Causa T-372/02
Internationaler Hilfsfonds eV
contro
Commissione delle Comunità europee
«Cooperazione allo sviluppo – Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) – Contratto quadro di partenariato per il cofinanziamento di azioni condotte da ONG – Rigetto della candidatura della ricorrente – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»
Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 ottobre 2003
Massime dell'ordinanza
1.. Ricorso di annullamento – Ricorso diretto contro una decisione puramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata – Irricevibilità – Nozione di decisione confermativa
(Art. 230 CE)
2.. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Conclusioni miranti a ottenere un'ingiunzione rivolta a un'istituzione – Irricevibilità
(Artt. 230 CE e 233 CE)
3.. Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Nozione – Elementi da prendere in considerazione – Spese afferenti al procedimento dinanzi al mediatore europeo – Esclusione
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]
1. E' irricevibile un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto. A tale proposito, il fatto che in una decisione recante rigetto della domanda di un'organizzazione non governativa di sottoscrivere un contratto quadro di partenariato con l'Ufficio umanitario della Comunità europea la Commissione si rifiuti di avviare procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti di tale istituzione non può costituire un elemento nuovo. Tale decisione di rifiuto si distingue, infatti, chiaramente dalla decisione di rigetto della richiesta della ricorrente di sottoscrivere il contratto quadro di partenariato. Diversamente ragionando, si finirebbe per ammettere che, con la semplice presentazione di una domanda di avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di membri del personale dell'istituzione responsabile di una decisione, un'impresa potrebbe prorogare i termini di proposizione del ricorso di annullamento avverso la decisione medesima. v. punti 36, 41-42
2. Il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime. Nell'ambito di un ricorso d'annullamento ex art. 230 CE, la competenza del giudice comunitario si limita al controllo della legittimità dell'atto impugnato. Se il giudice comunitario ritiene l'atto illegittimo, lo annulla. Ai sensi dell'art. 233 CE, l'istituzione interessata deve quindi adottare le misure che l'esecuzione della sentenza d'annullamento comporta. v. punti 48-49
3. Ai termini dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato. Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini. Con il termine causa la menzionata disposizione intende unicamente la causa dinanzi al Tribunale. Nell'ambito di un ricorso di annullamento la ricorrente non può quindi ottenere, in ogni caso, il rimborso da parte della Commissione delle spese afferenti al procedimento dinanzi al mediatore europeo. v. punto 51
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
15 ottobre 2003 (1)
«Cooperazione allo sviluppo – Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) – Contratto quadro di partenariato per il cofinanziamento di azioni condotte da ONG – Rigetto della candidatura della ricorrente – Ricorso di annullamento – Irricevibilità»
Nella causa T-372/02,
Internationaler Hilfsfonds eV, con sede in Rosbach (Germania), rappresentata dall'avv. H. Kaltenecker,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Wilderspin e dalla sig.ra S. Fries, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 ottobre 2002 recante rigetto della domanda della ricorrente di sottoscrivere un contratto quadro di partenariato con l'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), in secondo luogo, la domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui essa si trovava nel 1996 nel momento in cui presentò domanda di conclusione di un contratto quadro di partenariato ovvero, in subordine, di invitare la ricorrente a sottoscrivere il contratto quadro di partenariato attualmente in vigore e, in terzo luogo, la domanda diretta a che venga ingiunto alla Commissione di rimborsare alla ricorrente le spese relative alla denuncia da essa presentata al mediatore europeo,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sigg. R. García-Valdecasas e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: sig. H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Contesto normativo
1 L'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO) è stato istituito con decisione della Commissione 6 novembre 1991 al fine di consentire alla Comunità di apportare aiuto efficace nelle situazioni di crisi umanitaria. Per poter svolgere i propri compiti, l'ECHO finanzia progetti umanitari realizzati da organizzazioni non governative (ONG), da organizzazioni internazionali o da agenzie specializzate degli Stati membri.
