Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivi dedotti contro una parte della motivazione della sentenza o dell'ordinanza non necessaria per fondarne il dispositivo - Motivo inoperante
(Statuto della Corte di giustizia, art. 56, primo comma)
2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Valutazione errata dei fatti e degli elementi di prova - Irricevibilità
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58)
3. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti - Danno grave e irreparabile - Nesso di causalità tra il danno lamentato e l'atto impugnato
(Art. 242 CE)
4. Procedimento sommario - Obbligo di motivazione incombente al giudice - Portata
5. Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Presupposti - Danno grave e irreparabile - «Fumus boni juris» - Rigetto della domanda per il solo motivo che non sussiste urgenza - Conseguenze nell'ambito di un ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado
(Art. 242 CE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Massima
1. Nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado sono inoperanti i motivi che contestano parti della motivazione non costituenti il sostegno necessario del dispositivo della sentenza o dell'ordinanza impugnata.
( v. punto 16 )
2. Ai sensi degli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su motivi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi del procedimento dinanzi al Tribunale arrecanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di questo organo giurisdizionale. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare i fatti stessi. Inoltre, la Corte non ha competenza, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno del suo accertamento o della sua valutazione dei fatti. Infatti, una volta che i principi generali del diritto e le norme processuali in materia di onere e produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti.
( v. punto 21 )
3. Nell'ambito di un procedimento sommario diretto ad ottenere la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'atto impugnato e il danno lamentato è un dato pertinente ai fini dell'esame dell'urgenza. Infatti, perché una domanda di provvedimenti provvisori venga accolta, i provvedimenti richiesti devono essere urgenti, cioè occorre che essi, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa di merito. Orbene, provvedimenti provvisori che non siano idonei ad evitare il danno grave e irreparabile non possono, a fortiori, essere necessari a tal fine.
( v. punto 26 )
4. Non si può esigere che il giudice del procedimento sommario si pronunci espressamente su tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti durante tale procedimento. E' sufficiente che i motivi da esso esposti giustifichino validamente, con riguardo alle circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consentano alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
( v. punto 40 )
5. Nell'ambito di un ricorso proposto contro un'ordinanza del Tribunale che respinge una domanda di sospensione dell'esecuzione per l'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, senza esaminarne il fumus boni juris, non possono determinare l'annullamento, anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata motivi relativi alla sussistenza del fumus boni juris che però non contestano l'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, giacché i presupposti della sospensione dell'esecuzione sono cumulativi.
( v. punti 56-58 )
Parti
Nel procedimento C-399/02 P(R),
Luigi Marcuccio, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Tricase, rappresentato dall'avv. L. Garofalo,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2002, causa T-236/02 R, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-181, II-941),
procedimento in cui l'altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Berardis-Kayser e dal sig. E. De March, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
resistente in primo grado,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE,
sentito l'avvocato generale sig. F.G. Jacobs,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l'11 novembre 2002, il sig. Marcuccio ha proposto, a norma degli artt. 225 CE e 50, secondo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 27 settembre 2002, causa T-236/02 R, Marcuccio/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-181, II-941; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui è stata respinta la domanda diretta ad ottenere, da una parte, la sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 18 marzo 2002, relativa alla riassegnazione del posto A 7/A 6 e del suo titolare, il sig. Marcuccio, dalla Direzione generale dello Sviluppo, delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla Direzione Generale dello sviluppo a Bruxelles (Belgio) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), e, dall'altra, a che venga ordinata la sua immediata reintegrazione nelle funzioni precedentemente svolte presso la detta Delegazione.
2 Con memoria depositata nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 2002, la Commissione ha presentato le sue osservazioni scritte.
3 I fatti all'origine del ricorso sono esposti nell'ordinanza impugnata nei seguenti termini:
«1 Il richiedente, dipendente di grado A 7, è stato assegnato, a partire dal 16 giugno 2000, a Luanda (Angola), presso la delegazione della Commissione.
2 I difficili rapporti con il capo della delegazione hanno indotto il richiedente a informare l'amministrazione centrale della situazione conflittuale nella quale si trovava. Inizialmente, ha fatto presente tale situazione in occasione di una missione a Bruxelles il 30 gennaio 2001, poi mediante messaggi di posta elettronica inviati il 23 e 24 aprile 2001 e, infine, in occasione di altri colloqui a Bruxelles nel giugno 2001.
