Causa T-66/02
Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Fondi strutturali — Quadro comunitario di sostegno — Programma operativo — Richiesta di modifica — Ricorso per carenza — Presa di posizione che mette fine all'inerzia — Non luogo a provvedere»
Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 15 marzo 2004
Massime dell'ordinanza
Ricorso per carenza — Venir meno dell'inerzia dopo la presentazione del ricorso — Venir meno dell'oggetto del ricorso — Non luogo a provvedere
(Artt. 232 CE e 233 CE)
Il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 232 CE è basato sull'idea che l'inerzia illegale dell'istituzione messa in questione consente di adire la Corte affinché essa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato, quando l'istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 233 CE, tale declaratoria fa sorgere in capo all'istituzione convenuta l'obbligo di prendere i provvedimenti che comporta l'esecuzione della sentenza della Corte o del Tribunale, senza pregiudizio di azioni a titolo di responsabilità extracontrattuale che possano discendere dalla declaratoria medesima. Nel caso in cui l'atto la cui omissione è oggetto della controversia sia stato adottato dopo la presentazione del ricorso, ma prima che sia stata pronunciata la sentenza, una declaratoria del giudice comunitario che constati l'illegalità dell'iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall'art. 233 CE. Ne consegue che, in un caso del genere, esattamente come quando l'istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l'oggetto del ricorso viene meno, di modo che non vi è più luogo a provvedere.
(v. punto 31)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
15 marzo 2004(1)
«Fondi strutturali – Quadro comunitario di sostegno – Programma operativo – Richiesta di modifica – Ricorso per carenza – Presa di posizione che mette fine alla carenza – Non luogo a provvedere»
Nella causa T-66/02,
Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, con sede in Atene (Grecia),Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis, con sede in Atene,Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis, con sede in Atene,rappresentate dagli avv.ti T. Antoniou e C. Tsiliotis,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Flynn, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far constatare, ai sensi dell'art. 232 CE, la carenza della Commissione, in quanto quest'ultima è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), e del Trattato CE, essendosi astenuta dall'eliminare la discriminazione illegittima tra istituti privati e istituti pubblici di formazione professionale in Grecia, risultante dal fatto che solo questi ultimi sono finanziati dal terzo quadro comunitario di sostegno e, in particolare, dal programma operativo «Istruzione e formazione professionale iniziale»,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente:
Ordinanza
Fatti
1 La prima ricorrente, società per azioni Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, è un istituto privato di formazione professionale in Grecia. Essa è un membro della seconda ricorrente, la Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis, associazione che riunisce gli istituti privati di formazione professionale in Grecia. La terza ricorrente, la Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis, è un’associazione che riunisce gli istituti privati di formazione professionale tecnica in Grecia.
2 La partecipazione finanziaria dei Fondi strutturali alla creazione e al funzionamento di una rete pubblica di istituti di formazione professionale (in prosieguo: gli «IEK») per quanto riguarda la Grecia è iniziata con l’adozione della decisione della Commissione 30 marzo 1990, 90/203/CEE, concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni greche interessate dall’obiettivo n. 1 e cioè la totalità del paese (GU L 106, pag. 26). Il primo quadro comunitario di sostegno è stato approvato per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1993.
3 La partecipazione dei Fondi strutturali è continuata, durante il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1999, con la decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/627/CE, concernente la definizione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni della Grecia interessate dall’obiettivo n. 1, vale a dire l’intero territorio (GU L 250, pag. 15). Nell’ambito di questo secondo quadro comunitario di sostegno, la Commissione ha altresì approvato il programma operativo per l’istruzione e la formazione professionale iniziale (EPEAEK I).
4 Il 29 settembre 1999, il governo ellenico ha presentato alla Commissione un piano di sviluppo regionale per la totalità del territorio del paese compreso nell’obiettivo n. 1, in applicazione dell’art. 3, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento sui Fondi strutturali»).
5 Sulla base di tale piano, presentato dalla Repubblica ellenica nell’ambito del partenariato definito all’art. 8 del regolamento sui Fondi strutturali, la Commissione ha stabilito, in forza dell’art. 15, n. 4, primo comma, di tale regolamento, e in accordo con tale Stato membro, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Grecia.