2 Il contratto quadro di partenariato (in prosieguo: il CQP) è uno strumento di gestione di azioni umanitarie il cui obiettivo consiste nella creazione di relazioni strette tra l'ECHO e i propri partner nonché nella definizione dei rispettivi ruoli e responsabilità nella realizzazione delle operazioni umanitarie finanziate dalla Comunità. Esso contiene le condizioni generali applicabili a tutte le convenzioni di sovvenzione concluse dall'ECHO con i propri partner e dirette all'esecuzione dei progetti. Il CQP consente parimenti all'ECHO di verificare che, nell'ambito delle ONG, i suoi partner potenziali rispettino determinati criteri oggettivi. Tale verifica ha luogo all'atto dell'esame delle domande di sottoscrizione del CQP. Le organizzazioni prescelte nell'ambito di tale procedura di preselezione vengono invitate a sottoscrivere un contratto tipo ed assumono impegni alle condizioni ivi previste.
3 Il CQP viene concluso per un periodo determinato e può essere prorogato. Il primo CQP è stato adottato nel 1993 ed è rimasto in vigore sino al dicembre del 1998.
4 Il 20 giugno 1996 il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) n. 1257/96, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163, pag. 1). Tale regolamento definisce il contesto legislativo comunitario per quanto riguarda la concessione e il versamento di aiuti umanitari. A termini dell'art. 16, n. 2, il CQP costituisce uno degli strumenti di gestione delle azioni umanitarie.
5 L'art. 6 del regolamento n. 1257/96 così recita: Le azioni di aiuto umanitario finanziate dalla Comunità possono essere attuate sia su richiesta di organismi e organizzazioni internazionali o non governativi, di uno Stato membro o del paese terzo beneficiario, sia su iniziativa della Commissione.
6 A termini dell'art. 7 del regolamento n. 1257/96:
1. Le organizzazioni non governative che possono beneficiare di un finanziamento comunitario per l'attuazione delle azioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i requisiti seguenti:
a) essere costituite in organizzazioni autonome senza fini di lucro in uno Stato membro della Comunità secondo la legislazione vigente in tale Stato;
b) avere la sede principale in uno Stato membro della Comunità o nei paesi terzi beneficiari dell'aiuto comunitario; detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle azioni finanziate in base al presente regolamento. A titolo eccezionale, tale sede può essere situata in un altro paese terzo donatore.
2. Al fine di determinare se un'organizzazione non governativa possa avere accesso ai finanziamenti comunitari, si tiene conto degli elementi seguenti:
a) le capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
b) le capacità tecniche e logistiche in relazione all'azione prevista;
c) l'esperienza nel settore dell'aiuto umanitario;
d) i risultati delle azioni precedenti eseguite dall'organizzazione interessata, in particolare con il finanziamento della Comunità;
e) la disponibilità a partecipare, in caso di bisogno, al sistema di coordinamento stabilito nell'ambito di un'azione umanitaria;
f) l'attitudine e la disponibilità a sviluppare rapporti di cooperazione con gli operatori umanitari e le comunità di base dei paesi terzi interessati;
g) l'imparzialità nell'attuazione dell'aiuto umanitario;
h) se del caso, la precedente esperienza nel paese terzo in cui è prevista l'azione umanitaria in questione
.
7 A termini dell'art. 12 del regolamento n. 1257/96: Tutti i contratti di finanziamento conclusi in base al presente regolamento devono prevedere, in particolare, che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco e presso la sede dei partner umanitari secondo le modalità abituali definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni vigenti, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
8 Il successivo art. 14 così dispone: La Commissione è incaricata della preparazione, della decisione, della gestione, della sorveglianza e della valutazione delle azioni previste dal presente regolamento, secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
9 A seguito dell'emanazione di tale regolamento, la Commissione ha proceduto a una revisione del primo CQP e ha deciso di emanare il secondo CQP, che prevede una nuova procedura di selezione. Tale secondo CQP è stato adottato nel marzo 1998 ed è entrato in vigore nel gennaio del 1999.