3 Dal 4 gennaio 2002 il richiedente è in congedo malattia presso il suo domicilio a Tricase.
4 Nel corso di tale periodo di assenza per malattia, è stato chiesto al richiedente, con lettera datata 22 gennaio 2002 e firmata dalla dott.ssa Simonnet, consulente medico incaricato del controllo delle assenze per malattia, di recarsi a Bruxelles per sottoporsi ad una visita medica. Poiché il richiedente non si è recato a Bruxelles, la Direzione generale dello Sviluppo della Commissione, con lettera 13 febbraio 2002, ha comunicato al richiedente che la sua assenza era considerata ingiustificata a partire dal 31 gennaio 2002 e che egli era convocato a Bruxelles per il 18 febbraio successivo al fine di essere sottoposto ad una visita medica. Con lettera datata 20 febbraio 2002 la dott.ssa Simonnet ha comunicato al richiedente che, in seguito a un nuovo certificato del suo psichiatra da cui risultava chiaramente la sua totale incapacità a spostarsi, la sua assenza era riconosciuta, sotto il profilo medico, a partire dall'inizio del suo congedo di malattia. Il 20 giugno 2002 è stato nuovamente accertato che il richiedente era inabile al lavoro e che non era prevedibile una ripresa dell'attività a breve termine.
5 L'11 gennaio 2002 la Commissione ha adottato una decisione di riassegnazione del richiedente a Bruxelles con effetto "dall'inizio dell'anno 2002".
6 Tale decisione è stata annullata e sostituita dalla decisione [impugnata]. [Questa] precisa che i suoi effetti decorrono dal 1° aprile 2002».
4 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 agosto 2002 il sig. Marcuccio ha presentato un ricorso ai sensi dell'art. 91, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee diretto ad ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione impugnata e, dall'altro, la condanna della Commissione:
- al risarcimento del danno morale, esistenziale, biologico, fisico e psichico nella misura di EUR 100 000 o di quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta giusta ed equa;
- al pagamento delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola non più corrisposte dalla data di efficacia della decisione impugnata e, precisamente, dal 1° aprile 2002, oltre agli interessi;
- alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio.
5 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il sig. Marcuccio ha altresì presentato una domanda affinché fosse disposta, da un lato, la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e, dall'altro, la sua reintegrazione immediata nelle funzioni precedentemente esercitate presso la delegazione della Commissione in Angola.
6 Con l'ordinanza impugnata il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori per mancanza del requisito dell'urgenza.
7 Quanto al primo danno lamentato dal richiedente, costituito dal pregiudizio alla sua immagine professionale e alla sua carriera, il giudice del procedimento sommario ha rilevato che una decisione di riassegnazione a Bruxelles di un dipendente precedentemente destinato ad una delegazione in un paese terzo non può comportare un danno professionale, non avendo alcun carattere disciplinare. Inoltre, il giudice del procedimento sommario ha considerato che, supponendo tale danno esistente, un annullamento nell'ambito del ricorso di merito consentirebbe di ripararlo in maniera appropriata e, per di più, non si può escludere che il richiedente, a seguito di tale annullamento, possa essere riassegnato al posto precedentemente occupato (punto 35 dell'ordinanza impugnata).
8 Per quanto riguarda il secondo danno lamentato, relativo allo stato psicofisico del richiedente, il giudice del procedimento sommario ha rilevato che il sig. Marcuccio è clinicamente inabile al lavoro dall'inizio del mese di gennaio 2002, dato che il suo stato di salute gli ha impedito, a partire da quel momento, di recarsi a Bruxelles per essere sottoposto a visita medica. Conseguentemente il giudice del procedimento sommario ha osservato che lo stato psicofisico del richiedente non può essere considerato come originariamente provocato dalla decisione impugnata, dal momento che era ad essa precedente, né, a fortiori, come la conseguenza ineluttabile della detta decisione. Ad avviso del giudice del procedimento sommario, dal fascicolo emerge che alla base dell'alterazione della sua salute vi è il rapporto conflittuale protrattosi per diversi mesi consecutivi tra il dipendente e il capo della delegazione della Commissione in Angola (punto 37 dell'ordinanza impugnata).
9 Pertanto il giudice del procedimento sommario ha considerato che, non essendo stata sufficientemente dimostrata l'esistenza di un nesso causale tra la decisione impugnata e il danno lamentato, nulla permette di concludere che i problemi psicofisici del richiedente potevano essere evitati per il tramite della concessione della sospensione dell'esecuzione di questa decisione (punto 38 dell'ordinanza impugnata).
