Causa C-172/02
Robert Bourgard
contro
Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Belgio)]
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura — Politica sociale — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7/CEE — Lavoratori autonomi — Deroga ammessa in materia di fissazione dell’età pensionabile – Possibilità per i lavoratori di sesso maschile di far valere il diritto anticipato alla pensione di vecchiaia — Limitazione alle sole discriminazioni collegate necessariamente e oggettivamente alla differenza dell’età pensionabile — Metodo di calcolo — Riduzione a causa di anticipazione»
Massime dell’ordinanza
Politica sociale — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Direttiva 79/7 — Deroga ammessa in materia di fissazione dell’età pensionabile legale — Portata — Limitazione alle sole discriminazioni collegate necessariamente e obiettivamente alla differenza dell’età pensionabile — Metodo di calcolo differente delle pensioni di vecchiaia — Riduzione dell’importo in caso di pensione di vecchiaia anticipata — Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, artt. 4, n. 1, e 7, n. 1, lett. a)]
L’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, letto in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. a), della medesima direttiva va interpretato nel senso che non osta, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro abbia mantenuto una differenza di età pensionabile tra i lavoratori di sesso maschile ed i lavoratori di sesso femminile, a che tale Stato membro calcoli l’importo della pensione di vecchiaia diversamente a seconda del sesso del lavoratore ed applichi ai lavoratori di sesso maschile, i soli ad avere il diritto di chiedere il beneficio della pensione di vecchiaia con anticipazione nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile, una riduzione del 5% per ogni anno di anticipazione.
(v. punto 47 e dispositivo)
ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
30 aprile 2004(1)
«Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura – Politica sociale – Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di previdenza sociale – Direttiva 79/7/CEE – Lavoratori autonomi – Deroga ammessa in materia di fissazione dell'età pensionabile – Possibilità per i lavoratori di sesso maschile di far valere il diritto anticipato alla pensione di vecchiaia – Limitazione alle sole discriminazioni necessariamente ed oggettivamente collegate alla differenza dell'età pensionabile – Metodo di calcolo – Riduzione a causa di anticipazione»
Nel procedimento C-172/02,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour de cassation (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Robert Bourgard
e
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
atteso che il giudice di rinvio è stato informato che la Corte intende statuire con ordinanza motivata conformemente all'art. 104, n. 3, del regolamento di procedura,atteso che gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia sono stati invitati a presentare eventuali osservazioni al riguardo,sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con sentenza 29 aprile 2002, pervenuta in cancelleria il 10 maggio successivo, la Cour de cassation ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24).
2 Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Bourgard e l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (in prosieguo: l’«Inasti») riguardo al calcolo della pensione che quest’ultimo gli ha versato.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 Conformemente all’art. 2 della direttiva 79/7, essa si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi.
4 L’art. 3, n. 1, lett. a), prevede che essa si applica ai regimi legali che assicurano una protezione contro, segnatamente, il rischio di vecchiaia.
5 L’art. 4, n. 1, vieta qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, per quanto riguarda il calcolo dei contributi ed il calcolo delle prestazioni.
6 Tuttavia l’art. 7, n. 1, lett. a), di detta direttiva, che introduce deroghe a tale principio, recita:
«1. La (...) direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escludere dal suo campo di applicazione:
a) la fissazione del limite di età per la concessione della pensione di vecchiaia e di fine lavoro e le conseguenze che possono derivarne per altre prestazioni;».
La legislazione nazionale
7 Il regio decreto 10 novembre 1967, n. 72, relativo alla pensione di vecchiaia e superstiti dei lavoratori autonomi, come modificato dal regio decreto 16 luglio 1986 (Moniteur belge del 30 luglio 1986, pag. 10699; in prosieguo: il «regio decreto n. 72»), fissa la normale età pensionabile a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne.
8 A norma dell’art. 3, n. 1, di tale decreto la pensione di vecchiaia può, per quanto riguarda gli uomini, avere inizio, per scelta e previa domanda dell’interessato, nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile. In tal caso essa è ridotta del 5% per ogni anno di anticipazione.
9 Dagli atti di causa emerge che, a norma del regio decreto n. 72, prima della sua modifica con il regio decreto n. 416, i lavoratori di sesso femminile potevano andare in pensione a partire dall’età di 55 anni con una riduzione del 5% per ogni anno di anticipazione. La possibilità di fruire di una pensione di vecchiaia prima dell’età di 60 anni è stata tuttavia soppressa, con effetto 1° gennaio 1987, dall’art. 1 del regio decreto n. 416. I lavoratori di sesso maschile, dal canto loro, conservavano la facoltà di anticipare l’inizio della pensione di vecchiaia tra i 60 ed i 65 anni.
10 L’art. 16 bis, n. 1, del regio decreto n. 72 prevede che la pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi venga calcolata sulla base di una carriera professionale la cui entità è espressa in quarantacinquesimi o in quarantesimi, a seconda che si tratti di un uomo o di una donna.
Controversia principale e questione pregiudiziale
11 All’età di 60 anni il sig. Bourgard, lavoratore autonomo, ha chiesto all’Inasti di fruire della sua pensione di vecchiaia. Egli chiedeva la sua pensione con anticipazione, cioè cinque anni prima della normale età pensionabile fissata dal regio decreto n. 72 a 65 anni per quanto riguarda i lavoratori autonomi di sesso maschile ed a 60 anni per quelli di sesso femminile.
12 Con decisione 9 gennaio 1995 l’Inasti ha erogato al sig. Bourgard una pensione di vecchiaia, quale lavoratore autonomo, di un importo annuo di BEF 182 273 (EUR 4 518,43). Tale pensione è stata calcolata sulla base di una frazione rappresentativa della carriera pari a 34/45 e sottoposta ad una riduzione del 25%, cioè 5% per ogni anno di anticipazione rispetto alla normale età pensionabile.
13 Ritenendo di subire una discriminazione fondata sul sesso rispetto ai lavoratori autonomi di sesso femminile, i quali per far decorrere la loro pensione di vecchiaia all’età di 60 anni non dovevano subire una riduzione a causa di anticipazione, il 1° febbraio 1995 il sig. Bourgard ha proposto un ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunal du travail (Tribunale del lavoro) di Verviers (Belgio). Egli sosteneva che sussisteva inoltre una discriminazione in quanto tale pensione veniva calcolata sulla base di una carriera professionale normale equivalente a 45 anni trattandosi dei lavoratori autonomi di sesso maschile, mentre la carriera di quelli di sesso femminile era basata su una durata normale di 40 anni.
14 Con sentenza 21 novembre 1997 il Tribunal du travail ha dichiarato infondato il ricorso. Tale sentenza è stata confermata in seguito all’appello dalla sentenza della Cour du travail (Corte del lavoro) di Liegi (Belgio) dell’8 maggio 2001.
15 La Cour de cassation, adita con ricorso dal sig. Bourgard, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, autorizzi uno Stato membro che ha fissato l’età pensionabile dei lavoratori autonomi di sesso maschile a 65 anni e quella dei lavoratori autonomi di sesso femminile a 60 anni, con la conseguenza che la pensione di vecchiaia dei lavoratori di sesso maschile è calcolata sulla base di una carriera professionale la cui entità viene espressa da una frazione avente 45 al denominatore mentre il denominatore di tale frazione è 40 per i lavoratori di sesso femminile, ad applicare ai lavoratori di sesso maschile – i soli ad avere diritto di chiedere di fruire anticipatamente della pensione di vecchiaia nei cinque anni che precedono la normale età pensionabile – una riduzione dell’importo della pensione del 5% per ogni anno di anticipazione».
