Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2005 − Duarte y Beltrán / UAMI – Mirato (INTEA)
(Causa T‑353/02)
«Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo INTEA — Marchi denominativi anteriori nazionali INTESA — Rifiuto di registrazione — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Marchi denominativi INTEA e INTESA [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 34‑35)
Oggetto
Ricorso presentato contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 6 agosto 2002 (R 407/2001‑2), relativa ad una procedura di opposizione tra Duarte y Beltrán, SA e Mirato SpA.
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario:
Duarte y Beltrán SA
Marchio comunitario interessato:
marchio denominativo INTEA per prodotti delle classi 3, 16 e 21 – domanda n. 99747
Titolare del marchio o del segno invocato nel procedimento di opposizione:
MIRATO SpA
Marchio o segno fatto valere a sostegno dell’opposizione:
due marchi italiani, un marchio internazionale nonché un marchio greco, un marchio finlandese, un marchio svedese, un marchio britannico e un marchio irlandese INTESA per prodotti delle classi 9, 14, 18 e 21 per quanto riguarda uno dei due marchi italiani, e per prodotti della classe 3 per quanto riguarda gli altri
Decisione della divisione di opposizione:
accoglimento parziale dell’opposizione (rischio di confusione relativamente ai prodotti della classe 3)
Decisione della commissione di ricorso:
rigetto del ricorso
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La ricorrente è condannata alle spese.
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