Fatti all'origine della controversia
10 L'Internationaler Hilfsfonds eV (in prosieguo: la ricorrente o l' IH) è una ONG di diritto tedesco che opera nel settore degli aiuti umanitari. Essa presta, in particolare, assistenza ai rifugiati e alle vittime di guerre e di catastrofi.
11 Con lettera 9 febbraio 1995 la ricorrente chiedeva all'ECHO copia del CQP e comunicava talune informazioni che la riguardavano. A seguito di tale lettera, l'ECHO inviava, in data 16 febbraio 1995, un telefax all'Auswärtiges Amt (Ministero federale tedesco degli Affari esteri) chiedendo al medesimo informazioni e referenze in ordine all'IH. In risposta a tale richiesta, l'Auswärtiges Amt comunicava all'ECHO, in data 15 marzo 1995, che le attività dell'IH [costituivano] oggetto di procedimenti. Il 26 ottobre 1995 l'ECHO reiterava la propria domanda di informazioni presso le autorità tedesche. Da una nota interna del sig. R. Cox, consigliere dell'ECHO, del 17 novembre 1995, emerge che i servizi tedeschi competenti hanno comunicato al medesimo di non cooperare con l'IH e di non conoscerla.
12 Il 20 marzo 1996 la ricorrente presentava domanda formale di sottoscrizione del CQP.
13 Il 12 luglio 1996 il sig. Cox inviava alla ricorrente una lettera del seguente tenore: (...)Sono attualmente allo studio progetti diretti ad estendere il nostro gruppo di partner. Inoltre, stiamo lavorando sull'elaborazione di un nuovo sistema di valutazione di partner ONG potenziali che si baserà su un nuovo regolamento del Consiglio relativo agli aiuti umanitari, adottato nel giugno del 1996.Desidero parimenti sottolineare che il [CQP] è in corso di revisione al fine di individuare i miglioramenti e le modifiche necessarie alla luce del nuovo regolamento.Abbiamo tuttavia preso nota della vostra richiesta e non mancheremo di tenervi informati in ordine ai futuri sviluppi.(...).
14 Nel dicembre del 1998, scaduto il primo CQP, la domanda di sottoscrizione del medesimo, presentata dalla ricorrente, doveva ritenersi, secondo la Commissione, caducata, al pari di tutte le altre richieste pendenti.
15 A seguito dell'entrata in vigore del secondo CQP, il 1° gennaio 1999, l'ECHO decideva di considerare le richieste di sottoscrizione ricevute con riguardo al primo CQP ed ancora pendenti quali nuove richieste relative al secondo CQP. Con lettera 1° giugno 1999 l'ECHO informava la ricorrente in ordine all'entrata in vigore del secondo CQP e alla nuova procedura applicabile. Esso comunicava parimenti alla ricorrente che la sua candidatura sarebbe stata valutata nell'ambito della terza fase di tale procedimento.
16 Con lettera 14 dicembre 2000 l'ECHO comunicava alla ricorrente di essere a quel punto in grado di esaminare la sua richiesta di sottoscrizione del secondo CQP e la invitava a fornire una serie di documenti. La ricorrente non dava seguito a tale richiesta.
17 Con lettera 23 gennaio 2001 l'ECHO comunicava alla ricorrente il proprio intendimento di effettuare una verifica presso la sede della medesima al fine di accertare la rispondenza ai requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del regolamento n. 1257/96. La ricorrente si rifiutava in varie riprese, nell'ambito di contatti sia telefonici sia epistolari, di sottoporsi a tale verifica.
18 Ciò premesso, in data 19 luglio 2001, l'ECHO inviava alla ricorrente una lettera del seguente tenore: In risposta alla vostra del 6 luglio 2001, desideriamo fornire con la presente un chiarimento definitivo circa la posizione dell'ECHO in merito alla candidatura presentata dall'[IH] ai fini della conclusione di un [CQP].La conclusione di un [CQP] con l'ECHO presuppone il rispetto di una serie di obblighi da parte del candidato nonché il compimento da parte dell'ECHO di verifiche indispensabili in collaborazione con le autorità nazionali degli Stati membri. Tali verifiche possono comportare l'effettuazione di audit qualora questi siano ritenuti indispensabili ai fini della valutazione della rispondenza del partner potenziale ai requisiti previsti dall'art. 7 del regolamento (...) n. 1257/96 (...). L'adozione e l'attuazione di tali misure di controllo costituiscono parte integrante della nostra attività.Come noto, l'Auswärtiges Amt costituisce l'autorità tedesca incaricata di fornire informazioni riguardanti le organizzazioni di aiuti umanitari in Germania. L'ECHO si è debitamente rivolto a tal fine al detto ministero nel 1995 successivamente alla ricezione della vostra candidatura ai fini della conclusione del [CQP]. In assenza di risposta positiva da parte delle autorità tedesche, la candidatura dell'IH non ha potuto essere esaminata.Nel 1999, in occasione dell'entrata in vigore del nuovo [CQP], l'ECHO ha proceduto alla riapertura del vostro atto di candidatura e ha deciso di procedere ad un audit, il che costituisce la procedura normalmente seguita nei confronti di tutti i candidati qualora le autorità nazionali non confermino la loro rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 7.L'ECHO ha deciso di sottoporre la vostra organizzazione ad un audit, cosa di cui siete stati informati in data 23 gennaio 2001. Due date vi sono state proposte ai fini dell'ispezione: il 22 e il 23 febbraio. La nostra proposta è rimasta senza risposta. In occasione di altri contatti telefonici, nei quali i miei servizi (sigg. Glatz e Buda) vi hanno invitato a proporre date alternative, mi è sembrato che la vostra reazione all'idea di essere assoggettati ad un audit sia stata eccessiva e che abbiate aggredito verbalmente i miei agenti. In data 21 febbraio il capo dell'unità finanziaria dell'ECHO, sig. Brandt, vi ha inviato un telefax con cui annullava l'audit previsto e vi invitava a proporre una data di vostro maggiore gradimento per la sua effettuazione, atteso che tale audit costituisce conditio sine qua non ai fini della conclusione di un [CQP]. La data limite per una proposta è stata fissata al 31 marzo. Con lettera 27 marzo ci avete comunicato che la vostra organizzazione era già stata oggetto di un audit da parte delle autorità nazionali e che era stata già controllata dalla VENRO.Sebbene noi non dubitiamo dell'esattezza delle vostre affermazioni, l'ECHO è legittimato a procedere in proprio all'effettuazione di audit.Ci rincresce che la vostra organizzazione non abbia risposto positivamente a una legittima domanda da parte nostra a dispetto degli sforzi compiuti dall'ECHO a tal riguardo. Debbo peraltro rilevare che il tono minaccioso utilizzato nella vostra ultima lettera nonché l'atteggiamento tenuto nei confronti del mio servizio e dei miei agenti si pone in netto contrasto con un vero spirito di partenariato.Per tali motivi ci vediamo obbligati a chiudere la pratica relativa alla vostra candidatura con una risposta negativa. Copia della presente viene inviata al sig. S. Stevenson.(...).
19 Con lettera 25 luglio 2001 la ricorrente rispondeva all'ECHO censurando il trattamento che quest'ultimo aveva riservato alla sua candidatura e chiedeva talune informazioni. Con lettera 27 agosto 2001 l'ECHO forniva spiegazioni dettagliate in ordine ai motivi per i quali aveva respinto la candidatura della ricorrente. In tale stessa lettera sottolineava che la relativa pratica [era] stata chiusa il 19 luglio 2001.
