ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 ottobre 2005 (*)
«Fondo Sociale Europeo – Riduzione di un contributo finanziario – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
Nella causa T-249/02,
Fintecna – Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA, già Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) SpA, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti G. Roberti, A. Franchi e R. De Lisa,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai sigg. L. Flynn e A. Aresu, successivamente dai sigg. E. de March e Flynn, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della lettera della Commissione 31 marzo 2000 relativa a diversi contributi finanziari del Fondo Sociale Europeo (FSE), concessi a vari programmi operativi rientranti nel quadro comunitario di sostegno alla realizzazione degli obiettivi nn. 1, 3 e 4 in Italia (Centro-Nord e Mezzogiorno),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dal sig. J. Azizi e dalla sig.ra E. Cremona, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 Dal 1989 al 1999 le norme relative all’attuazione della coesione economica e sociale prevista all’art. 158 CE erano definite dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9). Il suddetto regolamento costituiva il principale provvedimento volto a disciplinare i fondi strutturali e, in particolare, il Fondo Sociale Europeo (FSE) e veniva modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5).
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), includeva altresì disposizioni relative ai fondi strutturali e segnatamente al FSE. Tale regolamento veniva modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20), ed era applicabile, ai sensi del suo art. 33, n. 1, a tutte le azioni «già approvat[e] (…) dalla Commissione prima della [sua] entrata in vigore (...) e avent[i] un’incidenza finanziaria durante il periodo coperto dai quadri [comunitari di sostegno]».
3 L’art. 24 del regolamento n. 4253/88 aveva il seguente tenore:
«Riduzione, sospensione o soppressione del contributo
1. Se la realizzazione di un’azione o di una misura sembra giustificare soltanto una parte del contributo finanziario assegnato, la Commissione procede ad un esame appropriato del caso nel quadro della compartecipazione, chiedendo in particolare allo Stato membro o alle altre autorità da esso designate per l’attuazione dell’azione di presentare le loro osservazioni in un lasso di tempo determinato.
2. In seguito a questo esame la Commissione può ridurre o sospendere il contributo per l’azione o la misura in questione, se l’esame conferma l’esistenza di un’irregolarità e soprattutto di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell’azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l’approvazione della Commissione.
3. Qualsiasi somma che dia luogo a ripetizione di indebito deve essere restituita alla Commissione. Le somme non restituite possono essere aumentate degli interessi di mora, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario e secondo le modalità che saranno adottate dalla Commissione secondo le procedure di cui al titolo VIII».
Fatti all’origine della controversia
4 Mediante la decisione 12 dicembre 1990, C (90) 3017, adottata in forza dell’art. 14, n. 3, del regolamento n. 4253/88 e modificata dalla decisione 20 dicembre 1993, C (93) 3737, la convenuta concedeva alla Repubblica italiana il contributo del FSE ai fini del finanziamento del programma operativo (in prosieguo: il «PO») 90 60 22 I1. Per il PO 90 60 30 I6, il contributo veniva concesso con le decisioni 14 dicembre 1990, C (90) 2728, e 17 dicembre 1990, C (90) 2746, modificata dalla decisione 16 dicembre 1993, C (93) 3612. Per il PO 90 10 10 I1, esso veniva accordato con decisione 17 dicembre 1990, C (90) 2682, modificata dalle decisioni 29 settembre 1993, C (93) 1993, e 20 dicembre 1993, C (93) 3738. Infine, con la decisione 22 luglio 1993, C (93) 1641, la convenuta accordava il contributo del FSE diretto a finanziare il PO 93 60 30 I6.
5 Tra i beneficiari finali dei finanziamenti in tal modo concessi figurava espressamente la società IRI (Istituto per la ricostruzione industriale SpA), divenuta la Fintecna (Finanziaria per i settori industriale e dei servizi SpA) dopo la sua liquidazione (in prosieguo: la «ricorrente»).
