati sul Trattato CE. Esso ha sottolineato, a questo riguardo, che i ricorrenti erano stati ammessi come intervenienti nel ricorso C-501/00 promosso dinanzi alla Corte dal Regno di Spagna contro la decisione controversa.
Ricorso
17 Con il ricorso, a sostegno del quale sono dedotti tre motivi, i ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
- annullare l'ordinanza impugnata e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dinanzi al Tribunale;
- rinviare la causa dinanzi al Tribunale e ingiungere a quest'ultimo di pronunciarsi sul merito, fatto salvo quanto esso decida in merito alla possibilità di sospendere il procedimento fintantoché la Corte si sia pronunciata nella causa C-501/00, Spagna/Commissione;
- condannare la Commissione alle spese tanto del ricorso di primo grado che dell'impugnazione.
18 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare i ricorrenti alla spese.
19 Ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza udienza di trattazione.
Sul primo motivo
20 Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe dovuto, prima di negare loro il diritto di agire sul fondamento dell'art. 230 CE, verificare se la decisione controversa avesse dovuto, come essi sostengono, essere fondata sul Trattato CE piuttosto che sul Trattato CECA. Secondo loro, se l'argomento del Tribunale di cui ai punti 20 e 21 dell'ordinanza impugnata fosse ammesso, per evitare tutti i ricorsi proposti da un'autorità substatale contro le sue decisioni, alla Commissione basterebbe fondarle sul Trattato CECA quand'anche esse dovessero essere fondate sul Trattato CE.
21 Supponendo che il ragionamento dei ricorrenti sia pertinente, dalla decisione controversa risulta chiaramente che essa riguarda solo gli aiuti accordati dai ricorrenti «a favore di imprese siderurgiche CECA situate in Spagna». Conseguentemente, questa decisione può trovare fondamento giuridico solo nel Trattato CECA e la ricevibilità dei ricorsi proposti contro di essa può essere valutata solo alla luce del medesimo Trattato, e in particolare del suo art. 33.
22 Così, il motivo relativo al fatto che il Tribunale avrebbe a torto negato di esaminare la ricevibilità del ricorso alla luce dell'art. 230 CE è manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
23 Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che un'interpretazione letterale dell'art. 33 CA, in particolare del suo secondo comma, non può essere accolta. Secondo loro, occorrerebbe prendere in considerazione il contesto di questo articolo.
24 L'art. 33 CA dovrebbe essere interpretato alla luce dei Trattati CE e CEEA, in particolare dell'art. 230, quarto comma, CE. Quest'ultimo conferirebbe legittimazione ad agire a tutte le persone direttamente ed individualmente interessate dall'atto di cui esse non sono destinatarie. Le restrizioni dell'art. 33, secondo comma, CA sarebbero dovute, secondo i ricorrenti, solo al fatto che i redattori del Trattato CECA non avevano previsto che persone diverse dalle imprese che producono carbone o acciaio possano essere interessate da un atto adottato nell'ambito di questo Trattato.
25 I ricorrenti fanno altresì valere che non bisogna limitarsi ad un'interpretazione letterale del termine «impresa», utilizzato all'art. 33, secondo comma, CA, poiché si tratterebbe più di una nozione economica che di una nozione giuridica. Essi propongono quindi di dare a questo termine il senso di «persona fisica o giuridica che esercita un'attività imprenditoriale o che si trova in condizioni paragonabili». Le autorità regionali o territoriali, che hanno adottato un provvedimento qualificato come aiuto da una decisione della Commissione, si troverebbero, secondo i ricorrenti, in una situazione equiparabile a quella del beneficiario e sarebbero per tale fatto legittimati ad agire, tenuto conto che esse sono direttamente ed individualmente interessate da tale decisione.
26 La Commissione replica che una lettura parallela degli artt. 33, secondo comma, CA e 230, quarto comma, CE mostra senza ambiguità che la legittimazione ad agire nell'ambito di un ricorso di annullamento è disciplinata in modo differente da queste due disposizioni. Pertanto, non si può, con il pretesto di un'interpretazione dinamica, attribuire ad una di queste disposizioni la disciplina prevista dall'altra.