10 Il giudice del procedimento sommario ha peraltro deciso che, «[a]d ogni modo, è lecito dubitare dell'interesse del richiedente ad ottenere la sospensione richiesta, che non avrebbe altro effetto se non di reintegrarlo in una situazione lavorativa identica a quella che è all'origine della degenerazione del suo stato di salute. La sospensione della decisione impugnata, quindi, non sarebbe idonea a risolvere i problemi descritti» (punto 39 dell'ordinanza impugnata).
11 Il giudice del procedimento sommario ne ha dedotto che il sig. Marcuccio non aveva dimostrato che la decisione impugnata avesse effetti tali da rendere necessaria la sua sospensione sino alla decisione del Tribunale nel merito della controversia (punto 40 dell'ordinanza impugnata). Giudicando così che la condizione relativa all'urgenza non ricorreva, esso ha respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione senza verificare la condizione legata al fumus boni iuris. Il giudice del procedimento sommario ha altresì deciso che questo rigetto comportava necessariamente rigetto della domanda di reintegrazione immediata del richiedente nelle funzioni precedentemente esercitate, essendo tale pretesa accessoria rispetto alla domanda di sospensione dell'esecuzione (punto 41 dell'ordinanza impugnata).
12 Nel suo ricorso il ricorrente chiede alla Corte di annullare l'ordinanza impugnata, di disporre la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata e la sua immediata reintegrazione nelle funzioni precedentemente esercitate - o, in via subordinata, il rinvio della causa dinanzi al Tribunale - nonché la condanna della Commissione alle spese.
13 A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce otto motivi, di cui alcuni articolati in varie parti, i quali costituiscono, a suo avviso, una violazione del diritto comunitario. Occorre esaminare separatamente tali diversi motivi.
14 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese.
15 Con il suo primo motivo, articolato in sei parti, il ricorrente contesta al giudice del procedimento sommario l'«illogicità» dell'ordinanza impugnata. La prima parte di questo motivo concerne in particolare il punto 39 dell'ordinanza, per il fatto che, se il giudice del procedimento sommario avesse nutrito un legittimo dubbio sull'interesse del ricorrente ad ottenere i provvedimenti provvisori richiesti, egli avrebbe dovuto dichiarare irricevibile la domanda di provvedimenti provvisori. La seconda parte di questo motivo, che riguarda altresì il punto 39 dell'ordinanza impugnata, critica il rapporto ivi stabilito tra «legittimo dubbio» e l'urgenza, dato che le due nozioni non sarebbero logicamente collegate tra loro.
16 A questo riguardo occorre rilevare che il punto 39 dell'ordinanza impugnata contiene considerazioni manifestamente sovrabbondanti, in quanto la conclusione del giudice del procedimento sommario deriva necessariamente dal punto 38 della medesima ordinanza. Orbene, secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado sono privi di operatività i motivi di ricorso che contestano quelle parti della motivazione non costituenti il sostegno necessario del dispositivo della sentenza o dell'ordinanza impugnata (v., in particolare, sentenza 22 dicembre 1993, causa C-244/91 P, Pincherle/Commissione, Racc. pag. I-6965, punto 31; ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 47, e sentenza 24 ottobre 2002, causa C-82/01 P, Aéroports de Paris/Commissione, Racc. pag. I-9297, punto 41).
17 Per la medesima ragione va respinta la sesta parte del primo motivo, con cui il ricorrente contesta il carattere oscuro e privo di senso logico di un passaggio del punto 32 dell'ordinanza impugnata. Occorre peraltro rilevare che questo punto contiene un mero richiamo della finalità del procedimento sommario, sostenuto da citazioni letterali di una costante giurisprudenza. E' vero che la detta ordinanza contiene un manifesto lapsus calami nella lingua facente fede (l'italiano), errore che trova la sua origine nella traduzione italiana del punto 62 dell'ordinanza 25 marzo 1999, causa C-65/99 P(R), Willeme/Commissione (Racc. pag. I-1857). Tuttavia, non è meno vero che questo errore, consistente nell'omissione di qualche parola, non sembra tale da compromettere seriamente la comprensione dell'ordinanza impugnata.