20 Il 15 novembre 2001 l'Auswärtiges Amt inviava una lettera all'ECHO con cui comunicava che i procedimenti avviati nei confronti della ricorrente erano stati archiviati il 30 aprile 1996.
21 Il 22 novembre seguente la ricorrente presentava reclamo presso il mediatore europeo. Tale reclamo, registrato al n. 1702/2001/GG, contestava vari aspetti della procedura seguita dalla Commissione nell'esame della pratica della ricorrente. Per quanto attiene alla propria richiesta di sottoscrizione del secondo CQP, la ricorrente rilevava, in particolare, che l'ECHO aveva chiuso la pratica il 19 luglio 2001.
22 Su tale reclamo il mediatore europeo si pronunciava in data 21 maggio 2002. Per quanto attiene alla candidatura dell'IH relativa al primo CQP, il mediatore europeo formulava le seguenti censure:
─ la decisione dell'ECHO di non esaminare la candidatura dell'IH in considerazione dell'assenza di referenze da parte delle autorità nazionali costituisce un atto di mala gestio;
─ il fatto che l'ECHO non abbia comunicato all'IH la propria decisione di sospendere l'esame della candidatura del medesimo in assenza di referenze da parte delle autorità nazionali costituisce un atto di mala gestio;
─ il fatto che l'ECHO non abbia esaminato la candidatura dell'IH entro un termine ragionevole costituisce un atto di mala gestio;
─ il fatto che l'ECHO abbia sospeso la candidatura dell'IH sulla base di informazioni ottenute dalle autorità tedesche senza aver offerto all'IH stessa la possibilità di esprimersi in merito costituisce un atto di mala gestio.
23 Tuttavia, in considerazione del fatto che tali aspetti riguardavano avvenimenti specifici verificatisi nel passato, il mediatore europeo riteneva, in conclusione, che non appariva opportuno cercare di addivenire a una soluzione amichevole e archiviava pertanto la pratica.
24 Per quanto attiene alla candidatura dell'IH relativa al secondo CQP, il mediatore europeo riteneva, in conclusione, che la decisione dell'ECHO di esigere l'effettuazione di una verifica fosse ragionevole. Rilevando, in particolare, che l'ECHO aveva effettuato verifiche di tal genere in undici occasioni nel 2001, riteneva che la ricorrente non avesse dimostrato di aver subito una discriminazione.
25 In data 27 agosto 2002 la ricorrente informava per iscritto il sig. P. Nielson, membro della Commissione, in ordine alla decisione del mediatore europeo, concludendo la propria lettera nei seguenti termini: (...)Conseguentemente, l'IH La invita, sig. Nielson, ad adottare i seguenti provvedimenti:(...)
b) il consiglio di amministrazione ritiene che l'IH possa legittimamente chiedere il ripristino dei propri diritti e della situazione in cui essa si trovava alla data del deposito della propria candidatura (nel marzo del 1996) nonché di essere invitata a sottoscrivere sia il nuovo sia il precedente [CQP].
(...).
26 In risposta a tale lettera, la sig.ra Adinolfi, direttore dell'ECHO, inviava alla ricorrente una lettera, in data 22 ottobre 2002, del seguente tenore (in prosieguo: la decisione impugnata): Il commissario Nielson ha ricevuto la vostra lettera e mi ha chiesto di risponderVi a suo nome.La Commissione ha ricevuto e ha esaminato il parere reso dal mediatore in data 21 maggio 2002 relativo alla denuncia, registrata al n. 1702/2001/GG, presentata dall'[IH].I rilievi critici formulati dal mediatore si riferiscono ad avvenimenti che si sono verificati in passato e in ordine ai quali il mediatore ha dichiarato l'impossibilità di trovare alcuna composizione. Inoltre, tali rilievi riguardano essenzialmente questioni di trasparenza che, come voi non ignorerete, sono attualmente oggetto di esame da parte della Commissione nell'ambito di un ampio processo di riforma.Per quanto attiene al principale aspetto del vostro reclamo, vale a dire il mancato accoglimento da parte dell'ECHO della vostra candidatura relativa al [CQP], la Commissione desidera sottolineare i seguenti elementi:
1) La vostra richiesta diretta a che l'IH venga invitata a sottoscrivere il [CQP] del 1994, conformemente alle disposizioni vigenti alla data di presentazione della candidatura, nel marzo del 1996, è irricevibile in quanto, considerato che tale strumento non è più in vigore, non è più possibile ricorrervi. Inoltre, tale pratica implica, conseguentemente, questioni che non possono essere più oggetto di composizione.
