Causa T-231/02
Piero Gonnelli e Associazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO)
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Regolamento — Norme di commercializzazione per l’olio d’oliva — Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 2 aprile 2004
Massime dell’ordinanza
1. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Regolamento relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva — Ricorso del proprietario di un’impresa agricola nella sua qualità di produttore e consumatore di olio d’oliva — Ricorso di un’associazione di frantoiani oleari — Irricevibilità
[Art. 230, quarto comma, CE; regolamento (CE) della Commissione n. 1019/2002]
2. Comunità europee — Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di far ricorso ad un’eccezione di illegittimità o ad un rinvio pregiudiziale per ragioni di validità — Obbligo degli Stati membri di prevedere un sistema completo di mezzi di ricorso che consenta di assicurare il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Presentazione di un ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di ostacolo insormontabile al livello delle norme di procedura nazionali — Esclusione
(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)
3. Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Interpretazione contra legem della condizione relativa alla necessità di essere individualmente interessati — Inammissibilità
(Art. 230, quarto comma, CE; art. 48 UE)
1. Affinché una persona fisica o giuridica possa considerarsi individualmente interessata da un atto di portata generale, occorre che il detto atto la concerna in ragione di sue qualità peculiari o di una circostanza di fatto che la distingua da chiunque altro e, per questo, la identifichi in un modo analogo al destinatario di una decisione.
È irricevibile il ricorso di annullamento proposto dal proprietario di un’impresa agricola nella sua qualità di produttore e consumatore di olio d’oliva e da un’associazione di frantoiani oleari avverso il regolamento n. 1019/2002, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva.
Da un lato, il primo ricorrente è interessato dal detto regolamento solo nella sua qualità obiettiva di consumatore o, rispettivamente, di produttore, e ciò allo stesso titolo di qualunque altro consumatore o operatore economico attivo in questo settore. Anche se questo regolamento dovesse favorire in maniera irragionevole ed eccessiva le grandi aziende a scapito dei piccoli produttori come il ricorrente, tale fatto non potrebbe, in ogni caso, di per sé solo, essere tale da individuarlo. Infatti, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto. Inoltre, gli altri piccoli produttori di olio d’oliva subirebbero parimenti conseguenze economiche analoghe. Peraltro, la circostanza secondo cui l’esito del ricorso potrebbe arrecargli un beneficio eliminando gli ostacoli irragionevoli alla produzione che colpiscono i piccoli e medi produttori, nonché talune lacune nella tutela del consumatore, non presenta alcuna relazione con la questione se il ricorrente sia individualmente interessato dall’atto impugnato, ma è pertinente solo per determinare l’interesse concreto ed attuale del ricorrente ad agire con ricorso di annullamento.
Dall’altro, un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere considerata individualmente interessata da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria di soggetti, allorché questi ultimi non sono lesi a titolo individuale, anche se l’esistenza di circostanze particolari, quali il ruolo svolto da un’associazione nell’ambito di un procedimento culminato nell’adozione di un atto ai sensi dell’art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un’associazione i cui membri non sono individualmente interessati dall’atto controverso, in particolare quando la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata da quest’ultimo.
(v. punti 35, 38, 45-46, 48, 49)
2. Il Trattato CE, mediante gli artt. 230 CE e 241 CE, da un lato, e l’art. 234 CE, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario. Nell’ambito di tale sistema, persone fisiche o giuridiche che, in base ai requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente atti comunitari di portata generale hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti, vuoi, in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi, dinanzi ai giudici nazionali, e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.
Oltre al fatto che spetta agli Stati membri prevedere un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, non è ammissibile un’interpretazione delle norme di ricevibilità di cui all’art. 230 CE secondo la quale un ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile qualora sia dimostrato, dopo un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo soggetto a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme processuali nazionali, che queste non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario contestato. Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo sulla legittimità degli atti comunitari.
(v. punti 52-53)
3. Anche se, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il requisito dell’interesse individuale richiesto dall’art. 230, quarto comma, CE, dev’essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva, tenendo conto delle diverse circostanze atte ad individuare un ricorrente, una tale interpretazione non può tuttavia condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
Anche se è certamente concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, ai sensi dell’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore.
