22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/31
Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Marcuccio/Commissione
(Causa T-236/02) (1)
(Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Funzione pubblica - Funzionari - Impiego in un paese terzo - Riassegnazione del posto e del suo titolare - Diritti della difesa - Ricorso per risarcimento danni - Competenza a conoscere della legittimità e del merito)
2011/C 311/51
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: L. Garofalo, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione europea 18 marzo 2002, con cui è stata disposta la riassegnazione del ricorrente dalla direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (Belgio), di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare di quelli inerenti all’eventuale reclutamento di un altro funzionario per ricoprire la sua posizione, nonché delle note della Commissione del 13 e 14 novembre 2001 e del parere, ovvero dei pareri, del comitato di direzione del servizio estero e, dall’altro, una domanda diretta alla concessione delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola nonché di un risarcimento per il danno subìto
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione europea del 18 marzo 2002, con cui è stata disposta la riassegnazione del sig. Luigi Marcuccio dalla direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (Belgio), è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal sig. Marcuccio.
(1) GU C 233 del 28.9.2002.
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