Sulla questione pregiudiziale
Le osservazioni presentate alla Corte
16 Il sig. Bourgard considera che gli elementi del regime delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori autonomi descritti nell’ordinanza di rinvio siano contrari alla direttiva 79/7. L’Inasti, i governi belga e tedesco nonché la Commissione delle Comunità europee sostengono la tesi opposta.
17 Il sig. Bourgard ritiene che la riduzione del 5% dell’importo della pensione di vecchiaia per ogni anno di anticipazione è contrario al principio di parità di trattamento consacrato all’art. 4 della direttiva 79/7. Tale discriminazione non potrebbe giustificarsi a norma dell’art. 7, n. 1, lett. a), di tale direttiva. Secondo la giurisprudenza consolidata tale disposizione andrebbe interpretata in modo restrittivo (v., segnatamente, sentenza 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 36). Non sussisterebbe nel caso in esame alcun elemento che permetta di considerare che la discriminazione di cui trattasi sia necessariamente ed obiettivamente collegata alle differenze dell’età di pensionamento (v., in tal senso, sentenza 30 marzo 1993, causa C‑328/91, Thomas e a., Racc. pag. I‑1247, punto 20).
18 Il sig. Bourgard afferma che, indipendentemente dalla suddetta riduzione, il calcolo dell’importo della pensione differisce già necessariamente a seconda del sesso del lavoratore autonomo, poiché il denominatore per quelli di sesso maschile è 45 e per quelli di sesso femminile è 40. Egli ricorda inoltre che la riduzione a causa di anticipazione è stata soppressa, totalmente o parzialmente, per i beneficiari di uno statuto riconosciuto a livello nazionale.
19 L’Inasti, i governi belga e tedesco nonché la Commissione sostengono che gli elementi del regime delle pensioni di vecchiaia dei lavoratori autonomi descritti nell’ordinanza di rinvio sono giustificati dall’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7. La riduzione dell’importo della pensione a causa di anticipazione da parte di un lavoratore autonomo maschile tra i 60 e i 65 anni sarebbe necessariamente ed obiettivamente collegata alla fissazione di un’età pensionabile diversa per gli uomini e per le donne (v., in tal senso, sentenze 7 luglio 1992, causa C‑9/91, Equal Opportunities Commission, Racc. pag. I‑4297, punto 20; 19 ottobre 1995, causa C‑137/94, Richardson, Racc. pag. I‑3407, punto 18, e 30 aprile 1998, cause riunite da C‑377/96 a C‑384/96, De Vriendt e a., Racc. pag. I‑2105).
20 Ciò varrebbe per quanto riguarda il metodo di calcolo della carriera professionale, basato su una carriera normale equivalente a 45 anni lavorativi per gli uomini e a 40 anni per le donne (v. sentenze De Vriendt, cit., e 22 ottobre 1998, causa C‑154/96, Wolfs, Racc. pag. I‑6173).
21 L’Inasti, i governi belga e tedesco nonché la Commissione sottolineano l’importanza di salvaguardare il fragile equilibrio finanziario dei sistemi di pensione nazionali. Essi sostengono che tale equilibrio può essere garantito da una riduzione dell’importo delle pensioni in caso di anticipazione del beneficio della pensione. Secondo la Commissione spetta al giudice nazionale esaminare se il livello della riduzione operata, cioè il 5% per ogni anno di anticipazione, sia strettamente necessario per la preservazione di tale equilibrio.
22 Vari intervenienti sostengono che il sig. Bourgard non rientra nella categoria «trattata meno favorevolmente» dato che soltanto i lavoratori autonomi di sesso maschile possono fruire di una pensione di vecchiaia anticipata.
Risposta della Corte
23 Con la sua questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 vada interpretato nel senso di lasciare ad uno Stato membro la facoltà, da una parte, di calcolare l’importo della pensione di vecchiaia dei lavoratori autonomi diversamente a seconda del sesso di questi ultimi e, dall’altra, di applicare ai lavoratori autonomi di sesso maschile – i soli ad avere diritto di chiedere il beneficio anticipato della pensione di vecchiaia nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile – una riduzione del 5% per ogni anno di anticipazione.