(v. punti 54-55)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
2 aprile 2004(1)
«Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano individualmente – Regolamento – Norme di commercializzazione per l'olio d'oliva – Irricevibilità»
Nella causa T-231/02,
Piero Gonnelli, residente a Reggello,eAssociazione Italiana Frantoiani Oleari (AIFO), con sede in Roma,rappresentati dall'avv. U. Scuro,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra C. Cattabriga e dal sig. C. Loggi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 13 giugno 2002, n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 155, pag. 27),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. J. Azizi, presidente, M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Ambito normativo
1 L’art. 35, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136, relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025), come modificato, impone, per la commercializzazione degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva in ciascuno degli Stati membri nonché negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi, l’impiego delle denominazioni e delle definizioni allegate al detto regolamento. Il n. 2 del detto articolo precisa che per il commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1, lett. a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato.
2 Sul fondamento dell’art. 35 bis del regolamento n. 136/66 secondo il quale, per l’olio d’oliva come per tutti gli altri prodotti che rientrano nell’organizzazione comune dei mercati dei grassi, la Commissione può adottare norme di commercializzazione che riguardano in particolare la classificazione per la qualità, l’imballaggio e la presentazione, la Commissione ha adottato, il 13 giugno 2002, il regolamento (CE) n. 1019, relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva (GU L 155, pag. 27; in prosieguo: il «regolamento n. 1019/2002» o il «regolamento impugnato»).
3 Il regolamento n. 1019/2002 stabilisce norme per la commercializzazione al dettaglio degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, al fine, da un lato, di garantire l’autenticità degli oli d’oliva che sono venduti e un’informazione adeguata al consumatore e, dall’altro, di evitare ogni rischio di distorsione di concorrenza nel mercato degli oli d’oliva commestibili.
4 Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1019/2002, questi oli devono essere presentati al consumatore finale preimballati in imballaggi della capacità massima di cinque litri e provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. Tuttavia, gli Stati membri possono fissare una capacità massima degli imballaggi superiore a cinque litri per gli oli destinati alle collettività (ospedali e mense, ad esempio).
5 Ai sensi dello stesso art. 2, gli imballaggi devono recare un’etichettatura conforme alle disposizioni di cui agli artt. 3‑6 del regolamento impugnato.
6 In base all’art. 3 del detto regolamento, l’etichetta deve recare, oltre alla denominazione di vendita di cui all’art. 35 del regolamento n. 136/66, l’informazione seguente sulla categoria di olio, in caratteri chiari e indelebili:
«a) per l’olio extra vergine d’oliva:
“olio d’oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
b) per l’olio d’oliva vergine:
“olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici”;
c) per l’olio d’oliva – composto da oli d’oliva raffinati e da oli d’oliva vergini:
“olio contenente esclusivamente oli d’oliva che hanno subito un processo di raffinazione e oli ottenuti direttamente dalle olive”;
d) per l’olio di sansa d’oliva:
“olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione del prodotto ottenuto dopo l’estrazione dell’olio d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”
oppure
“olio contenente esclusivamente oli provenienti dal trattamento della sansa d’oliva e oli ottenuti direttamente dalle olive”».
7 L’art. 4 disciplina la designazione dell’origine sull’etichetta (ossia l’indicazione di un nome geografico sull’imballaggio o sull’etichetta ad essa acclusa). L’etichetta è autorizzata solo per l’olio d’oliva extravergine e per l’olio d’oliva vergine e consiste, in generale, nell’indicazione di uno Stato membro o della Comunità o di un paese terzo. L’indicazione di un nome geografico di livello regionale è possibile per i prodotti che beneficiano di una denominazione d’origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1). Il nome del marchio o il nome dell’impresa, la cui domanda di registrazione sia stata presentata al più tardi il 31 dicembre 1998, conformemente alla prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 159, pag. 60), o al più tardi il 31 maggio 2002, conformemente al regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), non sono tuttavia considerati come una designazione dell’origine soggetta alle disposizioni del regolamento n. 1019/2002.
8 L’art. 4 stabilisce anche che la designazione dell’origine che indica uno Stato membro o la Comunità corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte o in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine comporta la dicitura seguente:
«Olio (extra) vergine d’oliva ottenuto in (designazione della Comunità o dello Stato membro interessato) da olive raccolte in (designazione della Comunità, dello Stato membro o del paese interessato)».