2) In considerazione dei recenti sviluppi, il mediatore ha dichiarato nel proprio parere che il rigetto della candidatura dell'IH relativa al [CQP] attualmente in vigore era giustificato.
Il relativo passo così recita: Il mediatore ritiene che legittimamente la Commissione faccia valere il fatto che spetti all'ECHO esaminare con attenzione se le organizzazioni candidate al [CQP] rispondano ai criteri di ammissibilità. Un audit pare lo strumento idoneo per procedere alla relativa verifica. Il mediatore ritiene che la tesi della Commissione secondo cui l'ECHO può insistere sull'effettuazione di tali audit appaia ragionevole (...).In assenza di altri elementi di valutazione e in considerazione dell'affermazione della Commissione secondo cui l'ECHO ha realizzato undici audit di tal genere nel 2001, il mediatore conclude che l'argomento dell'autore del reclamo secondo cui questi avrebbe subito una discriminazione per il fatto che l'ECHO avrebbe insistito sull'effettuazione di un audit nella specie non risulta provato. Ciò premesso, non appare che la Commissione abbia commesso un atto di mala gestio con riguardo a tale affermazione.La vostra lettera non fornisce elementi nuovi da cui risulti la vostra disponibilità ad accettare l'effettuazione di un audit, accettazione che costituisce conditio sine qua non affinché la Commissione possa riconsiderare la propria decisione di rigetto della candidatura dell'IH relativa alla conclusione del [CQP] con l'ECHO.E' evidente che l'IH è tuttora invitata a presentare nuova una candidatura relativa al [CQP] nel rispetto dei requisiti che voi conoscete. Rammento, a tal riguardo, che l'accettazione del detto audit costituisce condizione preliminare di ammissibilità sine qua non.Per quanto attiene alle misure disciplinari di cui avete chiesto alla Commissione l'adozione nei confronti degli agenti implicati nella gestione della pratica dell'IH e conformemente alla posizione espressa dalla Commissione nella propria lettera 19 settembre 2002, recante numero di protocollo (2002) D32992, indirizzata al vostro difensore, confermo che né la Commissione né il mediatore hanno individuato motivi sufficienti per l'avvio di un'indagine nei confronti degli agenti dell'ECHO.(...).
Procedimento e conclusioni delle parti
27 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2002 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
28 Il 27 febbraio 2003 la Commissione ha depositato presso la cancelleria il proprio controricorso, in cui ha contestato, in particolare, la ricevibilità del ricorso.
29 In data 21 marzo 2003 il Tribunale ha invitato la ricorrente, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a presentare osservazioni limitate ai motivi di irricevibilità dedotti nel controricorso. Con lettera depositata presso la cancelleria il 29 aprile seguente, la ricorrente ha ottemperato a tale richiesta.
30 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 dicembre 2001 la ricorrente ha proposto ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione, comunicatale con lettera 16 ottobre 2001, recante rigetto delle richieste di cofinanziamento di due progetti, presentati, rispettivamente, nel dicembre del 1996 e nel settembre del 1997. Tale ricorso è stato registrato al numero di ruolo T-321/01. Il Tribunale si è pronunciato in merito con sentenza 18 settembre 2003, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (Racc. pag. II-0000).
