Causa T‑206/02
Congrès national du Kurdistan (KNK)
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Ricorso di annullamento — Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo — Legittimazione ad agire — Associazione — Ricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 15 febbraio 2005
Massime dell’ordinanza
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Ricorso di un’associazione che promuove gli interessi generali di una categoria di persone fisiche o giuridiche — Presupposti — Legittimazione ad agire dei suoi membri a titolo individuale — Rilevanza della legittimazione ad agire degli ex membri — Esclusione
(Art. 230, quarto comma, CE)
Un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un atto che pregiudichi gli interessi generali della categoria stessa e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento, qualora i suoi membri non lo siano a titolo individuale. A questo proposito, non si può ammettere che la passata appartenenza di una persona ad un’associazione consenta a quest’ultima di avvalersi dell’eventuale azione della detta persona. Infatti, ammettere un siffatto ragionamento equivarrebbe a conferire ad un’associazione una sorta di diritto perpetuo ad agire, nonostante essa non possa più sostenere di rappresentare gli interessi del suo ex membro.
(v. punti 27, 32)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
15 febbraio 2005(1)
«Ricorso di annullamento – Misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Legittimazione ad agire – Associazione – Ricevibilità»
Nella causa T‑206/02,
Congrès national du Kurdistan (KNK), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato dall'avv. J. Boisseau,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. M. Vitsentzatos e S. Marquardt, in qualità di agenti,
convenuto, sostenuto daCommissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. G. zur Hausen e dalla sig.ra G. Boudot, successivamente dal sig. J. Enegren e dalla sig.ra Boudot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,e daRegno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dal sig. J. Collins, successivamente dalla sig.ra R. Caudwell, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione del Consiglio 2 maggio 2002, 2002/334/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti
1 Dagli atti risulta che il Partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) è apparso nel 1978 e ha intrapreso una lotta armata contro il governo turco per il riconoscimento del diritto dei curdi all’autodeterminazione. Nel luglio 1999 il PKK avrebbe dichiarato un cessate il fuoco unilaterale, con riserva del diritto di autodifesa. Nell’aprile 2002 il congresso del PKK avrebbe deciso lo scioglimento di quest’ultimo.
2 Il Congrès national du Kurdistan (in prosieguo: il «KNK»), costituito nel 1999, è un’organizzazione che raggruppa una trentina di organizzazioni. Il KNK ha come obiettivo di «rafforzare l’unità e la cooperazione dei curdi in tutte le parti del Kurdistan e (…) sostenerne la lotta alla luce dei supremi interessi della nazione curda» (art. 7, lett. A, della carta costitutiva del KNK). Il PKK era membro del KNK allorché quest’ultimo venne costituito.
3 Il 27 dicembre 2001 il Consiglio, ritenendo che si rendesse necessaria un’azione della Comunità al fine di dare attuazione alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1373 (2001), adottava la posizione comune 2001/930/PESC relativa alla lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 90) e la posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344, pag. 93).
4 A tenore dell’art. 2 della posizione comune 2001/931:
«La Comunità europea, nei limiti dei poteri che le sono conferiti dal trattato che istituisce la Comunità europea, ordina il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato».
5 Il 27 dicembre 2001 il Consiglio adottava il regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).
6 Secondo l’art. 2 del regolamento n. 2580/2001:
«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6:
a) tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche di cui una persona fisica o giuridica, gruppo o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3 detenga la proprietà o il possesso sono congelati;
b) è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, gruppo o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3, capitali, altre attività finanziarie e risorse economiche.
2. Fatti salvi gli articoli 5 e 6, è vietata la prestazione di servizi finanziari destinati alle persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità ricompresi nell’elenco di cui al paragrafo 3.
3. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, elabora, riesamina e modifica l’elenco di persone, gruppi o entità ai quali si applica il presente regolamento in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 4, 5 e 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Tale elenco include:
i) persone [fisiche] che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
ii) persone giuridiche, gruppi o entità che commettono o tentano di commettere atti terroristici, che partecipano alla loro esecuzione o che la facilitano;
iii) persone giuridiche, gruppi o entità di proprietà o sotto il controllo di una o più delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi e delle entità di cui ai punti i) e ii);
iv) persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità che agiscano per conto o su incarico di una o più persone fisiche o giuridiche, gruppi o entità di cui ai punti i) e ii)».
7 Il 2 maggio 2002 il Consiglio adottava la decisione 2002/334/CE che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2001/927/CE (GU L 116, pag. 33; in prosieguo: la «decisione controversa»). Tale decisione includeva il PKK nell’elenco previsto dall’art. 2, n. 3, del regolamento n. 2580/2001 (in prosieguo: l’«elenco controverso»).
8 Il 17 giugno 2002 il Consiglio adottava la decisione 2002/460/CE che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2002/334 (GU L 160, pag. 26). Il nome del PKK veniva mantenuto sull’elenco controverso. Successivamente tale elenco veniva regolarmente aggiornato con decisioni del Consiglio.
