Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
Nel procedimento C-204/02 P,
Colin Joynson, residente a Manchester (Regno Unito), rappresentato dalla sig.ra S. Ferdinand, solicitor,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 21 marzo 2002 nella causa T-231/99, Joynson/Commissione (Racc. pag. II-2085),
procedimento in cui le altre parti sono:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Khan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
Six Continents plc, in precedenza Bass plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dalle J. Block e J. Baxter, solicitors, con domicilio eletto in Lussemburgo,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann (relatore), facente funzione di presidente della Terza Sezione, e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues e J.-P. Puissochet, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 30 maggio 2002, il sig Joynson, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, ha presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 21 marzo 2002, causa T-231/99, Joynson/Commissione (Racc. pag. II-2085; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 16 giugno 1999, 1999/473/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 81 del Trattato CE (Caso IV/36.081/F3 - Bass, GU L 186, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), che concede un'esenzione individuale a tempo determinato ai contratti standard di locazione applicati dalla Six Continents plc, in precedenza Bass plc (in prosieguo: la «Bass») ai conduttori dei suoi esercizi di mescita, nonché all'obbligo di acquisto esclusivo e all'obbligo di non concorrenza («beer-tie») che essi comportano.
Fatti all'origine della controversia
2 I fatti all'origine della controversia sono riportati nei termini seguenti ai punti 1-13 della sentenza impugnata:
«1 La Bass PLC (in prosieguo: la "Bass") è una società quotata nella Borsa di Londra. Il gruppo Bass è un gruppo internazionale attivo nei settori alberghiero, ricreativo e della produzione di bevande, in particolare di birra, in Europa, negli Stati Uniti e in altri paesi.
2 Nel giugno 1996 il gruppo Bass possedeva nel Regno Unito circa 4 182 pubblici esercizi, di cui 2 736 erano gestiti direttamente, tramite un dipendente dell'impresa, e 1 446 erano ceduti a locatari. (...).
3 Nel corso del 1998 il gruppo Bass ha progressivamente venduto la maggior parte dei propri immobili concessi in locazione, mantenendo la proprietà di poco più di una ventina di esercizi.
4 I rapporti contrattuali tra il gruppo Bass e la maggior parte dei suoi locatari vincolati erano disciplinati sulla base di un contratto standard di locazione, in forza del quale una delle società del gruppo Bass metteva a disposizione del locatario vincolato un pubblico esercizio provvisto di licenza, con relativi [impianti] ed arredi [necessari], affinché ne curasse la gestione, mentre il locatario pagava un canone e si impegnava ad acquistare le birre specificate nell'accordo dalla Bass o dal fornitore da questa designato.
5 Il contratto standard di locazione prevedeva dunque un obbligo di acquisto esclusivo ed un obbligo di non concorrenza.
6 L'obbligo di acquisto esclusivo imponeva al locatario vincolato di rifornirsi esclusivamente presso la controparte, ovvero presso un altro fornitore da lei designato, delle birre specificate in contratto, salvo la facoltà di acquistare una birra proveniente da un diverso produttore in forza di una norma nazionale comunemente denominata "Guest Beer Provision" (clausola della birra ospite).
7 L'obbligo di non concorrenza impediva al locatario vincolato di vendere, di offrire in vendita nel locale o di introdurre nel locale a scopo di vendita qualsiasi birra di tipo identico alla birra specificata che non fosse fornita né dalla controparte né dai fornitori da essa designati, come ogni altra birra che non fosse birra in bottiglia, in lattina o in altre piccole confezioni, oppure che non fosse birra alla spina, se questa era venduta abitualmente in tale forma ovvero se tale vendita era necessaria a soddisfare una sufficiente domanda da parte della clientela del locale.
