SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
9 novembre 2004
Cause riunite T-285/02 e T-395/02
Eva Vega Rodríguez
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Concorso generale — Domande a scelta multipla — Esattezza delle risposte della griglia di correzione — Sindacato giurisdizionale — Limiti»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto, in via principale, all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/10/01, che attribuisce alla ricorrente un punteggio eliminatorio e un numero di punti insufficiente per proseguire il concorso, e all’annullamento della decisione recante rigetto del suo reclamo e, in via subordinata, al risarcimento dei danni.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Atto che reca pregiudizio — Decisione adottata in seguito a riesame di una precedente decisione — Decisione adottata dalla commissione giudicatrice di un concorso in seguito a riesame della posizione del candidato
(Statuto del personale, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)
2. Procedura — Misure di organizzazione del procedimento — Domanda di produzione di documenti concernenti la ricevibilità del ricorso — Ricevibilità dei documenti prodotti dopo il termine stabilito dal Tribunale
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 64 e 65)
3. Dipendenti — Ricorso — Interesse ad agire — Ricorso diretto avverso la decisione della commissione giudicatrice di un concorso che attribuisce un punteggio eliminatorio — Candidato che deve essere escluso dalla prosecuzione del concorso persino nell’ipotesi di rettifica del punteggio — Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91)
4. Dipendenti — Concorso — Concorso per titoli ed esami — Contenuto delle prove — Domande a scelta multipla — Potere discrezionale della commissione giudicatrice — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, allegato III)
1. Quando il candidato ad un concorso chiede il riesame di una decisione adottata dalla commissione giudicatrice, l’atto che gli reca pregiudizio è la decisione adottata dalla detta commissione in seguito al riesame della sua posizione. È parimenti questa decisione, adottata in seguito a riesame, che fa decorrere i termini di reclamo e di ricorso, senza che occorra verificare se, in una situazione del genere, la detta decisione possa eventualmente essere considerata come un atto meramente confermativo.
(v. punto 18)
Riferimento: Tribunale 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 39, e giurisprudenza ivi citata)
2. Quando il Tribunale chiede, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, la produzione di un documento riguardante le condizioni di ricevibilità del ricorso, il ritardo con cui una parte abbia provveduto al suo deposito non può comportare l’irricevibilità del detto documento. Infatti, da un lato, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere esaminate, eventualmente d’ufficio, in qualsiasi momento dal giudice comunitario. Dall’altro, in caso di inottemperanza da parte dell’interessato, il Tribunale ha il diritto di imporre la produzione del documento richiesto in forza dell’art. 65 del suo regolamento di procedura. Di conseguenza, i termini per la produzione del detto documento non possono costituire termini di decadenza.
(v. punto 24)
Riferimento: Tribunale 11 maggio 1992, causa T‑34/91, Whitehead/Commissione (Racc. pag. II‑1723, punto 19); Tribunale 13 dicembre 1996, causa T‑128/96, Lebedef/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑629 e II‑1679, punto 25)
3. Nell’ambito di un ricorso di annullamento diretto avverso la decisione di una commissione giudicatrice, di attribuire al ricorrente un punteggio eliminatorio e un numero di punti che non gli consentano la prosecuzione delle prove del concorso, il ricorrente è privo di interesse ad agire qualora si accerti che, anche nell’ipotesi in cui avesse risposto correttamente dalle domande controverse, egli non avrebbe potuto proseguire la partecipazione al concorso.
(v. punto 25)
4. La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale in merito al contenuto dettagliato delle prove previste in occasione di un concorso. Il giudice comunitario può censurare tale contenuto solo qualora esso non rispetti i parametri indicati nel bando di concorso o non sia commisurato alle finalità della prova del concorso.
Nell’ambito di prove costituite da domande a scelta multipla, non spetta al Tribunale sostituire la propria correzione a quella della commissione giudicatrice del concorso. Può essere opportuno censurare una domanda, eventualmente alla luce delle risposte suggerite per quest’ultima, solo qualora appaia evidente che tale domanda era manifestamente inadeguata in considerazione della finalità del concorso di cui trattasi. Tale sarebbe il caso, in particolare, qualora risultasse dalle spiegazioni della commissione giudicatrice del concorso che le diverse risposte suggerite per una domanda non consentivano di determinare l’unica risposta corretta, contrariamente alle istruzioni specifiche impartite ai candidati in tal senso. A tal proposito, la grande difficoltà di una domanda non può costituire indizio dell’inadeguatezza della stessa. Infatti, la commissione giudicatrice di un concorso ha facoltà di scegliere domande nell’ambito di un’ampia gamma di difficoltà, al fine di garantire la finalità primaria di un concorso, ossia garantire l’assunzione dei dipendenti in possesso dei livelli più alti di competenza.
(v. punti 35 e 36)
Riferimento: Corte 8 marzo 1988, cause riunite 64/86, 71/86-73/86 e 76/86, Sergio e a./Commissione (Racc. pag. 1399, punto 22); Tribunale 21 maggio 1996, causa T‑153/95, Kaps/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑233 e II‑663, punto 37)
Full & Egal Universal Law Academy