ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
6 marzo 2003 ( *1 )
Nel procedimento C-186/02 P,
Ramondin SA, con sede in Logroño (Spagna),
Ramondín Cápsulas SA, con sede in Laguardia (Spagna),
rappresentate dal sig. J. Lazcano-Iturburu Ayestaran, abogado,
ricorrenti,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione ampliata) 6 marzo 2002, cause riunite T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Race. pag. II-1385),
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. F. Santaolalla Gadea e J.L. Buendía Sierra, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
e
Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava,
ricorrente in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
sentito l'avvocato generale, sig. S. Alber,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 15 maggio 2002, la Ramondín SA e la Ramondin Cápsulas SA hanno impugnato, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia (divenuto art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia), la sentenza del Tribunale di primo grado 6 marzo 2002, cause riunite T-92/00 e T-103/00, Diputación Foral de Álava e a./Commissione (Race. pag. II-1385). Con questa sentenza il Tribunale ha respinto i loro ricorsi, nonché quello del Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava, diretto all'annullamento della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, 2000/795/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Spagna in favore di Ramondín SA e Ramondín Cápsulas SA (GU 2000, L 318, pag. 36). Le misure fiscali cui si riferiscono i motivi dell'impugnazione e qualificate da detta decisione come aiuti di Stato sono state adottate dal Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava.
2
Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 29 agosto 2002, la Comunidad Autònoma de La Rioja, rappresentata dal sig. J.M. Criado Gámez, abogado, ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione.
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Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 18 settembre 2002, il Gobierno Foral de Navarra (Governo del distretto di Navarra), rappresentato dal sig. M. Araújo Boyd, abogado, ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Ramondín SA e della Ramondín Cápsulas SA.
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Tali istanze d'intervento sono state presentate ai sensi dell'art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia (divenuto art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia), nonché degli artt. 93, 118 e 123 del regolamento di procedura della Corte.
5
La Commissione chiede che l'istanza d'intervento presentata dalla Comunidad Autònoma de La Rioja sia ammessa e che quella presentata dal Gobierno Foral de Navarra sia respinta. La Ramondin SA e la Ramondín Capsulas SA chiedono che la domanda d'intervento presentata dalla Comunidad Autònoma de la Rioja sia respinta e che la domanda d'intervento del Gobierno Foral de Navarra sia ammessa.
Sulle domande d'intervento
6
Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia, gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte ed uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra. In conformità alla stessa disposizione, le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere ad oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.
7
Per interesse alla soluzione di una controversia si intende un interesse diretto e attuale a che le conclusioni della parte che l'interveniente intende sostenere siano accolte (v., in particolare, ordinanze 15 novembre 1993, causa C-76/93 P, Scaramuzza/Commissione, Race. pagg. I-5715 e I-5721, punto 6).
Sull'istanza d'intervento della Comunidad Autònoma de La Rioja
8
La Comunidad Autònoma de La Rioja fa valere di essere una regione limitrofa al Territorio Histórico de Álava e che, nel caso di specie, gli aiuti concessi alla Ramondín SA e alla Ramondin Capsulas SA hanno comportato il trasferimento sul territorio di Álava, nel Paese Basco, dell'impresa Ramondín, che fino ad allora, dal 1971, aveva avuto sede nel territorio di La Rioja. Essa precisa di aver presentato alla Commissione, il 2 ottobre 1997, una denuncia relativamente a tali aiuti. Secondo la stessa, la concessione degli aiuti controversi ha un'incidenza diretta sui suoi interessi, poiché può determinare il trasferimento di imprese stabilite sul suo territorio e comporta una concorrenza sleale nei confronti di altre regioni limitrofe.
9
C'è accordo sul fatto che la legislazione spagnola attribuisce alla Comunidad Autònoma de La Rioja il compito di difendere gli interessi, in particolare economici, della regione di La Rioja e che questa Comunità ha effettivamente presentato un reclamo alla Commissione. Inoltre è assodato che l'impresa Ramondín ha beneficiato del regime di aiuti controverso in occasione del suo trasferimento nel territorio di Alava, nonostante le ricorrenti abbiano dedotto che altre considerazioni avrebbero altresì influenzato la loro decisione. Più in generale occorre rilevare che, a causa della vicinanza geografica della Comunidad Autònoma de La Rioja al Territorio Histórico de Alava, il regime di aiuti controverso è in grado di incidere direttamente e attualmente sulla situazione economica di tale Comunità, sia provocando il trasferimento di alcune imprese, sia arrecando pregiudizio alla situazione concorrenziale di altre imprese.
10
Pertanto la Comunidad Autònoma de La Rioja possiede un interesse diretto ed attuale a che siano accolte le conclusioni della Commissione.
11
Conseguentemente, la sua istanza d'intervento dev'essere accolta.
Sulla domanda d'intervento del Gobierno Foral de Navarra
12
II Gobierno Foral de Navarra fa valere che esso ha un interesse diretto ed attuale ad intervenire, poiché:
—
esso ha presentato dinanzi al Tribunale, al numero T-225/01, un ricorso di annullamento della decisione della Commissione 11 luglio 2001, 2002/893/CE, relativa al regime di aiuti di Stato al quale la Spagna ha dato esecuzione in favore di alcune imprese di recente costituzione nella comunità autonoma di Navarra (Spagna) (GU 2002, L 314, pag. 17), decisione che ha dichiarato costitutive di un regime di aiuti di Stato alcune misure fiscali che prevedevano la possibilità, per imprese che rispettassero determinate condizioni oggettive, di fruire di una riduzione del 50% dell'ammontare dell'imposta sui redditi degli esercizi fiscali dei primi sette anni di attività, per quattro esercizi consecutivi;
—
il Tribunale gli ha comunicato la sua decisione di sospendere la causa di cui esso è investito sino alla decisione della Corte, in particolare nel presente procedimento;
—
Il Tribunale intende pertanto far dipendere dalla sentenza della Corte la soluzione della controversia ad esso sottoposta;
—
le questioni di merito sollevate nel caso di specie potrebbero effettivamente incidere sulla decisione che il Tribunale adotterà;
—
malgrado le differenze delle fattispecie nelle due cause, la formulazione della Norma Forai 20 dicembre 1994, n. 22, della Diputación Foral de Álava, recante esecuzione del bilancio del Territorio Histórico de Álava per il 1995 (Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava n. 5, del 13 gennaio 1995), che riguarda la presente causa, denota una certa similitudine con la Ley Foral de Navarra 30 dicembre 1996, n. 24, relativa all'imposta sulle società (Boletín Oficial de Navarra n. 159, del 31 dicembre 1996), di cui è questione nella causa T-225/01.
