Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 luglio 2007 – Ente per le Ville vesuviane / Commissione
(causa T‑189/02)
«Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Chiusura di un contributo finanziario comunitario – Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Legittimazione ad agire del beneficiario finale del contributo – Nesso diretto – Diritti della difesa – Violazione dell’art. 12 del regolamento (CEE) n. 4254/88 modificato – Difetto di istruttoria»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 37‑53)
2. Coesione economica e sociale – Fondo europeo di sviluppo regionale – Concessione di un contributo finanziario per progetti decisi dalla Commissione entro il 1° gennaio 1989 (Regolamento del Consiglio n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, art. 12) (v. punti 62‑77)
3. Coesione economica e sociale – Fondo europeo di sviluppo regionale – Decisione di chiusura di un contributo finanziario – Diritti della difesa del beneficiario del contributo – Portata (Regolamento del Consiglio n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, art. 12) (v. punti 87‑100)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione 13 marzo 2002, D (2002) 810111, recante chiusura del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per un investimento in infrastrutture in Campania relativo ad un sistema integrato di valorizzazione a fini turistici di tre ville vesuviane (FESR n. 86/05/04/054)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
L’Ente per le Ville vesuviane sopporterà la totalità delle spese.
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