18 La terza, la quarta e la quinta parte del primo motivo si riferiscono, dal canto loro, ai punti 37 e 38 dell'ordinanza impugnata, contestandone altresì l'illogicità. Il ricorrente ritiene in particolare illogico considerare che l'aggravamento o la persistenza di una malattia sorta in precedenza non possa comportare, in quanto tale, un danno grave ed irreparabile. L'ordinanza impugnata difetterebbe ancora di logicità e sarebbe discriminatoria nella parte in cui essa ignorerebbe la relazione medica allegata alla domanda di provvedimenti provvisori (in prosieguo: la «relazione medica»), di cui dovrebbe presumersi la legalità e che farebbe fede, relazione da cui risulterebbe inequivocabilmente un nesso di causalità tra la decisione impugnata e l'aggravamento dello stato di salute del ricorrente.
19 Laddove un tale argomento dovesse essere inteso nel senso di una censura al giudice del procedimento sommario per non avere esaminato il motivo basato sull'esistenza di un eventuale danno grave ed irreparabile, consistente nell'aggravamento della malattia del ricorrente a seguito della decisione impugnata, è sufficiente osservare che al punto 29 dell'ordinanza impugnata il detto giudice ha ben colto la portata degli argomenti del ricorrente facenti riferimento all'ipotesi di un aggravamento dello stato di salute del ricorrente stesso. Al punto 38 della detta ordinanza il giudice del procedimento sommario ha fornito una valutazione della prevedibile influenza della sospensione dell'esecuzione richiesta sui «problemi psicofisici del richiedente». Esso non ha così escluso l'ipotesi di un pregiudizio consistente in un aggravamento della malattia del richiedente, contrariamente all'argomento di quest'ultimo.
20 Poiché rimettono in discussione la valutazione da parte del giudice del procedimento sommario degli elementi di prova sottoposti al suo esame, tali argomenti vanno respinti.
21 Infatti, a questo riguardo va ricordato che, ai sensi degli artt. 225 CE e 58 dello Statuto della Corte di giustizia, l'impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte di quest'ultimo. Solo il Tribunale è competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l'inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall'altro, a valutare i fatti stessi [ordinanza 15 dicembre 2000, causa C-361/00 P(R), Cho Yang Shipping/Commissione, Racc. pag. I-11657, punto 73]. Inoltre, la Corte non ha competenza, in linea di principio, ad esaminare le prove che il Tribunale ha accolto a sostegno dei suoi accertamenti o della sua valutazione dei fatti. Infatti, una volta che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi ad esso sottoposti [sentenza 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 66; ordinanze 5 febbraio 1998, causa C-30/96 P, Abello e a./Commissione, Racc. pag. I-377, punto 53, e 25 giugno 1998, causa C-159/98 P(R), Antille olandesi/Consiglio, Racc. pag. I-4147, punto 68].
22 Pertanto il primo motivo deve essere integralmente respinto.
23 Con il secondo motivo il ricorrente contesta all'ordinanza impugnata un difetto di motivazione. A questo riguardo egli si limita tuttavia a rinviare agli argomenti esposti a sostegno del suo primo motivo, ritenendo che il difetto di motivazione costituisca il «corollario naturale» del detto motivo.
24 Poiché il primo motivo è stato respinto, va necessariamente respinto anche il secondo.
25 Con il terzo motivo, che consiste anch'esso in sei parti, il ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto e che essa è fondata su un'interpretazione nonché un'applicazione erronee della normativa comunitaria. Da una parte, il giudice del procedimento sommario avrebbe proceduto a torto, per valutare se vi fosse o meno urgenza, ad un esame del nesso di causalità tra la decisione impugnata e la malattia di cui soffre il ricorrente. Secondo quest'ultimo, l'esistenza di questo nesso di causalità sarebbe una condizione sufficiente ma non necessaria per dedurre l'urgenza. Dall'altra, il giudice del procedimento sommario sarebbe stato tenuto a verificare la presenza di altre circostanze comprovanti l'urgenza. Questo errore deriverebbe da una confusione tra la nozione di responsabilità della Comunità (art. 288 CE) e quella di urgenza nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori.
