ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
6 dicembre 2004
Causa T-55/02
Peter Finch
contro
Commissione delle Comunità europee
«Dipendenti — Reclamo — Rigetto implicito — Rigetto esplicito entro i termini per il ricorso in giudizio — Notificazione tardiva del rigetto — Ricevibilità — Pensioni — Trasferimento dei diritti pensionistici nazionali — Calcolo delle annualità da prendere in considerazione nel regime comunitario — Trattamento preso come riferimento — Ricorso manifestamente privo di qualsiasi fondamento giuridico»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione, recante abbuono di annualità di pensione da prendere in considerazione nel regime comunitario in seguito al trasferimento dell’insieme dei diritti pensionistici maturati dal ricorrente prima della sua entrata in servizio presso le Comunità.
Decisione: Il ricorso va manifestamente respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1. Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo preliminare — Rigetto esplicito che interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro i termini di ricorso — Notificazione tardiva del rigetto — Ricevibilità — Data per calcolare il termine per la presentazione del ricorso — Data di notificazione
(Statuto del personale, art. 91, n. 3)
2. Dipendenti — Pensioni — Diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento verso il regime comunitario — Abbuono di annualità — Modalità di calcolo — Presa in considerazione del trattamento di base alla data della nomina in ruolo — Assunzione precedente in qualità di agente temporaneo — Irrilevanza
(Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2; disposizioni generali di esecuzione della Commissione, art. 4, nn. 2 e 3)
3. Dipendenti — Pensioni — Diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità — Trasferimento verso il regime comunitario — Modalità di calcolo dell’abbuono di annualità
[Statuto del personale, allegato VIII, art. 11, n. 2; disposizioni generali di esecuzione della Commissione, art. 4, nn. 2 et 4, lett. b)]
1. Ai sensi dell’art. 91, n. 3, secondo trattino, ultima frase, dello Statuto, «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest’ultimo termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto». Ai sensi di questa disposizione, una decisione deve essere considerata intervenuta alla data in cui è stata adottata dall’autorità competente. L’autorità competente che abbia adottato una decisione esplicita entro i termini di ricorso deve prendere atto del fatto che un nuovo termine decorre a favore dell’interessato, senza che acquistino rilevanza gli eventuali ritardi della notificazione.
Per quanto concerne la data a partire dalla quale va calcolato il termine per la presentazione di un ricorso in giudizio, la data della notificazione prevale in tutti i casi in cui il ritardo nell’esecuzione della notificazione non sia imputabile all’interessato, in quanto solo la notificazione consente a quest’ultimo di venire utilmente a conoscenza dell’esistenza della decisione e della motivazione con la quale l’amministrazione intende giustificarla.
(v. punti 46, 48 e 50)
Riferimento: Corte 15 giugno 1976, causa 5/76, Jänsch/Commissione (Racc. pag. 1027, punti 5, 9 e 10)
2. Né lo Statuto, né il regime applicabile agli altri agenti, né le disposizioni generali d’esecuzione relative all’applicazione dell’articolo 11, paragrafi 1 e 2, dell’allegato VIII dello Statuto, adottate dalla Commissione, contengono disposizioni che disciplinino specificamente, per quanto concerne il trasferimento dei diritti pensionistici, la posizione di un agente temporaneo divenuto successivamente dipendente. In mancanza di disposizioni specifiche di tal genere, e dato che l’interessato è dipendente nel momento in cui formula una domanda a tal fine, il trasferimento dei diritti pensionistici è disciplinato dalle disposizioni dell’art. 11, n. 2, dell’allegato VIII dello Statuto e dell’art. 4, nn. 2 e 3, delle disposizioni generali di esecuzione, secondo le quali l’abbuono di annualità è calcolato in funzione della data e del grado di nomina in ruolo del dipendente.
(v. punti 73 e 74)
Riferimento: Corte 20 marzo 1986, causa 8/85, Bevere/Commissione (Racc. pag. 1187, punto 11); Tribunale 13 giugno 2002, causa T‑106/01, Youssouroum/Consiglio (Racc. PI pagg. I‑A‑93 e II‑435, punto 41); Tribunale 26 novembre 2003, causa T‑95/02, Hohenbichler/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1431, punti 50 e 51)
3. In occasione di un trasferimento di diritti pensionistici, quando il calcolo dell’abbuono di annualità è effettuato in osservanza dell’art. 4, n. 4, lett. b), delle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto relativo al trasferimento verso il regime comunitario dei diritti pensionistici maturati prima dell’entrata in servizio presso le Comunità, adottate dalla Commissione, l’importo totale dei diritti pensionistici nazionali oggetto del trasferimento è convertito in base al tasso attualizzato in vigore alla data del trasferimento. In tal caso, il trattamento e il valore attuariale da prendere in considerazione per il calcolo delle annualità sono, rispettivamente, il trattamento corrispondente al grado di nomina in ruolo del dipendente alla data del trasferimento e il valore attuariale corrispondente all’età compiuta dal dipendente alla stessa data. Con riferimento alla detta attualizzazione in funzione della data del trasferimento, non va applicata la deduzione di interessi ex art. 4, n. 2, delle disposizioni generali di esecuzione per il periodo tra la data della nomina in ruolo e quella del detto trasferimento, la quale mira a indennizzare l’istituzione comunitaria per il ritardo con il quale l’importo dei diritti pensionistici nazionali dovutole alla data della nomina in ruolo è effettivamente trasferito sul conto della Comunità.
(v. punti 82 e 83)
Riferimento: Tribunale 30 gennaio 2003, cause riunite T‑303/00, T‑304/00 e T‑322/00, Caballero Montoya e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑29 e II‑189, punto 76); Hohenbichler/Commissione (cit., punti 59 e 60)
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