9 Nel caso di tagli di oli extra vergini d’oliva o di oli d’oliva vergini provenienti in misura superiore al 75% da uno stesso Stato membro o dalla Comunità, può essere indicata l’origine prevalente, seguita dall’indicazione della percentuale minima, pari o superiore al 75%, che proviene effettivamente da tale origine prevalente.
10 Oltre alla designazione dell’origine, gli imballaggi possono recare anche indicazioni facoltative. Alcune di esse sono tuttavia assoggettate a condizioni particolari. Pertanto, ai sensi dell’art. 5 del regolamento impugnato, l’indicazione «prima spremitura a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extravergini ottenuti a meno di 27°C, con una prima spremitura meccanica della pasta d’olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche. La menzione «estratto a freddo» è riservata agli oli d’oliva vergini o extravergini ottenuti a meno di 27°C, con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d’olive. Le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare sull’etichetta esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d’analisi previsto dal regolamento (CEE) della Commissione 11 luglio 1991, n. 2568, relativo alle caratteristiche degli oli d’olive e degli oli di sansa d’oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248, pag. 1). Infine, l’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima può figurare sull’etichetta unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell’indice dei perossidi, del tenore in cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto, stabiliti a norma del regolamento n. 2568/91.
11 Altre disposizioni relative all’etichettatura e alle denominazioni di vendita degli oli di cui al punto 1, lett. a) e b), e ai punti 3 e 6 dell’allegato del regolamento n. 136/66 sono contenute nell’art. 6 del regolamento impugnato. Così, l’art. 6 dispone che, se è riportata nell’etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, la presenza di questi oli in una miscela di olio d’oliva e di altri oli vegetali, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita della miscela in questione è la seguente: «Miscela di oli vegetali (o nomi specifici degli oli vegetali) e di olio d’oliva», seguita immediatamente dall’indicazione della percentuale di olio d’oliva nella miscela. Inoltre, la presenza dell’olio d’oliva può essere indicata nell’etichetta delle miscele attraverso immagini o simboli grafici unicamente se la sua percentuale è superiore al 50%.
12 In caso di presenza di olio di sansa d’oliva, si applicano mutatis mutandis le stesse disposizioni sostituendo i termini «olio d’oliva» con i termini «olio di sansa d’oliva».
Procedimento e conclusioni delle parti
13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 agosto 2002, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
14 I ricorrenti sono, da un lato, un frantoiano oleario, proprietario di un’impresa agricola la cui attività consiste nella frangitura delle olive e nella vendita dell’olio, considerato nella sua triplice qualità di produttore, di consumatore di olio d’oliva e di presidente dell’Associazione Italiana Frantoiani Oleari (in prosieguo: l’«AIFO»), e, dall’altro, l’AIFO.
15 I ricorrenti fanno valere in sostanza che il regolamento impugnato è illegittimo per sviamento di potere ai sensi dell’art. 230 CE e per violazione dell’art. 253 CE, in quanto non consente di realizzare l’obiettivo dichiarato di garantire la libera concorrenza nel mercato interno degli oli d’oliva commestibili e di tutelare i consumatori. Il regolamento favorirebbe il mantenimento, se non l’accrescimento, delle posizioni dominanti delle grandi imprese del settore e non darebbe alcuna garanzia al consumatore circa la provenienza e la qualità del prodotto.
16 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2002, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno depositato loro osservazioni su questa eccezione il 4 dicembre 2002.
17 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
– annullare il regolamento n. 1019/2002;
– in subordine, annullare gli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 di questo stesso regolamento.
18 Nella sua eccezione d’irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso irricevibile;
– condannare i ricorrenti alle spese di causa.
In diritto
19 Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale. Nella fattispecie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dall’esame dei documenti del fascicolo per statuire sulla domanda presentata dalla convenuta senza passare alla fase orale del procedimento.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
20 La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile poiché i ricorrenti non sono individualmente interessati dal regolamento impugnato.
21 I ricorrenti sostengono che essi sono i «diretti, immediati e specifici destinatari» del regolamento impugnato. Quest’ultimo, poiché mira alla tutela dei consumatori e prevede la commercializzazione dell’olio d’oliva, lederebbe specificamente e direttamente sia la posizione del sig. Gonnelli nella sua qualità di consumatore finale e di gestore di un frantoio sia quella dell’AIFO, destinatari formali del detto regolamento.
22 Inoltre, il regolamento n. 1019/2002 costituirebbe un atto di natura decisionale, che limita i diritti e crea obblighi per i ricorrenti.
23 I ricorrenti sostengono di essere legittimati ad agire, in quanto sarebbero direttamente e individualmente interessati dal regolamento impugnato ai sensi della giurisprudenza (sentenze della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I‑2501, punto 13; 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I‑1853, e sentenza del Tribunale 3 maggio 2002, causa T‑177/01, Jégo‑Quéré/Commissione, Racc. pag. II‑2365).
24 I ricorrenti fanno valere a tal riguardo che il regolamento di cui è causa favorirebbe in maniera irragionevole ed eccessiva le grandi aziende a danno dei piccoli produttori.
25 Essi sostengono poi che il regolamento impone loro obblighi e limita i loro diritti.
26 I ricorrenti fanno valere inoltre che l’annullamento richiesto potrebbe procurare loro un beneficio (sentenza della Corte 13 luglio 2000, causa C‑174/99 P, Parlamento/Richard, Racc. pag. I‑6189, punto 33) grazie all’eliminazione degli irragionevoli ostacoli alla produzione che incidono sull’attività dei piccoli e medi produttori di olio e delle insufficienti garanzie di etichettatura del prodotto per i consumatori.
27 Infine, nelle loro osservazioni sull’eccezione d’irricevibilità, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, che, se il Tribunale dichiarasse il loro ricorso irricevibile, sarebbero privati di ogni mezzo di tutela giurisdizionale. Si tratterebbe di una violazione del diritto ad un ricorso effettivo riconosciuto a ciascun individuo, i cui diritti e le cui libertà – sostengono i ricorrenti – sono garantiti dal diritto dell’Unione europea. Il diritto ad un ricorso effettivo sarebbe riconosciuto dagli artt. 6 e 13 della Carta europea dei diritti fondamentali, che farebbe parte dei principi comuni degli Stati membri ai sensi dell’art. 6 del Trattato sull’Unione europea, e sarebbe ora ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. I ricorrenti fanno riferimento, a tal riguardo, alla sentenza Jégo‑Quéré/Commissione, punto 23 supra, che raccomanda un’interpretazione in senso ampio del diritto alla ricorribilità e fanno valere che un giudice nazionale non può annullare atti comunitari.
Giudizio del Tribunale
28 Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (…) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente».
29 Secondo una giurisprudenza costante, il criterio distintivo tra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi e tale portata generale può desumersi dal fatto che l’atto controverso si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto (sentenza della Corte 31 maggio 2001, causa C‑41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. I‑4239, punto 24; ordinanze del Tribunale 9 novembre 1999, causa T‑114/99, CSR Pampryl/Commissione, Racc. pag. II‑3331, punto 41; 6 maggio 2003, causa T‑45/02, DOW AgroSciences/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1973, punto 31, e ordinanza del presidente del Tribunale 28 novembre 2003, causa T‑264/03 R, Schmoldt e a./Commissione, Racc. pag. II‑5089, punto 59).
30 Nella fattispecie non si può contestare il fatto che il regolamento impugnato costituisca un atto di natura normativa. Infatti, le regole che esso contiene, ed in particolare le norme per la commercializzazione al dettaglio dell’olio d’oliva relative all’imballaggio, all’etichettatura o alla designazione, sono enunciate in termini generali ed astratti ed hanno per oggetto la fissazione di norme specifiche per la commercializzazione al dettaglio di categorie determinate di oli d’oliva e di oli di sansa d’oliva. Poiché queste disposizioni si applicano indistintamente a tutte le imprese che operano nei settori di produzione e di commercializzazione degli oli e mirano a tutelare gli interessi di tutti i consumatori, il regolamento costituisce chiaramente un atto legislativo di portata generale, che si applica a situazioni determinate obiettivamente. Tale atto, destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di categorie di soggetti considerati in maniera generale e astratta, costituisce senz’altro un atto regolamentare in senso stretto.
31 Tuttavia, il fatto che l’atto impugnato abbia, per sua natura, un carattere normativo e non costituisca una decisione ai sensi dell’art. 249 CE non è sufficiente, di per sé, ad escludere la possibilità per un singolo di presentare un ricorso di annullamento contro tale atto (sentenze della Corte Codorniu/Consiglio, citata supra al punto 23, punto 19, e 22 novembre 2001, causa C‑451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio, Racc. pag. I‑8949, punto 49; ordinanze del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑3259, punto 29, e 21 marzo 2003, causa T‑167/02, Établissements Toulorge/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑1111, punto 26).
32 Infatti, in talune circostanze, anche un atto normativo che si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare direttamente e individualmente taluni di essi, rivestendo quindi un carattere decisionale (sentenze Extramet Industrie/Consiglio, citata supra al punto 23, punto 13, e Codorniu/Consiglio, citata supra al punto 23, punto 19, e ordinanza Japan Tobacco e JT International/Parlamento e Consiglio, citata supra al punto 31, punto 29).
33 Occorre quindi verificare se, nella fattispecie, gli elementi del fascicolo consentano di ritenere che i ricorrenti siano interessati dal regolamento di cui trattasi a causa di qualità che siano loro particolari o se esista una situazione di fatto che li caratterizzi, in relazione al detto regolamento, rispetto a qualunque altra persona.
34 Occorre esaminare, innanzi tutto, la ricevibilità del ricorso presentato dal ricorrente, sig. Gonnelli, nella sua qualità di produttore e di consumatore di olio d’oliva.
35 Secondo una giurisprudenza costante, una persona fisica o giuridica può sostenere di essere individualmente interessata da un atto solo se è colpita dall’atto di cui trattasi in ragione di determinate sue qualità peculiari o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e, per questo, la identifica in modo analogo al destinatario di una decisione (ordinanza della Corte 12 dicembre 2003, causa C‑258/02 P, Bactria/Commissione, Racc. pag. I‑15105, punto 34, e sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, citata supra al punto 31, punto 49).
36 Come la Corte ha ricordato nella sua sentenza 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (Racc. pag. I‑6677, punto 37), qualora non ricorra tale condizione, nessuna persona fisica o giuridica è, comunque, legittimata a proporre un ricorso di annullamento contro un regolamento (v. anche, a tal riguardo, ordinanza della Corte 24 aprile 1996, causa C‑87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I‑2003, punto 38).
37 Nella fattispecie, le norme contenute nel regolamento impugnato sono enunciate in maniera generale, si applicano a situazioni determinate obiettivamente e comportano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta.
38 Il ricorrente, sig. Gonnelli, è interessato dal regolamento impugnato rispettivamente solo nella sua qualità obiettiva di consumatore o di produttore, e ciò allo stesso titolo di qualunque altro consumatore o operatore economico attivo in questo settore. Ora, il fatto che il regolamento influisca sulla situazione giuridica di un singolo non è sufficiente per distinguerlo dalla generalità (ordinanza del Tribunale 25 settembre 2002, causa T‑178/01, Di Leonardo/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 51).
39 Questa conclusione non è inficiata dagli argomenti del ricorrente, sig. Gonnelli, relativi al carattere asseritamene specifico dei diritti che sostiene di detenere e dei quali si vedrebbe privato dal regolamento impugnato.
40 Occorre rilevare, a tal riguardo, che il regolamento impugnato, che prevede all’art. 2 un divieto di commercializzazione sfuso dell’olio d’oliva del frantoio e impone vincoli di imballaggio, di chiusura e di etichettatura, si applica indistintamente a tutte le imprese che operano nella catena di produzione e commercializzazione dell’olio, siano esse piccoli o grandi produttori di olio. Ingiustamente quindi il ricorrente sostiene che il regolamento impugnato farebbe sorgere oneri unicamente nei confronti dei piccoli produttori.
41 Inoltre, dal regolamento impugnato non risulta affatto che quest’ultimo leda gli interessi dei consumatori comportando da parte loro una confusione nella determinazione delle categorie di oli, poiché, per contro, esso mira ad informare i consumatori sul tipo di olio d’oliva che è loro offerto, come risulta dal terzo ‘considerando’ del regolamento impugnato, e tutela questi ultimi, nel loro insieme, alla stessa maniera.
42 Questa circostanza non è quindi tale da individuare il sig. Gonnelli rispetto agli altri operatori economici assoggettati al regolamento impugnato, operatori i cui diritti ed obblighi sono colpiti allo stesso modo.
