SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
16 dicembre 2004
Causa T-11/02
Spyridon de Athanassios Pappas
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Dispensa dall’impiego — Indennità mensile ex art. 50 dello Statuto — Servizi presi in considerazione per il calcolo dell’indennità — Impiego anteriore all’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento dei diritti pensionistici»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, che stabilisce la durata dell’indennità mensile di cui il ricorrente gode in seguito alla dispensa dal suo impiego nell’interesse del servizio, ex art. 50 dello Statuto del personale delle Comunità europee.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Diritto comunitario — Interpretazione — Presa in considerazione del contesto e del significato abituale dei termini — Necessità di un’interpretazione uniforme — Presa in considerazione delle diverse versioni linguistiche
2. Dipendenti — Dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio — Calcolo dell’indennità ex art. 50 dello Statuto — Presa in considerazione dei soli anni di servizio svolti in seno alle istituzioni
(Statuto del personale, art. 50; allegato IV, articolo unico)
1. Il significato e la portata dei termini per i quali il diritto comunitario non fornisce nessuna definizione devono essere stabiliti in considerazione del contesto generale in cui essi sono impiegati e conformemente al loro significato abituale nel linguaggio quotidiano.
Peraltro, la necessità di un’interpretazione uniforme del diritto comunitario esclude che, in caso di dubbi, il testo di una disposizione venga considerato isolatamente, bensì impone, al contrario, che esso vada interpretato ed applicato alla luce delle versioni redatte nelle altre lingue ufficiali.
(v. punti 32 e 34)
Riferimento: Corte 12 luglio 1979, causa 9/79, Koschniske (Racc. pag. 2717, punto 6); Corte 27 gennaio 1988, causa 349/85, Danimarca/Commissione (Racc. pag. 169, punto 9); Corte 27 gennaio 2000, causa C‑164/98 P, DIR Intenational Film e a./Commissione (Racc. pag. 447, punto 26); Tribunale 29 settembre 1999, causa T‑68/97, Neumann e Neumann-Schölles/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑1005, punti 79 e 80); Tribunale 26 settembre 2000, causa T‑80/97, Starway/Consiglio (Racc. pag. II‑3099, punto 81)
2. Ai sensi dell’art. 50 dello Statuto, il dipendente di grado A 1 e A 2, che sia dispensato dal suo impiego nell’interesse del servizio con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, gode di un’indennità calcolata secondo le condizioni stabilite dall’allegato IV dello Statuto. Il n. 3 dell’articolo unico contenuto nel detto allegato IV prevede che, per determinare il periodo durante il quale il dipendente gode dell’indennità prevista dall’art. 50, viene applicato alla durata dei suoi servizi un coefficiente stabilito in funzione della sua età.
In considerazione sia dell’interpretazione letterale dei termini «durata dei suoi servizi» dell’articolo unico dell’allegato IV dello Statuto, sia della finalità dell’indennità prevista dall’art. 50 dello Statuto, e in considerazione del collegamento tra il servizio prestato in seno alle istituzioni e la detta indennità, vanno presi in considerazione solo gli anni di servizio svolti in seno alle istituzioni per il calcolo dell’indennità di cui all’art. 50 dello Statuto.
Infatti, la finalità di questa indennità è di compensare la decisione di dispensa dall’impiego, rimessa alla discrezione dell’autorità che ha il potere di nomina, e di garantire al dipendente che ha lavorato al servizio delle Comunità il suo reinserimento nel mondo del lavoro, concedendogli, per un periodo determinato, un’indennità mensile destinata a tutelare i suoi interessi economici. Poiché tale beneficio è intrinsecamente legato ai servizi prestati presso le istituzioni in qualità di dipendente delle Comunità, la detta indennità deve essere proporzionale alla durata della carriera del detto dipendente in seno alle Comunità.
Per di più, dato che le disposizioni che riconoscono il diritto a prestazioni economiche devono essere interpretate restrittivamente, è incontestabile, in considerazione della mancanza di qualsiasi riferimento nello Statuto agli anni di servizio anteriori all’entrata in funzione in seno alle istituzioni comunitarie in relazione all’applicazione dell’art. 50 dello Statuto e del carattere autonomo del regime previsto dal detto articolo, che la volontà del legislatore era di tener conto solo degli anni di servizio svolti in seno alle istituzioni comunitarie per calcolare l’importo dell’indennità prevista in caso di dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio.
(v. punti 30, 38, 40, 53 e 54)
Riferimento: Tribunale 18 settembre 2003, causa T‑221/02, Lebedef e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑211 e II‑1037, punto 38 e giurisprudenza ivi citata)
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