Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 dicembre 2005 − Greencore Group / Commissione
(Causa T-135/02)
«Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente — Astensione e successivo rifiuto della Commissione di pagare interessi sull’importo restituito — Ricorso di annullamento — Principio di certezza del diritto»
1. Concorrenza — Ammende — Rimborso di una somma percepita in eccesso senza presa di posizione sulla domanda di pagamento di interessi di mora — Rifiuto esplicito di pagamento d’interessi opposto ad una successiva domanda di pagamento degli stessi — Rifiuto fondato sul carattere tardivo della domanda alla luce del precedente rifiuto implicito e delle esigenze della certezza del diritto — Illegittimità alla luce delle circostanze di specie (v. punti 56-57, 63-69)
2. Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisioni — Sanatoria di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità (v. punto 58)
3. Impugnazione — Sentenza della Corte — Effetti obbligatori per il Tribunale — Portata (v. punti 61-62)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 11 febbraio 2002 con la quale la Commissione ha respinto la domanda della ricorrente affinché vengano versati interessi di mora alla sua società controllata Irish Sugar plc sulla somma capitale a questa rimborsata in esecuzione di una sentenza del Tribunale
Dispositivo
La decisione 11 febbraio 2002, con la quale la Commissione ha respinto la domanda della ricorrente affinché vengano versati alla sua società controllata Irish Sugar plc interessi di mora sulla somma capitale a questa rimborsata in esecuzione di una sentenza del Tribunale è annullata.
La Commissione è condannata alle spese, comprese quelle relative al ricorso di impugnazione dinanzi alla Corte.
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