8 Nel febbraio 1995, su richiesta della Commissione, l'Office of Fair Trading (autorità britannica garante della concorrenza e del mercato; in prosieguo: l'"OFT") ha avviato un'indagine sulla politica dei prezzi all'ingrosso praticata dai fabbricanti di birra nel Regno Unito. Quest'indagine, che ha interessato in particolare la Bass, ha portato all'adozione, nel maggio 1995, di una relazione dell'OFT dal titolo: "Indagine sulla politica dei prezzi all'ingrosso praticata dai fabbricanti di birra"; un comunicato stampa sulla relazione è stato diramato il 16 maggio 1995.
9 L'11 giugno 1996 la Bass Holdings Ltd e The Bass Lease Company Ltd, entrambe controllate al 100% dalla Bass, hanno notificato, ai sensi dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), un contratto standard di locazione avente ad oggetto un pubblico esercizio munito di licenza di vendita al consumo di bevande alcooliche, situato in Inghilterra e nel Galles. Esse hanno chiesto un'attestazione negativa o, in mancanza, una conferma dell'idoneità degli accordi a beneficiare dell'applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 22 giugno 1983, n. 1984, relativo all'applicazione dell'articolo [81], paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di acquisto esclusivo (GU L 173, pag. 5), modificato dal regolamento (CE) della Commissione 30 luglio 1997, n. 1582 (GU L 214, pag. 27), ovvero di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, con effetto retroattivo alla data in cui sono stati stipulati gli accordi. Il regolamento n. 1984/83 contiene, al titolo II, disposizioni particolari per gli accordi di acquisto esclusivo di birra.
10 (...)
11 (...)
12 (...) la Commissione ha adottato la decisione (...) impugnata (...), decidendo che il contratto di locazione rientrante nella categoria notificata è effettivamente soggetto all'art. 81, n. 1, CE, e ritenendo tuttavia tale disposizione inapplicabile in forza dell'art. 81, n. 3, CE, con effetto dal 1° marzo 1991 al 31 dicembre 2002.
13 A partire dal luglio 1992 il sig. C. Joynson ha gestito un pubblico esercizio di proprietà della Bass Holding sito in Bolton (Regno Unito), in forza di un contratto standard di locazione. Tale contratto è venuto meno a seguito della vendita del locale da parte della Bass Holding nel febbraio 1998. (...)».
La sentenza impugnata
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 ottobre 1999 il sig. Joynson ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione controversa.
4 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la detta domanda d'annullamento.
5 In via preliminare, esso ha ricordato che il sindacato esercitato dal giudice comunitario sulle complesse valutazioni economiche effettuate dalla Commissione, nell'esercizio della discrezionalità conferitale dall'art. 81, n. 3, CE, nei confronti di ciascuna delle quattro condizioni che esso pone deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.
6 Il Tribunale ha giudicato che la Commissione non aveva commesso, sotto alcun profilo, un errore manifesto di valutazione riguardo alla presa in considerazione della redditività degli esercizi di mescita vincolati alla Bass e alla valutazione del divario dei prezzi, del sussidio locativo e dei benefici compensativi.
7 In particolare, esso ha considerato non dimostrata la circostanza che la Commissione avesse commesso un errore di diritto nell'analizzare la questione della redditività degli esercizi di mescita vincolati alla Bass rispetto agli effetti di un'eventuale discriminazione in conseguenza dei prezzi imposti dalla Bass e ai benefici che potevano compensare la detta discriminazione.
8 Del pari, secondo il Tribunale, non era dimostrato che la Commissione fosse incorsa in un errore manifesto di valutazione non avendo valutato la differenza tra il prezzo medio della birra generalmente disponibile sul mercato libero e quello applicato dalla Bass ai titolari dei suoi esercizi vincolati, né avendo eliminato dal gruppo di riferimento preso in considerazione per apprezzare tale divario dei prezzi gli esercizi diversi dalle mescite individuali indipendenti.
9 Il Tribunale ha anche stabilito che la valutazione del sussidio locativo effettuata dalla Commissione e la sua valutazione degli elementi di prova forniti dalla ricorrente non erano inficiate da errori manifesti e che lo stesso valeva con riguardo al modo in cui essa aveva valutato i benefici compensativi.