31 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
─ dichiarare il ricorso ricevibile;
─ annullare la decisione impugnata;
─ ordinare alla Commissione di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui essa si trovava nel 1996 al momento del deposito della candidatura relativa al primo CQP, ovvero di invitarla a sottoscrivere il secondo CQP;
─ ordinare alla Commissione di rimborsare alla ricorrente tutte le spese afferenti alla denuncia presentata al mediatore europeo;
─ condannare la Commissione alle spese.
32 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
─ dichiarare il ricorso irricevibile;
─ in subordine, respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato;
─ condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
33 Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale, statuendo alle condizioni contemplate dall'art. 114, nn. 3 e 4, del regolamento medesimo, può in qualsiasi momento esaminare anche d'ufficio le eccezioni di irricevibilità di ordine pubblico, tra cui figurano, per costante giurisprudenza, le condizioni della ricevibilità di un ricorso ex art. 230, quarto comma, CE (ordinanza del Tribunale 8 luglio 1999, causa T-12/96, Area Cova e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2301, punto 21, e sentenza del Tribunale 13 marzo 2003, causa T-125/01, Marti Peix/Commissione, Racc. pag. II-865, punto 40).
34 Nella specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa e decide, conseguentemente, di statuire senza passare alla fase orale.
35 Occorre procedere, in primo luogo, all'esame del primo capo della domanda e, in secondo luogo, all'esame congiunto del secondo e del terzo capo.
Sul primo capo della domanda, diretto all'annullamento della decisione impugnata
36 Secondo consolidata giurisprudenza, è irricevibile un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto (sentenza della Corte 10 dicembre 1980, causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709, punto 18; ordinanza del Tribunale 4 maggio 1998, causa T-84/97, BEUC/Commissione, Racc. pag. II-795, punto 52, e sentenza del Tribunale 11 giugno 2002, causa T-365/00, AICS/Parlamento, Racc. pag. II-2719, punto 30).
37 Nella specie, a seguito del reiterato rifiuto della ricorrente di sottoporsi a una verifica, la Commissione ha deciso, con lettera 19 luglio 2001, di rigettare la sua domanda di sottoscrizione del secondo CQP e di archiviare la pratica. Tale decisione è stata confermata dalla Commissione con lettera 27 agosto 2001.
38 Nella decisione impugnata, emanata il 22 ottobre 2002, la Commissione conferma nuovamente la propria decisione di rigetto della richiesta della ricorrente di sottoscrivere il secondo CQP.
39 Tale decisione non contiene alcun elemento nuovo rispetto alla decisione 19 luglio 2001.
40 La decisione del mediatore europeo sulla denuncia dinanzi al medesimo presentata dalla ricorrente non può costituire un elemento nuovo. In tale decisione, infatti, il mediatore europeo conferma che la Commissione poteva legittimamente chiedere l'effettuazione di una verifica presso la ricorrente.
41 La circostanza che nella decisione impugnata la Commissione si rifiuti di avviare procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti dell'ECHO non può parimenti costituire un elemento nuovo, contrariamente a quanto sostenuta dalla ricorrente nelle proprie osservazioni del 29 aprile 2003.
42 Tale decisione di rifiuto si distingue, infatti, chiaramente dalla decisione di rigetto della richiesta della ricorrente di sottoscrizione del CQP. Diversamente ragionando, si finirebbe con l'ammettere che, con la semplice presentazione di una domanda di avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di membri del personale dell'istituzione responsabile di una decisione, un'impresa potrebbe prorogare i termini di proposizione del ricorso di annullamento avverso la decisione medesima.
43 In ogni caso, la decisione di avviare procedimenti disciplinari costituisce un atto puramente interno della Commissione che non può essere contestato dalla ricorrente nell'ambito del ricorso di annullamento. Si deve rilevare che la ricorrente sembra avere tenuto conto di tale fatto nella propria lettera alla Commissione del 27 agosto 2002.