6 Le iniziative nazionali attuate dalla ricorrente negli anni 1990-1993 e successivamente prorogate fino al 1994 venivano realizzate in costante raccordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (in prosieguo: l’«MLPS»), autorità designata dalla Repubblica italiana per esercitare le funzioni di vigilanza e controllo per l’attuazione delle misure oggetto del finanziamento comunitario.
7 Così, con lettere del 14 ottobre 1999, l’MLPS inoltrava alla convenuta domande di pagamento di saldo riguardanti il PO 90 10 10 I1 e il PO 90 60 22 I1 e, con lettere del 15 novembre 1999, domande relative al PO 90 60 30 I6 e al PO 93 60 30 I6.
8 Con lettera 31 marzo 2000 (in prosieguo: la «lettera impugnata») indirizzata all’MLPS, la convenuta rispondeva alle domande di quest’ultimo con riguardo ai menzionati PO constatando in particolare quanto segue:
«Con riferimento alle rettifiche delle domande di pagamento a saldo presentate per tutte le annualità finanziarie afferenti ai dossier citati in oggetto, si comunica che i servizi della Commissione, Direzione Generale Occupazione ed Affari Sociali, stanno completando, per quanto di competenza, le procedure relative alla liquidazione ed alla chiusura contabile».
9 La convenuta, inoltre, giungeva alla conclusione che l’importo chiesto a saldo dall’MLPS per i PO in questione era superiore a quello previsto e, per quanto riguarda gli importi relativi ad azioni in contenzioso, che gli stessi non potevano, comunque, essere presi in considerazione, con l’eccezione di un importo relativo al PO 90 60 22 Il.
10 La lettera impugnata termina come segue:
«5. Conclusioni
In allegato alla presente, si trasmettono le schede di calcolo relative a ciascuno dei dossiers in oggetto, e la scheda di compensazione.
Si chiede a[ll’MLPS] di formulare le proprie eventuali osservazioni in merito al contenuto della presente nota entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della presente, al fine di quantificare, se del caso, gli importi da disimpegnare per ciascuno dei dossier in oggetto.
Relativamente alle azioni che faranno oggetto di una decisione di sospensione, in vista della chiusura definitiva dei fascicoli, si chiede inoltre che, per ciascun dossier siano identificati i progetti da prendere in considerazione nei limiti della disponibilità finanziaria residua di ciascun asse prioritario, come indicato sopra.
In questo contesto si assicura che è intenzione di questa Direzione Generale iniziare formalmente nelle prossime settimane la procedura per definire la Decisione di sospensione».
11 L’MLPS replicava alla lettera impugnata con lettera 21 aprile 2000. In quest’ultima il Ministero in questione contestava alcune conclusioni figuranti nella lettera impugnata. L’MLPS formulava segnatamente le seguenti considerazioni:
«Con riferimento alla nota n. 004484 del 31.03.2000 (…) si rappresentano di seguito le osservazioni [dell’MLPS] in merito alla definizione contabile dei [PO] citati all’oggetto, effettuata dalla Commissione europea.
Per quanto riguarda i [PO] 90 10 10 I1 e 90 60 22 I1, [l’MLPS] non concorda sul calcolo di definizione dell’importo complessivo di [FSE] relativo al piano finanziario dei suddetti [PO].
Si contesta, infatti, il tasso di cambio applicato all’importo della Decisione di riprogrammazione delle risorse che ne ha ridotto l’ammontare complessivo.
(…)
Si prega, pertanto, codesta Commissione di voler fornire i chiarimenti richiesti nel più breve tempo possibile, in modo da consentire [all’Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori dell’MLPS] di presentare le necessarie eventuali osservazioni sulle schede di calcolo, che, a parere dello scrivente Ufficio, dovrebbero essere comunque riformulate.
(…)
Si ritiene opportuno precisare che nelle schede di calcolo l’importo quantificato per la restituzione da parte di questo Ufficio Centrale comprende anche gli importi da sospendere per i progetti oggetto di procedure di contenzioso amministrativo e/o giudiziale.