26 Per quanto riguarda la prima parte del detto motivo, il ricorrente non può contestare all'ordinanza impugnata di avere fatto confusione tra le condizioni che giustificano la concessione di provvedimenti provvisori e le condizioni di responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 288 CE. Nell'ambito di un procedimento sommario diretto ad ottenere, come nel caso di specie, la sospensione dell'esecuzione di un atto di un'istituzione, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'atto impugnato ed il danno lamentato è un dato pertinente ai fini dell'analisi dell'urgenza. Infatti, secondo una costante giurisprudenza, perché una domanda di provvedimenti provvisori venga accolta, i provvedimenti richiesti devono essere urgenti, cioè occorre che essi, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del ricorrente, siano emanati e producano i loro effetti già prima della decisione nella causa principale [v., in particolare, ordinanza 29 gennaio 1997, causa C-393/96 P(R), Antonissen/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-441, punto 27]. Ebbene, provvedimenti provvisori che non siano idonei ad evitare il danno grave e irreparabile asserito dal richiedente non possono, a fortiori, essere necessari a tal fine [ordinanza 30 aprile 1997, causa C-89/97 P(R), Moccia Irme/Commissione, Racc. pag. I-2327, punto 44]. Di conseguenza, il giudice del procedimento sommario non ha commesso un errore di diritto verificando, come doveva fare, se la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata fosse idonea ad evitare il danno lamentato.
27 Circa la questione se il giudice del procedimento sommario fosse tenuto a verificare la presenza di altre circostanze comprovanti l'urgenza, è sufficiente rilevare che esso non si è limitato, nell'ordinanza impugnata, ad accertare l'assenza di un nesso di causalità tra l'atto impugnato e lo stato di salute del ricorrente. Esso ha inoltre precisato, al punto 38 della detta ordinanza, che «nulla permette di concludere che i problemi psicofisici del richiedente possano essere evitati qualora il giudice del procedimento sommario disponga la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata». In tal modo esso ha espresso la sua convinzione, risultante da un'analisi del complesso degli elementi di cui disponeva, che questi non permettevano di dimostrare l'urgenza asserita dal ricorrente.
28 Questa valutazione del giudice del procedimento sommario, secondo la quale il ricorrente non ha sufficientemente dimostrato che il pregiudizio alla sua salute poteva essere evitato con la concessione della sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, non può essere rimessa in discussione nell'ambito di un'impugnazione.
29 Con la seconda e la terza parte del terzo motivo il ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario non ha tenuto alcun conto del fatto che la decisione impugnata ha cagionato la persistenza, se non l'aggravamento, della sua malattia e che non si può esigere che il ricorrente stesso provi al di là di ogni possibile dubbio che il danno sarebbe necessariamente sopravvenuto in mancanza dell'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Al ricorrente basterebbe provare i fatti sulla base dei quali egli afferma che un danno del genere è prevedibile, cosa che egli avrebbe fatto nel caso di specie basandosi sulla relazione medica.
30 Questo argomento corrisponde, in sostanza, a quello sviluppato nell'ambito del primo motivo. Esso deve essere respinto per le medesime ragioni esposte ai punti 19-21 della presente ordinanza.
31 Con la quarta e la quinta parte del terzo motivo il ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha omesso di esaminare se il danno lamentato fosse prevedibile con un sufficiente grado di probabilità e se esso fosse irreparabile o difficilmente riparabile.
32 A questo riguardo è sufficiente rilevare che il giudice del procedimento sommario non ha basato il suo ragionamento sull'assenza di persistenza, se non di aggravamento, dello stato di salute psicofisico del ricorrente, ma ha considerato che la sospensione dell'esecuzione non era idonea ad evitare il danno lamentato. Pertanto, esso non era tenuto ad esaminare se questo fosse più o meno prevedibile né se fosse o meno riparabile.
33 Per quanto riguarda il danno professionale e quello relativo alla reputazione del ricorrente, poiché, al punto 35 dell'ordinanza impugnata, il giudice del procedimento sommario aveva rilevato che una decisione di assegnazione a Bruxelles di un dipendente precedentemente destinato ad una delegazione in un paese terzo non può comportare un danno professionale, non avendo un provvedimento del genere alcun carattere disciplinare, detto giudice non era tenuto ad esaminare nemmeno il carattere prevedibile o riparabile di questo asserito danno.
34 Con la sesta parte del terzo motivo il ricorrente sostiene che a torto il giudice del procedimento sommario ha omesso di verificare se l'esecuzione immediata della decisione impugnata non fosse sproporzionata rispetto all'interesse dell'istituzione di cui trattasi.
35 A questo riguardo occorre osservare che questo argomento attiene in sostanza alla ponderazione dell'interesse del ricorrente ad ottenere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata con quello della Commissione diretto alla conservazione degli effetti dei suoi atti.
36 Orbene, dal momento che il giudice del procedimento sommario ha deciso che la condizione dell'urgenza non era provata, lo stesso non era più tenuto a raffrontare fra loro i vari interessi in gioco [v., in questo senso, ordinanza 14 dicembre 1999, causa C-364/99 P(R), DSR-Senator Lines/Commissione, Racc. pag. I-8733, punto 61].
37 Ne consegue che la sesta parte del terzo motivo non può essere accolta e che questo deve essere respinto nel suo complesso.
38 Con il quarto motivo il ricorrente sostiene che il giudice del procedimento sommario ha gravemente travisato la relazione medica dichiarando che, secondo la stessa, la decisione impugnata è stata sin dall'origine la causa della sua malattia, mentre dalla relazione medica deriverebbe che la detta decisione era la causa non della manifestazione ma dell'aggravamento dei suoi problemi di salute.
39 Dato che l'argomento del ricorrente mira a contestare al giudice del procedimento sommario di non avere esplicitamente valutato un puntuale elemento di prova, esso va respinto per i motivi illustrati al punto 21 della presente ordinanza.
40 Nella misura in cui con questo argomento il ricorrente contesta la motivazione dell'ordinanza impugnata su questo punto, occorre ricordare che non si può esigere che il giudice del procedimento sommario si pronunci espressamente su tutti i punti di fatto o di diritto eventualmente dibattuti durante tale procedimento [ordinanze 19 luglio 1995, causa C-149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I-2165, punto 58, e Antonissen/Consiglio e Commissione, citata, punto 25]. E' sufficiente che i motivi da lui esposti giustifichino validamente, con riguardo alle circostanze del caso di specie, la sua ordinanza e consentano alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale [ordinanze 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 52; 10 settembre 1997, causa C-248/97 P(R), Chaves Fonseca Ferrão/OHMI, Racc. pag. I-4729, punto 20, e Antille olandesi/Consiglio, citata, punto 70].
41 Orbene, nel caso di specie il giudice del procedimento sommario ha chiaramente illustrato la sua valutazione della situazione al punto 38 dell'ordinanza impugnata.
42 Ne deriva che il quarto motivo non può essere accolto.
43 Con il quinto motivo il ricorrente contesta al giudice del procedimento sommario uno snaturamento dei fatti nonché la materiale inesattezza di alcuni suoi accertamenti. Egli critica in particolare il punto 29 dell'ordinanza impugnata, in cui sarebbero state deformate le affermazioni del ricorrente sul rapporto tra la sua sindrome ansioso-depressiva e gli eventi denunciati, nonché il punto 39 della detta ordinanza, in cui si affermerebbe a torto che l'effetto della sospensione richiesta sarebbe di reintegrarlo in una situazione lavorativa identica a quella che è all'origine della degenerazione del suo stato di salute, mentre la partenza del precedente capo di unità avrebbe radicalmente modificato la situazione.
44 Per quanto riguarda il punto 29 dell'ordinanza impugnata, occorre rilevare che, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, i termini utilizzati dal giudice del procedimento sommario riprendono essenzialmente quelli utilizzati dal ricorrente stesso nella sua domanda di provvedimenti provvisori. Non si può dunque rimproverare al giudice del procedimento sommario di avere snaturato i fatti.
45 Quanto alla critica del punto 39, è sufficiente osservare che essa riguarda un elemento sovrabbondante della motivazione dell'ordinanza impugnata (v. punto 16 della presente ordinanza), sicché questa censura è priva di operatività in ogni caso.
46 Il ricorrente contesta altresì al giudice del procedimento sommario di avere omesso di menzionare, al punto 4 dell'ordinanza impugnata, una serie di elementi di fatto, che il ricorrente stesso elenca di seguito in modo dettagliato e che sarebbero determinanti ai fini di una corretta esposizione degli eventi, dato che l'assenza di tali elementi avrebbe impedito che il comportamento della Commissione potesse essere adeguatamente valutato e condannato.
47 A questo riguardo si deve rilevare che il giudice del procedimento sommario non è affatto tenuto a riproporre nella sua ordinanza la descrizione dettagliata dei fatti come risulta dalle memorie delle parti.
48 D'altronde, poiché il ricorrente non ha in alcun modo provato che l'omissione di taluni elementi di fatto, nella parte dell'ordinanza impugnata destinata alla presentazione della controversia, abbia avuto come conseguenza lo snaturamento degli accertamenti compiuti dal giudice del procedimento sommario, questa omissione, anche supponendola avvenuta, non può avere come effetto di viziare l'ordinanza impugnata.