43 Questa conclusione non può del resto essere inficiata dall’argomento del ricorrente secondo cui le disposizioni del regolamento hanno un’incidenza diretta sulla sua posizione, in particolare «attraverso la facoltatività delle indicazioni della designazione di origine (art. 4) e della percentuale degli oli miscelati (art. 6), e la possibile indicazione in etichetta di qualificazioni non qualitativamente determinanti (art. 5)», in quanto tali considerazioni rientrano nell’esame del merito del ricorso e non hanno alcuna incidenza sulla determinazione dell’individuazione del ricorrente.
44 In ogni caso, anche supponendo che tali elementi risultassero esatti nel merito, occorrerebbe dedurne che il regolamento penalizza il sig. Gonnelli nella sua qualità di consumatore allo stesso modo di qualsiasi altro consumatore. Infatti, il ricorrente non fornisce la prova di circostanze che consentano di ritenere che il danno asseritamente subito sia tale da individuarlo rispetto a qualsiasi altro consumatore interessato dal regolamento impugnato allo stesso modo del ricorrente medesimo.
45 Per quanto riguarda l’argomento del ricorrente, sig. Gonnelli, secondo cui il regolamento impugnato favorirebbe in maniera irragionevole ed eccessiva le grandi aziende a scapito dei piccoli produttori, è sufficiente constatare che tale fatto non potrebbe, in ogni caso, di per sé solo, essere tale da individuare i ricorrenti ai sensi della giurisprudenza sopra richiamata. Infatti, la circostanza che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti non è sufficiente a far ritenere che essi siano individualmente interessati da tale atto (ordinanza del Tribunale 15 settembre 1999, causa T‑11/99, Van Parys e a./Commissione, Racc. pag. II‑2653, punti 50 e 51). Anche se risultasse fondata l’affermazione del ricorrente, secondo cui le misure previste dal regolamento impugnato possono provocare nei suoi confronti conseguenze economiche rilevanti, resta comunque il fatto che conseguenze analoghe deriverebbero per gli altri piccoli produttori di olio d’oliva (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I‑3483, punto 77).
46 Infine, si deve constatare che la circostanza fatta valere dal ricorrente, sig. Gonnelli, secondo cui l’esito del ricorso potrebbe arrecargli un beneficio eliminando gli ostacoli irragionevoli alla produzione che colpiscono i piccoli e medi produttori, nonché talune lacune nella tutela del consumatore, non presenta alcuna relazione con la questione se i ricorrenti siano individualmente interessati dall’atto impugnato, ma è pertinente solo per determinare l’interesse esistente ed effettivo del ricorrente ad agire con ricorso di annullamento (sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T‑138/89, NBV e NVB/Commissione, Racc. pag. II‑2181).
47 Ne deriva che il ricorrente, sig. Gonnelli, non si trova in una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto a qualunque altro operatore economico o a qualunque altro consumatore e che egli non è individualmente interessato dall’atto impugnato.
48 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la ricevibilità del ricorso presentato dall’AIFO, occorre ricordare che un’associazione costituita per promuovere gli interessi collettivi di una categoria di soggetti non può essere considerata individualmente interessata da un atto che leda gli interessi generali di questa categoria di soggetti, allorché questi ultimi non sono lesi a titolo individuale (ordinanza Schmoldt e a./Commissione, citata supra al punto 29, punto 84). Poiché il sig. Gonnelli, così come gli altri produttori membri dell’associazione, non è individualmente interessato dall’atto impugnato, l’associazione di cui essi sono membri non può pertanto avere tale qualità. Per il resto è giocoforza constatare che la ricorrente non ha dedotto alcun elemento tale da dimostrare di essere individualmente interessata dall’atto stesso.
49 Inoltre, anche se l’esistenza di circostanze particolari, quali il ruolo svolto da un’associazione nell’ambito di un procedimento culminato nell’adozione di un atto ai sensi dell’art. 230 CE, può giustificare la ricevibilità di un ricorso proposto da un’associazione i cui membri non sono individualmente interessati dall’atto controverso, in particolare quando la sua posizione di negoziatrice è stata pregiudicata da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punti 21‑24, e 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 28‑30; ordinanza Schmoldt e a./Commissione, citata supra al punto 29, punto 88), non risulta dal fascicolo, e la ricorrente del resto non lo ha sostenuto, che tale sarebbe il caso nella fattispecie.