27 Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, niente consente di discostarsi dalla lettera dell'art. 33, secondo comma, CA. Si può infatti ragionevolmente pensare che gli autori del Trattato sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957 conoscessero il Trattato CECA, adottato sei anni prima, e in particolare il contenuto e la portata dell'art. 33 CA, e abbiano attribuito volontariamente una diversa portata alle disposizioni dell'art. 173 del Trattato CEE (divenuto, in seguito a modifica, art. 173 del Trattato CE, esso stesso divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE). La Corte ha costantemente dichiarato che l'art. 33 CA enumera tassativamente i soggetti di diritto legittimati a presentare un ricorso di annullamento (sentenza Comune di Differdange e a./Commissione, cit., punto 8).
28 Il motivo relativo ad un'interpretazione errata dell'art. 33, secondo comma, CA è, di conseguenza, manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
29 Con il terzo motivo i ricorrenti fanno valere che, in ogni caso, il loro ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato ricevibile in forza del principio di una tutela giurisdizionale effettiva. Essi sostengono che il fatto di essere ammessi ad intervenire in un ricorso proposto da uno Stato membro non soddisfa questo principio in quanto lo Stato potrebbe decidere di non promuovere alcun ricorso e, se lo promuove, di non invocare gli argomenti che l'autorità regionale ritiene pertinenti o di rinunciare al ricorso.
30 Essi sostengono altresì che, benché il principio di una tutela giurisdizionale effettiva non implichi che ogni persona si veda in ogni caso riconoscere il diritto di adire il Tribunale, esso impone tuttavia che si istituisca un meccanismo di ricorso efficace, anche interno. Orbene, nel caso di specie i ricorrenti non disporrebbero nemmeno di un ricorso del genere.
31 La Commissione ritiene che, se è vero che l'art. 33, secondo comma, CA non riconosce alle autorità substatali un diritto di ricorso diretto contro le decisioni della Commissione fondate sul Trattato CECA, ciò non abbia come effetto quello di privarle di ogni tutela giurisdizionale. Essa sostiene che, in particolare in Spagna, meccanismi di coordinamento interno consentono alle autorità regionali di far valere il loro punto di vista in caso di divergenze con lo Stato centrale.
32 Il Tribunale ha giustamente osservato, nell'ordinanza impugnata, che le restrizioni derivanti dall'art. 33, secondo comma, CA sono compensate da una disciplina dell'intervento flessibile. L'art. 34 dello Statuto CECA della Corte di giustizia consente a qualsiasi persona fisica o giuridica, e quindi alle autorità substatali, se essa abbia un interesse alla controversia, di intervenire nell'ambito di un ricorso di annullamento promosso da uno Stato membro contro una decisione adottata sul fondamento del Trattato CECA. Come ha costatato il Tribunale, i ricorrenti peraltro sono stati ammessi ad intervenire nel contesto del ricorso di annullamento proposto dinanzi alla Corte dal Regno di Spagna avverso la decisione controversa con il n. C-501/00.
33 Nel caso di specie un procedimento del genere è stato in grado di attribuire ai ricorrenti una tutela giurisdizionale effettiva, contrariamente a quanto essi sostengono.
34 Inoltre, se i requisiti per proporre un'azione dinanzi al giudice comunitario devono essere interpretati alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, una tale interpretazione non può condurre ad escludere un requisito espressamente previsto dal Trattato CECA, senza eccedere le competenze attribuite da quest'ultimo ai giudici comunitari (v., in questo senso, sentenza 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punto 44).
35 Da quanto precede risulta che il motivo fondato sulla violazione da parte del Tribunale del principio di una tutela giurisdizionale effettiva è manifestamente infondato.
36 Alla luce di quanto sopra, il ricorso dev'essere dichiarato manifestamente infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
37 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, vanno condannati alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il Territorio Histórico de Álava - Diputación Foral de Álava, il Territorio Histórico de Bizkaia - Diputación Foral de Bizkaia, il Territorio Histórico de Gipuzkoa - Diputación Foral de Gipuzkoa y Juntas Generales de Gipuzkoa e la Comunidad Autónoma del País Vasco - Gobierno Vasco sono condannati alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy