SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
6 ottobre 2004
Causa T-294/02
Miguel Vicente-Nuñez
contro
Commissione delle Comunità europee
«Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Provvedimento di promozione — Anzianità nel grado — Data di produzione degli effetti»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione della Commissione, recante promozione del ricorrente al grado A5/3 per l’esercizio 1998, adottata in esecuzione della sentenza del Tribunale 9 marzo 2000, causa T-10/99, in quanto limita i suoi effetti a partire dal 1° aprile 2000, e, dall’altro, al risarcimento dei danni.
Decisione: La decisione della Commissione 11 giugno 2002 è annullata in quanto essa non produce l’effetto di ricollocare il sig. Vicente-Nuñez in una posizione paragonabile, dal punto di vista della sua anzianità nel grado, a quella che egli avrebbe occupato se fosse stato promosso al grado A5 il 1° aprile 1998. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Sentenza di annullamento — Effetti — Obbligo di adottare misure di esecuzione — Rispetto del diritto comunitario — Risarcimento di un danno del ricorrente collegato all’atto annullato — Difficoltà specifiche — Concessione di un equo indennizzo per i disagi sofferti dal ricorrente
(Art. 33, primo comma, CE)
2. Dipendenti — Promozione — Promozione che implica un mutamento di carriera — Promozione che può essere diretta solo a coprire un posto dichiarato vacante — Esclusione di qualsiasi carattere retroattivo — Retroattività destinata a dare esecuzione ad una sentenza di annullamento — Irrilevanza — Necessità di rimediare, mediante misure adeguate, agli effetti di una promozione disposta in ritardo
(Art. 233, primo comma, CE; Statuto del personale, artt. 4, nn. 1 e 2, e 45)
3. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Condizioni — Illiceità — Danno — Nesso di causalità — Obbligo di fornire gli elementi necessari alla valutazione del danno e alla determinazione dell’importo del risarcimento
4. Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Condizioni — Danno — Danno materiale che si asserisce provocato da una promozione disposta in ritardo, che pregiudica il proseguimento della carriera dell’interessato — Danno incerto a causa della mancanza di un diritto alla promozione
(Statuto del personale, art. 45)
5. Dipendenti — Decisione che reca pregiudizio — Obbligo di motivazione — Portata
(Statuto del personale, art. 25)
1. Per adeguarsi all’obbligo di cui all’art. 233, primo comma, CE, spetta all’istituzione interessata adottare i provvedimenti che l’esecuzione di una sentenza di annullamento implica, esercitando, sotto il controllo del giudice comunitario, il potere discrezionale di cui essa dispone a tal fine, nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza che essa ha l’obbligo di eseguire sia delle norme del diritto comunitario. Quando l’esecuzione della sentenza di annullamento presenta difficoltà particolari, l’istituzione interessata può soddisfare l’obbligo derivante dall’art. 233 CE adottando qualsiasi decisione in grado di compensare equamente i disagi derivanti, per gli interessati, dalla decisione annullata.
(v. punti 46 e 79)
Riferimento: Tribunale 10 maggio 2000, causa T-177/97, Simon/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-75 e II-319, punto 23 e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 15 giugno 2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T‑600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, Alzetta e a./Commissione (Racc. pag. II-2319, punto 42)
2. Una promozione che implica un mutamento di carriera può essere disposta solo per coprire un posto, la cui vacanza sia stata oggetto di pubblicazione. Pertanto, anche qualora si tratti di dare esecuzione ad una sentenza di annullamento, essa non può essere disposta in via retroattiva, e ciò a prescindere dalle eventuali implicazioni relative ai principi di parità di trattamento e di aspettativa di carriera.
Spetta tuttavia all’amministrazione, per dare piena esecuzione alla detta sentenza, adottare disposizioni tali da evitare che il ritardo sofferto dall’interessato nella sua promozione gli provochi un danno nel proseguimento della sua carriera, a causa del fatto che l’anzianità nel grado è un elemento che acquista rilevanza in sede di adozione delle decisioni di promozione.
(v. punti 54, 63, 86-91)
Riferimento: Corte 1° luglio 1976, causa 58/75, Sergy/Commissione (Racc. pag. 1139, punto 17)
3. Il riconoscimento della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla presenza di un insieme di condizioni, ossia l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato. A tale titolo un ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di individuare, in particolare, il carattere e la misura del danno. Inoltre, quando il Tribunale effettua una valutazione in via equitativa di un danno, esso è soggetto ad un obbligo di motivazione che consiste, in particolare, nell’indicare i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione del detto importo. Ne consegue che il ricorrente deve precisare, a sostegno delle sue pretese, i criteri rilevanti che consentano al Tribunale di effettuare una siffatta valutazione.
(v. punti 66, 103 e 104)
Riferimento: Corte 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 42); Corte 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/De Nil e Impens (Racc. pag. I-2915, punti 32 e 33); Corte 5 ottobre 1999, causa C-327/97 P, Apostolidis e a./Commissione (Racc. pag. I‑6709, punto 37); Tribunale 26 maggio 1998, causa T-205/96, Bieber/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-231 e II-723, punto 48)
4. Poiché lo Statuto non attribuisce nessun diritto a una promozione, nemmeno ai dipendenti che soddisfino tutte le condizioni per essere promossi, e le possibilità di avanzamento sono assai incerte e ipotetiche, il fatto che non sia stato possibile, a causa delle norme statutarie, promuovere un dipendente in via retroattiva, malgrado una sentenza che annullava il diniego di promozione di cui egli era stato oggetto, non consente di per sé solo di contrassegnare e, ancor meno, di valutare con precisione un danno materiale dell’interessato relativo agli sviluppi ulteriori della sua carriera.
(v. punto 68)
Riferimento: Corte 27 ottobre 1977, cause riunite 126/75, 34/76 e 92/76, Giry/Commissione (Racc. pag. 1937, punti 27 e 28); Tribunale 22 febbraio 2000, causa T-22/99, Rose/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-27 e II-115, punto 37)
5. L’obbligo di motivazione, sancito all’art. 25 dello Statuto, ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per valutare la fondatezza della decisione adottata dall’amministrazione e l’opportunità di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo. La sua portata deve essere valutata in funzione delle circostanze concrete, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi dedotti e dell’interesse che il destinatario può avere a ricevere spiegazioni.
(v. punto 94)
Riferimento: Tribunale 9 marzo 2000, causa T-10/99, Vicente‑Nuñez/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-47 e II-203, punto 41)
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