6 Il quadro comunitario di sostegno così stabilito è stato approvato con decisione della Commissione 28 novembre 2000, 2002/322/CE, recante approvazione del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall’obiettivo n. 1 in Grecia (GU 2002, L 122, pag. 7; in prosieguo: il «terzo QCS»), per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006. In conformità dell’art. 2, n. 1, lett. a), i), di tale decisione, tra gli assi prioritari fissati per l’azione congiunta dei Fondi strutturali comunitari e dello Stato membro interessato figurano lo «sviluppo delle risorse umane e [la] promozione dell’occupazione».
7 Il 31 marzo 2000, il governo ellenico ha presentato alla Commissione il progetto di programma operativo intitolato «Istruzione e formazione professionale iniziale» (in prosieguo: l’«EPEAEK II»).
8 Ai sensi dell’art. 15, n. 4, secondo comma, del regolamento sui Fondi strutturali, la Commissione ha valutato il contenuto dell’EPEAEK II per verificarne la coerenza rispetto agli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e la compatibilità con le politiche comunitarie. Essa ha constatato che il progetto rientrava nell’obiettivo n. 1, conformemente all’art. 3, n. 1, del regolamento sui Fondi strutturali, e che conteneva gli obiettivi enunciati all’art. 18 di tale regolamento e, in particolare, una descrizione degli assi prioritari del programma, un piano finanziario indicativo che precisava per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l’importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo sociale europeo e del Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché l’importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e la stima di quelli privati dello Stato membro.
9 Con lettera 27 febbraio 2001, la seconda ricorrente ha chiesto alla Commissione di non approvare l’EPEAEK II.
10 L’EPEAEK II è stato approvato con decisione della Commissione 16 marzo 2001, riguardante l’approvazione dell’EPEAEK II, che si inserisce nel terzo QCS per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni comprese nell’obiettivo n. 1 in Grecia, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 (in prosieguo: la «decisione di approvazione dell’EPEAEK II».
11 In conformità dell’art. 2, n. 1, lett. a), 2), di tale decisione, gli assi prioritari dell’EPEAEK II comprendono la «promozione e il miglioramento dell’istruzione e della formazione professionale iniziale nell’ambito dell’apprendimento continuativo».
12 Tra le misure e azioni previste in tale ambito dall’EPEAEK II figurano, in particolare, le misure 2.3 (istruzione e formazione professionale iniziale) e 2.4 (orientamento professionale e collegamento col mercato del lavoro).
13 Per quanto riguarda, in particolare, il finanziamento delle azioni che dovranno essere intraprese dagli IEK al fine di migliorare la formazione professionale iniziale, l’EPEAEK II indica che «in una prima fase si realizzerà il finanziamento delle azioni degli istituti pubblici di formazione professionale» (misura 2.3, punto C). D’altra parte, nella prospettiva di una partecipazione degli IEK privati ai progetti di formazione professionale iniziale, l’EPEAEK II prevede l’elaborazione di uno studio che ne determinerà le modalità (misura 2.3, punto D).
14 Con lettera 26 aprile 2001, la Commissione, rispondendo alla sopra menzionata lettera della seconda ricorrente in data 27 febbraio 2001, informava quest’ultima del fatto che gli interventi comunitari erano complementari a quelli realizzati a livello nazionale o erano diretti a contribuire ad essi. La Commissione aggiungeva che, nel settore della formazione professionale iniziale, l’EPEAEK II prevedeva la realizzazione di uno studio, nell’ambito della valutazione a medio termine, sulla partecipazione futura degli IEK privati ad azioni cofinanziate e che era stato deciso di ridurre progressivamente l’aiuto diretto agli IEK pubblici per favorire la progressiva transizione verso procedure aperte, senza peraltro mettere a rischio il lavoro già compiuto in tale settore. La Commissione concludeva che l’EPEAEK II era conforme allo spirito del terzo QCS e che avrebbe contribuito significativamente agli sforzi di modernizzazione del sistema di istruzione intrapresi dalle autorità elleniche.
15 Nel maggio 2001, le autorità elleniche elaboravano un complemento di programmazione ai sensi dell’art. 9 del regolamento sui Fondi strutturali. Da tale complemento risulta che le persone giuridiche di diritto privato rientrano tra i beneficiari finali potenziali sia della misura «istruzione e formazione professionale iniziale» (misura 2.3, punto F) sia della misura «orientamento professionale e collegamento con il mercato del lavoro» (misura 2.4, punto F).
