SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
2 marzo 2004
Causa T-197/02
Georges Caravelis
contro
Parlamento europeo
«Dipendenti — Diniego di promozione — Scrutinio per merito comparativo — Sentenza di annullamento — Provvedimenti di esecuzione — Art. 233 CE — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni»
Testo completo in greco II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione del Parlamento 28 settembre 2001 di non promuovere retroattivamente il ricorrente al grado A 4 e, dall’altro, il risarcimento del danno morale e materiale che quest’ultimo avrebbe subìto.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Nuovo scrutinio dei meriti nel corso di un dato esercizio di promozione a seguito di una sentenza di annullamento — Modalità — Scrutinio da condursi da parte dei membri del comitato consultivo di promozione costituito per l’esercizio di cui trattasi — Assenza di taluni membri convocati — Irrilevanza
2. Dipendenti — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità — Diritto dell’autorità che ha il potere di nomina di chiedere chiarimenti e documenti supplementari al comitato consultivo di promozione
(Statuto del personale, art. 45, n. 1)
3. Dipendenti — Ricorso — Sentenza di annullamento — Effetti — Obbligo di adottare provvedimenti di esecuzione — Portata — Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza — Sentenza che annulla un diniego di promozione a causa della mancanza di un regolare scrutinio per merito comparativo — Obbligo di procedere a tale scrutinio
(Art. 233 CE)
4. Dipendenti — Promozione — Candidati promuovibili — Diritto alla promozione — Insussistenza
(Statuto del personale, art. 45, n. 1)
5. Dipendenti — Promozione — Discrezionalità dell’amministrazione — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, art. 45)
6. Dipendenti — Promozione — Reclamo di un candidato non promosso — Decisione di rigetto — Motivazione
(Statuto del personale, art. 90, n. 2)
7. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Presupposti — Illecito dell’amministrazione — Danno — Nesso causale
1. Nessuna disposizione dello Statuto né della direttiva interna ai comitati consultivi di promozione del Parlamento impone che un nuovo scrutinio per merito comparativo del dipendente promuovibile, resosi necessario in seguito a una sentenza di annullamento, sia effettuato dagli stessi membri del comitato consultivo di promozione che si erano riuniti per elaborare le proposte di promozione nell’ambito dell’esercizio di promozione nel corso del quale si era verificata un’irregolarità, purché essi siano tutti membri debitamente designati dalla decisione che fissa la composizione del comitato consultivo di promozione per tale esercizio.
Inoltre, la designazione, nell’ambito del comitato consultivo di promozione, di membri titolari nonché di membri supplenti ha l’obiettivo di agevolare la continuità dei lavori del comitato e la convocazione delle relative riunioni nonostante l’eventuale impedimento o l’indisponibilità di taluni membri. Non è sostenibile che una riunione fosse irregolare, o che l’istituzione abbia violato il principio di parità di rappresentanza, solo per il fatto che taluni rappresentanti designati dal comitato del personale, debitamente convocati, hanno omesso di parteciparvi.
(v. punti 24 e 25)
2. L’autorità che ha il potere di nomina ha il diritto, se non anche il dovere, di chiedere al comitato consultivo di promozione qualunque documento supplementare e qualunque chiarimento ritenga utili o necessari per consentirle di esaminare obiettivamente e con la maggior precisione possibile le valutazioni di cui sono stati oggetto i dipendenti promuovibili nonché gli altri loro meriti.
(v. punto 31)
3. Per conformarsi a una sentenza di annullamento e darle piena esecuzione, l’istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza, ma anche la motivazione da cui quest’ultimo discende e che ne costituisce il sostegno necessario, per quanto indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. Una sentenza che annulla la decisione di non promuovere un dipendente a causa di irregolarità che hanno viziato, in sede di scrutinio per merito comparativo, il procedimento di promozione, non impone la promozione del ricorrente. Al fine di dare esecuzione alla detta sentenza, l’istituzione interessata è tenuta soltanto ad adottare una nuova decisione nei confronti di quest’ultimo nell’ambito dell’esercizio di promozione di cui trattasi e, a tal fine, a procedere a un regolare scrutinio per merito comparativo.
(v. punti 52‑54)
Riferimento: Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione (Racc. pag. 2181, punto 27); Corte 3 ottobre 2000, causa C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. I‑8147, punto 81); Tribunale 8 maggio 2001, causa T‑182/99, Caravelis/Parlamento (Racc. pag. II‑1313, punti 41 e 45)
4. Lo Statuto non conferisce alcun diritto assoluto di promozione ai dipendenti, neanche a coloro che soddisfano tutti i requisiti per poter essere promossi.
(v. punto 57)
Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T‑3/92, Latham/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑83, punto 50); Tribunale 6 giugno 1996, causa T‑262/94, Baiwir/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑257 e II‑739, punto 67)
5. Ai fini dello scrutinio per merito comparativo da prendere in considerazione nel quadro di una decisione di promozione di cui all’art. 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un’ampia discrezionalità e può procedere secondo le forme o il metodo che ritiene più appropriati. In tale ambito, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle vie e dei mezzi che hanno potuto determinare la valutazione dell’amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il Tribunale non può quindi sostituire la propria valutazione delle capacità e dei meriti dei dipendenti a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.
(v. punti 58 e 59)
Riferimento: Tribunale 22 febbraio 2000, causa T‑22/99, Rose/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑115, punto 55); Caravelis/Parlamento, cit., punto 30, e la giurisprudenza ivi citata
6. L’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei dipendenti non promossi. Per contro, l’istituzione è obbligata a motivare la propria decisione recante rigetto di un reclamo proposto, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, da un candidato non promosso.
(v. punto 68)
Riferimento: Tribunale 29 maggio 1997, causa T‑6/96, Contargyris/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑357); Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑117/01, Roman Parra/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑27 e II‑121, punto 25)
7. La responsabilità della Comunità è subordinata alla sussistenza di un insieme di presupposti riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato.
(v. punto 76)
Riferimento: Corte 16 dicembre 1987, causa 111/86, Delauche/Commissione (Racc. pag. 5345, punto 30); Tribunale 27 febbraio 1992, causa T‑165/89, Plug/Commissione (Racc. pag. II‑367, punto 115)
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