15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/39
Sentenza del Tribunale di primo grado 1o luglio 2008 — Deutsche Post/Commissione
(Causa T-266/02) (1)
(«Aiuti di Stato - Misure adottate dalle autorità tedesche a favore della Deutsche Post AG - Decisione in cui si dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e si dispone il suo recupero - Servizio di interesse economico generale - Compensazione di costi aggiuntivi generati da una politica di vendita sottocosto nel settore del trasporto di pacchi a domicilio - Assenza di vantaggio»)
(2008/C 209/66)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz e J. Flett, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.-D. Plessing e M. Lumma, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Mitzkus, T. Wambach e R. Wojtek) e UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente dagli avv.ti T. Ottervanger e A. Bijleveld, successivamente dall'avv. Ottervanger)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore di Deutsche Post AG (GU L 247, pag. 27)
Dispositivo
1)
La decisione della Commissione 19 giugno 2002, 2002/753/CE, relativa a misure adottate dalla Repubblica federale di Germania a favore della Deutsche Post AG, è annullata.
2)
La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post.
3)
La Repubblica federale di Germania, il Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV (BIEK) e l'UPS Europe NV/SA sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 274 del 9.11.2002.
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