A tal proposito si fa presente che, a parere [dell’MLPS], la procedura di sospensione del contributo comporta il “congelamento” dello stesso non solo sul versante dell’impegno, ma anche su quello del pagamento, in quanto concerne situazioni non definite e che, in tutto o in parte, potrebbero tradursi in importi regolarmente rendicontabili.
Si ritiene quindi che le richieste di restituzioni avanzate da codesta Commissione debbano riguardare esclusivamente crediti certi e liquidi, presupposti che non ricorrono nel caso dei progetti da sospendere.
In ultimo [l’MLPS] conferma la [sua] posizione (…) che esclude in qualsiasi caso il ricorso a procedure di compensazione».
12 A tale lettera dell’MLPS seguiva una corrispondenza tra la convenuta e l’MLPS che include, perlomeno, una lettera della convenuta del 26 maggio 2000 e una lettera dell’MLPS del 19 giugno 2000, nonché una nota dell’MLPS del 17 luglio 2000. Quest’ultima nota è menzionata nella seguente lettera della convenuta, riportata di seguito al punto 13.
13 Con lettera 20 luglio 2000, n. 009919, indirizzata all’MLPS, la convenuta precisava:
«Si trasmette in allegato la tabella definitiva relativa alla chiusura contabile dei dossiers in oggetto.
Essa riprende la sintesi delle risultanze di calcolo già annunciate con nostra precedente nota n. 6658 del 26.05.2000, ed altresì verificate in occasione dell’incontro tra i nostri servizi il 6 giugno u.s.
Inoltre, per il dossier n. 90 60 30 I6 si è tenuto conto dell’ulteriore rettifica al saldo 1991, trasmesso da[ll’MLPS] con nota n. 45417/7 del 17.07.2000.
Si conferma che i servizi della Commissione stanno effettuando le relative procedure che si concluderanno in particolare con l’emissione di note di addebito per un importo complessivo pari a 815 452 € che [l’MLPS] rimborserà, come convenuto, senza il ricorso a compensazioni di cassa.
Si evidenzia, inoltre, che in assenza di reazione da parte [dell’MLPS], entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, questa Direzione Generale proporrà il disimpegno delle somme residue, secondo gli importi riportati in allegato, per complessivi 32.413.767 €».
14 Con lettera alla convenuta 14 settembre 2000, l’MLPS precisava:
«Con riferimento a quanto comunicato da codesta Direzione con nota n. 009919 (...), qui pervenuta il 1° agosto, si fa presente quanto segue.
[L’MLPS,] nel prendere atto dei dati finanziari indicati nella precitata nota, a seguito di un puntuale riscontro degli stessi concorda con i servizi comunitari in merito alla definizione contabile dei [PO] 93 60 30 I6, 90 60 30 I6, 90 10 10 I1 e 90 60 22 I1».
15 L’MLPS notificava alla ricorrente, con lettera 3 dicembre 2001, una decisione definitiva afferente al pagamento a saldo relativo al PO 93 60 30 I6. Esso ha proceduto in modo analogo per il PO 90 10 10 Il e per il PO 90 60 30 I6, con lettere rispettivamente in data 4 e 7 dicembre 2001.
16 Tali note contenevano essenzialmente le stesse affermazioni. Così la decisione 3 dicembre 2001, relativa al PO 93 60 30 I6, era del seguente tenore:
«In riferimento alla nota n. 004484 del 31 marzo 2000 della Commissione Europea ed alla nota [dell’MLPS] prot. n. 22794 del 23 aprile 2001, con la quale veniva definito il [PO] in oggetto, si comunica quanto segue.
