Causa T‑274/02
Ritek Corp. e Prodisc Technology Inc.
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Dumping — Compact disc registrabili originari di Taiwan — Determinazione del margine di dumping — Scelta del metodo di calcolo asimmetrico — Andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi — Tecnica detta “dell’azzeramento”»
Massime della sentenza
1. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11)
2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2)
3. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11)
4. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Accordo relativo all’applicazione dell’art. VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice antidumping del 1994», art. 2.4.2; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11)
5. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping
(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 11)
1. In materia di difesa contro le pratiche di dumping, la funzione del metodo asimmetrico è quella di riflettere il reale margine di dumping praticato nel caso in cui, essendo stata constatata una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione, indipendentemente dalla sua causa, gli altri due metodi non vi riescano. La questione dell’esistenza di un determinato andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti è una questione meramente oggettiva e non rileva, pertanto, la presenza o l’assenza di un’intenzione fraudolenta all’origine di tale situazione. Esigere la prova dell’intenzionalità significherebbe impedire il ricorso al metodo asimmetrico in casi in cui tale metodo sia peraltro il solo in grado di riflettere il vero margine di dumping praticato e significherebbe quindi impedire, attraverso la creazione di una condizione non prevista dall’art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base n. 384/96, il corretto funzionamento di tale disposizione.
Ciò non esclude che il dumping possa essere un atto deliberato, suscettibile di tentativi di dissimulazione, e quindi che la constatata differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione possa essere il risultato di una manovra da parte degli esportatori. Tuttavia, niente indica, anzi, che il metodo asimmetrico è stato previsto solo per combattere i casi di dissimulazione intenzionale del dumping. Infatti, il ricorso al metodo asimmetrico non dipende dalla constatazione da parte delle istituzioni di un’intenzione di dissimulare il dumping, ma unicamente dalla constatazione che l’utilizzo dei metodi simmetrici avrebbe per effetto di «dissimulare» tecnicamente, o addirittura di «mascherare», il vero margine di dumping, ossia non permetterebbe di valutarlo correttamente.
Ciò è corroborato dal fatto che la nozione di intenzionalità è estranea, in generale, alla normativa antidumping. Non è infatti richiesto da nessuna parte nel regolamento di base che le istituzioni provino l’intenzionalità per determinare l’esistenza di un dumping o quella di un danno.
(v. punti 54-55, 58)
2. La constatazione dell’esistenza di un dumping, prima tappa nell’esame della questione se occorra imporre un dazio antidumping, si fonda su un confronto puramente oggettivo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione. Tale confronto, condotto secondo le disposizioni dell’art. 2 del regolamento antidumping di base n. 384/96, si fonda sull’esame dei dati contabili ed economici delle imprese interessate e non comporta assolutamente la ricerca delle cause del livello dei prezzi interni e del livello dei prezzi all’esportazione. Le ragioni per le quali un esportatore può essere stato indotto a vendere sul suo mercato interno a prezzi inferiori ai suoi costi di produzione, o a vendere nella Comunità a prezzi inferiori al valore normale, sono irrilevanti per il calcolo del dumping. L’esportatore non può quindi pretendere che si debbano considerare i prezzi interni realmente praticati e non un valore normale ricostruito, per il motivo che la pressione sui prezzi esercitata dai concorrenti lo avrebbe costretto a vendere sul proprio mercato interno al di sotto dei suoi costi di produzione. Egli non può neanche contestare l’esistenza di un dumping per il motivo che il livello dei prezzi nella Comunità lo avrebbe costretto ad esportare al di sotto del valore normale.
(v. punto 59)
3. Nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Ne deriva che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni dev’essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto di valutazione di tali fatti o di sviamento di potere.
A tal proposito, l’attuazione da parte delle istituzioni delle disposizioni dell’art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base n. 384/96 e, in particolare, della seconda condizione di applicazione del metodo asimmetrico, relativa all’inadeguatezza dei metodi simmetrici a riflettere il margine di dumping realmente praticato, implica, da parte di tali istituzioni, valutazioni economiche complesse.
Infine le istituzioni, allorché si avvalgono del potere discrezionale loro conferito dal regolamento di base, non sono tenute a specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intendono adottare in ogni situazione concreta, anche nei casi in cui esse adottino nuove scelte di principio.
(v. punti 80-82, 86)
4. La procedura dell’azzeramento è l’operazione attraverso la quale un margine di dumping d’importo negativo, segno di una vendita all’esportazione operata ad un prezzo superiore al valore normale, è azzerato con l’obiettivo di evitare l’effetto di dissimulazione che la considerazione di tale margine di dumping negativo avrebbe sul dumping positivo constatato in altri casi. Pur non essendo menzionato nel codice antidumping 1994 del GATT né nel regolamento antidumping di base n. 384/96, l’azzeramento viene comunemente utilizzato dai paesi importatori e dalle unioni doganali, tra cui la Comunità europea.
La sua applicazione nell’ambito del metodo asimmetrico non è vietata dal testo dell’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994, né da quello dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base.
(v. punti 97, 103)
5. L’art. 2, n. 11, del regolamento antidumping di base n. 384/96 prevede, per il calcolo del margine di dumping, l’applicazione di uno fra tre possibili metodi, due dei quali, i metodi simmetrici, costituiscono metodi normali e uno, il metodo asimmetrico, costituisce un metodo eccezionale. La condizione relativa all’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione differente in relazione ai periodi, agli acquirenti o alle regioni è solo una delle condizioni di applicazione del metodo asimmetrico. La determinazione di tale condizione non ha, dunque, assolutamente come scopo di permettere alle istituzioni di procedere a una scissione del periodo d’inchiesta a seconda dei periodi, degli acquirenti o delle regioni, ai fini di un’applicazione combinata, a seconda di tali periodi, di tali acquirenti o di tali regioni, dell’uno e dell’altro metodo di calcolo. Le istituzioni non possono applicare in modo combinato i metodi di calcolo del margine di dumping.
(v. punto 113)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
24 ottobre 2006 (*)
«Dumping – Compact disc registrabili originari di Taiwan – Determinazione del margine di dumping – Scelta del metodo di calcolo asimmetrico – Andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi – Tecnica detta “dell’azzeramento”»
Nella causa T‑274/02,
Ritek Corp., con sede in Hsin‑Chu, Taïwan,
Prodisc Technology Inc., con sede in Tapei Hsien, Taïwan,
rappresentate inizialmente dagli avv.ti K. Adamantopoulos, V. Akritidis e D. De Notaris, successivamente dall’avv. Adamantopoulos e dal sig. J. Branton, solicitor,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. S. Marquardt, in qualità di agente, e dall’avv. G. Berrisch,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. Scharf e dalla sig.ra S. Meany, in qualità di agenti,
interveniente,
avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 13 giugno 2002, n. 1050, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di compact disc registrabili originari di Taiwan (GU L 160, pag. 2),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione ampliata),
composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra M. E. Martins Ribeiro, dai sigg. F. Dehousse e D. Šváby e dalla sig.ra K. Jürimäe, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 2 maggio 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
1 L’art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (CE) del Consiglio 9 ottobre 2000, n. 2238 (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento di base»), così dispone:
«1. Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio.
2. Un prodotto è considerato oggetto di dumping quando il suo prezzo all’esportazione nella Comunità è inferiore ad un prezzo comparabile del prodotto simile, applicato nel paese esportatore nell’ambito di normali operazioni commerciali».
2 L’art. 2, n. 10, del regolamento di base prevede quanto segue:
«Tra il valore normale e il prezzo all’esportazione deve essere effettuato un confronto equo, allo stesso stadio commerciale e prendendo in considerazione vendite realizzate in date per quanto possibile ravvicinate, tenendo debitamente conto di altre differenze incidenti sulla comparabilità dei prezzi. (…)».
3 L’art. 2, n. 11, del regolamento di base prevede che, «salve le disposizioni pertinenti relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma [accertata] in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nella Comunità» (in prosieguo: il «primo metodo simmetrico»). Tale disposizione prevede, in alternativa, un «confronto tra i singoli valori normali e i singoli prezzi all’esportazione nella Comunità per ogni operazione» (in prosieguo: il «secondo metodo simmetrico»). Tale disposizione aggiunge che, «il valore normale determinato in base alla media ponderata può tuttavia essere confrontato con i prezzi delle singole operazioni di esportazione nella Comunità, se gli andamenti dei prezzi all’esportazione sono sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e se con i metodi specificati nella prima frase del presente paragrafo non è possibile valutare correttamente il margine di dumping» (in prosieguo: il «metodo asimmetrico»).
4 L’art. 2, n. 12, del regolamento di base così dispone:
«Per margine di dumping si intende l’importo di cui il valore normale supera il prezzo all’esportazione. Quando i margini di dumping variano, può essere calcolata una media ponderata».
5 L’art. 2, n. 11, del regolamento di base costituisce il recepimento nel diritto comunitario dell’art. 2.4.2 dell’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: il «codice antidumping 1994»), figurante nell’allegato 1A all’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3).
6 L’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994 è formulato come segue:
«Ferme le disposizioni del paragrafo 4 relative all’equo confronto, l’esistenza di margini di dumping nel corso dell’inchiesta è di norma accertata sulla base di un confronto fra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni di esportazione comparabili, ovvero sulla base di un confronto fra il valore normale e il prezzo all’esportazione effettuato per ogni singola operazione. Il valore normale determinato sulla base di una media ponderata può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione ove le autorità rilevino andamenti dei prezzi all’esportazione sensibilmente diversi in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi e sia fornito il motivo per il quale non sia possibile tener conto adeguatamente di tali differenze attraverso il confronto fra singole medie ponderate o fra singole operazioni».
Fatti
7 La Ritek Corp. e la Prodisc Technology Inc. sono produttori-esportatori di compact disc registrabili (in prosieguo: i «CD-R»), con sede in Taiwan.
8 A seguito di una denuncia depositata il 16 febbraio 2001 dal Committee of CD-R Manufacturers (Comitato dei produttori di CD-R, CECMA), in nome di produttori che costituiscono più del 25% della produzione comunitaria totale di CD-R, la Commissione ha avviato un procedimento antidumping, ai sensi dell’art. 5 del regolamento di base, riguardo alle importazioni di CD-R originari di Taiwan.
9 L’avviso di apertura di tale procedimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 31 marzo 2001 (GU C 102, pag. 2).
10 L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping e al pregiudizio derivatone riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2000 (in prosieguo: «il periodo dell’inchiesta»). L’esame delle tendenze utili a valutare il danno ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e la fine del periodo dell’inchiesta.
11 In considerazione del numero elevato di produttori-esportatori, la Commissione ha preso in considerazione l’eventuale ricorso a tecniche di campionamento ai sensi dell’art. 17 del regolamento di base. Essa ha infine selezionato, nel suo campione, cinque produttori-esportatori, tra cui le ricorrenti.
12 Il 17 dicembre 2001 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2479, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di CD‑R originari di Taiwan (GU L 334, pag. 8; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»).
13 Il 18 dicembre 2001 la Commissione ha inviato alle ricorrenti due documenti, intitolati «Specific disclosure document» (documento d’informazione particolare), informandole in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali sulla base dei quali erano stati istituiti dazi antidumping provvisori.
14 Con lettera datata 28 gennaio 2002, le ricorrenti, così come altri due produttori esportatori interessati dal procedimento antidumping, hanno inviato alla Commissione le loro osservazioni sul regolamento provvisorio e sui documenti d’informazione inviati il 18 dicembre 2001.
15 Il 26 febbraio 2002 si è tenuta una riunione presso la sede della Commissione tra le ricorrenti e la Commissione stessa.
16 Con lettera dell’11 marzo 2002, la Commissione ha inviato alle ricorrenti un documento, intitolato «General disclosure document» (documento di informazione generale), così come alcuni documenti intitolati «Specific disclosure document» (documento d’informazione particolare; in prosieguo, considerati insieme: il «documento d’informazione finale»), relativi ai fatti e alle considerazioni essenziali a fondamento della decisione di imporre dazi antidumping definitivi. La Commissione ha invitato le ricorrenti a inviarle le loro osservazioni sul documento d’informazione finale entro il 21 marzo 2002.
17 Con lettera datata 21 marzo 2002, le ricorrenti, così come altri due produttori-esportatori interessati dal procedimento antidumping, hanno inviato alla Commissione le proprie osservazioni sul documento d’informazione finale.
18 Il 3 giugno 2002 la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan (COM (2002) 282 def.; in prosieguo: la «proposta di regolamento definitivo»). Tale proposta, pubblicata dalla Commissione sul suo sito Internet, è stata oggetto di un’informativa sommaria sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 2002, C 227 E, pag. 362).
19 Il 13 giugno 2002 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1050, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote in via definitiva il dazio provvisorio sulle importazioni di CD-R originari di Taiwan (GU L 160, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
20 Nel regolamento impugnato, il Consiglio ha ritenuto che le due condizioni per l’applicazione del metodo asimmetrico fossero soddisfatte (‘considerando’ 29‑31 del regolamento impugnato). Esso ha dunque utilizzato tale metodo per il calcolo del margine di dumping e ha applicato, in tale contesto, una tecnica di azzeramento dei margini negativi di dumping constatati. Ritenendo che esistesse, riguardo a ciascuna delle ricorrenti, un margine unico di dumping del 17,7% (‘considerando’ 34 e 35 dello stesso regolamento), così come un danno causato da tale pratica di dumping, il Consiglio, in applicazione della regola del dazio inferiore, ha istituito nei confronti di ciascuna ricorrente un dazio antidumping definitivo avente la stessa percentuale (‘considerando’ 89 e art. 1 del regolamento impugnato).
Procedimento e conclusioni delle parti
21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 settembre 2002, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
22 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2002, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con ordinanza 23 gennaio 2003 il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha autorizzato tale intervento. Con lettera del 31 gennaio 2003, depositata il 3 febbraio 2003, la Commissione ha informato il Tribunale che essa rinunciava a depositare una memoria di intervento, ma che avrebbe partecipato all’udienza.
23 Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata a partire dal 13 settembre 2004, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di presidente, alla Quinta Sezione ampliata alla quale, di conseguenza, la presente causa è stata attribuita.
24 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento impugnato;
– condannare il Consiglio alle spese.
25 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, conclude che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
26 Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno del loro ricorso di annullamento. Il primo motivo è relativo alla violazione dell’art. 2, nn. 10 e 11, del regolamento di base, a causa della constatazione manifestamente erronea di un dumping mirato e dell’applicazione manifestamente ingiustificata del metodo asimmetrico. Il secondo motivo è relativo all’applicazione dell’azzeramento in violazione dell’art. 2 del regolamento di base.
Osservazioni preliminari sulle contestazioni da parte del Consiglio riguardo alla ricevibilità dei motivi d’annullamento
27 Il Consiglio mette in dubbio la ricevibilità tanto del primo quanto del secondo motivo di annullamento. Infatti, attraverso tali motivi, le ricorrenti contesterebbero solo le conclusioni provvisorie della Commissione e il documento d’informazione finale. Orbene, anche se è vero che la Commissione svolge un ruolo essenziale nelle istruttorie antidumping, le sue conclusioni sarebbero rilevanti solo qualora vengano inserite nel regolamento definitivo. Le ricorrenti avrebbero dovuto quindi contestare le disposizioni del regolamento impugnato.
28 Peraltro, il Consiglio sostiene che, anche se i motivi di annullamento, in particolare il primo di essi, venissero considerati ricevibili dal Tribunale, le affermazioni contenute nel ricorso, relative alla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, sarebbero prive di oggetto, dato che esse concernerebbero esclusivamente le conclusioni prospettate dalla Commissione nel regolamento provvisorio e non comporterebbero alcun riferimento al ragionamento, molto più dettagliato, contenuto nel regolamento impugnato.
29 Le ricorrenti sostengono che dal ricorso risulta chiaramente che esse chiedono al Tribunale di annullare il regolamento adottato dal Consiglio.
30 Il Tribunale considera che i dubbi del Consiglio volti, formalmente, contro la ricevibilità dei motivi di annullamento non sollevano tanto una questione di ricevibilità di tali motivi, quanto piuttosto quella della rilevanza, riguardo all’oggetto del ricorso, degli argomenti sviluppati in tali motivi.
31 A tale riguardo, se è vero che le ricorrenti rivolgono le loro critiche più alla Commissione che al Consiglio, e ciò in modo a volte formalmente ingiustificato quando si riferiscono al regolamento impugnato, ciò non toglie che il ricorso è diretto all’annullamento del regolamento n. 1050/2002 e che le ricorrenti identificano proprio il Consiglio come destinatario ultimo dei loro argomenti. Nella fattispecie, il frequente riferimento da parte delle ricorrenti alla Commissione, in definitiva, riconosce solamente il fatto – del resto ammesso dallo stesso Consiglio – che la Commissione è un’attrice essenziale del procedimento antidumping e che è essa che propone al Consiglio i termini del regolamento definitivo.
32 Inoltre, risulta che il regolamento impugnato è il rifacimento identico, da parte del Consiglio, della proposta di regolamento definitivo adottata dalla Commissione e, pertanto, che il Consiglio si è limitato a fare proprie, senza modificarle, le valutazioni finali della Commissione, criticate dalle ricorrenti nei loro atti.
33 Di conseguenza, la rilevanza, rispetto all’oggetto del presente ricorso, dell’argomentazione sviluppata dalle ricorrenti nei loro motivi di annullamento non è rimessa in causa dal solo fatto che essa contiene frequenti riferimenti alla Commissione e alla proposta di regolamento definitivo presentata da tale istituzione e le obiezioni sollevate dal Consiglio a tale riguardo devono essere respinte.
34 Riguardo all’obiezione del Consiglio, menzionata al precedente punto 28, in merito alle affermazioni delle ricorrenti relative alla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, essa solleva, infatti, una questione di ricevibilità di alcune censure delle ricorrenti riguardo all’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale e sarà esaminata nell’ambito dell’analisi del primo motivo di annullamento.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2, nn. 10 e 11, del regolamento di base, a causa della constatazione manifestamente erronea di un dumping mirato e dell’applicazione manifestamente ingiustificata del metodo asimmetrico
Argomenti delle parti
35 Nell’ambito di questo motivo, le ricorrenti sostengono che la prima condizione di applicazione del metodo asimmetrico relativo all’esistenza di un andamento (in prosieguo, anche: la «configurazione») dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi, presuppone l’esistenza di un dumping mirato, vale a dire, a loro parere, di un trattamento intenzionale di certe esportazioni da parte degli esportatori con l’obiettivo di dissimularle attraverso altre operazioni. Le ricorrenti si avvalgono, a tale riguardo, del paragrafo 32 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate per la sentenza della Corte 9 gennaio 2003, causa C‑76/00 P, Petrotub e Republica/Consiglio (Racc. pag. I‑79, in particolare pag. I‑84; in prosieguo: la «sentenza Petrotub»). Non sarebbe sufficiente, per concludere che esiste una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione ai sensi dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base, constatare che i prezzi all’esportazione sono sensibilmente variati secondo gli acquirenti, le regioni o i periodi. Sarebbe necessario, oltre a ciò, constatare che tale variazione dei prezzi deriva da un’intenzione dell’esportatore di dissimulare le proprie pratiche di dumping.
36 Orbene, al ‘considerando’ 30 del regolamento impugnato il Consiglio si sarebbe limitato a constatare la notevole differenza dei prezzi all’esportazione tra la prima e la seconda metà del periodo dell’inchiesta. Non avrebbe ritenuto utile interrogarsi sulla ragione di una tale differenza e dunque sulla questione se questa fosse intenzionale.
37 Pertanto, se avesse accettato di prendere in considerazione l’evoluzione dei mercati mondiali del prodotto interessato, il Consiglio sarebbe stato portato a concludere che il crollo dei prezzi all’esportazione delle ricorrenti verso la Comunità, durante la seconda metà del periodo dell’inchiesta, non era intenzionale, ma solo in linea con l’evoluzione di tali mercati. Non vi sarebbe stata, pertanto, una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione come richiesto dall’art. 2, n. 11, del regolamento di base.
38 Inoltre, sarebbe stato considerato erroneamente che il primo metodo simmetrico non permettesse di valutare correttamente il margine di dumping. Il fatto che la Commissione non abbia utilizzato il primo metodo simmetrico avrebbe avuto come conseguenza l’aumento del margine di dumping. Tuttavia, tale aumento non implicherebbe assolutamente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione nel regolamento provvisorio, la determinazione del vero margine di dumping. Sarebbe piuttosto l’applicazione della procedura di azzeramento, combinata con il metodo asimmetrico, che creerebbe una differenza in termini di margine di dumping e non l’esistenza di circostanze particolari a giustificazione dell’utilizzazione del metodo asimmetrico.
39 Nella loro replica le ricorrenti negano che il secondo metodo simmetrico sia, in presenza di numerose operazioni, di difficile applicazione o fonte di arbitrarietà. Esse aggiungono che sarebbe stato opportuno per le istituzioni conoscere la ragione dell’esistenza di una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione, attinente all’evoluzione dei mercati mondiali, e spiegare perché i metodi simmetrici non potessero essere utilizzati per analizzare la situazione generata dalla presenza di tale differenza. Orbene, nel regolamento impugnato, tale spiegazione sarebbe stata insufficiente perché non avrebbe considerato in modo adeguato le tendenze dei prezzi mondiali.
40 Inoltre, le ricorrenti criticano la posizione del Consiglio esposta nel controricorso, secondo cui una differenza di due punti percentuali tra i margini di dumping a seconda che questi siano calcolati usando il primo metodo simmetrico o il metodo asimmetrico sarebbe considerata rilevante quando tali margini sono del 4% e del 6%, mentre essa non lo sarebbe quando detti margini sono del 52% e del 54%. Tale metodo di confronto dei risultati generati dai detti metodi non si dedurrebbe dal regolamento di base e avrebbe dovuto essere preliminarmente spiegato in modo chiaro dalle istituzioni.
41 Infine, le ricorrenti ritengono che, considerato il numero sostanziale di operazioni con dumping compiute durante la prima metà del periodo dell’inchiesta, non vi era differenza manifesta fra tale prima metà e la seconda metà del periodo dell’inchiesta, di modo che non si poteva giungere ad accertare l’esistenza di una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione ai sensi dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base.
42 Il Consiglio risponde che l’art. 2, n. 11, del regolamento di base presuppone esclusivamente, a titolo della prima condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, l’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi e che tale nozione è puramente oggettiva. Inoltre, la nozione d’intenzionalità sarebbe, in generale, estranea alla normativa antidumping. Non sarebbe assolutamente richiesto, nel regolamento di base, che le istituzioni provino l’intenzionalità per dimostrare l’esistenza di un dumping o un danno. Infine, sarebbe indifferente, nell’ambito del calcolo del dumping, sapere quali siano i fattori che hanno influenzato i prezzi praticati nel mercato interno dell’esportatore e nel mercato comunitario. Poiché la ragion d’essere del metodo asimmetrico è quella di evidenziare il vero margine di dumping praticato, sarebbe illogico ricercare le cause della differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione. Ciò sarebbe in contraddizione con la logica d’insieme del dispositivo e con la finalità stessa del metodo asimmetrico.
43 Ciò non significherebbe, comunque, che un abbassamento dei prezzi a livello mondiale non debba essere per niente preso in considerazione nell’ambito di un’inchiesta antidumping. Esso potrebbe essere valutato in funzione di altri fattori, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, nell’ambito dell’analisi del danno subito e del nesso di causalità.
44 Il Consiglio rileva che le ricorrenti non contestano assolutamente, nel loro ricorso, le conclusioni cui esso è giunto al ‘considerando’ 30 del regolamento impugnato, secondo cui il fatto che i prezzi all’esportazione fossero stati considerevolmente più bassi durante tutta la seconda metà del periodo dell’inchiesta costituirebbe una «configurazione dei prezzi all’esportazione» ai sensi dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base. È solo nella replica che le ricorrenti contesterebbero tali conclusioni, per il preteso motivo che alcune vendite all’esportazione realizzate durante la prima metà del periodo dell’inchiesta sarebbero state anch’esse oggetto di dumping. Orbene, il Consiglio fa osservare che, come ha rilevato al ‘considerando’ 28 del regolamento impugnato, le ricorrenti hanno ammesso, durante l’inchiesta, che i prezzi all’esportazione sono variati notevolmente da un periodo all’altro. Poiché tale ammissione non è stata contestata nel ricorso, l’affermazione delle ricorrenti dovrebbe essere respinta, almeno per tale ragione.
45 Inoltre, tale affermazione sarebbe senza fondamento, dato che le ricorrenti non precisano quali esportazioni non fossero oggetto di dumping e non spiegano perché tali operazioni rimetterebbero in questione l’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione ai periodi. Infine, anche se alcune operazioni della prima metà del periodo dell’inchiesta fossero anch’esse state oggetto di dumping, sussisterebbe ugualmente un andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione ai periodi. Nessun elemento del regolamento di base suffragherebbe l’ipotesi secondo cui si sarebbe in presenza di un andamento dei prezzi all’esportazione diverso da un periodo all’altro solo se tutte le operazioni dello stesso periodo seguono la stessa tendenza. Al contrario, l’utilizzo del termine «andamento» indicherebbe che, se i prezzi devono seguire la stessa tendenza, possono nondimeno esserci alcune operazioni che non rientrano in tale schema. Il Consiglio ricorda che ha fondato la sua conclusione sul fatto che i prezzi erano nettamente inferiori (a volte più del 50%) durante la seconda metà del periodo dell’inchiesta. Sarebbero state esaminate, in totale, 2 305 esportazioni per le due ricorrenti. Visto tale numero considerevole di operazioni, le rare operazioni non corrispondenti al quadro generale non possono rimettere in discussione la conclusione secondo cui esisteva un andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione ai periodi.
46 Riguardo, del resto, alla seconda condizione di applicazione del metodo asimmetrico, le ricorrenti se ne occuperebbero solo brevemente, poiché si riferiscono semplicemente alle conclusioni provvisorie della Commissione. Orbene, il ragionamento seguito al ‘considerando’ 31 del regolamento impugnato sarebbe differente e molto più dettagliato di quello seguito al ‘considerando’ 29 del regolamento provvisorio.
47 Quanto alla contestazione da parte delle ricorrenti del metodo di comparazione tra i risultati generati dal primo metodo simmetrico e dal metodo asimmetrico, il Consiglio risponde che tale contestazione prescinde dall’ampio potere discrezionale riconosciuto alle istituzioni nell’ambito del regolamento di base. Inoltre, quando esercitano la discrezionalità ad esse riconosciuta, le istituzioni non sarebbero tenute a spiegare in dettaglio e anticipatamente i criteri che hanno intenzione di applicare in ogni situazione. Le ricorrenti non dedurrebbero del resto nessuna violazione dei diritti della difesa.
48 Per ciò che riguarda, infine, le affermazioni delle ricorrenti secondo cui il Consiglio non avrebbe spiegato sufficientemente, per mancanza di adeguata considerazione dell’evoluzione dei mercati mondiali, perché i metodi simmetrici non permettevano di considerare la situazione risultante dall’esistenza di una certa configurazione dei prezzi all’esportazione diverso in relazione ai periodi, tale istituzione risponde che la spiegazione specifica richiesta dall’art. 2, n. 11, del regolamento di base e dall’art. 2.4.2 del codice antidumping, riguardo alla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, riguarda la questione se i metodi simmetrici permettono di riflettere la portata reale del dumping. Orbene, il Consiglio avrebbe fornito tale spiegazione riguardo ai metodi simmetrici, contrariamente alla situazione all’origine della causa che ha dato luogo alla sentenza Petrotub.
Giudizio del Tribunale
49 Risulta dal testo dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base che il ricorso da parte delle istituzioni comunitarie al metodo asimmetrico per il calcolo del margine di dumping presuppone che due condizioni siano soddisfatte. Da un lato, l’andamento dei prezzi all’esportazione dev’essere sensibilmente diverso in relazione a differenti acquirenti, regioni o periodi. Dall’altro, i metodi simmetrici non devono permettere di valutare correttamente il margine di dumping praticato.
50 Per ciò che riguarda, in primo luogo, la condizione connessa all’esistenza di una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione, occorre esaminare se, come affermato in sostanza dalle ricorrenti, il Consiglio abbia constatato l’esistenza di tale differenza in violazione del regolamento di base.
51 La motivazione del regolamento impugnato relativa a tale prima condizione figura, nei termini seguenti, al ‘considerando’ 30 di tale regolamento:
«Per quanto riguarda la prima condizione, è stato accertato che durante la seconda metà del periodo dell’inchiesta i prezzi all’esportazione sono stati notevolmente inferiori ai prezzi praticati durante la prima metà e questa conclusione non è stata contestata dai produttori esportatori interessati. Questi ultimi hanno invece messo in dubbio che la differenza dei prezzi potesse costituire un modello e l’hanno piuttosto attribuita ad un calo dei prezzi a livello mondiale, compresi i valori normali. Si è ritenuto che il calo dei prezzi all’esportazione costituisse un modello per due motivi: innanzitutto, perché il calo è stato costante durante tutta la seconda metà del periodo dell’inchiesta, e, in secondo luogo, perché è stato considerevole e, in alcuni casi, ha raggiunto il 50%. Inoltre, l’obiezione secondo cui le differenze dei prezzi all’esportazione dipendono dall’andamento dei prezzi a livello mondiale, inclusi i valori normali, è stata considerata irrilevante perché l’analisi deve riguardare i prezzi all’esportazione nella Comunità. Va notato, infine, che, l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base prevede di fare riferimento ad una configurazione dei prezzi all’esportazione e non di spiegare una siffatta configurazione».
52 Occorre rigettare la censura fondamentale delle ricorrenti, relativa al fatto che il Consiglio avrebbe illegalmente accolto l’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione ai periodi, senza aver dimostrato l’esistenza di una intenzione delle dette ricorrenti di dissimulare pratiche di dumping.
53 Innanzitutto, il Tribunale rileva che il riferimento, operato dalle ricorrenti, al paragrafo 32 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate nella causa Petrotub (v. supra, punto 35) è infondato. Infatti, tale punto riguarda esclusivamente gli argomenti della società Petrotub. Peraltro, nella sua valutazione, esposta ai paragrafi 58 e seguenti delle sue conclusioni, l’avvocato generale non suggerisce che la prova dell’intenzione dell’esportatore di dissimulare il dumping sia necessaria per constatare l’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi ai sensi dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base.
54 Inoltre, il Tribunale ritiene che la funzione del metodo asimmetrico sia quella di riflettere il reale margine di dumping praticato nel caso in cui, essendo stata constatata una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione, indipendentemente dalla sua causa, gli altri due metodi non vi riescano. La questione dell’esistenza di un determinato andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi, è una questione meramente oggettiva e non rileva, pertanto, la presenza o l’assenza di un’intenzione fraudolenta all’origine di tale situazione. Esigere la prova dell’intenzionalità significherebbe impedire il ricorso al metodo asimmetrico in casi in cui tale metodo sia peraltro il solo in grado di riflettere il vero margine di dumping praticato e significherebbe quindi impedire, attraverso la creazione di una condizione non prevista dall’art. 2, n. 11, del regolamento di base, il corretto funzionamento di tale disposizione.
55 Tali considerazioni non tolgono niente al fatto che il dumping possa essere un atto deliberato, suscettibile di tentativi di dissimulazione, e quindi che la constatata differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione possa essere il risultato di una manovra da parte degli esportatori. Ciò non toglie che niente indichi, anzi, che il metodo asimmetrico è stato previsto solo per combattere i casi di dissimulazione intenzionale del dumping. Come rilevato dal Consiglio, il ricorso al metodo asimmetrico non dipende dalla constatazione da parte delle istituzioni di un’intenzione di dissimulare il dumping, ma unicamente dalla constatazione che l’utilizzo dei metodi simmetrici avrebbe per effetto di «dissimulare» tecnicamente, o addirittura di «mascherare» (sentenze della Corte 7 maggio 1987, causa 240/84, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, Racc. pag. 1809, punto 23, e causa 258/84, Nippon Seiko/Consiglio, Racc. pag. 1923, punto 25), il vero margine di dumping, ossia non permetterebbe di valutarlo correttamente.
56 La Corte ha inoltre avuto l’occasione di confermare ciò in una causa in cui l’esportatore rimproverava al Consiglio di aver applicato il metodo asimmetrico senza aver determinato l’esistenza di una sua intenzione fraudolenta. La Corte ha risposto che «[l]’ argomento (…) consistente nel sostenere che l’applicazione del metodo [asimmetrico sia] giustificata soltanto qualora l’esportatore si sia reso responsabile di manovre intese a dissimulare il dumping non può essere accolto», poiché, «se è vero che questo metodo è atto a far fronte a siffatte manovre, la sua adozione non è tuttavia limitata ai soli casi in cui comportamenti del genere siano stati accertati dalle istituzioni» (sentenza della Corte 10 marzo 1992, causa C‑178/87, Minolta Camera/Consiglio, Racc. pag. I‑1577, punto 42; v. anche, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mischo presentate nella causa Minolta Camera/Consiglio, cit., Racc. pag. I‑1603, paragrafi 53-55).
57 Da quanto esposto risulta che l’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi, prima condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, non è assolutamente subordinata alla prova di un’intenzione, da parte degli esportatori, di dissimulare il dumping.
58 Tale considerazione è, inoltre, corroborata dal fatto che la nozione di intenzionalità è estranea, in generale, alla normativa antidumping. Non è richiesto da nessuna parte nel regolamento di base che le istituzioni provino l’intenzionalità per determinare l’esistenza di un dumping o quella di un danno.
59 A tale riguardo, e più in generale, occorre ricordare che la constatazione dell’esistenza di un dumping, prima tappa nell’esame della questione se occorre imporre un dazio antidumping, si fonda su un confronto puramente oggettivo tra il valore normale e i prezzi all’esportazione. Tale confronto, condotto secondo le disposizioni dell’art. 2 del regolamento di base, si fonda sull’esame dei dati contabili ed economici delle imprese interessate e non comporta assolutamente la ricerca delle cause del livello dei prezzi interni e del livello dei prezzi all’esportazione. Come rilevato dal Consiglio, le ragioni per le quali un esportatore può essere stato indotto a vendere sul suo mercato interno a prezzi inferiori ai suoi costi di produzione, o a vendere nella Comunità a prezzi inferiori al valore normale, sono irrilevanti per il calcolo del dumping. L’esportatore non può quindi pretendere, come sostengono in sostanza le ricorrenti, che si debbano considerare i prezzi interni realmente praticati e non un valore normale ricostruito, per il motivo che la pressione sui prezzi esercitata dai concorrenti avrebbe costretto tale esportatore a vendere sul proprio mercato interno al di sotto dei suoi costi di produzione. Egli non può neanche contestare l’esistenza di un dumping per il motivo che il livello dei prezzi nella Comunità avrebbe costretto l’esportatore ad esportare al di sotto del valore normale (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 18 dicembre 1997, cause riunite T‑159/94 e T‑160/94, Ajinomoto e The NutraSweet Company/Consiglio, Racc. pag. II‑2461, punti 126-129).
60 Di conseguenza, è a giusto titolo che il Consiglio, al ‘considerando’ 30 del regolamento impugnato, avendo rilevato, fatto che le ricorrenti non contestano, che i prezzi all’esportazione erano sensibilmente più bassi durante la seconda metà del periodo dell’inchiesta piuttosto che durante la prima metà di questo, è potuto giungere alla conclusione che esisteva un andamento dei prezzi all’esportazione diverso in relazione ai periodi ai sensi dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base, e rigettare le obiezioni delle ricorrenti a tale riguardo, relative, in sostanza, al fatto che tale diminuzione sarebbe stata causata dal crollo dei mercati mondiali e non dalla loro volontà.
61 Per la stessa ragione, le ricorrenti sbagliano quando sostengono che le spiegazioni fornite nel regolamento impugnato sarebbero insufficienti perché il Consiglio non avrebbe preso in considerazione in maniera adeguata l’evoluzione dei mercati mondiali.
62 Occorre, inoltre, respingere gli argomenti delle ricorrenti relativi al preteso numero sostanziale di esportazioni effettuate in dumping durante la prima metà del periodo dell’inchiesta e alla natura ciclica dell’evoluzione dei prezzi dei CD‑R. In effetti, il primo di tali argomenti, proposto unicamente in sede di replica e del resto non corroborato, non rimette assolutamente in causa la constatazione effettuata dal Consiglio, al ‘considerando’ 30 del regolamento impugnato, e non contestata, riguardo ad un crollo dei prezzi all’esportazione verso la Comunità tra la prima e la seconda metà del periodo dell’inchiesta, constatazione sulla quale tale istituzione si è fondata per giungere alla conclusione che esisteva un certo andamento dei prezzi diverso in relazione ai periodi. Quanto al secondo argomento, sollevato in udienza, nemmeno esso è corroborato e risulta, in ogni caso, in contraddizione con il fatto che i prezzi all’esportazione non hanno conosciuto variazioni cicliche durante il periodo dell’inchiesta, ma sono semplicemente crollati durante tale periodo.
63 Il Tribunale rileva, infine, che l’affermazione delle ricorrenti secondo cui esse non avrebbero fatto altro che subire l’andamento dei mercati mondiali e non sarebbero pertanto responsabili del livello dei loro prezzi all’esportazione verso la Comunità è contraddetta in ogni caso dal fatto, rilevato al ‘considerando’ 64 del regolamento impugnato e non seriamente contestato nel presente ricorso, che la sovraccapacità a livello mondiale è stata causata, almeno in parte, proprio dal comportamento delle ricorrenti, in quanto quest’ultimo è consistito nell’aumento massiccio delle loro capacità produttive allorquando le prospettive per i prezzi di mercato erano sfavorevoli.
64 Alla luce delle precedenti considerazioni, la censura delle ricorrenti concernente la violazione, nel regolamento impugnato, della prima condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, relativa all’esistenza di una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione ai sensi dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base, dev’essere respinta.
65 Occorre, in secondo luogo, esaminare la seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, concernente l’inadeguatezza dei metodi simmetrici a valutare correttamente il margine di dumping.
66 Il Tribunale rammenta che, ai punti 58 e 60 della sentenza Petrotub (citata al precedente punto 35), dopo aver constatato che l’art. 2, n. 11, del regolamento di base non specificava espressamente l’obbligo per le istituzioni di fornire, in caso di ricorso al metodo asimmetrico, una spiegazione relativa alla seconda condizione d’applicazione di tale metodo, la Corte ha ciò nondimeno statuito «che un regolamento del Consiglio che imponga dazi antidumping definitivi utilizzando il metodo asimmetrico ai fini del calcolo del margine di dumping [deve] contenere in particolare, quanto alla motivazione richiesta dall’art. [253 CE], la specifica spiegazione prevista all’art. 2.4.2 del codice antidumping (…) 1994».
67 A tale riguardo il Consiglio ha fornito, ai ‘considerando’ 29 e 31 del regolamento impugnato, la seguente motivazione.
68 Riguardo anzitutto al secondo metodo simmetrico, il Consiglio ha «notato che la Comunità non applica questo metodo, perché la selezione delle singole transazioni è ritenuta inattuabile e arbitraria ai fini di un (…) confronto [operazione per operazione], almeno in casi come questo, in cui si hanno migliaia di esportazioni e di transazioni interne». Il Consiglio ha concluso che il secondo metodo simmetrico «non poteva costituire una valida alternativa in materia di confronto» (‘considerando’ 29 del regolamento impugnato).
69 Per quanto riguarda poi il primo metodo simmetrico, il Consiglio ha dichiarato che «applicando [il] metodo [asimmetrico] si è ottenuto un margine di dumping notevolmente superiore a quello calcolato confrontando la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, che non teneva conto delle conseguenze del calo considerevole dei prezzi all’esportazione nella Comunità durante la seconda metà del [periodo dell’inchiesta]». Quindi, ha continuato il Consiglio, «se non si fosse proceduto ad un confronto fra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d’esportazione, il dumping notevolmente più elevato o selettivo calcolato durante la seconda metà del periodo dell’inchiesta non sarebbe emerso dal confronto fra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione». Inoltre, ha aggiunto il Consiglio, «nel calcolo del dumping è stato opportuno riflettere, attraverso un confronto fra la media ponderata del valore normale e i prezzi di tutte le singole transazioni d’esportazione, il fatto che durante la seconda metà del periodo dell’inchiesta i prezzi all’esportazione sono stati inferiori ai costi di produzione e che ciò ha costituito una forma molto grave di dumping» (‘considerando’ 31 del regolamento impugnato).
70 Alla luce di tali motivi, relativi alla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, il Tribunale osserva, al pari del Consiglio, che il primo motivo di ricorso menziona tale seconda condizione solo brevemente e in modo parziale e, per di più, esclusivamente in relazione alla motivazione contenuta nel regolamento provvisorio.
71 Quindi, al punto 25, sub ii), del ricorso, le società ricorrenti contestano la valutazione della Commissione, effettuata in sede di regolamento provvisorio, secondo cui il primo metodo simmetrico non permetteva di riflettere correttamente il margine reale di dumping. Le ricorrenti non richiamano assolutamente, in tale contesto, il secondo metodo simmetrico.
72 Nel prosieguo della spiegazione del primo motivo di annullamento, ai punti 29-33 del ricorso, dedicato alla contestazione delle misure definitive adottate dal Consiglio, le ricorrenti non ritornano sulla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, e ciò proprio quando la motivazione di cui ai ‘considerando’ 29 e 31 del regolamento impugnato, la quale fa seguito alle critiche delle ricorrenti nella fase del regolamento provvisorio, è allo stesso tempo nuova (v. ‘considerando’ 29 del regolamento impugnato) e più circostanziata (v. ‘considerando’ 31 dello stesso regolamento) della motivazione contenuta al ‘considerando’ 29 del regolamento provvisorio. Le ricorrenti concentrano la loro contestazione unicamente sulla prima condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, relativa all’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione differente in relazione agli acquirenti, alle regioni o ai periodi.
73 In altri termini, e con riserva delle contestazioni esposte nel prosieguo ai punti 76 e seguenti, il primo motivo proposto dalle ricorrenti nel loro ricorso non implica, in sostanza, una contestazione della legittimità della motivazione del regolamento impugnato per ciò che riguarda la seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico. Il Tribunale rileva, inoltre, che tale censura non figura nella parte del ricorso relativa al secondo motivo d’annullamento, che concerne la legittimità della tecnica dell’azzeramento nell’ambito del metodo asimmetrico. In udienza le ricorrenti, in sostanza, hanno confermato al Tribunale l’assenza, nel loro ricorso, di una tale contestazione.
74 È solo in sede di replica che le ricorrenti hanno contestato, per la prima volta dinanzi al Tribunale, la legittimità della motivazione del regolamento impugnato riguardo alla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico.
75 Orbene, tali censure, relative al fatto che il secondo metodo simmetrico sarebbe facilmente attuabile, anche in presenza di migliaia di operazioni, non si fondano su elementi nuovi che si sono rivelati durante il procedimento dinanzi al Tribunale e non costituiscono l’ampliamento di una censura proposta anteriormente nel ricorso o avente uno stretto collegamento con esso. Tali censure, che costituiscono pertanto censure nuove, devono essere dichiarate irricevibili, in applicazione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag. II‑2085, punti 156-158, e 28 novembre 2002, causa T‑40/01, Scan Office Design/Commissione,Racc. pag. II‑5043, punto 96).
76 Tuttavia, come dichiarato al precedente punto 73, il Tribunale rileva che alcune contestazioni relative alla legittimità della motivazione del regolamento impugnato riguardo alla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, devono essere esaminate nel merito.
77 Quindi, la censura espressa al punto 25, sub ii), del ricorso, secondo cui, in sostanza, il conseguimento di un margine di dumping più elevato attraverso il metodo asimmetrico che con il primo metodo simmetrico non implicherebbe la conclusione che il metodo asimmetrico rifletta meglio il margine reale di dumping, non è totalmente priva di rilevanza riguardo al regolamento impugnato. In effetti, benché tale censura sia stata formulata dalle ricorrenti nel ricorso solo con riferimento al regolamento provvisorio e benché il regolamento impugnato contenga nel suo ‘considerando’ 31, riguardo alla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, una motivazione molto più circostanziata di quella del regolamento provvisorio, ciò non toglie che, in detto ‘considerando’ 31, il Consiglio abbia continuato a riferirsi, in particolare, alla differenza constatata tra il margine di dumping calcolato attraverso il metodo asimmetrico e quello calcolato con il primo metodo simmetrico. Ne consegue che tale censura, sollevata dalla ricorrente contro la motivazione del regolamento provvisorio, vale anche nei confronti del regolamento definitivo.
78 Inoltre, alcuni argomenti sollevati esclusivamente in sede di replica devono essere anch’essi considerati ricevibili, dal momento che uno stretto nesso li collega alla sopraccitata censura, di cui costituiscono uno sviluppo.
79 Tali argomenti supplementari consistono in una critica da parte delle ricorrenti di alcune posizioni del Consiglio espresse nel controricorso, secondo cui una differenza di due punti percentuali che separi i margini di dumping a seconda che essi siano calcolati attraverso il primo metodo simmetrico o attraverso quello asimmetrico dovrebbe ritenersi rilevante quando tali margini sono del 4% e del 6%, mentre non lo sarebbe quando tali margini sono del 52% e del 54%. Secondo le ricorrenti, tale metodo di comparazione dei risultati generati dal primo metodo simmetrico e dal metodo asimmetrico non si desumerebbe dal regolamento di base e le istituzioni avrebbero dovuto spiegarlo anticipatamente in modo chiaro.
80 Occorre innanzi tutto rammentare che, secondo giurisprudenza costante, nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare (sentenze del Tribunale 17 luglio 1998, causa T‑118/96, Thai Bicycle Industry/Consiglio, Racc. pag. II‑2991, punto 32; 4 luglio 2002, causa T‑340/99, Arne Mathisen/Consiglio, Racc. pag. II‑2905, punto 53, e 28 ottobre 2004, causa T‑35/01, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, Racc. pag. II‑3663, punto 48; v., in tal senso, anche sentenza NTN Toyo Boaring e a./Consiglio, citata al punto 55 supra, punto 19, e sentenza del Tribunale 29 gennaio 1998, causa T‑97/95, Sinochem/Consiglio, Racc. pag. II‑85, punto 51).
81 Ne deriva che il controllo del giudice comunitario sulle valutazioni delle istituzioni dev’essere limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (sentenze della Corte NTN Toyo Bearing e a./Consiglio, cit. al punto 55 supra, punto 19, e 22 ottobre 1991, causa C‑16/90, Nölle, Racc. pag. I‑5163, punto 12; sentenze del Tribunale 28 settembre 1995, causa T‑164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II‑2681, punto 67; Thai Bicycle Industry/Consiglio, citata al punto 80 supra, punto 33; Arne Mathisen/Consiglio, citata al punto 80 supra, punto 54, e Shanghai Teraoka Elctronics/Consiglio, cit. al punto 80 supra, punto 49).
82 Orbene, l’attuazione da parte delle istituzioni delle disposizioni dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base e, in particolare, della seconda condizione di applicazione del metodo asimmetrico, relativa all’inadeguatezza dei metodi simmetrici a riflettere il margine di dumping realmente praticato, implica, da parte di tali istituzioni, valutazioni economiche complesse.
83 Inoltre, benché la seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico non abbia certamente per obiettivo l’applicazione del sistema di calcolo del margine di dumping che conduce al risultato più elevato, ma piuttosto l’applicazione del sistema che meglio riflette il margine reale del dumping praticato, questo metodo, purché comporti l’azzeramento descritto al seguente punto 97, conduce comunque sempre, quando alcune operazioni di esportazione sono state effettuate senza dumping, ad un margine di dumping superiore a quello risultante dal primo metodo simmetrico (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate nella causa Petrotub, citate al punto 35 supra, paragrafi 8-15). Pertanto il conseguimento, con il metodo asimmetrico, di un margine di dumping superiore a quello risultante dal primo metodo simmetrico manifesta necessariamente l’esistenza, insieme ad operazioni effettuate a prezzo di dumping, di operazioni effettuate senza dumping. Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che il fatto di ottenere un margine di dumping superiore attraverso il metodo asimmetrico, rispetto a quello ottenuto con il primo metodo simmetrico, non sia privo di rilevanza per determinare se tale ultimo metodo permetta di valutare correttamente il margine di dumping praticato.
84 Orbene, risulta dal regolamento impugnato, come spiegato dal documento d’informazione finale, che, per quanto riguarda la Ritek, i margini di dumping calcolati seguendo tali due metodi erano uno il doppio dell’altro (7,16%, in base al primo metodo simmetrico, e 15,28%, in base al metodo asimmetrico) e che, riguardo alla Prodisc Technology, essi avevano una differenza di circa sei punti percentuali (21,15%, in base al primo metodo simmetrico, e 26,98%, in base al metodo asimmetrico). Inoltre risulta, in sostanza, dal ‘considerando’ 31 del regolamento impugnato che, a causa della loro diminuzione sensibile, i prezzi all’esportazione durante la seconda metà del periodo dell’inchiesta sono stati inferiori ai costi di produzione del prodotto interessato e hanno costituito, per tale fatto, una forma di dumping particolarmente grave.
85 Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene che il Consiglio non abbia commesso alcun manifesto errore di valutazione, al ‘considerando’ 31 del regolamento impugnato, quando ha ritenuto che il ricorso al primo metodo simmetrico avrebbe avuto per effetto di mascherare in modo inopportuno il dumping sensibilmente più elevato o selettivo generato durante la seconda metà del periodo dell’inchiesta e quando ha deciso di preferire a tale metodo quello asimmetrico.
86 Occorre anche respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui il metodo di comparazione dei margini di dumping generati dal primo metodo simmetrico e dal metodo asimmetrico seguito dalle istituzioni e spiegato nel controricorso non sarebbe stato preliminarmente descritto, né pubblicato. Infatti le istituzioni, allorché si avvalgono del potere discrezionale loro conferito dal regolamento di base, non sono tenute a specificare dettagliatamente e previamente i criteri che intendono adottare in ogni situazione concreta, anche nei casi in cui esse adottino nuove scelte di principio (v. sentenza Thai Bicycle Industry/Consiglio, citata al punto 80 supra, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
87 Di conseguenza, le censure delle ricorrenti, relative alla seconda condizione d’applicazione del metodo asimmetrico, vanno dichiarate in parte irricevibili e in parte vanno respinte.
88 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che il primo motivo d’annullamento non può essere accolto.
Sul secondo motivo, relativo all’applicazione dell’azzeramento in violazione dell’art. 2 del regolamento di base
Argomenti delle parti
89 Nel loro secondo motivo di annullamento le ricorrenti sostengono, in sostanza, che il Consiglio ha erroneamente utilizzato la procedura dell’azzeramento nella presente fattispecie.
90 Esse sostengono che tale procedura è stata censurata dall’organo d’appello dell’OMC nella sua relazione 1° marzo 2001 (WT/DS141/AB/R; in prosieguo: la «relazione “biancheria da letto”») resa nel caso WTS/DS141 «Comunità europee – Dazi antidumping sulle importazioni di biancheria da letto di cotone dall’India» (in prosieguo: il «caso “biancheria da letto”»).
91 Secondo le ricorrenti, tale censura non varrebbe solamente nel contesto particolare del caso «biancheria da letto» (applicazione dell’azzeramento tra parametri, nell’ambito del primo metodo simmetrico), ma anche nel caso di specie (applicazione dell’azzeramento a livello di ciascun confronto individuale, nell’ambito del metodo asimmetrico). Infatti, secondo le ricorrenti, né l’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994 né l’art. 2, n. 11, del regolamento di base permetterebbero di giustificare l’applicazione dell’azzeramento, sia che il prezzo all’esportazione sia considerato come una media ponderata di tutte le operazioni comparabili, sia che esso venga considerato individualmente per ciascuna operazione. Secondo le ricorrenti, deformare i prezzi delle operazioni individuali d’esportazione violerebbe il «principio dell’equo confronto» nell’ambito del metodo asimmetrico, e ciò in modo ancora più flagrante rispetto al caso «biancheria da letto», nel quale si era considerato che i prezzi all’esportazione dei differenti parametri costituissero una media ponderata.
92 Le ricorrenti sostengono che l’azzeramento non è l’unica tecnica che permetta di rimediare ad una situazione di dumping mirato. Esse avrebbero proposto alla Commissione soluzioni alternative al metodo asimmetrico con azzeramento, per prendere in considerazione il preteso dumping mirato. Così, avrebbero suggerito il ricorso ad un’applicazione combinata del primo metodo simmetrico e del secondo metodo simmetrico o del metodo asimmetrico con un metodo simmetrico. Il Consiglio avrebbe però ignorato tali argomenti.
93 Il Consiglio risponde che la relazione «biancheria da letto» non è rilevante, poiché riguarda la procedura dell’azzeramento tra parametri, tecnica che le istituzioni praticavano in passato nell’ambito del primo metodo simmetrico, senza determinare preliminarmente l’esistenza di una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione. Tale relazione si fonderebbe su una situazione diversa da quella in questione nella fattispecie, nella quale l’azzeramento è stato applicato a livello di ciascun confronto individuale nell’ambito del metodo asimmetrico, in presenza di una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione.
94 Il Consiglio aggiunge che il metodo asimmetrico ha senso rispetto al primo metodo simmetrico solo se viene applicato l’azzeramento. Infatti, senza tale procedura, detto metodo porterebbe matematicamente allo stesso risultato del primo metodo simmetrico e non permetterebbe di evitare che le esportazioni che non sono oggetto di dumping dissimulino quelle che ne sono oggetto.
95 Il Consiglio rileva anche che, contrariamente a quello che pretendono le ricorrenti, nella fattispecie, al momento delle comparazioni individuali tra ciascun prezzo all’esportazione e il valore normale, esso non ha ridotto il prezzo all’esportazione al livello del valore normale, quando tale prezzo superava questo valore. Al contrario, il confronto con la media dei valori normali sarebbe stato effettuato con il prezzo reale di ciascuna esportazione individuale. Sarebbe solo il margine di dumping risultante da tale confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale che, all’occorrenza, sarebbe stato azzerato al fine, per l’appunto, di evitare che tale margine, quando era negativo e corrispondeva quindi ad un’esportazione effettuata senza dumping, avesse l’effetto di dissimulare la portata reale del margine di dumping praticato in altri casi. Secondo il Consiglio, non vi sarebbe in ciò niente di arbitrario né di sleale.
96 Riguardo alle proposte di altri metodi possibili, effettuate dalle ricorrenti, il Consiglio dichiara di averle prese in considerazione, ma di averle respinte per il gran numero di operazioni in questione. Inoltre, il regolamento di base non prevederebbe la possibilità di combinare due metodi di calcolo del margine di dumping.
Giudizio del Tribunale
97 Occorre descrivere, in via preliminare, la procedura dell’azzeramento. Si tratta di un’operazione attraverso la quale un margine di dumping d’importo negativo, segno di una vendita all’esportazione operata ad un prezzo superiore al valore normale, è azzerato con l’obiettivo di evitare l’effetto di dissimulazione che la considerazione di tale margine di dumping negativo avrebbe sul dumping positivo constatato in altri casi. Come rilevato dall’avvocato generale Jacobs, al paragrafo 16 delle conclusioni da lui presentate nella causa Petrotub, citate al precedente punto 35, l’azzeramento, pur non essendo menzionato nel codice antidumping 1994 né nel regolamento di base, viene comunemente utilizzato dai paesi importatori e dalle unioni doganali, tra cui la Comunità europea.
98 Riguardo alla relazione «biancheria da letto», e anche senza che sia necessario risolvere la questione se il giudice comunitario sia vincolato dalle raccomandazioni e dalle decisioni contenute nelle relazioni dell’organo di composizione delle vertenze istituito nell’ambito dell’OMC, il Tribunale considera errata la tesi delle ricorrenti secondo cui la soluzione adottata in tale relazione varrebbe anche nei confronti dell’azzeramento praticato nell’ambito del metodo asimmetrico.
99 In tale relazione l’organo d’appello dell’OMC ha fondato la sua censura della procedura dell’azzeramento tra parametri nell’ambito del primo metodo simmetrico essenzialmente sul testo della parte dell’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994 relativa a tale primo metodo. Quindi, al punto 55 della relazione «biancheria da letto», l’organo d’appello ha ricordato che, «secondo tale metodo, le autorità incaricate dell’inchiesta sono tenute a comparare la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le operazioni d’esportazione comparabili» e l’organo d’appello ha insistito espressamente sul termine «tutte». È a causa della presenza di tale termine che l’organo d’appello ha considerato che l’azzeramento, che a suo parere non permetteva di prendere debitamente in considerazione i prezzi di tutte le operazioni di esportazione, non fosse applicabile nell’ambito del primo metodo simmetrico.
100 Orbene, il Tribunale rileva che, riguardo al metodo asimmetrico, l’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994 non prevede assolutamente una comparazione della media ponderata del valore normale con tutte le singole esportazioni, ma prevede che tale valore normale «può essere confrontato con i prezzi di singole operazioni di esportazione». Il ragionamento dell’organo d’appello, elaborato riguardo al primo metodo simmetrico, non è dunque applicabile al metodo asimmetrico. Anzi, tale ragionamento, che l’organo d’appello ha fondato con insistenza sul termine «tutte», suggerisce piuttosto, a contrario, che, nell’ambito del metodo asimmetrico, le autorità del paese importatore possano effettuare una selezione delle esportazioni da confrontare con il valore normale.
101 Questo è ciò che suggerisce, del resto, l’avvocato generale Jacobs al paragrafo 11 delle conclusioni da lui presentate nella causa Petrotub, citate al precedente punto 35, ed è anche ciò che sostiene il Consiglio nel suo controricorso quando rileva, in sostanza, che, tenuto conto del testo dell’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994 riguardo al metodo asimmetrico, potevano essere considerati due modi di procedere da parte delle istituzioni comunitarie: o una selezione delle singole esportazioni da comparare con la media ponderata dei valori normali e, quindi, un’esclusione pura e semplice di certe esportazioni (quelle effettuate senza dumping) da tale comparazione, oppure la considerazione di tutte le esportazioni nell’ambito di tale comparazione, ma mediante l’azzeramento dei singoli margini di dumping negativi, per evitare per l’appunto che tali margini servissero a dissimulare il dumping operato altrove. Il Consiglio indica che è questo secondo modo di procedere, meno severo per gli esportatori, che è stato alla fine adottato dalle istituzioni al momento del recepimento dell’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994 nel diritto comunitario. Il Consiglio spiega che è per esprimere tale scelta di non procedere ad un’esclusione di alcune esportazioni che l’art. 2, n. 11, seconda frase, del regolamento di base prevede, riguardo al metodo asimmetrico, che la media ponderata dei valori normali sia «confrontat[a] con i prezzi delle singole operazioni di esportazione».
102 Il Tribunale considera corretta questa spiegazione del Consiglio. Infatti, al momento del recepimento del codice antidumping 1994 nel diritto comunitario, il meccanismo dell’azzeramento era utilizzato dalle istituzioni comunitarie, e ciò non solo nell’ambito del metodo asimmetrico, ma anche in quello del primo metodo simmetrico. Pertanto, l’inserimento del termine «tutte» nell’art. 2, n. 11, seconda frase, del regolamento di base, inserimento che non era del resto assolutamente imposto dal testo dell’art. 2.4.2, seconda frase, del codice antidumping 1994, non poteva esprimere una decisione delle istituzioni di non utilizzare più la procedura dell’azzeramento nel metodo asimmetrico. Tale inserimento poteva solo esprimere, come il Consiglio ha spiegato nei suoi atti e confermato in udienza, la scelta delle istituzioni comunitarie di non escludere alcune singole esportazioni dalla comparazione effettuata nell’ambito del metodo asimmetrico.
103 Risulta dalle considerazioni che precedono che né il testo dell’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994, interpretato alla luce della relazione «biancheria da letto», né quello dell’art. 2, n. 11, del regolamento di base vietano il ricorso alla procedura dell’azzeramento nell’ambito del metodo asimmetrico.
104 Per di più il Tribunale rileva che l’organo d’appello dell’OMC si è preoccupato, in particolare ai punti 46, 47 e 66 della relazione «biancheria da letto», di precisare che il suo esame e la sua relazione concernevano la questione se il metodo dell’azzeramento «come applicato dalle Comunità europee nell’ambito dell’inchiesta antidumping in causa nella presente controversia» fosse compatibile con l’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994. Ciò costituisce un indizio supplementare del fatto che l’organo d’appello dell’OMC non voleva estendere la portata della sua relazione al di là del primo metodo simmetrico.
105 Riguardo, infine, al riferimento operato dall’organo d’appello dell’OMC, alla fine del punto 55 della relazione «biancheria da letto», al carattere iniquo di una comparazione che non tenga conto di tutte le operazioni d’esportazione comparabili, il Tribunale ritiene che tale riferimento, a dispetto della sua evidente generalità, non possa essere interpretato, tenuto conto delle considerazioni che precedono, come una censura dell’azzeramento in ogni contesto.
106 Dalle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a ciò che sostengono le ricorrenti, la relazione «biancheria da letto» riguardava solo la procedura dell’azzeramento tra modelli nell’ambito del primo metodo simmetrico e che non si può ritenere che essa abbia considerato tale meccanismo anche quando è utilizzato nell’ambito del metodo asimmetrico.
107 Pertanto, benché, come constatato dall’organo d’appello dell’OMC, potesse essere effettivamente contrario all’art. 2.4.2 del codice antidumping 1994 e iniquo utilizzare la procedura dell’azzeramento tra modelli nell’ambito del primo metodo simmetrico e, ancor più, in assenza di una differenza nell’andamento dei prezzi all’esportazione, non è, invece, né contrario a tale disposizione e all’art. 2, n. 11, del regolamento di base, né iniquo ai sensi dell’art. 2, n. 10, dello stesso regolamento utilizzare tale procedura nell’ambito del metodo asimmetrico, quando ricorrono le due condizioni per l’applicazione di tale metodo.
108 Ne consegue che le ricorrenti si avvalgono erroneamente della relazione «biancheria da letto» e fanno riferimento, nei loro atti, alla procedura dell’azzeramento tra modelli nell’ambito del metodo simmetrico per criticare l’applicazione dell’azzeramento da parte del Consiglio nel regolamento impugnato nell’ambito del metodo asimmetrico.
109 In ogni caso, e come rilevato dal Consiglio nei suoi atti, la procedura dell’azzeramento risulta matematicamente necessaria per distinguere, quanto ai suoi risultati, il metodo asimmetrico dal primo metodo simmetrico. Infatti, in assenza di tale riduzione, il metodo asimmetrico conduce sempre allo stesso risultato del primo metodo simmetrico (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs presentate nella causa Petrotub, citate al punto 35 supra, paragrafi 8-15).
110 Inoltre, contrariamente a ciò che pretendono le ricorrenti, l’azzeramento nell’ambito del metodo asimmetrico, come utilizzato nella fattispecie, non è consistito nel modificare i prezzi delle singole operazioni di esportazione. Ogni operazione di esportazione è stata presa in considerazione dal Consiglio per il suo vero importo nel confronto con il valore normale. Solo nei casi in cui il margine di dumping risultante da tale singola comparazione si è rivelato negativo, detto margine è stato azzerato per evitare che dissimulasse il dumping constatato altrove.
111 Occorre, infine, respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’azzeramento non sarebbe l’unica modalità per prendere in considerazione situazioni di dumping mirato e secondo cui esse avrebbero proposto alla Commissione altre possibili soluzioni, vale a dire l’applicazione combinata dei metodi simmetrici o l’applicazione del metodo asimmetrico con un metodo simmetrico, le quali però sarebbero state ignorate.
112 Da un lato, con tale argomento le ricorrenti menzionano alternative che esse avrebbero proposto alla Commissione. Esse non sostengono che le istituzioni abbiano commesso un errore manifesto di valutazione decidendo di applicare il metodo asimmetrico piuttosto che tali alternative.
113 Dall’altro, la prospettiva di un’applicazione combinata dei metodi menzionati all’art. 2, n. 11, del regolamento di base non corrisponde, ad ogni modo, al sistema creato da tale disposizione. Infatti, tale articolo prevede, per il calcolo del margine di dumping, l’applicazione di uno fra tre possibili metodi, due dei quali, i metodi simmetrici, costituiscono metodi normali e uno, il metodo asimmetrico, costituisce un metodo eccezionale. La condizione relativa all’esistenza di un andamento dei prezzi all’esportazione differente in relazione ai periodi, agli acquirenti o alle regioni è solo una delle condizioni di applicazione del metodo asimmetrico. La determinazione di tale condizione non ha, dunque, assolutamente come scopo di permettere alle istituzioni di procedere a una scissione del periodo d’inchiesta a seconda dei periodi, degli acquirenti o delle regioni, ai fini di un’applicazione combinata, a seconda di tali periodi, acquirenti o regioni, dell’uno o dell’altro metodo di calcolo. Le istituzioni non potevano quindi, in ogni caso, applicare in modo combinato i metodi di calcolo del margine di dumping.
114 Di conseguenza, occorre dichiarare infondato il secondo motivo.
115 Poiché i due motivi di annullamento sono stati respinti, occorre respingere il ricorso.
Sulle spese
116 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Poiché il Consiglio ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
117 Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. La Commissione, intervenuta a sostegno del Consiglio, sopporterà pertanto le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Ritek Corp. e la Prodisc Technology Inc. sono condannate a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Consiglio.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.
Vilaras
Martins Ribeiro
Dehousse
Šváby
Jürimäe
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 ottobre 2006.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Vilaras
* Lingua processuale: l'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy