Causa T-280/02
Johannes Jacobus Pikaart e altri
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 9 aprile 2003
Massime dell'ordinanza
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera con cui un capo unità della Commissione interpreta talune disposizioni regolamentari – Capo unità che non agisce in base ad una norma di legge che gli conferisca un potere decisionale – Esclusione
[Art. 230 CE; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1101/89]) E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto dai proprietari di un battello a motore, ai quali è stato chiesto di versare il contributo speciale previsto dal regolamento n. 1101/89, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna, contro una lettera con cui il capo unità del competente ufficio della Commissione ha fornito loro un'interpretazione di detto regolamento alla luce del caso concreto sottopostogli dai medesimi.Infatti, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. Non è questo il caso di detta lettera, poiché il capo unità non ha agito in base a una norma di legge che gli conferiva poteri decisionali, ma si è limitato a dare un parere non vincolante in proposito. Invero, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un'istituzione comunitaria in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario perché possa essere qualificata decisione ai sensi dell'art. 230 CE, rendendo così possibile il rimedio del ricorso di annullamento.v. punti 23, 26-27
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
9 aprile 2003 (1)
«Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Irricevibilità»
Nella causa T-280/02,
Johannes Jacobus Pikaart, residente a Papendrecht (Paesi Bassi),Johanna Cornelia Pikaart-Leeuwestein, residente a Papendrecht,Scheepvaartonderneming Factotum vof, con sede in Papendrecht,rappresentati dagli avv.ti M.J. van Dam e D. Ouwerling,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione che sarebbe contenuta nella lettera indirizzata dai suoi servizi il 16 luglio 2002 [D (2002) 11796] alle ricorrenti,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 Il regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1989, n. 1101, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna (GU L 116, pag. 25), modificato a più riprese, segnatamente dal regolamento (CE) del Consiglio 12 aprile 1994, n. 844 (GU L 98, pag. 1; in prosieguo, come modificato: il regolamento n. 1101/89), è diretto a ridurre le sovraccapacità di stiva che si manifestano in tutti i settori del mercato dei trasporti per via navigabile. Sono previste a tal fine un'azione di demolizione coordinata a livello comunitario nonché misure accompagnatorie.
2 L'art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1101/89 recita come segue:
1. Ciascuno degli Stati membri le cui vie navigabili sono collegate con quelle di un altro Stato membro e la cui flotta dispone di un tonnellaggio superiore a 100 000 tonnellate (...) istituisce, nel quadro della propria legislazione nazionale e con propri strumenti amministrativi, un fondo di demolizione, in appresso denominato fondo.
2. La gestione del fondo è affidata alle autorità competenti dello Stato membro interessato. Quest'ultimo associa alla gestione del fondo le organizzazioni rappresentative nazionali della navigazione interna
.
3 L'art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1101/89 prevede in sostanza che, per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la messa in servizio di battelli soggetti al presente regolamento che siano di recente costruzione o che siano importati da un paese terzo o che escano dalle idrovie nazionali non collegate alle altre vie navigabili della Comunità è subordinata alla condizione che il proprietario del battello da mettere in servizio proceda alla demolizione, senza riscuotere il relativo premio, di un tonnellaggio di stiva equivalente a quello del battello in questione, oppure, qualora egli non proceda a demolizione, versi al fondo da cui dipende il suo nuovo battello un contributo speciale (regola cosiddetta il vecchio per il nuovo).
4 L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1101/89 dispone sostanzialmente che gli Stati membri adottino le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento le quali devono prevedere segnatamente un controllo permanente ed efficace dell'osservanza degli obblighi spettanti alle imprese in virtù del presente regolamento e delle relative disposizioni nazionali d'esecuzione, nonché sanzioni appropriate in caso di infrazione.
5 Sulla base degli artt. 6 e 10, n. 3, del regolamento n. 1101/89, il 27 aprile 1989 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1102/89, che stabilisce talune misure di applicazione del regolamento n. 1101/89 (GU L 116, pag. 30).
Fatti e procedimento
6 I ricorrenti sono proprietari di un battello automotore dal nome Factotum. Tale battello è stato costruito nel 1928 e sottoposto, nel 1997, ad una trasformazione consistita, principalmente, nel togliere le parti anteriore e centrale del battello sostituendole con strutture nuove, più lunghe. Per effetto di tale trasformazione il tonnellaggio di stiva è stato aumentato di circa 600 tonnellate. Inoltre i ricorrenti intendevano trasformare le vecchie parti anteriore e centrale in chiatta a spinta.
7 Il 22 aprile 1998 i ricorrenti hanno indirizzato una lettera ai competenti servizi della Commissione diretta ad ottenere chiarimenti sulle conseguenze di tale trasformazione alla luce del disposto del regolamento n. 1101/89.
8 L'8 giugno 1998 il fondo di demolizione olandese ha chiesto ai ricorrenti di versare il contributo speciale previsto dal regolamento n. 1101/89 per la messa in servizio del Factotum in seguito alla trasformazione di quest'ultimo.
