SENTENZA DEL TRIBUNALE (giudice unico)
25 marzo 2004
Causa T-145/02
Armin Petrich
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorso generale — Mancata ammissione alle prove — Bando di concorso — Esperienza professionale richiesta — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione e dovere di sollecitudine»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/7/01 datata 11 febbraio 2002, con cui si nega la correzione della prova scritta del ricorrente e si respinge la sua candidatura, nonché di tutti i successivi atti e operazioni di svolgimento del suddetto concorso, e, dall’altra, il risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito a causa di tale decisione.
Decisione: Il ricorso è respinto. In subordine, è respinta la domanda intesa ad autorizzare il ricorrente a fornire la prova che le funzioni di «Sonderschulrektor» rientrano nell’ambito dell’esperienza professionale richiesta dal bando di concorso. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Bando di concorso — Oggetto
(Statuto del personale, allegato III, art. 1, n. 1)
2. Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Requisiti di ammissione — Fissazione mediante il bando di concorso — Valutazione, da parte della commissione giudicatrice, dell’esperienza professionale dei candidati — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, allegato III, art. 2)
3. Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Requisiti di ammissione — Produzione dei documenti giustificativi al fine dell’ammissione alle prove — Obbligo incombente ai candidati ai sensi del bando di concorso — Portata
(Statuto del personale, allegato III, artt. 2 e 5)
4. Dipendenti — Concorso — Commissione giudicatrice — Diniego di ammissione alle prove — Obbligo di motivazione — Portata
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
5. Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Requisiti di ammissione — Documenti giustificativi — Richiesta di informazioni complementari da parte della commissione giudicatrice — Semplice facoltà — Obbligo di esigere la produzione di tutti i documenti richiesti — Insussistenza
(Statuto del personale, allegato III, art. 2, secondo comma)
6. Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Insussistenza di comportamento illecito dell’amministrazione — Rigetto
(Statuto del personale, art. 91)
1. La commissione giudicatrice è vincolata al testo del bando di concorso e, in particolare, ai requisiti di ammissione ivi fissati. Lo scopo essenziale del bando di concorso, quale concepito dallo Statuto, consiste infatti nell’informare gli interessati nel modo più preciso possibile della natura dei requisiti previsti per occupare il posto di cui trattasi, onde metterli in grado di valutare, da un lato, se sia il caso, per loro, di presentare la propria candidatura e, dall’altro, di decidere quali documenti giustificativi abbiano rilievo per i lavori della commissione giudicatrice e debbano quindi essere allegati all’atto di candidatura.
(v. punto 34)
Riferimento: Tribunale 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-13 e II-55, punto 73)
2. La commissione giudicatrice di concorso ha la responsabilità di valutare caso per caso se l’esperienza professionale fatta valere da ciascun candidato corrisponda al livello richiesto dal bando di concorso. Essa dispone in proposito di un potere discrezionale, nell’ambito delle disposizioni dello Statuto relative alle procedure di concorso, per quanto riguarda la valutazione tanto della natura e della durata delle esperienze professionali anteriori dei candidati quanto della relazione più o meno stretta che esse possono avere con le esigenze del posto da coprire. Pertanto, nell’ambito del suo controllo di legittimità, il Tribunale deve limitarsi ad accertare se l’esercizio di questo potere sia viziato da errore manifesto.
