1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/38
Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — ACEA/Commissione
(Causa T-297/02) (1)
(«Aiuti di Stato - Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato - Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune - Ricorso di annullamento - Incidenza individuale - Ricevibilità - Aiuti esistenti o aiuti nuovi - Art. 87, n. 3, lett. c), CE»)
2009/C 180/68
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: ACEA SpA (Roma) (rappresentanti: avv.ti A. Giardina, L. Radicati di Brozolo e V. Puca)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)
Intervenienti a sostegno della ricorrente: ACSM Como SpA (Como) (rappresentanti: avv.ti L. Radicati di Brozolo e M. Merola); e AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA (Torino) (rappresentanti: avv.ti M. Merola e L. Radicati di Brozolo)
Oggetto
Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all’aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).
Dispositivo
1)
Il ricorso è irricevibile per la parte in cui concerne i prestiti della Cassa Depositi e Prestiti.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
La ACEA SpA è condannata a sostenere le proprie spese, nonché quelle della Commissione.
4)
La ACSM Como SpA e la AEM — Azienda Energetica Metropolitana Torino SpA sopporteranno le proprie spese.
(1) GU C 289 del 23.11.2002.
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