9 Il 29 giugno 1998, in risposta alla domanda dei ricorrenti 22 aprile 1998, il capounità del competente servizio della Commissione ha indicato che un'interpretazione precisa delle disposizioni del regolamento n. 1101/89 potrebbe essere fornita soltanto se gli fosse stato sottoposto un caso concreto, pur sottolineando che si limitava ad esprimere il punto di vista di tale servizio della Commissione.
10 Il 19 novembre 1999 il Ministro olandese dei trasporti ha confermato la decisione del fondo di demolizione 8 giugno 1998.
11 In sede di appello il College van Beroep voor het bedrijfsleven (Collegio del contenzioso economico) il 22 maggio 2002 ha annullato la decisione del Ministro olandese dei trasporti 19 novembre 1999.
12 In seguito alla decisione del College van Beroep voor het bedrijfsleven 22 maggio 2002, i ricorrenti hanno nuovamente inviato, il 17 giugno 2002, una lettera ai competenti servizi della Commissione in cui erano descritti i lavori effettuati e presi in considerazione nell'ambito della trasformazione del Factotum nel 1997. Inoltre, in tale lettera, essi hanno indicato come, a loro parere, il regolamento n. 1101/89 dovesse essere applicato a tale caso di specie ed hanno chiesto di ottenere chiarimenti sulle conseguenze di tale trasformazione alla luce delle disposizioni del regolamento n. 1101/89.
13 Con lettera 16 luglio 2002, recante il riferimento D (2002) 11796, il capounità del competente servizio della Commissione ha espresso il suo disaccordo quanto all'interpretazione del regolamento n. 1101/89 data dai ricorrenti nella lettera 17 giugno 2002 (in prosieguo: la lettera 16 luglio 2002). Inoltre, dopo un breve esame delle disposizioni applicabili, egli ha indicato: Il collocamento di una nuova sezione anteriore e centrale sul Factotum ha aumentato il tonnellaggio della flotta. Se si fosse deciso, nel caso del Factotum, di demolire le parti sostituite, queste ultime avrebbero dovuto avere una portata lorda equivalente a quella della nuova sezione anteriore e centrale. Poiché le parti sostituite non sono state demolite, occorre determinare gli obblighi il vecchio per il nuovo, sempre in base alla nuova sezione anteriore e centrale dell'automotore Factotum.Spero di aver fornito con la presente una risposta soddisfacente alla Loro questione.
14 Il 26 agosto 2002 il Ministro olandese dei trasporti ha adottato una nuova decisione relativa al Factotum avverso la quale i ricorrenti hanno proposto ricorso.
15 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2002 i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
16 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2002, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. I ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito a tale eccezione il 23 dicembre 2002.
Conclusioni delle parti
17 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
─ respingere l'eccezione di irricevibilità; respingere l'eccezione di irricevibilità;
─ annullare la lettera 16 luglio 2002; annullare la lettera 16 luglio 2002;
─ condannare la Commissione alle spese. condannare la Commissione alle spese.
18 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
─ dichiarare il ricorso irricevibile; dichiarare il ricorso irricevibile;
─ condannare i ricorrenti alle spese. condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
Argomenti delle parti
19 La Commissione è del parere che la lettera 16 luglio 2002 non costituisca un atto impugnabile. In effetti, a suo parere, tale lettera implica unicamente l'interpretazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1101/89 fornita da un dipendente della Commissione in quanto, ai sensi dell'art. 3, nn. 1 e 2, dell'art. 8, n. 1, lett. b), e dell'art. 10, n. 1, di tale regolamento, spetta soltanto alle competenti autorità nazionali adottare un atto vincolante relativo all'applicazione di tale regolamento alla trasformazione del Factotum nel 1997.
20 I ricorrenti ritengono che la lettera 16 luglio 2002 implica un atto decisionale vincolante della Commissione relativo all'applicazione del regolamento n. 1101/89 al caso di specie.
21 Essi fanno valere la circostanza che, con tale lettera, la Commissione ha fornito una risposta ad una precisa domanda circa un caso concreto. I termini impiegati in tale lettera confermerebbero che si tratterebbe di un atto definitivo e vincolante. Inoltre essi considerano che la Commissione fosse competente a pronunciarsi sull'applicazione del regolamento n. 1101/89 a tale caso concreto dato che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento in parola nonché sul fondamento dell'art. 10, n. 2, del regolamento n. 1102/89, spetta alla Commissione adottare le regole concernenti l'applicazione uniforme del disposto del regolamento n. 1101/89. Infine essi invocano il fatto che, nella decisione 22 maggio 2002, il College van Beroep voor het bedrijfsleven si è riferito al procedimento pendente dinanzi alla Commissione, il che dimostra come la lettera 16 luglio 2002 rivesta una grande importanza nell'ambito del procedimento giudiziario in corso dinanzi alle autorità ed ai giudici nazionali competenti ed arrechi loro pregiudizio.