13
In via subordinata, il Gobierno Foral de Navarra sostiene di avere un interesse diretto ed attuale alla soluzione della presente controversia in quanto «comunità limitrofa» al Territorio Histórico de Álava. Secondo lo stesso, tenuto conto di tale vicinanza geografica, la sentenza che la Corte emanerà nel caso di specie lo riguarderà direttamente. Esso richiama, a tal riguardo, l'ordinanza del Tribunale 10 aprile 2002 emessa nella causa T-225/01, che ha ammesso l'intervento della Comunidad Autònoma de La Rioja a sostegno della Commissione, per il motivo che la Ley Foral 24/1996, che rileva in tale causa, adottata a favore di imprese di nuova creazione, era tale da incidere direttamente sull'economia di La Rioja, regione confinante con la Navarra.
14
Si deve sottolineare che l'interesse alla soluzione della causa, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia, è inteso come un interesse diretto e attuale all'accoglimento delle conclusioni e non già come un interesse relativo ai motivi dedotti [ordinanze 25 novembre 1964, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità, Race. 1965, pag. 1018, in particolare pag. 1019; 12 aprile 1978, cause riunite 116/77, 124/77 e 143/77, Amylum e a./Consiglio e Commissione, Racc, pag. 893, punti 7 e 9, e 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), National Power e PowerGen, Race. pag. I-3491, punto 53]. Infatti, occorre distinguere coloro che presentano istanza d'intervento provando un interesse diretto alla sorte riservata all'atto specifico di cui si chiede l'annullamento da coloro che dimostrano un interesse solo indiretto alla soluzione della controversia, in ragione di similarità tra la propria situazione e quella di una delle parti (ordinanze Scaramuzza/Commissione, punto 11, e National Power e PowerGen, punto 53, citate).
15
Nel caso di specie, il Gobierno Foral de Navarra rileva una similitudine tra le disposizioni del diritto nazionale richiamate nella causa T-225/01 e quelle rilevanti nella presente causa. Esso sostiene che la sentenza della Corte che intervenga sulle questioni di merito sollevate potrebbe avere incidenza sulla decisione che il Tribunale sarà indotto ad adottare.
16
Esso manifesta pertanto un interesse soltanto indiretto alla soluzione della controversia in ragione delle similitudini tra la propria situazione e quella di una delle parti della presente causa, nel caso specifico il Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava.
17
II Gobierno Foral de Navarra non può inoltre far derivare un interesse diretto e attuale dalla situazione geografica della Comunidad Foral de Navarra, che confina con il Territorio Histórico de Álava. Intendendo intervenire a sostegno delle ricorrenti, esso potrebbe far valere utilmente tale vicinanza geografica soltanto se potesse avvalersi degli effetti vantaggiosi delle misure controverse per la propria economia. Ora, esso non pone in rilievo alcun effetto concreto di dette misure sul suo territorio, a differenza della Comunidad Autònoma de La Rioja che, nella causa T-225/01, ha fatto valere, a fondamento della sua istanza d'intervento a sostegno della Commissione, un rischio di trasferimento di numerose imprese stabilite sul suo territorio derivante dal regime di aiuti adottato da una comunità limitrofa. In realtà, sembra che il Gobierno Foral de Navarra voglia garantire la difesa dei propri interessi come autorità fiscale avente competenze simili a quelle dell'autorità fiscale interessata nel caso di specie, obiettivo che prescinde da un qualsiasi effetto, su un territorio limitrofo, del regime di aiuti esaminato nell'ambito di tale caso.
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Dalle considerazioni che precedono consegue che l'istanza d'intervento del Gobierno Foral de Navarra, in mancanza di un interesse di quest'ultimo alla soluzione della controversia ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Corte di giustizia, dev'essere respinta.
Sulle spese
19
L'istanza d'intervento della Comunidad Autònoma de La Rioja è accolta. Le spese relative a tale intervento saranno riservate.
20
L'istanza d'intervento del Gobierno Foral de Navarra è respinta. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 di tale regolamento, quest'ultimo sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1)
È ammesso l'intervento della Comunidad Autònoma de La Rioja nella causa C-186/02 P a sostegno delle conclusioni della Commissione delle Comunità europee.
2)
All'interveniente verrà impartito un termine per l'esposizione dei motivi a sostegno delle proprie conclusioni.
3)
All'interveniente verrà comunicata, a cura del cancelliere, copia di tutti gli atti processuali.
4)
L'istanza d'intervento del Gobierno Foral de Navarra è respinta.
5)
Le spese relative all'intervento della Comunidad Autònoma de La Rioja sono riservate.
6)
Il Gobierno Foral de Navarra sopporta le spese relative alla propria istanza d'intervento.
Lussemburgo, 6 marzo 2003
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente
G.C. Rodríguez Iglesias
( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.
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