Con riferimento alle rettifiche delle domande di pagamento a saldo presentate per tutte le annualità finanziarie afferenti al dossier in oggetto, la C.E. – Direzione Generale Occupazione ed Affari Sociali – ha completato la liquidazione e la chiusura contabile del P.O. riconoscendo il contributo di seguito rettificato:
(…)
Avverso la presente determinazione, che riveste carattere definitivo, è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla ricezione della presente davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente ex lege 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199».
17 Le lettere dell’MLPS in data 3, 4 e 7 dicembre 2001 contenevano le seguenti decisioni:
– per il PO 90 10 10 Il, venivano definitivamente estrapolati gli importi che avevano formato l’oggetto di azioni giudiziarie;
– per il PO 90 60 30 I6, venivano altresì estrapolati in maniera definitiva gli importi relativi ad azioni oggetto di procedimenti giudiziari e, al contempo, venivano operate compensazioni con gli importi dovuti nel quadro del PO 90 60 22 Il, cosicché si liquidava un importo inferiore a quello richiesto;
– l’ammontare del PO 93 60 30 I6 non è stato ridotto.
18 Il 5 aprile 2002 la ricorrente presentava ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (in prosieguo: il «TAR») avverso le menzionate decisioni dell’MLPS.
19 Nell’ambito del suddetto ricorso la ricorrente chiedeva al TAR di ordinare all’MLPS l’esibizione della lettera impugnata e degli atti ad essa connessi, in particolare delle domande di pagamento di saldo dell’MLPS per i PO di cui trattasi.
20 Il 7 giugno 2002 l’Avvocatura generale dello Stato depositava una copia degli atti che la ricorrente aveva chiesto all’MLPS.
Procedimento e conclusioni delle parti
21 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 agosto 2002, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la lettera impugnata;
– in via subordinata, dichiarare, ex art. 241 CE, illegittimo e inapplicabile il combinato disposto dell’art. 22 del regolamento n. 4253/88 e degli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1990, n. 1866, che stabilisce le modalità relative all’uso dell’ECU nell’esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali (GU L 170, pag. 36);
– condannare la Commissione alle spese.
23 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile e, in subordine, infondato;
– condannare la ricorrente alle spese del giudizio.
24 Con lettera 20 novembre 2002 la convenuta, conformemente all’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato, con atto separato, un’eccezione d’irricevibilità.
25 Il 20 gennaio 2003 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni in merito alla detta eccezione.
26 Con ordinanza 30 giugno 2003, il presidente della Terza Sezione ha riunito al merito la domanda di statuire sull’irricevibilità.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
27 La convenuta, facendo riferimento alla sentenza del Tribunale 29 gennaio 2002, causa T‑160/98, Van Parys e Pacific Fruit Company/Commissione (Racc. pag. II‑233, punti 60 e 64), sostiene che la lettera impugnata è di carattere preparatorio.
28 La convenuta sottolinea che la lettera in questione era rivolta all’MLPS in vista della chiusura contabile dei vari PO di cui trattasi. Essa spiega che il carattere non definitivo della lettera impugnata è dimostrato soprattutto dalla corrispondenza successiva a tale lettera, allegata al controricorso.
29 La convenuta precisa, a tale proposito, che la natura preparatoria della lettera impugnata discende dalla lettera di risposta dell’MLPS 21 aprile 2000 mediante la quale quest’ultimo ha chiesto informazioni supplementari, dalla relativa risposta della convenuta del 26 maggio 2000 e dalla corrispondenza intercorsa tra l’MLPS e la convenuta in data 19 giugno, 20 luglio e 14 settembre 2000.
30 In particolare, l’analisi della lettera dell’MLPS del 21 aprile 2000 dimostrerebbe che l’MLPS non avrebbe considerato come vincolante la lettera impugnata. Infatti, quest’ultimo vi contesterebbe il metodo di calcolo del tasso di cambio, vi proporrebbe il «congelamento» dei contributi connessi ad azioni giudiziarie pendenti e vi esprimerebbe un punto di vista radicalmente diverso da quello della Commissione escludendo qualsiasi ricorso a procedure di compensazione.