Giudizio del Tribunale
22 A tenore dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito se una delle parti lo chiede. Conformemente al n. 3 del medesimo articolo, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale, il quale si considera, nel caso di specie, sufficientemente edotto dall'esame degli atti di causa per statuire sulla domanda senza riaprire la fase orale.
23 Secondo una giurisprudenza consolidata non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un'istituzione comunitaria in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario perché possa essere qualificata come decisione ai sensi dell'art. 230 CE, rendendo così possibile il rimedio del ricorso di annullamento. Inoltre, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (ordinanze del Tribunale 11 dicembre 1998, causa T-22/98, Scottish Soft Fruit Growers/Commissione, Racc. pag. II-4219, punto 34, e 27 ottobre 1999, causa T-106/99, Meyer/Commissione, Racc. pag. II-3273, punto 31).
24 Nel caso di specie il regolamento n. 1101/89 prevede certo, nell'ambito di una politica comune, un'azione di demolizione coordinata a livello comunitario allo scopo di ridurre le sovraccapacità e risanare le strutture della navigazione interna. Per il perseguimento di tale obiettivo il Consiglio ha conferito alla Commissione, grazie agli artt. 6 e 10, n. 3, di tale regolamento, la competenza ad adottare un certo numero di decisioni per garantire il funzionamento di tale azione ed evitare le distorsioni di concorrenza. Su tale base la Commissione ha adottato il regolamento n. 1102/89 nonché numerose note concernenti l'applicazione uniforme negli Stati membri della normativa comunitaria relativa al risanamento strutturale del settore della navigazione interna.
25 Viceversa, come ha giustamente rilevato la Commissione, a parte l'esclusione di taluni battelli specializzati dal beneficio della regola il vecchio per il nuovo la cui competenza è stata conferita alla Commissione in forza dell'art. 8, n. 3, lett. c), del regolamento n. 1101/89 (v., in proposito, sentenze del Tribunale 1° ottobre 1998, causa T-155/97, Natural van Dam e Danser Container Line/Commissione, Racc. pag. II-3921, e 1° febbraio 2000, causa T-63/98, Transpo Maastricht e Ooms/Commissione, Racc. pag. II-135), l'amministrazione dei fondi di demolizione nonché il controllo dell'applicazione dell'azione prevista dal regolamento n. 1101/89 ai casi di specie spettano alle autorità nazionali a tal fine istituite dagli Stati membri, come risulta dall'art. 3, nn. 1 e 2, e dall'art. 10, n. 1, del suddetto regolamento.
26 Conseguentemente, il capounità del competente servizio della Commissione, fornendo nella lettera 16 luglio 2002 ai ricorrenti un'interpretazione delle disposizioni pertinenti del regolamento n. 1101/89 alla luce del caso concreto che gli hanno sottoposto, non ha agito sul fondamento di una disposizione legale che gli conferiva un potere decisionale, ma si è limitato a dare un parere non vincolante in proposito. Risulta peraltro dalla fattispecie che i ricorrenti, i quali hanno fatto uso dei rimedi di diritto disponibili a livello nazionale (v., segnatamente, punto 14, supra), erano perfettamente consapevoli del fatto che l'applicazione del regolamento n. 1101/89 all'operazione di trasformazione del Factotum dipendeva dalle decisioni delle competenti autorità amministrative e giudiziarie olandesi. Anche ammesso, come paiono far valere i ricorrenti, che tali decisioni siano state o abbiano potuto essere influenzate dal parere fornito nella lettera 16 luglio 2002, ciò non toglie che sono solo tali decisioni e non la lettera 16 luglio 2002 a poter produrre effetti giuridici vincolanti (v., in merito alle constatazioni effettuate dalla Commissione nell'ambito di un procedimento relativo ad un'operazione di concentrazione tra imprese, sentenza del Tribunale 22 marzo 2000, cause riunite T-125/97 e T-127/97, Coca-Cola/Commissione, Racc. pag. II-1733, segnatamente punto 85).
27 Dato quanto precede, i ricorrenti non possono sostenere che la lettera 16 luglio 2002 ha prodotto effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sui loro interessi modificando in modo rilevante la loro situazione giuridica. Pertanto il ricorso proposto avverso tale atto va dichiarato irricevibile.
28 Si deve aggiungere che la tutela giurisdizionale dei ricorrenti è garantita in modo efficace dai rimedi giuridici esperibili dinanzi ai giudici nazionali, che possono o, eventualmente, devono sottoporre alla Corte, in conformità dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione delle norme comunitarie applicabili (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 25 aprile 2001, causa T-244/00, Coillte Teoranta/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 49, e sentenza della Corte 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punti 40-42).
Sulle spese
29 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono soccombenti nelle loro domande, occorre condannarli alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sopporteranno le rispettive spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
Lussemburgo, 9 aprile 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
K. Lenaerts
1 – Lingua processuale: l'olandese.
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