44 Peraltro, né dagli atti presentati al Tribunale né dalla decisione impugnata emerge che la sua emanazione sia stata preceduta da un riesame della situazione della ricorrente. Il fatto che l'ECHO abbia nuovamente risposto a quest'ultima non costituisce un riesame della sua candidatura relativa al secondo CQP (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, cause riunite da T-83/99 a T-85/99, Ripa di Meana e a./Parlamento, Racc. pag. II-3493, punto 34).
45 La decisione impugnata è dunque puramente confermativa della decisione 19 luglio 2001. Orbene, è pacifico inter partes che quest'ultima decisione, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza al più tardi il 25 luglio 2001 (v. supra, punto 19), non è stata impugnata entro il termine di due mesi previsto dall'art. 230, quinto comma, CE.
46 Si deve rilevare che l'oggetto tanto della lettera 19 luglio 2001 quanto della decisione impugnata è costituito dalla medesima richiesta della ricorrente di sottoscrizione del secondo CQP. Per contro, la decisione di cui è stato chiesto l'annullamento nella causa Internationaler Hilfsfonds/Commissione, citata supra, riguardava per la prima volta il rigetto delle richieste di cofinanziamento di cui trattasi. Le circostanze della specie divergono, quindi, da quelle esaminate dal Tribunale nell'ambito dell'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella causa da cui è scaturita la menzionata sentenza Internationaler Hilfsfonds/Commissione (v. punti 28-34 della sentenza).
47 Il primo capo della domanda è quindi irricevibile.
Sul secondo capo della domanda, diretto a che venga ingiunto alla Commissione di ricollocare la ricorrente nella situazione in cui questa si trovava nel 1996 al momento della presentazione della candidatura relativa al primo CQP, ovvero di invitarla a sottoscrivere il secondo CQP, e sul terzo capo della domanda, diretto a che venga ingiunto alla Commissione di rimborsare alla ricorrente le spese relative alla sua denuncia al mediatore europeo
48 Si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza, il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime (v. sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I-4695, punto 36, e sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II-387, punto 83).
49 Nell'ambito di un ricorso d'annullamento ex art. 230 CE, la competenza del giudice comunitario si limita al controllo della legittimità dell'atto impugnato. Se il giudice comunitario ritiene l'atto illegittimo, lo annulla. Ai sensi dell'art. 233 CE, l'istituzione interessata deve quindi adottare le misure che l'esecuzione della sentenza d'annullamento comporta (sentenze del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 200, e ADT Projekt/Commissione, cit., punto 84).
50 Con il secondo e il terzo capo della domanda, la ricorrente intende chiaramente ottenere che il Tribunale rivolga ingiunzioni alla Commissione. Alla luce dei principi richiamati supra ai punti 48 e 49, tali capi della domanda devono essere dichiarati irricevibili.
51 Per quanto attiene al terzo capo della domanda, si deve aggiungere che, a termini dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato. Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini (v. ordinanza del Tribunale 15 luglio 1998, causa T-115/94 DEP, Opel Austria/Consiglio, Racc. pag. II-2739, punto 26). Con il termine causa la menzionata disposizione intende unicamente la causa dinanzi al Tribunale (ordinanza del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T-38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II-217, punto 29). Nell'ambito del presente ricorso di annullamento la ricorrente non può quindi ottenere, in ogni caso, il rimborso da parte della Commissione delle spese afferenti al procedimento dinanzi al mediatore europeo.
52 Si deve parimenti osservare che tale terzo capo della domanda non può essere interpretato quale domanda di risarcimento del danno, contrariamente a quanto la ricorrente sembra lasciar intendere in taluni passi delle proprie osservazioni del 29 aprile 2003. Il ricorso non contiene, infatti, alcun riferimento né a una domanda risarcitoria né ad elementi essenziali di diritto sui quali tale domanda si fonderebbe.
53 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile in toto.
Sulle spese
54 A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è dichiarato irricevibile in toto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
Lussemburgo, 15 ottobre 2003
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh
1 – Lingua processuale: l'inglese.
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