31 Secondo la convenuta, la sua lettera all’MLPS del 20 luglio 2000 conteneva le risultanze di calcolo che tenevano conto delle osservazioni e delle rettifiche dell’MLPS successive alla lettera impugnata. Le precedenti lettere della convenuta non costituivano quindi decisioni formalmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e notificate agli interessati, che avrebbero sostituito «formalmente» la lettera impugnata, ma comunicazioni interlocutorie fra l’istituzione comunitaria e l’autorità nazionale designata, successive alla lettera impugnata, e che ne hanno precisato il contenuto alla luce delle osservazioni dell’MLPS.
32 La convenuta sottolinea, inoltre, che la ricorrente disponeva della lettera dell’MLPS 21 aprile 2000 e che essa era pertanto cosciente della natura provvisoria della lettera impugnata. Infatti, per suffragare la responsabilità della convenuta in relazione ai presunti errori che sarebbero stati commessi dall’MLPS nel conteggio degli importi sospesi per azioni giudiziarie in corso, la ricorrente avrebbe inoltre depositato, in allegato al suo ricorso, un parere contabile dell’11 luglio 2002. Dall’allegato l a tale parere risulterebbe che, fra i documenti forniti dalla ricorrente ai fini dell’elaborazione del parere contabile, vi era anche la citata lettera dell’MLPS 21 aprile 2000.
33 La ricorrente reputa che la lettera impugnata abbia carattere definitivo e che costituisca quindi una decisione formale in grado di essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 230 CE.
34 Essa rileva innanzi tutto che, quantunque la lettera impugnata sembri rivestire carattere preparatorio, in quanto vi si precisa che i servizi competenti stanno completando le procedure e vi si chiede all’MLPS di presentare eventuali osservazioni in merito al suo contenuto entro un determinato termine, i dati in essa contenuti non possono che essere considerati definitivi dalla ricorrente e idonei ad incidere sulla sua posizione giuridica. La ricorrente osserva che essa non ha infatti conoscenza di alcun ulteriore atto successivamente adottato in materia a livello comunitario.
35 La ricorrente si fonda sulla giurisprudenza ai sensi della quale per stabilire se i provvedimenti impugnati siano atti ai sensi dell’art. 230 CE occorre tener conto della loro sostanza. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento, ai sensi dell’art. 230 CE, i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo. Invece, la forma in cui tali atti o decisioni sono adottati è, in linea di massima, irrilevante ai fini della possibilità di impugnarli con un’azione di annullamento (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite da T‑10/92 a T‑12/92 e T‑15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II‑2667, punto 28; ordinanza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑219/01, Commerzbank/Commissione, Racc. pag. II‑2843, punto 43, e ordinanza del presidente del Tribunale 7 novembre 2003, causa T‑198/03 R, Bank Austria Creditanstalt/Commissione, Racc. pag. II‑4879, punto 31).
36 La ricorrente evidenzia che, nella causa di cui trattasi, le determinazioni contenute nella lettera impugnata hanno prodotto effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti, modificando la sua situazione giuridica. È proprio in base alla lettera impugnata che l’MLPS avrebbe portato avanti tutte le iniziative di livello nazionale volte alla chiusura dei saldi contabili relativi ai PO cui la ricorrente aveva preso parte. Sarebbe quindi tale atto ad aver comportato una riduzione sostanziale dei finanziamenti in un primo tempo concessi alla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
37 Conformemente all’art. 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, anche d’ufficio, rilevare l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico e statuisce, a tale scopo, nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, del suddetto regolamento.
38 In forza dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente.
39 Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dai documenti agli atti e ritiene che non occorra sentire le osservazioni orali delle parti.
40 Secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un’azione di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE solo i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenze della Corte IBM/Commissione, citata supra al punto 35, punto 9, e 5 ottobre 1999, causa C‑308/95, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I‑6513, punto 26; sentenza del Tribunale 16 luglio 1998, causa T‑81/97, Regione Toscana/Commissione, Racc. pag. II‑2889, punto 21). Per stabilire se un atto o una decisione produca tali effetti occorre far riferimento alla sua sostanza (sentenza IBM/Commissione, citata supra al punto 35, punto 9; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑367, punto 43, e sentenza Van Parys e Pacific Fruit Company/Commissione, citata supra al punto 27, punto 60).
41 Nel caso di specie, si deve considerare che dal contenuto della lettera impugnata emerge chiaramente che non si tratta di una decisione definitiva relativa alla rettifica dei saldi dei PO interessati.
42 Infatti, secondo il tenore di tale lettera, quest’ultima è stata rivolta all’MLPS «in vista della chiusura definitiva dei fascicoli». Nella lettera in questione la convenuta ha infatti constatato che i servizi competenti stavano «completando (…) le procedure relative alla liquidazione ed alla chiusura contabile» e ha chiesto espressamente all’MLPS di presentare eventuali osservazioni sul suo contenuto nei trenta giorni dal suo ricevimento. Parimenti, la lettera impugnata annuncia una «decisione di sospensione, in vista della chiusura definitiva dei fascicoli».
43 D’altro canto, un’analisi della lettera impugnata alle luce del regolamento n. 4253/88 conferma tale considerazione. Tale lettera si colloca infatti chiaramente nell’ambito dell’esame previsto all’art. 24, n. 1, del regolamento in questione.
44 Conformemente all’art. 24, n. 1, del regolamento n. 4253/88, la convenuta, nella lettera impugnata, si è limitata ad esporre l’esito provvisorio del proprio esame chiedendo all’MLPS di presentare le sue osservazioni entro una scadenza determinata. Orbene, secondo il n. 2 della stessa norma, solo una volta ultimato questo esame ai sensi del n. 1, la convenuta poteva adottare una decisione diretta a ridurre o a sospendere il contributo comunitario.
45 Inoltre, il carattere non definitivo della lettera impugnata deriva anche dalla corrispondenza che ha fatto seguito a tale lettera.
46 Così, nella sua lettera di risposta 21 aprile 2000, l’MLPS ha chiesto informazioni supplementari e l’analisi della detta lettera prova che anche l’MLPS non aveva ritenuto vincolante la lettera impugnata. Infatti, non è possibile spiegare in altro modo le contestazioni formulate in tale lettera con riferimento al metodo di calcolo del tasso di cambio e le proposte relative al «congelamento» dei contributi relativi ad azioni giudiziarie pendenti nonché il punto di vista radicalmente diverso dell’MLPS che «esclude, in qualsiasi caso, il ricorso a procedure di compensazione».
47 Peraltro, dalla corrispondenza intercorsa tra la convenuta e l’MLPS, in seguito alla sopramenzionata risposta dell’MLPS, deriva altresì che la decisione finale è intervenuta in una fase successiva, non prima della lettera della convenuta 20 luglio 2000. Infatti, da tale corrispondenza emerge che la convenuta ha reagito alle obiezioni dell’MLPS con un riesame della sua posizione provvisoria adeguando i suoi calcoli o escludendo determinate obiezioni.
48 Da tali considerazioni risulta che la lettera impugnata non può essere oggetto di un ricorso di annullamento.
49 Discende dall’insieme delle considerazioni che precedono, e senza che sia necessario pronunciarsi sugli argomenti della convenuta diretti a dichiarare il ricorso irricevibile a causa di un superamento del termine di impugnazione nonché della mancanza di incidenza diretta della lettera impugnata, che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile in quanto riguarda l’annullamento di un atto preparatorio.
Sulle spese
50 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della convenuta.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla convenuta.
Lussemburgo, 13 ottobre 2005
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
M. Jaeger
* Lingua processuale: l'italiano.
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