Il ricorso dinanzi alla Corte
10 Con il suo ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado, a sostegno del quale deduce otto motivi, il sig. Joynson chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di accogliere le sue conclusioni presentate in primo grado. In subordine, chiede alla Corte di rinviare la causa dinanzi al Tribunale e, in ogni caso, di condannare la Commissione alle spese.
11 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado e di condannare il sig. Joynson alle spese.
12 La Bass chiede alla Corte di respingere il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado e, eventualmente, di dichiarare che la previsione in un contratto di locazione di obblighi riguardanti un tipo di birra è compatibile con il regolamento n. 1984/83, nonché di condannare il sig. Joynson alle spese.
13 In via preliminare, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 119 del suo regolamento di procedura, quando un'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata.
Sul primo motivo
14 Con il suo primo motivo, il sig. Joynson sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto respingendo la sua tesi secondo cui, per valutare se il sistema delle locazioni vincolate contribuiva a migliorare la distribuzione, ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, la Commissione avrebbe dovuto esaminare se il detto sistema non comportasse una minore redditività per i titolari degli esercizi vincolati rispetto ai loro concorrenti, e ciò indipendentemente dagli aspetti sfavorevoli del divario dei prezzi per l'approvvigionamento di birra risultante dalle tariffe praticate dalla Bass nei confronti dei suoi locatari vincolati rispetto alle condizioni di approvvigionamento di tali concorrenti.
15 Orbene, non emerge che, riguardo alla pertinenza della questione sollevata dal ricorrente circa l'influenza del sistema dei contratti di locazione standard della Bass sulla redditività degli esercizi vincolati a tale birraio, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto approvando la valutazione della Commissione al riguardo.
16 Il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
17 Con il suo secondo motivo, il sig. Joynson sostiene sostanzialmente che, nel punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore giudicando che, tenuto conto delle peculiarità del mercato britannico della birra da consumarsi sul posto, la circostanza che la clausola di non concorrenza riguardi tipi di birra, e non marche o denominazioni di birra, non impedisce di concedere agli accordi di cui trattasi un'esenzione fondandosi su considerazioni dello stesso tipo di quelle applicate agli accordi di distribuzione di birra che beneficiano di un'estensione ai sensi del regolamento n. 1984/83.
18 Il detto motivo porta a mettere in discussione la valutazione economica dei fatti effettuata dalla Commissione nel punto 171 della decisione impugnata e confermata dal Tribunale. Orbene, ai sensi degli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare i fatti stessi.
19 Il secondo motivo deve essere quindi respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo
20 Col suo terzo motivo il sig. Joynson sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel punto 62 della sentenza impugnata interpretando il regolamento n. 1984/83 nel senso che autorizza a ritenere che contratti d'acquisto esclusivo di birra non rispondenti a tutte le sue condizioni non abbiano l'effetto di ridurre la redditività dei titolari di esercizi vincolati al punto di compromettere il miglioramento della distribuzione che ne potrebbe risultare.
21 Tale motivo costituisce solo un'elaborazione del primo motivo e deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato per la stessa ragione esposta al punto 15 della presente ordinanza.
Sul quarto motivo
22 Col suo quarto motivo il sig. Joynson sostiene che il Tribunale ha commesso un altro errore di diritto. Contrariamente a quanto risulterebbe dai punti 59 e 61 della sentenza impugnata, un esame della possibilità di concedere un'esenzione individuale ad un contratto di fornitura di birra, ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, non può limitarsi all'applicazione dello schema d'analisi contenuto nel regolamento n. 1984/83.
23 Risulta tuttavia che il Tribunale non si è limitato ad esaminare se la Commissione avesse applicato lo schema d'analisi contenuto nel regolamento n. 1984/83. Ai punti 63-66 della sentenza impugnata, esso ha infatti constatato che la Commissione aveva analizzato anche gli elementi specifici del mercato britannico della birra ed ha approvato la detta analisi.
24 Il quarto motivo è quindi carente in fatto ed è pertanto manifestamente infondato.
Sul quinto motivo
25 Il sig. Joynson sostiene che il Tribunale ha commesso un altro errore di diritto ai punti 74, 75 e 78-80 della sentenza impugnata, astenendosi dal respingere l'interpretazione dell'art. 14, lett. c), sub 2), del regolamento n. 1984/83 utilizzata dalla Commissione nella valutazione dei fatti ad essa sottoposti. In effetti, la condizione di cui all'art. 81, n. 3, CE, riguardante il contributo al miglioramento della distribuzione, non sarebbe soddisfatta qualora, per ragioni strutturali, un accordo di fornitura esclusiva di birra riduca significativamente la capacità di un rivenditore vincolato ad un birraio di competere ad armi pari con i concorrenti che si trovano allo stesso livello di distribuzione. Nella fattispecie, il divario dei prezzi e il gruppo di riferimento utilizzati per valutare tale divario non possono essere gli unici elementi da prendere in considerazione.
26 Questo motivo in sostanza corrisponde al primo motivo dell'impugnazione e di conseguenza, per la stessa ragione esposta al punto 15 della presente ordinanza, deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul sesto motivo
27 Col suo sesto motivo il ricorrente afferma che il Tribunale, ai punti 98, 103 e 146 della sentenza impugnata, ha a torto convalidato il metodo del fatturato utilizzato dalla Commissione per determinare il sussidio locativo.
28 Nella prima parte del detto motivo, il ricorrente sostiene che la conclusione del Tribunale riguardante il metodo del fatturato è giuridicamente errata e manifestamente contraria alle disposizioni del regolamento n. 1984/83, in particolare del suo art. 6, n. 1, ai sensi del quale un obbligo di acquisto esclusivo può essere oggetto di esenzione solo se esso è il corrispettivo di benefici economici o finanziari. Esso considera errato il ragionamento svolto dal Tribunale al punto 98 della sentenza impugnata, con riferimento alla redditività, ovvero che non vi fossero «motivi sufficienti per valutare la sola questione eventualmente rilevante, ma diversa, intesa ad accertare se il sistema di locazioni standard della Bass riducesse la redditività dei pubblici esercizi ad essa vincolati in misura tale da incidere seriamente sulla loro capacità di distribuire birra». Inoltre, tale ragionamento sarebbe in contraddizione con il punto 146 della sentenza impugnata. Laddove fossero applicati i principi derivanti dal regolamento n. 1984/83, la questione della redditività, da un lato, si porrebbe in termini di redditività pari o superiore, dall'altro, implicherebbe quanto meno un metodo idoneo a consentire di vedere, ad esempio, che il titolare dell'esercizio disponeva di un reddito ragionevole o non andava al di sotto del reddito minimo, tenuto conto delle regole riguardanti la durata massima settimanale del lavoro, ciò che mostrerebbe il metodo dei benefici e non il metodo del fatturato.
29 Con la seconda parte di tale motivo, il ricorrente deduce che il Tribunale ha commesso un errore di diritto accettando il metodo del fatturato e andando contro la realtà considerato che il metodo dei benefici è quello utilizzato nella prassi.
30 Con la terza parte del sesto motivo il ricorrente sostiene che il metodo del fatturato non consente in alcun modo di lottare contro gli effetti negativi di una tendenza al calo delle vendite concomitante con una revisione verso l'alto dei canoni di locazione. Il canone di locazione aumenterebbe proporzionalmente in quanto esso esprime una percentuale del fatturato. Per essere accettabile, il metodo del fatturato dovrebbe consentire riduzioni del canone di locazione, il che tuttavia sarebbe contrario al contratto di locazione.
31 Occorre constatare che l'argomento avanzato dal sig. Joynson in primo grado secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto avvalersi, per valutare il sussidio locativo, del metodo da esso proposto e non di quello effettivamente utilizzato è stato respinto dal Tribunale ai punti 100-103 della sentenza impugnata per mancanza di prove atte a dimostrare che il detto metodo sarebbe più adeguato di quello utilizzato dalla Commissione.
32 Orbene, il sesto motivo mira in realtà a contestare la detta valutazione del Tribunale riguardo all'affidabilità del metodo proposto dal ricorrente e riguarda pertanto la valutazione dei fatti. Per la ragione ricordata al punto 18 della presente ordinanza, esso deve quindi essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul settimo motivo
33 Con il settimo motivo il sig. Joynson sostiene che il modello di locazione sottoposto alla Commissione e al Tribunale comportava una «clausola di revisione unicamente verso l'alto dei canoni di locazione». A suo parere l'esistenza di una clausola di questo tipo costituisce, in quanto tale, un motivo di diniego di un'esenzione individuale.
34 Occorre in proposito rilevare che il presente motivo non è stato sollevato dal ricorrente in primo grado.
35 Orbene, l'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte vieta che in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado siano presentati nuovi motivi riguardanti la decisione impugnata.
36 Il settimo motivo deve quindi essere dichiarato manifestamente irricevibile.
Sull'ottavo motivo
37 Col suo ottavo motivo, il sig. Joynson deduce che la conclusione del Tribunale, espressa al punto 150 della sentenza impugnata, secondo la quale i benefici non contrattuali forniti dalla Bass possono compensare il divario dei prezzi è manifestamente in contrasto con le disposizioni del regolamento n. 1984/83, in particolare con quelle contenute all'art. 6, n. 1, ai sensi del quale un obbligo esclusivo di acquisto può essere oggetto di un'esenzione solo laddove esso costituisca corrispettivo di vantaggi economici o finanziari. La conclusione che compare al punto 150 della sentenza impugnata sarebbe parimenti in contraddizione con la conclusione precedente del Tribunale, al punto 56 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione avrebbe legittimamente fondato la propria decisione sul regolamento n. 1984/83.
38 Da un lato, non può obiettarsi che la conclusione del Tribunale secondo cui vantaggi non contrattuali asseritamente forniti dalla Bass possono compensare il divario dei prezzi sia in contraddizione con le disposizioni del regolamento n. 1984/83. Infatti, come risulta dal punto 57 della sentenza impugnata, le locazioni standard della Bass non hanno potuto beneficiare dell'esenzione per categoria ai sensi del regolamento n. 1984/83, ma sono state oggetto di un'esenzione individuale ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, proprio in quanto esse prevedono, contrariamente alle condizioni poste dall'art. 6 del detto regolamento, una specificazione dell'obbligo di acquisto per tipo di birra e non per marca o denominazione.
39 Dall'altro, non vi è alcuna contraddizione tra i punti 150 e 56 della sentenza impugnata. Infatti il Tribunale non ha constatato, al punto 56 della sentenza impugnata, che la Commissione avesse fondato la decisione controversa sul regolamento n. 1984/83. Dall'esame dei punti 63-66 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale si è limitato a constatare che la Commissione aveva preso segnatamente in considerazione, a suo parere a giusto titolo, criteri analoghi a quelli del regolamento n. 1984/83, ma che essa aveva preso in considerazione anche altri elementi per valutare la redditività degli esercizi di mescita vincolati alla Bass.
40 Di conseguenza l'ottavo motivo è manifestamente infondato.
41 Risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che i motivi avanzati dal sig. Joynson a sostegno del proprio ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado sono manifestamente irricevibili ovvero manifestamente infondati. Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado deve quindi essere respinto a norma dell'art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
42 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il sig. Joynson, rimasto soccombente nei motivi dedotti, va condannato alle spese del presente procedimento.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso dinanzi alla Corte è respinto.
2) Il sig. Joynson è condannato alle spese.
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