16 Il complemento di programmazione è stato approvato, con alcuni adattamenti, modifiche e aggiunte, dal comitato di sorveglianza dell’EPEAEK II in occasione della sua prima riunione avvenuta il 29 maggio 2001 ed è stato trasmesso alla Commissione per conoscenza, ai sensi dell’art. 9, lett. m), e dell’art. 34, n. 3, del regolamento sui Fondi strutturali. Al punto 5.4 delle sue «conclusioni-decisioni», adottate lo stesso giorno, il comitato di sorveglianza ha sostituito, per tutte le misure, l’espressione «beneficiari finali potenziali» con l’espressione «categorie di beneficiari finali» e ha indicato che le persone giuridiche di diritto privato erano comprese nelle categorie di beneficiari finali. Tuttavia, trattandosi in particolare dell’azione riguardante gli «altri organismi di formazione professionale iniziale» (azione 2.3.3. della misura 2.3) soggetti alla vigilanza di un Ministero diverso dal Ministero della Pubblica Istruzione, le persone giuridiche di diritto privato non sono comprese tra tali beneficiari. Infine, è stato previsto che, all’occorrenza, per ogni misura potevano essere individuate altre categorie di beneficiari finali, previo esame del servizio speciale di gestione dell’EPEAEK II.
17 La legittimità dell’EPEAEK II, del complemento di programmazione, della decisione del comitato di sorveglianza nonché di talune misure nazionali di esecuzione di tali atti sono state contestate nell’ambito di numerosi ricorsi proposti dalle ricorrenti dinanzi al Symvoulio tis Epikrateias (Consiglio di Stato greco). Tali ricorsi sono attualmente pendenti.
18 Con lettera 17 ottobre 2001, pervenuta alla Commissione il 25 ottobre seguente, le ricorrenti hanno rivolto alla Commissione un invito ad agire, in forza dell’art. 232, secondo comma, prima frase, CE. In tale invito, esse hanno chiesto alla Commissione:
«1. di mettere fine alla loro esclusione illegittima dai finanziamenti [del terzo QCS] e,
2. fondandosi sul partenariato previsto dall’art. 8, n. 2, del [regolamento sui Fondi strutturali] che riguarda la preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi, di intervenire presso l’autorità nazionale per ottenere la modifica [dell’EPEAEK II] e del complemento del programma operativo del maggio 2001, in modo tale da estendere il cofinanziamento agli organismi privati di formazione professionale;
3. di modificare la [decisione di approvazione dell’EPEAEK II] per consentire agli organismi privati di istruzione di beneficiare del finanziamento a titolo di tale programma (…);
4. di attirare l’attenzione dell’autorità greca incaricata della sorveglianza sull’omissione illegittima commessa dalla medesima nella sua decisione 29 maggio 2001, in cui gli organismi privati di formazione professionale non venivano inclusi nel finanziamento;
5. di sospendere l’applicazione della decisione di partecipazione dei Fondi all’attuazione [dell’EPEAEK II] fino all’adozione di una nuova decisione riguardante le modalità del finanziamento».
Procedimento
19 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 25 febbraio 2002, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
20 Con lettera del direttore generale della direzione generale «Occupazione e affari sociali» in data 27 febbraio 2002, la Commissione ha risposto all’invito ad agire sopra menzionato. Tale lettera è formulata come segue:
«(...)
I Fondi strutturali, nell’ambito dei loro settori di intervento in Grecia, hanno finanziato la creazione e sostenuto il funzionamento di un’importante rete pubblica di istituti di formazione professionale (IEK). La partecipazione dei Fondi strutturali in tale settore è cominciata con il primo QCS applicabile alla Grecia (1989‑1993) ed è continuata con il secondo QCS (1994‑1999).
Nel corso delle trattative relative al terzo QCS 2000‑2006, i servizi della Commissione europea hanno sottolineato l’importanza che l’applicazione progressiva delle procedure aperte ha per l’attribuzione dei progetti cofinanziati dai Fondi strutturali.
Così, e al fine di non compromettere il lavoro realizzato in tale settore, è stato convenuto con le autorità nazionali nell’ambito [dell’EPEAEK II] (v., a tale proposito, il complemento di programmazione) di finanziare in maniera decrescente le azioni degli IEK pubblici fino al raggiungimento di un finanziamento zero, secondo le modalità attuali, dopo il 2003. A partire da tale data, solo un certo tipo, molto limitato di progetti, come le azioni innovative, la formazione degli insegnanti, ecc., attuato dagli IEK pubblici o, eventualmente, privati, potranno essere cofinanziati e seguendo procedure di selezione aperte. D’altronde, nella prospettiva di un’eventuale partecipazione degli IEK privati a tali progetti, è prevista [nell’EPEAEK II] l’elaborazione di uno studio che ne determinerà le modalità.
Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che l’obiettivo dei Fondi strutturali è effettivamente di aiutare la Grecia a dotarsi di un sistema di formazione professionale, che contribuisca alla sua promozione e al suo miglioramento, nell’ambito delle politiche attive in materia di occupazione e in applicazione delle linee direttrici della strategia europea in materia di occupazione.
Dopo l’adozione [dell’EPEAEK II], proposta dallo Stato membro, in forza dell’art. 8, n. 3, del regolamento sui Fondi strutturali, è previsto che, “in applicazione del principio di sussidiarietà”, l’attuazione degli interventi rientra nella responsabilità dello Stato membro al livello territoriale adeguato in funzione della situazione specifica di ciascuno Stato membro, ferme restando le competenze della Commissione, in particolare in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee.
Per quanto riguarda il carattere di aiuto di Stato del finanziamento degli istituti di formazione professionale pubblici, la Commissione tiene conto del fatto che le attività di formazione di tali istituti sono disciplinate dalla legge n. 2009/1992. Tale legge definisce il quadro giuridico unico e organizzativo del regime nazionale di istruzione e di formazione professionale in Grecia. L’art. 5 della legge prevede che gli istituti di formazione professionale pubblici sono creati con decreto congiunto dei Ministri dell’Istruzione e delle Finanze (e in taluni casi, anche di altri Ministri). Tutti gli istituti di formazione professionale sono posti sotto il controllo del Ministro dell’Istruzione. La legge istituisce altresì un organo pubblico (l’organismo di istruzione e di formazione professionale – OEEK), incaricato del contenuto, della programmazione e dell’organizzazione dei corsi di formazione tenuti dagli istituti di formazione professionale: l’OEEK è anche incaricato di vigilare sugli istituti di formazione professionale privati.
Da quanto precede risulta che le attività degli istituti di formazione professionale pubblici fanno parte integrante del sistema nazionale greco di istruzione, in conformità alla legislazione greca e che non possono essere considerate alla stregua di attività economiche lucrative. La Commissione ritiene dunque che il finanziamente pubblico di tali attività non costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, come conferma la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee secondo cui “mantenendo siffatto sistema, lo Stato non intende svolgere attività lucrative, bensì assolvere i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo (…) [Tale] sistema è di regola finanziato dal bilancio pubblico” [sentenze della Corte 27 settembre 1988, causa 263/86, Humbel, Racc. pag. 5365, e 7 dicembre 1993, causa C‑109/92, Wirth, Racc. pag. I‑6447]. In numerose occasioni, la Commissione ha adottato la stessa posizione per quanto riguarda l’applicazione di disposizioni in materia di aiuti di Stato al finanziamento pubblico di istituti che rientrano nel sistema nazionale di istruzione.
In conclusione, e considerando gli elementi sopra menzionati, i servizi della Commissione europea considerano che il sostegno fornito agli IEK pubblici non può costituire una distorsione della concorrenza e recare pregiudizio al commercio tra gli Stati membri e, di conseguenza, che il medesimo non sembra presentare il carattere di aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, del Trattato CE».
21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2002, registrato con il numero T‑139/02, le ricorrenti hanno proposto un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione contenuta nella lettera summenzionata.
22 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2002, la Commissione ha formulato, nell’ambito del presente ricorso, a titolo principale, una domanda di non luogo a provvedere e, a titolo subordinato, ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 12 agosto 2002, le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere e sull’eccezione di irricevibilità.
Conclusioni delle parti
23 Nel loro ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia accogliere il ricorso e dichiarare nulla la mancata soppressione da parte della Commissione della distinzione illegittima tra IEK privati e IEK pubblici per quanto riguarda il finanziamento da parte del terzo QCS e, in particolare, da parte dell’EPEAEK II.
24 Nella sua richiesta di non luogo a provvedere e nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale dichiarare il non luogo a provvedere;
– in subordine, respingere il ricorso come manifestamente irricevibile;
– condannare le ricorrenti alle spese.
25 Le ricorrenti, nelle loro osservazioni sulla domanda di non luogo a provvedere e sull’eccezione di irricevibilità, chiedono che il Tribunale voglia:
– respingere la domanda di non luogo a stuatuire;
– respingere l’eccezione di irricevibilità.
In diritto
Argomenti delle parti
26 A titolo principale, la Commissione fa valere che il presente ricorso è divenuto senza oggetto in seguito alla presa di posizione contenuta nella sua lettera in data 27 febbraio 2002. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, quando la Commissione prende posizione sulle censure del ricorrente, anche in ritardo, l’oggetto del ricorso in carenza viene meno. Inoltre, il fatto che la posizione adottata dall’istituzione comunitaria non soddisfi il ricorrente non avrebbe alcuna importanza, dal momento che l’art. 232 CE riguarda la carenza dell’istituzione che risulta dal non aver deciso o dal non aver adottato una posizione e non dall’adozione di un atto diverso da quello che il ricorrente auspicava o che riteneva necessario (sentenza del Tribunale 17 febbario 1998, causa T‑107/96, Pantochim/Commissione, Racc. pag. II‑311, punti 28‑30).
27 In subordine, la Commissione sostiene che il ricorso deve essere respinto come manifestamente irricevibile in quanto il suo oggetto non corrisponde a quello dell’invito ad agire rivolto dalle ricorrenti. Da un lato, il presente ricorso sarebbe simile a un ricorso di annullamento e, dall’altro, non sarebbe diretto a constatare che la Commissione si è astenuta dal prendere posizione sulle domande particolari formulate nell’invito ad agire, ma a constatare che essa si è astenuta dal sopprimere la distinzione asseritamente illegale tra IEK pubblici e IEK privati per quanto riguarda il cofinanziamento a titolo dell’EPEAEK II. Orbene, tale richiesta sarebbe considerevole e vaga in quanto riguarderebbe l’avvio di un procedimento ai sensi dell’art. 226 CE, o dell’art. 88, n. 2, CE o ancora, dell’art. 86, n. 3, CE. Comunque le ricorrenti non potrebbero essere considerate come le destinatarie degli atti di cui hanno chiesto l’adozione da parte della Commissione né come direttamente ed individualmente interessate dagli stessi.
28 Le ricorrenti, in sostanza, contestano che la Commissione abbia statuito sulle loro domande nella sua lettera 27 febbraio 2002. A tale proposito, esse sostengono che, contrariamente a ciò che è avvenuto nella causa che ha dato origine alla sentenza Pantochim/Commissione, punto 26 supra, in cui la Commissione aveva adottato una decisione concreta dopo che il ricorso era stato proposto, nel caso di specie, la questione se la risposta della Commissione contenuta nella sua lettera 27 febbraio 2002 costituisca una decisione o una presa di posizione ai sensi dell’art. 232 CE non è chiara a priori.
29 In tale contesto le ricorrenti affermano che nel loro invito ad agire, esse hanno formulato censure riguardanti fatti posteriori alla decisione di approvazione dell’EPEAEK II, come il complemento di programmazione del maggio 2001 e la decisione del comitato di sorveglianza 29 maggio 2001. La Commissione sarebbe altresì stata invitata a intervenire presso le autorità nazionali per la modifica dell’EPEAEK II e del complemento di programmazione, a segnalare al comitato di sorveglianza il fatto che aveva illegittimamente omesso di menzionare gli IEK privati nella sua decisione 29 maggio 2001 e a sospendere l’esecuzione della sua decisione di approvazione dell’EPEAEK II fino all’adozione di una nuova decisione sulle modalità e sull’importo del finanziamento. Poiché la Commissione, nella sua lettera in data 27 febbraio 2002, non ha preso posizione nel senso richiesto, la carenza continuerebbe ad esistere.
30 Le ricorrenti contestano, altresì, la posizione della Commissione relativa alla mancanza di concordanza tra le domande presentate nell’invito ad agire e le conclusioni del presente ricorso. D’altronde, sebbene i provvedimenti reclamati nell’invito ad agire non fossero destinati alle ricorrenti, ma alla Repubblica ellenica, cionondimento le ricorrenti sarebbero direttamente e individualmente interessate da tali misure.
