ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
27 marzo 2003 ( *1 )
Nella causa C-1/02 SA,
Antippas, con sede in Kinshasa (Repubblica democratica del Congo), rappresentata dal sig. M. Spandre, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. M. De Pauw e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee in relazione al debito di un terzo,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans, P. Jann, S. von Bahr (relatore) e A. Rosas, giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte in data 22 agosto 2002, la società di diritto congolese Antippas, con sede a Kinshasa (Repubblica democratica del Congo), ha chiesto, in applicazione dell'art. 1, terzo periodo, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il «Protocollo»), l'autorizzazione a procedere ad un pignoramento presso la Commissione delle Comunità europee di talune somme di cui la Comunità europea sarebbe debitrice nei confronti della Repubblica democratica del Congo nonché della Banca nazionale del Congo.
Fatti all'origine della controversia
2
I fatti della causa, come risultano dagli atti, possono essere così riassunti.
3
Con sentenza del Tribunal de grande instance di Kinshasa 18 ottobre 1996, la Repubblica democratica del Congo e la Banca nazionale del Congo venivano condannate in solido a corrispondere all'Antippas la somma di USD 549750, oltre agli interessi al tasso del 12% annuo a decorrere dalla condanna e sino al giorno del saldo effettivo. Con seconda sentenza dello stesso Tribunal 22 aprile 1997, la Repubblica democratica del Congo veniva condannata a versare all'Antippas la somma di USD 2080302, oltre agli interessi al tasso dell'8% annuo a decorrere dalla condanna e sino al giorno del saldo effettivo.
4
Con due sentenze 8 aprile 1998 il Tribunal de premiere instance di Bruxelles (Belgio) concedeva l'esecutività alle due dette sentenze.
5
In data 10 giugno 2002 l'Antippas procedeva al pignoramento presso la Commissione degli importi di cui quest'ultima sarebbe debitrice nei confronti della Repubblica democratica del Congo nonché della Banca nazionale del Congo.
6
Con lettera 2 luglio 2002 la Commissione dichiarava di non avere debiti, né esigibili né condizionati, né nei confronti della Repubblica democratica del Congo né nei confronti della Banca nazionale del Congo.
Conclusioni delle parti
7
Con il presente ricorso l'Antippas chiede alla Corte, da un lato, di essere autorizzata a procedere ad un pignoramento presso la Commissione in relazione al debito di un terzo e, dall'altro, di dichiarare che erroneamente la Commissione avrebbe affermato di non avere debiti, esigibili o condizionati, né nei confronti della Repubblica democratica del Congo né nei confronti della Banca nazionale del Congo.
8
L'Antippas fa presente che la propria domanda è diretta al pignoramento dei fondi concessi dalla Commissione alla Repubblica democratica del Congo nell'ambito del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo.
9
La Commissione chiede alla Corte di dichiarare improcedibile la domanda dell'Antippas e, in subordine, di respingerla. La Commissione chiede inoltre alla Corte la condanna dell'Antippas alle spese.
10
La Commissione ritiene improcedibile la domanda dell'Antippas, considerata l'inesistenza di alcun debito dell'istituzione, esigibile o condizionato, né nei confronti della Repubblica democratica del Congo né nei confronti della Banca nazionale del Congo. Le somme stanziate dalla Comunità sulla base delle convenzioni di finanziamento concluse nell'ambito del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo non darebbero luogo ad alcun trasferimento di somme alla Repubblica democratica del Congo, atteso che, in considerazione della difficile situazione di tali paesi, la Commissione provvederebbe essa stessa all'attuazione dei progetti finanziati dalla Comunità. Inoltre, il programma indicativo nazionale dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo non avrebbe ancora dato luogo alla firma di alcuna convenzione di finanziamento.
11
In ogni caso, la Commissione deduce che il pignoramento di fondi destinati, nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, alla realizzazione di progetti e di programmi specifici in favore della Repubblica democratica del Congo produrrebbe l'effetto di impedire il finanziamento e, quindi, l'esecuzione di tali progetti o programmi comunitari. Conseguentemente, un siffatto pignoramento, ove venisse autorizzato, risulterebbe di ostacolo al funzionamento della Comunità.
Giudizio della Corte
12
In via preliminare occorre ricordare che l'art. 1 del Protocollo stabilisce che «i beni e gli averi delle Comunità non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia». Tale disposizione è intesa ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all'indipendenza delle Comunità (ordinanze 11 aprile 1989, causa 1/88 SA, Generale de Banque/Commissione, Racc. pag. 857, punto 2, e 29 maggio 2001, causa C-1/00 SA, Cotecna Inspection/Commissione, Racc. pag. I-4219, punto 9).
13
Per contro, l'art. 1 non ha né lo scopo né l'effetto di sostituire il sindacato della Corte al controllo effettuato dal giudice nazionale, competente ad accertare la sussistenza di tutti i requisiti per poter procedere ad un pignoramento. In tal senso, la valutazione in merito all'effettività del credito vantato dal debitore pignorato nei confronti del terzo non spetta alla Corte, bensì al giudice nazionale competente.
14
Pertanto, la competenza della Corte nel caso di una domanda di pignoramento si limita all'esame della questione se una misura del genere, per gli effetti che comporta secondo il diritto nazionale da applicare, possa ostacolare il buon funzionamento e l'indipendenza delle Comunità europee (v. la menzionata ordinanza Cotecna Inspection/Commissione, punto 10).
15
A tal riguardo, occorre constatare che il funzionamento delle Comunità può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull'attuazione dei programmi d'azione decisi dalle Comunità (v. la menzionata ordinanza Cotecna Inspection/Commissione, punto 12).
16
A termini dell'art. 177, n. 1, CE, la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo favorisce, segnatamente, il durevole sviluppo economico e sociale dei paesi in via di sviluppo.
17
La Comunità ha organizzato la sua cooperazione allo sviluppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, in una serie di accordi conclusi in successione con questi paesi. In tale contesto si inserisce la cooperazione finanziaria della Comunità allo sviluppo della Repubblica democratica del Congo. L'ambito specifico di tale cooperazione è definito nei programmi indicativi nazionali relativi al sesto, al settimo e all'ottavo Fondo europeo di sviluppo. Tali programmi determinano l'importo globale disponibile per la cooperazione allo sviluppo della Repubblica democratica del Congo e definiscono i settori come pure gli obiettivi e le modalità dell'intervento comunitario (v., per quanto attiene alla cooperazione allo sviluppo della Repubblica di Gibuti, la menzionata ordinanza Cotecna Inspection/Commissione, punto 14).
18
Orbene, la domanda dell'Antippas sembra riguardare fondi che la Commissione avrebbe deciso di prelevare dal Fondo europeo di sviluppo destinandoli, nell'ambito della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo, alla realizzazione di programmi specifici a favore della Repubblica democratica del Congo.
19
L'autorizzazione del pignoramento significherebbe, nella specie, destinare ad interessi particolari, estranei alla politica della cooperazione allo sviluppo, fondi espressamente destinati dalla Comunità a tale politica.
20
Ciò premesso, la domanda dell'Antippas dev'essere respinta.
Sulle spese
21
Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell'Antippas, che è rimasta soccombente, quest'ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
così provvede:
1)
La domanda è respinta.
2)
L'Antippas è condannata alle spese.
Lussemburgo, 27 marzo 2003
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quinta Sezione
M. Wathelet
( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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