Procedimento e conclusioni delle parti
9 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2002, il KNK, rappresentato dal presidente sig. Serif Vanly, ha proposto il presente ricorso di annullamento.
10 Con ordinanza 24 febbraio 2003 la Commissione e il Regno Unito sono stati ammessi a intervenire a sostegno del Consiglio.
11 Con atto separato, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità nella presente causa ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il ricorrente e la Commissione hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione entro i termini impartiti. Il Regno Unito ha rinunciato a depositare siffatte osservazioni.
12 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, ha concluso che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare il ricorrente alle spese.
13 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– designare un avvocato generale;
– ingiungere al Parlamento europeo di comunicare la registrazione sonora della riunione parlamentare mista UE‑Turchia del 17 e 18 giugno 2002;
– dichiarare il ricorso ricevibile;
– condannare il Consiglio alle spese del presente procedimento incidentale.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
14 Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, asserisce che il KNK non è direttamente e individualmente interessato dalla decisione controversa.
15 Le due istituzioni deducono, in primo luogo, che il KNK non è il destinatario di tale decisione e non vi figura né esplicitamente né implicitamente. Affermano che l’unico interesse che il KNK può far valere – cioè il danno alla sua azione diplomatica, alla sua reputazione e alla sua credibilità – non è sufficiente a individualizzarlo.
16 In secondo luogo, il Consiglio e la Commissione affermano che il KNK non è neppure legittimato ad agire in nome dei suoi membri. Da un lato, il PKK non è più membro del KNK. Dall’altro, in subordine, il Consiglio afferma che il KNK non è un’associazione costituita al fine di assicurare la difesa degli interessi collettivi dei suoi membri secondo l’accezione della giurisprudenza, data l’eterogeneità dei suoi membri.
17 In terzo luogo, l’argomento del ricorrente – secondo il quale l’assenza di effettivi rimedi giuridici renderebbe il ricorso ricevibile – dovrebbe essere respinto alla luce della sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677, punto 43).
18 In quarto luogo, il Consiglio e la Commissione considerano che il KNK difetta di interesse ad agire in quanto non afferma che il suo attivo finanziario sia stato interessato dal congelamento dei fondi attuato mediante la controversa decisione.
19 Il KNK sostiene innanzi tutto che non intende tanto proteggere i suoi propri interessi, quanto piuttosto ristabilire una verità storica, cioè l’autoscioglimento del PKK nonché la cessazione da parte di quest’ultimo di ogni azione violenta. Con il suo ricorso, il KNK non intende pertanto combattere gli effetti del regolamento n. 2580/2001 né contestare future sanzioni finanziarie delle quali non dovrà mai subire le conseguenze.
20 Il ricorso del KNK è, per contro, inteso a far annullare la decisione controversa, dal momento che arreca un danno grave alla legittimità della sua azione politica. L’abusivo inserimento del PKK nell’elenco controverso metterebbe in serio discredito la lotta intrapresa dal KNK. A questo proposito il KNK ricorda che, secondo l’art. 7, lett. A, della sua carta costitutiva, esso ha ricevuto dai suoi membri il compito di «sostenere la lotta di questi ultimi alla luce dei supremi interessi della nazione curda».
21 Il KNK ricorda che il PKK si è sciolto nel mese di aprile 2002, ponendosi così nella condizione di non poter più contestare la decisione pronunciata nei suoi confronti. A seguito di tale scioglimento il KNK si troverebbe nell’obbligo di promuovere l’azione di annullamento. Il KNK a tale riguardo fa presente che il Consiglio ha riconosciuto che, se il PKK fosse rimasto membro del KNK, quest’ultimo sarebbe stato individualmente interessato dalla decisione controversa.
22 In seno al Consiglio d’Europa sarebbero sopravvenuti vari incidenti solo alcuni giorni dopo l’adozione della decisione controversa. In particolare, due dei suoi membri di maggior spicco sarebbero stati privati del privilegio di assistere alla riunione parlamentare mista UE‑Turchia del 17 e 18 giugno 2002, con la motivazione che erano terroristi.
23 Del resto, nessun rimedio giuridico consentirebbe di impugnare la legittimità della decisione controversa. Pertanto, a meno che non si vogliano violare i principi generali derivanti dagli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile. A questo proposito, la sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, sopra citata al punto 17, non sarebbe di ostacolo, dato che, nella specie, non andrebbe esaminato il diritto processuale nazionale, essendo l’adozione stessa della decisione controversa che lede il KNK.
Giudizio del Tribunale
24 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 del medesimo articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.
25 Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti versati agli atti e che non occorra aprire la fase orale. In particolare, alla luce della chiara giurisprudenza, non occorre designare un avvocato generale. Deve parimenti essere respinta la domanda di produzione di un documento del Parlamento europeo, dal momento che, quand’anche un siffatto documento dimostrasse quanto affermato dal ricorrente, non ne risulterebbe modificata la ricevibilità del ricorso.
26 È pacifico che il ricorrente non può essere considerato destinatario della decisione controversa, poiché il suo nome non è iscritto sull’elenco controverso.
27 Secondo una costante giurisprudenza, un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può considerarsi individualmente interessata, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, da un atto che pregiudichi gli interessi generali della categoria stessa e, di conseguenza, non è legittimata a presentare un ricorso di annullamento in nome dei suoi membri, qualora questi ultimi non lo siano a titolo individuale (v. sentenza della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 19/62‑22/62, Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e a./Consiglio, Racc. pagg. 915‑933, e sentenza del Tribunale 21 marzo 2001, causa T‑69/96, Hamburger Hafen‑ und Lagerhaus e a./Commissione, Racc. pag. II‑1037, punto 49).
28 Nella specie, va constatato che, secondo l’art. 7, lett. A, della carta costitutiva del ricorrente, compito di quest’ultimo è rafforzare l’unità e la cooperazione dei curdi in tutte le parti del Kurdistan e sostenere la loro lotta alla luce dei supremi interessi della nazione curda. Deve pertanto essere considerato un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di interessati.
29 Tale conclusione è altresì dimostrata dal primo argomento del ricorrente secondo il quale l’iscrizione del PKK arreca grave danno alla legittimità e all’esercizio della sua azione politica. Con tale argomento il ricorrente invoca la difesa degli interessi collettivi dei suoi membri. Sulla base della giurisprudenza sopra menzionata, egli non può a tale titolo essere individualmente interessato.
30 Si deve poi verificare se il ricorrente possa avvalersi del fatto che uno o più dei suoi membri sarebbero legittimati a proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa.
31 Il ricorrente deduce che il PKK era uno dei suoi membri e che quest’ultimo sarebbe stato legittimato a proporre un ricorso nei confronti della decisione controversa.
32 Con tale argomento il ricorrente riconosce, senza che si renda necessario rimettere in discussione tale affermazione, che il PKK non è più uno dei suoi membri. A questo proposito, non si può ammettere che la passata appartenenza di una persona ad una associazione consenta a quest’ultima di avvalersi dell’eventuale azione della detta persona. Infatti, ammettere un siffatto ragionamento equivarrebbe a conferire ad una associazione una sorta di diritto perpetuo ad agire, nonostante essa non possa più sostenere di rappresentare gli interessi del suo ex membro.
33 La circostanza dedotta dal ricorrente, secondo cui, dopo l’autoscioglimento del PKK esso è rimasto ormai l’unico a poter agire, nulla cambia a tale conclusione. Infatti, tale affermazione, quand’anche la si supponga esatta, può portare unicamente alla constatazione che il PKK non è più in grado di proporre un ricorso. Pertanto, il ricorrente non può più avvalersi della possibilità che uno dei suoi membri proponga un ricorso a titolo individuale per proporre esso stesso un ricorso.
34 Il ricorrente deduce anche la circostanza che taluni suoi membri sarebbero stati accusati sia dinanzi al Parlamento europeo come pure dinanzi al Consiglio d’Europa, poco dopo l’adozione della decisione controversa.
35 Anche ammettendo tali fatti dimostrati, il ricorrente non precisa sotto quale aspetto tali membri sarebbero essi stessi legittimati ad agire per l’annullamento della decisione controversa. Ad ogni modo, tali incidenti non possono essere considerati conseguenza degli effetti giuridici della decisione controversa.
36 Il ricorrente sostiene, infine, che nessun rimedio giuridico, a parte il presente ricorso, consentirebbe di contestare la legittimità della decisione controversa nella parte in cui riguarda il PKK.
37 È giocoforza constatare che tale affermazione è errata. Il fatto che il ricorrente non sia esso stesso legittimato a promuovere un’azione di annullamento nei confronti della decisione controversa non significa assolutamente che nessun’altra persona, destinataria di tale decisione o da questa direttamente e individualmente interessata, possa proporre un siffatto ricorso.
38 A questo proposito è notorio che il Consiglio, con decisione 2 aprile 2004, 2004/306/CE, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 2580/2001 e abroga la decisione 2003/902/CE (GU L 99, pag. 28), ha iscritto il KADEK e il Kongra‑Gel quali alias del PKK sull’elenco controverso. Con ricorso proposto il 25 giugno 2004, registrato con il numero T‑253/04 (GU C 262, pag. 28), il Kongra‑Gel ha chiesto l’annullamento di tale decisione.
39 Dal momento che il ricorrente non può avvalersi del fatto che uno dei suoi membri è legittimato a proporre ricorso di annullamento avverso la decisione controversa, si deve concludere che tale decisione non lo riguarda individualmente.
40 Da tutto quanto sopra esposto consegue che il ricorso è irricevibile e va respinto.
Sulle spese
41 A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, va condannato alle spese conformemente alla domanda del Consiglio.
42 A norma dell’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Il Regno Unito e la Commissione sopporteranno pertanto le loro spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le spese del Consiglio e del ricorrente sono a carico di quest’ultimo.
3) Le spese sostenute dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dalla Commissione restano a loro carico.
Lussemburgo, 15 febbraio 2005
Il cancelliere
Le président
H. Jung
J. Pirrung
1 – Lingua processuale:
Full & Egal Universal Law Academy