24 Va preliminarmente rilevato che, in applicazione dell’art. 54 bis del regolamento di procedura, al governo belga sono stati posti quesiti circa le ragioni per cui la riduzione a causa di anticipazione era stata soppressa, totalmente o parzialmente, in altri regimi di pensione e circa il fondamento dell’applicazione di un tasso di riduzione del 5% per ogni anno di anticipazione nel regime dei lavoratori autonomi.
25 Nella risposta del 13 novembre 2003 tale governo ha esposto le ragioni per cui non si potrebbe operare un raffronto tra il regime di previdenza sociale dei lavoratori subordinati e quello dei lavoratori autonomi. Esso ha chiarito, con l’aiuto di calcoli, le differenze fra tali due regimi quanto alla loro portata ed ai mezzi di cui dispongono. Da tali differenze deriverebbero inevitabilmente conseguenze in ordine ai metodi di calcolo degli importi attribuiti in materia di pensioni. Per quanto riguarda il tasso della riduzione a causa di anticipazione, studi attuariali dimostrerebbero che, al fine di neutralizzare totalmente l’effetto di bilancio di un’anticipata decorrenza della pensione, la riduzione annua dovrebbe in realtà essere più del 5%.
26 La Corte, considerando che la soluzione della questione sollevata dal giudice a quo, da un lato, può essere chiaramente desunta dalla sua giurisprudenza e, dall’altro, non dà adito ad alcun ragionevole dubbio, conformemente all’art. 104, n. 3, del regolamento di procedura ha informato il giudice a quo della sua intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all’art. 23 dello Statuto CE della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.
27 I governi belga e tedesco nonché la Commissione non hanno formulato alcuna obiezione circa l’intenzione della Corte di statuire con ordinanza motivata. Il sig. Bourgard non ha presentato osservazioni in merito.
28 Va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata, la possibilità di deroga prevista all’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 dev’essere interpretata restrittivamente (v., segnatamente, sentenza Thomas e a., cit., punto 8). Così, nel caso in cui ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), della direttiva 79/7 uno Stato membro preveda un’età di pensionamento diversa per gli uomini e per le donne per la concessione delle pensioni di vecchiaia e di fine lavoro, l’ambito della deroga consentita è limitato alle discriminazioni che sono necessariamente ed obiettivamente collegate alle differenze dell’età di pensionamento (citate sentenze Thomas e a., punti 10 e 20, e Richardson, punto 18).
29 Risulta dalla natura delle deroghe che figurano all’art. 7, n. 1, della direttiva 79/7 che il legislatore comunitario ha inteso autorizzare gli Stati membri a mantenere temporaneamente, in materia di pensioni, i benefici riconosciuti alle donne, al fine di consentire agli stessi di procedere gradualmente ad una modifica dei sistemi pensionistici su tale punto senza perturbare il complesso equilibrio finanziario di questi sistemi (sentenza Equal Opportunities/Commissione, cit., punto 15).
30 E’ pacifico che la legislazione di cui trattasi nella causa principale ha mantenuto una differenza quanto all’età pensionabile tra i lavoratori autonomi di sesso maschile e quelli di sesso femminile. Emerge dagli atti di causa e segnatamente dalla relazione del Re relativa al regio decreto n. 416 che il mantenimento di tale differenza corrisponde alla volontà del legislatore belga di pervenire gradualmente alla perfetta parità di trattamento fra uomini e donne. La Commissione menziona tale obiettivo nella sua relazione 16 dicembre 1998, concernente l’applicazione della direttiva 79/7, redatta in forza dell’art. 9 della medesima.
31 Stando alle indicazioni emergenti dal fascicolo, la differenza quanto all’età pensionabile degli uomini e delle donne è stata mantenuta, nel regime dei lavoratori autonomi, sino all’adozione del regio decreto 30 gennaio 1997, che definisce le tappe finali del processo diretto alla perfetta parità di trattamento fra uomini e donne in materia di pensioni. Nell’ambito di tale processo è previsto che la parità sarà pienamente realizzata il 1° gennaio 2009, quando la normale età pensionabile degli uomini e delle donne sarà fissata a 65 anni, la possibilità di beneficiare di una pensione di vecchiaia con anticipazione tra i 60 e i 65 anni sarà data agli uomini ed alle donne e ad entrambi verrà applicata una riduzione dell’importo della prestazione pensionistica del 5% per ogni anno di anticipazione.
32 Trattandosi in primo luogo del metodo di calcolo della pensione di vecchiaia, va ricordato che tale pensione viene calcolata sulla base di una carriera professionale la cui importanza viene espressa in quarantacinquesimi o in quarantesimi a seconda che si tratti di un lavoratore autonomo di sesso maschile o di un lavoratore autonomo di sesso femminile.
33 Occorre determinare se il mantenimento di tale disparità sia necessariamente ed obiettivamente collegato al mantenimento di disposizioni nazionali che fissano l’età pensionabile in maniera diversa a seconda del sesso.
34 A tale proposito la Corte ha già avuto l’occasione di pronunciarsi sull’interdipendenza tra, da un lato, la fissazione della normale età pensionabile e, dall’altro, il metodo di calcolo della pensione di vecchiaia, per quanto riguarda il regime dei lavoratori subordinati, nella sua sentenza 1° luglio 1993, causa C‑154/92, Van Cant (Racc. pag. I‑3811), e nelle citate sentenze De Vriendt e a. e Wolfs.
35 La Corte ha rilevato, al punto 28 della citata sentenza Wolfs, che la fissazione dell’età pensionabile determina effettivamente la durata del periodo in cui gli interessati possono versare contributi pensionistici.
36 Essa ha concluso, al punto 29 di tale sentenza, che, in un’ipotesi del genere, una discriminazione nel modo di calcolo delle pensioni, quale quella risultante dalla normativa nazionale di cui trattasi, sarebbe necessariamente e obiettivamente collegata al mantenimento in vigore della differenza nella determinazione dell’età pensionabile.
37 Una constatazione siffatta, effettuata relativamente al regime di pensione dei lavoratori subordinati, vale anche per quello dei lavoratori autonomi.
38 In secondo luogo, quanto alla riduzione del 5% per ogni anno di anticipazione, è necessario ricordare che essa è applicata soltanto ai lavoratori di sesso maschile. In effetti il diritto di sollecitare il beneficio della pensione di vecchiaia con anticipazione spetta solo a tali lavoratori tra i 60 e i 65 anni, mentre una possibilità siffatta è esclusa per i lavoratori autonomi di sesso femminile, la cui normale età pensionabile è di 60 anni.
39 Va esaminato se tale riduzione sia necessariamente ed obiettivamente collegata al mantenimento di disposizioni nazionali che fissano l’età pensionabile in maniera diversa a seconda del sesso.
40 Dall’ordinanza di rinvio, nonché da numerose osservazioni presentate alla Corte, emerge che la possibilità di fruire di una pensione di vecchiaia prima dell’età di 60 anni è stata soppressa con effetto 1° gennaio 1987 dall’art. 1 del regio decreto n. 416. In seguito a tale modifica i lavoratori di sesso femminile hanno cessato di poter anticipare la loro pensione tra i 55 e i 60 anni. La soppressione di tale possibilità si riferiva alla volontà del legislatore di pervenire a un’età pensionabile uniforme di 65 anni per i lavoratori autonomi sia di sesso maschile, sia quelli di sesso femminile.
41 Esiste quindi un’interdipendenza tra, da un lato, la circostanza che i lavoratori di sesso maschile abbiano la possibilità di anticipare l’età per il pensionamento e la relativa riduzione a causa di anticipazione e, dall’altro, il mantenimento di una disparità quanto all’età pensionabile a seconda del sesso.
42 E’ incontestabile che il beneficio della pensione di vecchiaia con anticipazione implica ripercussioni finanziarie sul regime di pensione interessato, a causa, da un lato, della diminuzione dell’importo delle entrate percepite quali contributi sociali e, dall’altro, di un aumento delle spese esposte in base alle pensioni supplementari da versare. Ne risulta quindi che un sistema di riduzione a causa di anticipazione tende a compensare un impatto finanziario siffatto. I calcoli ed altre indicazioni forniti dal governo belga dimostrano che la soppressione di tale sistema non sarebbe realizzabile senza compromettere l’equilibrio finanziario del regime di pensione interessato.
43 Trattandosi più particolarmente del tasso di riduzione a causa di anticipazione applicato nella causa principale, cioè il 5% per ogni anno di anticipazione, occorre sottolineare che gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale nell’attuazione degli strumenti destinati a preservare l’equilibrio finanziario dei regimi di previdenza sociale e, segnatamente, pensionistici. Le indicazioni contenute nel fascicolo non permettono di stabilire che, nel caso di specie, il tasso di riduzione sia stato fissato ad un livello non ragionevole.
44 Inoltre, come la Commissione giustamente rileva al punto 26 delle sue osservazioni, è normale che la possibilità offerta di anticipare la decorrenza della pensione sia accompagnata da conseguenze finanziarie.
45 Tali considerazioni non sono infirmate dal fatto che la riduzione a causa di anticipazione è stata soppressa, totalmente o parzialmente, in altri regimi nazionali pensionistici e, più particolarmente, nel regime dei lavoratori subordinati. Come risulta dalla risposta del governo belga, ricordata al punto 25 della presente ordinanza, tra i due regimi esistono differenze quanto alla loro portata ed ai mezzi di cui dispongono che spiegano le disparità esistenti nel regime di riduzione.
46 Alla luce di quanto precede, una riduzione a causa di anticipazione come quella di cui alla causa principale è obiettivamente collegata al mantenimento delle disposizioni nazionali che fissano l’età pensionabile in maniera diversa a seconda del sesso.
47 Occorre quindi risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 4, n. 1, della direttiva 79/7, letto in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. a), di tale stessa direttiva, va interpretato nel senso che non osta, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro abbia mantenuto una differenza di età pensionabile tra i lavoratori di sesso maschile ed i lavoratori di sesso femminile, a che tale Stato membro, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, calcoli l’importo della pensione di vecchiaia diversamente a seconda del sesso del lavoratore ed applichi ai lavoratori di sesso maschile – i soli ad avere diritto di chiedere il beneficio della pensione di vecchiaia con anticipazione nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile – una riduzione del 5% per ogni anno di anticipazione.
Sulle spese
48 Le spese sostenute dai governi belga e tedesco e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
statuendo sulla questione sottopostale dalla Cour de cassation, con sentenza 29 aprile 2002, dichiara:
1) L’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, letto in combinato disposto con l’art. 7, n. 1, lett. a), della medesima direttiva va interpretato nel senso che non osta, qualora la normativa nazionale di uno Stato membro abbia mantenuto una differenza di età pensionabile tra i lavoratori di sesso maschile ed i lavoratori di sesso femminile, a che tale Stato membro, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, calcoli l’importo della pensione di vecchiaia diversamente a seconda del sesso del lavoratore ed applichi ai lavoratori di sesso maschile, i soli ad avere il diritto di chiedere il beneficio della pensione di vecchiaia con anticipazione nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile, una riduzione del 5% per ogni anno di anticipazione.
Lussemburgo, il 30 aprile 2004
Il cancelliere
Il presidente della Terza Sezione
R. Grass
A. Rosas
1 – Lingua processuale: il francese.
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