SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
1° aprile 2004
Causa T-198/02
N
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Regime disciplinare — Destituzione senza perdita dei diritti a pensione — Motivazione — Diritti della difesa — Proporzionalità — Mancata osservanza dei termini stabiliti dall’art. 7 dell’allegato IX dello Statuto — Art. 12, primo comma, dello Statuto»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione 25 febbraio 2002, con cui l’autorità che ha il potere di nomina della Commissione ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione senza soppressione né riduzione dei diritti pensionistici ai sensi dell’art. 86, n. 2, lett. f), dello Statuto del personale delle Comunità europee e, dall’altro, il risarcimento dei danni.
Decisione: La Commissione è condannata a versare al ricorrente la somma di EUR 700 a titolo di risarcimento del danno morale da questo subito. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, un sesto delle spese sostenute dal ricorrente per il presente procedimento e per il procedimento sommario. Il ricorrente sopporterà i cinque sesti delle spese da lui sostenute per il presente procedimento e per il procedimento sommario.
Massime
1. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimenti penali avviati nei confronti dell’interessato dinanzi a un giudice nazionale — Diritto dell’autorità che ha il potere di nomina di fondarsi su accertamenti fattuali compiuti nell'ambito della decisione definitiva del giudice penale
(Statuto del personale, art. 88, quinto comma)
2. Dipendenti — Regime disciplinare — Sanzione — Principio di proporzionalità — Nozione — Discrezionalità dell’autorità che ha il potere di nomina — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, artt. 86-89)
3. Dipendenti — Diritti e obblighi — Rispetto della dignità delle funzioni — Portata
(Statuto del personale, art. 12, prima comma)
4. Dipendenti — Regime disciplinare — Indipendenza dell’azione disciplinare rispetto all’azione penale
5. Dipendenti — Decisione recante pregiudizio — Sanzione disciplinare — Obbligo di motivazione — Portata
(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)
6. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedura disciplinare — Violazione dei diritti della difesa — Conseguenze
(Statuto del personale, allegato IX)
7. Dipendenti — Regime disciplinare — Sanzione — Circostanze aggravanti — Circostanze indipendenti dalla volontà dell’interessato — Esclusione
(Statuto del personale, allegato IX)
8. Dipendenti — Regime disciplinare — Procedimento dinanzi alla commissione di disciplina — Termini fissati dall’art. 7 dell’allegato IX — Termini non perentori — Inosservanza — Conseguenze
(Statuto del personale, allegato IX, art. 7)
9. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Presupposti — Illecito dell’amministrazione — Pregiudizio — Nesso causale
1. L’autorità che ha il potere di nomina, per stabilire la realtà dei fatti a causa dei quali infligge una sanzione disciplinare a un dipendente, è legittimata a fondarsi su accertamenti fattuali compiuti nell’ambito di una decisione penale divenuta definitiva.
(v. punti 42 e 43)
Riferimento: Corte 29 gennaio 1985, causa 228/83, F/Commissione (Racc. pag. 275, punto 34); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T‑12/94, Daffix/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑453 e II‑1197, punto 64); Tribunale 21 novembre 2000, causa T‑23/00, A/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑263 e II‑1211, punto 37); Tribunale 5 dicembre 2002, causa T‑277/01, Stevens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑253 e II‑1273, punto 76)
2. L’applicazione in materia disciplinare del principio di proporzonalità comporta due aspetti. Da un lato, la scelta della sanzione appropriata spetta all’autorità che ha il potere di nomina, se sono provati i fatti addebitati al dipendente, e il giudice comunitario non può sindacare la scelta della sanzione disciplinare da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, a meno che la sanzione inflitta sia sproporzionata ai fatti addebitati al dipendente.
Dall’altro, la determinazione della sanzione è basata sulla valutazione complessiva, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina, di tutti i fatti concreti e delle circostanze proprie di ciascun caso di specie. Gli artt. 86‑89 dello Statuto non stabiliscono un rapporto rigido fra le sanzioni disciplinari ivi previste e i vari tipi d’infrazione commessi dai dipendenti e non precisano in quale misura l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti debba intervenire nella scelta della sanzione.
L’esame da parte del giudice comunitario si trova quindi limitato alla questione se l’autorità che ha il potere di nomina abbia ponderato in modo equilibrato le circostanze aggravanti e attenuanti, e il giudice non può sostituirsi all’autorità che ha il potere di nomina nei giudizi di valore formulati da questa al riguardo.
