SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
21 settembre 2004
Causa T-325/02
Michel Soubies
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Riassegnazione di un dipendente di grado A 3 in qualità di consigliere ad personam — Ristrutturazione del segretariato generale — Corrispondenza tra il grado e il posto»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 novembre 2001 che riassegna il ricorrente presso l’unità «Questioni istituzionali» della direzione «Cellula di prospettiva» del segretariato generale in qualità di consigliere ad personam di grado A 3.
Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Motivi — Motivazione insufficiente — Accertamento d’ufficio
2. Dipendenti — Organizzazione dei servizi — Assegnazione del personale — Potere discrezionale dell’amministrazione — Portata — Sindacato giurisdizionale — Limiti
(Statuto del personale, art. 7)
3. Dipendenti — Riorganizzazione dei servizi — Riassegnazione — Rispetto dell’equivalenza dei posti — Portata
(Statuto del personale, art. 7, n. 1)
1. Il giudice comunitario è tenuto a controllare d’ufficio se un’istituzione abbia adempiuto l’obbligo che le incombe di motivare la decisione impugnata. Tale esame può aver luogo in qualsiasi fase del procedimento, con la conseguenza che a nessun ricorrente può essere preclusa la possibilità di avvalersi di tale motivo solo perché non lo abbia dedotto nel reclamo.
(v. punto 30)
Riferimento: Tribunale 14 luglio 1994, causa T-534/93, Grynberg e Hall/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-183 e II-595, punto 59)
2. Le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione, per lo svolgimento di tali compiti, del personale disponibile, a condizione però che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza dei posti. Tenuto conto dell’ampiezza di tale potere delle istituzioni nella valutazione dell’interesse del servizio, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi alla questione se l’autorità che ha il potere di nomina abbia agito entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere discrezionale in modo manifestamente erroneo.
(v. punto 50)
Riferimento: Tribunale 6 marzo 2001, causa T-100/00, Campoli/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-71 e II-347, punto 41, e giurisprudenza ivi citata); Tribunale 16 aprile 2002, causa T-51/01, Fronia/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-43 e II‑187, punto 40)
3. In caso di modifica delle funzioni attribuite ad un dipendente , il principio della corrispondenza tra grado e posto implica un raffronto non già tra le funzioni attuali e quelle anteriori dell’interessato, ma tra le sue funzioni attuali e il suo grado gerarchico.
Peraltro, perché una misura di riorganizzazione dei servizi possa pregiudicare il principio di corrispondenza tra grado e posto, non è sufficiente che essa comporti un cambiamento e neanche una diminuzione qualsiasi delle attribuzioni del dipendente, ma occorre che le sue nuove funzioni siano, complessivamente, nettamente inferiori a quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto, consideratene la natura, l’importanza e l’ampiezza.
(v. punti 55 e 56)
Riferimento: Corte 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione (Racc. pag. 1681, punto 7); Tribunale 10 luglio 1992, cause riunite T-59/91 e T‑79/91, Eppe/Commissione (Racc. pag. II-2061, punto 49); Tribunale 28 maggio 1998, cause riunite T-78/96 e T-170/96, W/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-239 e II‑745, punto 104); Fronia/Commissione, cit., punto 53
Full & Egal Universal Law Academy