Giudizio del Tribunale
31 Secondo una costante giurisprudenza il rimedio giurisdizionale previsto dall’art. 232 CE è basato sull’idea che l’illegittima inerzia dell’istituzione messa in questione consente di adire la Corte affinché essa dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato, quando l’istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell’art. 233 CE, tale declaratoria fa sorgere in capo all’istituzione convenuta l’obbligo di prendere i provvedimenti che comporta l’esecuzione della sentenza della Corte o del Tribunale, senza pregiudizio di azioni a titolo di responsabilità extracontrattuale che possano discendere dalla declaratoria medesima. Nel caso in cui l’atto la cui omissione è oggetto della controversia sia stato adottato dopo la presentazione del ricorso ma prima che sia stata pronunciata la sentenza, una declaratoria del giudice comunitario che constati l’illegittimità dell’iniziale astensione non può più produrre gli effetti contemplati dall’art. 233 CE. Ne consegue che, in tal caso, esattamente come quando l’istituzione convenuta abbia reagito alla richiesta di agire entro due mesi, l’oggetto del ricorso viene meno, di modo che non vi è più luogo a provvedere (ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C-44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I‑11231, punto 83, e la giurisprudenza citata).
32 Nel caso di specie, occorre constatare che le ricorrenti, nell’invito ad agire indirizzato alla Commission il 25 ottobre 2001 hanno, in sostanza, invitato quest’ultima a modificare la decisione di approvazione dell’EPEAEK II, in modo che gli IEK privati fossero compresi tra i beneficiari di tale programma. In tale contesto, le ricorrenti hanno inoltre chiesto alla Commissione di intervenire presso le autorità elleniche allo scopo di farle rientrare tra i beneficiari del cofinanziamento a titolo dell’EPEAEK II.
33 Successivamente all’introduzione del presente ricorso, la Commissione, nella lettera indirizzata alle ricorrenti in data 27 febbraio 2002, ha esposto le ragioni che l’avevano indotta ad approvare l’EPEAEK II. Da tale lettera risulta chiaramente che, secondo la Commissione, poiché l’EPEAEK II era conforme agli obiettivi del terzo QCS per la Grecia e alle politiche comunitarie, non sussisteva alcuna ragione che giustificasse, a tale stadio, la modifica della decisione della Commissione di approvazione dell’EPEAEK II, richiesta dalle ricorrenti. Inoltre, in tale lettera, la Commissione ha chiarito le ragioni per cui riteneva che dovessero essere respinti gli argomenti delle ricorrenti vertenti sul fatto che il finanziamento prioritario degli IEK pubblici in una prima fase avrebbe costituito una distorsione di concorrenza e avrebbe potuto essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri. Infine, per quanto riguarda i provvedimenti che la Commissione è stata invitata ad adottare nei confronti delle autorità elleniche per realizzare un’estensione a favore degli IEK privati del cofinanziamento a titolo dell’EPEAEK II, la Commissione ha chiaramente affermato nella medesima lettera 27 febbraio 2002 che, in applicazione del principio di sussidiarietà, l’attuazione degli inverventi rientrava nella responsabilità degli Stati membri al livello territoriale adeguato in funzione della situazione specifica di ciascuno Stato membro.
34 In tal modo risulta accertato che la Commissione, nella sua lettera 27 febbraio 2002, ha preso posizione sulle richieste delle ricorrenti, cosicché il presente ricorso è divenuto senza oggetto. Il fatto che la presa di posizione della Commissione non dia soddisfazione alle ricorrenti è, a tale riguardo, irrilevante. Infatti secondo la giurisprudenza, l’art. 232 CE riguarda la carenza risultante dall’omissione di statuire o di prendere posizione, non già l’adozione di un atto diverso da quello che il ricorrente avrebbe desiderato o ritenuto necessario (ordinanza Sodima/Commissione, punto 31 supra, punto 83, e la giurisprudenza citata).
35 Pertanto, e senza che sia necessario esaminare gli argomenti della Commissione vertenti sull’irricevibilità del ricorso, si deve constatare che non occorre più statuire sul presente ricorso in carenza (ordinanza della Corte 10 giugno 1993, C‑41/92, The Liberal Democrats/Parlamento, Racc. pag. I‑3153, punto 4, e sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I‑5603, punto 28).
Sulle spese
36 In caso di non luogo a provvedere, l’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura prevede che il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Nel caso di specie, se è vero che la Commissione ha preso posizione sull’invito ad agire delle ricorrenti dopo l’introduzione del presente ricorso, cionondimeno le ricorrenti non hanno formulato conclusioni relative alle spese. In tali circostanze, il Tribunale giudica che occorre ordinare che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 15 marzo 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
H. Legal
1 – Lingua processuale: il greco.
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