49 Da quanto esposto consegue che il quinto motivo deve essere respinto.
50 Con il sesto motivo il ricorrente contesta al giudice del procedimento sommario una violazione del principio di uguaglianza nella misura in cui, al punto 35 dell'ordinanza impugnata, si richiamano a sostegno le ordinanze del presidente del Tribunale 11 aprile 1995, causa T-82/95 R, Gómez de Enterría/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-91 e II-297), e 21 maggio 2001, causa T-52/01 R, Schaefer/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-115 e II-543), mentre la situazione personale del ricorrente presenterebbe differenze considerevoli rispetto alle situazioni di cui trattasi in queste due cause.
51 A questo riguardo è sufficiente constatare che i riferimenti alle ordinanze citate Gómez de Enterría/Parlamento e Schaefer/Commissione ineriscono esclusivamente all'affermazione secondo la quale la destinazione a Bruxelles del ricorrente non costituisce un provvedimento disciplinare e che, per tale motivo, un eventuale annullamento della decisione impugnata nell'ambito del ricorso di merito permetterebbe, in ogni caso, di riparare il preteso danno di carattere professionale subito dall'interessato. Questo ragionamento può essere applicato alla situazione di quest'ultimo nonostante le differenze in punto di fatto rispetto alle situazioni che hanno dato luogo alle due citate ordinanze.
52 Il sesto motivo deve quindi essere respinto.
53 Con il settimo motivo il ricorrente contesta al giudice del procedimento sommario di avere violato il suo diritto alla salute nonché all'integrità fisica e psichica, perché egli non avrebbe ammesso l'esistenza di un rischio di danno nonostante la produzione di certificati medici in grado di dimostrare l'esistenza di un rischio del genere.
54 Questo motivo mira in realtà a mettere in discussione la conclusione del giudice del procedimento sommario secondo cui non è dimostrato che la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata sarebbe idonea a porre rimedio ai problemi di salute del ricorrente. Di conseguenza, tale motivo deve essere respinto per le medesime ragioni espresse al punto 21 della presente ordinanza.
55 Con il suo ultimo motivo il ricorrente contesta al giudice del procedimento sommario di non avere adeguatamente valutato la condizione relativa all'esistenza di un fumus boni iuris e ripropone dettagliatamente gli argomenti di fatto e di diritto sviluppati nell'atto introduttivo del procedimento di merito dinanzi al Tribunale.
56 A questo riguardo occorre rilevare che, conformemente ad una costante giurisprudenza, le condizioni cui è subordinata la concessione della sospensione dell'esecuzione sono cumulative, di modo che la domanda di sospensione deve essere respinta ove una di esse non sia soddisfatta [citate ordinanze SCK e FNK/Commissione, punto 30, e DSR-Senator Lines/Commissione, punto 62, nonché 23 marzo 2001, causa C-7/01 P(R), FEG/Commissione, Racc. pag. I-2559, punto 50].
57 Nel caso di specie la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta a motivo del fatto che difettava la condizione relativa all'urgenza dei provvedimenti richiesti e il giudice del procedimento sommario si è astenuto dall'esaminare se la condizione per la concessione della sospensione dell'esecuzione, relativa al fumus boni iuris, fosse integrata.
58 Ne consegue che, nell'ambito della presente impugnazione e conformemente ad una costante giurisprudenza, motivi relativi alla sussistenza del fumus boni iuris, ma che non contestano l'insussistenza dell'urgenza dei provvedimenti richiesti, non possono determinare l'annullamento, anche solo parziale, dell'ordinanza impugnata [ordinanze SCK e FNK/Commissione, citata, punto 31, e 15 aprile 1998, causa C-43/98 P(R), Camar/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-1815, punto 40]. L'ottavo motivo deve pertanto essere respinto.
59 Dall'insieme delle considerazioni che precedono consegue che il ricorso deve essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
60 A norma dell'art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, risulta dall'art. 122, secondo comma, del detto regolamento che l'art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un funzionario o altro dipendente di un'istituzione contro quest'ultima. Poiché la Commissione ha fatto domanda di condanna del ricorrente alle spese, quest'ultimo, rimasto soccombente, va condannato alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Marcuccio è condannato alle spese del presente procedimento.
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