50 Ne deriva che i ricorrenti non possono essere considerati individualmente interessati dall’atto impugnato ai sensi della costante giurisprudenza della Corte.
51 Occorre tuttavia esaminare se, come sostengono i ricorrenti, questa conclusione non debba essere rimessa in discussione dall’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva.
52 Il Tribunale rileva a tal riguardo che, come la Corte ha dichiarato nella sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio (citata supra al punto 36, punto 44), il Trattato CE, mediante gli artt. 230 e 241, da un lato, e l’art. 234, dall’altro, ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario (v., anche sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, punto 23). Nell’ambito di tale sistema, persone fisiche o giuridiche che, in base ai requisiti di ricevibilità di cui all’art. 230, quarto comma, CE, non possono impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, hanno la possibilità, a seconda dei casi, di far valere l’invalidità di tali atti vuoi, in via incidentale in forza dell’art. 241 CE, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l’invalidità di tali atti (sentenza della Corte 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 20), a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale.
53 Oltre al fatto che spetta agli Stati membri prevedere un sistema completo di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ha anche dichiarato che non è ammissibile un’interpretazione delle norme di ricevibilità di cui all’art. 230 CE secondo la quale un ricorso di annullamento dovrebbe essere dichiarato ricevibile qualora sia dimostrato, dopo un esame concreto da parte del giudice comunitario delle norme procedurali nazionali, che queste ultime non autorizzano il singolo a intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario impugnato. Un ricorso diretto di annullamento dinanzi al giudice comunitario non potrebbe essere proposto nemmeno se si potesse dimostrare, dopo un esame concreto da parte di quest’ultimo delle norme processuali nazionali, che queste non autorizzano il singolo ad intentare un’azione che gli consenta di contestare la validità dell’atto comunitario contestato (ordinanza Bactria/Commissione, citata supra al punto 35, punto 58). Infatti, un sistema del genere richiederebbe che, per ogni caso specifico, il giudice comunitario esamini e interpreti il diritto processuale nazionale, il che esulerebbe dalla sua competenza nell’ambito del controllo della legittimità degli atti comunitari (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 36, punto 43).
54 Infine, in ogni caso, la Corte ha stabilito chiaramente (sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, citata supra al punto 36), per quanto riguarda il requisito dell’interesse individuale richiesto dall’art. 230, quarto comma, CE, che, anche se tale requisito dev’essere interpretato alla luce del principio di una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651), tenendo conto delle diverse circostanze atte ad individuare un ricorrente, una tale interpretazione non può condurre ad escludere il requisito di cui trattasi, espressamente previsto dal Trattato, senza eccedere le competenze attribuite da quest’ultimo ai giudici comunitari.
55 Per il resto, anche se è certo concepibile un sistema di controllo della legittimità degli atti comunitari di portata generale diverso da quello istituito dal Trattato originario e mai modificato nei suoi principi, spetta, se del caso, agli Stati membri, ai sensi dell’art. 48 UE, riformare il sistema attualmente in vigore.
56 I ricorrenti non possono quindi far valere che, se il ricorso di annullamento dovesse essere dichiarato irricevibile, essi sarebbero privati di qualsiasi rimedio giurisdizionale per tutelare i loro diritti davanti ad un giudice, circostanza di cui del resto essi non forniscono la prova.
57 I ricorrenti non possono neppure sostenere nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità che, al fine di porre rimedio a questa asserita carenza di tutela giurisdizionale, la Corte costituzionale italiana potrebbe non dare applicazione agli atti comunitari incompatibili con i diritti fondamentali contenuti nella costituzione nazionale in quanto il diritto comunitario, secondo una giurisprudenza consolidata, prevale sul diritto nazionale (sentenza della Corte 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa, Racc. pag. 1129).
58 L’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non è quindi tale da rimettere in discussione la conclusione secondo cui il ricorso dev’essere dichiarato manifestamente irricevibile, in quanto i ricorrenti non sono individualmente interessati dall’atto impugnato.
Sulle spese
59 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.
Lussemburgo, 2 aprile 2004
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J. Azizi
1 – Lingua processuale: l'italiano.
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