(v. punti 51‑54)
Riferimento: Corte 4 febbraio 1970, causa 13/69, Van Eick/Commissione (Racc. pag. 3, punti 24 e 25); Corte 30 maggio 1973, causa 46/72, De Greef/Commissione (Racc. pag. 543, punti 43‑46); F/Commissione, cit., punto 34; Corte 5 febbraio 1987, causa 403/85, F/Commissione (Racc. pag. 645, punto 26); Tribunale 7 marzo 1996, causa T‑146/94, Williams/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑103 e II‑329, punti 107 e 108); Tribunale 19 marzo 1998, causa T‑74/96, Tzoanos/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑343, punto 352, confermata dalla Corte il 18 novembre 1999, causa C‑191/98 P, Tzoanos/Commissione, Racc. pag. I‑8223)
3. L’art. 12, primo comma, dello Statuto impone al dipendente di astenersi da qualsiasi atto che possa menomare la dignità della sua funzione e mira a garantire che i dipendenti comunitari presentino nel loro comportamento un’immagine di dignità conforme alla condotta particolarmente corretta e rispettabile che ci si può legittimamente attendere da chi riveste una funzione pubblica internazionale.
(v. punto 55)
Riferimento: Tribunale 15 maggio 1997, causa T‑273/94, N/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑97 e II‑289, punto 127)
4. Il procedimento penale e quello disciplinare sono indipendenti l’uno dall’altro e perseguono finalità diverse. Pertanto, l’autorità che ha il potere di nomina non può considerarsi vincolata alla valutazione delle diverse circostanze aggravanti o attenuanti compiuta dal giudice penale. Inoltre, una sanzione disciplinare può essere inflitta anche in assenza di condanna penale. Di conseguenza, il fatto che gli stessi fatti comportino una condanna disciplinare, ma non una condanna penale, non dimostra il carattere sproporzionato o manifestamente erroneo di una sanzione disciplinare.
Infatti, il procedimento penale riguarda il rispetto delle regole di mantenimento dell’ordine emanate al fine di garantire il buon funzionamento di una società nel suo complesso. Il procedimento disciplinare, per contro, mira unicamente al rispetto delle regole volte a garantire il buon funzionamento di un’istituzione. Date le loro rispettive finalità, tali regole prevedono sanzioni diverse. In tal senso, se un medesimo comportamento può contravvenire per stabilire la realtà dei fatti a causa dei quali infligge una sanzione disciplinare a un dipendente, tanto alla regola penale quanto a quella disciplinare, la sanzione disciplinare si valuta rispetto al regime disciplinare e non rispetto alla sanzione penale. Pertanto, l’autorità disciplinare non può essere tenuta, nella scelta della sanzione disciplinare appropriata, a tener conto delle sanzioni penali adottate nell’ambito di un procedimento penale a carico della stessa persona.
(v. punti 57, 58 e 98)
Riferimento: Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑144/96, Y/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑405 e II‑1153, punto 38)
5. L’obbligo di motivazione sancito dall’art. 253 CE e ripreso dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto è un principio essenziale del diritto comunitario che ha l’obiettivo di consentire, da un lato, all’interessato di verificare la fondatezza o meno della decisione e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale.
Inoltre, la motivazione di un atto dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata. In tal senso, una decisione è sufficientemente motivata allorché è stata adottata in un contesto noto al dipendente di cui trattasi, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti.
Qualora la sanzione disciplinare inflitta dall’autorità che ha il potere di nomina sia più severa di quella proposta dalla commissione di disciplina, la decisione deve precisare in modo circostanziato i motivi che hanno indotto la detta autorità a discostarsi dal parere pronunciato da tale commissione.
L’obbligo di motivazione che grava sull’autorità che ha il potere di nomina implica inoltre che essa è tenuta a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipendono la giustificazione legale della sua decisione e le considerazioni che l’hanno indotta a prenderla. Tale obbligo non implica tuttavia che debbano essere discussi tutti i punti di fatto o di diritto sollevati dall’interessato nel corso del procedimento.
(v. punti 69, 70, 95 e 109)
Riferimento: Corte 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punto 22); Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione (Racc. pag. 19, punto 22); Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447, punto 16); Corte 29 gennaio 1985, F/Commissione, cit., punto 35; Tribunale 20 marzo 1991, causa T‑1/90, Pérez‑Mínguez Casariego/Commissione (Racc. pag. II‑143, punto 73); Y/Parlamento, cit., punto 23; Tribunale 17 maggio 2000, causa T‑203/98, Tzikis/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑91 e II‑393, punto 32); Tribunale 16 aprile 2002, causa T‑51/01, Fronia/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑43 e II‑187, punto 66); Tribunale 26 novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punto 63)
6. Nell’ambito dei diritti della difesa, il dipendente che sia oggetto di un procedimento disciplinare è, in via di principio, legittimato a prendere posizione sui documenti di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina. Tuttavia, qualora non sia stato messo in grado di esercitare questo diritto, tale violazione dei diritti della difesa può condurre all’annullamento della sanzione inflittagli soltanto se, in assenza di tale irregolarità, il procedimento avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso.
(v. punto 103)
Riferimento: Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78‑215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125, punto 47); Corte 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgique/Commissione (Racc. pag. I‑959, punto 48); Corte 18 ottobre 2001, causa C‑241/00 P, Kish Glass/Commissione (Racc. pag. I‑7759, punto 36)
7. L’inasprimento di una sanzione disciplinare non può dipendere da un elemento indipendente dalla volontà di colui che ne è oggetto e sul quale questi non ha influenza, come la pubblicità data a taluni atti dalla stampa a grande diffusione. Un tale fondamento dell’inasprimento di una sanzione disciplinare equivarrebbe, infatti, a subordinare la sanzione inflitta dall’autorità che ha il potere di nomina a un fattore puramente aleatorio e dunque a condizionare la decisione a un elemento arbitrario.
(v. punto 103)
8. I termini imposti dall’art. 7 dell’allegato IX allo Statuto non sono perentori. Essi sanciscono una regola di buona amministrazione il cui scopo è quello di evitare, nell’interesse tanto dell’amministrazione quanto dei dipendenti, ritardi ingiustificati nell’adozione della decisione che pone fine al procedimento disciplinare. Ne consegue che le autorità disciplinari hanno l’obbligo di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in modo che ogni atto di tale procedimento intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto che lo precede.
L’inosservanza di tali termini può far sorgere la responsabilità dell’istituzione di cui trattasi per il danno eventualmente causato agli interessati, senza pregiudicare, di per sé, la validità della sanzione disciplinare inflitta dopo la loro scadenza. Infatti, la citata disposizione mira a limitare il periodo d’incertezza relativa alla situazione amministrativa della persona oggetto del procedimento disciplinare. Soltanto in presenza di condizioni particolari tali da determinare, ad esempio, la violazione dei diritti della difesa, il superamento di tali termini può comportare la nullità dell’atto adottato tardivamente.
(v. punti 124, 125 e 135)
Riferimento: Van Eick/Commissione, cit., punti 3‑7; Corte 29 gennaio 1985, F/Commissione, cit., punto 30; Corte 19 aprile 1988, cause riunite 175/86 e 209/86, M/Consiglio (Racc. pag. 1891, punto 16); Tribunale 17 ottobre 1991, causa T‑26/89, de Compte/Parlamento (Racc. pag. II‑781, punto 88); Tribunale 4 maggio 1999, causa T‑242/97, Z/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑77 e II‑401, punti 40 e 41, confermata dalla Corte il 27 novembre 2001, causa C‑270/99 P, Z/Parlamento, Racc. pag. I‑9197); Tribunale 3 luglio 2001, cause riunite T‑24/98 e T‑241/99, E/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑149 e II‑681, punti 52 e 56); Tribunale 30 maggio 2002, causa T‑197/00, Onidi/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑325, punto 96)
9. La responsabilità della Comunità presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, alla realtà del danno e all’esistenza di un nesso causale tra il comportamento e il danno asserito.
(v. punto 134)
Riferimento: Corte 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 42); Tribunale 6 luglio 1995, causa T‑36/93, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑161 e II‑497, punto 130); Tribunale 18 marzo 1997, causa T‑35/96, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑61 e II‑187, punto 82); Tribunale 18 dicembre 1997, causa T‑142/95, Delvaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑477 e II‑1247, punto 109)
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