(v. punto 37)
Riferimento: Tribunale 13 dicembre 1990, causa T‑115/89, González Holguera/Parlamento (Racc. pag. II-831, punto 54); Tribunale 28 novembre 1991, causa T‑158/89, Van Hecken/CES (Racc. pag. II-1341, punto 22); Tribunale 21 novembre 2000, causa T‑214/99, Carrasco Benítez/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-257 e II-1169, punti 69 e 71)
3. Al fine di verificare se i requisiti di ammissione siano soddisfatti, la commissione giudicatrice di concorso può tenere conto solamente delle indicazioni fornite dai candidati nel loro atto di candidatura e dei documenti giustificativi che spetta a questi ultimi fornire a sostegno dell’atto di candidatura stesso. La commissione giudicatrice non può essere tenuta a compiere direttamente ricerche al fine di verificare se i candidati soddisfano il complesso dei requisiti stabiliti nel bando di concorso. Pertanto, se le chiare disposizioni di un bando di concorso prescrivono inequivocabilmente l’obbligo di allegare all’atto di candidatura documenti giustificativi, l’inadempimento di tale obbligo da parte di un candidato non può autorizzare né, a fortiori, obbligare la commissione giudicatrice o l’autorità che ha il potere di nomina ad agire in contrasto con tale bando di concorso.
(v. punti 45 e 49)
Riferimento: Corte 31 marzo 1992, causa C‑255/90 P, Burban/Parlamento (Racc. pag. I-2253, punto 12); Gonçalves/Parlamento, cit., punto 74, e la giurisprudenza ivi citata; Carrasco Benítez/Parlamento, cit., punto 77
4. L’obbligo di motivare una decisione che arrechi pregiudizio ha come scopo, da una parte, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per sapere se la decisione è fondata o no e, dall’altra, di rendere possibile il sindacato giurisdizionale. Un tale obbligo ha lo scopo, in particolare, di permettere all’interessato di conoscere le ragioni di una decisione presa nei suoi confronti, affinché egli possa eventualmente agire in giudizio per difendere i suoi diritti e interessi. Per quanto riguarda, in particolare, le decisioni di rifiuto di ammissione a concorrere, la commissione giudicatrice di concorso deve indicare in maniera precisa i requisiti del bando di concorso giudicati non soddisfatti dal candidato.
(v. punto 54)
Riferimento: Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447, punto 36); Tribunale 20 giugno 1990, causa T‑133/89, Burban/Parlamento (Racc. pag. II-245, punto 43); Gonçalves/Parlamento, cit., punti 61 e 62; Carrasco Benítez/Commissione, cit., punto 173
5. Una commissione giudicatrice di concorso non è affatto obbligata a invitare un candidato a fornire documenti giustificativi complementari rispetto a quelli allegati al suo atto di candidatura per valutare la sua esperienza professionale rispetto ai requisiti previsti dal bando di concorso. Emerge infatti dalle disposizioni dell’art. 2, secondo comma, dell’allegato III dello Statuto che esse prevedono per la commissione giudicatrice una semplice facoltà di richiedere ai candidati ulteriori informazioni quando essa nutra dubbi sulla portata di un documento presentato. È inammissibile, a questo proposito, trasformare in obbligo quel che il legislatore ha concepito come una mera facoltà per la commissione giudicatrice.
(v. punto 76)
Riferimento: Burban/Parlamento, cit., punti 16 e 20; Tribunale 21 maggio 1992, causa T‑54/91, Almeida Antunes/Parlamento (Racc. pag. II-1739, point 40); Tribunale 16 settembre 1998, causa T‑215/97, Jouhki/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-503 e II-1513, punto 58); Carrasco Benítez/Commissione, cit., punto 78
6. La responsabilità della Commissione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito.
La domanda proposta dal candidato a un concorso per ottenere il risarcimento del danno che avrebbe subito a causa di una decisione della commissione giudicatrice che ha rifiutato di correggere la sua prova scritta e respinto la sua candidatura dev’essere respinta allorché l’illegittimità di tale comportamento non è dimostrata.
(v. punti 87 e 88)
Riferimento: Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione (Racc. pag. 5345, punto 30); Tribunale 17 ottobre 2002, cause riunite T‑330/00 e T‑114/01, Cocchi e Hainz/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-193 e II-987, punto 97); Tribunale 17 luglio 2003, causa T‑81/02, Wagemann-Reuter/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑185 e II‑933, punto 40)
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